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B. Civilrechtspflege.
rennte, bagegen jebenfafi~ bie in ber lttagefd)tift geftenten me·
ge~ren unftatt~aft feien. @g tft benn üorigeng aud) nar, ban
3U me~anDlung afifäfiiger 6d)ubengerfa§forDerungen beß SWigerß
bie eiDqenöf~fd)e 6d)a~unggfomm!lfion unb in
~weiter 3nftan3
baß munlJeßgerid)t nur iUI cfern fomt>etent finb, arg biefe ~n·
f~rüd)e auf baß @!\Ho~riationßgele§ b.~. barauf ocgrünbet
Werben, baa bie @rjlefiung beg ~arafielwegeß eie @uteignung
eineß bem stläger 3nfte~enben binglid)eu lRed)teg in\.lol\.lire, wa~.
tenb, Wenn etl fief} um eine lebiglief} auf bie buref} ben medrag
bom 17. ~i'rif/5. ID?ai 1873 begrünDeten oefonDem bertragUd)en
me~ie~ungen öwifef}en ben ltontra~enten geftü~te ltfage ~anbeln
f ofite,
~u Deren
meurt~eilung augfef}Heafid) 'oie fompetenten
fantonalen @erief}te ~uftänDig finb.
~emnaef} ~at baß munbeßgerief}t
etfannt:
Xiie ltlage tft abgcwiefen.
II. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale .
104. Sentenza deI 15 ottobre 1881 neUa causa Lavertezzo
contro Scazziga.
A. Addl14 marzo 1871 il patriziato deI comune di Laver-
tezzo, a cio debitamente autorizzato dal governo cantonale,
vendeva ai signori avvoeati Ferdinando e Pasquale, padre e
figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in Val Careeehio
pel eomplessivo prezzo di fr. 40 mila. A stregua deI relativo
capitolato edella serittura di contralto dovevano i eompratori
effettuare il taglio di deHo boseo entro il termine di einque
anni e « garantiva il patriziato venditore ai signori compra-
tori la piena proprieta dei bosehi venduti, assumendone Ie
relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse
11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
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loro reeata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qual-
siasi parte derivasse. »
B. NeU' anno ehe tenne dietro proeedevano gli aequisitori
aHa effettuazione di una parte dei taglio ed ottenevano, me-
diante il versamento di un eompenso di 4 mila franehi, una
proroga cli due anni al fatale come sopra stabilito.
G. Venuli amorire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro
eredi vendevano sotto la data 26 luglio 1873 gli anzidetti lotti
di boseo al signor Feliee D'Ambrogio, di Dalpe, per se e quale
proeuratore della Soeieta « D'Ambrogio e Compagni J) (ora
Seazziga-Baeilieri-Sehenardi e D'Ambrogio), eonvenendo eon
es so lui ehe « il relativo contratto intendevasi concluso e sti-
pulato sotto le medesime eondizioni, clausole, eonvenzioni,
patti e riserve gia preeedentemente intereesse tra il patriziato
di Lavertezzo ed i primi aequisitori, per il ehe l'attuale parte
compratrice veniva eolloeata di fronte al patriziato nella me-
desima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obbli-
ghi e pesi, in eui trovavasi l'attuale parte venditriee, ritenuta
per sola ed unica difTerenza Ja diversita. fra il prezzo attuale
(fr. 25000) e quello antecedentemente eoncluso (fr. 40 UOO),
considerato il eontratto d'allora, meno l'eecezione unica deI
prezzo, eome parte integrale deI presente e risguardandosi i
lotti di boseo in discorso sieeome venduti nello slato e eondi-
zione in eui attualmente si trovano. J) -
I nuovi aequisitori
ottenevano pOl successivamente e verso pagamento di aHro
compenso di 2500 rr. una seconda proroga di un anno al ta-
glio, il eui eompimento trovavasi di tal guisa rimandato al
J4 marzo 1879.
D. Con suo deereto 6 settembre 1b76 diehiarava pero in-
tanto il Consiglio di Stato deI cantone Tieino, in esecuzione
di ordini ('16 agosto deHo anno) trasmessigli dal Consiglio fe-
derale, a sensi delI' art. 30 della legge forestale 24 marzo
J 876 : « Essere sospeso qualsiasi taglio neUe foreste e boschi
situati nel cantone, di proprieta di comuni, palriziati e eorpo-
razioni, flnche i proprietari non abbiano domandato ed otte-
DutO a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione deI
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B. Civilrechtspflege,
Consiglio federale; intendersi questa disposizione estesa
.
