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BB.2021.237

Bundesstrafgericht · 2022-03-15 · Italiano CH

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Il 10 agosto 2021, A., residente a Celerina, ha sporto denuncia presso la Pro- cura pubblica del Cantone dei Grigioni (in seguito: MP-GR) nei confronti di B. e C., entrambi Promotori di giustizia dello Stato della Città del Vaticano, per titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), sussidiaria- mente per titolo di falsità in documenti esteri (art. 251 CP i.c.c. art. 255 CP).

In sostanza, A. sostiene che i Promotori di giustizia in questione avrebbero ot- tenuto mediante rogatoria il blocco di relazioni bancarie a lui riconducibili non- ché la relativa documentazione grazie ad affermazioni false, ciò che gli avrebbe causato un ingente danno. Egli ritiene che la richiesta di blocco ex art. 18 AIMP del 22 novembre 2019 unitamente alla susseguente domanda di assistenza del 19 dicembre 2019 costituiscano atti destinati a provare dei fatti di portata giuri- dica ed essendo stati emanati da membri di un’autorità pubblica statale nell’esercizio delle loro funzioni sovrane, essi avrebbero un valore probante ac- cresciuto.

B. Il 24 agosto 2021, il MP-GR ha richiesto al Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) di assumere la procedura legata alla denuncia di cui sopra in quanto di competenza federale, richiesta accolta dal MPC in data 1° ot- tobre 2021.

C. Con decisione del 18 ottobre 2021, il MPC, ritenendo non dati i presupposti processuali per i reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), sussidiariamente di falsità in documenti esteri (art. 251 CP i.c.c. art. 255 CP), in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a procedere (v. act. 1.3).

D. Con reclamo dell’8 novembre 2021, A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le conclusioni seguenti (v. act. 1, pag. 2):

“1. Nei confronti dei signori avv. B. e prof. avv. C. viene promossa l’accusa per i reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), sussidiariamente per falsità in documenti esteri (art. 251 CP i.c.c. art. 255 CP.

2. L’istruzione del procedimento avrà luogo per opera del Ministero pubblico della Confederazione al quale deve essere fatto ordine di completare le

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informazioni preliminari, segnatamente sentire i denunciati, il denunciato e i vari testi richiesta con la denuncia.

3. Protestate tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato”.

E. Con risposta del 2 dicembre 2021, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo (v. act. 4).

F. Invitato a replicare (v. act. 5), il reclamante è rimasto silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 18 ottobre 2021, è stato notificato al reclamante il 27 ottobre 2021 (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto l’8 novembre 2021, è pertanto tempestivo.

E. 1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Alla luce della denuncia di cui sopra (v. Fatti

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lett. A), occorre analizzare se il denunciante dispone della qualità di danneg- giato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuri- dico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giu- dicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

In concreto, i reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, previ- sto dall’art. 317 CP, e di falsità in documenti, di cui all’art. 251 CP, hanno lo scopo di proteggere, come bene giuridico, la fiducia accordata nella vita giuri- dica a un titolo come mezzo di prova (v. DTF 126 IV 67 consid. 2a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2a ediz. 2010, n. 1 ad art. 251 CP). La prima disposizione garantisce inoltre la fiducia particolare che gli amministrati devono potere avere nei confronti dei funzionari, così come l’interesse dello Stato a una buona amministrazione (v. DTF 95 IV 113 consid. 2b; 81 IV 285 consid. 1.3; TRECHSEL/ERNI, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 1 ad art. 317 CP; BOOG, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 317 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, Code pénale, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 317 CP). Concepita come infrazione contro l’interesse collettivo, la publica fides, la falsità in documenti è un reato di messa in pericolo che tende, conformemente all’interesse generale, a proteggere i cit- tadini nelle loro relazioni d’affari (CORBOZ, op. cit., n. 2 ad art. 251 CP; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 1 ad art. 251 CP). In questo senso, oltre agli interessi pubblici possono venire direttamente violati determinati interessi privati (v. MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 73 ad art. 115 CPP). Visto quanto precede, considerato che il reclamante si ritiene dan- neggiato nei suoi interessi patrimoniali dalla fiducia accordata ai documenti in questione, la legittimazione ricorsuale dello stesso è da considerarsi data.

