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7_I_800

BGE 7 I 800

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Italiano CH
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800

B. Civilrechtspflege.

rennte, bagegen jebenfafi~ bie in ber lttagefd)tift geftenten me·

ge~ren unftatt~aft feien. @g tft benn üorigeng aud) nar, ban

3U me~anDlung afifäfiiger 6d)ubengerfa§forDerungen beß SWigerß

bie eiDqenöf~fd)e 6d)a~unggfomm!lfion unb in

~weiter 3nftan3

baß munlJeßgerid)t nur iUI cfern fomt>etent finb, arg biefe ~n·

f~rüd)e auf baß @!\Ho~riationßgele§ b.~. barauf ocgrünbet

Werben, baa bie @rjlefiung beg ~arafielwegeß eie @uteignung

eineß bem stläger 3nfte~enben binglid)eu lRed)teg in\.lol\.lire, wa~.

tenb, Wenn etl fief} um eine lebiglief} auf bie buref} ben medrag

bom 17. ~i'rif/5. ID?ai 1873 begrünDeten oefonDem bertragUd)en

me~ie~ungen öwifef}en ben ltontra~enten geftü~te ltfage ~anbeln

f ofite,

~u Deren

meurt~eilung augfef}Heafid) 'oie fompetenten

fantonalen @erief}te ~uftänDig finb.

~emnaef} ~at baß munbeßgerief}t

etfannt:

Xiie ltlage tft abgcwiefen.

II. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire federale .

104. Sentenza deI 15 ottobre 1881 neUa causa Lavertezzo

contro Scazziga.

A. Addl14 marzo 1871 il patriziato deI comune di Laver-

tezzo, a cio debitamente autorizzato dal governo cantonale,

vendeva ai signori avvoeati Ferdinando e Pasquale, padre e

figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in Val Careeehio

pel eomplessivo prezzo di fr. 40 mila. A stregua deI relativo

capitolato edella serittura di contralto dovevano i eompratori

effettuare il taglio di deHo boseo entro il termine di einque

anni e « garantiva il patriziato venditore ai signori compra-

tori la piena proprieta dei bosehi venduti, assumendone Ie

relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse

11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.

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loro reeata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qual-

siasi parte derivasse. »

B. NeU' anno ehe tenne dietro proeedevano gli aequisitori

aHa effettuazione di una parte dei taglio ed ottenevano, me-

diante il versamento di un eompenso di 4 mila franehi, una

proroga cli due anni al fatale come sopra stabilito.

G. Venuli amorire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro

eredi vendevano sotto la data 26 luglio 1873 gli anzidetti lotti

di boseo al signor Feliee D'Ambrogio, di Dalpe, per se e quale

proeuratore della Soeieta « D'Ambrogio e Compagni J) (ora

Seazziga-Baeilieri-Sehenardi e D'Ambrogio), eonvenendo eon

es so lui ehe « il relativo contratto intendevasi concluso e sti-

pulato sotto le medesime eondizioni, clausole, eonvenzioni,

patti e riserve gia preeedentemente intereesse tra il patriziato

di Lavertezzo ed i primi aequisitori, per il ehe l'attuale parte

compratrice veniva eolloeata di fronte al patriziato nella me-

desima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obbli-

ghi e pesi, in eui trovavasi l'attuale parte venditriee, ritenuta

per sola ed unica difTerenza Ja diversita. fra il prezzo attuale

(fr. 25000) e quello antecedentemente eoncluso (fr. 40 UOO),

considerato il eontratto d'allora, meno l'eecezione unica deI

prezzo, eome parte integrale deI presente e risguardandosi i

lotti di boseo in discorso sieeome venduti nello slato e eondi-

zione in eui attualmente si trovano. J) -

I nuovi aequisitori

ottenevano pOl successivamente e verso pagamento di aHro

compenso di 2500 rr. una seconda proroga di un anno al ta-

glio, il eui eompimento trovavasi di tal guisa rimandato al

J4 marzo 1879.

D. Con suo deereto 6 settembre 1b76 diehiarava pero in-

tanto il Consiglio di Stato deI cantone Tieino, in esecuzione

di ordini ('16 agosto deHo anno) trasmessigli dal Consiglio fe-

derale, a sensi delI' art. 30 della legge forestale 24 marzo

J 876 : « Essere sospeso qualsiasi taglio neUe foreste e boschi

situati nel cantone, di proprieta di comuni, palriziati e eorpo-

razioni, flnche i proprietari non abbiano domandato ed otte-

DutO a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione deI

802

B. Civilrechtspflege,

Consiglio federale; intendersi questa disposizione estesa

.

I, d'i'

b'

m

tag 1

1 loreste e

OSchl gill autorizzati dall'autorita canto-

nale, s~bbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti

ed abblano avuto prineipio di eseeuzione. »

,

, E, A~data a vuoto una istanza della Ditta eessionaria al-

l uop~,dl ottenere Ia neeessaria autorizzazione aI tag'lio dei

bos~hl m quereIa e tentata invano la via d'un amiehevole com-

pommento, la Ditta medesima spiecava in data 20 marzo

1877 ~ormale l.ibello, aU: indirizzo deI patriziato per chiedere

foss~ Il m,edeslmo dlChmrato in obbligo : 10 « di risarcirla

d~lh danm ed interessi ehe le derivavano dalla inesecuzione

dI quel negozio e eio in forza della garanzia a cui era obbligato

non solo eome eonseguenza naturale deI eontratto 14 marzo

187'1, ma an ehe deI paHo speeiale N° 2 dell'istrumento sud-

delto; 20 e, in ogni easo, di rifonderle :

a) La somma gia versatagli in aeconto deI

eapitale prezzo. .,, .,,, . . . . . Fr, 34 9'15 _

b) Gli interessi statigli egualmente pagati

sui 40 mila fr, al 5 %, dal 14 marzo 187'1 al

31 dicembre 1875 .,

»

c) L'interesse dal 31' diee'mbr~ 1875' a1

15 marzo 1877, in ........ "

»

d) L'importo delle proroghe convenute

e) L'in teresse dal 28 agosto 1876 al . H~

marzo 1877 su detti fr, 6500, . ., . . .

J)

9583 27

2688 -

6500 -

175 50

Totale Fr, 53 862 18

f) Colli interessi deeorribili su detta eomplessiva somma dal

15 ma~zo 1879 in ~v~nti sino aU' effettivo pagamento;

, ~) Fma,lmente, dl nfondere l'ammontare delle spese di pe-

rIzm,,rogIto; -

salvo pOi, a dedurne fr. 1500, giusta perizia,

ehe SI ~omanda, della plceola porzione di boseo stata dis-

posta dal pri.~i,aequisitori Catfaneo, eon gl' interessi reIativi.

~,E tuttoelO In appoggio ai eitati faui e piiI 8peeiaImente

all,lstru~ento,14 marzo 1871 ed aHa formale inibizione deI

tagho dei bosehl, nonebe ai fauo ehe in eonseguenza di quella

J

I

II; Organisation der Bundesrechtspflege, N° 104.

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inibizione il eontl'atto rimase seiolto e quei bosehi sono ritor-

nati in propriela, dorninio e possesso deI patriziato, eee. eee.

F. Dal canto suo, il patriziato, « eonsiderando ehe per es-

sere il contrallo di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni

danno 0 easo di forza maggiore a pregiudizio deHa eosa ven-

duta va a earieo dei eompratore ehe ne e il proprietario, -

ehe il patto a!l'art. 2 deI eontratto medesimo comprende sol-

tanto Ia garanzia della proprieta, la quale non e stata oggetto

di pretesa 0 molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse ab-

braeeiare tutti i casi fortuiti ed il faUo deI prineipe posteriore

aHa stipulazione ed aHa eonsegna della eosa, sarebbe a rite-

nersi eontraria aH'ordine pubblieo e quindi eome irrita e nulla,

-

ehe i eedenti eredi Cattaneo banno limitato I'obbligo deHa

garanzia aHa somma di fr. 25 mila a veee dei 40 mila primi-

tivi, stante il taglio di boseo gift eseguito, » -

eonehiudeva in

sede cantonale eon la domanda venisse giudieato : 10 « Do-

versi respingere il Iibello e eonfermare esso patriziato nel

pieno diritto di agire nelle vie eseeutive per eonseguire il pa-

gamento deI residuo prezzo stipulato neH' istromento 14 marzo

1871 eoi relativi interessi; » -

2° Subordinatamente : « In-

eombere ad esso patriziato l'obbligo di restituire aHa Ditta

soitanto Ia somma che quest' ultima gli ha effettivamente pa-

gata in aeconto dei prezzo di 25 mila fr. eonvenuto nell'istro-

mento 26 Iuglio 1873; respinte le domande di rimborso di

quanto fu pagato per Ie proroghe, d'indennizzo, eee. eee. »

G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale eivile distret-

tuale di Locarno,

premesso ehe per efIeUo deI divieto faUo dal Consiglio fede-

rale « venne a seomparire l'elemento essenziale e eostitutivo

deI eontratto di eompra e vendita deI boseo, vale a dire Ia

eosa sulla e per Ia quale era stato stipulatü e ne derivo 10

seioglimento dei eontratto; -

ehe « risollo il eontratto, le

parti rientrarono di diritto neHa eondizione di prima e quindi

il patriziato ha rieevuto in sua proprieta e dominio il boseo e

la Ditta fu eostituita in ragione di riavere le somme sborsate

in aeeonto e eome eorrispetLivo deI taglio e l'importo di quanto

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B. Civilrechtspflege.

fu sborsato per le proroghe, ehe dovevano ritenersi faeenti

parte integrale deI eontratto di vendita »; -

ehe CI il pa tri-

ziato ha garanLito ai eompratori la pura proprietä dei bosehi

venduli e non altrimenti; e ehe « devesi ritenere forza supe-

riore e impreveduta I'emanazione posteriore di leggi 0 dispo-

sizioni federali proibenti il taglio di delti bosehi e non potersi

quindi rilenere responsabiIe il venditore dei danni e spese de-

rivate dall'ineseeuzione dei contratto »,

Dichiarava: 1° « Il eontraUo in diseorso e, per causa di po-

steriori leggi e disposizioni federaIi, indipendentemente dalla

volontä e eolpa deI venditore, deeaduto e quindi ineseguibile,

e di eonseguenza il patriziato di Lavertezzo e eondannato a

retroeedere aHa DiUa attrice l'importo delle somme ricevute

in aeeonto deI prezzo della vendita ed in eompenso delle pro-

roghe al taglio aeeordate, eoH' interesse legale dalla data deI

libel1o; 2° E rieonoseiuto al patriziato il diritto di portare in

diminuzione a quanta sopra di debito suo I'importo della parte

di boseo tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della

Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, eome pure

tutte Ie altre domande delle parti in via prineipale e subordi-

nata. »

H. Avendo amendue le Parti interposto appeIlo, da questo

giudizio, aHa Camera eivile deI tribunale supremo tieinese,

quest' essa, eonstatato innanzitutto il fatto ehe la DiUa abban-

dona nel frattempo Ia pretesa danni, adottava (eon pronun-

ciato deI 30 marzo 1881) in punto al quesito prineipale -

se

per effetto deI deereto 16 agosto 1876 deI Consiglio federale,

da cui deriva la eonseguenza deHo scioglimento deI eontratto,

il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere aHa Ditta

il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli in fr. 34 915

+ fr. 6500, -

i motivati ed il dispositivo della sentenza di

prima istanza, aggiungendo solo di suo moto ehe « siccome

il patriziato non ave va preso parte all'islromento di vendita e

cessione 26 luglio 1873, non poteva neppure invoearlo a di

Ini favore, stando esso nei soli rapporti deI eedente col ees-

sionario. :»

II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.

80&

I. Un atto 25 aprile 1881 dei signori Pietro e Giovanni P~­

meLta, delegati deI patriziato di Lavertezzo, notific?va al Tn-

bunale supremo : volere il patriziato medesimo neo.rrer~, a

tenore dell'art. 30 delta legge federale sulla orgamzzazwne

giudiziaria del 27 giugno 1874, alI' alto Tribunale federale

eontro il surriferito giudizio d'appello, slatogli intimato nel

giorno 7 dello slesso aprile e pronunciato in applicazio~e

della legge federale forestale deZ 24 marzo 1876 e relal'tve

ordinallze.

L. Con officio 12 corrente ottobre la rappresentanza della

Ditta Seazziga-Bacilieri e Comp. informava la presidenza deI

Tribunale federale ehe, in quanta ci6 fosse deI caso e quaIor~

la Corte non 10 facesse eHa medesima d'offieio, intendevasl

declinare la eompetenza di delto tribunale .. non ris~1tando

essa ne da convenzione speciale delle parti, ne da un dlSpoStO

qualsiasi della legge.

Premessi in diritlo i seguenti ragionamenti :

10 Dal tenore della diehiarazione di rieorso deposta in atti

della suprema istanza eantonale e conferm~La ezian.dio con

successiva memoria 9 maO'gio 1981 aHa presldenza dl questa

Corte cosi come dalle odiel'lle arringhe, risulta manifesto -

esser; negli intendimenti deI patriziato di Lavert~zzo. d:invo-

care l'intervento deI Tribunale federale soltanto III vlrtu del-

rart. 29 della legge 27 giugno 1874 sulla .orga~iz~azion~

giudiziaria federale, ehe suona: « In cause ~n ?Ul SI. traUI

delI' applicazione di leggi federali per oper~ dl tnb?nah ca~­

tonali, e il clli oggetto abbia un valore d.l . fran.chI tre mIia

almeno, 0 per sua nabJra non si~ s~s.eettI~IIe. dl una valut~­

zione, resta aperto ad ogni parte Il dll'ltto dl :le~r:ere. al T:l-

bunale federale per ottenere la riforma deI glUdlZIO dl menta

dell'ultima istanza giudiziaria eantonale. »

20 Incontestata essendo la ricorrenza dell'estremo di questa

disposizione ehe riguarda il valore delI' oggetlo litig.ios?, la

quistione della eompetenza deI Tribunale federale SI l'lduee

tutta a vedere = se la causa giudieata con sentenza 30 marzo

806

B. Givilrechtspflege.

1881 della camera civile d'appello dei tribunale supremo tici-

nese, contro Ia quale il ricorso e diretto, appartenga vera-

mente al novero di quelle in cui si traUi dell' « applicazione

di leggi {ederali per opera di tribunali cantonali. » E poiche

anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello aHa

so la legge forestale deI 24 marzo 1876, senza alludere per

nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui

sopra si circoscrive ancora piu e riassumesi al postutto ad in-

dagare: se, per risolvere Ie controversie costituen!i insieme Ia

vertita causa, sia 0 non sia stato d'uopo applicare Ia ridetta

Zegge {orestale (ederale.

3° Senonche, il solo prescritto di couesta legge ehe polrebbe

in conereto caso dedursi in considerazione sarebbe quel10

deli' art. 15, il quale dichiara nulle Ie transazioni contrarie

agli art. 11, 12, 13 e 14 risguardanti il divieto di ogni disbo-

scamento, divisione e alienazione delle foreste deHo Stato, dei

comuni e delle corporazioni ed il riscatto di certi diritti e ser-

vitu sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le

parti, lasciata interamente da banda la quistione : se cotale

articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni sti-

pulate prima che Ia leg'ge fosse stata promulgata, -

nOn

hanno pur faHo al prescritto in discorso il piu lontano riferi-

mento e ravvisarono invece, neHa decadenza deI contratto,

che Ie vincolava, un nudo faUo compiuto, soffermandosi a

piatire unicamente sulle eonseguenze legali da questo .fauo

procedenti.

Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a

quella principale della responsabilitä per le conseguenze del-

l'annullazione deI contratto non furono definite, come non

dovevano esserIo, aHa stregua della invocata legge forestale

federale, la quale non sancisce al riguardo discipline di sorta

alcuna, ma bensi a quella dei prescritti che consacravano in

tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed il comune

diritto privato, eie istanze cantonali non registrarono, nei con-

siderandi dei loro giudizi, la benehe menoma allusione ai di-

sposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono 10

stesso tramite ehe 101'0 avevano segnato le parti.

H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 105.

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Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categorica-

mente risoluto in senso negativo, e

11 Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso deI patriziato di Lavertezzo contro la sentenza

20 marzo 188t della Camera civile d'appello deI tribunale su-

premo deI cantone Ticino, risguardante la causa vertita con

Ia Dilta Scazziga-Bacilieri e Compagni, e respinto per titolo

d'incompetenza.

105. mefd)luj3 l)om 4. ~o\)emoet 1881 in ~ad)en

@~e leu te ~urd) betreff enb @l)ef d) ei 'ou ng.

~ad) @in~d}tna~me:

1. eine!3

~eld}luffe!3 be!3

mun'oe~gerid)te~ \)om 7. Dftooer

aol)in; 1)

2. eine~ ~d)retben~ be~ ~täfibium~ be~ Dbetgerid)te~ beg

Stanton~ Unterit)alben ob bem ~alb an ben SnjltufHon~tid)ter

beg munbeggerid)te~ baHtt \)om 20. Dftobet biefeg Sal)teg, wo·

rin ba~felbe

.

a.

be~ugHd) ber butd)

~ii\,oftti\) 2 unb 3

))e~ erwäl)nten

bun'Oeggerid)tHd)en mefd)luffe~ angeotbneten m:ften\)er\)orrjlanbi~

gungen bie etfotbedid)en m:uffd)lüffe gibt, bagegen

b. oe~ügnd) ber sub ~if\,ofiti\) 4 genannten mefd)luffe~ge.

ttoffenen m:notbnung edlätt: ~au bie &utifagen bel: tlägerifd)er.

') Durch das, hier einzig in Betracht kommende, Dispositiv 4. dieses

Beschlusses war das Obergericht des Kant:ons Unterwald~n. ob dem

Wald eingeladen worden, « die in Gt>mässhelt des § 79 der Clvllprozess-

» ordnung für den Kanton UnterwaIden ob dem Wald auf~enomm~n~n

:> und zur Bestätigung vorgelesenen Aufzeichnunge:r: üb~r dle Deposlbo-

" nen sämmtlicher in vorliegender -

von der Klagenn nach Art. 29

,. und 30 des Bundesgesetzes über die OrganisatiOIl; der Bundesre.?hts-

»pflege an das Bundesge:icht .gezogener -

StreItsache a~gehorten

,. Zeugen an das Bundesgencht eIDzusenden, oder aber, falls dIese Auf-

=> zeichnungen nicht mehr vorhanden se~n sol~~n, die sämmtlichen Zeu-

l> gen wiederholt einzuvernehmen und die daruber aufzunehmenden Pro-

" tokolle dem Bundesgerichte zuzustellen. »