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42.2020.26

Ricorso irricevibile poiché la ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all'accoglimento della propria impugnativa. Nel periodo determinante (delimitato dalla data della decisione) ella ha sempre ricevuto le prestazioni. Ricordato inoltre che aiuto per attività indipend. è temporaneo

Ticino · 2021-01-25 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 42 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004). Inoltre si prescinderebbe, in ogni caso, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67 ), dal rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame del reclamo contro il verbale considerato quale decisione, essendo già pendenti presso l’USSI due reclami riguardanti il rifiuto di prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2020. nel merito 2.2.   L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA). L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati). L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato. Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3). Su questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195. In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che: " (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente ( DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza ( DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche ( DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.). " 2.3.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159 ). In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173). In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27). Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2. 2.4.   Questa Corte osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione o su reclamo impugnata (nel presente caso la decisione su reclamo è stata emanata il 29 settembre 2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre consid. 4.3.1; STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3.; STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1). Nel caso di specie l’USSI, con la decisione del 9 dicembre 2019, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 36; consid. 1.1.). È vero che in tale provvedimento l’amministrazione ha previsto che per sei mesi avrebbe tenuto in considerazione la sua attività indipendente, ma dal 1° maggio 2020 , se l’insorgente avesse richiesto nuovamente l’assistenza, quest’ultima avrebbe dovuto chiudere l’attività e verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. In caso contrario l’USSI non avrebbe elargito alcuna prestazione (cfr. doc. 36; consid. 1.1.). È altrettanto vero, tuttavia, che l’assistenza sociale è stata erogata alla ricorrente non soltanto fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a settembre 2020 (cfr. doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299). All’insorgente, dunque, dall’emanazione della decisione del 9 dicembre 2019 fino alla data della decisione su reclamo del 29 settembre 2020, sono sempre state corrisposte le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, come peraltro indicato nel provvedimento impugnato davanti al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.2. Di conseguenza la ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.). Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013). Per inciso questa Corte rileva che l’USSI ha in ogni caso riconosciuto le prestazioni assistenziali all’insorgente anche per i mesi di ottobre e di novembre 2020. In particolare la prestazione assistenziale ordinaria del mese di ottobre 2020 ammonta a fr. 2'143.-- (cfr. doc. 361), mentre quella di novembre 2020 a fr. 2'090.-- (cfr. doc. D1). 2.5.   Il TCA, infine, ribadisce che sia contro la decisione del 16 novembre 2020 - in cui l’USSI, oltre ad accordare alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il mese di novembre 2020, le ha comunicato che dal mese di dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni di sostegno sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale indipendente, a provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a procedere con la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. D1) -, come pure contro la decisione del 1° dicembre 2020 - con cui l’amministrazione le ha rifiutato le prestazioni, ritenuta la sua intenzione di continuare con la sua attività professionale indipendente, nonostante le sia stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione, rispetto alle quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. D3) - è stato interposto reclamo (cfr. doc. D2; E1; consid. 1.5.; 1.7.; 2.1.). Tali reclami sono pendenti presso l’USSI. Questo Tribunale non può, perciò, pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.1.). Abbondanzialmente giova, comunque, osservare, da una parte, che in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale. In quel caso è stato infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround della stessa. Inoltre in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA   ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente. Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010). Dall’altra, il TCA ricorda che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1. L’art. 2 cpv. 1 prevede prioritariamente alla lett. e le indennità straordinarie di disoccupazione, mentre alla lett. h le prestazioni assistenziali. Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi. In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato: " (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)” Per quanto attiene al riferimento della ricorrente ai procedimenti penali aperti (cfr. doc. I), il TCA si limita a rilevare che il 29 ottobre 2020 il Procuratore Pubblico __________, rispondendo a una richiesta dell’USSI del 27 ottobre 2020 (cfr. doc. 22), ha precisato che non gli risulta che dal Ministero pubblico sia mai stata assunta una decisione che impediva all’insorgente di chiudere la propria attività. Egli ha aggiunto che “nemmeno rientra tra le competenze dell’autorità di perseguimento penale emanare una disposizione nel senso manifestato dalla persona da voi sostenuta” (cfr. doc. 20). Il richiamo all’art. 96 CP (cfr. doc. I; consid. 1.3.), che enuncia che per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è poi ininfluente, in quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale), oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3.). Infine in relazione all’asserzione dell’insorgente secondo cui la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) ha emesso delle raccomandazioni concernenti l’assistenza sociale durante le misure contro la pandemia (cfr. doc. IX pag. 1), va evidenziato che la medesima durante la pandemia ha ricevuto le prestazioni assistenziali. Le raccomandazioni menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux) al p.to 3 prevedono d’altronde che: " 3. Maintien de l’aide actuelle L’aide sociale doit être fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus. (…). 3.2. Obligations générales de coopération Quiconque sollicite et obtient l’aide sociale est tenu de coopérer. (…) L’obligation de réduire le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.). (…)” 2.6.   Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di effetto sospensivo (cfr. doc. I; IX), da interpretare in casu quale richiesta di provvedimenti cautelari comportanti l’erogazione di prestazioni assistenziali, è priva di oggetto. Si rileva in ogni caso che la ricorrente, nel reclamo contro la decisione del 1° dicembre 2020 che le ha rifiutato le prestazioni assitenziali, ha postulato tra l’altro la “ previa sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata ” (cfr. doc. E1 pag. 6).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2020.26

rs

Lugano

25 gennaio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 settembre 2020 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art. 59 LPGA,applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Lapse relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).

Su questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

"(…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101consid.1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art.89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274consid.1.3 pag. 276 seg.)."

2.3.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di uninteresse degnodi protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere,dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418;106 V 91consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr.DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. ancheDTF 119 V 171consid. 1 pag. 173).

In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

2.4.   Questa Corte osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione o su reclamo impugnata (nel presente caso la decisione su reclamo è stata emanata il 29 settembre 2020) chedelimita temporalmente il potere cognitivo del giudicedelle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre consid. 4.3.1; STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3.; STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;DTF 132 V 215consid.3.1.1).

Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso risulta inammissibile(cfr. STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti