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4A_297/2023

espulsione,

Bundesgericht · 2023-06-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.B.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_297/2023

Sentenza del 9 giugno 2023

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.B.________,

2. C.B.________,

opponenti.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2023

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2023.30).

Considerando:

che il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 17 febbraio 2023 e in accoglimento dell'istanza di B.B.________ e C.B.________ (locatori), ordinato a A.________ (conduttore) di liberare entro 10 giorni dalla notificazione della pronunzia l'appartamento locato ad Agno;

che con sentenza 18 aprile 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dal conduttore;

che con ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta il 5 giugno 2023, A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;

che la notifica di decisioni cantonali è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta ( art. 138 cpv. 1 CPC );

che secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio postale raccomandato ( DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 4A_61/2022 del 9 febbraio 2022; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);

che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 18 aprile 2023 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Agno il 19 aprile 2023 (giorno in cui è stato effettuato un tentativo di recapito infruttuoso), dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 maggio 2023;

che pertanto il ricorso consegnato alla posta unicamente il 5 giugno 2023 si rivela manifestamente inammissibile, siccome tardivo, e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti