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7_I_177

BGE 7 I 177

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Deutsch CH
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176

B. Civilrechtspflege.

mungen ber fantonalen G;efe~ge'6ung nä~er aU begrünben ober

lelltm aud) nur nam~aft aU mad}ell. Eiegt aber eine red}t~\)er'

bin'cHcf}e @dläxullg

itlonad} ber ~taat bie merantitlottIid}teit

für bie eingenagt:n ~an'orungen feiner ?Beamten übernäf}me,

nid)t \)or, 10 muu e~ fid} fragen, ob eine bie~beAügnd}e ~aftung

be~le1ben gefeljlid) begtüntet jei. sträger fe~t in bielet ffiid}tung

.offenbar .o1}ne ~eitere~ \)orauS / ban 'oie ~rimäte ~aftung beS

~taateg fiil: ben 'ourd} red}tSitli'orige ~an'clungen feiner meam,

teu entftanbenen ~d)aben fid) \)on felbft \)et~e1}e unb 1}at irgenb;

itleld}en ~ad}itleH3 bafür, bau etne lold)e im stanton ~d)aff1}au,

ten geie~Hd) anedannt fei, nid)t \)erfud)t. ~un itlirb aber bie

gemeinred)tltd) be1anntnd)

fe~r beftrittene ~tage (f· über bie

llerfd)iebenen Qlnfid}ten @. ßiining, Die ~aftung DeS

~taateg

auS red)tgitliDrigen ~anblullgen feiner ?Beamten, ~. 1-6, 45

IM 52, 93 ff.), ob, in itle1d)er lffieile unb in itleld}em Umfange

eine ~aftung beS ~taate~ für reaf)tSitlibrige QlmtS1}anblungen

feiner ?Beamten befte1}e, llon ben id)itletaeriid)en fa1ttonale,~ G;e",

feljgebungen tn fe1}r llerfd)ie'oener lffietfe beantitll.ntet; itlaf}renb

einödne (1. ~. ?B. ~taatglletfa\fung beS stanton~ meru, Qltt. 17

Qltif. 2) allerbing~ auedennen I bau @tfaljanf:prüd}e au~ red)tS'

itlibrigen ~allb1ungen ber meamten unmittefbar gegen ben ~taat

geltenb gemad)t itler'oen fönnen, alio eine :ptimäre ~aftung beg

leljtern ftatuiten, fennen anbete G;eieljgebungen eine ~aftung

beS ~taateS füt ben butd} red)tSitlilltige Qlmt~l)anblungelt ber

meamten entitantenen ~d)aben, itlenigfteng arg ffiegel, ütietl;au:pt

nid)t, fonbet1t normiten lebigHd) bie ~artung beg ?Beamten

(\)ergl. ~. m. ö1ttd)erifd)eg ~ri\)atted)tlid)eg G;efe~bud) § 1852 ff·)

unb ~atuid cn'clid) eine britte stategorie \)on G;efeljen, bar, ber

~taat blon fubfibilit, foitleit bel' fe1}lbare ?Beamte ben entftan·

benen ~d)(lben aU etle~en aUBer ~tanbe tft I 1}afttiar jei.

(~.

a. ?B. § 11 ber,0Iotf}umifd)el1 ~taCltg\)etfa\fung.) ~a~ ~ti\),tt;

red)tnd)e G;ele~bud) für Den stantl.ln ~d}afff}allfcn, itlCfd)c'3.1}ier

alS @ntld)etoungguorm ~u G;run'oe gelegt itlerben mUD, femer,

fcitg iobaUlt (§ 1773 leg. eil.) etfennt eine ~aftung beg ~,taa.

teS auS red)tgitlibrigen ~anblungen feiner ?Beamten alletbtngg

für ben Q:;a'tl an

ba'"

bei Qlllgübultg ber ~taatggeitlaH bie

ü

, P l i .

böie Qlbfid)t .obet grobe ~al)tlaj~gteit eineS ?Beamten ober emu.

VI. Civilstl'eit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° lfl. 177

,(tnbern im ßffentlid}en ~ienfte 1}anbelnben ~erfonll einen ®'d}a:-

-ben tlcrutfad)t 1}at, allein nur alS eine fuoft'oiäre, inbem eS auß.

Drüdfid) beftimmt, bau

Attnlid)~ 'oie fd}ulbige ~crfo1t unb nur

fl!bfibilir, menn biefe auuer ~tanbe fei, bie mergütung AU feiften,

bte ~taatSfaffe AU 1}aften ~abe. ~emnad) ift AU! ?Begrunbung

-einer ~d)aben~crra~nagc aug red)tgitlibrigen

Qlmtg~anblungen

ber ?Beamten gegenittier bem ~taate iebenfallß erforberlid} bau

llarget~an itletbe, eS fci Der fel)lbate ?Beamte aUBer ~tanb~ ben

fd)ulbigen @rfa~ AU Ielften. @inen berartigen illad)meig l)at nun

jträger burd)aug nid)t erorad)t; er l)at lliefmel)r, l,ll)ne I>orl)er Die

'\lngebHd} fe1}lbaren meamten AU belangen, forort unmitte1'6ar

-gegen ben ~taat genagt, itläf)renb le~tetcr unter allen Um~än"

ben bfoU lubfibiär 1}aftbar itläre. @S muU bemnad) Die stIage

fd)on au~ biefem G;runbe abgeilliefen itlerben.

;tJemnad) ~at ba~ ?Bunbe~getidJt

edannt:

'!Ilie strage ift abgeilliefen.

VI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung

das Bundesgericht von beiden Parteien an-

gerufen worden war.

Di:fferends de droit civil portes devant le Tri-

bunal federal par conventions des parties.

~o. Sentenza del24 febbrajo 1881 nella causa Patocchi

conlm la ferrovia deI Gotlardo.

A. Mediante convenzione deI 20 maggio 1874 i signori Pe-

raldo e Patocchi, assuntori dei 1avori eostituenti il quinto lotto

-della sezione Bellinzona-Locarno, « aHo scopo di possibilitare

e facilitare anche l'esecuzione in regia di tutte 1e opere ulte-

l'iori riputate assolutamente necessarie dal giudizio della dire-

zione tecnica » si dichiaravano pronti « a mettere a disposi-

VII -1881

12

178

B. Ci vilrechtspflege.

zione della Soeieta deI Gottardo tutti i mezzi occorrenti e

specialmente : Ia cava, eh' essi tenevano nelle vieinanze di

Cugnaseo, Ia ferrovia di servizio, ehe daHa cava metteva sino

aHa spalla sinistra deI ponte sul Tieino, tutti f!;li arredi, at-

trezzi e mezzi di trasporto di cui disponevano, ecc., il tutto

in conformita dell'art. 9 delle disposizioni generali deI eapi-

tolato degli oneri. »

B. Approfittando della faeolta per tal modo eonferitaIe, Ia

Soeieta deI Gottardo disponeva difatti, durante un certo lasso

di tempo, -

dell'anzidetta ferrovia di servizio, dei relativi va-

gonetLi e di aleuni battipali, e si eonformava dal canto suo

alle prescrizioni che il contratto ed il capitolato avevano a tal

uopo in precedenza sancite.

C. Ultimati i Iavori deI lotto, il signor Patocchi -

rimasto

solo aggiudicatorio dell'impresa -

suscitava contro Ia ferrovia

deI Gottardo un liligio presso il Tribunale federale e chiedeva

fra altro : « fosse quest' ultima diehiarata in obbligo di rite-

nere per se medesima i surriferiti oggetti, perehe passati de-

finitivamente in di lei possesso e proprieta, e di eorrispondere

per essi un adequato eompenso all'imprenditore, ovverosia

fr. 20000 per Ia via di servizio e i vagonetti, fr. 5000 per Ie

spese d'espropriazione, d'impianto, eee. e fr. 1800 per I,re

battipali. »

La eonvenuta ferrovia obbiettava « non ineomberle aItro

obbligo da quello in fuori deHa eorrisponsione deI 10 p. %

sulle giornate degli operaj a titolo di eompenso per ·1'u80 di

detti og'getti (art. 9 deI eapitolato); tale obbligo avere pero

essa gia pienamente soddisfatto eol pagamenlo di fr. 3000.)

Il Tribunale federale diehiarava, eon sua sentenza deli 0 di-

cembre 1877, Ia pretesa Patoeehi inattendibile, ma eondan-

nava ad un tempo Ia Soeieta ferroviaria a pagare, oitre l'im-

porto dei salari di eui al sueeitato art. 9 deI capitolato, un

compenso speciale di fr. 150 per l'uso della via di servizio

fra la eantonale e la cava dall'agosto al dieembre 1874 ed altro

d'egual somma per 1'uso di un battipalo fuori deI Vo lotto.

D. Posteriormente (14giugno 1878) e dietro formale istanza

di revisione, poggiata sul fatto ehe eödesta sentenza aveva pas-

VI. Civilstreit. vor BundesgerIcht als forum prorogatum. N° 20. 179

sato sotto silenzio una eventuale domanda di restituzione degli

oggetti in querela, il Tribunale medesimo :

« Premesso ehe 1'impresa Patoeehi non aveva mai dom an-

dato in corso di proeedura -

fosse fatto ohbligo aHa ferro via

deI Gottardo di restituirgli detti oggetti;

» Premesso, deI pari, che essa non aveva mai presentato

alcuna istanza di prove inerentemente al fatto dena non avve-

nuta restituzione, a quello deI nessuno invito a riprendere i

materiali ed attrezzi residuanti, ecc., eee., e cio perehe si

limitava a ehiedere ehe Ie venisse aggiudicato il prezzo degli

oggetti medesimi, laseiandone deI resto Ia proprieta alla fer-

rovia deI Gottardo e non eurandosi punto deHa eondizione in

cui potessero versare;

» Ritenuto ehe questa pretesa fu dalla Corte, in base ai

preeisi dispositivi deI eontratto 20 maggio 1874 edel eapito-

lato degli oneri (§ 9) diehiarata deI tutto inattendibile;

» Ritenuto ehe in presenza di questo stesso § 9 deI eapito-

lato il Tribunale non aveva, d'altro canto, ne veste ned obbligo

di oceuparsi d'offieio di una pretesa subordinata istanza di

restituzione, che non eragli stata a tempo debito presentata,

confermava per questaparte, senza variazione ne aggiunta, il

suo preeedente giudizio, »

E. Con petitorio ~3 settembre '1878, ehe forma la base del-

l'attuale contestazione, il sig. Patocehi si rivoige nuovamente

a questa Corte e domanda :

« Sia eondannata la Direzione della ferrovia deI Gottardo a

restituirgli i seguenti oggetti :

» '1 ° Dna via di servizio fra Ia cava ed i Iavori deI Vo lotto

(impresa Patoechi), ossiano metri di fuga 1507, di eui 374

con guide ordinarie, e 1133 eon sbarre di ferro;

» 2° 45 pezzi di sbarre di ferro per seorta;

» 3° 7 vagonetti pel servizio di delta via;

) 4° 3 battipali.

» Eventualmente, eioe in maneanza della richiesta res ti tu-

zione, sia obbligata essa Direzione a eorrispondergli il valore

degli oggetti medesimi, . quale risulta stabilito dal referto peri-

tale risguardante la precedente lite prineipaIe, ovverosiano :

180

B. Civilrechtspftege.

» a) Per la via di servizio fr. 14 892 I in un coi relati vi

» b) » i 7 vagonelti. . . » 1 050 \ .

. I

I'

. 3 b

. I'

2100

mtereSSl ega I. »

»c)))

lattIpa I., . »

Siffatte conclusioni si appoggiano semplicemente al fatto

che, avendo ricevuto quegli oggetti per servirsene, la Societa

deI Gottardo avrebbe dovuto farne, una volta l'uso terminato,

regolare restituzione al proprietario, e che non avendolo faUo,

essa e tenuta -

in virtu dei principi generali di diritto -

a

pagarne il valore intero.

F. NeUa sua allegazione responsiva del15 ottobre 1878 la

Soeieta eonvenuta oppone :

In ordine: l'eecezione della cosa giudicata. « Patocchi, assa

dice, ha gia formolato altre volte queste sLesse domande e fu

dal Tribunale federale, segnatamente col giudicato deI 14 giu-

g110 1878, respinto; ancbe allora egli aveva dichiarato di

rinunciare aHa sua istanza di revisione, qualora la Corte pre-

fe risse riconoscergli il diritto ad introdurre su questo speciale

argomento un nuovo petitorio; e poiche il Tribunale non vi

ha voluto aderire, e forza indurne, secondo 10 stesso parere

dell'attore, ehe tale rifiuto ebbe per conseguenza di precludere

la via ad ogni ulteriore giudiziaria azione. Che se si volesse

ammettere, non esse re sLata l'odierna domanda precedente-

mente formolata e quindi neppure giudicata, sarebbe nondi-

menü a ritenersi come inattendibile, avvegnacche non sia

Iecito desumerere daHo stesso giuridico rapporto nuove pre-

tese ad intentare su queste un nuovo Iitigio; opporvisi il co-

mune prineipio di procedura non bis in idem, COS! com~ gli

art. 45 e 46 della Iegge federale di proeessura civile.

» In merito : a) La stazione appaltante ha, conformemente

al convenuto, usato degli oggetti in querela fino al dicembre

1874 e risareitone anche in debito modo l'appaltatore (vedi Ia

succitata sentenza di questa Corte); Patocchi ebbe, dal canto

suo, precisa notizia della cessazione di siffatto uso e a Iui

avrebbe incombuto di provvedere alle sue proprie eose, che

furono sul suo lotto adoperate e si trovarono quindi conti-

nuamente in di lui possesso;

» b) Poiehe ebbe finito di adoperare gli oggetti prestatile,

VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. .No 20. 181·

la SOciela li tenne a disposizione dell'imprendilore, renden-

donelo informato, eccitandolo anzi formalmente e piu volte a

riprenderli; la prima volta gift innanzi il maggio deI 1875.

Se Patoechi non vi ha ottemperato e se gli oggetti, che fino

allora si erano trovati in buono sta10 di conservazione si de-

teriorarono dappoi 0 vennern a mancare, imputet sibi; Ia sla-

zione appaltante non aveva all'obblig'o cui soddisfare e non

puö quindi dichiararsi responsabile delle conseguenze delle

eolpe altrui.

» c) Subordinatamente, si contesta l'affermato va.1ore degli

oggetti ossia l'importo deI danno patito dall'attore e si osserva :

1 0 Che dalla somma esposta per Ia via di servizio (fr. '14 892),

devonsi dedurre in ogni easo i fr, 2800 richiesti senza pur

l'ombra d'una ragione per le spese d'espropriazione, ece., ehe

non coneernono menomamente Ia Societa deI Gottardo, e I'e-

quivalente deI deprezzamento che gli oggetti hanllo dovuto

suhire a causa dell'uso statone fatto; 2° Che nella sua do-

manda primitiva il signor Patocchi aveva limitato la sua pre-

tesa pei tre baLtipali a (fr. 600 x 3) fl'. 1800, mentre neUa

causa altuale egli prende arbitrariamente per base il valore

d'acquisto, quale venne tassato dai periti dei Tribunale fede-

rale e pretende fr. 2100, IoeeM e contrario ai disposti della

procedura; 3° Che dedursi devono pure dalla somma presen-

ternen te impetita quelle dell'attore gift ricevute in preeedenza

e per Ia cava, e pei vagonetti e pei battipali, eec, »

G. Replicando, l'attore espone : in ordine -

{{ Non reggere

l'eecezione della cosa giudicata per In. ragione che l'obbligo

della Societa di restituire all'impresario la via di servizio, i

relativi materiali e vagonetti e i battipali non fu peranco ne

soggetto di domanda, ne argomento di ventilazione, ne obbiet-

tivo di giudizio, -

essendosi infatti il signor Patocchi limitato

allora a chiedere il prezzo della cessione di due chilometri di

ferrovia di servizio, ecc.

« In merito : L'essere stata condannala al pagamento d'un

compenso per diuturno uso della ferrovia e dei battipali non

ha scaricato la Societa dall'obbligo di farne riconsegna : ora,

si fu solo un anno circa dopo ehe la ferrovia era stata scon-

182

B. Civilrechtspflege.

volta e manomessa ehe detta Societa avrebbe dichiarato a Pa-

tocchi, restare i materiali a sua disposizione; non si poteva

quindi esigere da lui ehe accettasse un tanto derisorio modo

di restituzione. -

Legalmente poi, se la Societa intendeva di

avere diritto ad obbligare Patoechi a ritirare quei materiali

qualsiansi ehe restavano e a scaricarsi cosi dalla sua respon-

sabilitä, avrebbe dovuto farne istanza all'autorilA competente

ed invoeare quelle mi sure provvisionali ehe deI easo, perocehe

doveva sapere ehe per legge e per principio di ragione natu-

rale chi riceve 0 per comodato 0 per uso in forza di un patto

una cosa, assume l'obbligo di farne la restituzione e resta ri-

sponsevole finche non l'abbia regolarmente eseguita. »

Quanto alle somme richieste, l'attore si riporta sempliee-

mente alle risultanze della perizia precedentemente assunta,

osservando solo: «a) Che le domande primitive (fr. 1800 pei

battipali) non possono fare stato nella presente lite perehe

dalla eontroparte non aceettate; b) Che i eompensi giä riee-

vuti direttamente dalla Soeieta 0 dalla Corte rieonosciuti ri-

flettono prestazioni e diriUi di carattere affatto diverso da

quelle ehe forma il soggetto dicontestazione. »

H. La dupliea della Societa convenuta si limita a riprodurre,

sotto altra forma e eon piu ampio sviluppo, le considerazioni

giä messe innanzi nella risposta ed a proporre Ja eonferma

delle eonclusioni in quella formulate, verso protesta delle

spese e sotto riserva d'ogni mezzo probatorio.

1. Chi uso il eontradittorio seritto dalle parti e fissati me-

diante deereti interlocutori deI 19 aprile e 23 luglio 1879, in

eonformita degli art. 157 e relativi della legge federale di

proeedura civile, 'i mezzi di prova ehe le parti stesse avevano

indicati a sostegno delle reciproehe adduzioni ed impugnative,

il giudice istruttore indice, a tenore degli art. 162-166 leg.

eit., pel giorno 11 novembre 1879 un' udienza a Lucerna, al-

l'uopo di aprire Ia diseussione intorno a detti mezzi pro ba-

tori. -

1\[a I'udienza non puö aver Iuogo, causa la non com-

parsa deI rappresentante la parte attrice per ragioni di malattia

tardivamente annunciate.

L. Caricate le spese di questa prima conferenza aHa parte

VI.' Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 183

attriee (deereto dell' 11 novembre deHo), il giudice delegato

~onvoea le parli (ordinanza deI 9 successivo febbraio) pel

"92 marzo 1880 ad una nuova udienza preparatoria da tenersi

in Loearno, -

vi sente in qualitä di testimoni i signori Pon-

~ioni, Grigolli, Polilta, Ramelli e Giovanelli, sulle domande

gia da lui allestite in base a quelle hinc et inde proposte, cosi

eome su quelle suppletorie .dalle parti seduta stante formu-

late, -

procede ad una circostanziata ispezione e constata-

zione dei luoghi e degli enti in litigio, -

registra le dichiara-

zioni delle parti reI;:Itive all'autenticitä dei doeumenti prodotti

-

ed avvisa l'attore : poter esso quind' innanzi liberamente

disporre degli oggetti di sua spettanza ehe aneora si trovano

suU' Isolotto deI Ticino e restare ogni rischio, per eventuali

smarrimenti e deteriorazioni avvenire, a suo proprio earieo.

