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5D 231/2023

Bundesgericht · 2023-12-28 · Italiano CH
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rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Mediante decisione 6 giugno 2023 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'incasso di fr. 5'502.85 quale risarcimento giusta l'art. 52 LAVS per contributi paritetici non pagati dalla società B.________ Sagl per gli anni 2019 e 2020. Con sentenza 29 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo introdotto il 15 giugno 2023 da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha in particolare osservato che A.________ non si era confrontato con tale decisione: egli non aveva contestato che le decisioni prodotte dalla creditrice costituivano un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e non aveva nemmeno preteso che le censure da lui sollevate in prima istanza sarebbero invece state valide eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF . I Giudici cantonali hanno inoltre ricordato che i motivi di estinzione che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di rigetto.

E. 2 Mediante ricorso 18 dicembre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale sentenza e di rigettare la richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per un valore di fr. 5'627.95. Il ricorrente ha anche chiesto, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3 Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita invece in sostanza a ripetere quanto già fatto valere in sede di reclamo, affermando che " i tribunali di prima e seconda istanza non hanno esaminato i documenti inviati loro che provavano il non avvenuto accreditamento dei salari e che rendevano dunque nulla la richiesta di risarcimento ". Egli non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta con la sentenza cantonale. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF . La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare al ricorrente alcun " congruo indennizzo " a carico dell'opponente.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 dicembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 28.12.2023 5D 231/2023 (5D_231/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.12.2023 5D 231/2023 (5D_231/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.12.2023 5D 231/2023 (5D_231/2023)

rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_231/2023 Sentenza del 28 dicembre 2023 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Herrmann, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, opponente. Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.66). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Mediante decisione 6 giugno 2023 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'incasso di fr. 5'502.85 quale risarcimento giusta l'art. 52 LAVS per contributi paritetici non pagati dalla società B.________ Sagl per gli anni 2019 e 2020. Con sentenza 29 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo introdotto il 15 giugno 2023 da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha in particolare osservato che A.________ non si era confrontato con tale decisione: egli non aveva contestato che le decisioni prodotte dalla creditrice costituivano un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e non aveva nemmeno preteso che le censure da lui sollevate in prima istanza sarebbero invece state valide eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF . I Giudici cantonali hanno inoltre ricordato che i motivi di estinzione che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di rigetto. 2. Mediante ricorso 18 dicembre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale sentenza e di rigettare la richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per un valore di fr. 5'627.95. Il ricorrente ha anche chiesto, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state chieste determinazioni. 3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita invece in sostanza a ripetere quanto già fatto valere in sede di reclamo, affermando che " i tribunali di prima e seconda istanza non hanno esaminato i documenti inviati loro che provavano il non avvenuto accreditamento dei salari e che rendevano dunque nulla la richiesta di risarcimento ". Egli non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta con la sentenza cantonale. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese. 4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF . La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare al ricorrente alcun " congruo indennizzo " a carico dell'opponente. Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 dicembre 2023 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Herrmann La Cancelliera: Antonini