Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Accertamento del giudicato (art. 438 cpv. 4 CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il reclamo è respinto.
E. 2 La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
E. 3 La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 15 aprile 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Tribunale penale federale, Corte penale - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato nessun rimedio giuridico ordinario.
Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 15 aprile 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto
Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP) Accertamento del giudicato (art. 438 cpv. 4 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.41+BP.2013.23
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Visti: - il decreto dell'11 dicembre 2012, mediante il quale la Corte penale del Tribu- nale penale federale ha dichiarato non valida l'opposizione presentata da A. al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di B.; - la decisione del 18 marzo 2013 (BB.2012.197), mediante la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo presentato da A. avverso il suddetto decreto dell'11 dicembre 2012; - lo scritto del 28 marzo 2013, con il quale la Corte penale del Tribunale penale federale ha comunicato al Ministero pubblico della Confederazione (Servizio giuridico) il passaggio in giudicato, conformemente all'art. 437 cpv. 1 lett. c CPP, del decreto dell'11 dicembre 2012; - il reclamo del 29 marzo 2013, attraverso il quale A. ha impugnato il predetto scritto del 28 marzo 2013, chiedendo, in via cautelare e senza contraddittorio, la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, che venga accertato che la decisione contestata non è né cresciuta in giudicato né esecutiva; - le osservazioni dell'8 aprile 2013, mediante le quali il MPC postula la reiezione sia della domanda d'effetto sospensivo che del gravame; - lo scritto dell'8 aprile 2013, con il quale la Corte penale del Tribunale penale federale rinuncia a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte. Considerato: - che la decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo (art. 438 cpv. 4 CPP); - che le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il CPP passano in giudicato allorché sono prese (art. 437 cpv. 3 CPP); - che le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il CPP passano in giudicato se la giurisdizione di ri- corso non entra nel merito del ricorso o lo respinge (art. 437 cpv. 1 lett. c CPP),
- 3 -
- che il ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi (art. 79 LTF); - che con la decisione del 18 marzo 2013 la presente Corte ha statuito sulla legittimità del reclamante ad opporsi al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emanato dal MPC nei confronti di B., non costituendo quindi l'oggetto del con- tendere una misura coattiva; - che, come menzionato in calce alla suddetta decisione, contro la medesima non era dato nessun rimedio giuridico ordinario, ragione per cui essa è cre- sciuta in giudicato il medesimo giorno in cui il Tribunale ha statuito; - che, di conseguenza, anche il decreto dell'11 dicembre 2012 è cresciuto in giudicato, con effetto al giorno in cui esso è stato emanato (v. art. 437 cpv. 2 CPP); - che dunque nulla ostava alla costatazione della sua crescita in giudicato da parte della Corte penale (v. scritto del 28 marzo 2013, act. 1.1); - che il reclamo va dunque respinto; - che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 15 aprile 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Tribunale penale federale, Corte penale - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato nessun rimedio giuridico ordinario.