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8_I_398

BGE 8 I 398

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Buudesverfassung.

dell'amministralivo (Ieggasi al riguardo la deeisione gover-

nativa deI 4 aprile 1872).

12° Parimente non puo farsi Iuogo aHa domanda dei recla-

manti, pereM sia eondannato il Comune aHa restituzione di

tutte le annue prestazioni da loro gia operate a datare dei

1° gennaio 1862, ovverosia dall'attivazione della legge dal

1861 sulle taglie eomunali. Siffatta restituzione di somme 0

eose volontariamente pagate, benehe non dovute, potra essere

per avventura giustifieata in eonfronto deI diritto tieinese

(condictio indebiti), ma non eostituisee in ogni easo un ar-

gomento litigioso su eui possa essere ehiamato a pronuneiare

il Tribunale federale.

AItrettanto sia detto, da ultimo, anehe in riguardo aHa

pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in eonse-

guenza delle preeedenti liti.

Per tutte queste ragioni e ritenuto, quanto aHa prestazione

della primizia per l'anno 1872, ehe i Massari hanno omesso

d'interporre in tempo utile regolare gravame eontro la sen-

tenza d'appeIJo dei 7 otlobre 1874, ehe diehiaravali tenuti

aHa medesima, e l'hanno quindi laseiata ereseere in « eosa

giudieata, »

I1 Tribunale federale

pronuncia:

E annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera ei-

vile di appello deI Tribunale supremo deI eantone Ticino, in

quanto la medesima autorizzava il eomune di Rancate a per-

eepire dai rieorrenti ~Iassari Ia primizia della mezza brenta

di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e sueeessivi.

57. Sentenza del 22 lttglio 1882 nella causa Visconti

e Induni.

A. DappoieM il Tribunale federale ebbe a diehiarare di

« non poter entrare in materia sul ricorso deI 27 Iuglio 1881

dei signori Visconti ed Induni, » eol quale ehiedevano fosse

I

I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 57.

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annullata, perehe eontraria all'eguaglianza dei eittadini da-

vanti aHa legge, la loro imposizione comunale per ranno

1881, prendendo i reelamanti stessi argomento da eio ehe

ne' suoi eonsiderandi la Corte aveva detto {(doversi prima

esaurire la serie delle eompetenti istanze eantonali, » si ri-

volgevano -

ai 10 di fiO)bbraio dei 1882 -

al Consiglio

di Stato deI loro Cantone e rinnovavano appo lui l'istanza

gia presentata sotto il 10 febbraio deI 1881, di « annulla-

zione,)} eioe, « dell'imposta a Ioro carieata -

per l'esereizio

comunale deI 1881 -

dal l\'Iunicipio di Stabio » e di « aper-

tura d'una inehiesta sull'arbitrario tratLamento in genere di

cui sono per parte di es so Municipio l'oggetto. »

B. Ma il Consiglio di Stato, ritenendo esse re l'istanza me-

desima affatto nuov:a e diversa quindi dalla precedente, sulla

quale e prima e seeonda istanza eantonali si erano gia defi-

nitivamente pronunciate, risolveva: « di non oecuparsene »

e eio per la ragione ehe « in merito aHa vertenza daU'attuale

domanda provoeata non era stata osservata la proeedura sta-

bilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di ammi-

nistrativo non eontenzioso, e quando meno quella stabilita

dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie eomunali. »

. G. Di Ja il gravame dei 9 aprile ultimo seorso al Tribunale

federale, ehe sta alla base deli' odierna eonLestazione. Per

esso ripetono i signori V. ed I. ehe « costituzioni federale e

eantonale, leggi cantonali, eee. 80no da loro invanamente in-

vocate; » ehe « Governo e suo luogotenente mettono in non

cale il ehiaro dispositivo deU' art. 197 e suoi paragrali della

legge eomunale, I'art. 4 delle vigenti eostituzioni cantonaJe e.

federale » e, « chiedendo di nuovo protezione, difesa, giu-

stizia, » si riconfermano pienamente nelle domande dei pri-

mitivo reciamo.

-

D. Trasmesso il ricorso, pel canale deI governo tieinese,

al munieipio di Stabio, quest'esso risponde -

addi {7 mag-

gio p.o p.o -

proponendo a giudieare : « Sia diehiaralo irri-

}) eevibiJe, perehe tardivo, il ricorso medesimo; non poter-

» sene il Tribunale oeeupare, pereM risguardante taglie

» 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta Ia Iegge co-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

» munale relativa e quella speciale sulle taglie stesse edella

» federale giudiziaria; doversi, infine, respingerlo in via

» d'ordine per titolo di preclusione (art. 59 della legge sul-

» I'organizzazione giudiziaria federale), col carico delle spese

» d'officio e ripetibili. »

Pt'emessi in ratto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

tOll municipio di Stabio solleva in prima linea un' ecce-

zione di preclusione, che consiste a dire: « non essersi i

ricorrenti Visconti ed Induni opposti appo lui ed entro il

termine a tal uopo stabilito, ci oe prima della fine d'aprile d~l

1881, al riparto delle taglie comunali per l'anno 188t, in

quella parte che Ii concerneva; aver essi perduto di tal guisa

e giusta i prescritti delle veglianti leggL cantonali iI diritto

d'impugnare quel riparto dinanzi a qualsivoglia autorita can-

tonale 0 federale. »

20 L'art. 7 della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie r.omu-

nali dispone : «La Municipalita nell'avviso col quale pubblica

iI riparto delle taglie deve prefiggere: a) un termine entro

il quale il contribuente pu6 avanzare il suo riclamo; b) un

termine al pagamento della taglia, » ecc.

L'art. tO ibidem stabilisce pei ricJami le seguenti norme:

2° « se le quote d'imposte constatate eccedono i fr. 5, ma

non superano i fr. 30, dal giudizio della Munieipalita pu6

appellarsi al giudice di pace, entro 5 giorni continui dalla

comunicazione di es so giudizio munieipale; § 3, se eccedono

i fr. 30, dal giudizio deI giudice di pace pu6 appellarsi al

Consiglio di Slato entro ö giorni continui dall'avvenutane

comunieazione; § 6, i termini fissati in questo articolo

sono perentorii. »

L'art. 16 deI regolamento di esecuzione (12 febhraio 1862)

di tüdesta legge fa obbligo a chiunque intenda reclamare di

uniformarsi all'art. 10 della medesima.

Einfine l'art. 2 della legge 12 maggio t877 sul conten-

zioso-amministrativo dichiara « quistioni di contenzioso-am-

ministrativo, di competenza quindi delI' autorita giudiziaria,

quelle risguardanti : a) la del.erminazione della quota di qua-

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 57.

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lunque imposta; tran ne le imposte, tasse 0 tribuli cantonali, »

riservando invece all'amministrativo semplice il definire se

un ente sia 0 non sia imponibile.

3" Da tutte queste disposizioni di legge risulta ehiaro -

ehe quando un Municipio abhia operato, il riparto di una data

gravezza comunale sui singoli contribuenti 0 fatta, in altre

parole, di questi ultimi e dei loro enti imponibili la tassa-

zione, es so deve darne pubblica contezza ai contribuenti

stessi, fissando loro un termi ne entro cui sia lecito di presentare

gli eventual i gravami; ehe qualunque contesa da questi pro-

cedente vuol esse re istrutta e l'isoluta aHa stregua della pro-

cedura dalle surriferite leggi stabilita e ehe ad ogni contri-

buente, il quale ommetta di far valere -

entro il termine a

tal fine dal Municipio prefisso -

i suoi reelami contro I'av-

venuto riparlo, resta irremissibilmente preclusa la via ad

esercitarli in riguardo dell'esercizio a cui hanno riferimento.

4° Ora, gli e provato in atti che addi 23 aprile 1881 il

Munieipio deI borgo di Stabio deduceva eon apposito affisso

a. pubblica notizia che : « tutti i comunisti i quali credessero

avere osservazioni, diminllzioni od aumenti da far portare

alle rispeltive loro partite, sia sui capitali, stabili, e persone

per pagamento della taglia comllnale i8St, dovevano presen-

tarsi al suo officio dalle ore 10 alle i2 anL per tutta la du-

rata di quel mese, }) e ehe: « quanti entro detto termine non

a.vessero fatle osservazioni, sarebbero tenuti versare l'importo

taglia, giusta le disposizioni municipali. » -

Ai 25 dello

stesso aprile esso invitava inoltre, « focolarmente e mediante

usciere, » tutti i capitalisti dei Comune, quindi anche i si-

gnori Visconti ed Induni, a reearsi entro quel medesimo fa-

tale nella sua cancelleria, onde esaminarvi l'elenco dei capi-

tali a frutto, delle merci. ecc., assoggettati per quell'anno al

contributo comunale. -

Ne mancarono i ricorrenti di andarvi,

e parecchie volte, per ei6 fare, ma tralasciarono non di meno

di sporgere qualsivoglia reclamo in confronto della tassa che

direttamente li colpiva, ond' e ehe perdettero indubbiamente.

per quanta sopra, il diritto di promuovere lite sull'argomento

presso le superiori autorita cantonali.

VIIl- 1882

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

50 E se tanto e vero, se sta eioe in faUo e di fronte alle

surriportate preserizioni di legge, ehe per propria colpa i

reclamanti si sono barrato l'adito ad insorgere eontro la loro

tassa d'imposta eomunale pel1881 e pertanto a piatire sulla

medesima dinanzi alle autorita eantonali superiori, appena e

neeessario aggiungere ehe non si pu6 loro eoneedere neppure

Ja faeolta di adire suU' identieo temail Tribunale federale,

aHo intento di far diehiarare da lui : ehe quella tassa, av-

verso eui nou rieol'sero ne in tempo utile ne in debito luogo,

e lesiva deI prineipio dell'eguaglianza dei eittadini, dalle eo-

stituzioni federale e eantonale eonsaerato, ehe eome tale e

nuHa e dev' essere daI fis co restiluita.

6° Che se non pUD uegarsi avere i signori Visconti ed Iu-

duni gia prima ehe venisse pubblieato aStabio il riparto

delle taglie, e preeisamente col 10 febbraio 188t, insinuato

reclamo al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo

da quest' esso e dal ConsigJio di Stato eon ispeeiale giudizio

rejeUo, -

non per questo e l'eeeezione deI eonvenuto }Iuni-

cipio meno fondata, eonciossiaehe le domande messe innanzi

con quet primo gravame si distinguano essenziaJmente da

quelle ehe furono per eonverso a questa Corte presentate.

Mentre, difatti, al Tribunale federale si ehiede l'annulla-

zione deI riparto imposte pel 1881, in quanto queste colpi-

scano i. ricorrenti, e quindi la restituzione delle somme per

1e stesse gii't versate, le conclusionali deI rieorso 1

0 febbraio,

quali figurano nell'ultima decisione governativa (deI 3 marzo

1882) enuneiate, tendevano inveee ed in tesi generale a con-

seguire : « 10 Non si earieassero di taglia comunale i eapitali

a frutto, 0 quanto meno; 2° Non si estendesse la medesima

sui capitali nel eommereio, in merei, in semoventi e in mae-

chine, giusta 1'art. 4 § 1 della 1egge 7 dicembre 1861. » Sn

queste due sole, generiche istanze erano ehiamate a pronun-

ci are 1e superiori autorita. eantonali e sn esse unicamente

giudic6, ai 14 giugno deI 1881, il Consiglio di Stato, diehia-

rando : « doversi l'imposta risolta nel eomune di Stabio sugli

enti imponibili, eioe beni stabili, eapitali a fruUo e nel eom-

mereio, semoventi, merci e macchine, ripartire a norma

1

11. Pressfreiheif. No 58.

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appunto « delle lettere a e b dell'art. 4 e suo paragrafo del-

I' 01' dianzi eitata legge. »

A ragione quindi poteva dire iI Governo cantonale, nel suo

giudizio deI 3 marzo ultimo scorso, ehe, le primitive do-

mande e le presenti non essendo identiehe, i ricorrenti avreb-

bero dovuto adire innanzitutto, per quest' ultime, la prima

istanza cantonale, siccome vuole la legge ticinese sulle qui-

stioni amministrative non contenziose.

70 Senonehe a nulla approderebbe il rimandare i rieorrenti

stessi a riaprire la eontesa davanti a chi di diritto, imperoc-

ehe, avendo essi negletto d'impugnare a tempo e luogo la

101'0 tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a ri-

guardo di questa la gii't trattata eeeezione di preclusione, in

presenza della quale

Il Tribunale federale

risolve :

Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei

signori Dotl. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Induni di

Stabio.

n. Pressfreiheit. -

Liberte de la presse.

58. Utt~eH ~om 8. 31tH 1882 in ~ad)en @ehüber

)triner.

A. 3n ?nr. 88 Der in ~d)\tl~6 erfd)einenben

,,~d)\tl~3er,8ek

tung ll ~om 3. mouember 1880 \tlar unter oer Ueberfd)tift /I~aer.

feelentag ll ein ~rtiM erfd)ienen, in \tleld)em fid) unter ~noerem

folgenbe ~etrad)tung finbet:,,~et ~enfenmann mä~t unet\tladd

'oie ~rüt~e, reiBt ben mann bon ber ~amme, bie mutter bon

ben ~inoern, ben SJid bon ber SJeerbe. m3er höftet ben ed)mer~

ber ~nge~ötigen '?

~er @!aube an ba~ m3ieberfe~en.

m3ieoer~

fe~~n'? 3fl:'~ ein 3eU\tleUigeß, ift'~ ein e\tlige~ '? @in Aeit\tlemge~

bor einem ge:red)ten 3lid)ter.'1 @egenüber bieiem ~rtifel erfd)ien

in ?nr. 89 beg ebenfaUg in ~d)\tl~6 ~erauggegebenen II~oten ber