opencaselaw.ch

BB.2013.14

Bundesstrafgericht · 2013-05-16 · Italiano CH

Complemento degli atti; istanze delle parti (art. 318 in relazione con l'art. 394 lett. b. a contrario CPP).

Sachverhalt

A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai col- leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di U., in data 19 dicembre 2002 il Mi- nistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un proce- dimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefa- centi ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre per- sone, tra cui A., ed ad ulteriori reati.

B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti dal Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup, infrazione alla legge federale sulle armi ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP e disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CP.

C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassu- messe le prove che non erano state assunte regolarmente durante la proce- dura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie interrogato- ri in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale penale fe- derale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012).

D. Dopo aver proceduto a tutta una serie di atti istruttori, il MPC, con scritto del 21 dicembre 2012, ha fissato alle parti un termine al 28 gennaio 2013 per pre- sentare eventuali istanze probatorie.

E. Con scritto del 28 gennaio 2013 A. ha chiesto l'audizione di una ventina di persone in presenza del suo difensore, la messa agli atti della contabilità completa concernente le società AA. e BB., l'allestimento di una perizia relati- va alle operazioni di cambio effettuate da tali società nonché la messa agli atti di tutti i verbali relativi ai contatti avuti dal MPC con la Procura del Canton Zu- rigo e con le diverse autorità inquirenti italiane coinvolte, unitamente alle deci- sioni prese in occasione di tali incontri.

- 3 -

F. Mediante decreto dell'8 febbraio 2013 il MPC ha accolto in limitata misura le suddette richieste, ordinando unicamente l'interrogatorio di D. e E.

G. Con reclamo del 25 febbraio 2013 A. è insorto contro la decisione dell'8 feb- braio 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l'annullamento. Da una parte, egli chiede che il MPC proceda, nel rispetto dei diritti della dife- sa, all'interrogatorio delle seguenti persone: F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., CC., E. così come DD. in un confronto con E. Dall'altra, egli postula la messa agli atti di tutti i verbali relativi ai contatti avuti dal MPC con la Procura del Canton Zurigo e con le diverse autorità inquirenti italiane coin- volte, unitamente alle decisioni prese in occasione di tali incontri. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2012 il MPC ha postulato, nella misura in cui esso è ammissibile e non divenuto privo d'oggetto, la reiezione del gra- vame.

H. Con replica dell'8 aprile 2013 il reclamante si è riconfermato nelle sue conclu- sioni ricorsuali.

Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 22 apri- le 2013 il MPC ha ribadito la sua posizione.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-

- 4 -

sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impu- gnato, datato 8 febbraio 2013, è stato notificato al reclamante in data 13 feb- braio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 25 febbraio 2013, è pertanto tempestivo.

E. 1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo è inammissibile contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di i- stanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado (art. 394 lett. b CPP). Il concetto di pregiu- dizio giuridico è di natura materiale e non formale. Ad esempio, se il testimone è molto anziano o gravemente malato oppure il suo espatrio reso inattuabile a causa dell'assenza di una convenzione d'assistenza internazionale, vi è una forte probabilità che l'amministrazione della prova dinanzi al Tribunale non possa avvenire per motivi oggettivi. In questi casi, il ricorso contro il rifiuto di amministrare una prova deve essere ammissibile (v. ANDREAS J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zuri- go/Basilea/Ginevra 2010, n. 3 ad art. 394 CPP). È chiaro che tale possibilità deve essere aperta unicamente nei casi in cui si è in presenza di un concreto ed imminente pregiudizio irreparabile o difficilmente riparabile. La prova della natura concreta ed imminente del pregiudizio irreparabile, ossia della perdita della possibilità di far amministrare una prova, incombe al reclamante. Quest'ultimo deve, da una parte, motivare perché la prova di cui ha chiesto l'amministrazione, respinta dall'autorità inquirente, sarebbe decisiva per la procedura e non rientrerebbe nei casi di cui all'art. 139 cpv. 2 CPP e, dall'altra, dimostrare che il procrastinamento dell'amministrazione della prova condur- rebbe con ogni probabilità alla perdita della stessa (v. TPF 2011 58 consid. 1.2; J. STEPHENSON/G. THIRIET, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 6 in fine ad art. 394 CPP, con rinvio a P. GOLDSCHMID/T. MAURER/J. SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berna 2008, pag. 388; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1515; del medesimo autore, Praxi- skommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 3 ad art. 394 CPP; MARC RÉMY, Commentario romando, Basilea 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; MAURO MINI, Co- dice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo

- 5 -

2010, n. 4 ad art. 394 CPP; critico, per contro, M. PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2009, pag. 230).

E. 1.4.1 In concreto, il reclamante ha postulato l'interrogatorio di 18 persone in presen- za del suo difensore oltre alla messa agli atti della documentazione relativa ai contatti avuti dal MPC con la procura zurighese e con le autorità italiane coin- volte. Egli sostiene che, visto il numero degli interrogatori richiesti, alcuni dei quali da effettuare all'estero, l'amministrazione di dette prove in fase dibatti- mentale sarebbe sproporzionatamente dispendiosa, giudizio corroborato an- che dal contenuto dell'ordinanza del 28 febbraio 2012 emanata dalla Corte penale del Tribunale penale federale (v. lett. C supra).

Il MPC, dal canto suo, afferma che il reclamante avrebbe la possibilità di ripre- sentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale, cognito dell'intero e voluminoso incarto sarebbe meglio posizionato per statuire sulle sue richieste. Egli aggiunge che le numerose richieste del reclamante, di ca- rattere dilatorio, implicherebbero ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi in un'in- chiesta che dura oramai da più di dieci anni. Per quanto riguarda invece la do- cumentazione relativa ai contatti con altre autorità, l'autorità inquirente dichiara che non vi sarebbero atti segreti o eseguiti nell'ambito del presente procedi- mento penale che non sarebbero stati messi agli atti.

E. 1.4.2 Occorre innanzitutto rilevare che il fatto che l'amministrazione delle prove ri- chieste dal reclamante possa essere sproporzionatamente dispendiosa in fase dibattimentale non implica un rischio che le stesse vadano perse. Rimanendo intatta la possibilità per il suddetto di ripresentare le sue richieste davanti al giudice del merito, la decisione contestata non arreca all'insorgente nessun pregiudizio irreparabile ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Non es- sendo in presenza di un'eccezione alla regola stabilita dall'art. 394 lett. b CPP, il reclamo su questo punto deve essere dichiarato inammissibile. Il reclaman- te, che si è lungamente soffermato sulla pertinenza dei mezzi di prova da lui proposti, invocando il suo diritto di ottenere l'audizione in contraddittorio di te- stimoni a discarico, questioni nel cui merito questa Corte non può entrare, non ha del resto fornito altri motivi atti a sostanziare l'ammissibilità del suo grava- me relativamente agli interrogatori postulati. Lo stesso discorso vale per quan- to attiene alla richiesta di messa agli atti della documentazione relativa ai con- tatti avuti dal MPC con altre autorità inquirenti. Potendo tale istanza essere ri- presentata davanti al tribunale di primo grado, senza rischio di perdita irrepa- rabile delle prove proposte, anche su questo punto il reclamo deve essere considerato inammissibile.

- 6 -

Riassumendo, non avendo il reclamante dimostrato che il rifiuto del MPC di amministrare le prove richieste implica per lui un concreto ed imminente pre- giudizio irreparabile o difficilmente riparabile, il reclamo è inammissibile.

E. 2 Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo, da una parte, che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati e che il procedimento penale pendente nei suoi confronti gli impedirebbe di svolgere un'attività lucrativa; d'altra parte, il suo gravame non sarebbe stato sin dall'ini- zio privo di probabilità di successo.

E. 2.1 A sostegno della sua domanda, e come auspicato dal MPC in sede di rispo- sta, il reclamante, con la replica, ha fornito le decisioni di tassazione relative agli anni 2011 e 2013, le quali attestano, per entrambi gli anni, un reddito im- ponibile di fr. 15'000.-- ed una fortuna nulla (v. act. 6.1). Quanto precede, uni- tamente ai debiti messi in evidenza dal documento intitolato "Auszug aus dem Verlustscheinregister" dell'11 marzo 2013 proveniente dall'Ufficio esecuzioni Dielsdorf - Nord del Comune di Steinmaur (BP.2013.7, act. 3.6), permettereb- bero di confermare il suo stato di indigenza. L’assistenza giudiziaria gratuita può tuttavia essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. Orbene, come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 1.3), il reclamo contro la reiezione di istanze probatorie è di principio inammissibile. Le eccezioni a tale principio sono state chiaramente definite dalla giurisprudenza e dalla dottrina (v. ibidem). A parte i possibili problemi pratici derivanti dall'amministrazione delle prove da lui ri- chieste nella fase dibattimentale, lungi dal rientrare nelle eccezioni di cui so- pra, il reclamante - le cui censure riguardavano in definitiva esclusivamente questioni di merito la cui analisi non rientra nelle competenze di questa Corte - non ha fornito alcun altro elemento atto a motivare l'ammissibilità del suo gra- vame, il quale era dunque sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va dunque respinta.

E. 2.2 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

- 7 -

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 16 maggio 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

Controparte

Oggetto

Complemento degli atti; istanze delle parti (art. 318 in relazione con l'art. 394 lett. b a contrario CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2013.14+BP.2013.7

- 2 -

Fatti: A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai col- leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di U., in data 19 dicembre 2002 il Mi- nistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un proce- dimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefa- centi ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre per- sone, tra cui A., ed ad ulteriori reati.

B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti dal Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup, infrazione alla legge federale sulle armi ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP e disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CP.

C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassu- messe le prove che non erano state assunte regolarmente durante la proce- dura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie interrogato- ri in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale penale fe- derale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012).

D. Dopo aver proceduto a tutta una serie di atti istruttori, il MPC, con scritto del 21 dicembre 2012, ha fissato alle parti un termine al 28 gennaio 2013 per pre- sentare eventuali istanze probatorie.

E. Con scritto del 28 gennaio 2013 A. ha chiesto l'audizione di una ventina di persone in presenza del suo difensore, la messa agli atti della contabilità completa concernente le società AA. e BB., l'allestimento di una perizia relati- va alle operazioni di cambio effettuate da tali società nonché la messa agli atti di tutti i verbali relativi ai contatti avuti dal MPC con la Procura del Canton Zu- rigo e con le diverse autorità inquirenti italiane coinvolte, unitamente alle deci- sioni prese in occasione di tali incontri.

- 3 -

F. Mediante decreto dell'8 febbraio 2013 il MPC ha accolto in limitata misura le suddette richieste, ordinando unicamente l'interrogatorio di D. e E.

G. Con reclamo del 25 febbraio 2013 A. è insorto contro la decisione dell'8 feb- braio 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l'annullamento. Da una parte, egli chiede che il MPC proceda, nel rispetto dei diritti della dife- sa, all'interrogatorio delle seguenti persone: F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., CC., E. così come DD. in un confronto con E. Dall'altra, egli postula la messa agli atti di tutti i verbali relativi ai contatti avuti dal MPC con la Procura del Canton Zurigo e con le diverse autorità inquirenti italiane coin- volte, unitamente alle decisioni prese in occasione di tali incontri. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2012 il MPC ha postulato, nella misura in cui esso è ammissibile e non divenuto privo d'oggetto, la reiezione del gra- vame.

H. Con replica dell'8 aprile 2013 il reclamante si è riconfermato nelle sue conclu- sioni ricorsuali.

Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 22 apri- le 2013 il MPC ha ribadito la sua posizione.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-

- 4 -

sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impu- gnato, datato 8 febbraio 2013, è stato notificato al reclamante in data 13 feb- braio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 25 febbraio 2013, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo è inammissibile contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di i- stanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado (art. 394 lett. b CPP). Il concetto di pregiu- dizio giuridico è di natura materiale e non formale. Ad esempio, se il testimone è molto anziano o gravemente malato oppure il suo espatrio reso inattuabile a causa dell'assenza di una convenzione d'assistenza internazionale, vi è una forte probabilità che l'amministrazione della prova dinanzi al Tribunale non possa avvenire per motivi oggettivi. In questi casi, il ricorso contro il rifiuto di amministrare una prova deve essere ammissibile (v. ANDREAS J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zuri- go/Basilea/Ginevra 2010, n. 3 ad art. 394 CPP). È chiaro che tale possibilità deve essere aperta unicamente nei casi in cui si è in presenza di un concreto ed imminente pregiudizio irreparabile o difficilmente riparabile. La prova della natura concreta ed imminente del pregiudizio irreparabile, ossia della perdita della possibilità di far amministrare una prova, incombe al reclamante. Quest'ultimo deve, da una parte, motivare perché la prova di cui ha chiesto l'amministrazione, respinta dall'autorità inquirente, sarebbe decisiva per la procedura e non rientrerebbe nei casi di cui all'art. 139 cpv. 2 CPP e, dall'altra, dimostrare che il procrastinamento dell'amministrazione della prova condur- rebbe con ogni probabilità alla perdita della stessa (v. TPF 2011 58 consid. 1.2; J. STEPHENSON/G. THIRIET, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 6 in fine ad art. 394 CPP, con rinvio a P. GOLDSCHMID/T. MAURER/J. SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berna 2008, pag. 388; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1515; del medesimo autore, Praxi- skommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 3 ad art. 394 CPP; MARC RÉMY, Commentario romando, Basilea 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; MAURO MINI, Co- dice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo

- 5 -

2010, n. 4 ad art. 394 CPP; critico, per contro, M. PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2009, pag. 230).

1.4

1.4.1 In concreto, il reclamante ha postulato l'interrogatorio di 18 persone in presen- za del suo difensore oltre alla messa agli atti della documentazione relativa ai contatti avuti dal MPC con la procura zurighese e con le autorità italiane coin- volte. Egli sostiene che, visto il numero degli interrogatori richiesti, alcuni dei quali da effettuare all'estero, l'amministrazione di dette prove in fase dibatti- mentale sarebbe sproporzionatamente dispendiosa, giudizio corroborato an- che dal contenuto dell'ordinanza del 28 febbraio 2012 emanata dalla Corte penale del Tribunale penale federale (v. lett. C supra).

Il MPC, dal canto suo, afferma che il reclamante avrebbe la possibilità di ripre- sentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale, cognito dell'intero e voluminoso incarto sarebbe meglio posizionato per statuire sulle sue richieste. Egli aggiunge che le numerose richieste del reclamante, di ca- rattere dilatorio, implicherebbero ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi in un'in- chiesta che dura oramai da più di dieci anni. Per quanto riguarda invece la do- cumentazione relativa ai contatti con altre autorità, l'autorità inquirente dichiara che non vi sarebbero atti segreti o eseguiti nell'ambito del presente procedi- mento penale che non sarebbero stati messi agli atti.

1.4.2 Occorre innanzitutto rilevare che il fatto che l'amministrazione delle prove ri- chieste dal reclamante possa essere sproporzionatamente dispendiosa in fase dibattimentale non implica un rischio che le stesse vadano perse. Rimanendo intatta la possibilità per il suddetto di ripresentare le sue richieste davanti al giudice del merito, la decisione contestata non arreca all'insorgente nessun pregiudizio irreparabile ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Non es- sendo in presenza di un'eccezione alla regola stabilita dall'art. 394 lett. b CPP, il reclamo su questo punto deve essere dichiarato inammissibile. Il reclaman- te, che si è lungamente soffermato sulla pertinenza dei mezzi di prova da lui proposti, invocando il suo diritto di ottenere l'audizione in contraddittorio di te- stimoni a discarico, questioni nel cui merito questa Corte non può entrare, non ha del resto fornito altri motivi atti a sostanziare l'ammissibilità del suo grava- me relativamente agli interrogatori postulati. Lo stesso discorso vale per quan- to attiene alla richiesta di messa agli atti della documentazione relativa ai con- tatti avuti dal MPC con altre autorità inquirenti. Potendo tale istanza essere ri- presentata davanti al tribunale di primo grado, senza rischio di perdita irrepa- rabile delle prove proposte, anche su questo punto il reclamo deve essere considerato inammissibile.

- 6 -

Riassumendo, non avendo il reclamante dimostrato che il rifiuto del MPC di amministrare le prove richieste implica per lui un concreto ed imminente pre- giudizio irreparabile o difficilmente riparabile, il reclamo è inammissibile.

2. Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo, da una parte, che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati e che il procedimento penale pendente nei suoi confronti gli impedirebbe di svolgere un'attività lucrativa; d'altra parte, il suo gravame non sarebbe stato sin dall'ini- zio privo di probabilità di successo.

2.1 A sostegno della sua domanda, e come auspicato dal MPC in sede di rispo- sta, il reclamante, con la replica, ha fornito le decisioni di tassazione relative agli anni 2011 e 2013, le quali attestano, per entrambi gli anni, un reddito im- ponibile di fr. 15'000.-- ed una fortuna nulla (v. act. 6.1). Quanto precede, uni- tamente ai debiti messi in evidenza dal documento intitolato "Auszug aus dem Verlustscheinregister" dell'11 marzo 2013 proveniente dall'Ufficio esecuzioni Dielsdorf - Nord del Comune di Steinmaur (BP.2013.7, act. 3.6), permettereb- bero di confermare il suo stato di indigenza. L’assistenza giudiziaria gratuita può tuttavia essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. Orbene, come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 1.3), il reclamo contro la reiezione di istanze probatorie è di principio inammissibile. Le eccezioni a tale principio sono state chiaramente definite dalla giurisprudenza e dalla dottrina (v. ibidem). A parte i possibili problemi pratici derivanti dall'amministrazione delle prove da lui ri- chieste nella fase dibattimentale, lungi dal rientrare nelle eccezioni di cui so- pra, il reclamante - le cui censure riguardavano in definitiva esclusivamente questioni di merito la cui analisi non rientra nelle competenze di questa Corte - non ha fornito alcun altro elemento atto a motivare l'ammissibilità del suo gra- vame, il quale era dunque sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va dunque respinta.

2.2 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

- 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 17 maggio 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato nessun rimedio giuridico ordinario.