Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni. La decisione in esame è stata recapitata il 28 marzo 2024. Il reclamo, rimesso alla posta lunedì 8 aprile 2024, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è quindi tempestivo e, da questo profilo, ammissibile.
E. 3 Richiamata (per analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
E. 4 Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
E. 5 L’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate.
E. 6 Il reclamante ritiene insufficiente l’importo riconosciutogli dal primo giudice. Egli omette tuttavia di quantificare la sua pretesa e formula una domanda indeterminata, senza indicare in che misura postula la modifica della decisione impugnata e chiede che sia questa Camera a quantificare secondo il suo prudente giudizio l’importo che gli spetta. Ne segue che, non avendo il reclamante indicato quale somma sia da attribuirgli invece di quanto stabilito con la sentenza impugnata, il gravame dev’essere considerato inammissibile perché contrario al principio dell’onere di quantificare la domanda. D’altronde il reclamante, avvocato non poteva ignorare l’esigenza di quantificare la sua pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche non sussistono i requisiti per statuire sull’entità della sua indennità, non bastando in tal senso invocare un “arbitrio manifesto”, né sostenere che “tutto quanto addotto suffraga ben più di 13 misere ore complessive …”.
E. 7 Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 8 aprile 2024 dell’avv. RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione:
- . Comunicazione:
- alla Pretura del Distretto di Riviera;
- . Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è di fr. 54'958.15, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.13.2024.21
Lugano
17 aprile 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2022.2 della Pretura del Distretto di Riviera promossa in data 27 gennaio 2022 da
__________
patr. dallavv. __________
contro
PI 1
già patrocinata dallavv. RE 1
e ora sul reclamo 8 aprile 2024 dellavv. RE 1 contro la decisione 27 marzo 2024 con cui il Pretore ha tassato la sua nota professionale;
- .
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 54'958.15, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.