Volltext (verifizierbarer Originaltext)
176
B. Civilrechtspflege.
mungen ber fantonalen G;efe~ge'6ung nä~er aU begrünben ober
lelltm aud) nur nam~aft aU mad}ell. Eiegt aber eine red}t~\)er'
bin'cHcf}e @dläxullg
itlonad} ber ~taat bie merantitlottIid}teit
für bie eingenagt:n ~an'orungen feiner ?Beamten übernäf}me,
nid)t \)or, 10 muu e~ fid} fragen, ob eine bie~beAügnd}e ~aftung
be~le1ben gefeljlid) begtüntet jei. sträger fe~t in bielet ffiid}tung
.offenbar .o1}ne ~eitere~ \)orauS / ban 'oie ~rimäte ~aftung beS
~taateg fiil: ben 'ourd} red}tSitli'orige ~an'clungen feiner meam,
teu entftanbenen ~d)aben fid) \)on felbft \)et~e1}e unb 1}at irgenb;
itleld}en ~ad}itleH3 bafür, bau etne lold)e im stanton ~d)aff1}au,
ten geie~Hd) anedannt fei, nid)t \)erfud)t. ~un itlirb aber bie
gemeinred)tltd) be1anntnd)
fe~r beftrittene ~tage (f· über bie
llerfd)iebenen Qlnfid}ten @. ßiining, Die ~aftung DeS
~taateg
auS red)tgitliDrigen ~anblullgen feiner ?Beamten, ~. 1-6, 45
IM 52, 93 ff.), ob, in itle1d)er lffieile unb in itleld}em Umfange
eine ~aftung beS ~taate~ für reaf)tSitlibrige QlmtS1}anblungen
feiner ?Beamten befte1}e, llon ben id)itletaeriid)en fa1ttonale,~ G;e",
feljgebungen tn fe1}r llerfd)ie'oener lffietfe beantitll.ntet; itlaf}renb
einödne (1. ~. ?B. ~taatglletfa\fung beS stanton~ meru, Qltt. 17
Qltif. 2) allerbing~ auedennen I bau @tfaljanf:prüd}e au~ red)tS'
itlibrigen ~allb1ungen ber meamten unmittefbar gegen ben ~taat
geltenb gemad)t itler'oen fönnen, alio eine :ptimäre ~aftung beg
leljtern ftatuiten, fennen anbete G;eieljgebungen eine ~aftung
beS ~taateS füt ben butd} red)tSitlilltige Qlmt~l)anblungelt ber
meamten entitantenen ~d)aben, itlenigfteng arg ffiegel, ütietl;au:pt
nid)t, fonbet1t normiten lebigHd) bie ~artung beg ?Beamten
(\)ergl. ~. m. ö1ttd)erifd)eg ~ri\)atted)tlid)eg G;efe~bud) § 1852 ff·)
unb ~atuid cn'clid) eine britte stategorie \)on G;efeljen, bar, ber
~taat blon fubfibilit, foitleit bel' fe1}lbare ?Beamte ben entftan·
benen ~d)(lben aU etle~en aUBer ~tanbe tft I 1}afttiar jei.
(~.
a. ?B. § 11 ber,0Iotf}umifd)el1 ~taCltg\)etfa\fung.) ~a~ ~ti\),tt;
red)tnd)e G;ele~bud) für Den stantl.ln ~d}afff}allfcn, itlCfd)c'3.1}ier
alS @ntld)etoungguorm ~u G;run'oe gelegt itlerben mUD, femer,
fcitg iobaUlt (§ 1773 leg. eil.) etfennt eine ~aftung beg ~,taa.
teS auS red)tgitlibrigen ~anblungen feiner ?Beamten alletbtngg
für ben Q:;a'tl an
ba'"
bei Qlllgübultg ber ~taatggeitlaH bie
ü
, P l i .
böie Qlbfid)t .obet grobe ~al)tlaj~gteit eineS ?Beamten ober emu.
VI. Civilstl'eit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° lfl. 177
,(tnbern im ßffentlid}en ~ienfte 1}anbelnben ~erfonll einen ®'d}a:-
-ben tlcrutfad)t 1}at, allein nur alS eine fuoft'oiäre, inbem eS auß.
Drüdfid) beftimmt, bau
Attnlid)~ 'oie fd}ulbige ~crfo1t unb nur
fl!bfibilir, menn biefe auuer ~tanbe fei, bie mergütung AU feiften,
bte ~taatSfaffe AU 1}aften ~abe. ~emnad) ift AU! ?Begrunbung
-einer ~d)aben~crra~nagc aug red)tgitlibrigen
Qlmtg~anblungen
ber ?Beamten gegenittier bem ~taate iebenfallß erforberlid} bau
llarget~an itletbe, eS fci Der fel)lbate ?Beamte aUBer ~tanb~ ben
fd)ulbigen @rfa~ AU Ielften. @inen berartigen illad)meig l)at nun
jträger burd)aug nid)t erorad)t; er l)at lliefmel)r, l,ll)ne I>orl)er Die
'\lngebHd} fe1}lbaren meamten AU belangen, forort unmitte1'6ar
-gegen ben ~taat genagt, itläf)renb le~tetcr unter allen Um~än"
ben bfoU lubfibiär 1}aftbar itläre. @S muU bemnad) Die stIage
fd)on au~ biefem G;runbe abgeilliefen itlerben.
;tJemnad) ~at ba~ ?Bunbe~getidJt
edannt:
'!Ilie strage ift abgeilliefen.
VI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung
das Bundesgericht von beiden Parteien an-
gerufen worden war.
Di:fferends de droit civil portes devant le Tri-
bunal federal par conventions des parties.
~o. Sentenza del24 febbrajo 1881 nella causa Patocchi
conlm la ferrovia deI Gotlardo.
A. Mediante convenzione deI 20 maggio 1874 i signori Pe-
raldo e Patocchi, assuntori dei 1avori eostituenti il quinto lotto
-della sezione Bellinzona-Locarno, « aHo scopo di possibilitare
e facilitare anche l'esecuzione in regia di tutte 1e opere ulte-
l'iori riputate assolutamente necessarie dal giudizio della dire-
zione tecnica » si dichiaravano pronti « a mettere a disposi-
VII -1881
12
178
B. Ci vilrechtspflege.
zione della Soeieta deI Gottardo tutti i mezzi occorrenti e
specialmente : Ia cava, eh' essi tenevano nelle vieinanze di
Cugnaseo, Ia ferrovia di servizio, ehe daHa cava metteva sino
aHa spalla sinistra deI ponte sul Tieino, tutti f!;li arredi, at-
trezzi e mezzi di trasporto di cui disponevano, ecc., il tutto
in conformita dell'art. 9 delle disposizioni generali deI eapi-
tolato degli oneri. »
B. Approfittando della faeolta per tal modo eonferitaIe, Ia
Soeieta deI Gottardo disponeva difatti, durante un certo lasso
di tempo, -
dell'anzidetta ferrovia di servizio, dei relativi va-
gonetLi e di aleuni battipali, e si eonformava dal canto suo
alle prescrizioni che il contratto ed il capitolato avevano a tal
uopo in precedenza sancite.
C. Ultimati i Iavori deI lotto, il signor Patocchi -
rimasto
solo aggiudicatorio dell'impresa -
suscitava contro Ia ferrovia
deI Gottardo un liligio presso il Tribunale federale e chiedeva
fra altro : « fosse quest' ultima diehiarata in obbligo di rite-
nere per se medesima i surriferiti oggetti, perehe passati de-
finitivamente in di lei possesso e proprieta, e di eorrispondere
per essi un adequato eompenso all'imprenditore, ovverosia
fr. 20000 per Ia via di servizio e i vagonetti, fr. 5000 per Ie
spese d'espropriazione, d'impianto, eee. e fr. 1800 per I,re
battipali. »
La eonvenuta ferrovia obbiettava « non ineomberle aItro
obbligo da quello in fuori deHa eorrisponsione deI 10 p. %
sulle giornate degli operaj a titolo di eompenso per ·1'u80 di
detti og'getti (art. 9 deI eapitolato); tale obbligo avere pero
essa gia pienamente soddisfatto eol pagamenlo di fr. 3000.)
Il Tribunale federale diehiarava, eon sua sentenza deli 0 di-
cembre 1877, Ia pretesa Patoeehi inattendibile, ma eondan-
nava ad un tempo Ia Soeieta ferroviaria a pagare, oitre l'im-
porto dei salari di eui al sueeitato art. 9 deI capitolato, un
compenso speciale di fr. 150 per l'uso della via di servizio
fra la eantonale e la cava dall'agosto al dieembre 1874 ed altro
d'egual somma per 1'uso di un battipalo fuori deI Vo lotto.
