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56 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Konkordate. frar, bau ba\)on, bau bag angefoc'f)tenc Udl}cif auf einer mcr~ {e~ung beg Stontor'oateg beruge, ntc'f)t 'oie \Rebe fein fann. :06- bagegen bag :Obergeric'f)t bie .$Sefttmmungen beg angefü9rten fo, lot9umifc'f)en G>efe~eg ric'f)tig auggelegt unb angettlenbet 9abet tft, tute bemedt, für bie @utfc'f)ei'ouug beg ftaatgrec'f)tlic'f)en 'me" furfeg burc'f) bag .$Sunbeggeric'f)t cf)ne .$Sebeutungj übrigeng tuiite auc'f) biere fftllge ~ttletfelIoB ~u beiagen.;;Denn, ttlenn mefUtrent bef)au~tet, bau MoU 'oie Strage beg re~ten Uebernef)merg gegen feinen Uebergeber ~c'f) alg "eigentIid}e ~ä~rfc'f)aftgtiage/l quali:: fi~ite, ttläf)renb bagegen 'oie Stlage eineg früf)em Uebemef)merß. gegen fein(n meräunenr ~c'f) alg eine megrenflage baritelIe, ttlelc'f)e auf bag gegen erftem im m3ät;rfc'f)aftBl'roöeffe mit bem 11'ätern @rttlerber ergangene geticr,mc'f)e Urff)eil gegrünbet lei unb auf tuelc'f)e eben benl}alb 'oie ".$Seftimmungen beg angefül}rten G>efe§e~ feine ~nttlenbung finben fönnen, jo tft 'oie fe .$Sel}au~tung cffen- fid}tlic'f) unbegrün'od.;;Denn eB ift ~cn felbfi Hat, bau ber ~n· f~rud? beg erften @rttlerberg gegen feinen meräuf3mr burd? 'oie m3eiterileräuuetung beg mertragBgegenftanbeg feiteng beg etftem. in feiner jutiftifc'f)en ~atur nic'f)t geänbert un'o 'oaburc'f) 'oie mer" ~~id?tungen beg erften Uebergeberg ntd?t aUBgebel}nt ttl,erben fön· ueu, ban \)ielmef)r. ber ~nf~rud?,beg erften @rttlerberg gegenüber feinem meräuncret nac'f) tuie ~cr alg ein ~nf:prud? auf G>ettlül}r" leiftung aug bem merüunerunggi1erirage fic'f) qualifiöitt un'o ba- l}er unter .$Seobac'f)tung 'oer gefe~nc'f)en 'un'o beöttl. fonforbatg, müuigen mcrfd?tiften geHenb gemad?t ttler'oen fann 1 vl}ne ba~ i1crger eine gerid?tlic'f)e merurtl}eifung beg eriten Uebemcf)merß. AU \RUdnaf)me ber ttleiter i1eräuf3erten CGac'f)e abgettlartet ttlerbeu müUte•;;Demnad? f)at bag .$Sunbeggerid?t edannt:;;Der \Rdurg ttlitb alg unbegrünbet abgcttliefen. :',1' ", 1 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. Eingriffe in garantirte Rechte. Atteintes portees ades droits garantis.
9. Sentenza del 25 marzo 1881 nella causa Pio Istituto scolastico in Olivone. A. Fino dal giorno 6 agosto 1820 vari eittadini patrizi di Olivone sottoscrivevano una privata convenzione eon eui deei- devano la fondazione nel loro stesso comune di un convento di religiosi per la pubblica istruzione e per un sussidio spiri- tuale nel comune medesimo. Sieeome perö i eapitali fino allora raeeoiti erano lungi dal poter bastare a mandare ad effetto l'opera divisata, fu risolto ehe I' eseeuzione ne sarebbe diffe- rita per due an ni e ehe « in questo intervallo procurerebbe eiaseuno di essi ehe vi concorrano altri vieini e benefattori (art. 6); se poi, disponeva l'art. '14, li eapitali raecolLi all'e- poea suddetta deI '1822 non saranno sumcienti per fond are UD eonvento, saranno impiegati in un Lieeo, con quel numero di professori ehe eorrispondano aHa intenzione dei sod enun- eiata qui sopra. }) B. Infatti. il giorno 4 agosto 1825, i sod azionisti per la pia fondazione, ehe si trovavano presenti in patria, si radu- narono e decisero - mediante ire articoli addizionali - ehe, laseiato da parte il pensiero deI convento, sarebbesi eretto uno Stabilimento di educazione e ehe i maestri 0 professori sarebbero stati sacerdoli secolari. E cosl modificata la prima convenzione, ritenute invigore le altre parti di essa, sareb~
58 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. besi chiesta l'approvazione dei Consiglio di Stato. Quest' ultima "enne difatti, eon risoluzione 30 gennajo 1826, aeeordata. C. La searsezza delle oblazioni, in ragione dell'opera divi- sata, fu causa ehe per molti anni non fosse attivato il Lieeo. 1 soei perö feeero fabbrieare in quel torno il Ioeale e intanto i eapitali andarono, mediante Ia pereezione e l'impiego dei relativi interessi, aumentando. Finalmenle nel 1849 i fratelli Soldati e Piazza, eompatroni deHa pia fondazione e ammini- stratori deHa sua sostanza, si deeisero ad attivare 10 Stabi1i- menta nei limiti eompatibili eoi mezzi allora esistenti, fonda- rono, in luogo deI Liceo, un Ginnasio ed allestirono un regotamento provvisorio datato deI 29 settembre 1849, ehe fu - eon varie modifieazioni - approvato dal Consiglio di Stato. - Le seuole deI Pio Istituto eominciarono il giorno 19 no- vembre di quell' anno istesso; quindici giorni prima era en- trato in funzioni l'Eeonomato 0 Consiglio di amministrazione instituito dall'art. 17 deHaConvenzione 0 fondiaria deI 1820. D. Il regolamentodel1849 ebbe undiei anni divita : perö, gia fin dal1851 era stato soppresso nel Ginnasio l'insegna- menta deHa lingua latina, di guisa ehe lorquando il regola- menta detto stabile dei 10 gennaio 1861 (approvato dal go- verno il 28 delto), venne a diehiarare trasformato il Ginnasio in una seuola industriale, Ia trasformazione erasi gia effet- tuata da dieci anni. Quest' ultimo regolamento emanato « per Ia definitiva organizzazione deHo Stabilimento » in diseorso, vige aneora oggidi e non riehiede in termini espressi, eom'era il easo nel preeedente, ehe i doeenti sieno « sacerdoti. » E. Addi 20 novembre '1875 il Grand Consiglio deI eantone Tieino deeretava una Riforma parziale deHa eostituzione tiei- nese (aeeettata dal popolo nei eomizi deI 19 sueeessivo dieem- hre), il eui art. 2 dispone : « E gamntita La liberta d'inse- gnamento privato nei limiti delIa eostituzione federale. » Ai 18 di maggio deI 1877, e affine di ridurre siffatto prineipio a pratiea appIieazione, saneiva 10 stesso Gran Consiglio una legge ehe stabilisee il senso da attribuirsi aHa guarenlia eosti- tuzionale e fissa i diritti deHo Stato di fronte agli Istituti pri- vati. L'art. 4 deHa medesima suona : l I r \ Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 59 CI: Un .Istituto privato di seuole seeondarie 0 superiori potra essere parifieato alle seuole pubbliche di ugual grado, quando avra ehiesto e ottenuto dal governo l'approvazione dei propri 8tatuti. In questo easo dovra uniformarsi alle preserizioni della Iegge sulle seuole deHo Stato, per quanta eoneerne Ia idoneita dei maestri, le materie d'insegnamento, Ia disciplina egli esami. » F. Interpellata, eon eireolare 30 gennajo 1878, dal Dipar- timento della pubblica edueazione, se intendesse valersi deHa faeolta (di parifieazione) eoneessale dal suesposto art. 4 di detta legge, Ia direzione deI Pio Istituto notifieava ai 24 di novembre, in eonformita di analoga deliberazione (1° settem- hre1878) dall'Amministrazione od Eeonomato, da eui dipende, ehe « approfittando deHa ripetuta legge, l'Istituto medesimo preferiva eontinuare eol norne et titol0 di Pio 18tituto pri- vato. » G. Circa due anni dopo, e preeisamente il giorno 3 feb- brajo 1880, essendo morto in Olivone il professore don Ana- lasio Donetti, il quale oeeu]:Java sin dal1849 il posto di doeente nel Pio. Istituto, l'Eeonomato risolveva d'urgenza (in vista so- pratutto della neeessita di non Iaseiare interrotto il eorso deU' istruzione) ai 15 deHo 'stesso febbrajo ({ di publicare su vari giornaIe, fra aHri anehe sul Foglio officiale deI eantone un avviso di coneorso per la nomina deI professore delle due classi superiori in detto Pio Istituto. » Ma eon offieio deI 20 febbrajo l'ispettore delle seuole deI XIXo eireondario notifieava aH'Eeonomato ehe il Dipartimento di pubbliea edueazione si opponeva aHa pubblieazione del- l'avviso nel Foglio officiale, ordinava se ne allestisse un altro contenente Ia eondizione ehe gli aspiranti dovessero essere sacerdoti, e si rassegnasse entro quindici giorni une eopia dei reso-eonti annuali deU' amministrazione deU' Istituto, dal 1874 in avanti. Avvertivasi un ad tempo ehe « qualora venisse pubblieato sopra altri pubhliei fogli un avviso di eoncorso in cui non fosse tenuto eonto delle eondizioni riehiamate, il Di- partimento 10 diehiarerebbe nuHo. » H. Previa Ia diehiarazione (mediante telegramma 23 feb-
60 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. brajo) eh' esso annuiva, ma sotto riserva d'ogni suo diritto, a11' ordinata sospensiva, I'Eeonomato decideva il 29 febbrajo detto anno di pubblieare un nuovo avviso di eoneorso in ter- mini identiei a quelli adoperati neH' ultimo pubblieato sul Foglio o{{iciale deI 2'1 agosto '1860, oltre un inciso ehe di- chiarasse aperto il eoneorso « tanto ai saeerdoti ehe ai seeo- lari. » - Quanto ai eonto-resi '1874-'1879, esso aggiungeva « non avere nessuna diffieoltA a rassegnarli, pureM tale con- discendenza non dovesse formare precedente. »
1. Un ufficio 10 marzo dei Dipartimento dichiarava perö insussistenti i motivi per cui l'Economato non eredeva di do- ver aeeogliere nell'avviso la eondizione eome sopra imposta e 10 invitava « aneora una volta a modifieare l'avviso medesimo nel senso ehe, in prima linea almeno, ai soli saeerdoti fosse diebiarato aperlo il eoncorso, e eiö entro oUo giorni. » - In presenza di questo nuovo invito, l'Eeonomato deliberava il giorno 20 marzo « di sospendere la pubhlieazione dell'av- viso di eoneorso fino al principio di luglio, » e eiö - dieeva 1a relativa Iettera 21 marzo al Dipartimento - « percM es- sendo l'anno seolastico gia molto inoltrato, era da prevedersi ehe non si avrebbero piiI ad aspiranti delle persone di merito e perehe fino dal primo giorno della vacanza della eattedra in parola erasi gia provvisoriamente provveduto aHa regolare imparlizione delle Iezioni alle due classi superiori a mezzo deI superstite signor professore Bianehetti e d'altro speeiale af- fatto temporaneo incarieato. » L. Rimaste le cose per alcuni mesi in sospeso, il Diparti- menta infliggeva il giorno 17·'19 luglio all'Economato una multa di fr. 30, per aver eSBO (non ostante i prescritti degli articoli 8 ~el capo 1°, 2 deI capo Xo, 1 e 6 deI capo VO deI regolamento stabile) tralasciato di rendere partecipe sia il Di- partimento sia l'lspettore governativo dell'epoea della ehiusura delle seuole neH' Istituto, d'invitarli ad assistere agli esami finali e di rassegnare i debiti rapporti trimestrale et seme- straie sull'andamento. della scuola. E· poicM il presidente delI' Economato, non avendo ottemperato aHa diffida di paga- mento, veniva minacciato delle misure eoereitive, rilaseiava,-! I r t, Eingriffe in garantil'te Rechte. N° 9. 6i egli all'ordinanza commissariale, presentatasi a tale effetto aHa sua abitazione una protesta seritta con cui dichiarava di pa- gare i fr. 35 riehiesti onde evitare ulteriori atti di coercizione, ma sotto espressa riserva deI diritto di ricorso al Tribunale federaie contro l'inflizione della multa, ehe eostituiva una vio- Iazione deI diriuo di libero insegnamento garantito dalla co- stituzione eantonale. M. 11 30 luglio, il Diparlimento P. E. indirizzava all'Eco- nomato un nuovo uffieio eoll'ordine « di spedirgli entro dieci giorni l'avviso di concorso redatto nei termini voIuti dalla fon- diaria e articoli addizionali deI 1825, com'era stato nella let- tera 10 marzo indicato. » Riunitosi di conseguenza i11° d'agosto, l'Economato ap- provava l'operato deI suo presidente circa la muIta, decideva di mantenere sostanzialmente l'avviso di concorso deI febbrajo preeedente, dichiarava aperto il coneorso anche per la seconda caltedra dell'Istituto, avendo l'attuaie titolare compito ii pe- riodo di sua elezione e stabiliva ehe « in caso di opposizione da parte deI Dipartimento l'Ufficio permanente restava inca- ricato ed autorizzato di fare presso Ie competenti autorita tutti i passi necessari a ehe sieno mantenuti i diritti seatenti a favore deI Pio Istituto e sua amministrazione dalla legge sulla liberta d'insegnamento. » - Communicavasi, dei resto, al Dipartimento il tenore dell'avviso di eoncorso stato spedito ai pubblici fogli. N. Il Consiglio di Stato emana allora, sotto Ia data deI 20-21 agosto '1880, un' ordinanza deI tenore seguente : « Ritenuto, quanta aHa natura deI Pio Istituto, ehe esso e uno StabiIimento di pubblica educazione, e ehe come tale (anehe astrazione fatta da altre clausoie speciali degli atti di fondazione e daUa tutela ehe eompete in genere aHo Stato per la f'adele osservanza dei Legati Pii) e soggetto agli ordini cbe emanano' dalla superiore autorita seolastiea; » Visto I'art. 1° della convenzione 6 agosto '1820, et '10 e 2° degii articoli addizionali 4 agosto 1825; » Ritenuto ehe 10 spirito deI P. I. e la lettera dei mentovati atti, dai quali ebbe vita, e questo : ehe insieme aHa istruzione
62 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. pubblica, il comune di Olivone abbia eziandio un sussidio spi- rituale, il quale evidentemente . non puö essere prestato. che da relilriosi (come aHa convenZlOne 1820) 0 da sacerdotI se- colari Ccome fu innovato per gli articoli addizionali deI 1825); » Visto che anche il cosi delto regolamento stabile non ha in questa parte derogato, come non avrehbe potuto derogare, aHa volonta dei fondatori deI P. 1., mentre, se non ha ripe- tuto che i docenti debbano essere sacerdoti, non a neppure delto ehe debbano essere laici, ed ha quindi lasciate intatte le disposizioni primitive, «decreta : » 10 L'Economato deI P. 1. scolastico in Olivone e invitato a procurare, entre oUo giorni, Ia pubblicazione dell'avviso di concorso per due docenti nel detto Istituto, nel senso che i soli sacerdoti sieno ammessi concorrere, comunicando al Con- siglio di Stato la relativa decisione. . . . » 20 In caso di ritardo ad ottemperare a questa mgmnzlOne, ciaseun membro dell'Economato sara colpito della multa di fr. 100. » 30 E ingiunto al facente funzioni di presidente dell'Econo- mato, e sotto Ia sua piu grave risponsabilita, di convocare immediatamente l'Economato stesso per la partecipazione deI presente decreto. » O. Con sua memoria deI 30 stesso agosto l'ufficio perma- nente dell'Economato introduce formale ricorso per titolo di lesa eostituzione presso questo Tribunale federale, enuneiando in esso le conclusioni che seguono : « Piaccia aHa Corte giudicare : » 1 0 In via provvisionale. E sospes~, fino ad esito della causa, l'esecuzione deI decreto medesimo e relativa commina- toria di muHe. » 20 Nel merito. a) E annulato il deereto 17 luglio 1880 deI Dipartimento diP. E. e eondannato quest'ultimo a resti- tuire Ia multa percetta in fr. 35. » b) E dichiarato nuHo e di nessun effetto il decreto 20- 21 agosto 1880 deI Consiglio di Stato deI cantone Ticino. Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 63 » 3° Quanto alle spese. Il Consiglio di Stato e condannato a rifondere al P. I. in Olivone le spese deI riclamo in duplo in fr. 200, e ciö in base aHa faeolta aceordata al Tribunale federale dall'alinea dell'art. 62 della legge organico-giudizia- ria federale. }) Le considerazioni giuridiche alle quali il ricorso medesimo fa capo si riducono essenzialmente a dire : « Fino al 20 no- vembre 1875, il nostro canto ne mantenne sempre in tema d'insegnamento privato, il prineipio della rigorosa tutela dello Stato su tutti gli Stabilimenti privati d'istruzione si primaria che secondaria (vedi le leggi scolastiehe dei 30 giugno 1~29 e 10 dicembre 1864 ed i numerosi regolamenti d'applicazione); questo siato deUa legislazione rendeva assolutamente neces-' sarie le disposizioni si della eonvenzione deI 1820 e si deI regolamento stabile deI 186 .. ehe consacrarono l'ingerenza governativa neUe eose deI P. I. Ma la riforma costituzionale deI 20 novembre 1875 sanciva (art. 2) in opposizione diretta con quello della tutela dello Stato il principio della liberta d'in- segnamento privato, e la relativa legge d'applicazione (18 mag- gio 1877) ha fissato tassativamente i diriLti dello Stato di fronte agl' Istituti privati. Il P. I. di Olivone fu postoal beneficio di quel principio e di questa legge e eiö per opera' dello stesso- governo, ehe vorrebbe ora arrogarsi in suo eonfronto i diritti di un tulore; eiö ehe prima dei 1875 era per 10 Stato un di- ritto, anzi un dovere, e divenuto, dopo la guarentia costituzio- nale' della liberta d'insegnamento, un abuso di poleTe, poieM gli articoli della fondiaria edel regolamento ehe consacra- vano l'ingerenza governativa sono caduti assieme alla legisla- zione che li aveva resi neeessari, caduti per effetto della ripe- tu ta guarentia edella dichiarazione deI P. I. di voler mettersi al beneficio della legge nuova. Il nostro ricorso e diretto contro una violazione deI diritto- costituzionale di libero insegnamento; le sole restrizioni a questa liberta sono eontenute nella legge deI 1877; se 10 Stato- pretende imporre altre restrizioni, egli viola la costituzione. Nel caso conereto, 10 Stato ha violato la costituzione appli- candoci una multa per non aver noi invitato il suo ispeUore
ad intervenire agli esami finali e l'ha violata eoU'opporsi aHa pubblieazione degli avvisi di .eoneorso, ehe noi. soli a?biamo il diritto di redigere e pubbheare, e eol volerel eostrmgere, eolla minaeeia di multe enormi, a modifieare seeondo il suo :gusto gli avvisi steEsi. P. Trasmesso il gravame al Consiglio di Stato e interrogato quest' ultimo - se intendesse eonsentire od opporsi aHa ehie- sta provvisionale, egli risponde per sommi eapi, eon uffieio deI 10 settembre p. p. - (!' I fondatori deI P. 1. vollero eate- gorieamente ehe i doeenti da ammettersi in questo fossero in ogni tempo sacerdoti secolari (vedi la fondiaria deI '1820, mu- tata in parte cogli artieoli deI 1825), e eiö per mantenere il duplice earattere delI' educazione, la quale abbraceia la diffu- sione den' istruzione ed il sussidio spirituale al eomune di Olivone (art. 1, 13 e relativi ibidem); a nessuno dev' essere leeito di eambiare tal' volonta; l'art. 19 della fondiaria inibisee esplicitamente qualsivoglia sostanziale alterazione della natura dell'Istituto e l'art. 20 prevede in easo eontrario la immediata divisione dei beni tra gti eredi mascolini dei fondatori. Esi- gendo ehe i maestri deI P. I. fossero saeerdoti. Il goverllo tieinese non ha dunque preteso se non eiö ehe i fondatori hanno eoma-ndato e eiö eh'era neeessario per impedire la de- voluzione a favore d'altri dei fondi dell'lstituto. - Il regola- mento deI 1861 non ha potuto transformare sostanzialmente il P. 1., perche in tal easo tale trasformazione sarebbe stata eontraria all'art. 19 della fondiaria; esso ha poi in piiI Iuoghi esplieitamente riconoseiuto Ia convenzione dei 1820 -18~5 come un atto in pieno vigore; se dunque nel medesimo non e preseritto in nessun modo ehe i maestri siano laici, bisogna ritenere ehe anehe il Consiglio di Stato deI 1861 non ha osato ingiungere eosa eontraria aHa volonta dei fondatori; altri- menti l'avrebbe detto. » La guarentia costituzionale della Iibertä d'insegnamento privato e la legge deI 1877 non sono applieabili aHa fattispe- eie, perebe il P. I. non e un Istituto privato, ma unoStabili- menta di pubblica educazione; la convenzione deI 1820 ehiama difatti istruzione pubblica quella ehe dovra essere impartita l!.mgrme In garantlrta Kechte. ~o \J. 65 DeI P. I. e invoea espressamente il eoneorso delle superiOl'i autorita laica ed ecclesiastiea; parimente I'approvazione go- vernativa deI 1826. - La eireolare dipartimentale deI 30 gen- Dajo 1878, oltreche non avrebbe mai potuto valere a legitti- mamente mutare la natura deI P. I., aveva solo per seopo di -ottenere dal direttore preeise notizie intorno allo Stabilimento, perebe negli archiv i governativi non ne esisteva veruna. » Concludendo, si diehiara di aderire a ehe la nomina da farsi sia provvisoria 0 per un anno soltanto, aggiungendoehe, (Juando il eoneorso avesse ad andare deserto una prima volta 1ii aspiranti ecclesiastiei, non san! fatta opposizione a ehe il ~eeondo eoneorso ammetta aneora aspiranti laici. » Q. Quasi simultaneamente, pervenivano in atti deI Tribunale -due memorie, 5-15 delto settembrc, dei signori Rinaldi, Ba- rera, De Grussa e Cusi, eon Ie quali i medesimi - nella Ioro qualita di membri den' Eeonomato deI P. I. - protestano eontro il rieorso insinuato dal sedieente ufficio permanente, addueendo a conrorto - « eh' essi non furono mai interpel- la ti se volessero eostituire e non hanno mai eostitoito il f. f. -dipresidente in ufficio permanente, - ehe la fondiaria vuole all'ineontro sia l'amministrazione deI P. 1. gerita dall'Eeo- nomato in eorpo; - ehe ne es si ne altri non hanno mai auto- rizzato detto uffieio permanente ad interporre riclamo eontro il deereto in querela, eee. eee. » Essi domandano quindi: 10 ehe il Tribunale federale si diehiari ineompetente; 2° Su- bordinatamente, ehe non prenda in eonsiderazione la domanda provvisionaIe, perebe non risolta dalI'Eeonomato, ma arbitra- t'iamente fafta dal f. f. di presidente; 3° Che dichiari eseeutivo il deereto governativo ed esonerati i protestanti da ogni multa e responsabilita in dipendenza dal medesimo, ehe essi hanno subito aeeettato. R. Con deereto 24 settembre adottato dalla Corte, non ostante reelamo da parte deI governo tieinese, il presidente deI Tribunale federale, ritenuto non essersi piiI riassunta nel regolamento stabile deI 1861 Ia disposizione della fondiaria seeondo Ia quale i docenti deI P. I. dovevano essere saeerdoti, - atteso. ehe l'ultimo avviso di eoncorso pubblieato dall'Eeo- VI1- i881 5
\)V n.. u""'''''O''n'VJHl. -",nu~CIltnug. ~ v. AOSCllnluu • .n.alHOnSVerrassungen. nomato non portava nessuna restrizione in co tal senso e che a coprire le vacanti cattedte furono effettivamente chiamati anche dei laici, - autorizza I'Economato, in applieazione del- l'art. 63 deHa legge organico-giudiziaria e senza pregiudizio della quistione di massima, «a provvedere a ehe amendue le eattedre vaeanti vengano provvisoriamente e per un anno co- perte dai rispettivi docenti, saeerdoti 0 laiei, » diehiarando in- 1anlo « sospesa l'eseeuzione deI querelato decreto e relative comminatorie deI Consiglio di Stato. » S. Radunatosi dappoi (17 ottobre) l'Economato, si presenta al medesimo il chierico Uberti e domanda di esservi ammesso qual membro, asserendosi benefieiato di Sommaseona; alcuni membri osservano che il medesimo dirifto spetta, a termini' deHa fondiaria, anehe all'altro chierico De Grussa, stato no- minato dall'assemblea patriziale di Olivone e plaeitato dal governo, simultaneamente al signor Uberti, a beneficiato de} beneficio Bianchini; altri sostengono appartenere aIl'Uberti la preferenza per motivi d'ordine eeclesiastico; eon 4 voti con- tro 4 l'Economato pronunciandosi per la non-ammissione, il presidente invita I'Uberti ad astenersi dal prender parte alle deliberazioni. Suecessivamente, ed in relazione all'anzidetta provvisionale deI presidente deI Tribunale federale, si risolve ehe fino a decisione sulricorso allbia a conLinuare il regime provvisorio stabilito aHa morte deI prof. Donetti,. ossia l'im- partizione pell' insegnamento per opera dei signori BoHa e Bianehetti. T. Da siffaLte risoluzioni si aggravano i signori Cusi, Rinaldi 7 Barera, membri dell'Economato ed il diaeono Uberti al Consi- glio di Stato, e questi, affermata di nuovo Ia sua competenza in maleria, fondato sugli art. 22 e reiativi delIa fondazione 6 agosto 1820 e 1 0 capo Ho deI regolamento 186'1, concernenti il modo con eui l'Eeonamato deI P. l. ha da essere composto,. e ritenuto ehe Ia stessa pro'/Jvisionale di eui sopra non potreb- b'essere validamente eseguita nell'assenza di una persona che abbia il diritto di coneorrervi, - annulla, con decreto 26 stesso ottobre, le summentovate deliberazioni dell'Economato einvita il presidente di quest' ultimo « a riunire I'Ecpnomato l'Jmgrme m garantirte J:techte . .NO 9. 67 entro due giorni per quelle trattande che saranno deI caso, e segnatamente affine di procedere a quanta e eontemplato dalla ripetuta provvisionale, » avvertendo ehe a tale riunione, eome alle slllecessive, dovra essere ehiamato anche il signor diacono Uberti. U. Rivoltosi il f. f. di presidente dell'Economato aHa pre- sidenza deI Tribunale federate, aeeioeche diehiarasse tale de- creto in via di misura provvisionale annullato e rimanere all'incontro le risoluzioni deI 17 ottobre in vigore, gli si ri- sponde - mediante ordinanza deI 17 novembre : - ehe, sieeome nella seduta delI' Eeonomato deI 17 ottobre quattro membri di quest' ultimo si sono dichiarati propensi e quattro contrari all'ammissione deI sig. Uberti, non PUIl dirsi, sotto questo riguardo, ehe sia stata presa regolare risoluzione, atte- soehe Ia composizione dell'Eeonomato sia divenuta eHa mede- sima eontroversa, e ehe di fronte a tale situazione non compete al presidenLe deI Tribunale federale nessun diritto ne potere di annullare in via di misura provvisionale il querelato de- ereto 26 ottobre deI Consiglio di Stato. V. Nei frattempo, e precisamente ai quattro. di novembre costituivansi in Eeonomato dei P. I. i signori Cusi, Rinaldi, G. De Grussa, Uberti e Barera, e, previa costatazione che gli altrimembri signori BoHa, A. De Grussa, Bianchi e Piazza, benche regolarmente invitati, non hanno ereduto d'intervenire aHa seduta, eleggevano a presidente il signor Cusi, ed a pro- fessori dell'Istituto i signori Don Federieo Ganna, di AquiIa, e chierico Carlo Scossa, di lUaivaglia, ed incarieavano l'ufficio di significare al Tribunale federale - essersi accettato pura- mente e semplieemente il deereto governativo deI 26 ottobre e revocato ogni polere e diritto al cosi delto ufficio perma- nente; voler quindi desistere da ogni ricorso ed islanza fatti dal medesimo ad esso Tribunale e dispensare questi dal pro- nunciare in materia. - Tutte e singole queste risoluzioni ottenevano il giorno 18 detto novembre l'approvazione deI Consiglio di Stato. X. Con atto 20 stesso novembre i signori Bianehi, G. De Grussa e Piazza, membri den' Economato, diehiarano ehe /
68 A. st~atsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. « quando - eontrariamente aHa loro opinione - il Tribu- nale federale non credesse autorizzato l'uffieio permanente a stare in causa in nome di esso Economalo eontro il governo deI Ticino per !itolo di violata guarentia deI libero insegna- mento, essi intendono di appropriarsi, eome si appropriano, il rieorso 30 agosto p. p. inoitrato da detto uffieio ed autoriz- zano il signor sindaeo Cesare BpUa a continuare la lite in norne lm'o e domandano che il Trib. fed. abbia a pronuneiare come in eontestazione di diritto pubblico tra privati 0 membri di una privata corporazione da une parte ed il governo deI Tieino daU' altra. » Y. Nei suceessivi aUegati di replica e duplica disculono le parti in modo eircostanziato le questioni d'ordine deI man- dato edella competenza e quella di merito, se i1 Pio Istituto abbia ad essere considerato come uno Stabilimento privato e quindi se regga l'appunto di violata guarantia eostituzionale, riproducendo in merito a quest'ultima, sotto diversa forma e con piiJ. ampio sviluppo, gli argomenti gia preeedentemente aecampati, ed adducendo intorno le prime i seguenti : Il governo ticinese :
a) I signori BoUa e De Grussa non hanno mandato a pro- muovere la causa ehe ora si dibatte : quella parte deI verbale 1 0 agosto p. p., la quale vuolsi da loro eostituisca una suffi- ciente procura, eben lontana dalI' averne i requisiti, perche con formola troppo vaga e generica concepita (art. 1072 deI Codice civile ticinese e 33 della procedura federale) e perehe non indica ne quale sia l'oggetto della causa, ne quale debba essere la parte convenuta, se ci oe la muIta deI 17 luglio od il deereto 21 agosto, se il Dipartimento di P. E. od il Consiglio di Stato, ecc.
b) In secondo luogo, rappresentando i signori Bolla e De Grussa un' amministrazione che da lungo tempo era seaduta e doveva essere rinnovata, illoro gravame si appalesa per ciö solo eome un atto arbitrario e tale da non essere preso in considerazione. Dal 1862 in qua l'Eeonomato non appare di- fatti sia stato sempre eostituito a stregua degli atti di fonda- Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 69 zione (art. 17 e 22 della convenzione 1820) edel regolamento (art. 1 e 2); co si il signor Piazza p. es. non e piiJ. in carica come membro dello stesso, avvegnaccbe dalla sua nomina sieno gift tt'ascorsi non tre, ma piiI di quaLtro anni; parimente il signor A. De Grussa, che, seadutoda tale qualita nel1877 non fu piiI confermato dappoi.
c) Qualro membri, ossia la meta delle persone componenti I' Eeonomato hanno protestato contro l'operalo dell'uffieio permanente ed anzi piiJ. tardi Ia maggioranza delI' Eeonomato medesimo ha in regolare seduta accettato i quereiati de- ereti governativi e ritirato il ricorso, ned e leeito di conver- lire quest' ultimo in rieorso della minoranza, perche se ciö fosse, la maggioranza dell'Economato, ehe ha piiI interesse di chicchessia nella causa, non sarebbe stata sentita e perche quel che decide la maggioranza, quando non violi la conven- zione ne il regolamento, fa stato ed e legge, casl disponendo appunto gli atti di fondazione. L'Eeonomato non e un eonsi- glio legislativo od un' assemblea comunale, dove ciascun mem- bra ha un mandato 0 diritti costituzionali suoi propri, ma bensi un corpo unieo e semplice d'amministrazione, dove ciaseun membra non e nulla senza il concorso degli altri.
d) I rieorrenti hanno adito il Tribunale federale unieamente sotto il pretesto ehe i nostri decreti hanno violato la guarentia eostituzionale della liberta d'insegnamento privato; avendo ora noi provato ehe siffatta violazione non sussiste punto per Ia ragione precipua ehe il P. J. e uno Stabilimento d' 1slru- zione pttbblica, noi siamo - per boeea dei medesimi attori - autorizzali a deelinare la eompetenza di questa Corte. l ricorrenti : ad a) Nessuna legge preserive in tema di contestazioni di diritto pubblico dinanzi al Trihunale federale le forme deI man- dato aUe li ti; Ia risoluzione 10 agosto deH'Economato (vinta da voti 4 contro 2 ed un'astensione), ehe incaricava ed autoriz- zava l'ufficio permanente di fare presso Ie eompetenti autorita tutti i passi neeessari, eee. (leU. Jf dei fatti), era piiJ. ehe suf- ficiente a fondare nei reclamanti la voluta legittimazione.
70 A.. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ad b) Non e vero che l'Economato non sia stato rinnovato giusta l'art. 2 ca po Ho deI regolamenLo e sia scaduto fin dal 1862; l'Agostino De Grussa fu eletto amministratore ne11879 eil Piazza in sostituzione di suo padre, morto, crediamo, nel 1877; l'unico membro di cui sappiamo positivamente che non ein regola co' suoi poteri, non essendo egli stato rieletto da sei anni in qua, e iI signor Cusi, uno dei protestanti e at- tuale sedicente presidente dell'Economato ! ad c) Le proteste dei signori Cu si e consorti non hanno al- cun valore, perche non possono distruggere il fatto che una risoluzione d'iniziar causa fu presa dall'Economato con voti 4 contro 2 ed in seduta legale, accontentandosi a quest'effetto i1 regolamento delta presenza di soli cinque membri; i due opponenti (anzi unQ, perche il signor Cusi non deve contare), unendosi all'astenuto ed al membro che, sebbene formal- mente convocato, non aveva preso parte aHa seduta, non pos- sono certo pretendere di erigersi in maggioranza e annullare il fatto compiuto; a pari ta di voti starebbe sempre la deci- sione presa. - Illegale fu piuttosto la seduta in cui venne eletto a presidente dell'Economato tale (il signor Cusi) che non era ne sindaco di Olivone (come vuole la fondiaria), ne membro regolare dell'amministrazione e a cui prese parte tal altro (l'Uberti) che non ne aveva il diritto : nulle quindi an- che le relative risoluzioni. - I signori Bianchi, Piazza e Comp., facendo parte deli' amministrazione deI P. I. hanno poi incontestabilmente non solo il diriUo, ma il dovere di di- fendere gl' interessi eies franchigie della Pia fondazione e possono quindi, almeno come minoranza, se questa Corte di- chiarera che non sono piiI maggioranza, insistere perehe la Corte medesima pronunci deI merito, amministratori di un Istituto libero, essi non possono piiI votare liberamente per doeenti laici, anziehe per sacerdoti, perebe nel primo caso saranno multati; in questo senso i querelati decreti governa- tivi violano - nelle sue conseguenze - la guarentia costitu- zionale deI libero insegnamento e gl' istanti hanno quindi interesse, diritto e dovere di ricorrere fin d'ora contro tale violazione. Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 71 ad d) Dalo anehe ehe fosse vera Ia stranissima asserzione deI governo, non essere il P. I. uno Stabilimento privalo, il Tribunale fe~erale sarebbe nullameno competente, perebe il ricorso e diretto contro una violazione della Costituzione can- tonale e questo basta per fond are la contestata competenza. Se poi la Corte, « rieonoseera che il P. I. non puo davvero invocare la guarentia costituzionale deI libero insegnamento, respingera il ricorso eome infondato; ma per que'sto essa deve esaminare il merilo Eid a eiö fare egli e mestieri ehe affermi prima la propria competenza. Premessi in ratto ed in diritto i seguenti ragiollamenti : 1° L'eeeezione della deficienza di mandato, ehe il convenuto governo desume sia dal troppo vago e s'enerieo tenore dell'in- earico dato ai rieorrenti neUa seduta 1° agosto 1880 dell'Eeo- nomato, sia dal fatto ehe a quest'epoea l'amministrazione deI Pio Istituto era gia scaduta, e, 30tto l'uno eome sotto r altro aspetto, destituita di fondamento. Oltreeebe nessuna legge preserive in tema di eontestazioni di diritto pubblieo dinanzi al Tribunale federale qualsivoglia forma speeiale per il mandato alle liti, la risoluzione deI 1 0 agosto appare eoncepita in termini tali da poter ampia- mente abilitare l'uffieio permanente d'allora a sollevare il gra- vame ehe forma l'oggetto dell'attuale litigio; essa eompren- deva difatti tutti i passi neeessari all'uopo di mantenere i diritti scatenti a favore deI Pio Istituto dalla eostituzione e daHa legge sulla liberta d'insegnamento ed il gravame s'indi- rizza per l'appunto contro tali ordinanze le quali involgono - a mente dei reclamanti - una violazione di cotesti diritti. Se, nel prendere l'anzidetta risoluzione deI 1° agosto, l'E- eonomato dei Pio Istituto fosse 0 non fosse regolarmente eo- stituito, non e tal' quistione la cui definizione incomba a questa Corte, eonciossiacbe non abbia veruno riferimento a qualsiasi appunto per titolo di violata costituzione. Stanno le asserzioni deI governo per ciö ehe risguarda la seadenza deI periodo di nomina di aleuni membri, e in questo caso e a Iui ehe sarehbe spettato di provvedere, con le opportune misure,
72 A. StaatsrechtI. EntscheIdg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. acciocche venisse dalo mano in tempo debiLo alle occorrenti nomine di supplemento. Ora, il Consiglio di Stato ha non soli} tralasciato di ciD fare, ma non ha neppure formolato, prima che il ricorso sia stato insinuato, eccezione di· sorta alcuna contro la eomposizione deU' Economato; ben piu, esso ha persino eccitato quella medesima amministrazione a prendere delle risoluzioni. Voler quindi contrastare ]a legaJita deHa sur- riferita decisione dell'Economato per le ragioni teste indicate~ e tentare cosa deI fuUo inammissibile. 9lo Parimente infondata e l'eccezione d'incOinpetenza. Dal memento che il riclamo si asserisce esplieitamente diretto contro la violazione di un diritto costituzionale, il Tribunale federale e - com' ebbe gia esso medesimo a diehiarare piu volte - per gli art. 113 della Costituzione federale e 59 della Iegge organico-giudiziaria federale irrefragabilmenle autori~ zato e tenuto anzi ad esaminare se la violazione sussista real- mente; ne pUD la sua eompetenza ragionevolmente eontestarsi eol dire, ehe non siavi nel caso particolare nessun titolo a lamentarsi per viola ta eostituzione. Siffatta asserzione non e invero rivolta contra la competenza deI Tribunale federale, ma bensl contro la materiale fondatezza deI rieorso; ond' e ehe riesce manifestamente necessario di enlrare aHa disamina deI ricorso medesimo. 3° La terza ed ultima obbiezion' d'ordine deHa parte eon- venuta procede dal fatto ehe l'attuale maggioranza dei mem- bri eostituenti l'Economato deI Pio Istituto avrebbe dichiarati} in legale seduta - di aceettare i querelati decreti governativi e revocare il rieorso insinuato - nella 101'0 qualita di « uffieio permanente. }) Appoggiandosi a eodesta circostanza, il Consi- glio di Stato argomenta: avere per essa il rieorso trovato la sua definizione e non spettare alJa minoranza deU' Economato Ja facolta di riassumere il ricorso medesimo in persona pro- pria, conciossiache Ia guarentia eostituzionale deI libero inse- gnamento eoncerna i~ Pio Istituto, 0 rispettivamente la sua amministrazione, non i singoli membri di questa. L'argomentazione non regge. Vero e che neHa seduta deI 4 novembre i signori Rinaldi, Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 73 G. De Grussa, Barera, Cusi ed Uberti, formavano - a sensi di fondiaria e regolamento -la maggioranza legale dell'Eco- nomato; ehe avevano veste per votare, come infatti votarono, il reeesso dall'avanzato gravame e di conseguenza che l'Eco- nomato, come tale, era ed e validamente da ritenersi estraneo aHa contestazione. A nulla approdano, sotto questo riguardo, le obbiezioni ehe mettono innanzi i signori BoHa e Lite·con- sorti contro Ia Iegittimita delle surriportate deliberazioni della maggioranza, inferendole dall'avervi cooperato anehe i si- gnori Cusi ed Uberti. Lasciato stare da una parte il riflesso ehe il sig. BoHa ha egli stesso e sempre invitato il sig. Cusi aUe sedute dell'Economato, le obbiezioni medesime si appa- lesano difatti per i gia esposti motivati (Rag.o N° 1) siecome insostenibili; in quanta concerne poi partieolarmente il si- gnor Uberti, milita contr' esse, da un canto, la eonsidera- zione ehe non si vede il motivo per eui il signor De Grussa, chiamato simultaneamente all'Uberti alle funzioni di benefi- eiato, non avesse facolta di rinuneiare in favore deI primo aHa prerogativa di sedere in Eeonomato, e d'altro canto quella ehe il governo era perfettamente in diritto di esigere ehe non si escludesse arbitrariamente dalle sedute un membro dell'E- eonomato; la qual' eosa erasi precisamente verifieata, in eon- fronto dell'Uberti, nella seduta dei 17 ottobre (leU. S dei faUi). Ma, oltreche amendue i decreti in querela, queHo (17 lu- glio) deI Dipartimento di pubblica educazione, eome quello (9l1 agosto) deI Consiglio di Slato, non colpiscono soltanto l'amministrazione deI Pio Istituto quale corpo, sibbene anche le persone de' suoi singoli membri, - perocche mentre il primo infligge all'Economato (sotto questa denominazione voglionsi naluralmente intendere le persone componenti il corpo slesso) una muIta di fr. 30 per l'inadempimento di aI,;, cuni prescritti deI regoIamenLo, il secondo eommina diretta- mente a ciascun membro di esso Eeonomato alt ra multa di fr. 100, - e vero altresl ehe il diritto della minoranza del- l'amministrazione ad invoeare l'intervento deI Tribunale fede- rale non Jlud assolutamente essere fatto segno a qualsiasi
74 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. dubbio, stanteche la faeolta, anzi l'obbligo, di vegliarealla salvaguardia delle prerogative eostituzionali di una fondazione, appartenga non solo all'au~orit~ incaric~t~ dell'amministra~ zione, nel suo tutto, ma eZlandlO ad ogm smgolo membro dl essa. Ciascun singolo membro devesi quindi avere in conto di autorizzato a fare appello alle autorita federali contro tutte ~uelle misure delle superiorita cantonali, che involgessero per avventura un intacco nei diritti costituzionali della fondazione, e eiö affine di conservare all'amministrazione la liberta delle sue deliberazioni, senza riguardo a11' uso che la maggioranza • sara presumibilmente per fare di questa liberta. 4° Nel merito, per converso, le domande dei rieorrenti si addimostrano inattendibili. L'unieo argomento ehe 10ro serva di base e giustificazione si e quello della pretesa violazione della guarentia costituzio- Dale deI libero insegnamento privato. Il Pio Istituto scolastieo di Olivone e per fermo uno Stabil i- mento privato, vuoi perche non fonda la sua esistenza s.ulle prescrizioni deI diritto pubblieo ticinese, vuoi perche non e intrattenuto a spese dello Stato; esso deve difatti la sua vita alle spontanee disposizioni di alcuni privati e si sostiene con mezzi propri. Comll scuola privata poi, puö certamente e eon pieno diritto aspirare a tutte quelle libertä. ehe la eostituzione e Ie leggi consentono agli Istituti d'egua}'. natura. Ma. qu~sta scuola privata e ad un tempo una (ondazwne ed anzl, gmc- ehe, per volere espresso di eoloro che Ia ehiamarono in vita, eUa deve servire a pubbliei fini, una fondazione pubblica. AI governo spettano dunque, anche in confronto deI Pio Isti- tuto, tutli quei diritti ehe gli conferiscono tauto gli statuti di fondazione ed il reg'olamento (deI 1861), ehe ne disciplina la pratica applicazione, quanta le leggi di ordine generale ehe risguardano le pubbliche fondazioni, alle 9uali. ultim.e non hanno evidentemente voluto apporlare modIficazlOne dl sorta alcuna, ehe possa dirsi essenziale, ne il disposto costitnzionale De Ia legge sulla liberta d'insegnamento. Or bene, i querelati decreti deI Dipartimento edel Consi- glio di Stato si appoggiano per l'appunto ai preseritti della Eingnffe in garantirte Rechte. N° 9. 75 fondiaria edel regolamento. Col pretendere, come fanno i rieorrenti, ehe i prescritti medesimi fossero una eonseguenza necessaria della precedente legislazione scolastica e dovessero quindi con quest' essa cadere, ad altro non si conclude al pos- tutto se non ad una vera «: petizione di prineipio. ») Lasciata stare da un canto la cireostanza ehe l'atto di fondazione e di data anteriore a quella della piit remota fra le Ieggi scolasti- che da essi ricorrenti invocate, una simile affermazione manca invero di ogni prova, che la sorregga e viene pure ad infran- gersi contro il fatto ehe la fond iaria, eome il regolamento, sono tuttora, formalmente almeno, in pieno vigore. Cosi stando le eose e poicbe le autorila tieinesi hanno espres- samente derivato la faeolta di emanare le mi sure contro eui si rieorre non gia daHe Ieggi scolastiche 0 respettivamente dane attribuzioni di supremo controllo e vigilanza, ehe Ioro sono devolute in eonfronto degH stabilimenti destinati aHa pubblica istruzione, ma bensi dai particolari prescritti CODse- gnati negli atti di fondazione e relativi regolamenti e dalla tutela ehe eompete in genere allo Stato per la fedele osser- vanza dei Legati Pii, torna manifesto non essere punto la liberta d'insegnamento l'oggetto controverso deIla faUispecie e trattarsi invece ed unicamente deIl'altra quistione, a vedere, se le autorita tieinesi siansi per avventura permesso nei di- ritti d'una fondazione pubbliea un intaeeo costituente ofiesa aHa costituzione. Questo non fu perd dai rieorrenti nell'attuale eontestazione tampoeo asserito e la Corte non vede quindi nessun motivo ehe l'autorizzi 0 costringa ad esaminare Ia quistione medesima. Conseguentemente, Il Tribunale federale pronuneia: Il ricorso dei signori eesare BoHa e lite-consol'ti contro i decreti 17 luglio 1880 deI Dipartimento di pubbliea educa- zione e 21 agosto delto deI Consiglio di Stato deI cantone Ticino, risguardanti il Pio Istituto scolastico in Olivone, e rejetto perehe privo di fondamento.