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BV.2025.43

Bundesstrafgericht · 2025-12-16 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA)

Sachverhalt

A. Il 26 settembre 2025, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) ha deciso l’apertura di una procedura di confisca indipen- dente riguardante un importo di EUR 45'600.– rinvenuto in occasione di un con- trollo doganale effettuato il 2 giugno 2024 al valico di Ponte Tresa sul veicolo condotto da A. L’UDSC sospetta che tali valori patrimoniali provengano dal traf- fico illecito di stupefacenti (v. act. 2.4). Dopo avere il giorno stesso provveduto ad una provvisoria messa al sicuro della liquidità, l’UDSC ne ha disposto il for- male sequestro in data 26 settembre 2025 (v. act. 2.5).

B. Con reclamo del 2 ottobre 2025, A. è insorto contro il summenzionato seque- stro, postulandone l’annullamento, con restituzione dei valori patrimoniali in questione (act. 1, pag. 6).

C. L’8 ottobre 2025, il Capo supplente Perseguimento penale dell’UDSC ha tra- smesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendone la reiezione, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 2).

D. Con replica del 16 ottobre 2025 e complemento del 20 ottobre 2025, trasmessi all’UDSC per conoscenza (v. act. 6 e 8), il reclamante ha in sostanza confer- mato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 5 e 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e giudicate secondo tale legge nonché secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 128 cpv. 1 LD). L'UDSC è l'autorità com- petente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per le questioni non regolate dalla DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2). L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli art. 69 e 70 del Codice penale. La procedura è retta dall’art. 66 DPA (art. 104 cpv. 4 LD).

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E. 1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

E. 1.3 Nella fattispecie, la decisione di sequestro è stata notificata al reclamante il 30 settembre 2025 (v. act. 1, allegato C, pag. 2). Interposto il 3 ottobre se- guente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).

E. 1.4 Direttamente toccato dalla decisione di sequestro, il reclamante ha un interesse degno di protezione a impugnare la misura in questione. La sua legittimazione ricorsuale è dunque pacifica.

E. 2 Il reclamante afferma che l’apertura del procedimento di confisca nei suoi con- fronti ben 15 mesi dopo il controllo in dogana viola i principi di celerità e di pro- porzionalità. Il Ministero pubblico ticinese avrebbe rinunciato ad aprire un pro- cedimento penale a suo carico e nemmeno le autorità italiane avrebbero mai avviato procedimenti nei suoi confronti. Inoltre, al momento del controllo doga- nale, non sarebbero state rinvenute tracce di stupefacenti né sulla sua persona né nel suo veicolo. Del resto, solo alcune banconote sequestrate presentereb- bero contaminazione, ciò che confermerebbe la provenienza non univoca del denaro e l’assenza di un nesso causale diretto con il reato di traffico di stupefa- centi. Egli aggiunge che l’assenza di riscontri penali a suo carico e la documen- tazione disponibile renderebbero il sequestro sproporzionato, ribadito che nes- sun procedimento penale sarebbe stato aperto nei suoi confronti. La somma sequestrata sarebbe servita all’acquisto di un’autovettura e d’imballaggi in Ger- mania per la sua attività in quanto titolare di una ditta dedita al commercio all’in- grosso di imballaggi. La prova della destinazione lecita dei fondi priverebbe ca- tegoricamente la legittimità sia un sequestro che una confisca.

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E. 2.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inqui- rente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2020,

n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungs- strafrecht und Verwaltungsstrafverfahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giu- gno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 con- sid. 2). La confisca (e non diversamente il relativo sequestro) può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (TPF 2005 109 con- sid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).

E. 2.2 In concreto, l’USDC sospetta che il denaro litigioso possa provenire da traffici illegali di sostanze stupefacenti per i seguenti motivi: il mancato annuncio del denaro al momento dell’entrata in Svizzera, rinvenuto in vari punti del veicolo utilizzato; l’entità non indifferente della somma ritrovata; la mancanza di prove affidabili, dal punto di vista fiscale e contabile, circa la sua provenienza; il pic- colo taglio delle banconote sequestrate tipico dello spaccio di stupefacenti come pure l’alto grado di contaminazione delle banconote con sostanze stupefacenti riscontrato (v. act. 2, pag. 3). Questa Corte ritiene che l’insieme di tali indizi possa senz’altro essere ritenuto sufficiente per confermare il sospetto che i

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valori in questione possano essere legati a dei reati (cfr. DTF 127 IV 20 consid. 3; HEIMGARTNER, in Kocher/Clavadetscher [ed.], Zollgesetz (ZG), 2009, n. 15 ad art. 104 LD). Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, gli atti pro- dotti nell’ambito della presente procedura non permettono di verificare la prove- nienza del denaro litigioso. Che quest’ultimo fosse destinato all’acquisto di un’automobile e di imballaggi in Germania risulta ininfluente ai fini del giudizio, visto che è l’origine del denaro a essere sospetta e non necessariamente la sua destinazione. In questo senso, le diverse fatture emesse dalla società B. nei confronti del reclamante, prodotte in sede di replica a comprova del rapporto commerciale tra le parti e della liceità del viaggio in Germania, non modificano la situazione. Inoltre, potendo tutto il denaro litigioso essere legato a un traffico di stupefacenti, il blocco dell’intera somma risulta giustificato e conforme al prin- cipio della proporzionalità. Esso non è nemmeno lesivo della garanzia della pro- prietà. Certo è già trascorso più di un anno dalla sua messa al sicuro, ma la durata della misura è ancora sufficientemente giustificata dalle esigenze dell’in- chiesta e dalla fondata prospettiva di un’eventuale confisca indipendente ex art. 104 cpv. 4 LD (v. supra consid. 1.1 in fine). L’USDC deve infatti poter procedere a tutti gli accertamenti necessari, i quali, vista l’alta contaminazione da sostanze stupefacenti (cocaina) del denaro in questione, abbisognano di tempo, segna- tamente al fine di ricostruire i retroscena del trasporto clandestino di una così importante somma di denaro (assolutamente incompatibile con i redditi modesti che emergono dalla documentazione fiscale prodotta dal reclamante stesso) e identificare e interrogare eventuali altre persone coinvolte.

E. 3 In conclusione, il reclamo va respinto e il sequestro confermato.

E. 4 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.

- 6 -

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 16 dicembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Alberto Alessandro Pasciuti, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2025.43

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Fatti: A. Il 26 settembre 2025, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) ha deciso l’apertura di una procedura di confisca indipen- dente riguardante un importo di EUR 45'600.– rinvenuto in occasione di un con- trollo doganale effettuato il 2 giugno 2024 al valico di Ponte Tresa sul veicolo condotto da A. L’UDSC sospetta che tali valori patrimoniali provengano dal traf- fico illecito di stupefacenti (v. act. 2.4). Dopo avere il giorno stesso provveduto ad una provvisoria messa al sicuro della liquidità, l’UDSC ne ha disposto il for- male sequestro in data 26 settembre 2025 (v. act. 2.5).

B. Con reclamo del 2 ottobre 2025, A. è insorto contro il summenzionato seque- stro, postulandone l’annullamento, con restituzione dei valori patrimoniali in questione (act. 1, pag. 6).

C. L’8 ottobre 2025, il Capo supplente Perseguimento penale dell’UDSC ha tra- smesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendone la reiezione, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 2).

D. Con replica del 16 ottobre 2025 e complemento del 20 ottobre 2025, trasmessi all’UDSC per conoscenza (v. act. 6 e 8), il reclamante ha in sostanza confer- mato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 5 e 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e giudicate secondo tale legge nonché secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 128 cpv. 1 LD). L'UDSC è l'autorità com- petente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per le questioni non regolate dalla DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2). L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli art. 69 e 70 del Codice penale. La procedura è retta dall’art. 66 DPA (art. 104 cpv. 4 LD).

- 3 -

1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

1.3 Nella fattispecie, la decisione di sequestro è stata notificata al reclamante il 30 settembre 2025 (v. act. 1, allegato C, pag. 2). Interposto il 3 ottobre se- guente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).

1.4 Direttamente toccato dalla decisione di sequestro, il reclamante ha un interesse degno di protezione a impugnare la misura in questione. La sua legittimazione ricorsuale è dunque pacifica.

2. Il reclamante afferma che l’apertura del procedimento di confisca nei suoi con- fronti ben 15 mesi dopo il controllo in dogana viola i principi di celerità e di pro- porzionalità. Il Ministero pubblico ticinese avrebbe rinunciato ad aprire un pro- cedimento penale a suo carico e nemmeno le autorità italiane avrebbero mai avviato procedimenti nei suoi confronti. Inoltre, al momento del controllo doga- nale, non sarebbero state rinvenute tracce di stupefacenti né sulla sua persona né nel suo veicolo. Del resto, solo alcune banconote sequestrate presentereb- bero contaminazione, ciò che confermerebbe la provenienza non univoca del denaro e l’assenza di un nesso causale diretto con il reato di traffico di stupefa- centi. Egli aggiunge che l’assenza di riscontri penali a suo carico e la documen- tazione disponibile renderebbero il sequestro sproporzionato, ribadito che nes- sun procedimento penale sarebbe stato aperto nei suoi confronti. La somma sequestrata sarebbe servita all’acquisto di un’autovettura e d’imballaggi in Ger- mania per la sua attività in quanto titolare di una ditta dedita al commercio all’in- grosso di imballaggi. La prova della destinazione lecita dei fondi priverebbe ca- tegoricamente la legittimità sia un sequestro che una confisca.

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2.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inqui- rente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2020,

n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungs- strafrecht und Verwaltungsstrafverfahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giu- gno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 con- sid. 2). La confisca (e non diversamente il relativo sequestro) può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (TPF 2005 109 con- sid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).

2.2 In concreto, l’USDC sospetta che il denaro litigioso possa provenire da traffici illegali di sostanze stupefacenti per i seguenti motivi: il mancato annuncio del denaro al momento dell’entrata in Svizzera, rinvenuto in vari punti del veicolo utilizzato; l’entità non indifferente della somma ritrovata; la mancanza di prove affidabili, dal punto di vista fiscale e contabile, circa la sua provenienza; il pic- colo taglio delle banconote sequestrate tipico dello spaccio di stupefacenti come pure l’alto grado di contaminazione delle banconote con sostanze stupefacenti riscontrato (v. act. 2, pag. 3). Questa Corte ritiene che l’insieme di tali indizi possa senz’altro essere ritenuto sufficiente per confermare il sospetto che i

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valori in questione possano essere legati a dei reati (cfr. DTF 127 IV 20 consid. 3; HEIMGARTNER, in Kocher/Clavadetscher [ed.], Zollgesetz (ZG), 2009, n. 15 ad art. 104 LD). Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, gli atti pro- dotti nell’ambito della presente procedura non permettono di verificare la prove- nienza del denaro litigioso. Che quest’ultimo fosse destinato all’acquisto di un’automobile e di imballaggi in Germania risulta ininfluente ai fini del giudizio, visto che è l’origine del denaro a essere sospetta e non necessariamente la sua destinazione. In questo senso, le diverse fatture emesse dalla società B. nei confronti del reclamante, prodotte in sede di replica a comprova del rapporto commerciale tra le parti e della liceità del viaggio in Germania, non modificano la situazione. Inoltre, potendo tutto il denaro litigioso essere legato a un traffico di stupefacenti, il blocco dell’intera somma risulta giustificato e conforme al prin- cipio della proporzionalità. Esso non è nemmeno lesivo della garanzia della pro- prietà. Certo è già trascorso più di un anno dalla sua messa al sicuro, ma la durata della misura è ancora sufficientemente giustificata dalle esigenze dell’in- chiesta e dalla fondata prospettiva di un’eventuale confisca indipendente ex art. 104 cpv. 4 LD (v. supra consid. 1.1 in fine). L’USDC deve infatti poter procedere a tutti gli accertamenti necessari, i quali, vista l’alta contaminazione da sostanze stupefacenti (cocaina) del denaro in questione, abbisognano di tempo, segna- tamente al fine di ricostruire i retroscena del trasporto clandestino di una così importante somma di denaro (assolutamente incompatibile con i redditi modesti che emergono dalla documentazione fiscale prodotta dal reclamante stesso) e identificare e interrogare eventuali altre persone coinvolte.

3. In conclusione, il reclamo va respinto e il sequestro confermato.

4. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 16 dicembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Alberto Alessandro Pasciuti - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).