D. Posteriormente (14giugno 1878) e dietro formale istanza
di revisione, poggiata sul fatto ehe eödesta sentenza aveva pas-
VI. Civilstreit. vor BundesgerIcht als forum prorogatum. N° 20. 179
sato sotto silenzio una eventuale domanda di restituzione degli
oggetti in querela, il Tribunale medesimo :
« Premesso ehe 1'impresa Patoeehi non aveva mai dom an-
dato in corso di proeedura -
fosse fatto ohbligo aHa ferro via
deI Gottardo di restituirgli detti oggetti;
» Premesso, deI pari, che essa non aveva mai presentato
alcuna istanza di prove inerentemente al fatto dena non avve-
nuta restituzione, a quello deI nessuno invito a riprendere i
materiali ed attrezzi residuanti, ecc., eee., e cio perehe si
limitava a ehiedere ehe Ie venisse aggiudicato il prezzo degli
oggetti medesimi, laseiandone deI resto Ia proprieta alla fer-
rovia deI Gottardo e non eurandosi punto deHa eondizione in
cui potessero versare;
» Ritenuto ehe questa pretesa fu dalla Corte, in base ai
preeisi dispositivi deI eontratto 20 maggio 1874 edel eapito-
lato degli oneri (§ 9) diehiarata deI tutto inattendibile;
» Ritenuto ehe in presenza di questo stesso § 9 deI eapito-
lato il Tribunale non aveva, d'altro canto, ne veste ned obbligo
di oceuparsi d'offieio di una pretesa subordinata istanza di
restituzione, che non eragli stata a tempo debito presentata,
confermava per questaparte, senza variazione ne aggiunta, il
suo preeedente giudizio, »
E. Con petitorio ~3 settembre '1878, ehe forma la base del-
l'attuale contestazione, il sig. Patocehi si rivoige nuovamente
a questa Corte e domanda :
« Sia eondannata la Direzione della ferrovia deI Gottardo a
restituirgli i seguenti oggetti :
» '1 ° Dna via di servizio fra Ia cava ed i Iavori deI Vo lotto
(impresa Patoechi), ossiano metri di fuga 1507, di eui 374
con guide ordinarie, e 1133 eon sbarre di ferro;
» 2° 45 pezzi di sbarre di ferro per seorta;
» 3° 7 vagonetti pel servizio di delta via;
) 4° 3 battipali.
» Eventualmente, eioe in maneanza della richiesta res ti tu-
zione, sia obbligata essa Direzione a eorrispondergli il valore
degli oggetti medesimi, . quale risulta stabilito dal referto peri-
tale risguardante la precedente lite prineipaIe, ovverosiano :
180
B. Civilrechtspftege.
» a) Per la via di servizio fr. 14 892 I in un coi relati vi
» b) » i 7 vagonelti. . . » 1 050 \ .
. I
I'
. 3 b
. I'
2100
mtereSSl ega I. »
»c)))
lattIpa I., . »
Siffatte conclusioni si appoggiano semplicemente al fatto
che, avendo ricevuto quegli oggetti per servirsene, la Societa
deI Gottardo avrebbe dovuto farne, una volta l'uso terminato,
regolare restituzione al proprietario, e che non avendolo faUo,
essa e tenuta -
in virtu dei principi generali di diritto -
a
pagarne il valore intero.
F. NeUa sua allegazione responsiva del15 ottobre 1878 la
Soeieta eonvenuta oppone :
In ordine: l'eecezione della cosa giudicata. « Patocchi, assa
dice, ha gia formolato altre volte queste sLesse domande e fu
dal Tribunale federale, segnatamente col giudicato deI 14 giu-
g110 1878, respinto; ancbe allora egli aveva dichiarato di
rinunciare aHa sua istanza di revisione, qualora la Corte pre-
fe risse riconoscergli il diritto ad introdurre su questo speciale
argomento un nuovo petitorio; e poiche il Tribunale non vi
ha voluto aderire, e forza indurne, secondo 10 stesso parere
dell'attore, ehe tale rifiuto ebbe per conseguenza di precludere
la via ad ogni ulteriore giudiziaria azione. Che se si volesse
ammettere, non esse re sLata l'odierna domanda precedente-
mente formolata e quindi neppure giudicata, sarebbe nondi-
menü a ritenersi come inattendibile, avvegnacche non sia
Iecito desumerere daHo stesso giuridico rapporto nuove pre-
tese ad intentare su queste un nuovo Iitigio; opporvisi il co-
mune prineipio di procedura non bis in idem, COS! com~ gli
art. 45 e 46 della Iegge federale di proeessura civile.
» In merito : a) La stazione appaltante ha, conformemente
al convenuto, usato degli oggetti in querela fino al dicembre
1874 e risareitone anche in debito modo l'appaltatore (vedi Ia
succitata sentenza di questa Corte); Patocchi ebbe, dal canto
suo, precisa notizia della cessazione di siffatto uso e a Iui
avrebbe incombuto di provvedere alle sue proprie eose, che
furono sul suo lotto adoperate e si trovarono quindi conti-
nuamente in di lui possesso;
» b) Poiehe ebbe finito di adoperare gli oggetti prestatile,
VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. .No 20. 181·
la SOciela li tenne a disposizione dell'imprendilore, renden-
donelo informato, eccitandolo anzi formalmente e piu volte a
riprenderli; la prima volta gift innanzi il maggio deI 1875.
Se Patoechi non vi ha ottemperato e se gli oggetti, che fino
allora si erano trovati in buono sta10 di conservazione si de-
teriorarono dappoi 0 vennern a mancare, imputet sibi; Ia sla-
zione appaltante non aveva all'obblig'o cui soddisfare e non
puö quindi dichiararsi responsabile delle conseguenze delle
eolpe altrui.
» c) Subordinatamente, si contesta l'affermato va.1ore degli
oggetti ossia l'importo deI danno patito dall'attore e si osserva :
1 0 Che dalla somma esposta per Ia via di servizio (fr. '14 892),
devonsi dedurre in ogni easo i fr, 2800 richiesti senza pur
l'ombra d'una ragione per le spese d'espropriazione, ece., ehe
non coneernono menomamente Ia Societa deI Gottardo, e I'e-
quivalente deI deprezzamento che gli oggetti hanllo dovuto
suhire a causa dell'uso statone fatto; 2° Che nella sua do-
manda primitiva il signor Patocchi aveva limitato la sua pre-
tesa pei tre baLtipali a (fr. 600 x 3) fl'. 1800, mentre neUa
causa altuale egli prende arbitrariamente per base il valore
d'acquisto, quale venne tassato dai periti dei Tribunale fede-
rale e pretende fr. 2100, IoeeM e contrario ai disposti della
procedura; 3° Che dedursi devono pure dalla somma presen-
ternen te impetita quelle dell'attore gift ricevute in preeedenza
e per Ia cava, e pei vagonetti e pei battipali, eec, »
G. Replicando, l'attore espone : in ordine -
{{ Non reggere
l'eecezione della cosa giudicata per In. ragione che l'obbligo
della Societa di restituire all'impresario la via di servizio, i
relativi materiali e vagonetti e i battipali non fu peranco ne
soggetto di domanda, ne argomento di ventilazione, ne obbiet-
tivo di giudizio, -
essendosi infatti il signor Patocchi limitato
allora a chiedere il prezzo della cessione di due chilometri di
ferrovia di servizio, ecc.
« In merito : L'essere stata condannala al pagamento d'un
compenso per diuturno uso della ferrovia e dei battipali non
ha scaricato la Societa dall'obbligo di farne riconsegna : ora,
si fu solo un anno circa dopo ehe la ferrovia era stata scon-
182
B. Civilrechtspflege.
volta e manomessa ehe detta Societa avrebbe dichiarato a Pa-
tocchi, restare i materiali a sua disposizione; non si poteva
quindi esigere da lui ehe accettasse un tanto derisorio modo
di restituzione. -
Legalmente poi, se la Societa intendeva di
avere diritto ad obbligare Patoechi a ritirare quei materiali
qualsiansi ehe restavano e a scaricarsi cosi dalla sua respon-
sabilitä, avrebbe dovuto farne istanza all'autorilA competente
ed invoeare quelle mi sure provvisionali ehe deI easo, perocehe
doveva sapere ehe per legge e per principio di ragione natu-
rale chi riceve 0 per comodato 0 per uso in forza di un patto
una cosa, assume l'obbligo di farne la restituzione e resta ri-
sponsevole finche non l'abbia regolarmente eseguita. »
Quanto alle somme richieste, l'attore si riporta sempliee-
mente alle risultanze della perizia precedentemente assunta,
osservando solo: «a) Che le domande primitive (fr. 1800 pei
battipali) non possono fare stato nella presente lite perehe
dalla eontroparte non aceettate; b) Che i eompensi giä riee-
vuti direttamente dalla Soeieta 0 dalla Corte rieonosciuti ri-
flettono prestazioni e diriUi di carattere affatto diverso da
quelle ehe forma il soggetto dicontestazione. »
H. La dupliea della Societa convenuta si limita a riprodurre,
sotto altra forma e eon piu ampio sviluppo, le considerazioni
giä messe innanzi nella risposta ed a proporre Ja eonferma
delle eonclusioni in quella formulate, verso protesta delle
spese e sotto riserva d'ogni mezzo probatorio.
1. Chi uso il eontradittorio seritto dalle parti e fissati me-
diante deereti interlocutori deI 19 aprile e 23 luglio 1879, in
eonformita degli art. 157 e relativi della legge federale di
proeedura civile, 'i mezzi di prova ehe le parti stesse avevano
indicati a sostegno delle reciproehe adduzioni ed impugnative,
il giudice istruttore indice, a tenore degli art. 162-166 leg.
eit., pel giorno 11 novembre 1879 un' udienza a Lucerna, al-
l'uopo di aprire Ia diseussione intorno a detti mezzi pro ba-
tori. -
1\[a I'udienza non puö aver Iuogo, causa la non com-
parsa deI rappresentante la parte attrice per ragioni di malattia
tardivamente annunciate.
L. Caricate le spese di questa prima conferenza aHa parte
VI.' Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 183
attriee (deereto dell' 11 novembre deHo), il giudice delegato
~onvoea le parli (ordinanza deI 9 successivo febbraio) pel
"92 marzo 1880 ad una nuova udienza preparatoria da tenersi
in Loearno, -
vi sente in qualitä di testimoni i signori Pon-
~ioni, Grigolli, Polilta, Ramelli e Giovanelli, sulle domande
gia da lui allestite in base a quelle hinc et inde proposte, cosi
eome su quelle suppletorie .dalle parti seduta stante formu-
late, -
procede ad una circostanziata ispezione e constata-
zione dei luoghi e degli enti in litigio, -
registra le dichiara-
zioni delle parti reI;:Itive all'autenticitä dei doeumenti prodotti
-
ed avvisa l'attore : poter esso quind' innanzi liberamente
disporre degli oggetti di sua spettanza ehe aneora si trovano
suU' Isolotto deI Ticino e restare ogni rischio, per eventuali
smarrimenti e deteriorazioni avvenire, a suo proprio earieo.
M. I signori ingegneri Carlo Fraschina e Carlo Bethge erano
giä stati assunti in esame eome testimoni, per via di rogato-
l'ia, neiluoghi di 101'0 dimora (Bellinzona e Berlino), sotto le
date deI 21 maggio e 28 giugno 1879 intorno Ia quistione
particolare che si riferisce alle diffide state fatte, seeondo l'as-
serto della convenuta (in febbrajo, marzo, aprile e giugno
1875 dalla stazione appaltante an' appaltatore -
di ripren-
dere in eonsegna i materiali ed altrezzi di cui si tratta.
N. Interrogato di nuovo, per rogaloria, il signor Bethge
suI quesito : -
« Se si sovvenga ehe il 10 maggio 1875, 10r-
quando la ferro via di servizio appartenente al sig. Patocehi fu
messa a disposizione di quest' ultimo, tutti gli oggetli eoneessi
in uso aHa Soeieta deI Gottardo si trovassero sull'Isolotto aHa
disposizione di esso Patoeehi, 0 quali e quanLi al easo, » e
ricevuta in atti, in un col verbale della relativa sua deposi-
zione, una di 1ui dichiarazione avente per oggetto di spie gare
a ehe cosa volesse precisamente alludere il termine « oggetti
maneanti » (Abgänge) da lui adoperato nel suo seeondo de-
posto, -
il giudiee istruttore dichiara chiusa finalmente -
a sensi delI' art. 170 della gia eitata legge federale di proce-
dura civile -
la processura preparatoria (deereto deI 27 lu-
glio 1880) e rassegna gli atti alla presidenza deI Tribunale.
O. Chiamate le parti pel giorno 4 corrente mese affine di
184
B. Civilrechtspfiege.
esaurire gI' ineombenti deHa procedura prineipale davanti
l'intera Corte e rinviata l'udienza a causa di un errore di data
nelle eitazioni a tal uopo staccate, sono in oggi comparsi a
rapprescntare le dette parti i signori : avv. Leone de Stop-
pani, residente a Lugano (per l'attore) e doU. avv. Giovanni
Winkler, di Lueerna (per la convenuta).
NeHe loro arringhe sviluppano essi rappresentanti gli argo-
menti e le conclusioni gia eome sopra esposte nei rispettivi
allegati, aggiungendo solo : a) La parte attrice -
ehe non
avendo Ia stazione appaltante adempito in merito all'off er ta di
l'estituzione degli oggetti in discorso, Ia formalita da Ha legge
ticinese tassativamente a tal uopo richieste (art. 639-641 deI
Codice eivile e 368 deI Codiee di proeedura eivile), non puQ.
invoeare a sua diseolpa la mora deI creditore, e quindi nep-
pure esonerarsi, come pretende, dan' obbligo deI risareimentl>
rispeuo agli oggetti deteriorati 0 mancanti; -
rieonoseere,
deI resto, il sig. Patocchi che dalla somma per lui impetita
dovra dedursi il valore dei materiali stati effettivamente ri-
presi in consegna dietro l'analoga diffida ~2 marzo 1880 deI
giudice istrutlore.
b) La pm'te convenuta -
ehe siecome Ia pretesa su cui pog-
gia il petitorio ripete le sue origini dal contratto prineipale di
appalto e dal relativo capitolato degH oneri, Ia legislazione-
aUa quale il Tribunale federale deve informare il suo giudi-
zio non e punto quella deI cantone Ticino, ma sibbene, a
tenore deI § 24 delle disposizioni generali di esso capiLolato, la
lucel'nese; -
ehe formando la via di servizio un solo tuUo di
natura immobile, anziehe un compendio di singoli oggetti
mobili, la stazione appaltante non ave va allr' obbligo fuori
quello di avvisare, eome fece, l'appaltatore che l'uso di detta
via era ormai cessato da parte sua e ehe l'onere della custo-
dia non Ia concerneva piu per null' affatto, ehe il trapasso di
quest' onere all'appaltatore proprietario era poi gia stato im-
plicitamente rieonosciuto come valido e perfeLto fino dal mo-
menta in cui l'appaltatore medesimo aveva fatto eon opposito
contratto cessione dei materiali della ferrovia al suo creditore
Giovanelli; -
ehe Patocehi medesimo confessa ne' suoi alle-
VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatmn. N° 20. 185
gati di essere stato ammonito fin daHa primavera deI 1875
ehe dovesse riprendere le eose sue, sotto eomminatoria della
liberazione d'ogni rischio e responsabilita per parte della
Soeieta ferroviaria; -
avere insomma la stazione appaltante
pienamente ottemperato ai preseriUi deH' art. 635 deI Codice
eivile di Lucerna, che regge appunto Ia fattispecie su cui
s'erige l'altuale contestazione, e mancare quindi aHe avver-
sarie pretese ogni fondamento di fatto e di diritto.
Premessi in fallo ed in diritto i seguenti mgionamenti :
1° La competenza del Tribunale federale a conoseere e giu-
dicare dellitigio proeedente dall'attuale petitorio deI sig. Pa-
toeehi non fu punto contestata e appare deI resto da quegli
stessi motivi avvalorata, che l'hanno gia messa in sodo per
riguardo aHe altre cause che 10 stesso attore ha suscitate eon-
tro Ia Societa ferroviaria deI Gottardo in dipendenza dai lavori
eostituenti il Vo lotto della sezione Bellinzona-Loearno, e se-
gnatamente dal disposto all'art. ~4 dene disposizioni generali
deI eapitolato degli oneri, ehe formava parte integrante deI
contratto reggente l'appalto dei lavori medesimi. >
300 -
» '15342 40
Saldo a favore dell'attore Fr. 2700 -
Conseguentemente,
Tl Tribunale federale
pronuncia:
La Direzione della Societa ferroviaria deI San Gottardo,
residente a Lucerna, paghera al signor Giuseppe Patocchi,
di Bignasco, la somma capitale di franchi due mila settecento
(fr. 2700), congiuntamente agli interessi legali nella misura
deI cinque per cento (5 Ofo) all'anno decorribili daHa insinna-
zione deI petitorio, ovverosia deI giorno (23) ventitre settem-
bre mille otto cento settant' oUo (1878).
~L Am~t du 12 mars 1881
dans la cause de l'entreprise du grand tunnel du Gothard
contre la Compagnie dt~ Gothard.
Par convention du 7 Aout 1872, la Compagnie du Gothard
a remis a Louis Favre, aujourd'hui represente par 1\1. Bossi,
ingenieur, mandataire de Mme Hava, unique beritiere de
Louis Favre, l'entreprise du grand tunnel du Gothard.
Cette convention contient, relativement au delai dans lequel
le grand tunnel doit s'executer, les dauses suivantes :