opencaselaw.ch

BB.2019.64

Bundesstrafgericht · 2019-08-05 · Italiano CH

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Il 13 marzo e il 4 settembre 2014, l'Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) sospetti di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, riguardanti da una parte conti presso diverse banche della società B. SA, con sede a Melide, di cui A. era azionista nella misura del 30%, dall’altra due conti presso la banca C., uno della predetta società e l’altro di A. (v. rubriche 5.1 e 5.2 dell’incarto MPC). Le segnalazioni erano da porre in rela- zione ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), per titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni e di società, riciclaggio e altri reati. Il procedimento riguarda la cosca di ‘ndrangheta capeggiata da D., reggente della locale di De- sio, e ha condotto all’arresto, avvenuto il 4 marzo 2014, di A. (v. ibidem).

B. Con decisione del 10 novembre 2014 il MPC ha aperto un'istruzione nei con- fronti di A. per organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP.

C. Nell’ambito di tale procedimento il MPC, in data 18 novembre 2014, ha ordinato il sequestro di tre certificati azionari appartenenti a A. concernenti la B. SA, per un totale di 300 azioni al portatore del valore nominale complessivo di fr. 30'000.– (v. act. 8.2). Tali certificati sono stati realizzati e il ricavato, pari a fr. 30'000.–, è stato depositato su un conto bloccato presso la banca E. (v. ru- briche 16.1 e 7.5 incarto MPC).

Il 20 novembre seguente la medesima autorità ha ordinato il sequestro della relazione n. 1 presso la banca C., intestata a A. (v. rubrica 7.1 incarto MPC).

D. Preso atto della condanna definitiva di A. in Italia per associazione di tipo ma- fioso, il 4 marzo 2019, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento sviz- zero in applicazione del principio ne bis in idem e ordinato la confisca dei valori patrimoniali di cui sopra (v. act. 1.1).

E. Con reclamo del 20 marzo 2019 A. è insorto contro la summenzionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento del decreto di confisca e il dissequestro dei suoi beni (v. act. 1).

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F. Con risposta del 5 aprile 2019 il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).

G. Con replica del 18 aprile 2019, trasmessa per conoscenza al MPC (v. act. 9), il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

H. Con duplica spontanea del 30 aprile 2019, trasmessa per conoscenza al recla- mante (v. act. 11), il MPC ha ribadito la propria posizione (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP). Con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 322 CPP).

E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 4 marzo 2019, è stato notificato al reclamante in data 11 marzo 2019 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 20 marzo 2019, è pertanto tempestivo.

E. 1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.4 Trattandosi di una misura di confisca di valori depositati su conti bancari, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e ri- ferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione di A., titolare dei conti oggetto della criticata misura di confisca, è data.

E. 1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

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E. 2 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il giudice, indipendentemente dalla pu- nibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).

E. 2.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novem- bre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001 consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).

E. 2.2 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, è stato espres- samente concepito per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del

E. 2.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; essa presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (v. HIRSIG- VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], in PJA 2007, pag. 1394).

E. 2.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone che la per- sona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'orga- nizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima dispo- sizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento ante- riore punibile (v. Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confi- scare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (v. FF 1993 III 226).

E. 2.2.3 L’art. 260ter n. 1 CP prevede che chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale è punito con una pena de- tentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Partecipa ad un’organiz- zazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perse- guimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno

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all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce per contro al comporta- mento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione determinata; a ti- tolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizzazione, am- ministra dei fondi sapendo che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III 212 e seg.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz. 2013, § 40 n. 24-26; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 209 e seg.). Sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità de- gli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue (v. FF 1993 III 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., pag. 211).

E. 2.3 Nella fattispecie, con sentenza del 26 giugno 2015 il Tribunale di Milano, Se- zione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, ha con- dannato D., A. ed altri, tra l’altro, per il reato di associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/I (v. atto 18-01-0006 e segg. incarto MPC), A. in qua- lità di partecipe, per essersi intestato società di proprietà e gestite da D. e dall’associazione investigata, e per avere posto in essere operazioni di acquisto di beni immobili provento delle operazioni usurarie gestite dal gruppo associato (v. atto 18-01-0017 incarto MPC). Il Tribunale di Milano ha messo in evidenza come le indagini, culminate nell’ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2014, abbiano dimostrato l’esistenza sul territorio lombardo e, in modo partico- lare a Seveso, di una vera e propria “banca clandestina” dedita ad attività usu- raria, gestita dall’associazione mafiosa diretta da D., affiliato alla ‘ndrangheta nonché reggente della locale di Desio/MB (v. atto 18-01-0099 e segg. incarto MPC). L’inchiesta ha permesso di delineare un’associazione criminale avente le caratteristiche dell’organizzazione di tipo mafioso il cui programma criminoso è consistito nel porre in essere una serie indeterminata di delitti di usura, rici- claggio, estorsione, contrabbando e intestazione fittizia dei beni allo scopo di accumulare ingentissimi capitali di origine illecita, investiti in settori particolar- mente nevralgici dell’economia quali quello edilizio, quello dei trasporti, quello navale e quello delle energie rinnovabili, infiltrandosi così in realtà ad alta den- sità economica come quella della Brianza, della Lombardia e di altre zone del nord e centro Italia (v. atto 18-01-0102 e 0103 incarto MPC). Il 19 luglio 2016 la Corte d’Appello di Milano, Sezione Quarta Penale, ha confermato le condanne

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in questione (v. atto 18-01-1364 e segg. incarto MPC). Con sentenza del 29 set- tembre 2017 la Corte Suprema di cassazione ha respinto i ricorsi dei predetti, per cui le condanne per il reato di cui all’art. 416 bis CP/I sono cresciute in giudicato (v. atto 18-01-1816 e segg. incarto MPC).

E. 2.3.1 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafre- chtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore sviz- zero (v. in part. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 104 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazio- nale del 26 ottobre 2005, FF 2005 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del preci- puo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una con- solidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consa- crata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate, nonché MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, La reconnaissance mutuelle des décisions pénales et le principe ne bis in idem, in RPS 137/2019, pag. 139 e seg.).

E. 2.3.2 Alla luce di tutto ciò, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle consi- derazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze e, di con- seguenza, essendo stata accertata l'appartenenza di A. ad un'organizzazione criminale, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui all'art. 72 CP. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali oggetto della de- cisione impugnata sono stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di disporre della ‘ndrangheta, la cui sussumibilità all'art. 260ter CP è pacifica (v. TPF 2010 29 consid. 3.1).

E. 2.4 Dal canto suo, il reclamante sostiene di aver rovesciato tale presunzione. Da sempre attivo nel settore edilizio, l’acquisto, nel 2012-2013, del pacchetto mi- noritario delle azioni della B. SA non deve rappresentare un fatto eccezionale. Tale acquisizione sarebbe dovuta servire a preparare l’introduzione del figlio F.

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nella società in questione. L’attività del reclamante in seno alla B. SA sarebbe stata perfettamente legale, controllata e remunerata. Per quanto riguarda la re- lazione n. 1 presso la banca C., egli afferma che da una disamina dei movimenti ivi effettuati non trasparirebbe alcunché di irregolare e/o sospetto. Tutto quanto precede costituirebbe la prova che l’organizzazione criminale italiana non avrebbe avuto alcuna facoltà di disporre sui beni litigiosi. Ciò sarebbe anche dimostrato dal fatto che l’Ufficio giudiziario di Milano ha provveduto a restituirgli tutta una serie di importi che erano stati precedentemente sequestrati in con- corso con il procedimento penale a suo carico.

E. 2.5 Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di con- fiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona in causa è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade. Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, quest'ultima può essere provata difficilmente, per esempio dimo- strando che l'organizzazione potrebbe aver accesso agli averi solo commet- tendo nuovi reati (DTF 136 IV 4 consid. 5 e riferimenti, sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 6.3.2). Va innanzitutto precisato che l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 72 CP non viola né le esigenze formulate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v. sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 5.3-5-5) né la garanzia della proprietà o gli altri diritti fondamentali (v. FF 1993 III 229). A tale riguardo va pure rammentato che la prova che un determinato valore patrimo- niale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione. Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (v. sentenze del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2 e 1B_79/2007 del 27 novembre 2007, consid. 4; sulla proble- matica v. anche BAUMANN, Commentario Basilese, vol. I, 4a ediz. 2019, n. 11 e

E. 2.6 Nel caso concreto, premesso che quanto affermato dal reclamante non per- mette in realtà di dimostrare che l’organizzazione criminale non avesse un po- tere di disposizione sui beni litigiosi, è importante rilevare come egli sia stato descritto dal Tribunale di Milano proprio come uno dei prestanome delle società di copertura riconducibili a D. (v. atto 18-01-0232, 0246, 0254, 0307 e segg. incarto MPC), oltre che elemento vitale per l’associazione, al fine di tutelarne gli interessi e accrescerne il potere economico (v. atto 18-01-0315 incarto MPC). Alla luce di quanto evidenziato dal tribunale italiano sul ruolo del reclamante in seno all’organizzazione di cui faceva parte (v. atto 18-01-0307 e segg. incarto MPC), è pertanto legittimo (se non addirittura logico) ritenere che i valori patri-

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moniali litigiosi, anche se di origine lecita, siano stati di fatto sottoposti alla fa- coltà di disporre della predetta organizzazione criminale. Gli elementi invocati dal predetto per dimostrare il contrario sono da considerarsi inconferenti. Di fronte ad una tale contiguità economica tra A. e la ‘ndrangheta non si può ra- gionevolmente ammettere che i valori in questione uscissero dall'orbita di con- trollo dell'organizzazione criminale soltanto perché le attività del reclamante erano lecite. La sua attività di prestanome ha permesso all’organizzazione di preservare la propria potenza economica e di avere a disposizione in ogni mo- mento le ricchezze accumulate. Lo scopo della confisca ex art. 72 CP è appunto quello di impedire alle organizzazioni criminali di trarre vantaggio economico da simili situazioni. Il fatto che l’autorità italiana abbia dissequestrato beni del pre- detto nonostante il procedimento penale in corso non influisce sull’applicazione dell’art. 72 CP, visto che non si tratta qui di valutare le ragioni che hanno a suo tempo portato a disporre il dissequestro di un altro conto bancario in Italia, ma al contrario di esaminare se i requisiti di legge per una confisca dei beni attual- mente sotto sequestro in Svizzera siano adempiuti. Dato che per i suddetti mo- tivi tutti i requisiti di applicazione dell’art. 72 CP sono perfezionati, la censura cade quindi nel vuoto.

3. Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali oggetto della decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3'000.–.

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E. 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confi- scati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività

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economiche legali (v. SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbre- chen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007, n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisa- tionen, vol. I, 2018, n. 50 e seg. ad art. 72 CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’orga- nizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72 seconda frase CP).

E. 12 ad art. 72 CP; TPF 2011 18 consid. 3.4).

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 5 agosto 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Roberto A. Keller, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2019.64

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Fatti: A. Il 13 marzo e il 4 settembre 2014, l'Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) sospetti di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, riguardanti da una parte conti presso diverse banche della società B. SA, con sede a Melide, di cui A. era azionista nella misura del 30%, dall’altra due conti presso la banca C., uno della predetta società e l’altro di A. (v. rubriche 5.1 e 5.2 dell’incarto MPC). Le segnalazioni erano da porre in rela- zione ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), per titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni e di società, riciclaggio e altri reati. Il procedimento riguarda la cosca di ‘ndrangheta capeggiata da D., reggente della locale di De- sio, e ha condotto all’arresto, avvenuto il 4 marzo 2014, di A. (v. ibidem).

B. Con decisione del 10 novembre 2014 il MPC ha aperto un'istruzione nei con- fronti di A. per organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP.

C. Nell’ambito di tale procedimento il MPC, in data 18 novembre 2014, ha ordinato il sequestro di tre certificati azionari appartenenti a A. concernenti la B. SA, per un totale di 300 azioni al portatore del valore nominale complessivo di fr. 30'000.– (v. act. 8.2). Tali certificati sono stati realizzati e il ricavato, pari a fr. 30'000.–, è stato depositato su un conto bloccato presso la banca E. (v. ru- briche 16.1 e 7.5 incarto MPC).

Il 20 novembre seguente la medesima autorità ha ordinato il sequestro della relazione n. 1 presso la banca C., intestata a A. (v. rubrica 7.1 incarto MPC).

D. Preso atto della condanna definitiva di A. in Italia per associazione di tipo ma- fioso, il 4 marzo 2019, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento sviz- zero in applicazione del principio ne bis in idem e ordinato la confisca dei valori patrimoniali di cui sopra (v. act. 1.1).

E. Con reclamo del 20 marzo 2019 A. è insorto contro la summenzionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento del decreto di confisca e il dissequestro dei suoi beni (v. act. 1).

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F. Con risposta del 5 aprile 2019 il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).

G. Con replica del 18 aprile 2019, trasmessa per conoscenza al MPC (v. act. 9), il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

H. Con duplica spontanea del 30 aprile 2019, trasmessa per conoscenza al recla- mante (v. act. 11), il MPC ha ribadito la propria posizione (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP). Con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 322 CPP).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 4 marzo 2019, è stato notificato al reclamante in data 11 marzo 2019 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 20 marzo 2019, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di confisca di valori depositati su conti bancari, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e ri- ferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione di A., titolare dei conti oggetto della criticata misura di confisca, è data.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

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2. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il giudice, indipendentemente dalla pu- nibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).

2.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novem- bre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001 consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).

2.2 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, è stato espres- samente concepito per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confi- scati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività

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economiche legali (v. SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbre- chen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007, n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisa- tionen, vol. I, 2018, n. 50 e seg. ad art. 72 CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’orga- nizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72 seconda frase CP).

2.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; essa presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (v. HIRSIG- VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], in PJA 2007, pag. 1394).

2.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone che la per- sona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'orga- nizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima dispo- sizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento ante- riore punibile (v. Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confi- scare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (v. FF 1993 III 226).

2.2.3 L’art. 260ter n. 1 CP prevede che chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale è punito con una pena de- tentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Partecipa ad un’organiz- zazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perse- guimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno

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all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce per contro al comporta- mento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione determinata; a ti- tolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizzazione, am- ministra dei fondi sapendo che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III 212 e seg.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz. 2013, § 40 n. 24-26; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 209 e seg.). Sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità de- gli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue (v. FF 1993 III 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., pag. 211).

2.3 Nella fattispecie, con sentenza del 26 giugno 2015 il Tribunale di Milano, Se- zione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, ha con- dannato D., A. ed altri, tra l’altro, per il reato di associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/I (v. atto 18-01-0006 e segg. incarto MPC), A. in qua- lità di partecipe, per essersi intestato società di proprietà e gestite da D. e dall’associazione investigata, e per avere posto in essere operazioni di acquisto di beni immobili provento delle operazioni usurarie gestite dal gruppo associato (v. atto 18-01-0017 incarto MPC). Il Tribunale di Milano ha messo in evidenza come le indagini, culminate nell’ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2014, abbiano dimostrato l’esistenza sul territorio lombardo e, in modo partico- lare a Seveso, di una vera e propria “banca clandestina” dedita ad attività usu- raria, gestita dall’associazione mafiosa diretta da D., affiliato alla ‘ndrangheta nonché reggente della locale di Desio/MB (v. atto 18-01-0099 e segg. incarto MPC). L’inchiesta ha permesso di delineare un’associazione criminale avente le caratteristiche dell’organizzazione di tipo mafioso il cui programma criminoso è consistito nel porre in essere una serie indeterminata di delitti di usura, rici- claggio, estorsione, contrabbando e intestazione fittizia dei beni allo scopo di accumulare ingentissimi capitali di origine illecita, investiti in settori particolar- mente nevralgici dell’economia quali quello edilizio, quello dei trasporti, quello navale e quello delle energie rinnovabili, infiltrandosi così in realtà ad alta den- sità economica come quella della Brianza, della Lombardia e di altre zone del nord e centro Italia (v. atto 18-01-0102 e 0103 incarto MPC). Il 19 luglio 2016 la Corte d’Appello di Milano, Sezione Quarta Penale, ha confermato le condanne

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in questione (v. atto 18-01-1364 e segg. incarto MPC). Con sentenza del 29 set- tembre 2017 la Corte Suprema di cassazione ha respinto i ricorsi dei predetti, per cui le condanne per il reato di cui all’art. 416 bis CP/I sono cresciute in giudicato (v. atto 18-01-1816 e segg. incarto MPC).

2.3.1 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafre- chtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore sviz- zero (v. in part. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 104 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazio- nale del 26 ottobre 2005, FF 2005 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del preci- puo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una con- solidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consa- crata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate, nonché MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, La reconnaissance mutuelle des décisions pénales et le principe ne bis in idem, in RPS 137/2019, pag. 139 e seg.).

2.3.2 Alla luce di tutto ciò, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle consi- derazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze e, di con- seguenza, essendo stata accertata l'appartenenza di A. ad un'organizzazione criminale, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui all'art. 72 CP. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali oggetto della de- cisione impugnata sono stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di disporre della ‘ndrangheta, la cui sussumibilità all'art. 260ter CP è pacifica (v. TPF 2010 29 consid. 3.1).

2.4 Dal canto suo, il reclamante sostiene di aver rovesciato tale presunzione. Da sempre attivo nel settore edilizio, l’acquisto, nel 2012-2013, del pacchetto mi- noritario delle azioni della B. SA non deve rappresentare un fatto eccezionale. Tale acquisizione sarebbe dovuta servire a preparare l’introduzione del figlio F.

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nella società in questione. L’attività del reclamante in seno alla B. SA sarebbe stata perfettamente legale, controllata e remunerata. Per quanto riguarda la re- lazione n. 1 presso la banca C., egli afferma che da una disamina dei movimenti ivi effettuati non trasparirebbe alcunché di irregolare e/o sospetto. Tutto quanto precede costituirebbe la prova che l’organizzazione criminale italiana non avrebbe avuto alcuna facoltà di disporre sui beni litigiosi. Ciò sarebbe anche dimostrato dal fatto che l’Ufficio giudiziario di Milano ha provveduto a restituirgli tutta una serie di importi che erano stati precedentemente sequestrati in con- corso con il procedimento penale a suo carico.

2.5 Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di con- fiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona in causa è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade. Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, quest'ultima può essere provata difficilmente, per esempio dimo- strando che l'organizzazione potrebbe aver accesso agli averi solo commet- tendo nuovi reati (DTF 136 IV 4 consid. 5 e riferimenti, sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 6.3.2). Va innanzitutto precisato che l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 72 CP non viola né le esigenze formulate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v. sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 5.3-5-5) né la garanzia della proprietà o gli altri diritti fondamentali (v. FF 1993 III 229). A tale riguardo va pure rammentato che la prova che un determinato valore patrimo- niale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione. Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (v. sentenze del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2 e 1B_79/2007 del 27 novembre 2007, consid. 4; sulla proble- matica v. anche BAUMANN, Commentario Basilese, vol. I, 4a ediz. 2019, n. 11 e 12 ad art. 72 CP; TPF 2011 18 consid. 3.4).

2.6 Nel caso concreto, premesso che quanto affermato dal reclamante non per- mette in realtà di dimostrare che l’organizzazione criminale non avesse un po- tere di disposizione sui beni litigiosi, è importante rilevare come egli sia stato descritto dal Tribunale di Milano proprio come uno dei prestanome delle società di copertura riconducibili a D. (v. atto 18-01-0232, 0246, 0254, 0307 e segg. incarto MPC), oltre che elemento vitale per l’associazione, al fine di tutelarne gli interessi e accrescerne il potere economico (v. atto 18-01-0315 incarto MPC). Alla luce di quanto evidenziato dal tribunale italiano sul ruolo del reclamante in seno all’organizzazione di cui faceva parte (v. atto 18-01-0307 e segg. incarto MPC), è pertanto legittimo (se non addirittura logico) ritenere che i valori patri-

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moniali litigiosi, anche se di origine lecita, siano stati di fatto sottoposti alla fa- coltà di disporre della predetta organizzazione criminale. Gli elementi invocati dal predetto per dimostrare il contrario sono da considerarsi inconferenti. Di fronte ad una tale contiguità economica tra A. e la ‘ndrangheta non si può ra- gionevolmente ammettere che i valori in questione uscissero dall'orbita di con- trollo dell'organizzazione criminale soltanto perché le attività del reclamante erano lecite. La sua attività di prestanome ha permesso all’organizzazione di preservare la propria potenza economica e di avere a disposizione in ogni mo- mento le ricchezze accumulate. Lo scopo della confisca ex art. 72 CP è appunto quello di impedire alle organizzazioni criminali di trarre vantaggio economico da simili situazioni. Il fatto che l’autorità italiana abbia dissequestrato beni del pre- detto nonostante il procedimento penale in corso non influisce sull’applicazione dell’art. 72 CP, visto che non si tratta qui di valutare le ragioni che hanno a suo tempo portato a disporre il dissequestro di un altro conto bancario in Italia, ma al contrario di esaminare se i requisiti di legge per una confisca dei beni attual- mente sotto sequestro in Svizzera siano adempiuti. Dato che per i suddetti mo- tivi tutti i requisiti di applicazione dell’art. 72 CP sono perfezionati, la censura cade quindi nel vuoto.

3. Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali oggetto della decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 5 agosto 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Roberto A. Keller - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).