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5A_327/2024

remunerazione del patrocinatore d'ufficio (relazioni personali e mantenimento del figlio),

Bundesgericht · 2024-07-02 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Con sentenza 17 aprile 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'avv. A.________ avverso la decisione 27 marzo 2024 con cui il Pretore del Distretto di Riviera aveva tassato la sua nota professionale quale patrocinatore d'ufficio di B.________ in una causa in materia di relazioni personali e mantenimento del figlio.

Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 23 maggio 2024 l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_327/2024

Decreto del 2 luglio 2024

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Pretura del Distretto di Riviera, 6710 Biasca,

B.________,

Oggetto

remunerazione del patrocinatore d'ufficio (relazioni personali e mantenimento del figlio),

ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2024

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2024.21).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza 17 aprile 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'avv. A.________ avverso la decisione 27 marzo 2024 con cui il Pretore del Distretto di Riviera aveva tassato la sua nota professionale quale patrocinatore d'ufficio di B.________ in una causa in materia di relazioni personali e mantenimento del figlio.

Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 23 maggio 2024 l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale.

Non sono state chieste determinazioni.

2.

Con scritto 25 giugno 2024 l'avv. A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile e il ricorso sussidiario in materia costituzionale, e ha chiesto di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie.

Il Presidente della Corte adita, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 1 e 2 LTF , non può pertanto far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC ).

Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. art. 66 cpv. 1 LTF ; v. decreto 5A_726/2023 del 20 febbraio 2024 consid. 3). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF .

Per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini