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7_I_177

BGE 7 I 177

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Deutsch CH
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176

B. Civilrechtspflege.

mungen ber fantonalen G;efe~ge'6ung nä~er aU begrünben ober

lelltm aud) nur nam~aft aU mad}ell. Eiegt aber eine red}t~\)er'

bin'cHcf}e @dläxullg

itlonad} ber ~taat bie merantitlottIid}teit

für bie eingenagt:n ~an'orungen feiner ?Beamten übernäf}me,

nid)t \)or, 10 muu e~ fid} fragen, ob eine bie~beAügnd}e ~aftung

be~le1ben gefeljlid) begtüntet jei. sträger fe~t in bielet ffiid}tung

.offenbar .o1}ne ~eitere~ \)orauS / ban 'oie ~rimäte ~aftung beS

~taateg fiil: ben 'ourd} red}tSitli'orige ~an'clungen feiner meam,

teu entftanbenen ~d)aben fid) \)on felbft \)et~e1}e unb 1}at irgenb;

itleld}en ~ad}itleH3 bafür, bau etne lold)e im stanton ~d)aff1}au,

ten geie~Hd) anedannt fei, nid)t \)erfud)t. ~un itlirb aber bie

gemeinred)tltd) be1anntnd)

fe~r beftrittene ~tage (f· über bie

llerfd)iebenen Qlnfid}ten @. ßiining, Die ~aftung DeS

~taateg

auS red)tgitliDrigen ~anblullgen feiner ?Beamten, ~. 1-6, 45

IM 52, 93 ff.), ob, in itle1d)er lffieile unb in itleld}em Umfange

eine ~aftung beS ~taate~ für reaf)tSitlibrige QlmtS1}anblungen

feiner ?Beamten befte1}e, llon ben id)itletaeriid)en fa1ttonale,~ G;e",

feljgebungen tn fe1}r llerfd)ie'oener lffietfe beantitll.ntet; itlaf}renb

einödne (1. ~. ?B. ~taatglletfa\fung beS stanton~ meru, Qltt. 17

Qltif. 2) allerbing~ auedennen I bau @tfaljanf:prüd}e au~ red)tS'

itlibrigen ~allb1ungen ber meamten unmittefbar gegen ben ~taat

geltenb gemad)t itler'oen fönnen, alio eine :ptimäre ~aftung beg

leljtern ftatuiten, fennen anbete G;eieljgebungen eine ~aftung

beS ~taateS füt ben butd} red)tSitlilltige Qlmt~l)anblungelt ber

meamten entitantenen ~d)aben, itlenigfteng arg ffiegel, ütietl;au:pt

nid)t, fonbet1t normiten lebigHd) bie ~artung beg ?Beamten

(\)ergl. ~. m. ö1ttd)erifd)eg ~ri\)atted)tlid)eg G;efe~bud) § 1852 ff·)

unb ~atuid cn'clid) eine britte stategorie \)on G;efeljen, bar, ber

~taat blon fubfibilit, foitleit bel' fe1}lbare ?Beamte ben entftan·

benen ~d)(lben aU etle~en aUBer ~tanbe tft I 1}afttiar jei.

(~.

a. ?B. § 11 ber,0Iotf}umifd)el1 ~taCltg\)etfa\fung.) ~a~ ~ti\),tt;

red)tnd)e G;ele~bud) für Den stantl.ln ~d}afff}allfcn, itlCfd)c'3.1}ier

alS @ntld)etoungguorm ~u G;run'oe gelegt itlerben mUD, femer,

fcitg iobaUlt (§ 1773 leg. eil.) etfennt eine ~aftung beg ~,taa.

teS auS red)tgitlibrigen ~anblungen feiner ?Beamten alletbtngg

für ben Q:;a'tl an

ba'"

bei Qlllgübultg ber ~taatggeitlaH bie

ü

, P l i .

böie Qlbfid)t .obet grobe ~al)tlaj~gteit eineS ?Beamten ober emu.

VI. Civilstl'eit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° lfl. 177

,(tnbern im ßffentlid}en ~ienfte 1}anbelnben ~erfonll einen ®'d}a:-

-ben tlcrutfad)t 1}at, allein nur alS eine fuoft'oiäre, inbem eS auß.

