Sachverhalt
allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (DTF citataconsid. 5.1).
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF citataconsid. 5.2.1).
I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante.Le esigenze circa il contenuto e laccuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dallaltro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: lattore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se questultima ha contestato dei fatti, lattore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dellallegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito(DTF citataconsid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda lallegazione di una fattura, può capitare che lattore alleghi nella sua petizione (o nella replica) lammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che lesigenzadi riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate.Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine dinterpretazione.Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. Laccesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate(DTF citataconsid. 5.2.1.2).
Qualora lattore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura dettagliata, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione(onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. In caso contrario, la fattura si considera ammessa e non deve essere provata (DTF citataconsid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (DTF citataconsid. 5.2.2.1).
8.Nel caso di specie, come si vedrà, è incontestabile che lattrice ha ossequiato il suo onere di allegazione (e di specificazione).
8.1.A
p. 3 seg. della petizione, dopo aver premesso che come risulta segnatamente dalle Condizioni generali annesse al contratto dappalto (doc. B), lattrice ha indicato i propri prezzi unitari nonché il proprio tariffario per le opere a regia su un modulo dofferta allestito dai committenti, rispettivamente da un loro mandatario. La mercede è pertanto stata pattuita a misura, rispettivamente a regia, essa aveva in particolare sostenuto che Lattrice ha adempiuto le proprie obbligazioni realizzando a regola darte le opere oggetto del contratto di appalto, con le modifiche e aggiunte, compresi i lavori a regia, il tutto come desumibile segnatamente dalle situazioni prodotte sub doc. F1-F13, dai bollettini a regia prodotti sub doc. G1-G348 e dai rapporti giornalieri prodotti sub doc. N1. Tutte queste aggiunte e modifiche, compresi i lavori a regia, sono state ordinate e approvate dalla DL, rispettivamente erano necessarie per una corretta esecuzione del contratto di appalto. Considerato lo sconto concordato del 3%, il credito in CHF (IVA inclusa) maturato dallattrice nei confronti dei convenuti è il seguente:
situazione
n. 1 doc. F1 fr. 128'772.60 situazione
n. 2 doc. F2 fr. 99'429.95 situazione n. 3 doc. F3 fr. 72'466.00 situazione n. 4 doc. F4 fr. 109'605.35 situazione n. 5 doc. F5 fr. 56'401.35 situazione n. 6 doc. F6 fr. 193'110.45 situazione n. 7 doc. F7 fr. 176'181.15 situazione n. 8 doc. F8 fr. 63'773.50 situazione n. 9 doc. F9 fr. 178'871.80 situazione n. 10 doc. F10 fr. 108'217.90 situazione n. 11 doc. F11 fr. 123'272.25 situazione n. 12 doc. F12 fr. 61'281.55 situazione n. 13 doc. F13fr. 59'735.15
Totale IVA inclusa fr. 1'431'119.00
sconto 3%fr. -42'933.55
fr. 1'388'185.45
IVA 8%fr. 111'054.85
Totale fr. 1'499'240.30
Acconti pagatifr. -990'000.00
Saldo IVA inclusa fr. 509'240.30.
A
p. 5, essa aveva aggiunto che Le richieste dacconto sono state parzialmente onorate nella misura di complessivi fr. 990'000.-. In data 12.12.2014 lattrice ha trasmesso ai convenuti la propria fattura finale per una mercede complessiva di fr. 1'499'240.30. Considerati gli acconti versati, pari a complessivi fr. 990'000.-, risulta un saldo scoperto di fr. 509'240.30 (doc. H)
8.2.Con lallegato petizionale lattrice aveva tra le altre cose versato agli atti i doc. H,F1-F13,G1-G348 e N1, da lei ivi menzionati.
8.2.1.Il doc. H, che è la fattura (di 1 pagina) del 12 dicembre 2014, riporta né più né meno, con parole diverse, quanto è stato allegato nel memoriale:
Liquidazione e fattura finale lavori al 05.12.2014:
01° situazione del 21.12.2012 fr. 128'772.60
02° situazione del 31.01.2013 fr. 99'429.95
03° situazione del 12.03.2013 fr. 72'466.00
04° situazione del 08.05.2013 fr. 109'605.35
05° situazione del 02.07.2013 fr. 56'401.35
06° situazione del 30.09.2013 fr. 193'110.45
07° situazione del 22.11.2013 fr. 176'181.15
08° situazione del 29.11.2013 fr. 63'773.50
09° situazione del 28.03.2014 fr. 178'871.80
10° situazione del 30.04.2014 fr. 108'217.90
11° situazione del 30.06.2014 fr. 123'272.25
12° situazione del 31.07.2014 fr. 61'281.55
13° situazione del 05.12.2014fr. 59'735.15
Totale (IVA inclusa) fr. 1'431'119.00
sconto 3%fr. -42'933.55
fr. 1'388'185.45
IVA 8%fr. 111'054.85
Totale fattura finale fr. 1'499'240.30
Deduzione acconti richiestifr.-1050'000.00
Totale fattura fr. 449'240.30
Importo scoperto al 12.12.2014fr. 60000.00
Totale importo a saldo fr. 509'240.30.
8.2.2.I doc. daF1 a F13sono costituiti dalle 13 situazioni (rispettivamente di 11, 8, 6, 9, 1, 14, 16, 9, 21, 11, 11, 6 e 6 pagine) esposte nella fattura di cui al doc. H. In ciascun documento sono riportate, esposte in capitoli distinti, a loro volta suddivisi nelle singole posizioni contrattuali risultanti dal capitolato di cui al doc. B (per le opere a regia sono indicati, numero per numero, i bollettini che si riferiscono a ciascuna di essa) e supplementari (queste ultime designate con la menzione N.P.), le prestazioni eseguite dallattrice nella rispettiva situazione e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ecc.). Al termine di ciascuna situazione vi è poi una ricapitolazione, da cui è possibile estrapolare limporto che è stato riportato nella fattura di cui al doc. H.
8.2.3.I doc. daG1 a G348sono costituiti dai 348 rapporti per le opere a regia esposte nelle 13 situazionidi cui ai doc. F1-F13.In ciascun documento sono riportate le singole prestazioni a regia eseguite dallattrice nel rispettivo bollettino e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ore, ecc.).
8.2.4.Nel CD-ROM di cui al doc. N1 sono contenuti i 498 rapporti giornalieri relativi al cantiere in questione, da cui è possibile evincere cosa è stato fatto dallattrice nei singoli giorni di lavoro. La correttezza del loro contenuto è stata provata dallistruttoria (testi __________ S__________ p. 1 seg. e __________ Ca__________ p. 4).
8.3.Nelle particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano una miriade di singole posizioni contrattuali e supplementari e soprattutto a fronte di un contratto di appalto (doc. B) che non prevedeva una mercede a corpo ma - fondandosi sulla relativa offerta, nella quale lattrice si era limitata a inserire i prezzi per cui era disposta ad eseguire le singole prestazioni a misura e a regia (cfr. pure gli art. 13 e 52 delle condizioni generali, secondo cui i quantitativi dellofferta hanno carattere indicativo e per nulla impegnativi, rispettivamente secondo cui il conteggio consuntivo sarà basato sulle misure e sui quantitativi esatti, rilevati e verificati in contraddittorio, sui prezzi unitari e a corpo convenuti, e sui bollettini riconosciuti per lavori a regia) - una fatturazione quasi esclusivamente con prezzi unitari a misura e a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3), le indicazioni risultanti dalla petizione e dai documenti ad essa allegati (consid. 8.1 e 8.2) erano appropriate e sufficienti per adempiere allonere di allegazione. I documenti versati agli atti a cui lattrice aveva rinviato, e meglio i doc. H,F1-F13,G1-G348 e N1, erano in effetti stati designati specificamentee, stante il loro contenuto, si comprendeva chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce del commento che ne era stato fatto nel memoriale, i convenuti e il giudice potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui lattrice intendeva prevalersi.
8.4.Sul tema in esame resta ancora da stabilire se, a seguito delle contestazioni sollevate dai convenuti nella loro risposta, lattrice fosse tenutaa meglio specificare nella replica le sue precedenti allegazioni ed in particolare a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dellallegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito.
Non è così. In effetti nella risposta i convenuti, ritenendo, a torto, di essere confrontati con un contratto di appalto a corpo (p. 2) e, sempre a torto, di essere impossibilitati di distinguere le opere previste dal capitolato e quelle presunte supplementari, su cui oggi non possiamo esprimerci (p. 3), non avevano sostanzialmente formulato contestazioni fattuali tali da richiedere ulteriori precisazioni dellattrice nella successiva replica. Per altro gli unici aspetti su cui essi avevano a quel momento avuto da ridire, ossia leffettiva realizzazione delle opere fatturate, leffettivo conferimento dellincarico volto allesecuzione delle opere supplementari, la carente forza probatoria dei bollettini a regia siccome non sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori e non consegnati a questultima nonché lammontare degli acconti versati (sul tipo di mercede prevista nel contratto di appalto - a corpo oppure con prezzi unitari a misura e a regia - già si è detto in precedenza), avevano poi fatto oggetto di puntuali e dettagliate prese di posizione da parte dellattrice nella replica. Nella duplica i convenuti hanno poi sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni.
8.5.Ma a prescindere da quanto precede, avendo il giudice di prime cure deciso, almeno implicitamente, che le allegazioni contenute nella petizione e nella replica erano sufficienti per ordinare una perizia giudiziaria sulle prestazioni effettivamente svolte nel cantiere, tanto da aver lui stesso provveduto a formulare i relativi quesiti sui quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (cfr. decisioni processuali ordinatorie 19 e 22 giugno 2020), nemmeno si potrebbe far sopportare allattrice uneventuale carenza di allegazione e di specificazione in quei memoriali e in particolare rimproverarle di non aver a quel momento allegato in modo sufficiente le misure e le ore a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 5.2.2).
9.Accertato così, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, che allattrice non poteva essere rimproverata una violazione del suo onere di allegazione (e di specificazione), si osserva però che essa non può essere seguita laddove ha sostenuto che la petizione doveva senzaltro essere ammessa già per il solo fatto che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione. Come si è detto (consid. 8.4), questi ultimi, nella risposta, avevano in effetti avuto modo di contestare la pretesa attorea con una serie di argomentazioni.
10.Lattrice, come si vedrà, ha tuttavia ragione laddove ha sostenuto che listruttoria di causa aveva in ogni caso permesso di smentire le contestazioni sollevate dai convenuti e di comprovare il buon fondamento della petizione.
10.1.Le contestazioni riferite alla somma di fr. 1'499'240.30 fatturata nel doc. H non hanno trovato conferma negli atti di causa.
10.1.1.I convenuti avevano innanzitutto contestato che lattrice avesse effettivamente eseguito le opere che erano state poi loro fatturate. A torto. Lesecuzione di quelle opere è innanzitutto stata comprovata dai testi __________ S__________ (p. 1 seg.) e __________ Ca__________ (p. 4), che avevano confermato la correttezza di quanto risultava dal doc. N1. Il perito nella perizia giudiziaria ha a sua volta confermato che tutto quanto previsto nel modulo dofferta contrattuale sub doc. B e conteggiato nellammontare totale di fr. 1'070'526.60 (IVA inclusa) era sicuramente stato eseguito ad eccezione dei capitoli pavimenti e betoncini di pendenza, opere di posa e varie e che fossero state eseguite anche altre prestazioni che non figuravano nel modulo dofferta contrattuale ma che avrebbero dovuto essere invece previste nel modulo stesso sin dallinizio perché parte del progetto da realizzare, quali la demolizione del locale tecnico della vecchia piscina, la demolizione della trave in calcestruzzo armato che sosteneva la vecchia piscina, lesecuzione della muratura portante di facciata arrotondata nella zona bagno padronale e la fornitura e la posa del pozzo per la pompa fecale, il tutto per un importo di almeno fr. 1'093'684.40 (p. 23). A suo giudizio, nella fase di edificazione erano inoltre state eseguite 8 opere supplementari, non previste nel modulo stesso e in parte nemmeno sui disegni architettonici agli atti, segnatamente la sistemazione sotto il piazzale di posteggio, il risanamento muro a valle a confine con il sentiero, il terrazzamento giardino e fondazione palizzata, il muro di sostegno giardino in gabbioni, lampliamento posteggio verso sud, lampliamento copertura posteggi, il nuovo muro in pietra verso il mappale n. __________ e i lucernari cucina, il tutto per altri fr. 196'267.85 (p. 25-32).
10.1.2.I convenuti avevano in seguito contestato, in particolare al punto n. 24 della risposta, che essi o la direzione dei lavori avessero effettivamente conferito allattrice lincarico di eseguire le opere supplementari di cui si è appena detto. La contestazione è infondata. Il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi su quanto addotto dai convenuti a quel punto della risposta, che sulle questioni importanti il committente è sempre stato informato su tutto; ovviamente su questioni secondarie ove andava deciso sul momento per esigenze di cantiere, la direzione dei lavori può aver preso delle decisioni senza preventivamente informare il committente, concludendo persino che per quanto attiene alle opere supplementari a quanto ricordo sostanzialmente con la liquidazione venivano riconosciuti gli importi fatturati dallimpresa (teste C__________ __________ p. 4).
10.1.3.I convenuti avevano successivamente messo in dubbio la forza probatoria dei bollettini a regia, rilevando come gli stessi, mai sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori, nemmeno fossero stati consegnati a questultima.
Il rilievo, riferito invero alle sole opere a regia, che nella fattura pesavano per soli fr. 178'281.- (perizia p. 7), devessere disatteso. Da una parte il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi sul plico di cui al doc. G, di aver regolarmente ricevuto per consegna diretta o per posta i bollettini a regia e di averli con ciò esaminati ad uno ad uno (teste C__________ __________ p. 2 e 4). Daltra parte, ancorché gli stessi non fossero stati sottoscritti dai convenuti o dalla direzione dei lavori, il perito giudiziario, dopo aver provveduto ad analizzare ogni singolo bollettino a regia, ne aveva sostanzialmente confermato la correttezza, rilevando che alcuni bollettini - ma pochi - riportavano prestazioni a lui non del tutto chiare, che la maggior parte di quanto esposto nei bollettini poteva essere ricondotta a prestazioni abbastanza tipiche delle opere a regia e che nella lettura dei bollettini egli aveva anche chiarito alcune modifiche eseguite che effettivamente dai disegni allegati non risultavano ma che un sopralluogo da lui poi esperito aveva potuto confermare (perizia p. 22 seg.). Leffettiva correttezza delle opere a regia riportate nel doc. G è per altro stata confermata anche dai testi __________ S__________ (p. 2) e __________ Ca__________ (p. 4).
10.1.4.Richiesto di chiarire, al quesito 3, se alla luce del lavoro effettivamente svolto dalla parte attrice la mercede fatturata sub doc. H risulta congrua e correttae di motivare la sua risposta, il perito giudiziario a p. 32 segg. della perizia, dopo aver dettagliatamente illustrato le ragioni poste alla base della sua risposta, ha ritenuto che nelle particolari circostanze la cifra di partenza per la valutazione è da ritenersi quella calcolata alla risposta 1[N.d.R., nella quale gli era stato richiestodi indicare quali dei lavori previsti nel capitolato doc. B sono stati effettivamente eseguiti e di stimarne il corretto valore]è cioè circa fr. 1'093'684.- e che a tale importo vanno aggiunte le opere supplementari stimate nella risposta 2[N.d.R., nella quale gli era stato richiestodi indicare sesono stati eseguiti lavori da capomastro non previsti nel capitolato e di stimarne il corretto valore]in circa fr. 196'267.- (p. 33). Visto che il capitolato era stato redatto sulla base del progetto originario del 2008 (il cosiddetto progetto D____________________) e non prevedeva dunque i contenuti e i quantitativi realizzati con il progetto approvato nel luglio 2013 e le ulteriori domande di costruzione approvate nellottobre 2013 e nellaprile 2014, egli ha poi ritenuto che allammontare calcolato vada anche aggiunto il costo per lampliamento eseguito rispetto al progetto D__________, approvato nel luglio 2013, da lui stimato, sulla base della maggiore volumetria realizzata, in complessivi fr. 162'500.-, concludendo con ciò, dedotto lo sconto contrattuale del 3% ed aggiunta lIVA all8%, che la mercede congrua per il lavoro effettivamente svolto dallattrice ammontasse a fr. 1'521'589.-. Pur non potendo affermare che la cifra fatturata dallimpresa sub doc. H difr. 1'499'240.30 fosse assolutamente corretta e comprensiva di tutte le opere svolte (anche perché per chi non aveva seguito i lavori e non conosceva ogni dettaglio e ogni processo avvenuto in fase di cantiere era oggettivamente impossibile quantificare un importo preciso, cfr. p. 24), ha infine ritenuto che la stessa risultava congrua e plausibile con le opere eseguite (p. 33 seg.).
Contrariamente a quanto ribadito in questa sede dai convenuti, non si può ritenere che nelloccasione il perito giudiziario abbia proceduto, in violazione della giurisprudenza, a unanalisi in equità e a una valutazione generale a posteriori delle opere realizzate, rispettivamente a delle supposizioni e valutazioni ipotetiche oppure ancora a considerazioni che superavano il perimetro di un accertamento peritale. Lesperto si è in effetti limitato a rispondere al quesito che gli era stato sottoposto, senza per altro che i convenuti abbiano spiegato per quali ragioni la dettagliata motivazione da lui addotta a p. 32 segg. non sarebbe stata condivisibile. Egli non risulta poi aver effettuato, nemmeno a p. 22 del suo referto, eventuali supposizioni o valutazioni ipotetiche laddove si era espresso sul capitolo dedicato alle opere a regia. E, nonostante abbia effettivamente rilevato, in particolare a p. 8 della perizia, che il materiale a disposizione e cioè i documenti versati agli atti sono molto imprecisi, incompleti e non aggiornati, che le situazioni presentate dallattrice non sono sempre chiare; la situazione n. 5 è limitata ad un importo complessivo senza specificare alcun contenuto e che i rapporti di lavoro dellimpresa non sono sempre chiari, egli, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti basati sugli atti di causa e sulle conoscenze risultanti dalla sua esperienza (perizia p. 11 segg., 25 segg. e 32 segg.), è in definitiva stato in grado di indicare i lavori contrattuali e supplementari che erano stati effettivamente realizzati dallattrice e di stimarne loggettiva entità, il tutto dandone sempre una debita e pertinente spiegazione. Non essendo pertanto emerse dalle argomentazioni delle parti o da altre prove assunte serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti peritali, che risultano anzi convincenti, non vi è motivo di distanziarsi dagli stessi (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1).
10.2.La divergenza tra le parti in merito allentità degli acconti nel frattempo corrisposti sulla somma fatturata di fr. 1'499'240.30, che per i convenuti ammontavano afr. 1'050'000.-eper lattrice erano stati solo di fr. 990'000.-,devessere risolta a favore di questultima. Nella risposta i convenuti, a sostegno della loro tesi, si erano in effetti limitati a sostenere che limporto difr. 1'050'000.- risulterebbe dal doc. H, al che lattrice nella replica aveva obiettato, a ragione, che limporto di fr. 1'050'000.- indicato in quel documento corrispondeva agli acconti richiesti e che, sempre da quel documento, si evinceva però che al 12.12.2014 vi era ancora un importo scoperto di fr. 60'000.-. Gravati dellonere della prova, i convenuti non hanno poi fornito altre prove attestanti lavvenuto pagamento di quella somma.
10.3.I convenuti hanno infine chiesto che gli interessi di mora dovuti alla controparte sul saldo di fr. 509'240.30 abbiano semmai a decorrere dal 5 dicembre 2016, data di ricezione dei PE (doc. I e J), anziché dal 12 dicembre 2014, come chiesto dallattrice.
Il rilievo è irricevibile, visto che la relativa contestazione è stata da loro sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPCe contrario).
11.Non avendo i convenuti contestato nella risposta il fatto, sostenuto dallattrice a
p. 7 della petizione, secondo cui i convenuti, comproprietari nella misura di un mezzo ciascuno della part. __________ __________, hanno intrapreso insieme il progetto edile su tale parcella sulla base di un contratto di società semplice esistente fra di loro, almeno per quanto era riconoscibile alla qui attrice; essi hanno assunto collettivamente delle obbligazioni verso lattrice e secondo cui essi sono pertanto debitori solidali ai sensi dellart. 143 CO, eventualmente in combinazione con lart. 544 cpv. 3 CO, la petizione deve così essere ammessa nella sua formulazione in via principale.
12.Ne discende, in accoglimento dellappello dellattrice, che la petizione devessere accolta già in questultima formulazione.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 509'240.30, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello30 marzo 2023 di AP 1è accolto.
Di conseguenza la decisione23 febbraio 2023della Preturadel Distretto di Lugano, sezione 3,è così riformata:
Di conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati in solido a pagare a AP 1 limportodi fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014.
2.Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dellUE di Mendrisiosono rigettate in via definitiva.
3.La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, sono poste a carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere in solido alla controparte fr. 20500.- per ripetibili.
II.Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a carico degli appellati in solido, che rifonderanno in solido alla contropartefr. 10000.- a titolo di ripetibili.
-
-
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 8 Nel caso di specie, come si vedrà, è incontestabile che l’attrice ha ossequiato il suo onere di allegazione (e di specificazione).
E. 8.1 A
p. 3 seg. della petizione, dopo aver premesso che “ come risulta segnatamente dalle Condizioni generali annesse al contratto d’appalto (doc. B), l’attrice ha indicato i propri prezzi unitari nonché il proprio tariffario per le opere a regia su un modulo d’offerta allestito dai committenti, rispettivamente da un loro mandatario. La mercede è pertanto stata pattuita a misura, rispettivamente a regia ”, essa aveva in particolare sostenuto che “ L’attrice ha adempiuto le proprie obbligazioni realizzando a regola d’arte le opere oggetto del contratto di appalto, con le modifiche e aggiunte, compresi i lavori a regia, il tutto come desumibile segnatamente dalle situazioni prodotte sub doc. F1-F13, dai bollettini a regia prodotti sub doc. G1-G348 e dai rapporti giornalieri prodotti sub doc. N1. Tutte queste aggiunte e modifiche, compresi i lavori a regia, sono state ordinate e approvate dalla DL, rispettivamente erano necessarie per una corretta esecuzione del contratto di appalto. Considerato lo sconto concordato del 3%, il credito in CHF (IVA inclusa) maturato dall’attrice nei confronti dei convenuti è il seguente: situazione
n. 1 doc. F1 fr. 128'772.60 situazione
n. 2 doc. F2 fr. 99'429.95 situazione n. 3 doc. F3 fr. 72'466.00 situazione n. 4 doc. F4 fr. 109'605.35 situazione n. 5 doc. F5 fr. 56'401.35 situazione n. 6 doc. F6 fr. 193'110.45 situazione n. 7 doc. F7 fr. 176'181.15 situazione n. 8 doc. F8 fr. 63'773.50 situazione n. 9 doc. F9 fr. 178'871.80 situazione n. 10 doc. F10 fr. 108'217.90 situazione n. 11 doc. F11 fr. 123'272.25 situazione n. 12 doc. F12 fr. 61'281.55 situazione n. 13 doc. F13 fr. 59'735.15 Totale IVA inclusa fr. 1'431'119.00 sconto 3% fr. -42'933.55 fr. 1'388'185.45 IVA 8% fr. 111'054.85 Totale fr. 1'499'240.30 Acconti pagati fr. -990'000.00 Saldo IVA inclusa fr. 509'240.30 ”. A
p. 5, essa aveva aggiunto che “ Le richieste d’acconto sono state parzialmente onorate nella misura di complessivi fr. 990'000.-. In data 12.12.2014 l’attrice ha trasmesso ai convenuti la propria fattura finale per una mercede complessiva di fr. 1'499'240.30. Considerati gli acconti versati, pari a complessivi fr. 990'000.-, risulta un saldo scoperto di fr. 509'240.30 (doc. H)”
E. 8.2 Con l’allegato petizionale l’attrice aveva tra le altre cose versato agli atti i doc. H, F1-F13, G1-G348 e N1, da lei ivi menzionati.
E. 8.2.1 Il doc. H, che è la fattura (di 1 pagina) del 12 dicembre 2014, riporta né più né meno, con parole diverse, quanto è stato allegato nel memoriale: “ Liquidazione e fattura finale lavori al 05.12.2014: 01° situazione del 21.12.2012 fr. 128'772.60 02° situazione del 31.01.2013 fr. 99'429.95 03° situazione del 12.03.2013 fr. 72'466.00 04° situazione del 08.05.2013 fr. 109'605.35 05° situazione del 02.07.2013 fr. 56'401.35 06° situazione del 30.09.2013 fr. 193'110.45 07° situazione del 22.11.2013 fr. 176'181.15 08° situazione del 29.11.2013 fr. 63'773.50 09° situazione del 28.03.2014 fr. 178'871.80 10° situazione del 30.04.2014 fr. 108'217.90 11° situazione del 30.06.2014 fr. 123'272.25 12° situazione del 31.07.2014 fr. 61'281.55 13° situazione del 05.12.2014 fr. 59'735.15 Totale (IVA inclusa) fr. 1'431'119.00 sconto 3% fr. -42'933.55 fr. 1'388'185.45 IVA 8% fr. 111'054.85 Totale fattura finale fr. 1'499'240.30 Deduzione acconti richiesti fr.-1’050'000.00 Totale fattura fr. 449'240.30 Importo scoperto al 12.12.2014 fr. 60’000.00 Totale importo a saldo fr. 509'240.30 ”.
E. 8.2.2 I doc. da F1 a F13 sono costituiti dalle 13 situazioni (rispettivamente di 11, 8, 6, 9, 1, 14, 16, 9, 21, 11, 11, 6 e 6 pagine) esposte nella fattura di cui al doc. H. In ciascun documento sono riportate, esposte in capitoli distinti, a loro volta suddivisi nelle singole posizioni contrattuali risultanti dal capitolato di cui al doc. B (per le opere a regia sono indicati, numero per numero, i bollettini che si riferiscono a ciascuna di essa) e supplementari (queste ultime designate con la menzione “ N.P. ”), le prestazioni eseguite dall’attrice nella rispettiva situazione e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ecc.). Al termine di ciascuna situazione vi è poi una ricapitolazione, da cui è possibile estrapolare l’importo che è stato riportato nella fattura di cui al doc. H.
E. 8.2.3 I doc. da G1 a G348 sono costituiti dai 348 rapporti per le opere a regia esposte nelle 13 situazioni di cui ai doc. F1-F13. In ciascun documento sono riportate le singole prestazioni a regia eseguite dall’attrice nel rispettivo bollettino e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ore, ecc.).
E. 8.2.4 Nel CD-ROM di cui al doc. N1 sono contenuti i 498 rapporti giornalieri relativi al cantiere in questione, da cui è possibile evincere cosa è stato fatto dall’attrice nei singoli giorni di lavoro. La correttezza del loro contenuto è stata provata dall’istruttoria (testi __________ S__________ p. 1 seg. e __________ Ca__________ p. 4).
E. 8.3 Nelle particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano una miriade di singole posizioni contrattuali e supplementari e soprattutto a fronte di un contratto di appalto (doc. B) che non prevedeva una mercede a corpo ma - fondandosi sulla relativa offerta, nella quale l’attrice si era limitata a inserire i prezzi per cui era disposta ad eseguire le singole prestazioni a misura e a regia (cfr. pure gli art. 13 e 52 delle condizioni generali, secondo cui “ i quantitativi dell’offerta hanno carattere indicativo e per nulla impegnativi … ”, rispettivamente secondo cui “ il conteggio consuntivo sarà basato sulle misure e sui quantitativi esatti, rilevati e verificati in contraddittorio, sui prezzi unitari e a corpo convenuti, e sui bollettini riconosciuti per lavori a regia ”) - una fatturazione quasi esclusivamente con prezzi unitari a misura e a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3), le indicazioni risultanti dalla petizione e dai documenti ad essa allegati (consid. 8.1 e 8.2) erano appropriate e sufficienti per adempiere all’onere di allegazione. I documenti versati agli atti a cui l’attrice aveva rinviato, e meglio i doc. H, F1-F13, G1-G348 e N1, erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro contenuto, si comprendeva chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata . E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce del commento che ne era stato fatto nel memoriale, i convenuti e il giudice potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice intendeva prevalersi.
E. 8.4 Sul tema in esame resta ancora da stabilire se, a seguito delle contestazioni sollevate dai convenuti nella loro risposta, l’attrice fosse tenuta a meglio specificare nella replica le sue precedenti allegazioni ed in particolare a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito . Non è così. In effetti nella risposta i convenuti, ritenendo, a torto, di essere confrontati con un contratto di appalto a corpo (p. 2) e, sempre a torto, di essere impossibilitati di “ distinguere le opere previste dal capitolato e quelle presunte supplementari, su cui oggi non possiamo esprimerci ” (p. 3), non avevano sostanzialmente formulato contestazioni fattuali tali da richiedere ulteriori precisazioni dell’attrice nella successiva replica. Per altro gli unici aspetti su cui essi avevano a quel momento avuto da ridire, ossia l’effettiva realizzazione delle opere fatturate, l’effettivo conferimento dell’incarico volto all’esecuzione delle opere supplementari, la carente forza probatoria dei bollettini a regia siccome non sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori e non consegnati a quest’ultima nonché l’ammontare degli acconti versati (sul tipo di mercede prevista nel contratto di appalto - a corpo oppure con prezzi unitari a misura e a regia - già si è detto in precedenza), avevano poi fatto oggetto di puntuali e dettagliate prese di posizione da parte dell’attrice nella replica. Nella duplica i convenuti hanno poi sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni.
E. 8.5 Ma a prescindere da quanto precede, avendo il giudice di prime cure deciso, almeno implicitamente, che le allegazioni contenute nella petizione e nella replica erano sufficienti per ordinare una perizia giudiziaria sulle prestazioni effettivamente svolte nel cantiere, tanto da aver lui stesso provveduto a formulare i relativi quesiti sui quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (cfr. decisioni processuali ordinatorie 19 e 22 giugno 2020), nemmeno si potrebbe far sopportare all’attrice un’eventuale carenza di allegazione e di specificazione in quei memoriali e in particolare rimproverarle di non aver a quel momento allegato in modo sufficiente le misure e le ore a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 5.2.2).
E. 9 Accertato così, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, che all’attrice non poteva essere rimproverata una violazione del suo onere di allegazione (e di specificazione), si osserva però che essa non può essere seguita laddove ha sostenuto che la petizione doveva senz’altro essere ammessa già per il solo fatto che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione. Come si è detto (consid. 8.4), questi ultimi, nella risposta, avevano in effetti avuto modo di contestare la pretesa attorea con una serie di argomentazioni.
E. 10 L’attrice, come si vedrà, ha tuttavia ragione laddove ha sostenuto che l’istruttoria di causa aveva in ogni caso permesso di smentire le contestazioni sollevate dai convenuti e di comprovare il buon fondamento della petizione.
E. 10.1 Le contestazioni riferite alla somma di fr. 1'499'240.30 fatturata nel doc. H non hanno trovato conferma negli atti di causa.
E. 10.1.1 I convenuti avevano innanzitutto contestato che l’attrice avesse effettivamente eseguito le opere che erano state poi loro fatturate. A torto. L’esecuzione di quelle opere è innanzitutto stata comprovata dai testi __________ S__________ (p. 1 seg.) e __________ Ca__________ (p. 4), che avevano confermato la correttezza di quanto risultava dal doc. N1. Il perito nella perizia giudiziaria ha a sua volta confermato che tutto quanto previsto nel modulo d’offerta contrattuale sub doc. B e conteggiato nell’ammontare totale di fr. 1'070'526.60 (IVA inclusa) era sicuramente stato eseguito ad eccezione dei capitoli “pavimenti e betoncini di pendenza”, “opere di posa” e “varie” e che fossero state eseguite anche altre prestazioni che non figuravano nel modulo d’offerta contrattuale ma che avrebbero dovuto essere invece previste nel modulo stesso sin dall’inizio perché parte del progetto da realizzare, quali la demolizione del locale tecnico della vecchia piscina, la demolizione della trave in calcestruzzo armato che sosteneva la vecchia piscina, l’esecuzione della muratura portante di facciata arrotondata nella zona bagno padronale e la fornitura e la posa del pozzo per la pompa fecale, il tutto per un importo di almeno fr. 1'093'684.40 (p. 23). A suo giudizio, nella fase di edificazione erano inoltre state eseguite 8 opere supplementari, non previste nel modulo stesso e in parte nemmeno sui disegni architettonici agli atti, segnatamente la sistemazione sotto il piazzale di posteggio, il risanamento muro a valle a confine con il sentiero, il terrazzamento giardino e fondazione palizzata, il muro di sostegno giardino in gabbioni, l’ampliamento posteggio verso sud, l’ampliamento copertura posteggi, il nuovo muro in pietra verso il mappale n. __________ e i lucernari cucina, il tutto per altri fr. 196'267.85 (p. 25-32).
E. 10.1.2 I convenuti avevano in seguito contestato, in particolare al punto n. 24 della risposta, che essi o la direzione dei lavori avessero effettivamente conferito all’attrice l’incarico di eseguire le opere supplementari di cui si è appena detto. La contestazione è infondata. Il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi su quanto addotto dai convenuti a quel punto della risposta, che “ sulle questioni importanti il committente è sempre stato informato su tutto; ovviamente su questioni secondarie ove andava deciso sul momento per esigenze di cantiere, la direzione dei lavori può aver preso delle decisioni senza preventivamente informare il committente ”, concludendo persino che “ per quanto attiene alle opere supplementari a quanto ricordo sostanzialmente con la liquidazione venivano riconosciuti gli importi fatturati dall’impresa ” (teste C__________ __________ p. 4).
E. 10.1.3 I convenuti avevano successivamente messo in dubbio la forza probatoria dei bollettini a regia, rilevando come gli stessi, mai sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori, nemmeno fossero stati consegnati a quest’ultima. Il rilievo, riferito invero alle sole opere a regia, che nella fattura “pesavano” per soli fr. 178'281.- (perizia p. 7), dev’essere disatteso. Da una parte il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi sul plico di cui al doc. G, di aver regolarmente ricevuto per consegna diretta o per posta i bollettini a regia e di averli con ciò esaminati ad uno ad uno (teste C__________ __________ p. 2 e 4). D’altra parte, ancorché gli stessi non fossero stati sottoscritti dai convenuti o dalla direzione dei lavori, il perito giudiziario, dopo aver provveduto ad analizzare ogni singolo bollettino a regia, ne aveva sostanzialmente confermato la correttezza, rilevando che alcuni bollettini - ma pochi - riportavano prestazioni a lui non del tutto chiare, che la maggior parte di quanto esposto nei bollettini poteva essere ricondotta a prestazioni abbastanza tipiche delle opere a regia e che nella lettura dei bollettini egli aveva anche chiarito alcune modifiche eseguite che effettivamente dai disegni allegati non risultavano ma che un sopralluogo da lui poi esperito aveva potuto confermare (perizia p. 22 seg.). L’effettiva correttezza delle opere a regia riportate nel doc. G è per altro stata confermata anche dai testi __________ S__________ (p. 2) e __________ Ca__________ (p. 4).
E. 10.1.4 Richiesto
di chiarire, al quesito 3, se “
alla luce del lavoro effettivamente svolto
dalla parte attrice la mercede fatturata sub doc. H risulta congrua e corretta”
e di motivare la sua risposta, il perito giudiziario a p. 32 segg. della
perizia, dopo aver dettagliatamente illustrato le ragioni poste alla base della
sua risposta, ha ritenuto che nelle particolari circostanze “
la cifra di
partenza per la valutazione è da ritenersi quella calcolata alla risposta 1
[N.d.R., nella quale gli era stato
richiesto
di indicare “
quali dei
lavori previsti nel capitolato doc. B sono stati effettivamente eseguiti
” e
di stimarne il corretto valore
]
è cioè circa fr. 1'093'684.-
” e che a tale
importo “
vanno aggiunte le opere supplementari stimate nella risposta 2
[N.d.R., nella quale gli era stato richiesto
di indicare “se
sono stati eseguiti lavori da
capomastro non previsti nel capitolato
” e di stimarne il corretto valore
]
in circa
fr. 196'267.-
” (p. 33). Visto che il
capitolato era stato redatto sulla base del progetto originario del 2008 (il
cosiddetto “progetto D____________________”) e non prevedeva dunque i contenuti
e i quantitativi realizzati con il progetto approvato nel luglio 2013 e le
ulteriori domande di costruzione approvate nell’ottobre 2013 e nell’aprile
2014, egli ha poi ritenuto che “
all’ammontare calcolato vada anche aggiunto
il costo per l’ampliamento eseguito rispetto al progetto D__________, approvato
nel luglio 2013
”, da lui stimato, sulla base della maggiore volumetria
realizzata, in complessivi fr. 162'500.-, concludendo con ciò, dedotto lo sconto
contrattuale del 3% ed aggiunta l’IVA all’8%, che la mercede congrua per il
lavoro effettivamente svolto dall’attrice ammontasse a fr. 1'521'589.-. Pur non
potendo affermare che la cifra fatturata dall’impresa sub doc. H di
fr. 1'499'240.30 fosse assolutamente corretta e comprensiva di tutte le opere
svolte (anche perché per chi non aveva seguito i lavori e non conosceva ogni
dettaglio e ogni processo avvenuto in fase di cantiere era oggettivamente
impossibile quantificare un importo preciso, cfr. p. 24), ha infine ritenuto che
la stessa risultava congrua e plausibile con le opere eseguite (p. 33 seg.).
Contrariamente
a quanto ribadito in questa sede dai convenuti, non si può ritenere che nell’occasione
il perito giudiziario abbia proceduto, in violazione della giurisprudenza, a
un’analisi “in equità” e a una valutazione generale a posteriori delle opere
realizzate, rispettivamente a delle supposizioni e valutazioni ipotetiche oppure
ancora a considerazioni che superavano il perimetro di un accertamento peritale.
L’esperto si è in effetti limitato a rispondere al quesito che gli era stato
sottoposto, senza per altro che i convenuti abbiano spiegato per quali ragioni
la dettagliata motivazione da lui addotta a p. 32 segg. non sarebbe stata condivisibile.
Egli non risulta poi aver effettuato, nemmeno a p. 22 del suo referto, eventuali
supposizioni o valutazioni ipotetiche laddove si era espresso sul capitolo
dedicato alle opere a regia. E, nonostante abbia effettivamente rilevato, in
particolare a p. 8 della perizia, che “
il materiale a disposizione e cioè i
documenti versati agli atti sono molto imprecisi, incompleti e non aggiornati
”,
che “
le situazioni presentate dall’attrice non sono sempre chiare; la
situazione n. 5 è limitata ad un importo complessivo senza specificare alcun
contenuto
” e che “
i rapporti di lavoro dell’impresa non sono sempre
chiari
”, egli, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti basati sugli
atti di causa e sulle conoscenze risultanti dalla sua esperienza (perizia p. 11
segg., 25 segg. e 32 segg.), è in definitiva stato in grado di indicare i
lavori contrattuali e supplementari che erano stati effettivamente realizzati
dall’attrice e di stimarne l’oggettiva entità, il tutto dandone sempre una
debita e pertinente spiegazione. Non essendo pertanto emerse
dalle argomentazioni delle parti o da altre prove assunte serie obiezioni circa
la valenza degli accertamenti peritali, che risultano anzi convincenti, non vi
è motivo di distanziarsi dagli stessi (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1).
E. 10.2 La divergenza tra le parti in merito all’entità degli acconti nel frattempo corrisposti sulla somma fatturata di fr. 1'499'240.30, che per i convenuti ammontavano a fr. 1'050'000.- e per l’attrice erano stati solo di fr. 990'000.-, dev’essere risolta a favore di quest’ultima. Nella risposta i convenuti, a sostegno della loro tesi, si erano in effetti limitati a sostenere che l’importo di fr. 1'050'000.- risulterebbe dal doc. H, al che l’attrice nella replica aveva obiettato, a ragione, che l’importo di fr. 1'050'000.- indicato in quel documento corrispondeva agli “ acconti richiesti ” e che, sempre da quel documento, si evinceva però che al 12.12.2014 vi era ancora un “ importo scoperto ” di fr. 60'000.-. Gravati dell’onere della prova, i convenuti non hanno poi fornito altre prove attestanti l’avvenuto pagamento di quella somma.
E. 10.3 I convenuti hanno infine chiesto che gli interessi di mora dovuti alla controparte sul saldo di fr. 509'240.30 abbiano semmai a decorrere dal 5 dicembre 2016, data di ricezione dei PE (doc. I e J), anziché dal 12 dicembre 2014, come chiesto dall’attrice. Il rilievo è irricevibile, visto che la relativa contestazione è stata da loro sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario).
E. 11 Non avendo i convenuti contestato nella risposta il fatto, sostenuto dall’attrice a
p. 7 della petizione, secondo cui “ i convenuti, comproprietari nella misura di un mezzo ciascuno della part. __________ __________, hanno intrapreso insieme il progetto edile su tale parcella sulla base di un contratto di società semplice esistente fra di loro, almeno per quanto era riconoscibile alla qui attrice; essi hanno assunto collettivamente delle obbligazioni verso l’attrice ” e secondo cui “ essi sono pertanto debitori solidali ai sensi dell’art. 143 CO, eventualmente in combinazione con l’art. 544 cpv. 3 CO ”, la petizione deve così essere ammessa nella sua formulazione in via principale.
E. 12 Ne discende, in accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere accolta già in quest’ultima formulazione. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 509'240.30, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 30 marzo 2023 di AP 1 è accolto . Di conseguenza la decisione 23 febbraio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 1. La petizione è accolta. Di conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati in solido a pagare a AP 1 l’importo di fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014 . 2. Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio sono rigettate in via definitiva. 3. La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, sono poste a carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere in solido alla controparte fr. 20’500.- per ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a carico degli appellati in solido, che rifonderanno in solido alla controparte fr. 10’000.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2023.45
Lugano
22 agosto 2023/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.39 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 febbraio 2018 da
AP 1
contro
AO 1
AO 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
3.Esperita listruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 23 febbraio 2023,ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, a carico dellattrice, obbligata altresì a rifondere alle controparti fr. 20500.- per ripetibili.
6.In questa sede lattrice ha in sostanza fatto valere due censure. In primo luogo ha rimproverato al giudice di prime cure di aver erroneamente ritenuto che essa fosse venuta meno al suo onere di allegazione e di specificazione di cui allart. 55 cpv. 1 CPC.
In seconda analisi, qualora quella censura fosse risultata fondata, ha sostenuto che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione e che in ogni caso listruttoria aveva dimostrato il buon fondamento della petizione.
7.Visto il tenore delle censure dappello, appare opportuno rammentare alcuni principi sanciti dal diritto procedurale, riassunti dal Tribunale federale nella sentenzaDTF 144 III 519.
Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (DTF citataconsid. 5.1).
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF citataconsid. 5.2.1).
I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante.Le esigenze circa il contenuto e laccuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dallaltro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: lattore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se questultima ha contestato dei fatti, lattore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dellallegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito(DTF citataconsid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda lallegazione di una fattura, può capitare che lattore alleghi nella sua petizione (o nella replica) lammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che lesigenzadi riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate.Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine dinterpretazione.Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. Laccesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate(DTF citataconsid. 5.2.1.2).
Qualora lattore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura dettagliata, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione(onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. In caso contrario, la fattura si considera ammessa e non deve essere provata (DTF citataconsid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (DTF citataconsid. 5.2.2.1).
8.Nel caso di specie, come si vedrà, è incontestabile che lattrice ha ossequiato il suo onere di allegazione (e di specificazione).
8.1.A
p. 3 seg. della petizione, dopo aver premesso che come risulta segnatamente dalle Condizioni generali annesse al contratto dappalto (doc. B), lattrice ha indicato i propri prezzi unitari nonché il proprio tariffario per le opere a regia su un modulo dofferta allestito dai committenti, rispettivamente da un loro mandatario. La mercede è pertanto stata pattuita a misura, rispettivamente a regia, essa aveva in particolare sostenuto che Lattrice ha adempiuto le proprie obbligazioni realizzando a regola darte le opere oggetto del contratto di appalto, con le modifiche e aggiunte, compresi i lavori a regia, il tutto come desumibile segnatamente dalle situazioni prodotte sub doc. F1-F13, dai bollettini a regia prodotti sub doc. G1-G348 e dai rapporti giornalieri prodotti sub doc. N1. Tutte queste aggiunte e modifiche, compresi i lavori a regia, sono state ordinate e approvate dalla DL, rispettivamente erano necessarie per una corretta esecuzione del contratto di appalto. Considerato lo sconto concordato del 3%, il credito in CHF (IVA inclusa) maturato dallattrice nei confronti dei convenuti è il seguente:
situazione
n. 1 doc. F1 fr. 128'772.60 situazione
n. 2 doc. F2 fr. 99'429.95 situazione n. 3 doc. F3 fr. 72'466.00 situazione n. 4 doc. F4 fr. 109'605.35 situazione n. 5 doc. F5 fr. 56'401.35 situazione n. 6 doc. F6 fr. 193'110.45 situazione n. 7 doc. F7 fr. 176'181.15 situazione n. 8 doc. F8 fr. 63'773.50 situazione n. 9 doc. F9 fr. 178'871.80 situazione n. 10 doc. F10 fr. 108'217.90 situazione n. 11 doc. F11 fr. 123'272.25 situazione n. 12 doc. F12 fr. 61'281.55 situazione n. 13 doc. F13fr. 59'735.15
Totale IVA inclusa fr. 1'431'119.00
sconto 3%fr. -42'933.55
fr. 1'388'185.45
IVA 8%fr. 111'054.85
Totale fr. 1'499'240.30
Acconti pagatifr. -990'000.00
Saldo IVA inclusa fr. 509'240.30.
A
p. 5, essa aveva aggiunto che Le richieste dacconto sono state parzialmente onorate nella misura di complessivi fr. 990'000.-. In data 12.12.2014 lattrice ha trasmesso ai convenuti la propria fattura finale per una mercede complessiva di fr. 1'499'240.30. Considerati gli acconti versati, pari a complessivi fr. 990'000.-, risulta un saldo scoperto di fr. 509'240.30 (doc. H)
8.2.Con lallegato petizionale lattrice aveva tra le altre cose versato agli atti i doc. H,F1-F13,G1-G348 e N1, da lei ivi menzionati.
8.2.1.Il doc. H, che è la fattura (di 1 pagina) del 12 dicembre 2014, riporta né più né meno, con parole diverse, quanto è stato allegato nel memoriale:
Liquidazione e fattura finale lavori al 05.12.2014:
01° situazione del 21.12.2012 fr. 128'772.60
02° situazione del 31.01.2013 fr. 99'429.95
03° situazione del 12.03.2013 fr. 72'466.00
04° situazione del 08.05.2013 fr. 109'605.35
05° situazione del 02.07.2013 fr. 56'401.35
06° situazione del 30.09.2013 fr. 193'110.45
07° situazione del 22.11.2013 fr. 176'181.15
08° situazione del 29.11.2013 fr. 63'773.50
09° situazione del 28.03.2014 fr. 178'871.80
10° situazione del 30.04.2014 fr. 108'217.90
11° situazione del 30.06.2014 fr. 123'272.25
12° situazione del 31.07.2014 fr. 61'281.55
13° situazione del 05.12.2014fr. 59'735.15
Totale (IVA inclusa) fr. 1'431'119.00
sconto 3%fr. -42'933.55
fr. 1'388'185.45
IVA 8%fr. 111'054.85
Totale fattura finale fr. 1'499'240.30
Deduzione acconti richiestifr.-1050'000.00
Totale fattura fr. 449'240.30
Importo scoperto al 12.12.2014fr. 60000.00
Totale importo a saldo fr. 509'240.30.
8.2.2.I doc. daF1 a F13sono costituiti dalle 13 situazioni (rispettivamente di 11, 8, 6, 9, 1, 14, 16, 9, 21, 11, 11, 6 e 6 pagine) esposte nella fattura di cui al doc. H. In ciascun documento sono riportate, esposte in capitoli distinti, a loro volta suddivisi nelle singole posizioni contrattuali risultanti dal capitolato di cui al doc. B (per le opere a regia sono indicati, numero per numero, i bollettini che si riferiscono a ciascuna di essa) e supplementari (queste ultime designate con la menzione N.P.), le prestazioni eseguite dallattrice nella rispettiva situazione e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ecc.). Al termine di ciascuna situazione vi è poi una ricapitolazione, da cui è possibile estrapolare limporto che è stato riportato nella fattura di cui al doc. H.
8.2.3.I doc. daG1 a G348sono costituiti dai 348 rapporti per le opere a regia esposte nelle 13 situazionidi cui ai doc. F1-F13.In ciascun documento sono riportate le singole prestazioni a regia eseguite dallattrice nel rispettivo bollettino e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ore, ecc.).
8.2.4.Nel CD-ROM di cui al doc. N1 sono contenuti i 498 rapporti giornalieri relativi al cantiere in questione, da cui è possibile evincere cosa è stato fatto dallattrice nei singoli giorni di lavoro. La correttezza del loro contenuto è stata provata dallistruttoria (testi __________ S__________ p. 1 seg. e __________ Ca__________ p. 4).
8.3.Nelle particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano una miriade di singole posizioni contrattuali e supplementari e soprattutto a fronte di un contratto di appalto (doc. B) che non prevedeva una mercede a corpo ma - fondandosi sulla relativa offerta, nella quale lattrice si era limitata a inserire i prezzi per cui era disposta ad eseguire le singole prestazioni a misura e a regia (cfr. pure gli art. 13 e 52 delle condizioni generali, secondo cui i quantitativi dellofferta hanno carattere indicativo e per nulla impegnativi, rispettivamente secondo cui il conteggio consuntivo sarà basato sulle misure e sui quantitativi esatti, rilevati e verificati in contraddittorio, sui prezzi unitari e a corpo convenuti, e sui bollettini riconosciuti per lavori a regia) - una fatturazione quasi esclusivamente con prezzi unitari a misura e a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3), le indicazioni risultanti dalla petizione e dai documenti ad essa allegati (consid. 8.1 e 8.2) erano appropriate e sufficienti per adempiere allonere di allegazione. I documenti versati agli atti a cui lattrice aveva rinviato, e meglio i doc. H,F1-F13,G1-G348 e N1, erano in effetti stati designati specificamentee, stante il loro contenuto, si comprendeva chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce del commento che ne era stato fatto nel memoriale, i convenuti e il giudice potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui lattrice intendeva prevalersi.
8.4.Sul tema in esame resta ancora da stabilire se, a seguito delle contestazioni sollevate dai convenuti nella loro risposta, lattrice fosse tenutaa meglio specificare nella replica le sue precedenti allegazioni ed in particolare a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dellallegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito.
Non è così. In effetti nella risposta i convenuti, ritenendo, a torto, di essere confrontati con un contratto di appalto a corpo (p. 2) e, sempre a torto, di essere impossibilitati di distinguere le opere previste dal capitolato e quelle presunte supplementari, su cui oggi non possiamo esprimerci (p. 3), non avevano sostanzialmente formulato contestazioni fattuali tali da richiedere ulteriori precisazioni dellattrice nella successiva replica. Per altro gli unici aspetti su cui essi avevano a quel momento avuto da ridire, ossia leffettiva realizzazione delle opere fatturate, leffettivo conferimento dellincarico volto allesecuzione delle opere supplementari, la carente forza probatoria dei bollettini a regia siccome non sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori e non consegnati a questultima nonché lammontare degli acconti versati (sul tipo di mercede prevista nel contratto di appalto - a corpo oppure con prezzi unitari a misura e a regia - già si è detto in precedenza), avevano poi fatto oggetto di puntuali e dettagliate prese di posizione da parte dellattrice nella replica. Nella duplica i convenuti hanno poi sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni.
8.5.Ma a prescindere da quanto precede, avendo il giudice di prime cure deciso, almeno implicitamente, che le allegazioni contenute nella petizione e nella replica erano sufficienti per ordinare una perizia giudiziaria sulle prestazioni effettivamente svolte nel cantiere, tanto da aver lui stesso provveduto a formulare i relativi quesiti sui quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (cfr. decisioni processuali ordinatorie 19 e 22 giugno 2020), nemmeno si potrebbe far sopportare allattrice uneventuale carenza di allegazione e di specificazione in quei memoriali e in particolare rimproverarle di non aver a quel momento allegato in modo sufficiente le misure e le ore a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 5.2.2).
9.Accertato così, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, che allattrice non poteva essere rimproverata una violazione del suo onere di allegazione (e di specificazione), si osserva però che essa non può essere seguita laddove ha sostenuto che la petizione doveva senzaltro essere ammessa già per il solo fatto che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione. Come si è detto (consid. 8.4), questi ultimi, nella risposta, avevano in effetti avuto modo di contestare la pretesa attorea con una serie di argomentazioni.
10.Lattrice, come si vedrà, ha tuttavia ragione laddove ha sostenuto che listruttoria di causa aveva in ogni caso permesso di smentire le contestazioni sollevate dai convenuti e di comprovare il buon fondamento della petizione.
10.1.Le contestazioni riferite alla somma di fr. 1'499'240.30 fatturata nel doc. H non hanno trovato conferma negli atti di causa.
10.1.1.I convenuti avevano innanzitutto contestato che lattrice avesse effettivamente eseguito le opere che erano state poi loro fatturate. A torto. Lesecuzione di quelle opere è innanzitutto stata comprovata dai testi __________ S__________ (p. 1 seg.) e __________ Ca__________ (p. 4), che avevano confermato la correttezza di quanto risultava dal doc. N1. Il perito nella perizia giudiziaria ha a sua volta confermato che tutto quanto previsto nel modulo dofferta contrattuale sub doc. B e conteggiato nellammontare totale di fr. 1'070'526.60 (IVA inclusa) era sicuramente stato eseguito ad eccezione dei capitoli pavimenti e betoncini di pendenza, opere di posa e varie e che fossero state eseguite anche altre prestazioni che non figuravano nel modulo dofferta contrattuale ma che avrebbero dovuto essere invece previste nel modulo stesso sin dallinizio perché parte del progetto da realizzare, quali la demolizione del locale tecnico della vecchia piscina, la demolizione della trave in calcestruzzo armato che sosteneva la vecchia piscina, lesecuzione della muratura portante di facciata arrotondata nella zona bagno padronale e la fornitura e la posa del pozzo per la pompa fecale, il tutto per un importo di almeno fr. 1'093'684.40 (p. 23). A suo giudizio, nella fase di edificazione erano inoltre state eseguite 8 opere supplementari, non previste nel modulo stesso e in parte nemmeno sui disegni architettonici agli atti, segnatamente la sistemazione sotto il piazzale di posteggio, il risanamento muro a valle a confine con il sentiero, il terrazzamento giardino e fondazione palizzata, il muro di sostegno giardino in gabbioni, lampliamento posteggio verso sud, lampliamento copertura posteggi, il nuovo muro in pietra verso il mappale n. __________ e i lucernari cucina, il tutto per altri fr. 196'267.85 (p. 25-32).
10.1.2.I convenuti avevano in seguito contestato, in particolare al punto n. 24 della risposta, che essi o la direzione dei lavori avessero effettivamente conferito allattrice lincarico di eseguire le opere supplementari di cui si è appena detto. La contestazione è infondata. Il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi su quanto addotto dai convenuti a quel punto della risposta, che sulle questioni importanti il committente è sempre stato informato su tutto; ovviamente su questioni secondarie ove andava deciso sul momento per esigenze di cantiere, la direzione dei lavori può aver preso delle decisioni senza preventivamente informare il committente, concludendo persino che per quanto attiene alle opere supplementari a quanto ricordo sostanzialmente con la liquidazione venivano riconosciuti gli importi fatturati dallimpresa (teste C__________ __________ p. 4).
10.1.3.I convenuti avevano successivamente messo in dubbio la forza probatoria dei bollettini a regia, rilevando come gli stessi, mai sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori, nemmeno fossero stati consegnati a questultima.
Il rilievo, riferito invero alle sole opere a regia, che nella fattura pesavano per soli fr. 178'281.- (perizia p. 7), devessere disatteso. Da una parte il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi sul plico di cui al doc. G, di aver regolarmente ricevuto per consegna diretta o per posta i bollettini a regia e di averli con ciò esaminati ad uno ad uno (teste C__________ __________ p. 2 e 4). Daltra parte, ancorché gli stessi non fossero stati sottoscritti dai convenuti o dalla direzione dei lavori, il perito giudiziario, dopo aver provveduto ad analizzare ogni singolo bollettino a regia, ne aveva sostanzialmente confermato la correttezza, rilevando che alcuni bollettini - ma pochi - riportavano prestazioni a lui non del tutto chiare, che la maggior parte di quanto esposto nei bollettini poteva essere ricondotta a prestazioni abbastanza tipiche delle opere a regia e che nella lettura dei bollettini egli aveva anche chiarito alcune modifiche eseguite che effettivamente dai disegni allegati non risultavano ma che un sopralluogo da lui poi esperito aveva potuto confermare (perizia p. 22 seg.). Leffettiva correttezza delle opere a regia riportate nel doc. G è per altro stata confermata anche dai testi __________ S__________ (p. 2) e __________ Ca__________ (p. 4).
10.1.4.Richiesto di chiarire, al quesito 3, se alla luce del lavoro effettivamente svolto dalla parte attrice la mercede fatturata sub doc. H risulta congrua e correttae di motivare la sua risposta, il perito giudiziario a p. 32 segg. della perizia, dopo aver dettagliatamente illustrato le ragioni poste alla base della sua risposta, ha ritenuto che nelle particolari circostanze la cifra di partenza per la valutazione è da ritenersi quella calcolata alla risposta 1[N.d.R., nella quale gli era stato richiestodi indicare quali dei lavori previsti nel capitolato doc. B sono stati effettivamente eseguiti e di stimarne il corretto valore]è cioè circa fr. 1'093'684.- e che a tale importo vanno aggiunte le opere supplementari stimate nella risposta 2[N.d.R., nella quale gli era stato richiestodi indicare sesono stati eseguiti lavori da capomastro non previsti nel capitolato e di stimarne il corretto valore]in circa fr. 196'267.- (p. 33). Visto che il capitolato era stato redatto sulla base del progetto originario del 2008 (il cosiddetto progetto D____________________) e non prevedeva dunque i contenuti e i quantitativi realizzati con il progetto approvato nel luglio 2013 e le ulteriori domande di costruzione approvate nellottobre 2013 e nellaprile 2014, egli ha poi ritenuto che allammontare calcolato vada anche aggiunto il costo per lampliamento eseguito rispetto al progetto D__________, approvato nel luglio 2013, da lui stimato, sulla base della maggiore volumetria realizzata, in complessivi fr. 162'500.-, concludendo con ciò, dedotto lo sconto contrattuale del 3% ed aggiunta lIVA all8%, che la mercede congrua per il lavoro effettivamente svolto dallattrice ammontasse a fr. 1'521'589.-. Pur non potendo affermare che la cifra fatturata dallimpresa sub doc. H difr. 1'499'240.30 fosse assolutamente corretta e comprensiva di tutte le opere svolte (anche perché per chi non aveva seguito i lavori e non conosceva ogni dettaglio e ogni processo avvenuto in fase di cantiere era oggettivamente impossibile quantificare un importo preciso, cfr. p. 24), ha infine ritenuto che la stessa risultava congrua e plausibile con le opere eseguite (p. 33 seg.).
Contrariamente a quanto ribadito in questa sede dai convenuti, non si può ritenere che nelloccasione il perito giudiziario abbia proceduto, in violazione della giurisprudenza, a unanalisi in equità e a una valutazione generale a posteriori delle opere realizzate, rispettivamente a delle supposizioni e valutazioni ipotetiche oppure ancora a considerazioni che superavano il perimetro di un accertamento peritale. Lesperto si è in effetti limitato a rispondere al quesito che gli era stato sottoposto, senza per altro che i convenuti abbiano spiegato per quali ragioni la dettagliata motivazione da lui addotta a p. 32 segg. non sarebbe stata condivisibile. Egli non risulta poi aver effettuato, nemmeno a p. 22 del suo referto, eventuali supposizioni o valutazioni ipotetiche laddove si era espresso sul capitolo dedicato alle opere a regia. E, nonostante abbia effettivamente rilevato, in particolare a p. 8 della perizia, che il materiale a disposizione e cioè i documenti versati agli atti sono molto imprecisi, incompleti e non aggiornati, che le situazioni presentate dallattrice non sono sempre chiare; la situazione n. 5 è limitata ad un importo complessivo senza specificare alcun contenuto e che i rapporti di lavoro dellimpresa non sono sempre chiari, egli, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti basati sugli atti di causa e sulle conoscenze risultanti dalla sua esperienza (perizia p. 11 segg., 25 segg. e 32 segg.), è in definitiva stato in grado di indicare i lavori contrattuali e supplementari che erano stati effettivamente realizzati dallattrice e di stimarne loggettiva entità, il tutto dandone sempre una debita e pertinente spiegazione. Non essendo pertanto emerse dalle argomentazioni delle parti o da altre prove assunte serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti peritali, che risultano anzi convincenti, non vi è motivo di distanziarsi dagli stessi (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1).
10.2.La divergenza tra le parti in merito allentità degli acconti nel frattempo corrisposti sulla somma fatturata di fr. 1'499'240.30, che per i convenuti ammontavano afr. 1'050'000.-eper lattrice erano stati solo di fr. 990'000.-,devessere risolta a favore di questultima. Nella risposta i convenuti, a sostegno della loro tesi, si erano in effetti limitati a sostenere che limporto difr. 1'050'000.- risulterebbe dal doc. H, al che lattrice nella replica aveva obiettato, a ragione, che limporto di fr. 1'050'000.- indicato in quel documento corrispondeva agli acconti richiesti e che, sempre da quel documento, si evinceva però che al 12.12.2014 vi era ancora un importo scoperto di fr. 60'000.-. Gravati dellonere della prova, i convenuti non hanno poi fornito altre prove attestanti lavvenuto pagamento di quella somma.
10.3.I convenuti hanno infine chiesto che gli interessi di mora dovuti alla controparte sul saldo di fr. 509'240.30 abbiano semmai a decorrere dal 5 dicembre 2016, data di ricezione dei PE (doc. I e J), anziché dal 12 dicembre 2014, come chiesto dallattrice.
Il rilievo è irricevibile, visto che la relativa contestazione è stata da loro sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPCe contrario).
11.Non avendo i convenuti contestato nella risposta il fatto, sostenuto dallattrice a
p. 7 della petizione, secondo cui i convenuti, comproprietari nella misura di un mezzo ciascuno della part. __________ __________, hanno intrapreso insieme il progetto edile su tale parcella sulla base di un contratto di società semplice esistente fra di loro, almeno per quanto era riconoscibile alla qui attrice; essi hanno assunto collettivamente delle obbligazioni verso lattrice e secondo cui essi sono pertanto debitori solidali ai sensi dellart. 143 CO, eventualmente in combinazione con lart. 544 cpv. 3 CO, la petizione deve così essere ammessa nella sua formulazione in via principale.
12.Ne discende, in accoglimento dellappello dellattrice, che la petizione devessere accolta già in questultima formulazione.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 509'240.30, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello30 marzo 2023 di AP 1è accolto.
Di conseguenza la decisione23 febbraio 2023della Preturadel Distretto di Lugano, sezione 3,è così riformata:
Di conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati in solido a pagare a AP 1 limportodi fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014.
2.Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dellUE di Mendrisiosono rigettate in via definitiva.
3.La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, sono poste a carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere in solido alla controparte fr. 20500.- per ripetibili.
II.Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a carico degli appellati in solido, che rifonderanno in solido alla contropartefr. 10000.- a titolo di ripetibili.
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Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).