Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_61/2022
Sentenza del 9 febbraio 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.B.________,
2. C.B.________,
3. D.B.________,
opponenti,
E.________,
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2021.42).
Considerando:
che il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha, con decisione 26 ottobre 2021 e in accoglimento dell'istanza presentata da B.B.________, C.B.________ e D.B.________ (locatori), ordinato a A.________ e E.________ (conduttori) di liberare entro l'8 novembre 2021 l'appartamento locato a Brissago;
che con sentenza 2 dicembre 2021 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai conduttori;
che con atto datato 28 gennaio 2022 A.________ ha adito il Tribunale federale dichiarando d'impugnare la predetta sentenza e postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;
che in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF i termini stabiliti in giorni dalla legge sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso;
che, nel caso in cui il gravame è inviato tramite la posta, determinante per il rispetto del termine è la consegna del ricorso alla posta svizzera ( art. 48 cpv. 1 LTF );
che secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio ( DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 5A_25/2020 del 16 aprile 2020 consid. 4.1 seg.; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);
che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 3 dicembre 2021 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Brissago il 4 dicembre 2021, dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 gennaio 2022;
che pertanto il ricorso, consegnato alla posta italiana il 31 gennaio 2022 e pervenuto alla posta svizzera il 4 febbraio 2022, si rivela palesemente tardivo;
che la semplice menzione nel ricorso di un'assenza per la perdita di un familiare non soddisfa le esigenze di motivazione poste a una domanda di restituzione del termine secondo l' art. 50 LTF ;
che quindi il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, a E.________ e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 febbraio 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti