opencaselaw.ch

7_I_302

BGE 7 I 302

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

302 A. Sw.atsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfa~sungen.

b. m:Uß bem· gleid)en @runbe tann eine }8etIe~ung. beß @runb~

fa~eß ber @reid)~eit \)or bem @efe§e in ber ~tatuitung eineß

befonbem fltafred)t1id)en ~egtiffeß ber m:mtße~r\)ede§ung nid)t

gefunben werben, wie benn aud) ffiefurrent, ange~d)tß bet ~a~r$

~eid)en in gleid)em ~inne ergangenen Utt~eile ber fd)W~Aetifd)en

@erid)te, fid) feineßwegß barüber '6eid)weren fann, bat 1f)m gegen-

über eine aUßna~mßweife, wiflfüdid)e unb ungleid)e ~anb~abung

beß ffied)teß ~(a§ gegtiffen ~abe.

7. @rfd)einen fomit bie \)om ffiefurrenten geHen'O gemad)ten

~efd)werbegrünbe aIß unftid)~altig, fo muj3 ber ffiefutß aIß un=

'6egrünbet abgewiefen ",erben unb fann baß ~unbeßgerid)t auf

bie ~rüfung bet weitern ffrage, ob ~ier eine m:mtße~rvede§ung

"'itfIid) borriege, felbftverftänbHd) nid)t eintreten.

~emnad) ~at baß ~unbeßgetid)t

erlannt:

~er ffiefurß ",irb aIß unbegrünbet abge",iefen.

38. Senlenza del 1° giugno 1881 nella causa Beretta

e lite-consorti.

A. Il Comune di Orselina, giaeente sulla destra riva deI

Verbano a ridosso ed a fianco di Locarno, eomponevasi finora

di quattro frazioni 0 squadre, di cui due -

Muralto e Bur-

baglio -

bagnantesi nel lago e specialmente dedite al eom-

mercio. ed aHa pesca; una terza -

Orselina Superiore, _

forte dl 300 amme circa, a 254 metri piiI in aHo, in confine

colla montagna ripida ed incoita e dedita precipuamente aHa

pastorizia; una quarta finalmente -

Consiglio Mezzano -

tra

qu:sta. e. q?elle, .ai d~e lati della eantonale e parteeipe delle

ablt~dl?l SI degh um che degli altri. Muralto, Burbaglio e

Conslg'ho Mezzano conoFcevansi volgarmente sotto il comune

appel~ativo di « Squadre inferiori »; sotto quello di « Squadra

superlOre, » l'altra frazione. La popolazione dell'intero Comune

toecava ad un dipresso alle 1300 anime.

H. Eingnffe in garantirte Rechte. N° 38.

303

B. GiA nell'anno 1870 erano insorte quistioni nel Comune

a proposito della eongrua eappellaniea deHa Squadra supe-

riore, ehe quest' ultima voleva si pagasse da tutto il Comune,

mentre ]e Squadre inferiori esigevano rimanesse a di lei ca-

rieo esclusivo. La contesa era perö stata in quel torno appia-

nala mediante una eonvenzione con eui si era stabilito ehe il

Comune intero provvederebbe pet' un decennio al pagamento

della congrua in diseorso.

C. Ma, trascorsi ehe furono i dieei anni, le ostilita rieomin-

ciarono. Nel giugno dei 1880 stralciava difatti la maggioranza

dell'Assemblea eomunale quella posta (fr. 560) dal preventiv(}

e, prima ancora ehe la Squadra superiore avesse intrapreso i

passi necessari per far valere contro siffatta misura, e presso

chi di diritto, le sue ragioni, radunavansi vari eittadini delle

Squadre inferiori sotto i 4 di luglio in separata assemblea e

risolvevano d'inoltrare istanza presso le superiori AutoritA.

cantonali affine di ottenere ehe decretassero la divisione di

Orselina in due Comuni distinti, eonservando eome linea di

separazione quella stabilita dall'anlieo limite giurisdizionale

fra le Squadre deI piano e quella deI monte.

D. Saputosi questo in Orselina superiore, s'insinuava ai 9

dello stesso luglio formale protesta presso il Consiglio di Stato.

E poiche i separatisti, eon loro memorie deI 10 luglio e

29 agosto delto anno, davano corso ciö nullameno aHa preee-

dente loro risoluzione, la Squadra superiore si fece a chiedere

dal canto suo al Governo, mediante atto deI 15 novembre

« fosse inveee mantenuto nel Comune di Orselina 10 statu quo

ante » ed al Commissario governativo -

({ venisse eonvoeata

:» un' Assemblea dell'intero Comune, all'uopo di vedere se si

» volesse da questo realmente, 0 non si volesse, la proposta

» separazione.»

E. Dovendo poi nel 26 dicembre 1880 aver luogo, 'come

di prammatica, l'Assemblea eomunale ordinaria per la resa

dei conti, Orselina superiore ne approfiltava per domandare

due giorni prima, e al Commissario ed aHa Municipalita, che

la quistione della separazione fosse parimenti inscritta nel-

l'albo delle trattande; ma la Municipalita vi si ritiutava e

3M A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

il Commissario ometteva di trasmetterle in argomento le sue

direzioni.

E. La commissione eletta da eodesta Assemblea per l'esame

della gestione munieipale edel preventivo formulava addl

5 gennajo il suo rapporto, inserendovi altresi la proposta =.

« piacesse alt' Assemblea respingel'e qualsivoglia istanza di se-

» parazione, adoperarsi anzi in questo medesimo senso presso

» le superiori autorita, stanziare nel preventivo Ie somme ne-

:/) cessarie per far fronte aHe spese di culto d'Orselina supe-

» riore e ereare una seuola di prima classe neUe Squadre in-

» feriori. »

G. Quest:. parte delrapporto, ch'era stato diramato a

stampa a tutti i cittadini dei Comune, ineontrö tuttavia note-

vole opposizione nelle Squadre inferiori, le quali ehiesero ed

ottennero dal Commissario distrettuale ehe fosse impedita

ogni trattazione delI' oggetto in querela, di guisa ehe anebe

l'Assemblea deI 9 geunajo si seiolse senza aver preso in argo-

mento nessuna risoluzione.

H. Fondandosi allora suU' art. 14 della legge comunale

tieinese deI 13 giugno 1854, pareeehi (114) eittadini delle 4

Squadre, si rivolsero, eon petizione deI 10 gennajo, al Consi-

glio di Stato, instando perehe faeesse convocare straordinaria-

mente l'Assemblea, la quale avrebbe cosl finalmente potuto

« spiegarsi suna rovinosa domanda di separazione prima ehe

fosse riunito il Gran Consiglio. » -

Un decreto governativo

deI 17 ordinava difaUi la chiesta convocazione pel 23 stesso

gennajo.

1. Udita la lettura deI rapporto commissionale di cui fu piu

sopra parola e non ostante la rinnovata opposizione dei seces-

sionisti, che finirono per rilirarsi, l'Assemblea deI 23 gennajo

adotta.va, all'unanimita degli 85 eittadini presenti, una risolu-

zione proposta dal delegato governativo in questi termini: =

« Piaccia aHa Munieipalita di deeretare un' Assemblea straor-

» dinaria per trattare e risolvere sulle proposte eventuali state

» proposte nel rapporto 5 gennajo della Commissione di revi-

l) sione deI preventivo esercizio 1881, entro il termine (un

II mese) stabilito dall'art. 28 della legge organica comunale, »

H. Eingriffe in gal'antirte Rechte. N° 38.

305

ece. -

Due giorni dopo la risoluzione medesima era faUa

segno a formale protesta seritta, ehe i separatisti inoltravano

al Commissario di governo.

K. Invree di ottemperare al voto espresso da quest' ultima

Assemblea, il Consiglio di Stato presentava ai 81 di· gennajo

un messaggio al Gran Consiglio, con cui -

faeendo propria

le considerazioni espressegli dal suo luogotenentein un rap-

porto deI 12 stesso gennajo e persuaso (esso diceva) di eonsi-

gliare cosa eonsentanea al vantaggio rispettivo e propizia alla

tranquiHita delle due parti, proponeva : si adottasse la do-

manda ::Ii separazione dalle tre Squadre inferiori formolata.

L. Oceupatasi di delto messaggio, la Commissione dell'am-

ministrativo si divideva in due opinioni, opinando la maggio-

ranza per l'aceettazione, e pet rifiuto deHa domanda di sepa-

razione la minoranza. -

Fra altre varie ragioni la maggio-

ranza enunciava a conforto dei suo parere : -

«. Risultare

» dagli atti ehe effettivamente fra la parte aHa e la bassa di

» Orselina esistono differenze ehe compromettono il benessere

»della comunita e portano spesse volte a eontlitti d'interessi

» in eontrasto; essere la situazione tale che daHa eomunione

» non possono derivare oramai ehe danni; non presentare in

> concreto la divisione gravi diffieoIta, peroeehe Ia frazione

» superiore possiede gilt e seuola e ehiesa e cimitero separati,

)) ece. »

llf. Cbiamatosi in diseussione, addi 5 febbrajo, il rapporto

commissionale, la presidenza dei Gran Consigho comuniea

aUa sala ehe «aleuni atti pertinenti aHa questione non erano

)) stati uniti al rotolo di quelli rimessi alla Commissione. »

Laonde la minoranza di quest'ultima (Battaglini e Ruseoni),

dopo aver fatto rimareare ehe gli atti maneanti potrebbero

essere per avventura di grave importanza e modificare alquanto

I'avviso della Commissione, domanda sia sospesa la discus-

sione finche.i medesimi non sieno stati da questa eonosciuti.

Appoggiano la mozione i signori relatore Bonzanigo Filippo

e Mordasini; Ia eombattono per contro i signori Respini

e consigliere di Stato Pedrazzini, adducendo essere e gli atti

e la situazione perfettamente noti al Gran Consiglio ed una

306 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

risoluzione invece della massima urgenza. n Gran Consiglio,

nella sua maggioranza, si chiarisce contrario aHa sospen-

sione.

N. In seguito a viva discussione circa la lettura dei suenun·

ciati atti, se cioe deva farsi in senso aHa Commissione 0

in pieno Gran Consiglio, quest'ultima idea prevale e vien t08tO

messa ad e.secuzione. Dagli aUi e specie dal verbale deI Gran

Consiglio non appare precisamente quali fossero codesti (3)

aui; evvi tuttavia ragione a supporre, eonsistessero nelle re-

ciproche petizioni delle due parti per e contro Ja domanda

di separazione; petizioni, dall'esame delle cui firme si eruisce

= essersi 114 citladini dichiarati propensi al mantenimento

dello statu quo e 77 invece partigiani della divisione.

O. Terminata la lettura in discorso, Ja minoranza della

Commissione esponeva nel merito : -

« Sembrarle i dissapori

}) intervenuti fm le varie frazioni deI Comune di Orselina di

» troppo lieve momento per giustificare una misura COSt grave

» e tanto perniciosa eome quella della proposta separazione,

» la quale meLterebbe specialmente la parte montagnosa deI

» Comune medesimo, gia piccola e poeo agiata, in difficilis-

» sime eondizioni; avere invece 10 Stato grande interesse a

» mantenere grossi Comuni, l'unione di molti eittadini in un

» solo Comune essendo prezioso elemento di prosperitä, mo-

» tivo di rovina la divisione. » -

A questi argomenti oppo-

nevano i signori Bonzanigo Filippo e Respini; -

« Doversi

» preferire poehe forze unite a moIte eontrastanti; il linguag-

» gio molto risentito degli alti aver messo in evidenza I'urto

» delle diverse opinioni di quel paese; essere la separazione

» facile deI resto a tradurre in aUo per la ragione ehe sonvi

»due zone distinte, Ja montagna e il piano, tendenze di-

» verse, seuole, ehiese e eimiteri separati, e poter ella sola

» portare quella concordia che non ritornerehbe altrimenti

» nella eomunita. » -

Con voli 48 eontro 25 ii Gran Consi- .

gIio aecettava le conclusioni della sua Commissione e decre-

tava:

» 1 0 Il Comune di Orselina e diviso in due Comuni distinti,

eioe di Orselina superiore e di Orselina inferiore. »

I

I •

H. Eingriffe in garantirt.e Rechte. N° 38.

307

» 2° A eura dei Consigiio di Stato sara provveduto aHa detta

divisione a sensi di legge. »

P. Il deereto fu pubblicato in data dei 18 detto gennajo nel

Foglio Officiale e gia due giorni dopo il Commissario gover-

nativo recavasi, per mandato deI Consiglio di Stato, in Orse-

Hna, onde ordinarvi la immediata convocazione delle separate

Assemblee comunali e quindi la nomina delle rispettive Muni-

eipalita. Le Assemblee si tennero difatti il 20 febbrajo e pro-

cedettero eziandio aHa elezione di entrambi i rispettivi Consi-

gli munieipali, i eui membri prestavano poi giuramento a

termini di legge nel giorno 26 stesso mese, presso il giudiee

di pace.

Q. Souo la stessa data, deI 20 febbrajo, inoltrava i1 signor

avvoeato Paolo Mordasini, a norne dei signori Beretta, Nessi

e Nieora, per se elite-consorti di Orse1ina superiore, for-

male ricorso presso il Tribunale federale e ~hiedeva gli pia-

cesse:

« 1° Di annullare il decreto legislativo 5 febbrajo 1881 deI

» Gran Consiglio tieinese relativo aHa divisione della Comune

» di Orse1ina, ingiungendo alle autorita tieinesidi rendere al

» popolo sovrano di Orselina la liberia di deliberazione in.

» tutti i suoi aflari eomunali;

» 20 Di proibire al Governo ticinese l'eseeuzione di esso de-

» ereto, ingiungendogli, all'incontro, di rispettare 10 « statu

:» quo ante » sino a deeisione definitiva. »

A conforto di queste loro domande adducevano fra altro

i ricorrenti : « La separazione dei Comune di Orselina fu de-

» eretata in urto a'suoi bisogni, alle sue tendenze ed alla sua

»volonta. L'Assemblea di Orselina aveva, in virtu dei con-

» cordi art. 12 e 57 delle costituzioni tieinese e federale, il

j) diritto di riunirsi officialmente per deliberare su una qui-

» stione vitale per i suoi interessi, eost eome quello di peti-

» zionare in proposito alle superiori autorita. Ora tali diritti

» non furono in eoncreto diniegati a parole, ma eoneulcati in

» faUi e resi d'impossibile esereizio, avvegnacche Governo e

» Gran Consiglio abbiano decretato la divisione prima ehe fos-

:» sero scaduti i termini fissati aHa eonvocazione dell'Assem-

308 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IIL Abschnitt. Kantonsverfassungen.

}) blea eomunale, e questa inaudita. Ci fu dunque da parte

}) loro violazione della Costituzione. -

Col negare aHa mag-

» gioranza di detta Assemblea la faeolta di sopperire alle spese

» di eulto per la chiesa di San Bernardo fu parimentelesa la

» Coslituzione, in quanta la medesima guarentisce ai Co muni

}) il dirilto di provvedere ai bisogni dei loro proprio culto, e

» la faeolta di eui sopra fu tolta appunto eol fatto della sepa-

» razione. -

Altro attributo costituzionale deI Comune di Or-

» selina era quello di provvedere ai bisogni dell'istruzione eol-

}) l'aprire nuove seuole, e l'Assemblea ne aveva profittato per

» decretare la fondazione di una scuola primariaa beneficio

» delle Squadre inferiori; ma esso pure fu subdolamente e di

}) faUo, mediante la improvvida separazione, impedito: quindi,

» nuovo intacco aHa Costituzione. -

Il motivato principale

» della divisione eonsiste a dire : essere Orselina superiore

» dedita aHa pas~orizia, le altre Squadre al eommereio ed al-

l) l'indutria, diverso essere il grado della rispettiva eoltura e

» il modo di vedere nelle eose e nei rapporti generali e pub-

» blici; ora questo torna a dire doversi i eommereianti, os-

» sieno i rieehi, dagH agricoltori, ossia dai poveri, tenere di ...

» stinti e viene quindi a violare I'art. 4 dei Patti cantonale e

» federale, ehe ha soppresso ogni privilegio di easta, censo e

» professioue per sostituirvi la eguaglianza dei cittadini da-

» vanti aHa legge. -

Osserviamo, da ultimo, ehe 10 smem-

» bramento delle Comuni non puil avvenire se non in virtu di

» un deereto ]egis]ativo, vale a dire di una legge (Iegge eomu-

» nale art. 2 e 198); e ehe la legge non diventa operativa se

» non tre giorni dopo Ia sua promulgazione, eosieche in eon-

» creto easo il deereto deI 5 febbrajo non poteva entrare in

» vigore ehe la mattina dei giorno 22 deHo al piu presto,

» essendo stato diramato ai Comuni soltanto eol eorriere deI

» 19; ma il Consiglio di Stato emanö un deereto di esecu-

:» zione prima ancora ehe Ia legge fosse stampata ed il SUD

:. Commissario 10 manda ad effetto dne giorni prima ehe la

» legge stessa, ovverosia il decreto, fosse entrata in vigore :

» d'onde ancora un' offesa alla Costitnzione.

R. Contro questi argomenli il Governo tieinese e i delegati

t

,\

Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N~ 38.

309

delle Squadre inferiori, aceampano nelle loro risposte, ed in

aggiunta alle gia piu sopra enuneiate, ]e obbiezioni che se-

guono :« Non al Tribunale federale, ma ai supremi Consigli

}) della Confederazione e devoluto il pronuneiare sulla eosti-

» tuzionalita 0 meno di una legge emanata dal potere sovrano

11 di un Cantone in easo di ricorso contro la ~anzione deUa

:» medesima, 0 quando si eredano violati eon essa dei diritti

» eostituzionalmente garantiti. -

Non ci fu violazione di di-

:» ritti costituzionali in rapporto ai poteri ehe dovevano con-

» eorrere aHa emanazione deI decreto giusta gli art. 2, 128 e

}) relativi della Iegge comunale, poiehe nessun gravame e

~ stato ne poteva essere formu]alo in proposito; non ce ne

» fu neppure in rapporto aHa Comune d'Orselina, peroeehe le

}) aggregazioni 0 gli smembramenti di un Comune non pos-

» sono ne devono dipendere dalle risoluzioni aflermative

j) delle rispettive Assemblee, non eoncedendo a queste nessun

» dispositivo ne della Costituzione ne deHa legge il diritto di

» frapporsi 0 di impedire 0 di ordinare le aggregazioni 0 gli

» smembramenti medesimi, eh~ Governo e Gran Consiglio pos-

» sonn negare, benehe aeeonsentiti, 0 benehe rifiutati in-

) giungere, 0 di propria molo decretare.

» La questione e stata rego]armente e lautamente istruita

» fra le parti interessate, eioe fra le Squadre dei piano e

j) quella delI' alto, e Ia divisione, anziehe un eoneetto e 1'0-

l> pera di una minoranza, fu il fatto voluto e pensato dalla

j) grandissima maggioranza. Ne fosse perö anche altrimenti,

» H deereto deI 5 febbrajo, ehe ammise la separazione, sarebbe

» sempre al eoperto di ogni aUaeco, dal momento ehe giudiei

» esclusivi delta ricorrenza dei motivi ehe la rendevano utile,

'j) giusta e necessaria, erano soltanto il Governo e il Gran Con-

l) siglio. L'affermare ehe il Comune d'Orselina doveva essere

'j) sentito prima di pronuneiare, si risolve in un giuoeo di pa-

» Tole, daeche effettivamente amendue Ie parti interessate

» hanno proposto, diseusso e portato a maturita di giudizio

» i rispettivi mezzi di attaceo e di difesa sulla eontestata divi-

:» sione : sentite le varie Squadre ehe formavano il corpo mo;.

» rate della Comune, era naturalmente sentita anche questa.

310 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

» A vesse anche avuto diritto di essere interpellata e fosse

» stata convocata l'Assemblea comunaIe, Ia sua deliberazione

» non avrebbe infiuito nel provoeato e pendente giudizio; pre-

}) valuto avrebbero sempre Ie ragioni d'ordine pubblico avan-

1> zate e dal Governo e dalla Commissione e nella discussione

» deI Gran Consiglio dedolte a suffragare Ia necessita delIa

» separazione. -

Il diritto di petizione non fu punto vioIato,

» ~vvegnacche al~a p~tizione dei 114 cittadini deli 0 gennajo

» Il Governo abbla dl fatto ottemperato coll' ordinare la con-

» vocazion~ de!!' As~emblea pel 23 detto, ed il querelato de-

» ereto leglslatlvo sm slato emanato eon piena eonoscenza di

» quello e di tutti gli altri atti di causa. -

L'aceusa d'inco-

» stituzionalita mossa contro l'eseeuzione deI decreto 5 feb-

» brajo s'infrange contro l'esplicito dispositivo deli' art. 198

» della Iegge comunaie. -

Si osserva, infine, ehe il decreto

» medesimo fu dalle due parti gia accettato ed e anzi entrato

» in applieazione, Ia nuova Comune di Orselina avendo infatti

» proeeduto aHa formazione del proprio catalogo civieo, eosti-

.» tuita Ia propria Munieipalita, nominato a sindaeo 10 stesso

» signor Nieora, altro dei firmatari deI rieorso, ehe eon i suoi

» eolleghi e anche gia entrato in funzione regolare ed ha

» quindi disdetto il rieorso medesimo. »

. S. A eompiemento delIa sposizione dei fatti e d'uopoag-

gmngere che, con suo deereto 24 ultimo seorso marzo Ia

presidenza deI Tribunale federale respingeva una istanza' dei

ri.eorr~nt~ tenrlente a ehe, mediante misura provvisionale, ve-

n.lsse mgmnto al Governo tieinese di soprassedere all'eseeu-

zlOne dei querelato decrelo fino a decisione definitiva per

parte della Corte. c(Dalla circostanza ehe Ia Municipalita dei

» nuovo Comune di Orselina, eletta neIl' Assemblea deI 20 feb-

l). brajo, ~ gilt entrata in fUDzioni, » diceva il decreto presiden-

zmle, « rIsulta ehe al momento in eui il gravame veniva pre-

l) sentato al Tribunale federale 10 stato di faHo quale sussisteva:

1> preeedentemente al 5 febbrajo 1881 non era piu, ehe anzi-

» Il decreto contro cui si rieorre stava gia tradueendosi in

J) atto; mentre quindi una novella rimutazione di eose me-

::P diante provvisorio ristabilimento delle condizioni di' fatto-

H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 38.

311

» preesistenti a15 febbrajo arrecherebbe manifeslamente gravi

)) ineonvenienti all'amministrazione dei Comune; non si vede

» per converso quale danno possa derivare ai rieorrenti dalla

» temporanea eontinuazione dello stato di ratto attualmente

11 esistente, avvegnacche laddove il riclamo venga a ritenersi

» nel merito fondato, i precedenti rapporti debbano natural-

» mente riaequistare senz' altro il 10ro pieno valore. 11

Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :

10 Il patroeinatore delle tre Squadre inferiori ehiude la sua

allegazione responsiva osservando ehe non puo rieonoseere

nei signori Beretta, Nessi e Nicora nessuna veste a promuo-

vere l'attuale litigio, attesoehe abbiano firmato il rieorso non

gilt in norne loro proprio, ma « in norne dei rieorrenti

11 dei

quali non figura in atti ne indieazione di persone ni man-

dalo di sorta aleuna.

'

Cosiffalta eecezione non e pero a ritenersi mossa con serio

intendimento, perehe in questo ca so l'anzidetto patroeinatore

° condelegato, ehe deI resto ha omesso egli medesimo di le-

gittimare mediante valida procura la sua propria qualita, piut-

lostoche discutere lautamente il ricorso e nelI' ordine e nel

merito, avrebbe formolata l'eeeezione stessa in limine litis e

se ne sarebbe anzi prevalso per impugnare l'obbligo suo ad

entrare in materia sulla contestazione in genere.

Indipendentemente da questa considerazione e senza eon-

lare ehe quand' anche la querela fosse partita da un solo eit-

tadino di Orselina, la controversia da essa proeedente avrebbe

pur ~ovuto essere decisa neHa sua integrita, non vi puo essere

dubblO ehe i signori BereUa e lite-eonsorli hanno insinuato

il r.icorso eon saputa e eonsenso di coloro in norne dei quali

~SSI. parlano ed e eerto altresi ehe Orselina superiore, a cui

Il flcorso stesso non poteva verisimilmente non essere noto,

non ha presentato al Tribunale federale protesta veruna con-

tro la faltane insinuazione.

A tutti questi rifiessi aggiungendosi pur quello ehe in tema

di contestazioni di diritto pubblieo non suolsi applicare alla

definizione delle quistioni di mandato tutto il rigore delle re-

312 A. Staatsrecht!. Entscheidg. II!. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

lative prescrizioni deI giure privato. questo primo punto liti-

gioso va riguardalo gia in prevenzione siccome negativamente

risoluto.

2° Una seconda eceezione dei convenuti scaturisee dal fat10

delle nomine dei nuovi Municipi (v. lett. P), cosi come dal

deereto presidenziale deI 24 marzo p. p. (v. lett. S) e eonsi-

ste a dire :

a) A vere oramai Orselina superiore accettato di suo proprio

moto la nuova situazione dalle nomine stesse creata e quindi

rinunciato a far valere ulteriormente il suo gravame;

b) Doversi la causa eonsiderare come gia definitivamente

deeisa 0 tolta, dappoiehe il presidente deI Tribunale federale

ha ricusato di eassare mediante provvisionale le nomine di

cui sopra, ossia di rimettere le cose nello stato di prima.

ad a) Se vero e ehe nell'Assemblea deI 20 febbrajo Orselina

superiore ha costituito la sua nuova Municipalita e che i mem-

bri di questa hanno gia prestato giuramento e adito le loro

f~nzioni, e vero altresi ehe eiö non avvenne spontaneamente,

slbbene per ordine espresso e sotto la vigilanza diretta delle

superiori autorita, come deI pari non pud negarsi ehe col for-

molare ne110 stesso giorno (20 febbrajo) la 101'0 querela con-

tro il decreto legislativo di separazione e la sua esecuzione, i

ri.correnti hanno chiaramente appalesato sia il 101'0 proposito

dl contestarne 1a costituzionalita, sia la ferma volonta di ritor-

nare al precedente stato di fatto, eioe a dire all'unico Comune

di Orselina. Ora queste circostanze escludono manifestamente

ogni supposizione di rinuncia, che per avere effieacia dovreb-

b'essere d'altronde esplicita affatto e punto equivoea.

ad b) L'altro argomento poi cade da se medesimo, quando

appena si pensi che una misura provvisionale non pUD bastare,

in tesi generale, a risolvere da sola il merito intrinseco di

quaisivoglia contestazione e che d'altra parte tale non era in

concreto caso ne il senso, ne 1a portata deI deereto presiden-

ziale 24 marzo ultimo scorso, avvegnaccM il medesimo di-

chiarasse anzi expressis verbis che -

er laddove il riclamo

H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 38.

313

)) venisse a ritenersi nel merito fondato, i preeedenti rapporti

}) dovrebbero naturalmente riacquistare senz'altro illoro pieno

» valore. »

Stanno dunque bensi le premesse, ma non stanno guari le

fattene illazioni; l'eccezione si addimostra di conseguenza

inattendibile.

3° La ter~a ed ultima eecezion' d'ordine ritlette la compe-

tenz~ deI TrIbunale federale e deve essere, come le preeedenti

respmta.

Afferma il rappresentante la parte convenuta ehe -

ogni

qual volta si contesti 1a eostituziona1ita di una legge 0 d'un de-

creto legislativo emanato dal poLare sovrano di un Cantone, il

ricorso vuol essere esaminato e giudicato non da questa Corte,

ma dai Consigli supremi della Confederazione. L'affermazione

non regge.

A stregua dei combinati articoli 113 N° 3 della Costituzione

federale riformata e 59 lett. adella legge federale sulla or-

ganizzazione giudiziaria, giudica infatti il Tribunale federale

su tutti i ricorsi di diritto pubblieo risguardanti violazione di

diritti 0 disposti costituzionali, se diretti contro ordinanze

dene autorita eantonali. Ordinanze di autorita cantonali sono

indubbiamente anche le leggi ed i decreti dane medesime san-

citi : il Tribunale federale quindi e in primissima linea el tesi

generale il giudiee qualificato a conoscere dei gravami contro

es~i rivo1ti. Le autorita politiche, all'ineontro, ovverosiano

« I Consigli supremi della Confederazione }) non sono chia-

mati a pronunciare, se non quando si tratti di mere « conte-

stazioni amministrative, » la eui soluzione fu loro dalla ridetta

legge organico-giudiziaria (art. 59) esplieitamente riservata

e nel cui no vel'o non rientra per fermo quella ehe solleva l'at~

tuale ricorso.

n Tribunale federale, deI resto, ha gia piu volte ~nnullato .

delle disposizioni di leggi cantonali per titolo appunto d'inco-

stituzionalita; valga ad esempio la sua sentenza deI 18 aprile

1878 neUa causa Reynolds e Consorti contro la legge gine-

vrina dei 26 settembre 1876. (Racc. Offic., vo1. IV, pag. 247.)

VII -

1881

21

314 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

40 Se rieevibile neUa forma, il rieorso non e 10 guari nella

sostanza.

Non eontestano invero i rieorrenti ehe aI Gran Consiglio

dei loro Cantone sia devoluta per legge Ia faeolta di deeretare

a suo arbitrio aggregazioni 0 smembramenti di Comuni e non

sanno eitare cl' altro canto verun dispositivo di eostituzione 0

di legge ehe aeeordi per avventura ai Comuni il diritto di

muovere rieorso eontro Ie relative ordinanze deI Gran Consi··

glio 0 di esigere ehe quest' esso le eonformi ai voti espressi

dalle Assemblee eomunali.

·Gli e quindi mestieri inferirne ehe l'atlributo in diseorso

deI. Gran Consiglio tieinese essendo illimitato affatto, il Gran

Consiglio stesso pUD deeidere di suo proprio molo e sovrana-

mente, se una data aggregazione 0 tale smembramento sia 0

non sia -

nelI' interesse deI Comune eui eiö risguarda -

giu-

stifieato. AI Comune non pUD eonsentirsi al postuLto altro di-

riuo fuor quello di essere « sentito » prima ehe il Gran Con-

siglio pronunci il suo verdetto. E difatti i rieorrenti slessi si

limitano ad appoggiare il 101'0 gravame ad una pretesa viola-

zione deI diritto Gostituzionale di petizione.

Ora, quantunque neUa fattispeeie Governo e Gran ConsigIio

deI Canlone Tieino non abbiano aspettato ehe l'Assemblea eo-

munale di Orselina si fosse formalmente pronuneiata intorno

al quesito, se dovesse ehiedersi 0 meno la sanzione deHo

smembramento, non puö tuttavia ammettersi ehe in eif> fare

essi abbiano realmente reeato inLaeeo aU' invoeato diritto di

petizione, eoneiossiaeM risulti dagli atti a non dubitarne, ehe

non solo non si sono punto rifiutati a prendere in esame

quaisivoglia istanza 0 petizione in argomenlo, ma ebbero in-

veee suffieiente notizia vuoi della effettiva situazione e vieen-

devole forza numeriea dei due partiti in presenza, vuoi delle

memorie tuUe ehe all'oggeuo si riferivano e vuoi, per eonse-

guenza, delle ragioni pro e contro la separazione addotte : in

una parola, ehe giudiearono previa eompleta audizione si del-

l'una ehe dell'altra delle parti interessate.

5° Infondato e, da ultimo, anehe l'appunto d'ineostituzio-

nalita ehe i reclamanti muovono alla materiale eseeuzione deI

1

1

I

n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 38.

315

deereto legislativo in querela, fondati su eio ehe Ia medesima

avrebbe avuto luogo ad epoea in eui esso deereto non era

peraneo entrato in vigore.

Il deereto deI 5 febbrajo, ehe riveste per eonfessione della

stessa parte rispondente il earattere « legisiativo » ed ha quindi

in eonformita deHo statuto tieinese forza di legge, fu pubbli-

eato nel Foglio O{ficiale ai 18 di queI mese : ora, argomen-

tano i rieorrenti, sieeome una legge non diventa operativa

nel Cantone Tieino se non dopo tre giorni dalla sua promul-

gazione, eost torna manifesto ehe nel giorno 20 di detto mese,

ovverosia nel giorno in eui le superiori autorita ordinarono

ed ottennero ehe si proeedesse, in eseeuzione deI decreto,

aHa nomina dei nuovo Munieipio, il deereto medesimo non

poteva aneora essere entrato in vigore.

I rieorrenti tralaseiano perö di eitare il dispositivo a eui

essi appoggiano questa loro argomentazione e difatti la Costi-

tuzione tieinese non eontiene verun prescritto ehe diseiplini

la promulgazione e l'entrata in vigore sia delle leggi, sia dei

deereti legislativi. Gia per questa ragione adunque non puo

farsi parola di qualsivoglia violazione della Costituzione.-P'al-

tra parte poi, ovverosia pel caso in eui si trattasse di una te-

gola attinta aHa Iegislazione deI Cantone Ticino, torna appena

neeessario di rieordare ehe il Tribunale federale non ha veste

per giudieare sui rieorsi ehe hanno per obbiettivo delle viola-

zioni di leggi cantonali.

Arrogi 'poi ehe l'asserto sorpasso di legge 0 di eoslituzione

avrehbe riferimento soltanto al faUo dell'avvenuta nomina deI

nuovo Consiglio munieipale, e non toeeberebbe inveee pe~

niente al deereto Iegislativo eontro il quale si rieorre e la eUl

costituzionalita rimane a questo riguardo fuori di eontesLa-

zione. Or hene i rieorreIiti non hanno punto asserito ehe sia

101'0 derivato un danno qualunque dall'essersi ordinate e fatte

le deUe nomine, prova ne sia ehe non ne ehiesero tampoeo

I'annullazione. Quest' ultima non approderebbe deI resto a

nessun pratieo risultato, avvegnaecM -

fermo sta~te il de-

ereto Iegislalivo da eui ehhero emanazione -

Ie nomme slesse

dovrebbero egualmente rinnovarsi.

316 A. Staatsrechtl. Entscheidg. fiI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Per tutti questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso dei signori Beretta, Nessi e Nicora contro il de-

creto Iegislativo 5 febbrajo 1881 deI Gran Consiglio ticinese,

risguardante Ia separazione deI Comune di Orselina, e rejetto

perche privo di fondamento.

39. Urt~eH bom 17. 3uni 1881 in @;ad)en

ber @emeinbe @;een.

A. :!lie l'ofitifd)e @emeinbe @;een, stanhmB,8ütid), iUeld)e im

$ereine mit einer ~n~a~l anbeter @emdnben bie,8infengarantie

für baB DbHgationenfa~ital ber ~ßBt~alba~ngelellfd)aft über«

nommen ~atte unb wefd)e in ~olge biefer merl'~id)tung wä~tenb

me~reren 3a~ren ba~ctige,8in{l3af)fnngen f)atte reiften muffen,

fante am 7. IDliiq 1880 foigenben ~efd){ufi:

,,@B lei 'oie ~öBt~afbaf)ngefellfd)aft für bie liereUB fd)on .lie~

rl3a~lten Db1igationen3infe 3U betreiben mit ber auBbrüdHd)en

lI@tfIänmg, bau, Wenn ber @;taat unb 'oie ~ftionäre Der ir,nen

"oliHegenben moraHfd)en $~id)t ein @enüge reiften unb ein @nt·

"gegenfommen öeigen unb liewedftelligen, ferner Wenn aud) bie

"DliHgationäte if)terfeUB ein @ntgegenfommcn im Sinne ber

,,@ntlaftung 3eigen werben, bicfer mcd)tBttieb iUicbcr 3urüd.

rl gC80gen iUetben f olle. /I

B. ~ad)bem eine IDlinorität bon @emeinbeangcr,ßrigen gegen

biefen ~efd)ruU 'beim ~e3irfBratf)e @intertf)ur ~efd)werbe gefür,rt

~atte, etflärte

(e~tere mer,ßtbe am 18. IDlai 1880 biere me=

fd)werbe aH5 liegrünbet unb r,ob bemgemäfi ben angefod)tenen

@emcinbebefd)luu auf unb 3war im @efentfid)en mit ber ~e"

grünbung: :!lie @inleitung beB med)tBtriebeB gegen bie ~öfitf)a{~

liaf)ngefel1fd)aft muffe notr,iUenbigetweife 3um stonfurfe berfelben

unb mit'9in ~ur merlleigetung bet ma9n fur,ren; 9ierür lei nun

aber, iUie beB ~ar,ern aUBgefüf)d iUitb, ber gegenwärtige IDlo"

11. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 39.

317

ment ein burd)auß ungfmftiger, iUäl}tenb mit @;id)etl}eit \)orauß"

~ufe9en fei, bau bie merr,ärtntffe ber

~öut~a(liaf)n fid) für

bie,8utunft günftiger geftalten, babutd) €lud) ber @edl} ber~

fefben fid) fteigern unb unter allen Umftänben eine f~ätere met·

fteigetung ber ~al}n ein lieffereß mefultat ~eigen werbe afß eine

ie~t \.)orgenommene. @enn alfo ber l'roieftide @emeinbebefd)tuu

adgefü9d ».lerben müute, 10 wurben baburd) bie @;teuerp~id)#

tigen nid)t beffer geftellt unb bie müdfid)ten bel' lBiUigteit ni~t

nut gegen bie IDlinorität ber @emeinbe, fonbern aud) gegen bte

anbern garantirenben @emeinben in bebeutenbem @tabe \)etle§t.

@ß \)etftoue alfo biefer mefd)luß offenbar ge~en metfaffung u.nb

@efe~. :!liefe @ntfd)eibung iUutbe, auf etgnffenen mefurß ~~n,

am 5. ~ebtuat 1881 \)om megierungßratf)e beB stantonß,Sünd)

geftü~t auf bie @riUägungen ber etften 3nftan~ lief tätigt.

C. @egen biefen @ntfd)eib ergtiff bie politiid)e @emeinbe Seen

ben metutB an baß ~un'beBgetid)t. 3n 19rer mdurBfd)rift fur,rt

fie auß: ~tt. 48 ber 3ürd)etlfd)en stantonß\)etfaffung lieftimme:

:!lie @emeinben finb befugt, il}re Slfngefegenr,eiten inner9alli ber

::en,tanfen ber metfaffung unb @efe~e fefbllänbig ~u o timen.

@emeinbebefd)1üffe tönnen in fad)tin,er me~ief)ung nür ange·

': fod)tcn ».lerben, wenn fie offenbar übet bie,8wecre ber @emeinbe

I ~inaußgel}en unb Augteid} eine err,ebHd)e me(aftung ber @;teuer#

::,,~id)tigen ~ur ~ofge 9aben ober wenn fie müdftd)ten bermil·

ligteH in ungebür,did)er @eife bede~en.'1

~et mefurB ber

IDlinotität ber @emeinbe fei nun barauf liegrünbet iUorben, bajj

ber angefod)tene @emeinbebefd)fufi müdfid)ten ber milligfeit in

ungebüf)tHd}er @eife bede§e. :!labet fet gar nid}t '6ef)au~tet ober

bargetl}an worben, bau müdfid)ten bet)BiUigfeit gegenü~er ~er

IDlinbetr,eit ber @emeinbe \)erre~t werben, fonbern eß let lebtS"

lid) barmlf abgellent worben, berfeIbe

berre~e müdfid)ten »ber

miUigteit gegenußer ber ~öfJtr,albaQngefellfd)aft unb gegenubcr

ben anbern ~ßUtl}a(bar,ngemein'oen. :I1iefe Slfnfd)auung l}aben

ber me~itfßratl} \)on @intertf)ur unb ber megierungßtatr, beg

stantonB,8Utta, abo"tht.

~nein biefe Slfußlegung ber metfaf·

lung, wonad) ein @emeinbebefd)luü auf~e?ob~n werb.~n f~nnte,

weil berfeIbe angelilid)e müdfid)ten ber ~tntgtett gegenuber trgenb

einem belieliigen :!lritten, ä. m. wie f)iet, gegenübet einem Sd)ulb"