I, d'i'
b'
m
tag 1
1 loreste e
OSchl gill autorizzati dall'autorita canto-
nale, s~bbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti
ed abblano avuto prineipio di eseeuzione. »
,
, E, A~data a vuoto una istanza della Ditta eessionaria al-
l uop~,dl ottenere Ia neeessaria autorizzazione aI tag'lio dei
bos~hl m quereIa e tentata invano la via d'un amiehevole com-
pommento, la Ditta medesima spiecava in data 20 marzo
1877 ~ormale l.ibello, aU: indirizzo deI patriziato per chiedere
foss~ Il m,edeslmo dlChmrato in obbligo : 10 « di risarcirla
d~lh danm ed interessi ehe le derivavano dalla inesecuzione
dI quel negozio e eio in forza della garanzia a cui era obbligato
non solo eome eonseguenza naturale deI eontratto 14 marzo
187'1, ma an ehe deI paHo speeiale N° 2 dell'istrumento sud-
delto; 20 e, in ogni easo, di rifonderle :
a) La somma gia versatagli in aeconto deI
eapitale prezzo. .,, .,,, . . . . . Fr, 34 9'15 _
b) Gli interessi statigli egualmente pagati
sui 40 mila fr, al 5 %, dal 14 marzo 187'1 al
31 dicembre 1875 .,
»
c) L'interesse dal 31' diee'mbr~ 1875' a1
15 marzo 1877, in ........ "
»
d) L'importo delle proroghe convenute
'»
e) L'in teresse dal 28 agosto 1876 al . H~
marzo 1877 su detti fr, 6500, . ., . . .
J)
9583 27
2688 -
6500 -
175 50
Totale Fr, 53 862 18
f) Colli interessi deeorribili su detta eomplessiva somma dal
15 ma~zo 1879 in ~v~nti sino aU' effettivo pagamento;
, ~) Fma,lmente, dl nfondere l'ammontare delle spese di pe-
rIzm,,rogIto; -
salvo pOi, a dedurne fr. 1500, giusta perizia,
ehe SI ~omanda, della plceola porzione di boseo stata dis-
posta dal pri.~i,aequisitori Catfaneo, eon gl' interessi reIativi.
~,E tuttoelO In appoggio ai eitati faui e piiI 8peeiaImente
all,lstru~ento,14 marzo 1871 ed aHa formale inibizione deI
tagho dei bosehl, nonebe ai fauo ehe in eonseguenza di quella
J
I
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inibizione il eontl'atto rimase seiolto e quei bosehi sono ritor-
nati in propriela, dorninio e possesso deI patriziato, eee. eee.
F. Dal canto suo, il patriziato, « eonsiderando ehe per es-
sere il contrallo di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni
danno 0 easo di forza maggiore a pregiudizio deHa eosa ven-
duta va a earieo dei eompratore ehe ne e il proprietario, -
ehe il patto a!l'art. 2 deI eontratto medesimo comprende sol-
tanto Ia garanzia della proprieta, la quale non e stata oggetto
di pretesa 0 molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse ab-
braeeiare tutti i casi fortuiti ed il faUo deI prineipe posteriore
aHa stipulazione ed aHa eonsegna della eosa, sarebbe a rite-
nersi eontraria aH'ordine pubblieo e quindi eome irrita e nulla,
-
ehe i eedenti eredi Cattaneo banno limitato I'obbligo deHa
garanzia aHa somma di fr. 25 mila a veee dei 40 mila primi-
tivi, stante il taglio di boseo gift eseguito, » -
eonehiudeva in
sede cantonale eon la domanda venisse giudieato : 10 « Do-
versi respingere il Iibello e eonfermare esso patriziato nel
pieno diritto di agire nelle vie eseeutive per eonseguire il pa-
gamento deI residuo prezzo stipulato neH' istromento 14 marzo
1871 eoi relativi interessi; » -
2° Subordinatamente : « In-
eombere ad esso patriziato l'obbligo di restituire aHa Ditta
soitanto Ia somma che quest' ultima gli ha effettivamente pa-
gata in aeconto dei prezzo di 25 mila fr. eonvenuto nell'istro-
mento 26 Iuglio 1873; respinte le domande di rimborso di
quanto fu pagato per Ie proroghe, d'indennizzo, eee. eee. »
G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale eivile distret-
tuale di Locarno,
premesso ehe per efIeUo deI divieto faUo dal Consiglio fede-
rale « venne a seomparire l'elemento essenziale e eostitutivo
deI eontratto di eompra e vendita deI boseo, vale a dire Ia
eosa sulla e per Ia quale era stato stipulatü e ne derivo 10
seioglimento dei eontratto; -
ehe « risollo il eontratto, le
parti rientrarono di diritto neHa eondizione di prima e quindi
il patriziato ha rieevuto in sua proprieta e dominio il boseo e
la Ditta fu eostituita in ragione di riavere le somme sborsate
in aeeonto e eome eorrispetLivo deI taglio e l'importo di quanto
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B. Civilrechtspflege.
fu sborsato per le proroghe, ehe dovevano ritenersi faeenti
parte integrale deI eontratto di vendita »; -
ehe CI il pa tri-
ziato ha garanLito ai eompratori la pura proprietä dei bosehi
venduli e non altrimenti; e ehe « devesi ritenere forza supe-
riore e impreveduta I'emanazione posteriore di leggi 0 dispo-
sizioni federali proibenti il taglio di delti bosehi e non potersi
quindi rilenere responsabiIe il venditore dei danni e spese de-
rivate dall'ineseeuzione dei contratto »,
Dichiarava: 1° « Il eontraUo in diseorso e, per causa di po-
steriori leggi e disposizioni federaIi, indipendentemente dalla
volontä e eolpa deI venditore, deeaduto e quindi ineseguibile,
e di eonseguenza il patriziato di Lavertezzo e eondannato a
retroeedere aHa DiUa attrice l'importo delle somme ricevute
in aeeonto deI prezzo della vendita ed in eompenso delle pro-
roghe al taglio aeeordate, eoH' interesse legale dalla data deI
libel1o; 2° E rieonoseiuto al patriziato il diritto di portare in
diminuzione a quanta sopra di debito suo I'importo della parte
di boseo tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della
Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, eome pure
tutte Ie altre domande delle parti in via prineipale e subordi-
nata. »
H. Avendo amendue le Parti interposto appeIlo, da questo
giudizio, aHa Camera eivile deI tribunale supremo tieinese,
quest' essa, eonstatato innanzitutto il fatto ehe la DiUa abban-
dona nel frattempo Ia pretesa danni, adottava (eon pronun-
ciato deI 30 marzo 1881) in punto al quesito prineipale -
se
per effetto deI deereto 16 agosto 1876 deI Consiglio federale,
da cui deriva la eonseguenza deHo scioglimento deI eontratto,
il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere aHa Ditta
il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli in fr. 34 915
+ fr. 6500, -
i motivati ed il dispositivo della sentenza di
prima istanza, aggiungendo solo di suo moto ehe « siccome
il patriziato non ave va preso parte all'islromento di vendita e
cessione 26 luglio 1873, non poteva neppure invoearlo a di
Ini favore, stando esso nei soli rapporti deI eedente col ees-
sionario. :»
II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
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I. Un atto 25 aprile 1881 dei signori Pietro e Giovanni P~
meLta, delegati deI patriziato di Lavertezzo, notific?va al Tn-
bunale supremo : volere il patriziato medesimo neo.rrer~, a
tenore dell'art. 30 delta legge federale sulla orgamzzazwne
giudiziaria del 27 giugno 1874, alI' alto Tribunale federale
eontro il surriferito giudizio d'appello, slatogli intimato nel
giorno 7 dello slesso aprile e pronunciato in applicazio~e
della legge federale forestale deZ 24 marzo 1876 e relal'tve
ordinallze.
L. Con officio 12 corrente ottobre la rappresentanza della
Ditta Seazziga-Bacilieri e Comp. informava la presidenza deI
Tribunale federale ehe, in quanta ci6 fosse deI caso e quaIor~
la Corte non 10 facesse eHa medesima d'offieio, intendevasl
declinare la eompetenza di delto tribunale .. non ris~1tando
essa ne da convenzione speciale delle parti, ne da un dlSpoStO
qualsiasi della legge.
Premessi in diritlo i seguenti ragionamenti :
10 Dal tenore della diehiarazione di rieorso deposta in atti
della suprema istanza eantonale e conferm~La ezian.dio con
successiva memoria 9 maO'gio 1981 aHa presldenza dl questa
Corte cosi come dalle odiel'lle arringhe, risulta manifesto -
esser; negli intendimenti deI patriziato di Lavert~zzo. d:invo-
care l'intervento deI Tribunale federale soltanto III vlrtu del-
rart. 29 della legge 27 giugno 1874 sulla .orga~iz~azion~
giudiziaria federale, ehe suona: « In cause ~n ?Ul SI. traUI
delI' applicazione di leggi federali per oper~ dl tnb?nah ca~
tonali, e il clli oggetto abbia un valore d.l . fran.chI tre mIia
almeno, 0 per sua nabJra non si~ s~s.eettI~IIe. dl una valut~
zione, resta aperto ad ogni parte Il dll'ltto dl :le~r:ere. al T:l-
bunale federale per ottenere la riforma deI glUdlZIO dl menta
dell'ultima istanza giudiziaria eantonale. »
20 Incontestata essendo la ricorrenza dell'estremo di questa
disposizione ehe riguarda il valore delI' oggetlo litig.ios?, la
quistione della eompetenza deI Tribunale federale SI l'lduee
tutta a vedere = se la causa giudieata con sentenza 30 marzo
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B. Givilrechtspflege.
1881 della camera civile d'appello dei tribunale supremo tici-
nese, contro Ia quale il ricorso e diretto, appartenga vera-
mente al novero di quelle in cui si traUi dell' « applicazione
di leggi {ederali per opera di tribunali cantonali. » E poiche
anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello aHa
so la legge forestale deI 24 marzo 1876, senza alludere per
nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui
sopra si circoscrive ancora piu e riassumesi al postutto ad in-
dagare: se, per risolvere Ie controversie costituen!i insieme Ia
vertita causa, sia 0 non sia stato d'uopo applicare Ia ridetta
Zegge {orestale (ederale.
3° Senonche, il solo prescritto di couesta legge ehe polrebbe
in conereto caso dedursi in considerazione sarebbe quel10
deli' art. 15, il quale dichiara nulle Ie transazioni contrarie
agli art. 11, 12, 13 e 14 risguardanti il divieto di ogni disbo-
scamento, divisione e alienazione delle foreste deHo Stato, dei
comuni e delle corporazioni ed il riscatto di certi diritti e ser-
vitu sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le
parti, lasciata interamente da banda la quistione : se cotale
articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni sti-
pulate prima che Ia leg'ge fosse stata promulgata, -
nOn
hanno pur faHo al prescritto in discorso il piu lontano riferi-
mento e ravvisarono invece, neHa decadenza deI contratto,
che Ie vincolava, un nudo faUo compiuto, soffermandosi a
piatire unicamente sulle eonseguenze legali da questo .fauo
procedenti.
Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a
quella principale della responsabilitä per le conseguenze del-
l'annullazione deI contratto non furono definite, come non
dovevano esserIo, aHa stregua della invocata legge forestale
federale, la quale non sancisce al riguardo discipline di sorta
alcuna, ma bensi a quella dei prescritti che consacravano in
tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed il comune
diritto privato, eie istanze cantonali non registrarono, nei con-
siderandi dei loro giudizi, la benehe menoma allusione ai di-
sposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono 10
stesso tramite ehe 101'0 avevano segnato le parti.
H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 105.
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Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categorica-
mente risoluto in senso negativo, e
11 Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso deI patriziato di Lavertezzo contro la sentenza
20 marzo 188t della Camera civile d'appello deI tribunale su-
premo deI cantone Ticino, risguardante la causa vertita con
Ia Dilta Scazziga-Bacilieri e Compagni, e respinto per titolo
d'incompetenza.
105. mefd)luj3 l)om 4. ~o\)emoet 1881 in ~ad)en
@~e leu te ~urd) betreff enb @l)ef d) ei 'ou ng.
~ad) @in~d}tna~me:
1. eine!3
~eld}luffe!3 be!3
mun'oe~gerid)te~ \)om 7. Dftooer
aol)in; 1)
2. eine~ ~d)retben~ be~ ~täfibium~ be~ Dbetgerid)te~ beg
Stanton~ Unterit)alben ob bem ~alb an ben SnjltufHon~tid)ter
beg munbeggerid)te~ baHtt \)om 20. Dftobet biefeg Sal)teg, wo·
rin ba~felbe
.
a.
be~ugHd) ber butd)
~ii\,oftti\) 2 unb 3
))e~ erwäl)nten
bun'Oeggerid)tHd)en mefd)luffe~ angeotbneten m:ften\)er\)orrjlanbi~
gungen bie etfotbedid)en m:uffd)lüffe gibt, bagegen
b. oe~ügnd) ber sub ~if\,ofiti\) 4 genannten mefd)luffe~ge.
ttoffenen m:notbnung edlätt: ~au bie &utifagen bel: tlägerifd)er.
') Durch das, hier einzig in Betracht kommende, Dispositiv 4. dieses
Beschlusses war das Obergericht des Kant:ons Unterwald~n. ob dem
Wald eingeladen worden, « die in Gt>mässhelt des § 79 der Clvllprozess-
» ordnung für den Kanton UnterwaIden ob dem Wald auf~enomm~n~n
:> und zur Bestätigung vorgelesenen Aufzeichnunge:r: üb~r dle Deposlbo-
" nen sämmtlicher in vorliegender -
von der Klagenn nach Art. 29
,. und 30 des Bundesgesetzes über die OrganisatiOIl; der Bundesre.?hts-
»pflege an das Bundesge:icht .gezogener -
StreItsache a~gehorten
,. Zeugen an das Bundesgencht eIDzusenden, oder aber, falls dIese Auf-
=> zeichnungen nicht mehr vorhanden se~n sol~~n, die sämmtlichen Zeu-
l> gen wiederholt einzuvernehmen und die daruber aufzunehmenden Pro-
" tokolle dem Bundesgerichte zuzustellen. »