Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).
Sachverhalt
A. Con decisione del 4 febbraio 2021, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ambito direzionale Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti di A. un’inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) e alla legge federale concer- nente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) per aver omesso di dichiarare canapa “light” (ossia con un tenore di THC inferiore all’1%) all’im- portazione (v. act. 1.3). Da un controllo doganale effettuato in data 4 febbraio 2021 nelle retrovie del valico non presidiato di Z è emersa la mancata dichia- razione di 95.2 kg lordi (53.7 kg netti) di canapa all’entrata in Svizzera.
B. In occasione dell’interrogatorio svoltosi il medesimo giorno, A. non ha accon- sentito ad una visione preliminare del suo telefono cellulare. L’AFD ha quindi messo al sicuro provvisoriamente il medesimo, informando il predetto della procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli (v. act. 1.4).
C. Con decisione del 4 febbraio 2021, l’AFD ha sequestrato come pegno doga- nale i 14 bidoni contenenti la canapa in questione nonché messo al sicuro provvisoriamente EUR 14'000.– ritrovati in possesso di A. (v. act. 1.6).
D. Il 5 febbraio 2021, l’AFD ha emesso un ordine di perquisizione del telefono cellulare di A. (v. act. 1.7). Tale ordine è stato trasmesso per raccomandata a quest’ultimo in data 10 febbraio 2021, con un termine di tre giorni dal rice- vimento dello stesso per determinarsi sulla perquisizione e sull’eventualità di un’apposizione di sigilli (v. act. 1.8). Scaduto infruttuoso il termine per il ritiro della raccomandata nonché per esprimersi sulla questione, l’AFD ha fatto allestire una copia forense dei dati informatici contenuti nel telefono cellulare di A. (v. act. 1.9) e ordinato d’ufficio il suo sigillamento, avvenuto il 26 feb- braio 2021 (v. act. 1.10 e 1.11).
E. Con istanza del 4 marzo 2021, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFD ha postulato l’autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli alla copia forense del telefono cellulare di A. ed alla cer- nita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).
F. Invitato a rispondere alla richiesta di cui sopra, A., che non ha ritirato il rela- tivo invio raccomandato (v. act. 3), è rimasto silente.
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del ne- cessario, nei considerandi in diritto.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.
E. 1.2 Le infrazioni alla LD sono perseguite e giudicate secondo tale legge e la DPA (art. 128 cpv. 1 LD). L’AFD è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per quanto riguarda le infrazioni alla LIVA, l’ap- plicazione della legge sul diritto penale amministrativo è prevista dall’art. 103 cpv. 1 LIVA. L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull’im- portazione spetta all’AFD (art. 103 cpv. 2 LIVA).
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).
E. 1.3 L’AFD è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFD il
E. 4 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD deve essere accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFD è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento ed alla cernita della relativa do- cumentazione.
E. 5 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 1’500.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’AFD (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Dispositiv
- La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
- L’Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della relativa documentazione.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.– è posta a carico dell’opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 1° aprile 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Ambito direzionale Perseguimento penale,
Richiedente
contro
A.,
Opponente
Oggetto
Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2021.4
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Fatti: A. Con decisione del 4 febbraio 2021, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ambito direzionale Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti di A. un’inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) e alla legge federale concer- nente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) per aver omesso di dichiarare canapa “light” (ossia con un tenore di THC inferiore all’1%) all’im- portazione (v. act. 1.3). Da un controllo doganale effettuato in data 4 febbraio 2021 nelle retrovie del valico non presidiato di Z è emersa la mancata dichia- razione di 95.2 kg lordi (53.7 kg netti) di canapa all’entrata in Svizzera.
B. In occasione dell’interrogatorio svoltosi il medesimo giorno, A. non ha accon- sentito ad una visione preliminare del suo telefono cellulare. L’AFD ha quindi messo al sicuro provvisoriamente il medesimo, informando il predetto della procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli (v. act. 1.4).
C. Con decisione del 4 febbraio 2021, l’AFD ha sequestrato come pegno doga- nale i 14 bidoni contenenti la canapa in questione nonché messo al sicuro provvisoriamente EUR 14'000.– ritrovati in possesso di A. (v. act. 1.6).
D. Il 5 febbraio 2021, l’AFD ha emesso un ordine di perquisizione del telefono cellulare di A. (v. act. 1.7). Tale ordine è stato trasmesso per raccomandata a quest’ultimo in data 10 febbraio 2021, con un termine di tre giorni dal rice- vimento dello stesso per determinarsi sulla perquisizione e sull’eventualità di un’apposizione di sigilli (v. act. 1.8). Scaduto infruttuoso il termine per il ritiro della raccomandata nonché per esprimersi sulla questione, l’AFD ha fatto allestire una copia forense dei dati informatici contenuti nel telefono cellulare di A. (v. act. 1.9) e ordinato d’ufficio il suo sigillamento, avvenuto il 26 feb- braio 2021 (v. act. 1.10 e 1.11).
E. Con istanza del 4 marzo 2021, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFD ha postulato l’autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli alla copia forense del telefono cellulare di A. ed alla cer- nita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).
F. Invitato a rispondere alla richiesta di cui sopra, A., che non ha ritirato il rela- tivo invio raccomandato (v. act. 3), è rimasto silente.
- 3 -
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del ne- cessario, nei considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.
1.2 Le infrazioni alla LD sono perseguite e giudicate secondo tale legge e la DPA (art. 128 cpv. 1 LD). L’AFD è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per quanto riguarda le infrazioni alla LIVA, l’ap- plicazione della legge sul diritto penale amministrativo è prevista dall’art. 103 cpv. 1 LIVA. L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull’im- portazione spetta all’AFD (art. 103 cpv. 2 LIVA).
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).
1.3 L’AFD è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFD il 4 marzo 2021 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di cele- rità.
2.
2.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.
2.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3).
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La perquisizione è ammissibile solo se sussistono sufficienti indizi di reato, purché si possa presumere che le carte contengano scritti importanti per l'in- chiesta e sia rispettato il principio della proporzionalità (v. infra consid. 3.1). La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).
3.
3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi pro- spettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvii).
La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
L’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve dunque esaminare se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono suffi- cienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione e, se ciò dovesse essere il caso, se i documenti posti sotto sigilli presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale (sentenze del Tribunale federale
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1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).
Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigilli, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).
3.2 Nel caso concreto, l’AFD ha aperto un’inchiesta penale nei confronti dell’op- ponente a seguito di un controllo doganale effettuato in data 4 febbraio 2021 all’entrata di quest’ultimo in Svizzera presso il valico di Z, dal quale è emersa la mancata dichiarazione di 95.2 kg (53.7 kg netti) di canapa light. Interrogato lo stesso giorno dall’AFD, l’opponente non ha effettuato nessuna dichiara- zione in merito all’importazione della canapa in questione (v. act. 1.1). Non avendo dato seguito né all’invito dell’AFD a prendere posizione sull’ordine di perquisizione del suo telefono cellulare (v. supra Fatti lett. D), né all’invito a rispondere alla richiesta di levata dei sigilli formulato da questa Corte, da considerarsi comunque notificato (v. act. 3 e DTF 139 IV 228 consid. 1.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2019.136 del 19 novembre 2019), A. non ha fornito nessun ulteriore elemento in proposito.
A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’AFD ha indicato sussistere il fondato sospetto che l’opponente, oltre all’infrazione contestata, abbia com- messo infrazioni analoghe con l’eventuale partecipazione di terzi e che possa disporre di acquirenti in Svizzera. Basandosi sui dati forniti dal suo sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico, esso af- ferma che “è possibile concludere che l’opponente, vista la sua breve per- manenza in Italia di 11 minuti, abbia oltrepassato il confine unicamente per rifornirsi di tale prodotto. Questa dinamica, che lascia presumere un piano ed una esecuzione ben stabiliti in precedenza, non permette altresì di esclu- dere che via siano state precedenti importazioni illegali, e magari non solo di canapa. Ciò a maggior ragione che l’opponente sembra essersi spostato espressamente da Zurigo in Ticino rispettivamente in Italia solo per compiere questa operazione. Infine è ipotizzabile che l’opponente abbia voluto impor- tare la canapa Iight non dichiarata, allo scopo di rivenderla vantaggiosa- mente a terzi in Svizzera” (act. 1, pag. 6).
L’estrazione dei dati contenuti nel cellulare dell’opponente potrebbe permet- tere all’AFD di concretizzare i suoi forti sospetti portando alla luce, tramite fotografie, contatti e messaggistica elettronica, eventuali ulteriori importa- zioni fraudolente, come pure eventuali ordini provenienti da persone resi- denti in Svizzera e quindi la partecipazione di terzi alle infrazioni.
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3.3 Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFD disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le in- frazioni descritte e che la documentazione posta sotto sigilli presenti un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non essendo ipotizzabile una mi- sura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Rimasto silente in merito ai motivi che si opporrebbero alla misura, il ricorrente non ha d’altro canto presentato nessun argomento su- scettibile di giustificare una diversa conclusione.
4. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD deve essere accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFD è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento ed alla cernita della relativa do- cumentazione.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 1’500.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’AFD (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta. 2. L’Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della relativa documentazione. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, 6 aprile 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle dogane, Ambito direzionale Persegui- mento penale - A.
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg.v LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Data di spedizione 6 aprile 2021