M. I signori ingegneri Carlo Fraschina e Carlo Bethge erano

giä stati assunti in esame eome testimoni, per via di rogato-

l'ia, neiluoghi di 101'0 dimora (Bellinzona e Berlino), sotto le

date deI 21 maggio e 28 giugno 1879 intorno Ia quistione

particolare che si riferisce alle diffide state fatte, seeondo l'as-

serto della convenuta (in febbrajo, marzo, aprile e giugno

1875 dalla stazione appaltante an' appaltatore -

di ripren-

dere in eonsegna i materiali ed altrezzi di cui si tratta.

N. Interrogato di nuovo, per rogaloria, il signor Bethge

suI quesito : -

« Se si sovvenga ehe il 10 maggio 1875, 10r-

quando la ferro via di servizio appartenente al sig. Patocehi fu

messa a disposizione di quest' ultimo, tutti gli oggetli eoneessi

in uso aHa Soeieta deI Gottardo si trovassero sull'Isolotto aHa

disposizione di esso Patoeehi, 0 quali e quanLi al easo, » e

ricevuta in atti, in un col verbale della relativa sua deposi-

zione, una di 1ui dichiarazione avente per oggetto di spie gare

a ehe cosa volesse precisamente alludere il termine « oggetti

maneanti » (Abgänge) da lui adoperato nel suo seeondo de-

posto, -

il giudiee istruttore dichiara chiusa finalmente -

a sensi delI' art. 170 della gia eitata legge federale di proce-

dura civile -

la processura preparatoria (deereto deI 27 lu-

glio 1880) e rassegna gli atti alla presidenza deI Tribunale.

O. Chiamate le parti pel giorno 4 corrente mese affine di

184

B. Civilrechtspfiege.

esaurire gI' ineombenti deHa procedura prineipale davanti

l'intera Corte e rinviata l'udienza a causa di un errore di data

nelle eitazioni a tal uopo staccate, sono in oggi comparsi a

rapprescntare le dette parti i signori : avv. Leone de Stop-

pani, residente a Lugano (per l'attore) e doU. avv. Giovanni

Winkler, di Lueerna (per la convenuta).

NeHe loro arringhe sviluppano essi rappresentanti gli argo-

menti e le conclusioni gia eome sopra esposte nei rispettivi

allegati, aggiungendo solo : a) La parte attrice -

ehe non

avendo Ia stazione appaltante adempito in merito all'off er ta di

l'estituzione degli oggetti in discorso, Ia formalita da Ha legge

ticinese tassativamente a tal uopo richieste (art. 639-641 deI

Codice eivile e 368 deI Codiee di proeedura eivile), non puQ.

invoeare a sua diseolpa la mora deI creditore, e quindi nep-

pure esonerarsi, come pretende, dan' obbligo deI risareimentl>

rispeuo agli oggetti deteriorati 0 mancanti; -

rieonoseere,

deI resto, il sig. Patocchi che dalla somma per lui impetita

dovra dedursi il valore dei materiali stati effettivamente ri-

presi in consegna dietro l'analoga diffida ~2 marzo 1880 deI

giudice istrutlore.

