Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A.A.________,
E. 2 B.A.________, ricorrenti, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 24 settembre 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno querelato C.________, D.________, E.________ e F.________ per i reati di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP); che la querela era in relazione con un sopralluogo effettuato da F.________ sul fondo part. xxx di X.________, di proprietà dei querelanti, gravato con un diritto di passo veicolare a favore dei fondi confinanti part. yyy e zzz di proprietà di C.________; che, con decisione del 23 giugno 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; che, contro il decreto di non luogo a procedere, i querelanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 7 dicembre 2016, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità; che A.A.________ e B.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché promuova nei confronti dei querelati l'accusa di violazione di domicilio e di violazione della sfera privata; che non sono state chieste osservazioni sul gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che in concreto i ricorrenti si limitano ad addurre in modo generale che l'esito della querela potrebbe influire sulla vertenza di diritto civile che oppone le parti; che, con questo accenno generico, non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intendano fare valere contro i querelati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; ch'essi in particolare non rendono verosimile di essere stati danneggiati dallo svolgimento del sopralluogo incriminato; che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sarebbero in ogni caso abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione di simili garanzie, in particolare non rimproverano alla Corte cantonale di avere disatteso il loro diritto di essere sentiti; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
- Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 febbraio 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 10.02.2017 6B 87/2017 (6B_87/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 10.02.2017 6B 87/2017 (6B_87/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 10.02.2017 6B 87/2017 (6B_87/2017)
Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_87/2017 Sentenza del 10 febbraio 2017 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________, ricorrenti, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 24 settembre 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno querelato C.________, D.________, E.________ e F.________ per i reati di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP); che la querela era in relazione con un sopralluogo effettuato da F.________ sul fondo part. xxx di X.________, di proprietà dei querelanti, gravato con un diritto di passo veicolare a favore dei fondi confinanti part. yyy e zzz di proprietà di C.________; che, con decisione del 23 giugno 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; che, contro il decreto di non luogo a procedere, i querelanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 7 dicembre 2016, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità; che A.A.________ e B.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché promuova nei confronti dei querelati l'accusa di violazione di domicilio e di violazione della sfera privata; che non sono state chieste osservazioni sul gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che in concreto i ricorrenti si limitano ad addurre in modo generale che l'esito della querela potrebbe influire sulla vertenza di diritto civile che oppone le parti; che, con questo accenno generico, non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intendano fare valere contro i querelati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; ch'essi in particolare non rendono verosimile di essere stati danneggiati dallo svolgimento del sopralluogo incriminato; che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sarebbero in ogni caso abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione di simili garanzie, in particolare non rimproverano alla Corte cantonale di avere disatteso il loro diritto di essere sentiti; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 febbraio 2017 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni