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82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. mann bur~ bie augefocl)tenen ~~lufittll~men gar ni~t,-,erfÜgt worben ift, unb uon einem merftofie gegen ~d. 61 ber }Bunbeg",-,erfaffung enbn~, wel~er ja expressis verbis blo{S uon ber merv~f~tung ber stantone aU mon~tedung re~t~fräftiger, in einem anbern stanton geräffter, (\ti\)ilud~eife ~aubdt, fann uo1- lenbg gar feine ffieDe fein. 'wag bagegen bie }Bef~werbe wegen metle§ung ber ~JUeDcdaffunggftei~eit anbelangt, fo wäre bie- ret6e, gemäü ~rt. 59 .Biff. 5 l:d }Bunbeggefe§e~ über Drga- nifation Der munbe~re~t{Svf!ege jebenfan~ ni~t beim munbeg· geri~te, fonbern beim }Bunbe~rat~e anaubringen, unb ift übrtgenß f~wer ein3ufe~en, inwiefern in ber merweigerung ber @ntlaffung einer ~erfon aug bem }Bürgerre~t~uerbanbe eineg stantong eine metle§ung beg ffied)te{S ber freien ~Hebet!affung Hegen fonte. Ueber~auvt tft aU 6emerfen, ban über bie mefugnin 3um mer" 3i~t auf ein lantottllleg ober @emeinbebürgerre~t, fofern ni~t ~amit aud) auf baß fd)wei3erifd)e mürgerred)t \)er3id)tet wirb, weber bie }BunDe~uerfaffung unb }Bunbe~gefe§gebttng morfd)rirten ent~alten, nod) Darüber für ben ltanton ~mbwalben burd) bie tan· tonale merfaffung }Beftimmung getroffen fft, fo ban \)oneiner .mer· faffung{Suer1e§ung in casu überan uid)t gefvrod)en werben fann.
4. 'wenn enblid) bie }Befd)werbe aud) uod) barauf begrünbet wirb, ban bie angefod)tenen ~d)rufina~men einen @ingtiff in Die ~ou\)eränetät be{S stanton~ .Bug ent~a{ten, fO tann Darauf fd)on Den~alb nid)tg anfommen, weil, wie bereit{S in @rwligung 1 ~eruorge~oben, ber stanton .Bug feinerfeit{S gar nid)t al{S ~ar,,' tei aufgetreten ift.
5. ~ie >8efd)werbe erfd)eint arß eine mut~wmige unb eß nd)tfedigt ~d) ba~er, Dem }Bürgettat~e uon (\t~am in ~nwen· bung beß ~rt. 62 beß munbeßgefe§eß fiber Drganffation ber munbe~red)tßV~ege bie }BeAa~lung einer G.ietid)tßge6ü~r auf AU' legen, um fo me~r, illß betfelbe ~d) offenbar in bierer ~ad)e 3U 'wa~rne~mnng rti\lilter 3nteteffen mtnbeftenl3 6weifel~after ~tt ~erbeigelaffen ~at. ~emna:cr, ~at baß }Bunbel3getid)t etfannt: l)er 9lefurß wirb all3 unbegtünbet abgewiefen. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec I'etranger. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. Traite avee l'Italie du 22 juillet 1868. i6. Sentenza deU'11 marzo 1882 nella causa Montanari. A. Sotto Ja data del 27 ultimo scorso gennaio iI giudice istruttore presso iI R. Tribunale civiIe e correzionale di Va- rese ordinava, all'appoggio degIi articoli 247, 25:t, 97 J 522 e 534 deI codice penale italiano, Ia cattura deI nominato « Montanari PasquaIe deJIi furono Giovanni e Martini Mad- » dalena, d'anni 28, nato a Mordano (Bologna) e residente » aStabio (Svizzera), come imputato di contrabbando e ri. » bellione a mano armata con mancato omicidio, per ave re : }) iO importato nei R. Stati neUa notte deI 2 al 3 gennaio » i882, armato di revolver, una bricolla di tabacco estero » in peso di chilog. i6,500; 2° neHa localita detta della Noce » in territorio di GaggioIo, circa alle 2 antim. deI giorno)} 3 stesso gennaio, opposto resistenza a mano armata di re- » volver alJa guardia di. finanza Orlandi Giuseppe, ehe 10 » fermava, per impedirgli I'adempimento dei propri doveri, .» e contemporaneamente, col deliberato proposito di togliere » di vita la guardia stessa, esploso contro Ja medesima tre » colpi dell'arma suddetta, ehe per causa indipendente daIJa » sua volonta non ebbero a colpirla. »
84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. B. Proeedutosi dappoi, per eura deI eommissario di go- verno in Mendrisio, nel giorno 6 dei sllccessivo febbraio e sopra richiesta deHo stesso magistrato inquirente di Varese, all'arresto deI prevenuto Montanari', la sezione d'aeeusadella R. Corte d'appello in Milano diehiarava, eon ordinanza dei 1.5 detto mese - « opinare essere il easo d'invoeare dal go- » verno svizzero la estradizione di esso Montanari e Ja eon- » seguente sua consegna alle autorita italiane. » C. Mediante sua Nota deI 27 stesso febbraio Ia R. lega- zione italiana a Berna trasmette al presidente della Confede- razione il mandato di cattura surriferito e presentavagli in- sierne, eon espresso riferimento al trattato di estradizione attualmente in vigore fra i due Stati, la formale istanza di consegna dell'imputato aHa forza pubbliea deI regno. D. Comunicatosi uel frattempo il tenore deI mandato di cattura al Montanari, 10 s'interpellava - « se intendesse di » fare opposizione 0 meno aHa sua estradizione alle autorita » italiane, » - al che rispondeva egli in senso affermativo, adducendo - a suffragio della sua domanda « di essere pro- seloHo dall'arresto}) e sotto riserva di ricorrere eventual- mente al Tribunale federale - i seguenti motivi : « 1. 0 Im- » pugnarsi formalmente la verita dei faUi aceennati nel man- » dato di eattura; 2° non eSlstere in atti aleuna domanda
1) regolare d'estradizione, Ia quale, al easo, avrebbe dovuto » esse re fatta in via diplomatica; 3° riservarsi tutte le ecce- » zioni ehe si potranno desumere dalla domanda di estradi- » zione fatta in via diplomatica, quando gli verra comunicata; » 4° non eontemplare il Trattato italo-svizzero co me titolo di » estradizione il mancato omicidio, ne tanto meno il contrab- » bando, m~ soltanto l'omieidio consumato ~art. 2, al. 1.°); » 5° essere I Trattati disposizioni d'interpretazione restrittiva » ehe non possono applicarsi oltre i casi espressamente e » tassativamente contemplati; 6° emergere dal eonfronto con }) altri Trattati di estradizione ehe sotto l'indicazionc - omi- » cidio - non si comprende ne il tentato, ne il maneato, }) perche quando questi eostituiseono titol0 di estradizione » vennern specificatamente enumerati, mentre inveee nel Auslieferung. N° 16. 85 » Trattato tra la Svizzera e l'Italia non e faUo verun cenno » di simil clausola sul tentativo 0 l'aUenlalo. » E. Trasmettendo quindi a questa Corte, il rotolo degli atti, a sensi delI' art. 58 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale osservava ehe- {(sebbene il Trattato svizzero-italiano deI 22 luglio 1868 non » contenga difatti nessuna esplicita allusione ai tentativi di » reati, l'estradizione fu tuttavia anehe in riguardo a que- I) st' essi per constante pratica vicendevolmente accordata; » trovare siffatto procedimento Ia sua giustifieazione e in » quanta sta consegnato nelI' ultimo capoverso deli' art. 2 di }) detto Trattato, giusta il quale l'estradizione dev'essere ac- ») eonsentita eziandio per le associazioni di malfattori e per » ogni altra sorta di complicita 0 compartecipazione alle ac- » cennate infrazioni, e nella circonstanza ehe deI tentativo e ». fatto cenno espresso in tutti gli altri trattati di estradizione » della Svizzera coII' estero, e finalmente nel pubblico inte- }) resse. }) Premessi in diritto i seguenti ragionamenti : 1.0 Giusta l'art. 5g della legge 27 giugno 1.874 sulla orga- njzzazione giudiziaria federale, il Tribunale federaJe giudica sulle domande di estradizione avanzate invirtu dei relativi Trattati vigenti, in quanta ne sia contestata l'applicabilita. n detenuto Montanari ha contestato, in concreto caso, l'appli- cabilita deI,Trattato italo -svizzero, tuttora in vigore, deI 22 luglio 1868, in forza deI quale la R. legazione italiana ha richiesto la di lui estradizione; il Tribunale federaJe e quindi chiamato senza piu a giudicare sulla fatta istanza, e deve a quest'uopo, semplicemente esaminare - se siano 0 non siano attendibili le eceezioni contro la medesima formulate. 2° Di codlJste eccezioni riflettono le une la forma dell'a- vanzata domanda di estradizione, mentre invece le altre avrebbero per obbiettivo Ja ilIazione - non appartenere i reatiascritti ad imputata opera dei ricorrente aHa categoria di quelli nel Trattato di cui si tratta enumerali. 3° Non reggono peri> le prime per la ragione ehe la richie- sta presentata dalla R. Jegazione si appaJesa indubbiamente
86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eonforme ai preseritti dell'art. 9 deI Trattato in querela, es- sendoehe la medesima sia stata indirizzata <{ in via diploma- tica » dal Governo italiano aI Consiglio federale e vada eor- redata di un « ordine d'arresto, indieante le disposizioni » penali applicabili ai faUi contro eui e mossa azione » e im- plicitamente eziandio la natura e gravita di questi fattL Che se anche non figurano in atti (siecome vorrebbe l'ultimo ca- poverso di detto art. 9) « i connotati delJ'individuo riclamato,)} ne altre indicazioni atte a constatarne l'identita, }} quest'essa non fu perö guari ne dal Montanari - cui si rese a suo tempo ostensibile iI mandato di cattura - ne da aHri, ehe ne avesse il diritto, contestata. 40 E non reggono neppure le eccezioni desunte dall'as- serta materiale inapplicabilita deI Trattato, in quanta le me- desime all'accusa per mancato omicidio si riferiscono. Ben e vero ehe nelle disposizioni deI Trattato in discorso non e fatta nessuna esplicita allusione ai tentativi di erimini 0 de- litti, ma e vero altresi ehe - tanto a sensi delle legislazioni penali itaJiana e tieinese, quanta a termini della giurispru- denza di questa Corte (vedi la sentenza dell'8 gennaio 1880 neUa causa Keller a pag. 209 della Raccolta officiale, vol. VI), Ja qualifieazione di un reato abbraccia il reato consumato non solo, sibbene anche il.« tentato, » questo ultimo non rive- stendo invero i earatteri eostitutivi di un delitto per se mede- simo sussistente, e sta inoltre il rimarco fatto (Iett. E del1a fattispecie) dal Consiglio federale, ehe eioe l'estradizione fu deI continuo anche in riguardo ai tentativi, per costante pra- tiea e vicendevolmente dai due Governi aceonsentita. 50 Fondata e per converso l'opposizione deI ricorrente in quella parte ehe ha per oggetto gli altri due reati ond'e pre- venuto, il contrabbando cioe e la ribellione a mano armata, avvegnaccM ne l'uno ne l'altra non trovino nessun riscontro in quelle infrazioni alle leggi penali, che figurino neI prima cap0'lerso delI' art. 2 deI Trattato enumerate e per le quali soltanto l'estradizione vuoI essere aecordata. Riguardo ad amendue codesti reati riesce dunque applicabile l'art. 3 di esso Trattato, a tenor deI quale « l'individuo estradato non Auslieferung. N° 16. 87 otrit esse re fatto oggetto di azione penal.e od eS,sere co~?an ~ato per qualsiasi altra infrazione antenore an estradlzlOne e non compresa nel Trattato.)} Conseguentemente, Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione deI nominato Montanari Pasquale e aCCOf- data.