Sequestro (art. 46 e seg. DPA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 febbraio 2011; BV.2010.78 del 28 gennaio 2011, consid. 3);
- il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infrut- tuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, la I Corte dei reclami penali non entra nel merito dell’istanza (art. 62 cpv. 3 LTF per analogia);
- nella fattispecie la A. S.r.l. non ha dato seguito ai tre inviti a versare l’anticipo delle spese processuali inviatigli dal TPF (v. act. 3-5, 8);
- il reclamo è di riflesso irricevibile (art. 62 cpv. 3 LTF per analogia);
- pertanto delle spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della reclamante (art. 66 cvp. 1 LTF in relazione con gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF);
- 4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il reclamo è irricevibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 22 giugno 2011 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. S.R.L., Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI, Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 e seg. DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BV.2011.15
- 2 -
La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto che:
- nel quadro del procedimento penale aperto secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. d della Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiato- ri (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS; 745.1) nei confronti di B., proprietario, socio unico e amministratore della A. S.r.l., il 29 marzo 2011 l’Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFT) ha ordinato il se- questro immediato ex art. 46 cpv. 2 della Legge federale del 22 marzo 1975 sul diritto penale amministrativo (DPA: RS 313.0) di tutti i veicoli che sono stati utilizzati in passato e/o vengono utilizzati attualmente dalla suddetta ditta per effettuare trasporti di passeggeri sulla linea Z.-Y. (v. act. 2.2);
- l’UFT ha trasmesso alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) il reclamo interposto in data 18 aprile 2011 dalla A. S.r.l. avverso la succitata decisione (v. act. 1), nonché la pro- prie osservazioni del 26 aprile seguente (v. act. 2);
- con lettera del 28 aprile 2011 la scrivente autorità ha fissato alla recla- mante un termine al 9 maggio 2011 per procedere al versamento di un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3);
- con raccomandata del 16 maggio 2011, il TPF ha impartito alla A. S.r.l. un termine suppletorio al 26 maggio 2011 per procedere al versamento del suddetto anticipo delle spese, precisando nel contempo che in caso di mancato pagamento il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibi- le (v. act. 4);
- con invio raccomandato del 6 giugno 2011 la scrivente autorità ha im- partito alla reclamante un ultimo termine al 16 giugno successivo per versare l’anticipo spese (v. act. 5);
- la reclamante non ha dato seguito ad alcuno di questi scritti;
- invitato dal TPF a fornire informazioni in merito all’avvenuta notifica del- le suddette raccomandate, con missiva del 16 giugno 2011 l’ufficio po- stale di X. ha informato che esse sono ritornate al mittente per compiuta giacenza il 1° giugno 2011, rispettivamente il 15 giugno seguente (v. act. 8);
- giusta l’art. 25 cpv. 4 DPA l’onere delle spese per la procedura di re- clamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo
- 3 -
l’art. 73 della Legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autori- tà penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), norma che rinvia al Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- dall’art. 73 LOAP e la RSPPF non si deducono disposizioni inerenti la riscossione, la garanzia e la ripartizione delle spese di procedura, per cui a titolo complementare si applicano le corrispondenti norme della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), ciò che corrisponde alla precedente regolamentazione (v. a questo titolo le sentenze del Tribunale penale federale BP.2011.1 del 7 febbraio 2011; BV.2010.78 del 28 gennaio 2011, consid. 3);
- il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infrut- tuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, la I Corte dei reclami penali non entra nel merito dell’istanza (art. 62 cpv. 3 LTF per analogia);
- nella fattispecie la A. S.r.l. non ha dato seguito ai tre inviti a versare l’anticipo delle spese processuali inviatigli dal TPF (v. act. 3-5, 8);
- il reclamo è di riflesso irricevibile (art. 62 cpv. 3 LTF per analogia);
- pertanto delle spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della reclamante (art. 66 cvp. 1 LTF in relazione con gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF);
- 4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della reclamante.
Bellinzona, il 24 giugno 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a
- A. S.r.l. - Ufficio federale dei trasporti
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).