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4A_61/2022

espulsione,

Bundesgericht · 2022-02-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.B.________,

E. 2 C.B.________,

E. 3 Comunicazione alle parti, a E.________ e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_61/2022

Sentenza del 9 febbraio 2022

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.B.________,

2. C.B.________,

3. D.B.________,

opponenti,

E.________,

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2021.42).

Considerando:

che il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha, con decisione 26 ottobre 2021 e in accoglimento dell'istanza presentata da B.B.________, C.B.________ e D.B.________ (locatori), ordinato a A.________ e E.________ (conduttori) di liberare entro l'8 novembre 2021 l'appartamento locato a Brissago;

che con sentenza 2 dicembre 2021 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai conduttori;

che con atto datato 28 gennaio 2022 A.________ ha adito il Tribunale federale dichiarando d'impugnare la predetta sentenza e postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;

che in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF i termini stabiliti in giorni dalla legge sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso;

che, nel caso in cui il gravame è inviato tramite la posta, determinante per il rispetto del termine è la consegna del ricorso alla posta svizzera ( art. 48 cpv. 1 LTF );

che secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio ( DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 5A_25/2020 del 16 aprile 2020 consid. 4.1 seg.; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);

che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 3 dicembre 2021 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Brissago il 4 dicembre 2021, dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 gennaio 2022;

che pertanto il ricorso, consegnato alla posta italiana il 31 gennaio 2022 e pervenuto alla posta svizzera il 4 febbraio 2022, si rivela palesemente tardivo;

che la semplice menzione nel ricorso di un'assenza per la perdita di un familiare non soddisfa le esigenze di motivazione poste a una domanda di restituzione del termine secondo l' art. 50 LTF ;

che quindi il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );

che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, a E.________ e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti