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9C_5/2012

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2012-01-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 gennaio 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_5/2012 {T 0/2}

Sentenza del 31 gennaio 2012

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

M.________, Italia, patrocinata dall'avv. Francesco Zacheo,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 21 novembre 2011.

Visto:

il ricorso del 2 gennaio 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 21 novembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,

considerando:

che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,

che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),

che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,

che nel caso di specie il ricorso - che si limita in sostanza a riprodurre una serie di referti medici, in parte per giunta successivi alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali ( DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220) - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non si confronta con la pronuncia impugnata e non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici in merito al migliorato stato di salute (soprattutto psichico) sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 ),

che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti