Disgiunzione di procedimenti (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP). Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.).
Sachverhalt
A. Il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di F. e G. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e rici- claggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone, tra cui A., B., C., D., E. e ad ulteriori reati (n. EAII.02.0155). Le persone indagate sono sospettate di aver costituito un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico attiva e indipendente in Svizzera, la quale avrebbe mantenuto continui e perduranti contatti con il terri- torio italiano e con le cosche locali, originarie della Calabria.
B. Dopo un primo rinvio al MPC, da parte della Corte penale del Tribunale penale federale, di un primo atto d'accusa (v. TPF 2012 42), il 29 agosto 2013 il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di svariate persone per diverse in- frazioni, tra le quali organizzazione criminale (tutte quelle sopramenzionate), ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (a carico, tra gli altri, di A.), ripetuta in- frazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (a carico, tra gli altri, di D., B., C. e A.), ripetuta infrazione aggravata alla legge sul materiale bellico (a carico, tra gli altri, di E.), ripetuta infrazione aggravata alla legge sulle armi (a carico di E.), ripetuta falsità in documenti (a carico di A.) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (a carico, tra gli altri, di A.).
C. A seguito dell'ordinanza del 23 gennaio 2014, mediante la quale la Corte pe- nale del Tribunale penale federale ha sospeso e rinviato l'atto d'accusa al MPC (v. SK.2013.31; act. 8.1), quest'ultimo, in applicazione del principio di opportunità, ha decretato, il 13 maggio 2014, l'abbandono del procedimento per titolo di organizzazione criminale a carico di B. (act. 7.2), C. (act. 7.3), D. (act. 7.4) e E. (act. 7.5), mantenendo nei loro confronti le altre accuse.
D. Con decreti del 28 maggio 2014, il MPC ha disgiunto il procedimento penale a carico di B. (act. 7.7), C. (act. 7.8), D. (act. 7.9) e E. (act. 7.10) dal procedi- mento penale n. EAII.02.0155.
E. Con reclamo del 10 giugno 2014 A. è insorto contro le suddette decisioni del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento delle stesse, unitamente al gratuito patrocinio.
- 3 -
F. Con scritti del 12 risp. 18 e 23 giugno 2014, B., D. e C. hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio dell'autorità giu- dicante.
G. Con osservazioni del 3 luglio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia inte- gralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
H. Invitato a replicare, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali.
I. Con duplica spontanea del 5 agosto 2014, trasmessa alle altre parti per cono- scenza, il MPC ha ribadito la sua posizione.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, gli scritti impu- gnati, datati 28 maggio 2014, sono stati notificati al reclamante in data 2 giu- gno 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 6 giugno seguente, è pertanto tempestivo.
- 4 -
E. 1.3 supra), non ha minimamente dimostrato l'esistenza per lui di un pregiudi- zio derivante dalle decisioni impugnate, a parte affermare che un giudizio se- parato renderebbe più difficile la sua difesa. Essendo la giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di disgiunzioni molto chiara relativamente alla possibilità di comunque potersi confrontare con le persone il cui procedimento penale è disgiunto (v. ibidem), occorre concludere che il gravame presentato era dunque sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va dunque respinta, sia per quanto riguarda l'e- sonero dal pagamento delle spese giudiziarie, sia per l'indennizzo del difenso- re.
E. 2 In definitiva, non avendo il reclamante dimostrato l'esistenza per lui di un pre- giudizio derivante dalle decisioni impugnate, il gravame deve essere dichiara- to inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale.
E. 3 Visto l'esito del reclamo, la domanda tendente alla concessione dell'effetto so- spensivo è divenuta priva d'oggetto.
- 5 -
E. 4 Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo, da una parte, che tutti i suoi beni sarebbero sempre sotto seque- stro e che la sua precaria situazione finanziaria, già costatata da questa auto- rità in occasione di una precedente procedura (v. BP.2013.7), sarebbe ulte- riormente peggiorata nel corso del 2014. D'altra parte egli sostiene che il suo gravame non sarebbe stato sin dall'inizio privo di probabilità di successo.
E. 4.1 Con la sua domanda, il reclamante ha innanzitutto rinviato alle decisioni di tassazione relative agli anni 2011 e 2013 già inoltrate in una precedente pro- cedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.14 del 16 maggio 2013 [BP.2013.7]), le quali attestano, per entrambi gli anni, un reddito imponi- bile di fr. 15'000.-- ed una fortuna nulla. Quanto precede, unitamente ai debiti messi in evidenza sia dal documento intitolato "Auszug über offene Betreibun- gen" (BP.2013.7, act. 4.4) che da quello intitolato "Auszug aus dem Verlu- stscheinregister" del 2 luglio 2014 proveniente dall'Ufficio esecuzioni - del Comune di Z. (BP.2013.7, act. 4.5), permettono di confermare il suo stato di indigenza. L’assistenza giudiziaria gratuita può tuttavia essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. In concreto, il reclamante, come illustrato in precedenza (v. consid.
E. 4.2 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Dispositiv
- Il reclamo è inammissibile.
- La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 26 agosto 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro, Reclamante
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
2. B., rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo,
3. C., rappresentato dall'avv. Cesare Lepori,
4. D., rappresentato dall'avv. Carlo Borradori,
5. E., rappresentato dall'avv. Gianmaria Bianchetti, Controparti
Oggetto
Disgiunzione di procedimenti (art. 30 CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP) Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.88+BP.2014.37+BP.2014.38
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Fatti: A. Il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di F. e G. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e rici- claggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone, tra cui A., B., C., D., E. e ad ulteriori reati (n. EAII.02.0155). Le persone indagate sono sospettate di aver costituito un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico attiva e indipendente in Svizzera, la quale avrebbe mantenuto continui e perduranti contatti con il terri- torio italiano e con le cosche locali, originarie della Calabria.
B. Dopo un primo rinvio al MPC, da parte della Corte penale del Tribunale penale federale, di un primo atto d'accusa (v. TPF 2012 42), il 29 agosto 2013 il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di svariate persone per diverse in- frazioni, tra le quali organizzazione criminale (tutte quelle sopramenzionate), ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (a carico, tra gli altri, di A.), ripetuta in- frazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (a carico, tra gli altri, di D., B., C. e A.), ripetuta infrazione aggravata alla legge sul materiale bellico (a carico, tra gli altri, di E.), ripetuta infrazione aggravata alla legge sulle armi (a carico di E.), ripetuta falsità in documenti (a carico di A.) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (a carico, tra gli altri, di A.).
C. A seguito dell'ordinanza del 23 gennaio 2014, mediante la quale la Corte pe- nale del Tribunale penale federale ha sospeso e rinviato l'atto d'accusa al MPC (v. SK.2013.31; act. 8.1), quest'ultimo, in applicazione del principio di opportunità, ha decretato, il 13 maggio 2014, l'abbandono del procedimento per titolo di organizzazione criminale a carico di B. (act. 7.2), C. (act. 7.3), D. (act. 7.4) e E. (act. 7.5), mantenendo nei loro confronti le altre accuse.
D. Con decreti del 28 maggio 2014, il MPC ha disgiunto il procedimento penale a carico di B. (act. 7.7), C. (act. 7.8), D. (act. 7.9) e E. (act. 7.10) dal procedi- mento penale n. EAII.02.0155.
E. Con reclamo del 10 giugno 2014 A. è insorto contro le suddette decisioni del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento delle stesse, unitamente al gratuito patrocinio.
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F. Con scritti del 12 risp. 18 e 23 giugno 2014, B., D. e C. hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio dell'autorità giu- dicante.
G. Con osservazioni del 3 luglio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia inte- gralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
H. Invitato a replicare, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali.
I. Con duplica spontanea del 5 agosto 2014, trasmessa alle altre parti per cono- scenza, il MPC ha ribadito la sua posizione.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, gli scritti impu- gnati, datati 28 maggio 2014, sono stati notificati al reclamante in data 2 giu- gno 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 6 giugno seguente, è pertanto tempestivo.
- 4 -
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In concreto, il reclamante sostiene che la sua le- gittimazione ricorsuale sia data dalla sua qualità d'imputato nel procedimento condotto dal MPC e dal fatto di essere direttamente toccato dalle decisioni im- pugnate (v. act. 1 pag. 3). In sede di replica egli afferma che quest'ultime a- vrebbero leso i diritti della difesa (v. act. 14 pag. pag. 3). Essendo state ema- nate in applicazione del principio di opportunità e non perché i destinatari delle decisioni fossero realmente ritenuti estranei all'organizzazione criminale, la di- sgiunzione renderebbe più difficile la difesa per gli altri imputati per i quali l'ac- cusa in questione è rimasta (v. act. 14 pag. 4).
Orbene, precisato che oggetto della presente procedura sono unicamente le decisioni di disgiunzioni del 28 maggio 2014 emesse nei confronti di B., C., D. e E. (v. act. 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10) e non quelle di abbandono emesse nei con- fronti dei medesimi del 13 maggio 2014 per il titolo di organizzazione criminale (v. act. 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5) e che il reclamante non è legittimato a far valere asserite lesioni di diritti di terzi e segnatamente di altri coaccusati eventual- mente toccati dalle criticate decisioni da loro non impugnate, è d'uopo rilevare che il reclamante, con il suo gravame, non ha sostanziato l'esistenza di un in- teresse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Asserendo, in sostanza, che solo un giudizio contemporaneo di tutti gli imputati garantirebbe il rispetto dei diritti della difesa - ciò che sembre- rebbe costituire il suo pregiudizio derivante dalle decisioni impugnate -, egli omette di considerare che quest'ultime non lo privano del suo diritto di con- frontarsi, nell'ambito di un eventuale dibattimento nei suoi confronti, con le di- chiarazioni dei predetti e, se del caso, di farli interrogare (art. 6 n. 3 lett. d CEDU). È d'altra parte palese che la corte di merito, anche nel caso di una di- sgiunzione dei procedimenti, è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento tra i coaccusati, in particolare riguardo alla commisurazione della pena (v. sentenza del Tribunale federale 1B_200/2013 del 17 giugno 2013, consid. 1.4.3 e giurisprudenza citata).
2. In definitiva, non avendo il reclamante dimostrato l'esistenza per lui di un pre- giudizio derivante dalle decisioni impugnate, il gravame deve essere dichiara- to inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale.
3. Visto l'esito del reclamo, la domanda tendente alla concessione dell'effetto so- spensivo è divenuta priva d'oggetto.
- 5 -
4. Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo, da una parte, che tutti i suoi beni sarebbero sempre sotto seque- stro e che la sua precaria situazione finanziaria, già costatata da questa auto- rità in occasione di una precedente procedura (v. BP.2013.7), sarebbe ulte- riormente peggiorata nel corso del 2014. D'altra parte egli sostiene che il suo gravame non sarebbe stato sin dall'inizio privo di probabilità di successo.
4.1 Con la sua domanda, il reclamante ha innanzitutto rinviato alle decisioni di tassazione relative agli anni 2011 e 2013 già inoltrate in una precedente pro- cedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.14 del 16 maggio 2013 [BP.2013.7]), le quali attestano, per entrambi gli anni, un reddito imponi- bile di fr. 15'000.-- ed una fortuna nulla. Quanto precede, unitamente ai debiti messi in evidenza sia dal documento intitolato "Auszug über offene Betreibun- gen" (BP.2013.7, act. 4.4) che da quello intitolato "Auszug aus dem Verlu- stscheinregister" del 2 luglio 2014 proveniente dall'Ufficio esecuzioni - del Comune di Z. (BP.2013.7, act. 4.5), permettono di confermare il suo stato di indigenza. L’assistenza giudiziaria gratuita può tuttavia essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. In concreto, il reclamante, come illustrato in precedenza (v. consid. 1.3 supra), non ha minimamente dimostrato l'esistenza per lui di un pregiudi- zio derivante dalle decisioni impugnate, a parte affermare che un giudizio se- parato renderebbe più difficile la sua difesa. Essendo la giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di disgiunzioni molto chiara relativamente alla possibilità di comunque potersi confrontare con le persone il cui procedimento penale è disgiunto (v. ibidem), occorre concludere che il gravame presentato era dunque sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va dunque respinta, sia per quanto riguarda l'e- sonero dal pagamento delle spese giudiziarie, sia per l'indennizzo del difenso- re.
4.2 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 28 agosto 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Ernesto Ferro - Avv. Stefano Camponovo - Avv. Carlo Borradori - Avv. Gianmaria Bianchetti - Avv. Cesare Lepori
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.