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1C_255/2022

Procedura amministrativa; protezione dei dati,

Bundesgericht · 2022-05-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, e al Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile.

Losanna, 18 maggio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, e al Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile. Losanna, 18 maggio 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_255/2022

Sentenza del 18 maggio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile, Poststrasse 14, 7001 Coira.

Oggetto

Procedura amministrativa; protezione dei dati,

ricorso contro il decreto emanato il 22 aprile 2022

dal Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile (ZK2 22 19).

Considerando:

che con decisione del 4 aprile 2022 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha ritenuto che uno scritto presentato da A.________, nella misura in cui non dovesse essere inteso quale "memoria difensiva" ai sensi dell' art. 270 CPC , potrebbe essere oggetto di un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni;

che, adito da A.________, il Tribunale cantonale dei Grigioni l'ha invitato a fornire un anticipo delle spese di fr. 3'000.--;

che avverso questo decreto A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale criticando in particolare l'agire dell'incaricato cantonale grigionese della protezione dei dati;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 333 consid. 1);

che, come noto al ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);

che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022);

che con scritto del 13 maggio 2022 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, che si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2);

che come chiesto dal curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, e al Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile.

Losanna, 18 maggio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri