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8_I_385

BGE 8 I 385

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Italiano CH
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A.

STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

DES CONTESTATIONS DE DROIT PUßLIC

= : =

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalite devant la loi.

56. Sentenza dell'8 luglio 1882 nella cau.~a Bernasconi

e lite-consorti.

Visto risultare daU'incarto degli atti ed in aggiunta a quelle

gia partitamente enunciate 'lel giudizio 31 gennaio 1880 di

quesla Corte le seguenti principali circosta'lze di fatto :

A. Con memoria 14 gennaio 1881 il consorzio dei Mas-

sari, abitanti in Rancate. e rappresentato dai deJegati Berna-

sconi AJessandro e Giacinto Calderari trasmettono tutti gli

atti della causa al Consiglio di Stato deI cantone Tieino, « per-

» ehe eon propria preavviso esso degni aeeompagnarli al

» Gran Consiglio per l'invoeata soppressione della gravezza,

» eioe dell'annuale prestazione di mezza brenta di buon vino

» peJ parroeo, ehe in on la alle leggi e per solo iusano pun-

}) tiglio si mole manteuere in Raucate, in aggravio ed op-

» pressione dei poveri Massari, ehe gia soggiaeciono, oltre

» a questa, a tutti gli altri eariehi e taglie eomuuali. »

B. Avutane comunicazione, la Munieipalita di Raneate ri-

Vlii -

1882

26

386

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ceve, ai 23 deHo stesso gennaio, dall'Assemblea eomunale

« l'incarieo e l'autorizzazione di eontinuare nella detta causa

» sia davanti le autorita amministrative ehe giudiziarie }) e

ehiede al Governo, eon aUo responsivo deI 30 delto, « si

» respinga il rieorso -

in linea principale, pereM ne il po-

}) tere legislativo, ne l'eseeutivo possono oceuparsi delle sen-

» tenze prolate in eonfronto dei rieorrenti dall'autorita giu-

» diziaria eantonale; in linea subordinata, pereM non insi-

» nualo nei modi e termini stabiliti dalla legge 27 novembre

» 1863; piu subordinatamente ancora, pel'ehe assolutamente

» infondato, fermo stando in qualsiasi ipotesi di gindizio, per

» rapporto alle prestazioni gia seadute, il prineipio deI rispetto

}) aHa GOsa giudicata. })

C. Addi 1. 0 deI sueeessivo febbraio il Consiglio di 5tato

inoltra il gravame eon I'inearto della eontestazione al Gran

Consiglio, « affineM, in eseeuzione della sueeitala deeisione

» 3t gerlllaio t 880 deI Tribnnale federale, risolvi l'invoeata

}) soppressione della gravezza delI' annuale prestazione di

» mezza brenta di buon vino nero pel parroco di Raneate,

» piti non potendo la medesima sussistere, percM parziale,

» odiosa e contrarla al diritto costituzionale ed aHa legge. })

D. I1 Gran Consiglio, inveee, adottando la relativa propo-

sta della Cornrnissione delI' arnrninistratiro, motivata su eiD

ehe «in presenza della divisione dei poteri garantita dalle

» eostitl1zioni, si federale ehe cantonale, ammessa dalle co-

» stituzioni di tutti i popoli eivili, il Gran Consiglio, potere

» Iegislativo non pUD invadere il campo deI potere giudizia-

» rio, » -

risolveva nella tornata deI 1.3 teste decorso gen-

naio e senza opposizione veruna -

« di non entrare in ma-

» teria suU'insinuato rieorso.)}

E. Egli si e contro questa risoluzione ehe, « richiamando

» il preeedente reelamo diretto contro il querelato ed informe

» giudizio dei Tribunale superiore cantonale, » il eonsorzio

dei Massari introduce ai 29 marzo e 12 aprile p.o p.o il suo

nuovo rieorso presso il Tribunale federale, « al fine di oUe-

» nerne l'annullazione e la riforma. »

Le ragioni per esso addotle a conforto deI gravame si

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 56.

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riassumono per sommi capi nelle seguenti : « 1 Massari ri-

}) eorrenti non avere vincoli giuridiei, ne obbligazioni perso-

» naH 0 speciali verso iI parroco Ioeale, ne maggiori, ne di-

)} verse da qnelle ehe hanno tutti gIi abitanti deI comune;

» non lavorare terreni; non possedere sostanze gravate da

» questa prestazione od onere. Essere l'imposta ehe si vuol

» mantenere a 101'0 carico un resto di abusi e di arbitri feo-

}) dali, un uso antieo, stabilito dal comune nel riparto delle

» gravezze comunali; uso ingiusto ed abolito dalle eostitu-

» zioni,. dalle leggi, dal codiee civile tieinese (art. 1318) e

» tassatIvamente dalla legge cantonaJe sulle taglie deI 1861

» (art. t, 2, 16 e 17) e dalle eostanti e ripetute decisioni dei

» governo cantonale.

» Non trattarsi in concreto di deeime 0 primizie 0 presta-

» zioni obbligatorie afferenti beni stabili e eornecchessia pro-

» vate in atti, ma bensi di vera irnposta eomunale ed eece-

}) zionale sul lavoro degli agricoItori, di una prestazione aHa

» quale i ricorrenti non sono per nessun atto, contratto 0

» Iegge tenuti.

» Possedere il parroeo Iocale, uno dei meglio provvednti

}) di prebenda, altri terreni vastl e coltivati a vigna, ehe gli

» danno il vino necessario aHa mensa, senza che glielo for-

» niseano i poveri dei cornune, i lavoratori.

.)} Non potersi, per la vigente legge tieinese sulle taglie ed

~mposte, ~ggravare una parte degli abitanti, e la phi povera,

m una mIsura sproporzionata e diversa da quella a eui soo"-

giaeeiono gli altri cittadini.

~

}) Non esistere in Rancate taglia eornunale sullavoro e sul-

!' eserei.zio delI' agricultura e nemmeno sovra qualsiasi altra

mdnstfla 0 comrnereio, e doversi ql1ivi, come in ogni aItro

comune deI cantone, Ie spese tutte di arnministrazione, strade,

scuole, medico e euIto ripartire, secondo gli art. 1 e 2 della

legge sulle taglie deI 186t, sulla sostanza, snl foeatieo e sul

testatico, senza distinzione fra gli abitanti, mentre ai recIa-

manti si fanno pagare aparte anche le taglie eeeezionali e

straordinarie di culto e di prestazione di vino.

» Violare la sentenza d'appeHo deI 1.4 maggio 1.879, I'egua-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

glianza e la giustizia in materia di ordine pubblico. Non es-

sersi pronunciato infine il Gran Consiglio, per un deplorevole

errore, sul merito della cosa, ma intendere esso lavarsene le

mani, lasciando al Tribunale federale il compito di fare quella

giustizia ehe invano e da tanti anni si reclama dai l\fassari,

dei quali aleuni anehe italiani e rielamanti all'appoggio dei

trattati internazionali. })

Le eonclusioni, poi, dei ricorrenti suonano testualmente :

« Piaccia al Tribunale federale statnire e decidere :

» t ° Che l'imposta comunale ed annuale della prestazione

del1a mezza brenta di miglior vi no nero (45 litri) pel parroco

locale, aggravata soltanto a ciascuno dei Massari di Rancale,

ehe banno od avranno carro e buoi, e illegale, parziale,

odiosa ed incostituzionale, e viola i diritti della eguaglianza

dei cittadini nella ripartizione delle pllbbliche gravezze; es-

sere di conseguenza fondato il rielamo dei l\lassari e doversi

sopprimere I'imposta medesima, annullando la relativa sen-

tenza 14 maggio 1879 dei Tribunale superiore cantonale.

}) 2° Dovere la Mnnicipalita e Comune di Raneate retrodare

ai rieorrenti I'irnporto indebitamente fatto pa gare di tale im-

posta, dall'attivazione della legge sulle taglie deI 1861, ossia

dal 1° gennaio 1862 in avanti.

}) 3° Dovere la MnnieipalWl e Comune di Raneate rifondere

ai rieorrenti i danni e le spese loro oceasionate colle prece-

denti liti e cause, ingiuste e temerarie, e da liquidarsi in

separata sede di giudizio.

» 4° Doversi condannare la Munieipalita e Comnne di Ran-

cate alle spese dei presente giudizio e ad un congruo inden-

nizzo ai rieorrenti per spese e danni nol giudizio attuale. »

F. A queste domande ed argomentazioni il convenuto Mu-

nieipio di Rancate oppone (9/13 giugno) :

« 1° Essere iI ricorso irrieevibile per difetto di mandato,

avvegnacehe i signori Bernasconi e Calderari al medesimo

firmati non agiseano quali istanti diretLi e personali 0 come

Jegittimi procuratori, ma sibbene ed arbitrariamente quali

delegati di un supposto « consorzio di Massari, » che non

esiste punto. Essersi inoItre due fra gli obbligati aHa presta-

I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 56.

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zione della mezza brenta di vino e reclamanti di prima, ri-

fiutati, in seguilo aHa sentenza 3t gennaio 1880 dei Tribu-

nale iederale, ad altri atti di causa e vineolati ad eseguire i

giudicati deli' alltorita cantonale, lasciando soli nel Iitigio i

succitati signori Bernaseoni e Calderari.

» 2° Non avere violato la risoluzione 13 gennaio deI Gran

Consiglio, contro eui deve ritenersi interposto il riwrso in

parola, qnalsiasi diritto garantito dalla costituzione federale

e dalle leggi federali relative alla sua esecuzione 0 daHa co-

stituzione cantonale, ma afIermato bensi e eon pieno diriuo

un prindpio d'ordine pubblico e costituzionale, rifiutando

d'ingerirsi nelle competenze dei potere giudiziario.

» 3° Non avere risolto, in ogni piu subordinata ipotesi, il

Gran Consiglio nessuna quislione di merito e non potersi

quindi sottoporre neppure al Tribunale federale nessuna do-

manda di merito, senza che prima sia ventiIata dalla compe-

tente autorita eantonale, nei modi e nelle forme stabilite dalle

leggi ticinesi, e se ed in quanto sia aneor possibile, il pro-

porla. Riescire pertanto inutile ogni disputa in quesla sede

di giudizio circa le domande formolate sotto i Nri 1, 2 e 3 deI

ricorso, pereM dalle autorita tieinesi non peraneo diseusse

ne giudicate.

}) 4° Non essere da nltimo -

e snpposto pure ehe si ritenga

avere il Gran Consiglio errato nel diehiararsi incompetente a

conoscere intorno a cio ehe gia ebbe a statuire l'autorita giu-

diziaria -

assolutamente possibile che codesta Corte abbia

ad avocarsi la cognizione di asserte quistioni d'imposte co-

munali, senza che siano prima sentite le autorita dei paese

cui spetta costituzionalmente l'attributo di giudicarle. Rien-

trare, in altre parole, le questioni ventiJate da Bernasconi e

Calderari nei termini dei diritto privato, co me fu da essi me-

desimi ritenuto e dalla Camera civile d'appello giudicato, e

doverIesi in tal easo per la precedente senLenza di ripulsa

dei Tribunale federale eonsiderare gia ultimate; 0 concernere

esse invece materia d'imposta (eiocche negasi dal convenuto,

fu negato eziandio dal Gran Consiglio, al pari delle antorita

gilJdiziarie, e non iu ancora ammesso dal Tribunale federale)

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

e doverlesi allora diseutere e ventilare, se aneor possibile,

alla stregua delle leggi tieinesi, non eon proeedure eeeezio-

nali, straordinarie. })

Senza entrare in un maggiore esame deI merito della eausa

e riehiamando per mera abbondanza tutto quanta gia ebbe

ad allegare in argomento nella preeedente sua memoria deI

18~9, iI ll-iunicipio di Raneate propone quindi -

« Ia reje-

» ZlOne totale deI rieorso, con la condanoa de' suoi autori

») nelle spese deI giudizio e nella rifusione al Comune inde-

» bitamente molestato di una equitativa indennita, da deter-

» minarsi dal prudente e savio arbitrio della stessa Corte. »

G. Avendo poscia, sotto i 20 di giugno p.o p.o, il giudice

federale delegato aU' istruzione della vertenza, invitato i ri-

correnti a spiegare -

« quale fosse la composizione dei con-

»sorzio dei Massari dai quali hanno ricevuto mandato di

» stare in causa e, in difetto di mandato, se intendessero so-

» stenere il ricorso in norne proprio, » rispondevano Alessan-

dro Bernasconi fu Pietro e Giacinto Calderari fu Agostino

dichiarando, mediante scritta deI 25 stesso giugno -

« agire

» essi per se ed in nome di Domenico Bernasconi fu Simone

» e di Giuseppe Calderari di Battista, altri ll-fassari, pure di

» e domiciliati in Rancate, dai quali hanno avuto e tengono

» tuttora mandato di procnra e di rappresentanza nella causa,

» unito al ricorso a giugno i 879 e sempre figurati negJi atti

» ~ei giudizi stati appellati all'alto Tribunale federale; stare

» m fatto ehe i Massari Galli e Mascetti, gia parteeipanti al

» consorzio dei ricorrenti, si sono ritirati, ma cio essere av-

» venuto pel titolo che essi non hanno piu ne carro ne buoi

» e sono quindi sciolti dall'obbligo di tale prestazione; assi-

» curare, infine, ehe essi hanno ricorso al Tribunale federale.

» con l'aUo 29 marzo u. s., e per se ed in nome dei suddetti

» Bernaseoni Domenico e Calderari Giuseppe ed essere la

» causa assunta e fatta in loro nome ed in nome di questi

» ultimi. })

Premessi t'n fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

Sulle preliminari eccezioni di ordine.

i 0 L'eccezione pet' difetto di mandato non regge ne in COll-

r

1. Gleichheit vor dem Gesetze. No 56.

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fronto delle risultanze in genere dell'incarto, ne di fronte

speeialmente aHa surriferita esplicita dichiarazione d.el 25 ul-

timo scorso giugno (lettera G dei fatti), dalla quale appare

bensi acconsentita la cireostanza deI recesso dalla causa per

parte di entrambi i signori Galli, ma certificata ad un tempo

-anehe quella che i firma!i al ricorso, signori Bernasconi e

Calderari, piatiscono insieme e per se stessi e per altri due

lite-eonsorti; la qual' cosa e piu ehe sufficiente per assodare

la legittimazione di es si ricorrenti a sollevare e sostenere il

litigio, massime quando si consideri che il medesimo ha per

base una eontroversia di mero diritto pubblico.

2° Parimenti infondata e l'altra eccezione di preclusione che

il Munieipio eonvenuto vorrebbe desumere sia dalla pretesa

inosservanza dei termine di eui all'art. 59 della legge sull'or-

ganizzazione giudiziaria federale, sia dal riflesso che la qui-

stione iu pendenza fu gia dal Tribunale superiore dei can-

tone definiti vamente risoluta.

Rispettato fu invero il termine dei sessanta giorni per cie.

ehe risguarda la decisione 1.3 gennaio 1.882 dei Gran Consi-

glio, -

contro la quale e primamente ad intendersi rivolto

il gravame dei Massari, -

avvegnaceM la decisione mede-

sima sia stata eomunicata ai 25 di febbraio ed il gravame

pervenuto in atti dei Tribunale federale gia sotto la data deI

12 teste spirato aprile. E rispettato 10 fu eziandio per ci6 che

riflette la sentenza 14 maggio 1.879 della Camera civile di

appello deI Tribunale supremo cantonale, -

avverso cui il

ridetto gravame neU' intrinseco suo e diretto, -

stantecM

l'odierna causa aHro al posluLto nOll sia, se nOll la conferma

~ riproduzione di quella gift in tempo debito incoata col ri-

torso deI 3 giugno i879, che il preeedente verdetto deI Tri-

bunale federale avvertiva doversi introdurre in prima linea

presso il Gran Consiglio.

Sta poi in faUo che la eontroversia di cui si tratta fu dalle

istanze cantonali gia definila, ma -

giusta il relativo petito

dello stesso Comune attore (Iibello 1.7 marzo 1873) -

limi-

tatamente alla prestazione delta primizia per il solo anno

1872. Tanto e eio vero, ehe ai 20 luglio dei 1876 il Comune

.392

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

medesimo, a vece di ehiedere semplicemente la eseeuzione

dei prolati giudizi, intentava una nuova azione, al fine ap-

punto di oltenere venisse dichiarato : «essere eiaseun Mas-

»saro obbligato aHa eorrisponsione annua della primizia

»in natura anche per gli anni successivi al 1872 e finche

}) i medesimi tengano car1'O e buoi nel comune di Ran-

cate. »

11 fatale entro cui presentare il .ricorso eomineiö perLanto

a decorrere dalla intimazione della ripetuta sentenza d'ap-

pello deI 1879 e gift fu detto essere stato il medesimo dai

ricorrenti osservato.

3° Inattendibile si appalesa. da ultimo, anche la terza ec-

eezione -

d'incompelenza, -

la quale conclude a dire : «do-

» versi prima rimandare gl' istanti ad esperire le loro do-

» mande in tutti i gradi di giudizio amministrativo eantonale,

» nelle forme e nei termini dalle leggi tributarie dei paese

» stabiliti. }}

Non trattasi gilt in conereto delJa validita 0 ammissibilita

di una data gravezza ° risoluzione amministrativa, ma uni-

camente della costituzionalita di ttna sentenza civile.

La prestazione della primizia in discorso esige difatti il

Munieipio di Raneate, non quale « imposla comunale,) sib-

bene eome il eorrispetti vo di un « dirilto privato » e la fa-

colta di eio fare esso ripete, anziehe da' suoi attributi am-

ministrativi in tema di pubbliei aggravii, da un contratlo sti-

pulato a suo tempo col parroeo Iocale; mOLivo per eui si

convenivano i ricorrenti, piuttosto ehe pel tramite di tribu-

taria esecQzione, davanti al giudice civile.

E dal canto loro i Massari, pure addueendo, -

ad impu-

gnazione dei carattere privato delle reclamate prestazioni

annue, -

« essere stata ab origine la primizia dei vino una

» eceezionale imposta eomunale sul lavoro degli agrieoltori

» destinata a far fronte alle spese deI culto nel Comune, »

insorgono pero essenzialmente contro la proferita sentenza

civile, ehe essi ritengono ineostiluzionale, e tendono in ul-

tima analisi, eol loro gravame, a farne pronuneiare l'annul-

lazione e a eonseguire che -

scomparsa quella -

non pos-

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 56.

393

sano piiI essere delle prestazioni in querela sotto qualsiasi

altro titolo riehieste.

Laonde «i vari gradi di giudizio amministrativo eanto-

nale », a eui aHude la parte convenuta, allora soltanto si po-

trebbero e dovrebbero dai ricorrenti adire, quanclo la natura

privata della primizia non fosse stata dal giudiee eivile rico-

noseiuta ed il Comune volesse, eiö ehe non e, eontinuare a

riseuoterla sotto forma e nei modi di una vera imposta.

Stil merito.

4° L'argomentazione ehe sta aHa base dei rieorso proeede

da un' asserta violazione degli art. 4 della Costituzione fede-

rale e 4 deHo Statuto tieinese e si riassume in quanto segue :

« Col riconoseere e sanzionare la ulteriore esistenza dell'ob-

bligo nei Massari aHa corrisponsione deHa primizia, il Tri-

bunale sllperiore eantonale ha creato in pro deI parroeo

loeale 0 respettivamente deI Comune di Raneate ed a carieo

delle persone e famiglie di detti Massari un privilegio odioso,

ineostituzionale e originato eon esso una evidente inegua-

glianza nei cliritti dei eittadini. Siffatta ineguaglianza non

seppe togliere nemmeno il Gran Consiglio, sebbene questa

Corte gliene offrisse l'oceasione. Sussiste quindi aneora il

diniego di giustizia ed e fondato l'appello a questa Corte,

perehe ne decreti la eessazione. »

3° Pos ta in simili termini la quistione, niun dubbio ehe il

Tribunale federale sia eompetente per definirla. Ne osta aHa

disamina, speeie in presenza della dizione generiea dell'arti-

cola 39 della legge organieo-giudiziaria federale, la eireo-

stanza ehe il gravame sia rivolto contro una sentenza prolata

in causa di diritto pTivato .. Le violazioni . dei prineipio del-

I' eguaglianza dei eittadini possono essere il fatto anehe di

giudici che pronuncino in sede eivile, sempreehe i medesimi

arbitrariamente si rifiutino ad applicare le leggi eivili ehe

vigevano tuttora nel paese rispettivo, sia poi negando la esi-

stenza e l'effieacia di diritti e di obblighi dalle ridette leggi

eoncessi e garantiti, sia -

come appunto asseverano in con-

creto i ricorrenti -

eonfermando invece e proteggendo di-

394

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ritti ed obblighi ehe Ie Ieggi medesime diehiararono gia inam-

missibiIi, eontrari eioe alle veglianti istitllzioni d'ordine pub-

blieo deI paese, ed abolirono.

6° 11 Tribunale federale dovendo quindi indagare -

se,

coIr ammettere e eol saneire la eontinuazione in perpetuo di

un obbligo privato alla prestazione di determinate primizie,

in natura 0 numerario, il Tribunale supremo deI eantone Ti-

ci no abbia nel 1879 reeato arbitraria offesa alle quivi impe-

ranti Ieggi eivili, 0 siasi, per eonverso, rifiutato a tradurle in

atto, giovera ehiarire innanzitutto ehe eosa preseriva in ri-

guardo a prestazioni siffatte il diritto vigente nel Tieino.

Il Codice civile ticinese, promulgato nel 1837, regola sotto

il titolo XVI deI libro seeondo, fra i contratli di Ioeazione e

soeieta, l'istituzione dei livello e sotto il titolo XXIV, fra il

mutuo e il eomodato, queHa deI censo, Ie sole, eontemplate

da lui, ehe abbiano eoi eariehi fondiari propriamente detti

una vieina analogia, -

ma non eontiene in tema di primizia

disposizione vernna; diehiara tuttavia, al I' art. !) « diritto sus-

sidiario » il giure eomune, ed abroga, eon l'art. 13t8, ([ gli

statuti e le eonsuetudini distrettuali. »

La « Raecolta generale» eontiene all'ineontro varie leggi

su altri istituti affini deI diritto eomune dal eodiee eivile non

eontemplati, quali le decime, Ie {iltalezze, i laudemi ed i quin-

denni. La prima di queste Jeggi, deI 1803, ristabiliva prov-

visoriamente la percezione della rleeima sul piede usitato

avanti Ja Rivoluzione deI 1798; Ja seeonda, deI 20 maggio

1806 (mantenuta espressamente in vigore altresi daIla Costi-

tuzione deI 1830, art. 37), saneiva il riscatto per le deeime

di ogni genere, disciplinandone l'effettuazione; altre, poste-

riori, prolungavano a piu riprese i fatali deI riscaUo mede-

simo e faeevano obbligo ai deeimatori, sotto eomminatoria

della perdita deI loro diriuo, di eonvenire in giudizio i deci-

matari pet pagamento deI prezzo; un ultimo e perentorio

termine al riseatto fissava il deereto eseeutivo deI 29 111-

glio 1840, aggiungendo ehe « quando il deeimatore 0 diret-

» tario non avesse enlro il 1840 fatta Ia debita notifieazione

» deI suo diritto aIla Caneelleria di Stato 0 non effettuato

I

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 56.

395

» enlro tutto il 1841 il riseatto, ogni SUD diritto sarebbe pe-

» rento e andrebbe a favore dello Stato, il quale ne farebbe

» appJieazione aHa pubbliea istruzione. »

L'art. 31 delta legge ecclesiastico-civile deI 1855 dispone

infine : « I eensi, le rendite annue, i legati pii e qualullque

}) altra prestazione, sia in generi ehe in danari, ehe affettano

» beni stabili a favore di benefiei, chiese, oratori, eappelle,

» eorporazioni, eee., per messe, suffragi, elemosine ed altre

» eause pie, sono redimibiliallecondizioni della legge 20 mag-

» gio 1806 per il riseatto delle deeime.

7° Rivestita dei earatteri costitutivi di un diritto 0 rispet-

tivamente di un obbligo privato, la primizia di Raneate non

puo guari aver sussistito ne sussistere, aHa stregua deI giure

tieinese suffulto dal sussidiario diritto eomune, se non quale

un peso reale 0 carico (ondiario, per quest' esso avendosi

generalmente ad intendere l'onere di eerte perio~iehe pres~a­

zioni ehe ineombe pro tempore al possessore dl uno stabIle

-e rispetto al quale la persona deli' obbligato viene unicamente

determinata dal possesso di detto stabile. Ne monta ehe 1'0-

nere stesso eolpisea in casu, piuttostoeM tutti indistintamente

i possessori di fondi, quelli soltanto « ehe hanno earro eon

buoi,).) peroeeM il earattere suo giuridieo rimane, eiö non

ostante, il medesimo ed il divario ha solo per eonseguenza di

far sospendere l'adempimento deIl'obbligazione durante quel

tempo in eui il possessore deI fondo non avesse anehe l'altra

enuneiata qualitit particolare.

Eliminato ehe fosse il eoneetto deI « peso reale» 0 « ea-

rieo fondiario, » il diritto 0 resp. l'obbligo all'annua presta-

zione della mezza brenta di vino non sarebbe in diritto tiei-

nese e nemmeno per diritto COIl;lune suseettibile di qualsi-

voglia altra eostruzione giuridica, Ia quale valga a giustifiearne

üggidi la esistenza.

8° Ora i {{ pesi real i » 0 « eariehi fondiari » dalla Iegisla-

zione ticinese eontemplati ridueendosi : ai gia mentovati censi

e livelli deI eodiee eivile, -

alle decime, ai laudemi, ai quin-

denni, alle {ittalezze, di eui parlano le sueeitate leggi sul

396

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

riseatto, -

alle rendite annue, ai legati pii ed alle altre pre-

stazioni in generi e ~n d~n.ari, all~ q.u~li ace~nna l' .art. 3:1

delta legge ecclesiastlco-clVJl~, la pnmlZla, deI v.mo -:- mtorno

a eui si aggira la eontroversla -

non puo altnmentl raffigu-

rarsi se non sotto l'aspetto di una deeima, oppure sotto quello

di ttna prestazione ehe affetta beni stabili a favore di benefici,

eec.

9° Prendasi poi a mode})o l'istituto' della decima e tengasi

quindi in conto di obbligato alla prestazione della primizia

in natura od in equivalente chiunque in Raneate abbia, oltre

il possesso 0 la proprieta di fondi 0 case, anche « earro eoo

buoi » (sentenza :13 luglio 1864 deI supremo Tribunale di ßli-

lano nella causa fra il parroco di Velate ed i fratelli OssoIa),

la prestazione medesima si appalesera eome gia fin dal :1.841

perenta in virtu deI surriferito decreto eseeutivo deI 29 luglio

1840 e eonverra pertanto indurne : non ave re pOluto nel

1872 il Comune di Rancate ne garantire al parroco Ioeale la

esazione della primizia in querela, ne farsi cedere diritto

qualsiasi alla medesima relativo.

Si consideri invece la primizia deI vino dal punto di vista

di « una prestazione periodiea affettante beni stabili a favore

del benefieio pan'oeehiale di Raneate, }) e torneranno appliea-

bili aHa medesima i prineipi sanciti dalla legge deI 1806, giu-

sta i quali: « il riseatto (art. 2) .doveva effettuarsi nel deeorso

}) di mesi dieciotto da principiarsi daHa data deHa Iegge

» stessa » e « le deeime (art. 3) erano ad intendersi dopo

» sei anni per sempre abolite. »

1 0

0 Ed a quest' ultima ilIazione eonducono al postutto au-

ehe gli stessi eonsiderandi ehe servirono di guida ai giudi-

cati dei Tribunali ticinesi. La sentenza d'appello deI :1.879,

ehe confermö il libello deI eomune di Raneate riehiedente il

pagamento della primizia per gli anni 1872, 73, 74 e 75 e la

sanzione deli' obbligo al medesimo in ogni tempo avvenire,

si e fondata esclusivamente sulla cosa giudicata procedente

dai giudizi deI 1874. La sentenza 7 ottobre 1874 della stessa

Camera civile d'appello, ehe obbligo i rieorrenti l\fassari ad

L Gleichheit vor dem Gesetze. N° 56.

397

effettuare la prestazione del!a pri?lizia pel .1872,. ad.dottö

semplicemente, a giustifieazlOne d. questa, I motlvatl

d~l

giudice di prima istanza. La ~e~ten.za t? an.tece?ente maggIO

deI Tribunale civile di MendnsIO dlpartIvasl pOl, finalmente,

dalla principale premessa -

« eos.tituire.l~ prestazioll.e della

» primizia deI vino una parte deI reddltI e ~rove.ntl dell~

» prebenda parroeehiale ed essere sempre leelto al Massarl

)} di riseattarsene a senso deli' art. 31 della legge civile-eccle-

» sias tica. »

Sei anni dopo la promulgazione di quest'ultima legge, ovve-

rosia ai 24 marzo deI 186-1, la primizia stessa aveva dunque

-

di eonformita al surriportato art. 23 della Iegge deI :1806

-

cessato di essere.

D'onde la eonseguenza : ehe ne ne11874, ne nel1879 po-

tevasi ammettere che «ai fuoehi ed abitanti di Rancat.e » i~­

combesse tuttora ed in perpetuo ronere della prestazlOne m

discorso' che le sentenze deI 1874 edel 1879, sanzionanti a

p~o deI ~arroeo 0 de~ com~ne di Rancate. la eon.tinuazione

deI diritto aHa percezlOne dl essa, versanD m mamfesta con-

traddizione eol disposto all'art. 31 della legge eeclesiastieo-

civile dei 1855 (da loro stesso invocato), loeche e quanta dire

eon quello al I' art. 23 della legge sul riscatto delle decime deI

1806; ehe infine la Camera civile di appello ha realme?te

confermato e reso di moto proprio effieaee un rapporto gm-

ridico da espressa disposizione di legge tassativamente abo-

IÜo, perche incompatibile eon le veglianti istituzioni d'or-

dine pubblico deI cantone.

HO L'altra quistione, a vedere eioe se il eomune di Ran-

cale non abbia veste a percepire la primizia dei vino sotto

forma di taglia comunale, non isJa in neeessaria corr~,lazione

eon l'attuale eontroversia dal rieorso provocata. Fu gla espo-

8tO invero, non averla il Comune medesimo come autorita

tributaria impetita e non e8sere stata Ja primizia dal giudiee

eantonale quale un'imposta rieonosciuta.

.

Che se in progresso di tempo il Comune cerea~se. dl farl~

sotto quella forma valere, gli e eerto allora ehe 1 fl.C?rrentl

dovranno adire ed esaurire a loro difesa le eompetentl lstanze

398

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.

dell'amministrativo (Ieggasi al riguardo la deeisione gover-

nativa deI 4 aprile 1872).

120 Parimente non pUD farsi luogo aHa domanda dei recla-

manti, pereM sia eondannato il Comune aHa restituzione di

tutte le annue prestazioni da loro gia operate a datare deI

1

0 gennaio 1862, ovverosia dall'attivazione della legge dal

1861 sulle taglie eomunali. Siffatta restituzione di somme 0

eose volontariamente pagate, benehe non dovute, potra essere

per avventura giustifieata in eonfronto deI diritto tieinese

(condictio indebili), ma non eostituisee in ogni easo un ar-

gomento Iitigioso su eui possa essere ehiamato a pronuneiare

il Tribunale federale.

Altrettanto sia detto, da ultimo, anehe in riguardo aHa

pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in eonse-

gllenza delle precedenti liti.

Per tutte queste ragioni e ritenuto, quanta aHa prestazione

della primizia per l'anno 1872, ehe i Massari hanno omesso

d'interporre in tempo utile regolare gravame contro la sen-

tenza d'appeHo deI 7 otlobre 1874, ehe dichiaravali tenuti

aHa medesima, e l'hanno quindi laseiata ereseere in « cosa

giudieata, »

I1 Tribunale federale

pronuneia:

E annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera ci-

vile di appello deI Tribunale supremo deI cantone Ticino, in

quanta la medesima autorizzava il eomune di Raneate a per-

eepire dai rieorrenti l\'Iassari la primizia della mezza brenta

di vi no per gli anni 1873, 1874, 187ö e suecessivi.

ö7. Sentenza del 22 lttglio 1882 nella causa Visconti

e Induni.

A. DappoieM il Tribunale federale ebbe a diehiarare di

« non poter entrare in materia sul rieorso deI 27 luglio 1881

dei signori Visconti ed Induni,)) eol quale ehiedevano fosse

t

I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 57.

399

annuHata, pereM contraria an' eguaglianza c1ei eittadini da-

vanti aUa legge, la loro imposizione eomunale per l'anno

188t, prendendo i reelamanti stessi argomenlo da eiD ehe

ne' suoi eonsiderandi Ia Corte aveva detto « doversi prima

esaurire la serie delle eompetenti istanze cantonali, » si ri-

volgevano -

ai 10 di

f~bbraio deI 1882 -

al Consiglio

di Stato deI loro Cantone e rinnovavano appo lui l'istanza

gia presentata sotto il 10 febbraio deI 1881, di « annulla-

zione,)) eioe, « dell'imposta a loro carieata -

per l'esereizio

comunale deI 1881 -

dall\'Iunieipio di Stabio » e di (e aper-

tura d'una inehiesta sull'arbitrario tratLamento in genere di

cui sono per parte di esso Munieipio l'oggetto. »

B. Ma i1 Consiglio c1i Stato, ritenendo esse re l'istanza me-

desima affatto nuo~a e diversa quindi c1alla preeedente, sulla

quale e prima e seeonda istanza cantonali si erano gia defi-

nitivamente pronuneiate, risolveva: « c1i non oeeuparsene)

e eiD per ]a ragione ehe « in merito aHa vertenza dall'attuale

domanda provoeata non era stata osservata la proeedura sLa-

bilita dalla legge 27 novembre 1863 per le eause di ammi-

nistrativo non eontenzioso, e quando meno quelIa stabilita

dalla legge 7 c1ieembre 1881 sulle taglie eomunali. »

G. Di la il gravame deI 9 aprile ultimo seorso al Tribunale

federale, ehe sta aHa base deli' odierna eonLestazione. Per

esso ripetono i signori V. ed I. ehe « costituzioni federale e

cantonale, Ieggi cantonali, eee. sono da loro invanamente in-

VDeate; » ehe « Governo e suo luogotenente mettono in non

cale il ehiaro dispositivo delI' art. 197 e suoi paragrali della

legge eomuna]e, I'art. 4 delle vigenti eostituzioni eantonale e.

federale » e, « ehiedendo di nuovo protezione, difesa, giu-

stizia, » si ricon{ermano pienamente neUe domande del pri-

mitivo reclamo.

D. Trasmesso il ricorso, pel canale deI governo tieinese,

al munieipio di Stabio, quest'esso risponde -

addi 17 mag-

gio p.o p.o -

proponendo a giudieare : « Sia diehiarato irri-

» cevibile, pereM tardivo, il rieorso medesimo; non poter-

» sene il Tribunale oecupare, pereM risguardante taglie

» 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta 1a legge co-