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BE.2022.15

Bundesstrafgericht · 2022-08-10 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Con decisione del 20 dicembre 2021, notificata il 23 giugno 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti di A. un’inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0), alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e alla legge federale sulle bevande distillate (LAlc; RS 680) per aver omesso di dichiarare derrate alimentari e bevande alcoliche estere all’importazione (v. act. 1.2 e 1.3). In occasione di svariati controlli effettuati tra il 6 febbraio 2021 e il 10 giugno 2022, l’UDSC ha rinvenuto derrate ali- mentari e fatture concernenti derrate alimentari destinate alla B. Sagl, con sede a Lugano, società detentrice di un esercizio pubblico a Lugano dedito alla vendita di specialità asiatiche (v. act. 1.1), senza che tale società, rispet- tivamente la sua gerente, A., o suoi collaboratori potessero esibire le relative dichiarazioni doganali all’importazione in Svizzera (v. act. 1.3, pag. 1).

B. In occasione dell’interrogatorio svoltosi il 23 giugno 2022, A. non ha accon- sentito ad una visione preliminare del suo telefono cellulare. L’UDSC ha quindi messo al sicuro provvisoriamente il medesimo, informando la predetta della procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli (v. act. 1.4 e 1.5, pag. 1). Postulata l’apposizione di sigilli, il telefono, un Apple Iphone 13 Max, è stato collegato a una batteria esterna e inserito per schermatura in una borsa Faraday, la quale è stata sigillata (v. act. 1.5, pag. 2).

C. Con istanza dell’11 luglio 2022, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’UDSC ha postulato l’autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli apposti al telefono cellulare di A. e alla cernita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).

D. Invitata a rispondere alla richiesta di cui sopra, A., che non ha ritirato il rela- tivo invio raccomandato (v. act. 3), è rimasta silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del ne- cessario, nei considerandi in diritto.

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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.

E. 1.2 In base all’art. 128 LD, le infrazioni in ambito doganale sono perseguite e giudicate, oltre che secondo la stessa LD, secondo la legge federale sul di- ritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’UDSC è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per quanto riguarda le infrazioni alla LIVA, l’applicazione della DPA è prevista dall’art. 103 cpv. 1 LIVA. L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull’importazione spetta all’UDSC (art. 103 cpv. 2 LIVA). La DPA si applica ugualmente in am- bito di reati contro l’Alc (v. art. 59 cpv. 1 LAlc). L’UDSC è, di regola, l’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio (v. art. 59 cpv. 2 LAlc).

Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

E. 1.3 L’UDSC è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’UDSC l’11 luglio 2022 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il prin- cipio di celerità.

E. 2.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.

E. 2.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3).

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La perquisizione è ammissibile solo se sussistono sufficienti indizi di reato, purché si possa presumere che le carte contengano scritti importanti per l'in- chiesta e sia rispettato il principio della proporzionalità (v. infra consid. 3.1). La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

E. 3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi pro- spettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvii).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2;

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1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

E. 3.2 Nel caso concreto, l’UDSC ha aperto un’inchiesta penale nei confronti dell’opponente a seguito dei seguenti fatti, menzionati nel processo verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2022: “in data 6 febbraio 2021, agenti dell’Uf- ficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno con- trollato nelle retrovie del valico di Pizzamiglio l’autovettura Audi Q5 di colore nero immatricolata n. 1 intestata alla società B. Sagl, con alla guida la signora A. La susseguente visita doganale del veicolo ha permesso di accertare la presenza di derrate alimentari e bevande alcoliche destinate alla società B. Sagl (ristorante) con sede in via Z., 6900 Lugano, della quale la signora A. risulta essere direttrice. Il 19 maggio 2022, agenti dell’UDSC hanno control- lato nelle retrovie del valico di S. Pietro l’autovettura Porsche Cayenne di colore beige, immatricolata n. 2 intestata alla società B. Sagl, con alla guida il signor C., […] dipendente della società B. Sagl, mentre in qualità di pas- seggera vi era la signora A. La susseguente visita doganale del veicolo ha permesso di accertare la presenza di 13.0 kg di carne destinati alla società B. Sagl. Il 29 maggio 2022, agenti dell’UDSC hanno controllato nelle retrovie del valico di Pizzamiglio l’autovettura Porsche Cayenne di colore beige, im- matricolata n. 2 intestata alla società B. Sagl, con alla guida la signora A. La susseguente visita doganale del veicolo ha permesso di accertare la pre- senza di 12.5 kg di carne sprovvisti di fattura, destinati alla società B. Sagl” (act. 1.3). Invitata a esprimersi sui fatti a lei contestati, l’opponente, assistita da un traduttore, ha in sostanza dichiarato che la merce oggetto dei tre fermi, ordinata alla ditta D. S.r.l. in Italia, sarebbe stata destinata esclusivamente alla sua economia domestica. Il trasporto, effettuato da autisti cinesi indipen- denti, sarebbe stato organizzato tramite chat e la merce consegnata al risto- rante di Lugano (v. act. 1.3, pag. 3). Ella ha pure affermato di non conoscere le disposizioni doganali in merito all’importazione di merci private in territorio doganale svizzero, precisando di avere problemi di comprensione della lin- gua italiana (v. ibidem). Per quanto riguarda le svariate fatture rinvenute in occasione della perquisizione del ristorante B. Sagl a Lugano, avvenuta il 10 giugno 2022, l’opponente ha dichiarato che la relativa merce era destinata a essere consumata nel suo ristorante (v. ibidem, pag. 8 e seg.). Ella ha quindi lasciato visionare preliminarmente il suo cellulare all’UDSC, opponen- dosi tuttavia alla perquisizione dello stesso. Contenendo quest’ultimo, oltre

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alla chat relativa all’organizzazione dei trasporti di merci dall’Italia alla Sviz- zera, anche informazioni personali, ella ha richiesto l’apposizione di sigilli (v. ibidem, pag. 9 e seg.). Non avendo dato seguito all’invito a rispondere alla richiesta di levata dei sigilli formulato da questa Corte, da considerarsi co- munque notificato (v. act. 3 e DTF 139 IV 228 consid. 1.1; sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2019.136 del 19 novembre 2019), l’opponente non ha fornito nessun ulteriore elemento in proposito.

A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’UDSC afferma che, “a riguardo della pertinenza per l’inchiesta delle informazioni contenute sul telefono cel- lulare della gerente della B. SagI, A. dimissionaria dal 23 giugno 2022 […], l’autorità richiedente ritiene che esso nella misura in cui concerne possibili importazioni di derrate alimentari estere, non sdoganate o sdoganate solo in parte, sia evidente. Durante l’interrogatorio del 23 giugno 2022 (allegato 3), l’opponente ha dichiarato, di lavorare a titolo gratuito quale gerente della B. SagI di Lugano, essendo investitrice, ed in questa veste di occuparsi di tutto. Ella ha altresì affermato di aver sempre ordinato la merce in Italia per tele- fono presso la D. SRL, incaricando in seguito su una chat di WhatsApp degli autisti privati di China Town a Milano di consegnarle la merce in Svizzera. Alla consegna provvedeva al pagamento in contanti o con la carta di credito degli autisti senza il rilascio di alcun documento. Per contro le fatture di cui entrava in possesso venivano trasmesse al suo contabile. Nonostante fosse al corrente, in considerazione di precedenti esperienze di sdoganamento, degli obblighi di dichiarazione all’importazione in Svizzera, ella ha sempre confidato che gli autisti privati da lei incaricati come pure il suo contabile avevano rispettivamente avrebbero ottemperato correttamente alle relative pratiche doganali svizzere […]. Visto quanto precede sussistono fondati so- spetti che l’opponente abbia violato con la partecipazione di terzi la legisla- zione federale. In particolare l’UDSC è indotta a credere che le importazioni sospettate siano avvenute sulla base di un sistema collaudato. In queste cir- costanze, l’estrazione dei dati contenuti sul cellulare dell’opponente permet- terebbe con ogni probabilità all’UDSC di concretizzare i suoi forti sospetti portando alla luce tramite contatti e relativa messaggistica elettronica ele- menti di rilievo atti ad individuare il numero e le quantità circa le sospettate importazioni fraudolente come pure la partecipazione di terzi alle infrazioni descritte. È pertanto plausibile che la consultazione dei dati telefonici dell’op- ponente sia in grado di far luce su questi punti, osservando in tal modo il principio della “potenziale utilità” (act. 1, pag. 6 e seg.)

E. 3.3 Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’UDSC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le in- frazioni descritte e che i dati contenuti nel cellulare dell’opponente posto sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta.

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Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto ade- guata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchie- sta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Rimasta silente in merito a ulteriori motivi, oltre alla protezione dei dati privati indicati in occasione dell’interrogatorio del 23 giugno 2022, che si opporrebbero alla misura, l’op- ponente non ha d’altro canto presentato nessun argomento suscettibile di giustificare una diversa conclusione. Il richiedente ha già in ogni caso ribadito che la perquisizione del cellulare verrà effettuata col maggior riguardo pos- sibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conformemente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1 DPA, aggiungendo che le informazioni protette, rapidamente individuabili e co- munque tutelate dal segreto d’ufficio, saranno scartate ai fini dell’inchiesta (v. act. 1, pag. 7).

E. 4 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC deve essere accolta. Non essendo i dati contenuti nel cellulare oggetto della richiesta toc- cata da un segreto professionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’UDSC è autorizzato a procedere esso stesso al dissigillamento e alla cernita dei dati contenuti nel cellulare.

E. 5 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’UDSC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Dispositiv
  1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
  2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita dei dati contenuti nel telefono cellulare Apple IPhone 13 MAX dell’opponente.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 10 agosto 2022 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,

Richiedente

contro

A.,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BE.2022.15

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Fatti: A. Con decisione del 20 dicembre 2021, notificata il 23 giugno 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti di A. un’inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0), alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e alla legge federale sulle bevande distillate (LAlc; RS 680) per aver omesso di dichiarare derrate alimentari e bevande alcoliche estere all’importazione (v. act. 1.2 e 1.3). In occasione di svariati controlli effettuati tra il 6 febbraio 2021 e il 10 giugno 2022, l’UDSC ha rinvenuto derrate ali- mentari e fatture concernenti derrate alimentari destinate alla B. Sagl, con sede a Lugano, società detentrice di un esercizio pubblico a Lugano dedito alla vendita di specialità asiatiche (v. act. 1.1), senza che tale società, rispet- tivamente la sua gerente, A., o suoi collaboratori potessero esibire le relative dichiarazioni doganali all’importazione in Svizzera (v. act. 1.3, pag. 1).

B. In occasione dell’interrogatorio svoltosi il 23 giugno 2022, A. non ha accon- sentito ad una visione preliminare del suo telefono cellulare. L’UDSC ha quindi messo al sicuro provvisoriamente il medesimo, informando la predetta della procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli (v. act. 1.4 e 1.5, pag. 1). Postulata l’apposizione di sigilli, il telefono, un Apple Iphone 13 Max, è stato collegato a una batteria esterna e inserito per schermatura in una borsa Faraday, la quale è stata sigillata (v. act. 1.5, pag. 2).

C. Con istanza dell’11 luglio 2022, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’UDSC ha postulato l’autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli apposti al telefono cellulare di A. e alla cernita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).

D. Invitata a rispondere alla richiesta di cui sopra, A., che non ha ritirato il rela- tivo invio raccomandato (v. act. 3), è rimasta silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del ne- cessario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1.

1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.

1.2 In base all’art. 128 LD, le infrazioni in ambito doganale sono perseguite e giudicate, oltre che secondo la stessa LD, secondo la legge federale sul di- ritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’UDSC è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per quanto riguarda le infrazioni alla LIVA, l’applicazione della DPA è prevista dall’art. 103 cpv. 1 LIVA. L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull’importazione spetta all’UDSC (art. 103 cpv. 2 LIVA). La DPA si applica ugualmente in am- bito di reati contro l’Alc (v. art. 59 cpv. 1 LAlc). L’UDSC è, di regola, l’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio (v. art. 59 cpv. 2 LAlc).

Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

1.3 L’UDSC è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’UDSC l’11 luglio 2022 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il prin- cipio di celerità.

2.

2.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.

2.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3).

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La perquisizione è ammissibile solo se sussistono sufficienti indizi di reato, purché si possa presumere che le carte contengano scritti importanti per l'in- chiesta e sia rispettato il principio della proporzionalità (v. infra consid. 3.1). La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

3.

3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi pro- spettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvii).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2;

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1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

3.2 Nel caso concreto, l’UDSC ha aperto un’inchiesta penale nei confronti dell’opponente a seguito dei seguenti fatti, menzionati nel processo verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2022: “in data 6 febbraio 2021, agenti dell’Uf- ficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno con- trollato nelle retrovie del valico di Pizzamiglio l’autovettura Audi Q5 di colore nero immatricolata n. 1 intestata alla società B. Sagl, con alla guida la signora A. La susseguente visita doganale del veicolo ha permesso di accertare la presenza di derrate alimentari e bevande alcoliche destinate alla società B. Sagl (ristorante) con sede in via Z., 6900 Lugano, della quale la signora A. risulta essere direttrice. Il 19 maggio 2022, agenti dell’UDSC hanno control- lato nelle retrovie del valico di S. Pietro l’autovettura Porsche Cayenne di colore beige, immatricolata n. 2 intestata alla società B. Sagl, con alla guida il signor C., […] dipendente della società B. Sagl, mentre in qualità di pas- seggera vi era la signora A. La susseguente visita doganale del veicolo ha permesso di accertare la presenza di 13.0 kg di carne destinati alla società B. Sagl. Il 29 maggio 2022, agenti dell’UDSC hanno controllato nelle retrovie del valico di Pizzamiglio l’autovettura Porsche Cayenne di colore beige, im- matricolata n. 2 intestata alla società B. Sagl, con alla guida la signora A. La susseguente visita doganale del veicolo ha permesso di accertare la pre- senza di 12.5 kg di carne sprovvisti di fattura, destinati alla società B. Sagl” (act. 1.3). Invitata a esprimersi sui fatti a lei contestati, l’opponente, assistita da un traduttore, ha in sostanza dichiarato che la merce oggetto dei tre fermi, ordinata alla ditta D. S.r.l. in Italia, sarebbe stata destinata esclusivamente alla sua economia domestica. Il trasporto, effettuato da autisti cinesi indipen- denti, sarebbe stato organizzato tramite chat e la merce consegnata al risto- rante di Lugano (v. act. 1.3, pag. 3). Ella ha pure affermato di non conoscere le disposizioni doganali in merito all’importazione di merci private in territorio doganale svizzero, precisando di avere problemi di comprensione della lin- gua italiana (v. ibidem). Per quanto riguarda le svariate fatture rinvenute in occasione della perquisizione del ristorante B. Sagl a Lugano, avvenuta il 10 giugno 2022, l’opponente ha dichiarato che la relativa merce era destinata a essere consumata nel suo ristorante (v. ibidem, pag. 8 e seg.). Ella ha quindi lasciato visionare preliminarmente il suo cellulare all’UDSC, opponen- dosi tuttavia alla perquisizione dello stesso. Contenendo quest’ultimo, oltre

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alla chat relativa all’organizzazione dei trasporti di merci dall’Italia alla Sviz- zera, anche informazioni personali, ella ha richiesto l’apposizione di sigilli (v. ibidem, pag. 9 e seg.). Non avendo dato seguito all’invito a rispondere alla richiesta di levata dei sigilli formulato da questa Corte, da considerarsi co- munque notificato (v. act. 3 e DTF 139 IV 228 consid. 1.1; sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2019.136 del 19 novembre 2019), l’opponente non ha fornito nessun ulteriore elemento in proposito.

A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’UDSC afferma che, “a riguardo della pertinenza per l’inchiesta delle informazioni contenute sul telefono cel- lulare della gerente della B. SagI, A. dimissionaria dal 23 giugno 2022 […], l’autorità richiedente ritiene che esso nella misura in cui concerne possibili importazioni di derrate alimentari estere, non sdoganate o sdoganate solo in parte, sia evidente. Durante l’interrogatorio del 23 giugno 2022 (allegato 3), l’opponente ha dichiarato, di lavorare a titolo gratuito quale gerente della B. SagI di Lugano, essendo investitrice, ed in questa veste di occuparsi di tutto. Ella ha altresì affermato di aver sempre ordinato la merce in Italia per tele- fono presso la D. SRL, incaricando in seguito su una chat di WhatsApp degli autisti privati di China Town a Milano di consegnarle la merce in Svizzera. Alla consegna provvedeva al pagamento in contanti o con la carta di credito degli autisti senza il rilascio di alcun documento. Per contro le fatture di cui entrava in possesso venivano trasmesse al suo contabile. Nonostante fosse al corrente, in considerazione di precedenti esperienze di sdoganamento, degli obblighi di dichiarazione all’importazione in Svizzera, ella ha sempre confidato che gli autisti privati da lei incaricati come pure il suo contabile avevano rispettivamente avrebbero ottemperato correttamente alle relative pratiche doganali svizzere […]. Visto quanto precede sussistono fondati so- spetti che l’opponente abbia violato con la partecipazione di terzi la legisla- zione federale. In particolare l’UDSC è indotta a credere che le importazioni sospettate siano avvenute sulla base di un sistema collaudato. In queste cir- costanze, l’estrazione dei dati contenuti sul cellulare dell’opponente permet- terebbe con ogni probabilità all’UDSC di concretizzare i suoi forti sospetti portando alla luce tramite contatti e relativa messaggistica elettronica ele- menti di rilievo atti ad individuare il numero e le quantità circa le sospettate importazioni fraudolente come pure la partecipazione di terzi alle infrazioni descritte. È pertanto plausibile che la consultazione dei dati telefonici dell’op- ponente sia in grado di far luce su questi punti, osservando in tal modo il principio della “potenziale utilità” (act. 1, pag. 6 e seg.)

3.3 Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’UDSC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le in- frazioni descritte e che i dati contenuti nel cellulare dell’opponente posto sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta.

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Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto ade- guata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchie- sta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Rimasta silente in merito a ulteriori motivi, oltre alla protezione dei dati privati indicati in occasione dell’interrogatorio del 23 giugno 2022, che si opporrebbero alla misura, l’op- ponente non ha d’altro canto presentato nessun argomento suscettibile di giustificare una diversa conclusione. Il richiedente ha già in ogni caso ribadito che la perquisizione del cellulare verrà effettuata col maggior riguardo pos- sibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conformemente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1 DPA, aggiungendo che le informazioni protette, rapidamente individuabili e co- munque tutelate dal segreto d’ufficio, saranno scartate ai fini dell’inchiesta (v. act. 1, pag. 7).

4. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC deve essere accolta. Non essendo i dati contenuti nel cellulare oggetto della richiesta toc- cata da un segreto professionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’UDSC è autorizzato a procedere esso stesso al dissigillamento e alla cernita dei dati contenuti nel cellulare.

5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’UDSC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta. 2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita dei dati contenuti nel telefono cellulare Apple IPhone 13 MAX dell’opponente. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.

Bellinzona, 10 agosto 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini - A.,

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).