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4A 481/2023

Bundesgericht · 2023-12-15 · Italiano CH
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contratto d'appalto; mercede, | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 dicembre 2023 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Jametti Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 15.12.2023 4A 481/2023 (4A_481/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 15.12.2023 4A 481/2023 (4A_481/2023) Tribunale federale I Corte di diritto civile 15.12.2023 4A 481/2023 (4A_481/2023)

contratto d'appalto; mercede, | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_481/2023 Decreto del 15 dicembre 2023 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Jametti, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________, entrambi patrocinati dall'avv. John dell'Oro, ricorrenti, contro C.________ SA, patrocinata dall'avv. Olivier Corda, opponente. Oggetto contratto d'appalto; mercede, ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2023.45). Considerando: che il Pretore del distretto di Lugano ha, con giudizio 23 febbraio 2023, respinto la petizione presentata dalla C.________ SA per ottenere sia la condanna di A.________ e B.________ a versarle fr. 509'240.30 sia il rigetto delle opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi; che con sentenza 22 agosto 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello presentato dall'attrice e in riforma del giudizio di primo grado, accolto la petizione; che con ricorso in materia civile del 27 settembre 2023 A.________ e B.________ postulano, in riforma della sentenza di appello, la reiezione della petizione; che contestualmente al ricorso i ricorrenti hanno chiesto una prima sospensione della procedura fino al 30 novembre 2023, concessa con decreto presidenziale dell'11 ottobre 2023, dopo aver raccolto il consenso dell'opponente; che su nuova richiesta la Presidente della Corte adita ha, con decreto del 6 dicembre 2023, prorogato la sospensione della procedura fino al 15 dicembre 2023; che con lettera 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno comunicato il ritiro del ricorso e hanno chiesto di stralciare la causa in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, di compensare le ripetibili e di contenere al minimo le spese; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, non essendo stato effettuato uno scambio di scritti; per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 dicembre 2023 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Jametti Il Cancelliere: Piatti