Drüdfid) beftimmt, bau

Attnlid)~ 'oie fd}ulbige ~crfo1t unb nur

fl!bfibilir, menn biefe auuer ~tanbe fei, bie mergütung AU feiften,

bte ~taatSfaffe AU 1}aften ~abe. ~emnad) ift AU! ?Begrunbung

-einer ~d)aben~crra~nagc aug red)tgitlibrigen

Qlmtg~anblungen

ber ?Beamten gegenittier bem ~taate iebenfallß erforberlid} bau

llarget~an itletbe, eS fci Der fel)lbate ?Beamte aUBer ~tanb~ ben

fd)ulbigen @rfa~ AU Ielften. @inen berartigen illad)meig l)at nun

jträger burd)aug nid)t erorad)t; er l)at lliefmel)r, l,ll)ne I>orl)er Die

'\lngebHd} fe1}lbaren meamten AU belangen, forort unmitte1'6ar

-gegen ben ~taat genagt, itläf)renb le~tetcr unter allen Um~än"

ben bfoU lubfibiär 1}aftbar itläre. @S muU bemnad) Die stIage

fd)on au~ biefem G;runbe abgeilliefen itlerben.

;tJemnad) ~at ba~ ?Bunbe~getidJt

edannt:

'!Ilie strage ift abgeilliefen.

VI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung

das Bundesgericht von beiden Parteien an-

gerufen worden war.

Di:fferends de droit civil portes devant le Tri-

bunal federal par conventions des parties.

~o. Sentenza del24 febbrajo 1881 nella causa Patocchi

conlm la ferrovia deI Gotlardo.

A. Mediante convenzione deI 20 maggio 1874 i signori Pe-

raldo e Patocchi, assuntori dei 1avori eostituenti il quinto lotto

-della sezione Bellinzona-Locarno, « aHo scopo di possibilitare

e facilitare anche l'esecuzione in regia di tutte 1e opere ulte-

l'iori riputate assolutamente necessarie dal giudizio della dire-

zione tecnica » si dichiaravano pronti « a mettere a disposi-

VII -1881

12

178

B. Ci vilrechtspflege.

zione della Soeieta deI Gottardo tutti i mezzi occorrenti e

specialmente : Ia cava, eh' essi tenevano nelle vieinanze di

Cugnaseo, Ia ferrovia di servizio, ehe daHa cava metteva sino

aHa spalla sinistra deI ponte sul Tieino, tutti f!;li arredi, at-

trezzi e mezzi di trasporto di cui disponevano, ecc., il tutto

in conformita dell'art. 9 delle disposizioni generali deI eapi-

tolato degli oneri. »

B. Approfittando della faeolta per tal modo eonferitaIe, Ia

Soeieta deI Gottardo disponeva difatti, durante un certo lasso

di tempo, -

dell'anzidetta ferrovia di servizio, dei relativi va-

gonetLi e di aleuni battipali, e si eonformava dal canto suo

alle prescrizioni che il contratto ed il capitolato avevano a tal

uopo in precedenza sancite.

C. Ultimati i Iavori deI lotto, il signor Patocchi -

rimasto

solo aggiudicatorio dell'impresa -

suscitava contro Ia ferrovia

deI Gottardo un liligio presso il Tribunale federale e chiedeva

fra altro : « fosse quest' ultima diehiarata in obbligo di rite-

nere per se medesima i surriferiti oggetti, perehe passati de-

finitivamente in di lei possesso e proprieta, e di eorrispondere

per essi un adequato eompenso all'imprenditore, ovverosia

fr. 20000 per Ia via di servizio e i vagonetti, fr. 5000 per Ie

spese d'espropriazione, d'impianto, eee. e fr. 1800 per I,re

battipali. »

La eonvenuta ferrovia obbiettava « non ineomberle aItro

obbligo da quello in fuori deHa eorrisponsione deI 10 p. %

sulle giornate degli operaj a titolo di eompenso per ·1'u80 di

detti og'getti (art. 9 deI eapitolato); tale obbligo avere pero

essa gia pienamente soddisfatto eol pagamenlo di fr. 3000.)

Il Tribunale federale diehiarava, eon sua sentenza deli 0 di-

cembre 1877, Ia pretesa Patoeehi inattendibile, ma eondan-

nava ad un tempo Ia Soeieta ferroviaria a pagare, oitre l'im-

porto dei salari di eui al sueeitato art. 9 deI capitolato, un

compenso speciale di fr. 150 per l'uso della via di servizio

fra la eantonale e la cava dall'agosto al dieembre 1874 ed altro

d'egual somma per 1'uso di un battipalo fuori deI Vo lotto.

D. Posteriormente (14giugno 1878) e dietro formale istanza

di revisione, poggiata sul fatto ehe eödesta sentenza aveva pas-

VI. Civilstreit. vor BundesgerIcht als forum prorogatum. N° 20. 179

sato sotto silenzio una eventuale domanda di restituzione degli

oggetti in querela, il Tribunale medesimo :

« Premesso ehe 1'impresa Patoeehi non aveva mai dom an-

dato in corso di proeedura -

fosse fatto ohbligo aHa ferro via

deI Gottardo di restituirgli detti oggetti;

» Premesso, deI pari, che essa non aveva mai presentato

alcuna istanza di prove inerentemente al fatto dena non avve-

nuta restituzione, a quello deI nessuno invito a riprendere i

materiali ed attrezzi residuanti, ecc., eee., e cio perehe si

limitava a ehiedere ehe Ie venisse aggiudicato il prezzo degli

oggetti medesimi, laseiandone deI resto Ia proprieta alla fer-

rovia deI Gottardo e non eurandosi punto deHa eondizione in

cui potessero versare;

» Ritenuto ehe questa pretesa fu dalla Corte, in base ai

preeisi dispositivi deI eontratto 20 maggio 1874 edel eapito-

lato degli oneri (§ 9) diehiarata deI tutto inattendibile;

» Ritenuto ehe in presenza di questo stesso § 9 deI eapito-

lato il Tribunale non aveva, d'altro canto, ne veste ned obbligo

di oceuparsi d'offieio di una pretesa subordinata istanza di

restituzione, che non eragli stata a tempo debito presentata,

confermava per questaparte, senza variazione ne aggiunta, il

suo preeedente giudizio, »

E. Con petitorio ~3 settembre '1878, ehe forma la base del-

l'attuale contestazione, il sig. Patocehi si rivoige nuovamente

a questa Corte e domanda :

« Sia eondannata la Direzione della ferrovia deI Gottardo a

restituirgli i seguenti oggetti :

» '1 ° Dna via di servizio fra Ia cava ed i Iavori deI Vo lotto

(impresa Patoechi), ossiano metri di fuga 1507, di eui 374

con guide ordinarie, e 1133 eon sbarre di ferro;

» 2° 45 pezzi di sbarre di ferro per seorta;

» 3° 7 vagonetti pel servizio di delta via;

) 4° 3 battipali.

» Eventualmente, eioe in maneanza della richiesta res ti tu-

zione, sia obbligata essa Direzione a eorrispondergli il valore

degli oggetti medesimi, . quale risulta stabilito dal referto peri-

tale risguardante la precedente lite prineipaIe, ovverosiano :

180

B. Civilrechtspftege.

» a) Per la via di servizio fr. 14 892 I in un coi relati vi

» b) » i 7 vagonelti. . . » 1 050 \ .

. I

I'

. 3 b

. I'

2100

mtereSSl ega I. »

»c)))

lattIpa I., . »

Siffatte conclusioni si appoggiano semplicemente al fatto

che, avendo ricevuto quegli oggetti per servirsene, la Societa

deI Gottardo avrebbe dovuto farne, una volta l'uso terminato,

regolare restituzione al proprietario, e che non avendolo faUo,

essa e tenuta -

in virtu dei principi generali di diritto -

a

pagarne il valore intero.

F. NeUa sua allegazione responsiva del15 ottobre 1878 la

Soeieta eonvenuta oppone :

In ordine: l'eecezione della cosa giudicata. « Patocchi, assa

dice, ha gia formolato altre volte queste sLesse domande e fu

dal Tribunale federale, segnatamente col giudicato deI 14 giu-

g110 1878, respinto; ancbe allora egli aveva dichiarato di

rinunciare aHa sua istanza di revisione, qualora la Corte pre-

fe risse riconoscergli il diritto ad introdurre su questo speciale

argomento un nuovo petitorio; e poiche il Tribunale non vi

ha voluto aderire, e forza indurne, secondo 10 stesso parere

dell'attore, ehe tale rifiuto ebbe per conseguenza di precludere

la via ad ogni ulteriore giudiziaria azione. Che se si volesse

ammettere, non esse re sLata l'odierna domanda precedente-

mente formolata e quindi neppure giudicata, sarebbe nondi-

menü a ritenersi come inattendibile, avvegnacche non sia

Iecito desumerere daHo stesso giuridico rapporto nuove pre-

tese ad intentare su queste un nuovo Iitigio; opporvisi il co-

mune prineipio di procedura non bis in idem, COS! com~ gli

art. 45 e 46 della Iegge federale di proeessura civile.

» In merito : a) La stazione appaltante ha, conformemente

al convenuto, usato degli oggetti in querela fino al dicembre

1874 e risareitone anche in debito modo l'appaltatore (vedi Ia

succitata sentenza di questa Corte); Patocchi ebbe, dal canto

suo, precisa notizia della cessazione di siffatto uso e a Iui

avrebbe incombuto di provvedere alle sue proprie eose, che

furono sul suo lotto adoperate e si trovarono quindi conti-

nuamente in di lui possesso;

» b) Poiehe ebbe finito di adoperare gli oggetti prestatile,

VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. .No 20. 181·

la SOciela li tenne a disposizione dell'imprendilore, renden-

donelo informato, eccitandolo anzi formalmente e piu volte a

riprenderli; la prima volta gift innanzi il maggio deI 1875.

Se Patoechi non vi ha ottemperato e se gli oggetti, che fino

allora si erano trovati in buono sta10 di conservazione si de-

teriorarono dappoi 0 vennern a mancare, imputet sibi; Ia sla-

zione appaltante non aveva all'obblig'o cui soddisfare e non

puö quindi dichiararsi responsabile delle conseguenze delle

eolpe altrui.

» c) Subordinatamente, si contesta l'affermato va.1ore degli

oggetti ossia l'importo deI danno patito dall'attore e si osserva :

1 0 Che dalla somma esposta per Ia via di servizio (fr. '14 892),

devonsi dedurre in ogni easo i fr, 2800 richiesti senza pur

l'ombra d'una ragione per le spese d'espropriazione, ece., ehe

non coneernono menomamente Ia Societa deI Gottardo, e I'e-

quivalente deI deprezzamento che gli oggetti hanllo dovuto

suhire a causa dell'uso statone fatto; 2° Che nella sua do-

manda primitiva il signor Patocchi aveva limitato la sua pre-

tesa pei tre baLtipali a (fr. 600 x 3) fl'. 1800, mentre neUa

causa altuale egli prende arbitrariamente per base il valore

d'acquisto, quale venne tassato dai periti dei Tribunale fede-

rale e pretende fr. 2100, IoeeM e contrario ai disposti della

procedura; 3° Che dedursi devono pure dalla somma presen-

ternen te impetita quelle dell'attore gift ricevute in preeedenza

e per Ia cava, e pei vagonetti e pei battipali, eec, »

G. Replicando, l'attore espone : in ordine -

{{ Non reggere

l'eecezione della cosa giudicata per In. ragione che l'obbligo

della Societa di restituire all'impresario la via di servizio, i

relativi materiali e vagonetti e i battipali non fu peranco ne

soggetto di domanda, ne argomento di ventilazione, ne obbiet-

tivo di giudizio, -

essendosi infatti il signor Patocchi limitato

allora a chiedere il prezzo della cessione di due chilometri di

ferrovia di servizio, ecc.

« In merito : L'essere stata condannala al pagamento d'un

compenso per diuturno uso della ferrovia e dei battipali non

ha scaricato la Societa dall'obbligo di farne riconsegna : ora,

si fu solo un anno circa dopo ehe la ferrovia era stata scon-

182

B. Civilrechtspflege.

volta e manomessa ehe detta Societa avrebbe dichiarato a Pa-

tocchi, restare i materiali a sua disposizione; non si poteva

quindi esigere da lui ehe accettasse un tanto derisorio modo

di restituzione. -

Legalmente poi, se la Societa intendeva di

avere diritto ad obbligare Patoechi a ritirare quei materiali

qualsiansi ehe restavano e a scaricarsi cosi dalla sua respon-

sabilitä, avrebbe dovuto farne istanza all'autorilA competente

ed invoeare quelle mi sure provvisionali ehe deI easo, perocehe

doveva sapere ehe per legge e per principio di ragione natu-

rale chi riceve 0 per comodato 0 per uso in forza di un patto

una cosa, assume l'obbligo di farne la restituzione e resta ri-

sponsevole finche non l'abbia regolarmente eseguita. »

Quanto alle somme richieste, l'attore si riporta sempliee-

mente alle risultanze della perizia precedentemente assunta,

osservando solo: «a) Che le domande primitive (fr. 1800 pei

battipali) non possono fare stato nella presente lite perehe

dalla eontroparte non aceettate; b) Che i eompensi giä riee-

vuti direttamente dalla Soeieta 0 dalla Corte rieonosciuti ri-

flettono prestazioni e diriUi di carattere affatto diverso da

quelle ehe forma il soggetto dicontestazione. »

H. La dupliea della Societa convenuta si limita a riprodurre,

sotto altra forma e eon piu ampio sviluppo, le considerazioni

giä messe innanzi nella risposta ed a proporre Ja eonferma

delle eonclusioni in quella formulate, verso protesta delle

spese e sotto riserva d'ogni mezzo probatorio.

1. Chi uso il eontradittorio seritto dalle parti e fissati me-

diante deereti interlocutori deI 19 aprile e 23 luglio 1879, in

eonformita degli art. 157 e relativi della legge federale di

proeedura civile, 'i mezzi di prova ehe le parti stesse avevano

indicati a sostegno delle reciproehe adduzioni ed impugnative,

il giudice istruttore indice, a tenore degli art. 162-166 leg.

eit., pel giorno 11 novembre 1879 un' udienza a Lucerna, al-

l'uopo di aprire Ia diseussione intorno a detti mezzi pro ba-

tori. -

1\[a I'udienza non puö aver Iuogo, causa la non com-

parsa deI rappresentante la parte attrice per ragioni di malattia

tardivamente annunciate.

L. Caricate le spese di questa prima conferenza aHa parte

VI.' Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 183

attriee (deereto dell' 11 novembre deHo), il giudice delegato

~onvoea le parli (ordinanza deI 9 successivo febbraio) pel

"92 marzo 1880 ad una nuova udienza preparatoria da tenersi

in Loearno, -

vi sente in qualitä di testimoni i signori Pon-

~ioni, Grigolli, Polilta, Ramelli e Giovanelli, sulle domande

gia da lui allestite in base a quelle hinc et inde proposte, cosi

eome su quelle suppletorie .dalle parti seduta stante formu-

late, -

procede ad una circostanziata ispezione e constata-

zione dei luoghi e degli enti in litigio, -

registra le dichiara-

zioni delle parti reI;:Itive all'autenticitä dei doeumenti prodotti

-

ed avvisa l'attore : poter esso quind' innanzi liberamente

disporre degli oggetti di sua spettanza ehe aneora si trovano

suU' Isolotto deI Ticino e restare ogni rischio, per eventuali

smarrimenti e deteriorazioni avvenire, a suo proprio earieo.

M. I signori ingegneri Carlo Fraschina e Carlo Bethge erano

giä stati assunti in esame eome testimoni, per via di rogato-

l'ia, neiluoghi di 101'0 dimora (Bellinzona e Berlino), sotto le

date deI 21 maggio e 28 giugno 1879 intorno Ia quistione

particolare che si riferisce alle diffide state fatte, seeondo l'as-

serto della convenuta (in febbrajo, marzo, aprile e giugno

1875 dalla stazione appaltante an' appaltatore -

di ripren-

dere in eonsegna i materiali ed altrezzi di cui si tratta.

N. Interrogato di nuovo, per rogaloria, il signor Bethge

suI quesito : -

« Se si sovvenga ehe il 10 maggio 1875, 10r-

quando la ferro via di servizio appartenente al sig. Patocehi fu

messa a disposizione di quest' ultimo, tutti gli oggetli eoneessi

in uso aHa Soeieta deI Gottardo si trovassero sull'Isolotto aHa

disposizione di esso Patoeehi, 0 quali e quanLi al easo, » e

ricevuta in atti, in un col verbale della relativa sua deposi-

zione, una di 1ui dichiarazione avente per oggetto di spie gare

a ehe cosa volesse precisamente alludere il termine « oggetti

maneanti » (Abgänge) da lui adoperato nel suo seeondo de-

posto, -

il giudiee istruttore dichiara chiusa finalmente -

a sensi delI' art. 170 della gia eitata legge federale di proce-

dura civile -

la processura preparatoria (deereto deI 27 lu-

glio 1880) e rassegna gli atti alla presidenza deI Tribunale.

O. Chiamate le parti pel giorno 4 corrente mese affine di

184

B. Civilrechtspfiege.

esaurire gI' ineombenti deHa procedura prineipale davanti

l'intera Corte e rinviata l'udienza a causa di un errore di data

nelle eitazioni a tal uopo staccate, sono in oggi comparsi a

rapprescntare le dette parti i signori : avv. Leone de Stop-

pani, residente a Lugano (per l'attore) e doU. avv. Giovanni

Winkler, di Lueerna (per la convenuta).

NeHe loro arringhe sviluppano essi rappresentanti gli argo-

menti e le conclusioni gia eome sopra esposte nei rispettivi

allegati, aggiungendo solo : a) La parte attrice -

ehe non

avendo Ia stazione appaltante adempito in merito all'off er ta di

l'estituzione degli oggetti in discorso, Ia formalita da Ha legge

ticinese tassativamente a tal uopo richieste (art. 639-641 deI

Codice eivile e 368 deI Codiee di proeedura eivile), non puQ.

invoeare a sua diseolpa la mora deI creditore, e quindi nep-

pure esonerarsi, come pretende, dan' obbligo deI risareimentl>

rispeuo agli oggetti deteriorati 0 mancanti; -

rieonoseere,

deI resto, il sig. Patocchi che dalla somma per lui impetita

dovra dedursi il valore dei materiali stati effettivamente ri-

presi in consegna dietro l'analoga diffida ~2 marzo 1880 deI

giudice istrutlore.

b) La pm'te convenuta -

ehe siecome Ia pretesa su cui pog-

gia il petitorio ripete le sue origini dal contratto prineipale di

appalto e dal relativo capitolato degH oneri, Ia legislazione-

aUa quale il Tribunale federale deve informare il suo giudi-

zio non e punto quella deI cantone Ticino, ma sibbene, a

tenore deI § 24 delle disposizioni generali di esso capiLolato, la

lucel'nese; -

ehe formando la via di servizio un solo tuUo di

natura immobile, anziehe un compendio di singoli oggetti

mobili, la stazione appaltante non ave va allr' obbligo fuori

quello di avvisare, eome fece, l'appaltatore che l'uso di detta

via era ormai cessato da parte sua e ehe l'onere della custo-

dia non Ia concerneva piu per null' affatto, ehe il trapasso di

quest' onere all'appaltatore proprietario era poi gia stato im-

plicitamente rieonosciuto come valido e perfeLto fino dal mo-

menta in cui l'appaltatore medesimo aveva fatto eon opposito

contratto cessione dei materiali della ferrovia al suo creditore

Giovanelli; -

ehe Patocehi medesimo confessa ne' suoi alle-

VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatmn. N° 20. 185

gati di essere stato ammonito fin daHa primavera deI 1875

ehe dovesse riprendere le eose sue, sotto eomminatoria della

liberazione d'ogni rischio e responsabilita per parte della

Soeieta ferroviaria; -

avere insomma la stazione appaltante

pienamente ottemperato ai preseriUi deH' art. 635 deI Codice

eivile di Lucerna, che regge appunto Ia fattispecie su cui

s'erige l'altuale contestazione, e mancare quindi aHe avver-

sarie pretese ogni fondamento di fatto e di diritto.

Premessi in fallo ed in diritto i seguenti mgionamenti :

1° La competenza del Tribunale federale a conoseere e giu-

dicare dellitigio proeedente dall'attuale petitorio deI sig. Pa-

toeehi non fu punto contestata e appare deI resto da quegli

stessi motivi avvalorata, che l'hanno gia messa in sodo per

riguardo aHe altre cause che 10 stesso attore ha suscitate eon-

tro Ia Societa ferroviaria deI Gottardo in dipendenza dai lavori

eostituenti il Vo lotto della sezione Bellinzona-Loearno, e se-

gnatamente dal disposto all'art. ~4 dene disposizioni generali

deI eapitolato degli oneri, ehe formava parte integrante deI

contratto reggente l'appalto dei lavori medesimi. >

300 -

» '15342 40

Saldo a favore dell'attore Fr. 2700 -

Conseguentemente,

Tl Tribunale federale

pronuncia:

La Direzione della Societa ferroviaria deI San Gottardo,

residente a Lucerna, paghera al signor Giuseppe Patocchi,

di Bignasco, la somma capitale di franchi due mila settecento

(fr. 2700), congiuntamente agli interessi legali nella misura

deI cinque per cento (5 Ofo) all'anno decorribili daHa insinna-

zione deI petitorio, ovverosia deI giorno (23) ventitre settem-

bre mille otto cento settant' oUo (1878).

~L Am~t du 12 mars 1881

dans la cause de l'entreprise du grand tunnel du Gothard

contre la Compagnie dt~ Gothard.

Par convention du 7 Aout 1872, la Compagnie du Gothard

a remis a Louis Favre, aujourd'hui represente par 1\1. Bossi,

ingenieur, mandataire de Mme Hava, unique beritiere de

Louis Favre, l'entreprise du grand tunnel du Gothard.

Cette convention contient, relativement au delai dans lequel

le grand tunnel doit s'executer, les dauses suivantes :