nomina amministratore di un'eredità | Diritto successorio
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 B.________,
E. 2 C.________,
E. 3 D.________,
E. 4 E.________, opponenti. Oggetto nomina amministratore di un'eredità, ricorso contro la sentenza emanata il 27 luglio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 27 luglio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo spese, l'appello introdotto da A.________ contro la decisione 4 febbraio 2016 con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha nominato l'avv. B.________ in qualità di amministratrice dell'eredità fu F.________ (successione di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante, C.________, D.________ e E.________) ai sensi dell'art. 554 CC; che con ricorso datato 12 settembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento; che la ricorrente ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher; che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto in francese (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF); che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (la ricorrente non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile; che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1); che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa; che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato al recapito in Svizzera dalla ricorrente in data 31 luglio 2017; che la sentenza 27 luglio 2017 costituisce una decisione in materia di misure provvisionali ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenza 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.1), per cui - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (v. art. 46 cpv. 2 LTF); che il termine per adire il Tribunale federale, iniziato a decorrere il 1° agosto 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF), è quindi scaduto mercoledì 30 agosto 2017; che la ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta tedesca il 14 settembre 2017 e la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio il 15 settembre 2017; che in data 15 settembre 2017 la ricorrente ha anche trasmesso il ricorso (mediante fax, e quindi comunque in modo non valido) all'Ambasciata svizzera in Germania (a Berlino) e al Consolato generale svizzero a Stoccarda; che in entrambi i casi il rimedio risulta pertanto tardivo; che inoltre l'impugnativa, la quale si limita ad inammissibilmente rinviare al contenuto di un precedente ricorso datato 2 luglio 2017, non contiene una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 140 III 115 consid. 2); che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Dispositiv
- La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 settembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 26.09.2017 5A 722/2017 (5A_722/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 26.09.2017 5A 722/2017 (5A_722/2017) Tribunale federale II Corte di diritto civile 26.09.2017 5A 722/2017 (5A_722/2017)
nomina amministratore di un'eredità | Diritto successorio
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_722/2017 Sentenza del 26 settembre 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________, opponenti. Oggetto nomina amministratore di un'eredità, ricorso contro la sentenza emanata il 27 luglio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 27 luglio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo spese, l'appello introdotto da A.________ contro la decisione 4 febbraio 2016 con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha nominato l'avv. B.________ in qualità di amministratrice dell'eredità fu F.________ (successione di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante, C.________, D.________ e E.________) ai sensi dell'art. 554 CC; che con ricorso datato 12 settembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento; che la ricorrente ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher; che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto in francese (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF); che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (la ricorrente non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile; che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1); che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa; che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato al recapito in Svizzera dalla ricorrente in data 31 luglio 2017; che la sentenza 27 luglio 2017 costituisce una decisione in materia di misure provvisionali ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenza 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.1), per cui - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (v. art. 46 cpv. 2 LTF); che il termine per adire il Tribunale federale, iniziato a decorrere il 1° agosto 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF), è quindi scaduto mercoledì 30 agosto 2017; che la ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta tedesca il 14 settembre 2017 e la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio il 15 settembre 2017; che in data 15 settembre 2017 la ricorrente ha anche trasmesso il ricorso (mediante fax, e quindi comunque in modo non valido) all'Ambasciata svizzera in Germania (a Berlino) e al Consolato generale svizzero a Stoccarda; che in entrambi i casi il rimedio risulta pertanto tardivo; che inoltre l'impugnativa, la quale si limita ad inammissibilmente rinviare al contenuto di un precedente ricorso datato 2 luglio 2017, non contiene una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 140 III 115 consid. 2); che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 settembre 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini