Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 B.B.________,
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 giugno 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_297/2023
Sentenza del 9 giugno 2023
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.B.________,
2. C.B.________,
opponenti.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2023
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2023.30).
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 17 febbraio 2023 e in accoglimento dell'istanza di B.B.________ e C.B.________ (locatori), ordinato a A.________ (conduttore) di liberare entro 10 giorni dalla notificazione della pronunzia l'appartamento locato ad Agno;
che con sentenza 18 aprile 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dal conduttore;
che con ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta il 5 giugno 2023, A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;
che la notifica di decisioni cantonali è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta ( art. 138 cpv. 1 CPC );
che secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio postale raccomandato ( DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 4A_61/2022 del 9 febbraio 2022; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);
che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 18 aprile 2023 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Agno il 19 aprile 2023 (giorno in cui è stato effettuato un tentativo di recapito infruttuoso), dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 maggio 2023;
che pertanto il ricorso consegnato alla posta unicamente il 5 giugno 2023 si rivela manifestamente inammissibile, siccome tardivo, e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 giugno 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti