opencaselaw.ch

BV.2026.10

Bundesstrafgericht · 2026-08-21 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA)

Sachverhalt

A. In data 22 dicembre 2023, la Capa del Dipartimento federale delle finanze ha autoriz- zato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di B. SA in liquidazione, C. AG in liquidazione, D. AG, E. AG in liquidazione (già F. SA), G. e H. per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD), di complicità alla sottrazione d’imposta (art. 177 LIFD) e di frode fiscale (art. 186 LIFD), reati che sarebbero stati commessi dal 2015 al 2023. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di G. e H. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge fe- derale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), reati che sarebbero stati commessi nell’ambito della gestione di svariate società, tra cui D. AG, Lugano, e C. AG in liquida- zione, nel periodo degli esercizi commerciali dal 2018 al 2023 (v. act. 1.2).

B. Nell’ambito dell’inchiesta di cui sopra, il 12 maggio 2026, la DAPI ha ordinato il seque- stro dei fondi n. 1 e 2 […] appartenenti ad A. SA, St. Moritz (v. ibidem).

C. Con reclamo del 18 maggio 2026, A. SA è insorta contro i summenzionati sequestri dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo: in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo; in via subordinata, che al reclamo venga “concesso l’effetto sospensivo, con l’obbligo per la A. SA, St. Moritz, di consegnare una fideiussione o una cartella ipotecaria o altra garanzia idonea dell’im- porto da stabilirsi in comune con l’Amministrazione federale delle contribuzioni”; in via principale, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento delle decisioni impugnate (v. act. 1, pag. 6).

D. Il 22 maggio 2026, il direttore dell'AFC ha trasmesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo di respingere sia la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo che il reclamo, nella misura in cui ricevibile (v. act. 3, pag. 2).

E. Con replica del 18 giugno 2026, trasmessa per conoscenza all’AFC (v. act. 9), la recla- mante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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3

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).

E. 1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’opera- zione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità compe- tente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

E. 1.3 Nella fattispecie, le decisioni di sequestro sono state notificate alla reclamante il 13 maggio 2026 (v. act. 1.2). Interposto il 18 giugno seguente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).

E. 1.4 In quanto proprietaria degli immobili sequestrati, A. SA ha un interesse degno di prote- zione a contestare tali misure. La sua legittimazione ad agire è dunque data.

E. 2 La reclamante contesta le modalità di notifica delle decisioni impugnate, “con un’unica busta, ancorché riguardassero due distinti fondi”. Inoltre, “le informazioni sul sequestro sono state riassunte con riferimento a entrambe le decisioni, senza l’allegazione di alcun documento a supporto”. L’AFC avrebbe poi “scelto volutamente un periodo inap- propriato per intimare le decisioni di sequestro, così da impedire alla reclamante di esercitare adeguatamente i propri diritti fondamentali” (act. 1, pag. 5).

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E. 2.1 L’art. 34 cpv. 1 DPA prevede che le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. Secondo il cpv. 3 della medesima disposi- zione, le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.

E. 2.2 In concreto, nella misura in cui la reclamante è proprietaria di entrambi i fondi seque- strati, la trasmissione delle due decisioni di sequestro con un unico invio non presta il fianco a critiche. Essa non spiega del resto perché tale modalità l’avrebbe danneggiata. Né le decisioni impugnate necessitavano di essere accompagnate da ulteriori docu- menti a supporto, precisato comunque che le stesse sono state allegate a uno scritto accompagnatorio del 12 maggio 2026 intitolato “Informazione sul sequestro di beni patrimoniali” che spiegava ulteriormente le ragioni delle misure coercitive in questione (v. act. 1.2). Per quanto attiene alla tempistica dell’invio delle stesse, premesso che il termine di tre giorni decorre dall’indomani della notifica al destinatario e che il termine di giacenza all’ufficio postale è di sette giorni, la legge non impone formali vincoli in merito, per cui nulla può essere rimproverato all’AFC. Essa non ha del resto impedito alla ricorrente d’interporre il suo reclamo, completato altresì da una replica (v. act. 8). Tutte le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

3. La reclamante sostiene che l’accertamento dei fatti contenuto nelle decisioni impugnate sarebbe manifestamente inesatto e la motivazione lacunosa e contraddittoria.

3.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad ema- nare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è suffi- ciente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non parti- colarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allor- quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 con- sid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

3.2 In concreto, nel suo scritto accompagnatorio del 12 maggio 2026, l’AFC, oltre a men- zionare l’esistenza delle due inchieste fiscali e a elencare le disposizioni relative alle

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E. 4.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inquirente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; Rep 1997 n. 14 pag. 96; HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2020, n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHER-

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E. 4.2 In concreto, per quanto riguarda i sospetti di reato, l’AFC afferma che «la C. AG in liquidazione aveva quale membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale H. e, a partire dal 16 agosto 2022, G. quale presidente del consiglio d’amministrazione con firma individuale (Allegato 10). La società era detenuta da G. (Allegato 11). La D. SA aveva quale amministratore unico con firma individuale H., dal 27 settembre 2018 al 21 giugno 2024 (Allegato 12). La società era detenuta da G. (Allegato 11). La A. SA aveva quale membro con firma individuale H., in particolare dal 20 febbraio 2020 al 20 ottobre 2023 (Allegato 13). Essa era detenuta da H., a titolo fiduciario, per G. (Alle- gato 11). In data 7 febbraio 2020, la C. AG in liquidazione acquista da H. le azioni della A. SA per CHF 15’000.- (Allegato 14 e Allegato 15). Nel corso del 2021, la C. AG in liquidazione versa alla A. SA complessivamente CHF 642’000.-. In particolare, risul- tano i seguenti quattro versamenti alla A. SA (Allegato 16 e Allegato 17): in data 11 maggio 2021: CHF 350'000.-; in data 12 maggio 2021: CHF 150'000.-; in data 22 no- vembre 2021: CHF 90'000.-; in data 10 dicembre 2021: CHF 52'000.-. Dal bilancio al 31 dicembre 2021 della A. SA, risulta che, nel corso del 2021, il conto passivo “autres dettes à long terme” è effettivamente aumentato di CHF 642’000.- (Allegato 18). Sem- pre da tale bilancio, risulta che fra gli attivi della A. SA vi è il conto “Projet fondo n. 2” che aumenta da CHF 200’000.- a CHF 900’000.-, ossia di CHF 700’000.- nel corso dell’anno 2021. Inoltre, questi CHF 700’000.- sono effettivamente usciti in data 12 mag- gio 2021 dai conti della A. SA a favore del notaio per l’acquisto del fondo n. 2 […] (Allegato 17). Sempre nel bilancio al 31 dicembre 2021 della A. SA (comparativo 2021-

2020) figura un apporto dell’azionista di CHF 200’000.- che esisteva già nel 2020

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E. 4.3 Per quanto attiene alla proporzionalità delle contestate misure, l’AFC afferma che i

sequestri impugnati “non sono pregiudizievoli alla A. SA, poiché essa può continuare

a prelevare i canoni di locazione degli appartamenti eventualmente già locati e disporne

liberamente. Si tratta inoltre degli unici beni sequestrati nella presente inchiesta, a parte

circa CHF 30’000.- relativi ad un conto bancario concernente un’altra società. Tali se-

questri sono quindi giustificati per garantire che il profitto illecito derivante dalle sottra-

zioni fiscali possa essere confiscato, rispettivamente che l’esecuzione di un risarci-

mento equivalente possa essere effettuata. Tali misure saranno […] riesaminate perio-

dicamente o su richiesta specifica, al fine di garantirne l’adeguatezza in ogni momento

in base alle circostanze del caso concreto. Solo i sequestri in questione consentono

alla collettività di garantire la soppressione del presunto profitto illecito. Considerate le

gravi sottrazioni fiscali perseguite e l’importo considerevole delle stesse, non ancora

definitivamente accertato, tali misure provvisorie e conservative devono essere man-

tenute. Allo stato attuale, non esistono delle misure meno incisive che consentano di

liberare i valori sequestrati” (act. 2, pag. 10). Orbene, l’AFC ha parimenti affermato di

sospettare “che le società implicate ottenessero ricavi milionari sui quali non venivano

pagate le imposte. Inoltre, in particolare a seguito dell’avanzamento dell’inchiesta,

I’AFC nutre il sospetto che, nel periodo 2019 – 2023, la C. AG in liquidazione abbia

versato più di 2 milioni di franchi al proprio azionista G., senza pagare né dichiarare

l’imposta preventiva dovuta, mentre nel periodo 2018 – 2023, la D. SA abbia versato

più di 1 milione di franchi al proprio azionista G., senza pagare né dichiarare l’imposta

preventiva dovuta. Ad oggi, I’AFC nutre il sospetto che l’insieme delle imposte sottratte

(IFD/ICC/IP) ammonti a più di 7 milioni di franchi” (act. 2, pag. 6). Visto quanto precede,

segnatamente l’ingente entità delle imposte che l’AFC ritiene siano state eluse negli

anni, i sequestri impugnati rispettano il principio della proporzionalità, nella misura in

cui, in caso di condanna, la vendita degli immobili a Z. potrà servire a coprire quanto

dovuto all’autorità fiscale. Un loro dissequestro, anche parziale, oppure la possibilità

per la reclamante di comunque disporne in altro modo andrebbe inevitabilmente a in-

fluire negativamente sulle possibilità di confisca degli stessi. Con l’avanzare dell’inchie-

sta, l’AFC dovrà naturalmente ulteriormente concretizzare e precisare il danno subito.

Essa si è del resto già dichiarata pronta a riesaminare periodicamente o su richiesta le

contestate misure.

E. 4.4 In conclusione, i sequestri vanno al momento confermati e il reclamo respinto.

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E. 5 infrazioni contestate agli indagati (v. supra lett. A), ha affermato che “esiste il sospetto che abbiate beneficiato dei vantaggi economici illeciti. A. SA ha ricevuto un prestito nel 2021 da C. AG in liquidazione pari a Fr. 642’000 utilizzati per l’acquisto del fondo n. 2 […]. Il prestito non è (ad oggi) stato rimborsato a C. AG in liquidazione, Zugo e dai conti annuali di A. SA non risultano debiti nei confronti di quest’ultima. Inoltre, A. SA ha rice- vuto un prestito da H. per Fr. 837’500 utilizzati per l’acquisto del fondo n. 1 […]. H. ha ricevuto questi fondi da D. AG, Lugano il prestito complessivo ricevuto da H. ammonta a Fr. 1’110’250. Il prestito non è (ad oggi) stato rimborsato e dai conti annuali di A. SA non risultano debiti nei confronti di H. o D. AG, Lugano. Per questo motivo questi beni sono stati sequestrati principalmente in vista della confisca dei vantaggi economici ille- citi provenienti dalle infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva, secondaria- mente in vista della confisca dei vantaggi economici illeciti provenienti dalle infrazioni relative all’imposta sul reddito e sull’utile” (act. 1.2, pag. 1). Quanto precede è stato ribadito dall’AFC nelle due decisioni di sequestro di medesima data (in act. 1.2) e ha permesso alla reclamante di comprendere i motivi dei sequestri e di presentare il pre- sente reclamo, in ossequio al suo diritto di essere sentita. In sede di risposta, l’AFC ha ulteriormente motivato le misure adottate, fornendo tutta una serie di dettagli che, fosse stato il predetto diritto violato, avrebbero certamente permesso, vista la replica della reclamante, di sanare detta violazione. L’avanzare dell’inchiesta permetterà del resto di ulteriormente chiarire i fatti oggetto d’indagine, per cui eventuali imprecisioni o errori censurati dalla reclamante potranno essere verificati sulla base degli elementi raccolti.

4. L’insorgente contesta l’esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato a suo carico. A suo avviso, l’AFC sarebbe incorsa “nell’arbitrio nel valutare le prove e nell’accertare i fatti, in quanto non ha tenuto conto, senza alcuna ragione seria, di vari elementi di prova propri a modificare le sue decisioni, ha sbagliato manifestamente a capire il senso e la portata di altri, e si è fondato su alcuni elementi raccolti traendone delle costatazioni insostenibili (DTF 140 III 264 cons. 2.3). I fatti accertati non potevano essere dedotti in modo sostenibile neppure dal collegamento dei diversi elementi o indizi e la soluzione ritenuta non può essere giustificata in modo sostenibile neppure a volerla fondare su altri argomenti atti a portare a un convincimento (DTF 148 IV 356 cons. 2.1)” (act. 1, pag. 5).

E. 6 MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giu- gno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 di- cembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2). La confisca, e dunque il sequestro, può riguar- dare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).

E. 7 (Allegato 18). Sembrerebbe quindi che il fondo n. 2 […] sia stato acquistato dalla A. SA nel corso del 2021 e che tale acquisto sia avvenuto tramite i fondi ricevuti dalla C. AG in liquidazione. Secondo quanto risulta all’Ufficio del Registro fondiario, sarebbe invece stato H. ad acquistare il fondo n. 2 […], con trapasso di proprietà iscritto il 14 maggio 2021, al prezzo di CHF 900’000.-. Di questi, CHF 200’000.- erano già stati versati e restava un saldo di CHF 700’000.- che sarebbe stato versato sul conto del notaio (ma in realtà tale versamento è stato effettuato a partire dal conto della A. SA (Allegato 17). Con contratto di compravendita 13 giugno 2023, H. avrebbe poi venduto il fondo alla A. SA, società di cui ha indicato essere l’azionista, per CHF 1’100’000.-, con trapasso di proprietà iscritto il 30 giugno 2023 (Allegato 19). Nel corso del 2023, la D. SA effettua un prestito di almeno CHF 1‘050’000.- a H. per l’acquisto del fondo n. 1 […] (Allegato 20, Allegato 21, Allegato 22). H. effettua poi un prestito di oltre CHF 800’000.- ad A. SA (Allegato 23). In data 16 gennaio 2023, la A. SA acquista il fondo n. 1 […] per CHF 1’050’000.-, di cui 850’000.- provenienti dal prestito dell’azionista (Allegato 24 e Allegato 25). Nell’ambito dell’inchiesta, e a seguito dell’interrogatorio di H. effettuato in data 3 marzo 2026 dalla DAPI, I’AFC ha scoperto che la A. SA sarebbe nel frattempo stata venduta da G. e che il compratore ha “versato CHF 2’000’000.- a una società in Italia di G., una parte come prezzo delle azioni, una parte come prestazioni”. G. avrebbe venduto le azioni al compratore senza consegnargliele (Allegato 26). Le azioni della A. SA erano infatti detenute dalla C. AG in liquidazione e non dallo stesso G. (Allegato 15 e Allegato 27). Il contratto di cessione delle azioni di A. SA sarebbe nullo. Nello stato attuale, non si è ancora potuto stabilire se l’acquirente I. AG abbia effettiva- mente pagato il prezzo di vendita a G., direttamente o tramite una società a lui appar- tenente, o se essa detiene le azioni di A. SA a titolo fiduciario per l’azionista finale G. per evitare, se del caso, eventuali sequestri da parte di creditori o autorità, rispettiva- mente alfine di trasferire tali valori e occultarne i flussi ed il loro reale beneficiano. […] I prestiti della C. AG in liquidazione e della D. SA, effettuati per l’acquisto dei fondi n. 2 […] e n. 1 […] non sono stati rimborsati dalla A. SA, ma tali cifre sembrano essere state versate direttamente a G., senza dichiarare né pagare l’imposta preventiva dovuta. Ri- spettivamente, la vendita della A. SA potrebbe essere fittizia e costruita ad arte per eludere il pagamento delle imposte dovute. Dal bilancio della A. SA al 31 dicembre 2023, risulta che il conto “Debiti a Lungo Termine” di CHF 750’838.40 esistente al 31 di- cembre 2022 è stato sostituito dal conto “Finanziamento soci I. AG” di CHF 2’064’124.46 (Allegato 28 e Allegato 29). A tale proposito si rileva che tali CHF 750’838.40 corrispondono in particolare al prestito da parte della C. AG ad A. SA, questo poiché il prestito da parte della D. SA alla A. SA sarebbe avvenuto nel corso del 2023 ed il conto “Debiti a Lungo Termine” è stato sostituito nel corso del 2023 dal conto “Finanziamento soci I. AG”. Dal bilancio della I. AG al 31 dicembre 2023, fra le varie partecipazioni, non risultano invece né le azioni della A. SA, né il prestito corren- tista di CHF 2’064’124.46 (Allegato 30). Nei conti della C. AG al 31 dicembre 2023 erano invece ancora presenti sia il prestito alla A. SA che le azioni della A. SA (Allegato 27). Inoltre, si rileva che il “Finanziamento soci I. AG” nei conti della A. SA dovrebbe ammontare a CHF 2’000’000.- e non a CHF 2’064’124.46 secondo le cifre indicate nel contratto di cessione (ammontare in EUR indicato nel reclamo). Difatti, secondo quanto

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E. 8 sollevato nel reclamo, nel corso del 2023, e meglio in data 7 settembre 2023, la I. AG avrebbe acquistato da G. l’intero capitale azionario della A. SA [...]. Il contratto tra- smesso stabilisce che la totalità dell’importo di CHF 2'000’000.-, di cui CHF 100’000.- per la cessione delle azioni e CHF 1’900’000.- per la cessione del credito correntista, è stato corrisposto da I. AG a G. Sempre da tale contratto emerge che G. era proprie- tario delle cento azioni nominative, rappresentanti l’intero capitale azionario della A. SA. E sempre secondo quanto sollevato nel reclamo, vi era un contratto fiduciario fra G. e H. e quindi i crediti indicati nell’informativa di sequestro risulterebbero, a mente della reclamante, di totale competenza di G. Per tale ragione, sempre a mente della reclamante, il debito della A. SA nei confronti di terzi risulterebbe integralmente estinto. Ciò cozza però con quanto dichiarato da H., rispettivamente con gli ulteriori documenti in possesso dell’AFC. Come indicato nel reclamo, il beneficiario economico della I. AG è J. Già in data 5 dicembre 2022, veniva redatta una bozza di contratto di compraven- dita dell’80% del capitale azionario della A. SA da parte di C. AG in liquidazione a K. Holding (Allegato 31). In data 15 dicembre 2022, rispettivamente 2 febbraio 2023, ve- niva poi modificato un documento word denominato “Purchase Agreement” concer- nente la vendita di 80 azioni di A. SA da parte di C. AG, rappresentata da G., a I. AG, con sede a Rebstein, rappresentata da J. (Allegato 32). Le modifiche apportate al do- cumento sono state effettuate da G. e da L. (ossia […]), società di cui J. è azionista e facente parte del suo Gruppo (Allegato 33). J. per I. AG doveva quindi essere a cono- scenza del fatto che le azioni di A. SA erano di proprietà della C. AG in liquidazione e non di G. al momento dell’acquisto. Egli doveva inoltre sapere che il credito correntista non era riconducibile a G. e ciò, nonostante la denuncia penale inoltrata nei confronti di H. I. AG si è inoltre limitata ad indicare che “la totalità dell’importo di CHF 2’000’000.- è stata corrisposta” a G., salvo poi contabilizzare CHF 2’064’124.46 quale finanzia- mento soci nei conti della A. SA. L’AFC non ha inoltre ritrovato alcun documento che provi che tale transazione sia effettivamente avvenuta. Anche nella denuncia penale allegata al reclamo [...] viene unicamente indicato che “il prezzo è stato interamente soluto dall’acquirente, circostanza di cui si dà atto nel contratto di cessione, che vale “come regolare quietanza” […]. Non viene invece presentato alcun versamento. Nel proprio interrogatorio di data 3 marzo 2026, H. indica d’altronde che in realtà le azioni di A. SA non sono mai state consegnate al compratore perché si trovano ancora presso di lui (Allegato 26). Questo spiegherebbe d’altronde come H. sia nel frattempo riuscito a far modificare le iscrizioni a registro di commercio relative alla A. SA come sollevato dalla reclamante. A questo stadio dell’inchiesta non si può quindi confermare, come invece sostiene la reclamante, che il debito della A. SA nei confronti di terzi (ossia in particolare della C. AG e della D. SA) sia stato integralmente estinto da parte della I. AG tramite il versamento a G. Non è nemmeno possibile stabilire se la vendita di A. SA a I. AG sia effettiva o puramente fittizia. Ed infine, non si può nemmeno considerare che la reclamante sia del tutto estranea ai fatti oggetto dell’inchiesta, poiché, come visto, la A. SA ha in ogni caso ricevuto dei versamenti relativi all’acquisto dei fondi n. 1 e n. 2 […] da società e personaggi implicati nell’inchiesta svolta dalla DAPI» (act. 2, pag. 6 e segg.). Orbene, alla luce di quanto precede, segnatamente dei versamenti ricevuti dalla reclamante dalle persone indagate per l’acquisto degli immobili a Z., che

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E. 9 l’AFC ritiene essere prestiti non rimborsati, e la possibile vendita fittizia della recla- mante stessa a I. AG, questa Corte ritiene che i sequestri litigiosi vadano confermati, segnatamente in ottica, se le accuse troveranno conferma, di un eventuale recupero, tramite la vendita degli immobili in questione, delle imposte sottratte. L’autorità fiscale ha sufficientemente sostanziato l’esistenza di sospetti di reato a carico degli indagati, i quali, con svariate e complesse operazioni intervenute a nome di H. o G. oppure attra- verso società a loro riconducibili, avrebbero eluso/truffato il fisco, ipotesi che l’inchiesta dovrà permettere di verificare, così come dovrà essere definito l’effettivo ruolo della reclamante nella vicenda.

E. 10 5. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’at- tribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico della reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese complessivo di fr. 4'000.– già versato in doppio (fr. 2'000.– versati il 29 maggio 2026 dalla reclamante [v. act. 5] e fr. 2'000.– versati il 3 giugno 2026 dal suo patrocinatore [v. act. 7]). La Cassa del Tribunale restituirà al patrocinatore della reclamante il saldo di fr. 2'000.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese complessivo di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al patrocinatore della reclamante il saldo di fr. 2'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 21 agosto 2026 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Miriam Forni, Vicepresidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA,

rappresentata dall'avv. Daniele Meier, Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2026.10-11 Procedura secondaria: BP.2026.51-52

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2 Fatti: A. In data 22 dicembre 2023, la Capa del Dipartimento federale delle finanze ha autoriz- zato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di B. SA in liquidazione, C. AG in liquidazione, D. AG, E. AG in liquidazione (già F. SA), G. e H. per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD), di complicità alla sottrazione d’imposta (art. 177 LIFD) e di frode fiscale (art. 186 LIFD), reati che sarebbero stati commessi dal 2015 al 2023. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di G. e H. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge fe- derale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), reati che sarebbero stati commessi nell’ambito della gestione di svariate società, tra cui D. AG, Lugano, e C. AG in liquida- zione, nel periodo degli esercizi commerciali dal 2018 al 2023 (v. act. 1.2).

B. Nell’ambito dell’inchiesta di cui sopra, il 12 maggio 2026, la DAPI ha ordinato il seque- stro dei fondi n. 1 e 2 […] appartenenti ad A. SA, St. Moritz (v. ibidem).

C. Con reclamo del 18 maggio 2026, A. SA è insorta contro i summenzionati sequestri dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo: in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo; in via subordinata, che al reclamo venga “concesso l’effetto sospensivo, con l’obbligo per la A. SA, St. Moritz, di consegnare una fideiussione o una cartella ipotecaria o altra garanzia idonea dell’im- porto da stabilirsi in comune con l’Amministrazione federale delle contribuzioni”; in via principale, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento delle decisioni impugnate (v. act. 1, pag. 6).

D. Il 22 maggio 2026, il direttore dell'AFC ha trasmesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo di respingere sia la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo che il reclamo, nella misura in cui ricevibile (v. act. 3, pag. 2).

E. Con replica del 18 giugno 2026, trasmessa per conoscenza all’AFC (v. act. 9), la recla- mante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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3 Diritto: 1.

1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).

1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’opera- zione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità compe- tente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

1.3 Nella fattispecie, le decisioni di sequestro sono state notificate alla reclamante il 13 maggio 2026 (v. act. 1.2). Interposto il 18 giugno seguente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).

1.4 In quanto proprietaria degli immobili sequestrati, A. SA ha un interesse degno di prote- zione a contestare tali misure. La sua legittimazione ad agire è dunque data.

2. La reclamante contesta le modalità di notifica delle decisioni impugnate, “con un’unica busta, ancorché riguardassero due distinti fondi”. Inoltre, “le informazioni sul sequestro sono state riassunte con riferimento a entrambe le decisioni, senza l’allegazione di alcun documento a supporto”. L’AFC avrebbe poi “scelto volutamente un periodo inap- propriato per intimare le decisioni di sequestro, così da impedire alla reclamante di esercitare adeguatamente i propri diritti fondamentali” (act. 1, pag. 5).

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4 2.1 L’art. 34 cpv. 1 DPA prevede che le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. Secondo il cpv. 3 della medesima disposi- zione, le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.

2.2 In concreto, nella misura in cui la reclamante è proprietaria di entrambi i fondi seque- strati, la trasmissione delle due decisioni di sequestro con un unico invio non presta il fianco a critiche. Essa non spiega del resto perché tale modalità l’avrebbe danneggiata. Né le decisioni impugnate necessitavano di essere accompagnate da ulteriori docu- menti a supporto, precisato comunque che le stesse sono state allegate a uno scritto accompagnatorio del 12 maggio 2026 intitolato “Informazione sul sequestro di beni patrimoniali” che spiegava ulteriormente le ragioni delle misure coercitive in questione (v. act. 1.2). Per quanto attiene alla tempistica dell’invio delle stesse, premesso che il termine di tre giorni decorre dall’indomani della notifica al destinatario e che il termine di giacenza all’ufficio postale è di sette giorni, la legge non impone formali vincoli in merito, per cui nulla può essere rimproverato all’AFC. Essa non ha del resto impedito alla ricorrente d’interporre il suo reclamo, completato altresì da una replica (v. act. 8). Tutte le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

3. La reclamante sostiene che l’accertamento dei fatti contenuto nelle decisioni impugnate sarebbe manifestamente inesatto e la motivazione lacunosa e contraddittoria.

3.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad ema- nare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è suffi- ciente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non parti- colarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allor- quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 con- sid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

3.2 In concreto, nel suo scritto accompagnatorio del 12 maggio 2026, l’AFC, oltre a men- zionare l’esistenza delle due inchieste fiscali e a elencare le disposizioni relative alle

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5 infrazioni contestate agli indagati (v. supra lett. A), ha affermato che “esiste il sospetto che abbiate beneficiato dei vantaggi economici illeciti. A. SA ha ricevuto un prestito nel 2021 da C. AG in liquidazione pari a Fr. 642’000 utilizzati per l’acquisto del fondo n. 2 […]. Il prestito non è (ad oggi) stato rimborsato a C. AG in liquidazione, Zugo e dai conti annuali di A. SA non risultano debiti nei confronti di quest’ultima. Inoltre, A. SA ha rice- vuto un prestito da H. per Fr. 837’500 utilizzati per l’acquisto del fondo n. 1 […]. H. ha ricevuto questi fondi da D. AG, Lugano il prestito complessivo ricevuto da H. ammonta a Fr. 1’110’250. Il prestito non è (ad oggi) stato rimborsato e dai conti annuali di A. SA non risultano debiti nei confronti di H. o D. AG, Lugano. Per questo motivo questi beni sono stati sequestrati principalmente in vista della confisca dei vantaggi economici ille- citi provenienti dalle infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva, secondaria- mente in vista della confisca dei vantaggi economici illeciti provenienti dalle infrazioni relative all’imposta sul reddito e sull’utile” (act. 1.2, pag. 1). Quanto precede è stato ribadito dall’AFC nelle due decisioni di sequestro di medesima data (in act. 1.2) e ha permesso alla reclamante di comprendere i motivi dei sequestri e di presentare il pre- sente reclamo, in ossequio al suo diritto di essere sentita. In sede di risposta, l’AFC ha ulteriormente motivato le misure adottate, fornendo tutta una serie di dettagli che, fosse stato il predetto diritto violato, avrebbero certamente permesso, vista la replica della reclamante, di sanare detta violazione. L’avanzare dell’inchiesta permetterà del resto di ulteriormente chiarire i fatti oggetto d’indagine, per cui eventuali imprecisioni o errori censurati dalla reclamante potranno essere verificati sulla base degli elementi raccolti.

4. L’insorgente contesta l’esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato a suo carico. A suo avviso, l’AFC sarebbe incorsa “nell’arbitrio nel valutare le prove e nell’accertare i fatti, in quanto non ha tenuto conto, senza alcuna ragione seria, di vari elementi di prova propri a modificare le sue decisioni, ha sbagliato manifestamente a capire il senso e la portata di altri, e si è fondato su alcuni elementi raccolti traendone delle costatazioni insostenibili (DTF 140 III 264 cons. 2.3). I fatti accertati non potevano essere dedotti in modo sostenibile neppure dal collegamento dei diversi elementi o indizi e la soluzione ritenuta non può essere giustificata in modo sostenibile neppure a volerla fondare su altri argomenti atti a portare a un convincimento (DTF 148 IV 356 cons. 2.1)” (act. 1, pag. 5).

4.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inquirente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; Rep 1997 n. 14 pag. 96; HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2020, n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHER-

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6 MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giu- gno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 di- cembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2). La confisca, e dunque il sequestro, può riguar- dare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).

4.2 In concreto, per quanto riguarda i sospetti di reato, l’AFC afferma che «la C. AG in liquidazione aveva quale membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale H. e, a partire dal 16 agosto 2022, G. quale presidente del consiglio d’amministrazione con firma individuale (Allegato 10). La società era detenuta da G. (Allegato 11). La D. SA aveva quale amministratore unico con firma individuale H., dal 27 settembre 2018 al 21 giugno 2024 (Allegato 12). La società era detenuta da G. (Allegato 11). La A. SA aveva quale membro con firma individuale H., in particolare dal 20 febbraio 2020 al 20 ottobre 2023 (Allegato 13). Essa era detenuta da H., a titolo fiduciario, per G. (Alle- gato 11). In data 7 febbraio 2020, la C. AG in liquidazione acquista da H. le azioni della A. SA per CHF 15’000.- (Allegato 14 e Allegato 15). Nel corso del 2021, la C. AG in liquidazione versa alla A. SA complessivamente CHF 642’000.-. In particolare, risul- tano i seguenti quattro versamenti alla A. SA (Allegato 16 e Allegato 17): in data 11 maggio 2021: CHF 350'000.-; in data 12 maggio 2021: CHF 150'000.-; in data 22 no- vembre 2021: CHF 90'000.-; in data 10 dicembre 2021: CHF 52'000.-. Dal bilancio al 31 dicembre 2021 della A. SA, risulta che, nel corso del 2021, il conto passivo “autres dettes à long terme” è effettivamente aumentato di CHF 642’000.- (Allegato 18). Sem- pre da tale bilancio, risulta che fra gli attivi della A. SA vi è il conto “Projet fondo n. 2” che aumenta da CHF 200’000.- a CHF 900’000.-, ossia di CHF 700’000.- nel corso dell’anno 2021. Inoltre, questi CHF 700’000.- sono effettivamente usciti in data 12 mag- gio 2021 dai conti della A. SA a favore del notaio per l’acquisto del fondo n. 2 […] (Allegato 17). Sempre nel bilancio al 31 dicembre 2021 della A. SA (comparativo 2021-

2020) figura un apporto dell’azionista di CHF 200’000.- che esisteva già nel 2020

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7 (Allegato 18). Sembrerebbe quindi che il fondo n. 2 […] sia stato acquistato dalla A. SA nel corso del 2021 e che tale acquisto sia avvenuto tramite i fondi ricevuti dalla C. AG in liquidazione. Secondo quanto risulta all’Ufficio del Registro fondiario, sarebbe invece stato H. ad acquistare il fondo n. 2 […], con trapasso di proprietà iscritto il 14 maggio 2021, al prezzo di CHF 900’000.-. Di questi, CHF 200’000.- erano già stati versati e restava un saldo di CHF 700’000.- che sarebbe stato versato sul conto del notaio (ma in realtà tale versamento è stato effettuato a partire dal conto della A. SA (Allegato 17). Con contratto di compravendita 13 giugno 2023, H. avrebbe poi venduto il fondo alla A. SA, società di cui ha indicato essere l’azionista, per CHF 1’100’000.-, con trapasso di proprietà iscritto il 30 giugno 2023 (Allegato 19). Nel corso del 2023, la D. SA effettua un prestito di almeno CHF 1‘050’000.- a H. per l’acquisto del fondo n. 1 […] (Allegato 20, Allegato 21, Allegato 22). H. effettua poi un prestito di oltre CHF 800’000.- ad A. SA (Allegato 23). In data 16 gennaio 2023, la A. SA acquista il fondo n. 1 […] per CHF 1’050’000.-, di cui 850’000.- provenienti dal prestito dell’azionista (Allegato 24 e Allegato 25). Nell’ambito dell’inchiesta, e a seguito dell’interrogatorio di H. effettuato in data 3 marzo 2026 dalla DAPI, I’AFC ha scoperto che la A. SA sarebbe nel frattempo stata venduta da G. e che il compratore ha “versato CHF 2’000’000.- a una società in Italia di G., una parte come prezzo delle azioni, una parte come prestazioni”. G. avrebbe venduto le azioni al compratore senza consegnargliele (Allegato 26). Le azioni della A. SA erano infatti detenute dalla C. AG in liquidazione e non dallo stesso G. (Allegato 15 e Allegato 27). Il contratto di cessione delle azioni di A. SA sarebbe nullo. Nello stato attuale, non si è ancora potuto stabilire se l’acquirente I. AG abbia effettiva- mente pagato il prezzo di vendita a G., direttamente o tramite una società a lui appar- tenente, o se essa detiene le azioni di A. SA a titolo fiduciario per l’azionista finale G. per evitare, se del caso, eventuali sequestri da parte di creditori o autorità, rispettiva- mente alfine di trasferire tali valori e occultarne i flussi ed il loro reale beneficiano. […] I prestiti della C. AG in liquidazione e della D. SA, effettuati per l’acquisto dei fondi n. 2 […] e n. 1 […] non sono stati rimborsati dalla A. SA, ma tali cifre sembrano essere state versate direttamente a G., senza dichiarare né pagare l’imposta preventiva dovuta. Ri- spettivamente, la vendita della A. SA potrebbe essere fittizia e costruita ad arte per eludere il pagamento delle imposte dovute. Dal bilancio della A. SA al 31 dicembre 2023, risulta che il conto “Debiti a Lungo Termine” di CHF 750’838.40 esistente al 31 di- cembre 2022 è stato sostituito dal conto “Finanziamento soci I. AG” di CHF 2’064’124.46 (Allegato 28 e Allegato 29). A tale proposito si rileva che tali CHF 750’838.40 corrispondono in particolare al prestito da parte della C. AG ad A. SA, questo poiché il prestito da parte della D. SA alla A. SA sarebbe avvenuto nel corso del 2023 ed il conto “Debiti a Lungo Termine” è stato sostituito nel corso del 2023 dal conto “Finanziamento soci I. AG”. Dal bilancio della I. AG al 31 dicembre 2023, fra le varie partecipazioni, non risultano invece né le azioni della A. SA, né il prestito corren- tista di CHF 2’064’124.46 (Allegato 30). Nei conti della C. AG al 31 dicembre 2023 erano invece ancora presenti sia il prestito alla A. SA che le azioni della A. SA (Allegato 27). Inoltre, si rileva che il “Finanziamento soci I. AG” nei conti della A. SA dovrebbe ammontare a CHF 2’000’000.- e non a CHF 2’064’124.46 secondo le cifre indicate nel contratto di cessione (ammontare in EUR indicato nel reclamo). Difatti, secondo quanto

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8 sollevato nel reclamo, nel corso del 2023, e meglio in data 7 settembre 2023, la I. AG avrebbe acquistato da G. l’intero capitale azionario della A. SA [...]. Il contratto tra- smesso stabilisce che la totalità dell’importo di CHF 2'000’000.-, di cui CHF 100’000.- per la cessione delle azioni e CHF 1’900’000.- per la cessione del credito correntista, è stato corrisposto da I. AG a G. Sempre da tale contratto emerge che G. era proprie- tario delle cento azioni nominative, rappresentanti l’intero capitale azionario della A. SA. E sempre secondo quanto sollevato nel reclamo, vi era un contratto fiduciario fra G. e H. e quindi i crediti indicati nell’informativa di sequestro risulterebbero, a mente della reclamante, di totale competenza di G. Per tale ragione, sempre a mente della reclamante, il debito della A. SA nei confronti di terzi risulterebbe integralmente estinto. Ciò cozza però con quanto dichiarato da H., rispettivamente con gli ulteriori documenti in possesso dell’AFC. Come indicato nel reclamo, il beneficiario economico della I. AG è J. Già in data 5 dicembre 2022, veniva redatta una bozza di contratto di compraven- dita dell’80% del capitale azionario della A. SA da parte di C. AG in liquidazione a K. Holding (Allegato 31). In data 15 dicembre 2022, rispettivamente 2 febbraio 2023, ve- niva poi modificato un documento word denominato “Purchase Agreement” concer- nente la vendita di 80 azioni di A. SA da parte di C. AG, rappresentata da G., a I. AG, con sede a Rebstein, rappresentata da J. (Allegato 32). Le modifiche apportate al do- cumento sono state effettuate da G. e da L. (ossia […]), società di cui J. è azionista e facente parte del suo Gruppo (Allegato 33). J. per I. AG doveva quindi essere a cono- scenza del fatto che le azioni di A. SA erano di proprietà della C. AG in liquidazione e non di G. al momento dell’acquisto. Egli doveva inoltre sapere che il credito correntista non era riconducibile a G. e ciò, nonostante la denuncia penale inoltrata nei confronti di H. I. AG si è inoltre limitata ad indicare che “la totalità dell’importo di CHF 2’000’000.- è stata corrisposta” a G., salvo poi contabilizzare CHF 2’064’124.46 quale finanzia- mento soci nei conti della A. SA. L’AFC non ha inoltre ritrovato alcun documento che provi che tale transazione sia effettivamente avvenuta. Anche nella denuncia penale allegata al reclamo [...] viene unicamente indicato che “il prezzo è stato interamente soluto dall’acquirente, circostanza di cui si dà atto nel contratto di cessione, che vale “come regolare quietanza” […]. Non viene invece presentato alcun versamento. Nel proprio interrogatorio di data 3 marzo 2026, H. indica d’altronde che in realtà le azioni di A. SA non sono mai state consegnate al compratore perché si trovano ancora presso di lui (Allegato 26). Questo spiegherebbe d’altronde come H. sia nel frattempo riuscito a far modificare le iscrizioni a registro di commercio relative alla A. SA come sollevato dalla reclamante. A questo stadio dell’inchiesta non si può quindi confermare, come invece sostiene la reclamante, che il debito della A. SA nei confronti di terzi (ossia in particolare della C. AG e della D. SA) sia stato integralmente estinto da parte della I. AG tramite il versamento a G. Non è nemmeno possibile stabilire se la vendita di A. SA a I. AG sia effettiva o puramente fittizia. Ed infine, non si può nemmeno considerare che la reclamante sia del tutto estranea ai fatti oggetto dell’inchiesta, poiché, come visto, la A. SA ha in ogni caso ricevuto dei versamenti relativi all’acquisto dei fondi n. 1 e n. 2 […] da società e personaggi implicati nell’inchiesta svolta dalla DAPI» (act. 2, pag. 6 e segg.). Orbene, alla luce di quanto precede, segnatamente dei versamenti ricevuti dalla reclamante dalle persone indagate per l’acquisto degli immobili a Z., che

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9 l’AFC ritiene essere prestiti non rimborsati, e la possibile vendita fittizia della recla- mante stessa a I. AG, questa Corte ritiene che i sequestri litigiosi vadano confermati, segnatamente in ottica, se le accuse troveranno conferma, di un eventuale recupero, tramite la vendita degli immobili in questione, delle imposte sottratte. L’autorità fiscale ha sufficientemente sostanziato l’esistenza di sospetti di reato a carico degli indagati, i quali, con svariate e complesse operazioni intervenute a nome di H. o G. oppure attra- verso società a loro riconducibili, avrebbero eluso/truffato il fisco, ipotesi che l’inchiesta dovrà permettere di verificare, così come dovrà essere definito l’effettivo ruolo della reclamante nella vicenda.

4.3 Per quanto attiene alla proporzionalità delle contestate misure, l’AFC afferma che i sequestri impugnati “non sono pregiudizievoli alla A. SA, poiché essa può continuare a prelevare i canoni di locazione degli appartamenti eventualmente già locati e disporne liberamente. Si tratta inoltre degli unici beni sequestrati nella presente inchiesta, a parte circa CHF 30’000.- relativi ad un conto bancario concernente un’altra società. Tali se- questri sono quindi giustificati per garantire che il profitto illecito derivante dalle sottra- zioni fiscali possa essere confiscato, rispettivamente che l’esecuzione di un risarci- mento equivalente possa essere effettuata. Tali misure saranno […] riesaminate perio- dicamente o su richiesta specifica, al fine di garantirne l’adeguatezza in ogni momento in base alle circostanze del caso concreto. Solo i sequestri in questione consentono alla collettività di garantire la soppressione del presunto profitto illecito. Considerate le gravi sottrazioni fiscali perseguite e l’importo considerevole delle stesse, non ancora definitivamente accertato, tali misure provvisorie e conservative devono essere man- tenute. Allo stato attuale, non esistono delle misure meno incisive che consentano di liberare i valori sequestrati” (act. 2, pag. 10). Orbene, l’AFC ha parimenti affermato di sospettare “che le società implicate ottenessero ricavi milionari sui quali non venivano pagate le imposte. Inoltre, in particolare a seguito dell’avanzamento dell’inchiesta, I’AFC nutre il sospetto che, nel periodo 2019 – 2023, la C. AG in liquidazione abbia versato più di 2 milioni di franchi al proprio azionista G., senza pagare né dichiarare l’imposta preventiva dovuta, mentre nel periodo 2018 – 2023, la D. SA abbia versato più di 1 milione di franchi al proprio azionista G., senza pagare né dichiarare l’imposta preventiva dovuta. Ad oggi, I’AFC nutre il sospetto che l’insieme delle imposte sottratte (IFD/ICC/IP) ammonti a più di 7 milioni di franchi” (act. 2, pag. 6). Visto quanto precede, segnatamente l’ingente entità delle imposte che l’AFC ritiene siano state eluse negli anni, i sequestri impugnati rispettano il principio della proporzionalità, nella misura in cui, in caso di condanna, la vendita degli immobili a Z. potrà servire a coprire quanto dovuto all’autorità fiscale. Un loro dissequestro, anche parziale, oppure la possibilità per la reclamante di comunque disporne in altro modo andrebbe inevitabilmente a in- fluire negativamente sulle possibilità di confisca degli stessi. Con l’avanzare dell’inchie- sta, l’AFC dovrà naturalmente ulteriormente concretizzare e precisare il danno subito. Essa si è del resto già dichiarata pronta a riesaminare periodicamente o su richiesta le contestate misure.

4.4 In conclusione, i sequestri vanno al momento confermati e il reclamo respinto.

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5. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’at- tribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico della reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese complessivo di fr. 4'000.– già versato in doppio (fr. 2'000.– versati il 29 maggio 2026 dalla reclamante [v. act. 5] e fr. 2'000.– versati il 3 giugno 2026 dal suo patrocinatore [v. act. 7]). La Cassa del Tribunale restituirà al patrocinatore della reclamante il saldo di fr. 2'000.–.

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11 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese complessivo di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al patrocinatore della reclamante il saldo di fr. 2'000.–.

Bellinzona, 24 agosto 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La vicepresidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Daniele Meier - Amministrazione federale delle contribuzioni, Direzione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).