Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
Sachverhalt
A. Il 23 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale (rubricato SV.16.0734) nei confronti della banca A. per reati di riciclaggio di denaro frutto di reati patrimoniali commessi all’estero, e in particolar modo in Malesia, a danno di 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD (in seguito: 1MDB) e di società ad essa connesse (v. atto 01.000-0001 e segg. incarto MPC).
B. Con decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024, il MPC ha condannato la banca A., Lugano, a una multa di fr. 4.5 milioni in virtù dell’art. 102 cpv. 2 CP (v. atto 03.002-0001 e segg. incarto MPC), in relazione a reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP commessi all’interno della banca, per i quali il MPC ha pure emanato un decreto d’accusa in data 5 luglio 2023 nei confronti di D. consulente di riferimento per le relazioni bancarie riferibili a 1MDB e alle società connesse (procedimento penale rubricato SV.21.0531) (v. atto 03.001-0002 e segg. incarto MPC).
C. C. Ltd e B. Ltd società connesse a 1MDB e costituitesi accusatrici private, si sono opposte, in data 22 gennaio 2024, al decreto d’accusa emanato nei con- fronti della banca A. (v. atto 3.002-0018 e segg. incarto MPC).
D. Il 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso il decreto dell’11 gennaio 2024 alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), chiedendo, in ac- cordo con la difesa della banca A., di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare della validità dell’opposizione del 22 gennaio 2024 di C. Ltd e B. Ltd e di giudicare la stessa non valida (v. atto 24.100.001 e segg. incarto Corte penale TPF).
E. Con decreto del 6 settembre 2024, la Corte penale del TPF ha confermato la validità dell’opposizione presentata da B. Ltd e C. LTd, annullando il decreto dell’11 gennaio 2024 e rinviando la causa al MPC “affinché proceda nei suoi incombenti e meglio, come ai considerandi” (act. 1.1, pag. 22).
F. Con reclamo del 19 settembre 2024, la banca A. è insorta avverso il decreto del 6 settembre 2024, chiedendo che “in Aufhebung der Verfügung der Strafkam- mer (Einzelgericht) vom 6. September 2024 sei festzustellen, dass die Privat- klägerinnen nicht legitimiert sind, gegen den Strafbefehl der Bundesanwalt- schaft vom 11. Januar 2024 Einsprache zu erheben, und es sei auf deren
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Einsprache nicht einzutreten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Privatklägerinnen” (act. 1, pag. 2).
G. Con risposta del 10 ottobre 2024, il MPC ha postulato l’accoglimento del re- clamo, nel senso che il decreto impugnato è annullato, l’opposizione non è va- lida e il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato (v. act. 8). Con scritto dell’11 ottobre 2024, C. Ltd e B. Ltd hanno chiesto che il gravame sia respinto e il decreto impugnato confermato (v. act. 9).
H. Con replica del 4 novembre 2024, trasmessa a C. Ltd e B. Ltd per conoscenza (v. act. 13), la reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Benché il reclamo sia legittimamente scritto in lingua tedesca, la presente deci- sione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore della reclamante, il quale con il suo reclamo ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è nessun motivo per scostarsi dalla giurispru- denza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.136+137 del 13 novembre 2018 consid. 1; BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF). Analogo discorso per quanto concerne gli scritti in francese delle accusatrici private.
E. 1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del TPF.
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E. 1.3 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
E. 1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento ine- satto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
E. 1.5 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di convalida dell’opposizione formulata dalle accusatrici private relativamente al decreto d’accusa emesso nei confronti della reclamante, il gravame, tempe- stivo, è ricevibile in ordine (v. sentenza del Tribunale federale 6B_271/2018 del 20 giugno 2018 consid. 2.1 con riferimenti; GUIDON, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 12 ad art. 393 CPP).
E. 2 La reclamante contesta la legittimazione delle accusatrici private ad opporsi al decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024. Essa afferma che la Corte penale del TPF avrebbe annullato per due motivi detto decreto: per violazione del principio accusatorio e per avere il MPC omesso di esprimersi sulla confisca operata dalla FINMA il 16 ottobre 2020 di fr. 70 milioni nell’ambito del procedimento amministrativo a carico della banca A. A suo parere, nessuno di questi due mo- tivi sostanzierebbero la legittimazione ad opporsi delle accusatrici private al de- creto d’accusa in questione.
E. 2.1 L’art. 354 CPP (nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468) pre- vede che il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con oppo- sizione scritta al pubblico ministero da: l’imputato (lett. a); l’accusatore privato (lett. abis); altri diretti interessati (lett. b); il pubblico ministero superiore o gene- rale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1). L’accusatore privato non può impugnare un decreto d’ac- cusa riguardo alla sanzione inflitta (cpv. 1bis). Ad eccezione di quella dell’impu- tato, l’opposizione va motivata (cpv. 2). Se non vi è valida opposizione, il de- creto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato. Giusta l’art. 355 CPP, se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (cpv. 1). Assunte le prove, il pubblico mini- stero decide se: confermare il decreto d’accusa (lett. a); abbandonare il
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procedimento (lett. b); emettere un nuovo decreto d’accusa (lett. c); promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (lett. d) (cpv. 3). Secondo l’art. 356 CPP, se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero tra- smette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la pro- cedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa (cpv. 1). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (cpv. 2).
E. 2.2.1 In concreto, il MPC, in accordo con la reclamante, ha chiesto alla Corte penale del TPF di verificare la questione preliminare della validità dell’opposizione for- mulata dalle accusatrici private C. Ltd e B. Ltd nei confronti del decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 e di giudicare la stessa non valida (v. supra Fatti lett. D). In pratica, senza procedere all’eventuale assunzione di ulteriori prove necessa- rie al giudizio sull’opposizione (v. art. 355 cpv. 1 CPP), il MPC, confermando in maniera implicita il proprio decreto d’accusa nei confronti della reclamante (v. art. 355 cpv. 3 CPP), ha trasmesso il medesimo alla suddetta Corte che ha proceduto conformemente all’art. 356 cpv. 2 CPP.
Con decreto del 6 settembre 2024, la Corte penale del TPF ha ammesso la legittimazione ad opporsi delle accusatrici private al suddetto decreto d’accusa. In sostanza, basandosi sul nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP, essa ha ritenuto che “un rinvio all’art. 382 CPP non ha più ragione d’essere e la posizione dell’ac- cusatore privato risulta rafforzata. Al pari dell’imputato, esso può inoltrare op- posizione (con l’unica eccezione relativa alla sanzione inflitta, art. 354 cpv. 1bis CPP), senza dover dimostrare, come in precedenza accadeva, un interesse giuridico all’annullamento o alla modifica del decreto. In altri termini e nel caso concreto, la legittimazione di C. Ltd e B. Ltd risulta essere data, già solo in virtù del rafforzamento dei diritti che l’introduzione del nuovo articolo ha loro confe- rito, sia per quanto attiene all’asserita descrizione lacunosa del reato, che per quanto attiene alla – mancata – confisca” (act. 1.1, pag. 16 e seg.).
E. 2.2.2 Orbene, se è vero che una parte della dottrina sostiene che il nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP abbia rafforzato in maniera significativa la posizione dell’ac- cusatore privato, assicurandogli la legittimazione ad opporsi a un decreto d’ac- cusa senza dovere, come in passato (v. DTF 141 IV 231 consid. 2.3 e segg.), dimostrare un interesse giuridico protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP all’an- nullamento o alla modifica del decreto (v. DAPHINOFF, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 27 e 28 ad art. 354 CPP; PIUS ERNI, Strafbefehl und Teilein- stellungsverfügung bei gleichem Sachverhalt – Übersicht über die bundesgeri- chtliche Rechtsprechung und Erörterung möglicher Folgen für die Staatsanwal- tschaft und die Privatklägerschaft, in forumpoenale 2020, pag. 60), vi sono altri autori che ritengono necessario che l’accusatore privato sia toccato nei suoi interessi concernenti, da una parte, la questione della colpevolezza e, dall’altra,
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la decisione relativa alle pretese civili giusta l’art. 353 cpv. 2 CPP (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 3a ad art. 354 CPP). Nel suo messaggio concernente l’intro- duzione dell’art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP, il Consiglio federale, dal canto suo, ha affermato che “il disegno propone di trasporre nella legge la giurisprudenza del TF sulla legittimazione all’opposizione da parte dell’accusatore privato. Il TF ri- conosce che l’accusatore privato è legittimato a proporre opposizione, se in una situazione analoga è legittimato a ricorrere secondo l’art. 382 capoverso 1 CPP” (FF 2019 5542 e segg.; v. anche THOMMEN/ESCHLE/WALSER, Revision des Strafbefehlsverfahren, in Geht [ed.], Die Revidierte Strafprozessordnung, 2023, pag. 261 e segg.; MOREILLON, La réforme du Code de procédure pénale entrée en vigueur au 1er janvier 2024, Atti della serata di studio del 5 marzo 2024, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Col- lana gialla vol. 31, 2024, pag. 14). Ora, indipendentemente dai pareri divergenti espressi in dottrina, la legittimazione all’opposizione delle accusatrici private nel caso concreto deve essere confermata, già solo per il fatto che il MPC, nel de- creto d’accusa in questione, si è espresso sulle loro pretese civili asserendo, riferendosi all’art. 353 cpv. 2 CPP, di non potere statuire sulle stesse. Quanto precede, non da ultimo alla luce della confisca amministrativa di fr. 70 milioni operata dalla FINMA con decisione del 16 ottobre 2020 – corrispondente all’utile realizzato dalla reclamante in grave violazione delle disposizioni legali in mate- ria di vigilanza (v. atto 18.201-0521 e segg. incarto MPC) –, di cui il decreto d’accusa ha semplicemente preso atto pur essendo sussidiaria alla confisca penale (v. art. 35 cpv. 5 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA]; RS 956.1; BÖSCH, Commentario basilese, 3a ediz. 2019, n. 30a ad art. 35 LFINMA), ha sicuramente toccato le accusatrici private nei loro interessi giuridicamente protetti; tanto più che la predetta decisione FINMA ha espressa- mente riservato un’eventuale confisca penale (v. atto 18.201-0526 incarto MPC), per cui è impossibile scindere, senza cadere in un circolo vizioso (v. art. 35 cpv. 6 LFINMA) le due procedure sotto il profilo degli interessi pecuniari delle accusatrici private. In altre parole, la decisione della FINMA del 16 ottobre 2020 e il decreto d’accusa del MPC dell’11 gennaio 2024 hanno congiuntamente avuto, con riferimento segnatamente all’art. 73 CP, un influsso negativo diretto sulle pretese civili delle accusatrici private, ciò che deve permettere loro di op- porsi al suddetto decreto d’accusa. Constatata la legittimazione all’opposizione delle accusatrici private, la Corte penale del TPF ha poi legittimamente statuito anche sulla validità del decreto d’accusa giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP, rinvian- dolo al MPC in seguito alla violazione del principio accusatorio (v. art. 356 cpv.
E. 5 CPP), atto peraltro non impugnabile nella fattispecie, vista l’assenza di un pregiudizio irreparabile (v. DTF 143 IV 175 consid. 2.4 con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2024.80 del 24 settembre 2024 pag. 3). Le cen- sure relative al rinvio in quanto tale sono pertanto irricevibili.
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3. In conclusione, il reclamo va respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
4.
4.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico della reclamante.
4.2 La reclamante deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 436 CPP). In concreto, visto l’esito del reclamo nonché le conclusioni di C. Ltd e B. Ltd, quest’ultime devono essere considerate vincitrici nella causa. Non avendo le stesse presentato una nota d’onorario, appare adeguato fissare l’indennità per spese ripetibili a fr. 2'000.–, importo a carico della reclamante.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico della reclamante.
- La reclamante verserà a C. LTD e B. LTD un importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione dell’11 novembre 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
BANCA A., rappresentata dall'avv. Lorenz Erni, Reclamante
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Autorità requirente
contro
1. B. LTD,
2. C. LTD, quest’ultime due società rappresentate dagli avv. Guillaume Tattevin e Lezgin Polater, Controparti
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, Corte penale, Istanza precedente
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2024.122
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Oggetto
Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
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Fatti: A. Il 23 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale (rubricato SV.16.0734) nei confronti della banca A. per reati di riciclaggio di denaro frutto di reati patrimoniali commessi all’estero, e in particolar modo in Malesia, a danno di 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD (in seguito: 1MDB) e di società ad essa connesse (v. atto 01.000-0001 e segg. incarto MPC).
B. Con decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024, il MPC ha condannato la banca A., Lugano, a una multa di fr. 4.5 milioni in virtù dell’art. 102 cpv. 2 CP (v. atto 03.002-0001 e segg. incarto MPC), in relazione a reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP commessi all’interno della banca, per i quali il MPC ha pure emanato un decreto d’accusa in data 5 luglio 2023 nei confronti di D. consulente di riferimento per le relazioni bancarie riferibili a 1MDB e alle società connesse (procedimento penale rubricato SV.21.0531) (v. atto 03.001-0002 e segg. incarto MPC).
C. C. Ltd e B. Ltd società connesse a 1MDB e costituitesi accusatrici private, si sono opposte, in data 22 gennaio 2024, al decreto d’accusa emanato nei con- fronti della banca A. (v. atto 3.002-0018 e segg. incarto MPC).
D. Il 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso il decreto dell’11 gennaio 2024 alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), chiedendo, in ac- cordo con la difesa della banca A., di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare della validità dell’opposizione del 22 gennaio 2024 di C. Ltd e B. Ltd e di giudicare la stessa non valida (v. atto 24.100.001 e segg. incarto Corte penale TPF).
E. Con decreto del 6 settembre 2024, la Corte penale del TPF ha confermato la validità dell’opposizione presentata da B. Ltd e C. LTd, annullando il decreto dell’11 gennaio 2024 e rinviando la causa al MPC “affinché proceda nei suoi incombenti e meglio, come ai considerandi” (act. 1.1, pag. 22).
F. Con reclamo del 19 settembre 2024, la banca A. è insorta avverso il decreto del 6 settembre 2024, chiedendo che “in Aufhebung der Verfügung der Strafkam- mer (Einzelgericht) vom 6. September 2024 sei festzustellen, dass die Privat- klägerinnen nicht legitimiert sind, gegen den Strafbefehl der Bundesanwalt- schaft vom 11. Januar 2024 Einsprache zu erheben, und es sei auf deren
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Einsprache nicht einzutreten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Privatklägerinnen” (act. 1, pag. 2).
G. Con risposta del 10 ottobre 2024, il MPC ha postulato l’accoglimento del re- clamo, nel senso che il decreto impugnato è annullato, l’opposizione non è va- lida e il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato (v. act. 8). Con scritto dell’11 ottobre 2024, C. Ltd e B. Ltd hanno chiesto che il gravame sia respinto e il decreto impugnato confermato (v. act. 9).
H. Con replica del 4 novembre 2024, trasmessa a C. Ltd e B. Ltd per conoscenza (v. act. 13), la reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 Benché il reclamo sia legittimamente scritto in lingua tedesca, la presente deci- sione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore della reclamante, il quale con il suo reclamo ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è nessun motivo per scostarsi dalla giurispru- denza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.136+137 del 13 novembre 2018 consid. 1; BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF). Analogo discorso per quanto concerne gli scritti in francese delle accusatrici private.
1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del TPF.
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1.3 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento ine- satto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
1.5 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di convalida dell’opposizione formulata dalle accusatrici private relativamente al decreto d’accusa emesso nei confronti della reclamante, il gravame, tempe- stivo, è ricevibile in ordine (v. sentenza del Tribunale federale 6B_271/2018 del 20 giugno 2018 consid. 2.1 con riferimenti; GUIDON, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 12 ad art. 393 CPP).
2. La reclamante contesta la legittimazione delle accusatrici private ad opporsi al decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024. Essa afferma che la Corte penale del TPF avrebbe annullato per due motivi detto decreto: per violazione del principio accusatorio e per avere il MPC omesso di esprimersi sulla confisca operata dalla FINMA il 16 ottobre 2020 di fr. 70 milioni nell’ambito del procedimento amministrativo a carico della banca A. A suo parere, nessuno di questi due mo- tivi sostanzierebbero la legittimazione ad opporsi delle accusatrici private al de- creto d’accusa in questione.
2.1 L’art. 354 CPP (nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468) pre- vede che il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con oppo- sizione scritta al pubblico ministero da: l’imputato (lett. a); l’accusatore privato (lett. abis); altri diretti interessati (lett. b); il pubblico ministero superiore o gene- rale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1). L’accusatore privato non può impugnare un decreto d’ac- cusa riguardo alla sanzione inflitta (cpv. 1bis). Ad eccezione di quella dell’impu- tato, l’opposizione va motivata (cpv. 2). Se non vi è valida opposizione, il de- creto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato. Giusta l’art. 355 CPP, se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (cpv. 1). Assunte le prove, il pubblico mini- stero decide se: confermare il decreto d’accusa (lett. a); abbandonare il
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procedimento (lett. b); emettere un nuovo decreto d’accusa (lett. c); promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (lett. d) (cpv. 3). Secondo l’art. 356 CPP, se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero tra- smette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la pro- cedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa (cpv. 1). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (cpv. 2).
2.2
2.2.1 In concreto, il MPC, in accordo con la reclamante, ha chiesto alla Corte penale del TPF di verificare la questione preliminare della validità dell’opposizione for- mulata dalle accusatrici private C. Ltd e B. Ltd nei confronti del decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 e di giudicare la stessa non valida (v. supra Fatti lett. D). In pratica, senza procedere all’eventuale assunzione di ulteriori prove necessa- rie al giudizio sull’opposizione (v. art. 355 cpv. 1 CPP), il MPC, confermando in maniera implicita il proprio decreto d’accusa nei confronti della reclamante (v. art. 355 cpv. 3 CPP), ha trasmesso il medesimo alla suddetta Corte che ha proceduto conformemente all’art. 356 cpv. 2 CPP.
Con decreto del 6 settembre 2024, la Corte penale del TPF ha ammesso la legittimazione ad opporsi delle accusatrici private al suddetto decreto d’accusa. In sostanza, basandosi sul nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP, essa ha ritenuto che “un rinvio all’art. 382 CPP non ha più ragione d’essere e la posizione dell’ac- cusatore privato risulta rafforzata. Al pari dell’imputato, esso può inoltrare op- posizione (con l’unica eccezione relativa alla sanzione inflitta, art. 354 cpv. 1bis CPP), senza dover dimostrare, come in precedenza accadeva, un interesse giuridico all’annullamento o alla modifica del decreto. In altri termini e nel caso concreto, la legittimazione di C. Ltd e B. Ltd risulta essere data, già solo in virtù del rafforzamento dei diritti che l’introduzione del nuovo articolo ha loro confe- rito, sia per quanto attiene all’asserita descrizione lacunosa del reato, che per quanto attiene alla – mancata – confisca” (act. 1.1, pag. 16 e seg.).
2.2.2 Orbene, se è vero che una parte della dottrina sostiene che il nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP abbia rafforzato in maniera significativa la posizione dell’ac- cusatore privato, assicurandogli la legittimazione ad opporsi a un decreto d’ac- cusa senza dovere, come in passato (v. DTF 141 IV 231 consid. 2.3 e segg.), dimostrare un interesse giuridico protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP all’an- nullamento o alla modifica del decreto (v. DAPHINOFF, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 27 e 28 ad art. 354 CPP; PIUS ERNI, Strafbefehl und Teilein- stellungsverfügung bei gleichem Sachverhalt – Übersicht über die bundesgeri- chtliche Rechtsprechung und Erörterung möglicher Folgen für die Staatsanwal- tschaft und die Privatklägerschaft, in forumpoenale 2020, pag. 60), vi sono altri autori che ritengono necessario che l’accusatore privato sia toccato nei suoi interessi concernenti, da una parte, la questione della colpevolezza e, dall’altra,
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la decisione relativa alle pretese civili giusta l’art. 353 cpv. 2 CPP (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 3a ad art. 354 CPP). Nel suo messaggio concernente l’intro- duzione dell’art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP, il Consiglio federale, dal canto suo, ha affermato che “il disegno propone di trasporre nella legge la giurisprudenza del TF sulla legittimazione all’opposizione da parte dell’accusatore privato. Il TF ri- conosce che l’accusatore privato è legittimato a proporre opposizione, se in una situazione analoga è legittimato a ricorrere secondo l’art. 382 capoverso 1 CPP” (FF 2019 5542 e segg.; v. anche THOMMEN/ESCHLE/WALSER, Revision des Strafbefehlsverfahren, in Geht [ed.], Die Revidierte Strafprozessordnung, 2023, pag. 261 e segg.; MOREILLON, La réforme du Code de procédure pénale entrée en vigueur au 1er janvier 2024, Atti della serata di studio del 5 marzo 2024, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Col- lana gialla vol. 31, 2024, pag. 14). Ora, indipendentemente dai pareri divergenti espressi in dottrina, la legittimazione all’opposizione delle accusatrici private nel caso concreto deve essere confermata, già solo per il fatto che il MPC, nel de- creto d’accusa in questione, si è espresso sulle loro pretese civili asserendo, riferendosi all’art. 353 cpv. 2 CPP, di non potere statuire sulle stesse. Quanto precede, non da ultimo alla luce della confisca amministrativa di fr. 70 milioni operata dalla FINMA con decisione del 16 ottobre 2020 – corrispondente all’utile realizzato dalla reclamante in grave violazione delle disposizioni legali in mate- ria di vigilanza (v. atto 18.201-0521 e segg. incarto MPC) –, di cui il decreto d’accusa ha semplicemente preso atto pur essendo sussidiaria alla confisca penale (v. art. 35 cpv. 5 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA]; RS 956.1; BÖSCH, Commentario basilese, 3a ediz. 2019, n. 30a ad art. 35 LFINMA), ha sicuramente toccato le accusatrici private nei loro interessi giuridicamente protetti; tanto più che la predetta decisione FINMA ha espressa- mente riservato un’eventuale confisca penale (v. atto 18.201-0526 incarto MPC), per cui è impossibile scindere, senza cadere in un circolo vizioso (v. art. 35 cpv. 6 LFINMA) le due procedure sotto il profilo degli interessi pecuniari delle accusatrici private. In altre parole, la decisione della FINMA del 16 ottobre 2020 e il decreto d’accusa del MPC dell’11 gennaio 2024 hanno congiuntamente avuto, con riferimento segnatamente all’art. 73 CP, un influsso negativo diretto sulle pretese civili delle accusatrici private, ciò che deve permettere loro di op- porsi al suddetto decreto d’accusa. Constatata la legittimazione all’opposizione delle accusatrici private, la Corte penale del TPF ha poi legittimamente statuito anche sulla validità del decreto d’accusa giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP, rinvian- dolo al MPC in seguito alla violazione del principio accusatorio (v. art. 356 cpv. 5 CPP), atto peraltro non impugnabile nella fattispecie, vista l’assenza di un pregiudizio irreparabile (v. DTF 143 IV 175 consid. 2.4 con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2024.80 del 24 settembre 2024 pag. 3). Le cen- sure relative al rinvio in quanto tale sono pertanto irricevibili.
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3. In conclusione, il reclamo va respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
4.
4.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico della reclamante.
4.2 La reclamante deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 436 CPP). In concreto, visto l’esito del reclamo nonché le conclusioni di C. Ltd e B. Ltd, quest’ultime devono essere considerate vincitrici nella causa. Non avendo le stesse presentato una nota d’onorario, appare adeguato fissare l’indennità per spese ripetibili a fr. 2'000.–, importo a carico della reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico della reclamante. 3. La reclamante verserà a C. LTD e B. LTD un importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 12 novembre 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Lorenz Erni - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Guillaume Tattevin e Lezgin Polater - Corte penale del Tribunale penale federale
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.