Volltext (verifizierbarer Originaltext)
398
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Buudesverfassung.
dell'amministralivo (Ieggasi al riguardo la deeisione gover-
nativa deI 4 aprile 1872).
12° Parimente non puo farsi Iuogo aHa domanda dei recla-
manti, pereM sia eondannato il Comune aHa restituzione di
tutte le annue prestazioni da loro gia operate a datare dei
1° gennaio 1862, ovverosia dall'attivazione della legge dal
1861 sulle taglie eomunali. Siffatta restituzione di somme 0
eose volontariamente pagate, benehe non dovute, potra essere
per avventura giustifieata in eonfronto deI diritto tieinese
(condictio indebiti), ma non eostituisee in ogni easo un ar-
gomento litigioso su eui possa essere ehiamato a pronuneiare
il Tribunale federale.
AItrettanto sia detto, da ultimo, anehe in riguardo aHa
pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in eonse-
guenza delle preeedenti liti.
Per tutte queste ragioni e ritenuto, quanto aHa prestazione
della primizia per l'anno 1872, ehe i Massari hanno omesso
d'interporre in tempo utile regolare gravame eontro la sen-
tenza d'appeIJo dei 7 otlobre 1874, ehe diehiaravali tenuti
aHa medesima, e l'hanno quindi laseiata ereseere in « eosa
giudieata, »
I1 Tribunale federale
pronuncia:
E annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera ei-
vile di appello deI Tribunale supremo deI eantone Ticino, in
quanto la medesima autorizzava il eomune di Rancate a per-
eepire dai rieorrenti ~Iassari Ia primizia della mezza brenta
di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e sueeessivi.
57. Sentenza del 22 lttglio 1882 nella causa Visconti
e Induni.
A. DappoieM il Tribunale federale ebbe a diehiarare di
« non poter entrare in materia sul ricorso deI 27 Iuglio 1881
dei signori Visconti ed Induni, » eol quale ehiedevano fosse
I
I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 57.
399
annullata, perehe eontraria all'eguaglianza dei eittadini da-
vanti aHa legge, la loro imposizione comunale per ranno
1881, prendendo i reelamanti stessi argomento da eio ehe
ne' suoi eonsiderandi la Corte aveva detto {(doversi prima
esaurire la serie delle eompetenti istanze eantonali, » si ri-
volgevano -
ai 10 di fiO)bbraio dei 1882 -
al Consiglio
di Stato deI loro Cantone e rinnovavano appo lui l'istanza
gia presentata sotto il 10 febbraio deI 1881, di « annulla-
zione,)} eioe, « dell'imposta a Ioro carieata -
per l'esereizio
comunale deI 1881 -
dal l\'Iunicipio di Stabio » e di « aper-
tura d'una inehiesta sull'arbitrario tratLamento in genere di
cui sono per parte di es so Municipio l'oggetto. »
B. Ma il Consiglio di Stato, ritenendo esse re l'istanza me-
desima affatto nuov:a e diversa quindi dalla precedente, sulla
quale e prima e seeonda istanza eantonali si erano gia defi-
nitivamente pronunciate, risolveva: « di non oecuparsene »
e eio per la ragione ehe « in merito aHa vertenza daU'attuale
domanda provoeata non era stata osservata la proeedura sta-
bilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di ammi-
nistrativo non eontenzioso, e quando meno quella stabilita
dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie eomunali. »
. G. Di Ja il gravame dei 9 aprile ultimo seorso al Tribunale
federale, ehe sta alla base deli' odierna eonLestazione. Per
esso ripetono i signori V. ed I. ehe « costituzioni federale e
eantonale, leggi cantonali, eee. 80no da loro invanamente in-
vocate; » ehe « Governo e suo luogotenente mettono in non
cale il ehiaro dispositivo deU' art. 197 e suoi paragrali della
legge eomunale, I'art. 4 delle vigenti eostituzioni cantonaJe e.
federale » e, « chiedendo di nuovo protezione, difesa, giu-
stizia, » si riconfermano pienamente nelle domande dei pri-
mitivo reciamo.
-
D. Trasmesso il ricorso, pel canale deI governo tieinese,
al munieipio di Stabio, quest'esso risponde -
addi {7 mag-
gio p.o p.o -
proponendo a giudieare : « Sia diehiaralo irri-
}) eevibiJe, perehe tardivo, il ricorso medesimo; non poter-
» sene il Tribunale oeeupare, pereM risguardante taglie
» 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta Ia Iegge co-
400
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
» munale relativa e quella speciale sulle taglie stesse edella
» federale giudiziaria; doversi, infine, respingerlo in via
» d'ordine per titolo di preclusione (art. 59 della legge sul-
» I'organizzazione giudiziaria federale), col carico delle spese
» d'officio e ripetibili. »
Pt'emessi in ratto ed in diritto i seguenti ragionamenti :
tOll municipio di Stabio solleva in prima linea un' ecce-
zione di preclusione, che consiste a dire: « non essersi i
ricorrenti Visconti ed Induni opposti appo lui ed entro il
termine a tal uopo stabilito, ci oe prima della fine d'aprile d~l
1881, al riparto delle taglie comunali per l'anno 188t, in
quella parte che Ii concerneva; aver essi perduto di tal guisa
e giusta i prescritti delle veglianti leggL cantonali iI diritto
d'impugnare quel riparto dinanzi a qualsivoglia autorita can-
tonale 0 federale. »
20 L'art. 7 della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie r.omu-
nali dispone : «La Municipalita nell'avviso col quale pubblica
iI riparto delle taglie deve prefiggere: a) un termine entro
il quale il contribuente pu6 avanzare il suo riclamo; b) un
termine al pagamento della taglia, » ecc.
L'art. tO ibidem stabilisce pei ricJami le seguenti norme:
2° « se le quote d'imposte constatate eccedono i fr. 5, ma
non superano i fr. 30, dal giudizio della Munieipalita pu6
appellarsi al giudice di pace, entro 5 giorni continui dalla
comunicazione di es so giudizio munieipale; § 3, se eccedono
i fr. 30, dal giudizio deI giudice di pace pu6 appellarsi al
Consiglio di Slato entro ö giorni continui dall'avvenutane
comunieazione; § 6, i termini fissati in questo articolo
sono perentorii. »
L'art. 16 deI regolamento di esecuzione (12 febhraio 1862)
di tüdesta legge fa obbligo a chiunque intenda reclamare di
uniformarsi all'art. 10 della medesima.
Einfine l'art. 2 della legge 12 maggio t877 sul conten-
zioso-amministrativo dichiara « quistioni di contenzioso-am-
ministrativo, di competenza quindi delI' autorita giudiziaria,
quelle risguardanti : a) la del.erminazione della quota di qua-
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 57.
401
lunque imposta; tran ne le imposte, tasse 0 tribuli cantonali, »
riservando invece all'amministrativo semplice il definire se
un ente sia 0 non sia imponibile.
3" Da tutte queste disposizioni di legge risulta ehiaro -
ehe quando un Municipio abhia operato, il riparto di una data
gravezza comunale sui singoli contribuenti 0 fatta, in altre
parole, di questi ultimi e dei loro enti imponibili la tassa-
zione, es so deve darne pubblica contezza ai contribuenti
stessi, fissando loro un termi ne entro cui sia lecito di presentare
gli eventual i gravami; ehe qualunque contesa da questi pro-
cedente vuol esse re istrutta e l'isoluta aHa stregua della pro-
cedura dalle surriferite leggi stabilita e ehe ad ogni contri-
buente, il quale ommetta di far valere -
entro il termine a
tal fine dal Municipio prefisso -
i suoi reelami contro I'av-
venuto riparlo, resta irremissibilmente preclusa la via ad
esercitarli in riguardo dell'esercizio a cui hanno riferimento.
4° Ora, gli e provato in atti che addi 23 aprile 1881 il
Munieipio deI borgo di Stabio deduceva eon apposito affisso
a. pubblica notizia che : « tutti i comunisti i quali credessero
avere osservazioni, diminllzioni od aumenti da far portare
alle rispeltive loro partite, sia sui capitali, stabili, e persone
per pagamento della taglia comllnale i8St, dovevano presen-
tarsi al suo officio dalle ore 10 alle i2 anL per tutta la du-
rata di quel mese, }) e ehe: « quanti entro detto termine non
a.vessero fatle osservazioni, sarebbero tenuti versare l'importo
taglia, giusta le disposizioni municipali. » -
Ai 25 dello
stesso aprile esso invitava inoltre, « focolarmente e mediante
usciere, » tutti i capitalisti dei Comune, quindi anche i si-
gnori Visconti ed Induni, a reearsi entro quel medesimo fa-
tale nella sua cancelleria, onde esaminarvi l'elenco dei capi-
tali a frutto, delle merci. ecc., assoggettati per quell'anno al
contributo comunale. -
Ne mancarono i ricorrenti di andarvi,
e parecchie volte, per ei6 fare, ma tralasciarono non di meno
di sporgere qualsivoglia reclamo in confronto della tassa che
direttamente li colpiva, ond' e ehe perdettero indubbiamente.
per quanta sopra, il diritto di promuovere lite sull'argomento
presso le superiori autorita cantonali.
VIIl- 1882
27
402
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
50 E se tanto e vero, se sta eioe in faUo e di fronte alle
surriportate preserizioni di legge, ehe per propria colpa i
reclamanti si sono barrato l'adito ad insorgere eontro la loro
tassa d'imposta eomunale pel1881 e pertanto a piatire sulla
medesima dinanzi alle autorita eantonali superiori, appena e
neeessario aggiungere ehe non si pu6 loro eoneedere neppure
Ja faeolta di adire suU' identieo temail Tribunale federale,
aHo intento di far diehiarare da lui : ehe quella tassa, av-
verso eui nou rieol'sero ne in tempo utile ne in debito luogo,
e lesiva deI prineipio dell'eguaglianza dei eittadini, dalle eo-
stituzioni federale e eantonale eonsaerato, ehe eome tale e
nuHa e dev' essere daI fis co restiluita.
6° Che se non pUD uegarsi avere i signori Visconti ed Iu-
duni gia prima ehe venisse pubblieato aStabio il riparto
delle taglie, e preeisamente col 10 febbraio 188t, insinuato
reclamo al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo
da quest' esso e dal ConsigJio di Stato eon ispeeiale giudizio
rejeUo, -
non per questo e l'eeeezione deI eonvenuto }Iuni-
cipio meno fondata, eonciossiaehe le domande messe innanzi
con quet primo gravame si distinguano essenziaJmente da
quelle ehe furono per eonverso a questa Corte presentate.
Mentre, difatti, al Tribunale federale si ehiede l'annulla-
zione deI riparto imposte pel 1881, in quanto queste colpi-
scano i. ricorrenti, e quindi la restituzione delle somme per
1e stesse gii't versate, le conclusionali deI rieorso 1
0 febbraio,
quali figurano nell'ultima decisione governativa (deI 3 marzo
1882) enuneiate, tendevano inveee ed in tesi generale a con-
seguire : « 10 Non si earieassero di taglia comunale i eapitali
a frutto, 0 quanto meno; 2° Non si estendesse la medesima
sui capitali nel eommereio, in merei, in semoventi e in mae-
chine, giusta 1'art. 4 § 1 della 1egge 7 dicembre 1861. » Sn
queste due sole, generiche istanze erano ehiamate a pronun-
ci are 1e superiori autorita. eantonali e sn esse unicamente
giudic6, ai 14 giugno deI 1881, il Consiglio di Stato, diehia-
rando : « doversi l'imposta risolta nel eomune di Stabio sugli
enti imponibili, eioe beni stabili, eapitali a fruUo e nel eom-
mereio, semoventi, merci e macchine, ripartire a norma
1
11. Pressfreiheif. No 58.
403
appunto « delle lettere a e b dell'art. 4 e suo paragrafo del-
I' 01' dianzi eitata legge. »
A ragione quindi poteva dire iI Governo cantonale, nel suo
giudizio deI 3 marzo ultimo scorso, ehe, le primitive do-
mande e le presenti non essendo identiehe, i ricorrenti avreb-
bero dovuto adire innanzitutto, per quest' ultime, la prima
istanza cantonale, siccome vuole la legge ticinese sulle qui-
stioni amministrative non contenziose.
70 Senonehe a nulla approderebbe il rimandare i rieorrenti
stessi a riaprire la eontesa davanti a chi di diritto, imperoc-
ehe, avendo essi negletto d'impugnare a tempo e luogo la
101'0 tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a ri-
guardo di questa la gii't trattata eeeezione di preclusione, in
presenza della quale
Il Tribunale federale
risolve :
Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei
signori Dotl. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Induni di
Stabio.
n. Pressfreiheit. -
Liberte de la presse.
58. Utt~eH ~om 8. 31tH 1882 in ~ad)en @ehüber
)triner.
A. 3n ?nr. 88 Der in ~d)\tl~6 erfd)einenben
,,~d)\tl~3er,8ek
tung ll ~om 3. mouember 1880 \tlar unter oer Ueberfd)tift /I~aer.
feelentag ll ein ~rtiM erfd)ienen, in \tleld)em fid) unter ~noerem
folgenbe ~etrad)tung finbet:,,~et ~enfenmann mä~t unet\tladd
'oie ~rüt~e, reiBt ben mann bon ber ~amme, bie mutter bon
ben ~inoern, ben SJid bon ber SJeerbe. m3er höftet ben ed)mer~
ber ~nge~ötigen '?
~er @!aube an ba~ m3ieberfe~en.
m3ieoer~
fe~~n'? 3fl:'~ ein 3eU\tleUigeß, ift'~ ein e\tlige~ '? @in Aeit\tlemge~
bor einem ge:red)ten 3lid)ter.'1 @egenüber bieiem ~rtifel erfd)ien
in ?nr. 89 beg ebenfaUg in ~d)\tl~6 ~erauggegebenen II~oten ber