E. 1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

E. 2 Il reclamante censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MPC ha emanato un decreto d’accusa di sole tre pagine, con le quali non è nemmeno entrato nel merito della denuncia, limitandosi a poche righe di spiegazioni, senza confrontarsi con tutte le sue affermazioni e gli allegati prodotti.

E. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

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E. 2.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera sufficiente i motivi che l’hanno por- tato a emanare il decreto impugnato. Dopo aver escluso l’applicazione dell’art. 317 CP, applicabile a suo dire unicamente ai funzionari o pubblici ufficiali sviz- zeri e non esteri, e precisate le condizioni per la realizzazione del reato di cui all’art. 251 CP, esso ha dichiarato che “il denunciante fa affermazioni non do- cumentabili che non motivano un sufficiente indizio di reato, poiché le mere supposizioni non sono sufficienti; vi è inoltre da rilevare che il denunciante è imputato, ed è stato rinviato a giudizio in data 2 luglio 2021, in un procedimento penale condotto da parte dei Promotori di Giustizia denunciati per la medesima fattispecie indicata a supporto della richiesta di blocco provvisorio ex art. 18 AIMP del 22 novembre 2019 e della domanda di assistenza giudiziaria in ma- teria penale del 19 dicembre 2019 […]; nel presente caso non sono adempiute le condizioni per l’apertura di un’istruzione per mancanza di sufficienti indizi di reato e di conseguenza, nella misura in cui sussiste giurisdizione federale, oc- corre disporre direttamente il non luogo a procedere secondo l’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP” (act. 1.3, allegato pag. 2).

La motivazione in questione risulta sufficiente per mettere il reclamante nella condizione di comprendere i motivi per cui il MPC ha pronunciato il non luogo a procedere in questione e se del caso contestarlo con cognizione di causa, ciò che è del resto dimostrato dall’articolato gravame di 20 pagine interposto dal reclamante. Con la sua risposta, rispetto alla quale il reclamante è rimasto si- lente, il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 4), per cui un'eventuale violazione sarebbe stata comunque sanata (v. supra consid.

E. 3 L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a proce- dere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adem- piuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (cpv. 2).

E. 3.1 Il denunciante sostiene che i Promotori di giustizia denunciati, al fine di ottenere dalle autorità svizzere il blocco di conti a lui riconducibili, avrebbero formulato nella loro domanda di assistenza svariate affermazioni false, corrispondenti al concetto di “falso ideologico”. Essi avrebbero falsamente sostenuto che: nel corso degli anni egli sarebbe sovente apparso sulle cronache giornalistiche come protagonista di alcune operazioni societarie attenzionate anche dalla ma- gistratura italiana; a seguito della citata operazione londinese la Segreteria di Stato avrebbe subito un depauperamento che potrebbe aggirarsi in oltre 350 milioni di euro; il reclamante sarebbe stato il destinatario principale di questo flusso di denaro; le disponibilità della Segreteria di Stato sarebbero state dirot- tate verso il reclamante, lasciando implicitamente intendere che se ne sarebbe appropriato indebitamente; il reclamante sarebbe uno dei principali finanziatori del conto di un dipendente del Vaticano coinvolto nella fattispecie, lasciando intendere che il reclamante lo avrebbe corrotto; il 46% dell’investimento della Segreteria di Stato sarebbe finito in strumenti finanziari di società riferibili al re- clamante o nelle quali aveva degli interessi personali, generando la perdita di 18 milioni, avendo egli inoltre investito in strumenti finanziari speculativi e illi- quidi; il versamento di £ 40 milioni con il quale la Segreteria di Stato avrebbe acquistato la quota parte residua (il 45%) dell’immobile di Londra costituirebbe un possibile atto appropriativo/distrattivo; a fronte di un esborso complessivo di EUR 306 milioni, la Segreteria di Stato si ritroverebbe proprietaria di un immo- bile che ne varrebbe solo EUR 260 milioni e che a trarre il maggior vantaggio da questa operazione sarebbe il reclamante attraverso le sue società, quasi a dire che il reclamante si sarebbe appropriato di EUR 100 milioni; a tale importo bisognerebbe aggiungere anche le commissioni incassate dal reclamante per la gestione del fondo D., oppure per un contratto di consulenza, quasi a lasciare intendere che queste potessero essere altre appropriazioni illecite; la moglie sarebbe in morosità per canoni non pagati per locazioni dell’immobile a Londra; le indagini avrebbero permesso di verificare che l’operazione del reclamante sarebbe stata compiuta in complicità con funzionari della Segreteria di Stato; l’operazione di Londra avrebbe comportato un’importante distrazione, di non meno di EUR 250 milioni, di fondi pubblici dirottati verso fallimentari operazioni

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speculative, dalle quali il reclamante e sua moglie, oltre ad altre persone, avreb- bero tratto vantaggio.

E. 3.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue. Per quanto riguarda l’art. 317 CP, esso ha ritenuto tale norma inapplicabile, dato che i denunciati sarebbero magistrati di uno Stato estero. Per quanto concerne l’art. 251 CP in relazione con l’art. 255 CP, il MPC ha in so- stanza passato in rassegna i documenti prodotti dal reclamante a sostegno della sua denuncia, giungendo alla conclusione “che le affermazioni del recla- mante non sono in alcun modo documentate e provate e lo stesso non è per- tanto riuscito a dimostrare che le affermazioni dei PdG contenute nella richiesta di blocco provvisorio ai sensi dell’art. 18 AIMP del 22 novembre 2019 e nella domanda di assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2019, siano effettivamente false. Si tratta di pure affermazioni ed allegazioni di parte che non hanno alcun valore probatorio e che di certo non motivano sufficienti indizi di reato atti a giustificare l’apertura di un’istruzione ai sensi dell’art. 309 CPP” (act. 4, pag. 7). A titolo abbondanziale, il MPC afferma inoltre che in materia di assistenza giu- diziaria l’autorità rogata non potrebbe pretendere dallo Stato rogante una pre- sentazione dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, dovendo essa tenere conto del fatto che l’inchiesta estera non è terminata e che la domanda di assistenza avrebbe proprio come scopo quello di chiarire i fatti. Le indicazioni fornite dall’autorità rogante potrebbero fondarsi su semplici sospetti e non do- vrebbero provare la commissione del reato. L’autorità estera dovrebbe solo esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti. L’autorità rogata non potrebbe quindi attribuire a una domanda di assistenza – la quale potrebbe eventualmente anche presentare un contenuto tendenzioso o magari contraddittorio ma che non potrebbe costituire un falso intellettuale – una credibilità e un valore probante accresciuto così come richiesto dall’art. 251 CP. Il MPC conclude affermando che “ci si può ragionevolmente chiedere per quale ragione il reclamante non abbia inoltrato una denuncia penale già al mo- mento della trasmissione della richiesta di blocco provvisoria e della domanda di assistenza giudiziaria ma solo ora, a quasi due anni dalla loro presa di cono- scenza, che tutte le procedure di ricorso dinanzi al TPF e al TF hanno avuto esito a lui sfavorevole. Il tentativo di raggiungere ora il suo scopo con una de- nuncia penale nei confronti dei PdG che conducono l’indagine estera, a mente del MPC è ai limiti della temerarietà e questo modo di agire ostruzionistico non deve trovare protezione” (ibidem, pag. 8).

E. 3.3 L’art. 317 n. 1 CP prevede che i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzional- mente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppo- sitizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale, sono puniti

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con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Secondo la cifra 2 della medesima disposizione, la pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. Giusta l’art. 110 cpv. 3 CP, disposizione a cui occorre fare riferimento nell’ambito dell’art. 317 CP (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/ MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 6 ad art. 317 CP; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 2 ad art. 317 CP; BOOG, op. cit., n. 2 ad art. 317 CP), per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica o della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o eserci- tano temporaneamente pubbliche funzioni. Il criterio decisivo è la funzione al servizio del pubblico, a livello comunale, cantonale o federale (v. TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 12 ad art. 110 CP; OBERHOLZER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 7 ad art. 110 cpv. 3 CP) e quindi in Svizzera (cfr. JOSITSCH, Das Schweizerisce Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 310).

Ora, nella misura in cui i denunciati esercitano la funzione di Promotori di giu- stizia nella Città del Vaticano, ossia all’estero e non in Svizzera, l’art. 317 CP è inapplicabile già solo per tale motivo.

E. 3.4.1 In base all’art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un docu- mento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento.

E. 3.4.2 L’art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore apparente: il documento contraffatto (“unechte Urkunde”; ad esempio mediante la contraf- fazione della firma) trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur ema- nando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento menzognero” (“un- wahre Urkunde”; v. BOOG, op. cit., n. 3 nonché 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di Ackermann e Wohlers, 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice men- zogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull’identità dell’autore del documento è maggiore di

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quella che si ripone nel fatto che l’autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un’accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l’autore del reato di cui all’art. 251

n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l’intenzione di nuocere al patrimo- nio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un inde- bito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Non è necessario che il fine dell’autore venga realizzato (DTF 114 IV 126 consid. 2; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 50 ad art. 251 CP). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al pa- trimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP).

E. 3.4.3 Il reclamante ritiene adempiute in concreto le condizioni di tale infrazione. A suo dire, il MPC avrebbe dovuto porre la propria fiducia nelle affermazioni dei de- nunciati, dato che quest’ultimi si sarebbero espressi in un atto, la rogatoria, che presenterebbe una credibilità accresciuta e che non avrebbe necessitato di una verifica della veridicità del suo contenuto. La richiesta del 22 novembre 2019 e la domanda di assistenza del 19 dicembre 2019 conterrebbero dunque una se- rie di affermazioni false, le quali coinciderebbero con il concetto di “falso ideo- logico”. Essendo tali atti, emanati da membri di un’autorità pubblica nell’eserci- zio della loro funzione sovrana, destinati a provare dei fatti di portata giuridica e avendo gli stessi un valore probante accresciuto, i denunciati avrebbero consa- pevolmente e intenzionalmente attestato il falso al fine di poter ottenere infor- mazioni concernenti le relazioni bancarie del reclamante nonché il sequestro e la confisca dei suoi beni.

E. 3.4.4 In concreto, sebbene la rogatoria sia stata redatta da un’autorità estera nella quale l’autorità d’esecuzione, in virtù dei principi della buona fede e dell’affida- mento, deve riporre la propria fiducia, occorre rilevare che tale atto descrive, di principio, i sospetti di reato che l’autorità inquirente estera ipotizza, certo sulla base di indizi concreti, nei confronti degli indagati. L’autorità rogante non deve quindi provare i fatti da lei descritti nella rogatoria, mentre l’autorità rogata deve, di principio, unicamente verificare che la stessa non contenga errori o contrad- dizioni manifesti che ostano alla concessione dell’assistenza. Più precisamente, per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com-

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pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al- tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'ob- bligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.). Sono proprio le informazioni richieste rogatorialmente che devono permettere all’autorità estera di progredire nella propria inchiesta e di confermare o smentire i fatti e le ipotesi di reato sin lì formulate. Nella sentenza RR.2020.213 del 14 dicembre 2020 (v. consid. 2.1), riguardante una relazione bancaria del reclamante, questa Corte ha già potuto statuire sull’esposto dei fatti presentato dalle autorità vati- cane e appurare la conformità della rogatoria all’art. 28 AIMP, concludendo che essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Con la denun- cia penale qui in esame, il reclamante mira a rimettere in discussione una deci- sione passata in giudicato in ambito di assistenza giudiziaria internazionale, omettendo di considerare che la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti spetterà al giudice estero del merito, il quale è appunto chiamato a valutare se le ipotesi investigative dei promotori di giustizia, da loro esposte in rogatoria, reggono in contraddittorio. Come bene dimostrato dal MPC nelle proprie osser- vazioni del 2 dicembre 2021 a pag. 6 e seg. (v. act. 4), le presunte affermazioni false elencate dal reclamante sono in parte presunte contraddizioni nella de- scrizione dei fatti qui non più sindacabili; per il resto le contestazioni sono insuf- ficientemente comprovate, di per sé volte a mettere in discussione la ricostru- zione fattuale degli inquirenti esteri ma inoperanti per fondare l’apertura di un procedimento penale per falso intellettuale.

E. 3.5 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data l’assenza di sufficienti indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro du- riore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di prova – il reclamante ha chiesto la sua audizione e quella di tre testi (v. act. 1, pag. 21 in fine) –, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assunzione di ulteriori prove se, come in casu, non avrebbero alcun influsso sull’esito della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 consid. 5.3, 153 consid. 3).

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E. 4 In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione del MPC va confermata.

E. 5 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e

E. 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 15 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. rappresentato dall'avv. Rocco Taminelli,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2021.237

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Fatti: A. Il 10 agosto 2021, A., residente a Celerina, ha sporto denuncia presso la Pro- cura pubblica del Cantone dei Grigioni (in seguito: MP-GR) nei confronti di B. e C., entrambi Promotori di giustizia dello Stato della Città del Vaticano, per titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), sussidiaria- mente per titolo di falsità in documenti esteri (art. 251 CP i.c.c. art. 255 CP).

In sostanza, A. sostiene che i Promotori di giustizia in questione avrebbero ot- tenuto mediante rogatoria il blocco di relazioni bancarie a lui riconducibili non- ché la relativa documentazione grazie ad affermazioni false, ciò che gli avrebbe causato un ingente danno. Egli ritiene che la richiesta di blocco ex art. 18 AIMP del 22 novembre 2019 unitamente alla susseguente domanda di assistenza del 19 dicembre 2019 costituiscano atti destinati a provare dei fatti di portata giuri- dica ed essendo stati emanati da membri di un’autorità pubblica statale nell’esercizio delle loro funzioni sovrane, essi avrebbero un valore probante ac- cresciuto.

B. Il 24 agosto 2021, il MP-GR ha richiesto al Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) di assumere la procedura legata alla denuncia di cui sopra in quanto di competenza federale, richiesta accolta dal MPC in data 1° ot- tobre 2021.

C. Con decisione del 18 ottobre 2021, il MPC, ritenendo non dati i presupposti processuali per i reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), sussidiariamente di falsità in documenti esteri (art. 251 CP i.c.c. art. 255 CP), in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a procedere (v. act. 1.3).

D. Con reclamo dell’8 novembre 2021, A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le conclusioni seguenti (v. act. 1, pag. 2):

“1. Nei confronti dei signori avv. B. e prof. avv. C. viene promossa l’accusa per i reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), sussidiariamente per falsità in documenti esteri (art. 251 CP i.c.c. art. 255 CP.

2. L’istruzione del procedimento avrà luogo per opera del Ministero pubblico della Confederazione al quale deve essere fatto ordine di completare le

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informazioni preliminari, segnatamente sentire i denunciati, il denunciato e i vari testi richiesta con la denuncia.

3. Protestate tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato”.

E. Con risposta del 2 dicembre 2021, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo (v. act. 4).

F. Invitato a replicare (v. act. 5), il reclamante è rimasto silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 18 ottobre 2021, è stato notificato al reclamante il 27 ottobre 2021 (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto l’8 novembre 2021, è pertanto tempestivo.

1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Alla luce della denuncia di cui sopra (v. Fatti

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lett. A), occorre analizzare se il denunciante dispone della qualità di danneg- giato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuri- dico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giu- dicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

In concreto, i reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, previ- sto dall’art. 317 CP, e di falsità in documenti, di cui all’art. 251 CP, hanno lo scopo di proteggere, come bene giuridico, la fiducia accordata nella vita giuri- dica a un titolo come mezzo di prova (v. DTF 126 IV 67 consid. 2a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2a ediz. 2010, n. 1 ad art. 251 CP). La prima disposizione garantisce inoltre la fiducia particolare che gli amministrati devono potere avere nei confronti dei funzionari, così come l’interesse dello Stato a una buona amministrazione (v. DTF 95 IV 113 consid. 2b; 81 IV 285 consid. 1.3; TRECHSEL/ERNI, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 1 ad art. 317 CP; BOOG, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 317 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, Code pénale, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 317 CP). Concepita come infrazione contro l’interesse collettivo, la publica fides, la falsità in documenti è un reato di messa in pericolo che tende, conformemente all’interesse generale, a proteggere i cit- tadini nelle loro relazioni d’affari (CORBOZ, op. cit., n. 2 ad art. 251 CP; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 1 ad art. 251 CP). In questo senso, oltre agli interessi pubblici possono venire direttamente violati determinati interessi privati (v. MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 73 ad art. 115 CPP). Visto quanto precede, considerato che il reclamante si ritiene dan- neggiato nei suoi interessi patrimoniali dalla fiducia accordata ai documenti in questione, la legittimazione ricorsuale dello stesso è da considerarsi data.

1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

2. Il reclamante censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MPC ha emanato un decreto d’accusa di sole tre pagine, con le quali non è nemmeno entrato nel merito della denuncia, limitandosi a poche righe di spiegazioni, senza confrontarsi con tutte le sue affermazioni e gli allegati prodotti.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali

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possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 136 I 229 consid. 5.5). L'autorità non è tenuta a di- scutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indi- pendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

2.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera sufficiente i motivi che l’hanno por- tato a emanare il decreto impugnato. Dopo aver escluso l’applicazione dell’art. 317 CP, applicabile a suo dire unicamente ai funzionari o pubblici ufficiali sviz- zeri e non esteri, e precisate le condizioni per la realizzazione del reato di cui all’art. 251 CP, esso ha dichiarato che “il denunciante fa affermazioni non do- cumentabili che non motivano un sufficiente indizio di reato, poiché le mere supposizioni non sono sufficienti; vi è inoltre da rilevare che il denunciante è imputato, ed è stato rinviato a giudizio in data 2 luglio 2021, in un procedimento penale condotto da parte dei Promotori di Giustizia denunciati per la medesima fattispecie indicata a supporto della richiesta di blocco provvisorio ex art. 18 AIMP del 22 novembre 2019 e della domanda di assistenza giudiziaria in ma- teria penale del 19 dicembre 2019 […]; nel presente caso non sono adempiute le condizioni per l’apertura di un’istruzione per mancanza di sufficienti indizi di reato e di conseguenza, nella misura in cui sussiste giurisdizione federale, oc- corre disporre direttamente il non luogo a procedere secondo l’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP” (act. 1.3, allegato pag. 2).

La motivazione in questione risulta sufficiente per mettere il reclamante nella condizione di comprendere i motivi per cui il MPC ha pronunciato il non luogo a procedere in questione e se del caso contestarlo con cognizione di causa, ciò che è del resto dimostrato dall’articolato gravame di 20 pagine interposto dal reclamante. Con la sua risposta, rispetto alla quale il reclamante è rimasto si- lente, il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 4), per cui un'eventuale violazione sarebbe stata comunque sanata (v. supra consid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

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3. L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a proce- dere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adem- piuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (cpv. 2).

3.1 Il denunciante sostiene che i Promotori di giustizia denunciati, al fine di ottenere dalle autorità svizzere il blocco di conti a lui riconducibili, avrebbero formulato nella loro domanda di assistenza svariate affermazioni false, corrispondenti al concetto di “falso ideologico”. Essi avrebbero falsamente sostenuto che: nel corso degli anni egli sarebbe sovente apparso sulle cronache giornalistiche come protagonista di alcune operazioni societarie attenzionate anche dalla ma- gistratura italiana; a seguito della citata operazione londinese la Segreteria di Stato avrebbe subito un depauperamento che potrebbe aggirarsi in oltre 350 milioni di euro; il reclamante sarebbe stato il destinatario principale di questo flusso di denaro; le disponibilità della Segreteria di Stato sarebbero state dirot- tate verso il reclamante, lasciando implicitamente intendere che se ne sarebbe appropriato indebitamente; il reclamante sarebbe uno dei principali finanziatori del conto di un dipendente del Vaticano coinvolto nella fattispecie, lasciando intendere che il reclamante lo avrebbe corrotto; il 46% dell’investimento della Segreteria di Stato sarebbe finito in strumenti finanziari di società riferibili al re- clamante o nelle quali aveva degli interessi personali, generando la perdita di 18 milioni, avendo egli inoltre investito in strumenti finanziari speculativi e illi- quidi; il versamento di £ 40 milioni con il quale la Segreteria di Stato avrebbe acquistato la quota parte residua (il 45%) dell’immobile di Londra costituirebbe un possibile atto appropriativo/distrattivo; a fronte di un esborso complessivo di EUR 306 milioni, la Segreteria di Stato si ritroverebbe proprietaria di un immo- bile che ne varrebbe solo EUR 260 milioni e che a trarre il maggior vantaggio da questa operazione sarebbe il reclamante attraverso le sue società, quasi a dire che il reclamante si sarebbe appropriato di EUR 100 milioni; a tale importo bisognerebbe aggiungere anche le commissioni incassate dal reclamante per la gestione del fondo D., oppure per un contratto di consulenza, quasi a lasciare intendere che queste potessero essere altre appropriazioni illecite; la moglie sarebbe in morosità per canoni non pagati per locazioni dell’immobile a Londra; le indagini avrebbero permesso di verificare che l’operazione del reclamante sarebbe stata compiuta in complicità con funzionari della Segreteria di Stato; l’operazione di Londra avrebbe comportato un’importante distrazione, di non meno di EUR 250 milioni, di fondi pubblici dirottati verso fallimentari operazioni

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speculative, dalle quali il reclamante e sua moglie, oltre ad altre persone, avreb- bero tratto vantaggio.

3.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue. Per quanto riguarda l’art. 317 CP, esso ha ritenuto tale norma inapplicabile, dato che i denunciati sarebbero magistrati di uno Stato estero. Per quanto concerne l’art. 251 CP in relazione con l’art. 255 CP, il MPC ha in so- stanza passato in rassegna i documenti prodotti dal reclamante a sostegno della sua denuncia, giungendo alla conclusione “che le affermazioni del recla- mante non sono in alcun modo documentate e provate e lo stesso non è per- tanto riuscito a dimostrare che le affermazioni dei PdG contenute nella richiesta di blocco provvisorio ai sensi dell’art. 18 AIMP del 22 novembre 2019 e nella domanda di assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2019, siano effettivamente false. Si tratta di pure affermazioni ed allegazioni di parte che non hanno alcun valore probatorio e che di certo non motivano sufficienti indizi di reato atti a giustificare l’apertura di un’istruzione ai sensi dell’art. 309 CPP” (act. 4, pag. 7). A titolo abbondanziale, il MPC afferma inoltre che in materia di assistenza giu- diziaria l’autorità rogata non potrebbe pretendere dallo Stato rogante una pre- sentazione dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, dovendo essa tenere conto del fatto che l’inchiesta estera non è terminata e che la domanda di assistenza avrebbe proprio come scopo quello di chiarire i fatti. Le indicazioni fornite dall’autorità rogante potrebbero fondarsi su semplici sospetti e non do- vrebbero provare la commissione del reato. L’autorità estera dovrebbe solo esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti. L’autorità rogata non potrebbe quindi attribuire a una domanda di assistenza – la quale potrebbe eventualmente anche presentare un contenuto tendenzioso o magari contraddittorio ma che non potrebbe costituire un falso intellettuale – una credibilità e un valore probante accresciuto così come richiesto dall’art. 251 CP. Il MPC conclude affermando che “ci si può ragionevolmente chiedere per quale ragione il reclamante non abbia inoltrato una denuncia penale già al mo- mento della trasmissione della richiesta di blocco provvisoria e della domanda di assistenza giudiziaria ma solo ora, a quasi due anni dalla loro presa di cono- scenza, che tutte le procedure di ricorso dinanzi al TPF e al TF hanno avuto esito a lui sfavorevole. Il tentativo di raggiungere ora il suo scopo con una de- nuncia penale nei confronti dei PdG che conducono l’indagine estera, a mente del MPC è ai limiti della temerarietà e questo modo di agire ostruzionistico non deve trovare protezione” (ibidem, pag. 8).

3.3 L’art. 317 n. 1 CP prevede che i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzional- mente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppo- sitizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale, sono puniti

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con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Secondo la cifra 2 della medesima disposizione, la pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. Giusta l’art. 110 cpv. 3 CP, disposizione a cui occorre fare riferimento nell’ambito dell’art. 317 CP (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/ MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 6 ad art. 317 CP; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 2 ad art. 317 CP; BOOG, op. cit., n. 2 ad art. 317 CP), per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica o della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o eserci- tano temporaneamente pubbliche funzioni. Il criterio decisivo è la funzione al servizio del pubblico, a livello comunale, cantonale o federale (v. TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 12 ad art. 110 CP; OBERHOLZER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 7 ad art. 110 cpv. 3 CP) e quindi in Svizzera (cfr. JOSITSCH, Das Schweizerisce Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 310).

Ora, nella misura in cui i denunciati esercitano la funzione di Promotori di giu- stizia nella Città del Vaticano, ossia all’estero e non in Svizzera, l’art. 317 CP è inapplicabile già solo per tale motivo.

3.4

3.4.1 In base all’art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un docu- mento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento.

3.4.2 L’art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore apparente: il documento contraffatto (“unechte Urkunde”; ad esempio mediante la contraf- fazione della firma) trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur ema- nando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento menzognero” (“un- wahre Urkunde”; v. BOOG, op. cit., n. 3 nonché 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di Ackermann e Wohlers, 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice men- zogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull’identità dell’autore del documento è maggiore di

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quella che si ripone nel fatto che l’autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un’accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l’autore del reato di cui all’art. 251

n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l’intenzione di nuocere al patrimo- nio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un inde- bito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Non è necessario che il fine dell’autore venga realizzato (DTF 114 IV 126 consid. 2; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 50 ad art. 251 CP). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al pa- trimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP).

3.4.3 Il reclamante ritiene adempiute in concreto le condizioni di tale infrazione. A suo dire, il MPC avrebbe dovuto porre la propria fiducia nelle affermazioni dei de- nunciati, dato che quest’ultimi si sarebbero espressi in un atto, la rogatoria, che presenterebbe una credibilità accresciuta e che non avrebbe necessitato di una verifica della veridicità del suo contenuto. La richiesta del 22 novembre 2019 e la domanda di assistenza del 19 dicembre 2019 conterrebbero dunque una se- rie di affermazioni false, le quali coinciderebbero con il concetto di “falso ideo- logico”. Essendo tali atti, emanati da membri di un’autorità pubblica nell’eserci- zio della loro funzione sovrana, destinati a provare dei fatti di portata giuridica e avendo gli stessi un valore probante accresciuto, i denunciati avrebbero consa- pevolmente e intenzionalmente attestato il falso al fine di poter ottenere infor- mazioni concernenti le relazioni bancarie del reclamante nonché il sequestro e la confisca dei suoi beni.

3.4.4 In concreto, sebbene la rogatoria sia stata redatta da un’autorità estera nella quale l’autorità d’esecuzione, in virtù dei principi della buona fede e dell’affida- mento, deve riporre la propria fiducia, occorre rilevare che tale atto descrive, di principio, i sospetti di reato che l’autorità inquirente estera ipotizza, certo sulla base di indizi concreti, nei confronti degli indagati. L’autorità rogante non deve quindi provare i fatti da lei descritti nella rogatoria, mentre l’autorità rogata deve, di principio, unicamente verificare che la stessa non contenga errori o contrad- dizioni manifesti che ostano alla concessione dell’assistenza. Più precisamente, per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com-

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pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al- tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'ob- bligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.). Sono proprio le informazioni richieste rogatorialmente che devono permettere all’autorità estera di progredire nella propria inchiesta e di confermare o smentire i fatti e le ipotesi di reato sin lì formulate. Nella sentenza RR.2020.213 del 14 dicembre 2020 (v. consid. 2.1), riguardante una relazione bancaria del reclamante, questa Corte ha già potuto statuire sull’esposto dei fatti presentato dalle autorità vati- cane e appurare la conformità della rogatoria all’art. 28 AIMP, concludendo che essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Con la denun- cia penale qui in esame, il reclamante mira a rimettere in discussione una deci- sione passata in giudicato in ambito di assistenza giudiziaria internazionale, omettendo di considerare che la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti spetterà al giudice estero del merito, il quale è appunto chiamato a valutare se le ipotesi investigative dei promotori di giustizia, da loro esposte in rogatoria, reggono in contraddittorio. Come bene dimostrato dal MPC nelle proprie osser- vazioni del 2 dicembre 2021 a pag. 6 e seg. (v. act. 4), le presunte affermazioni false elencate dal reclamante sono in parte presunte contraddizioni nella de- scrizione dei fatti qui non più sindacabili; per il resto le contestazioni sono insuf- ficientemente comprovate, di per sé volte a mettere in discussione la ricostru- zione fattuale degli inquirenti esteri ma inoperanti per fondare l’apertura di un procedimento penale per falso intellettuale.

3.5 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data l’assenza di sufficienti indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro du- riore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di prova – il reclamante ha chiesto la sua audizione e quella di tre testi (v. act. 1, pag. 21 in fine) –, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assunzione di ulteriori prove se, come in casu, non avrebbero alcun influsso sull’esito della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 consid. 5.3, 153 consid. 3).

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4. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione del MPC va confermata.

5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 15 marzo 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rocco Taminelli - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.