b) La pm'te convenuta -

ehe siecome Ia pretesa su cui pog-

gia il petitorio ripete le sue origini dal contratto prineipale di

appalto e dal relativo capitolato degH oneri, Ia legislazione-

aUa quale il Tribunale federale deve informare il suo giudi-

zio non e punto quella deI cantone Ticino, ma sibbene, a

tenore deI § 24 delle disposizioni generali di esso capiLolato, la

lucel'nese; -

ehe formando la via di servizio un solo tuUo di

natura immobile, anziehe un compendio di singoli oggetti

mobili, la stazione appaltante non ave va allr' obbligo fuori

quello di avvisare, eome fece, l'appaltatore che l'uso di detta

via era ormai cessato da parte sua e ehe l'onere della custo-

dia non Ia concerneva piu per null' affatto, ehe il trapasso di

quest' onere all'appaltatore proprietario era poi gia stato im-

plicitamente rieonosciuto come valido e perfeLto fino dal mo-

menta in cui l'appaltatore medesimo aveva fatto eon opposito

contratto cessione dei materiali della ferrovia al suo creditore

Giovanelli; -

ehe Patocehi medesimo confessa ne' suoi alle-

VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatmn. N° 20. 185

gati di essere stato ammonito fin daHa primavera deI 1875

ehe dovesse riprendere le eose sue, sotto eomminatoria della

liberazione d'ogni rischio e responsabilita per parte della

Soeieta ferroviaria; -

avere insomma la stazione appaltante

pienamente ottemperato ai preseriUi deH' art. 635 deI Codice

eivile di Lucerna, che regge appunto Ia fattispecie su cui

s'erige l'altuale contestazione, e mancare quindi aHe avver-

sarie pretese ogni fondamento di fatto e di diritto.

Premessi in fallo ed in diritto i seguenti mgionamenti :

1° La competenza del Tribunale federale a conoseere e giu-

dicare dellitigio proeedente dall'attuale petitorio deI sig. Pa-

toeehi non fu punto contestata e appare deI resto da quegli

stessi motivi avvalorata, che l'hanno gia messa in sodo per

riguardo aHe altre cause che 10 stesso attore ha suscitate eon-

tro Ia Societa ferroviaria deI Gottardo in dipendenza dai lavori

eostituenti il Vo lotto della sezione Bellinzona-Loearno, e se-

gnatamente dal disposto all'art. ~4 dene disposizioni generali

deI eapitolato degli oneri, ehe formava parte integrante deI

contratto reggente l'appalto dei lavori medesimi. <

2. L'eccezionedella cosa giudicata non regge, perehe manca

deI suo principale requisito, 1a identita della pretesa, dei mo-

tivi dell'azione ed eziandio delle circonstanze di fatto. Mentre

difatti neUe precedenti contestazioni il sig. Patocchi, partendo

dalla supposizione che Ia ferrovia di servizio, in un eoi vago-

netti e battipali, fosse stata cedula, mediante contratto 20 mag-

gio 1874, aHa Societa deI Gottardo, aveva chiesto venisse que-

sta obbligata a rilenere taU oggetti ed a eorrispondergli un

indennizzo eomplessivo di fr. 26800, -

egli si appoggia ora

al faUo ehe gli oggetti medesimi non gli sono stati in debito

modo restituiti, per domandare la rifusione dei danni che ne

furono la eonseguenza, ovverosia i1 pagamento in nnmerario

degli oggetti maneanli. Non si puo quindi eon ragione affer-

mare -

essere gia stata Ia presente eontroversia dalle ante-

cedenti sentenze risoluta, avvegnaeche il Tribunale federale

abbia anzi allora espressamente rifiutato (sentenza deI 14 giu-

gno 1878) di oecuparsene, per Ia considerazione che « Ia

pretesa subordinata istanza di restituzione non eragli stata a

186

B. Civllrechtspflege.

tempo debito presentata » (art. 46 della vigente Iegge federale

di procedura civile).

3. Ne vale il fare appello agli art. 45 e 46 della ripetuta

procedura federale per dire, in Iinea subordinata, ehe « quando

pure l'attuale pretesa dell'attore non fosse stata prima ace am-

pata, ella sarebbe egualmente inattendibile, stanteche tutte le

azioni seaturenti dallo stesso g'iuridieo rapporto vogliano es-

seresimultaneamente esereitate. » L'art. 45 non si riferisee

guari all'azione medesima, 'ma sibbene e testualmimte ai mo-

tivi ehe la possono suffragare, e l'art. 46 tratla delle modifi-

cazioni d'istanza, locche e cosa ben diversa dal promuovere

una nuova azione in ttna lite affatto ntlOva.

La legge federale in diseorso non contiene a vero dire nes-

suna disposizione ehe eonfermi la eventuale eceezione di cui

si tratta. Statuisce benst l'art. 42 « ehe l'attore 0 il eonvenuto

pUD far valere simultaneamente e nella medesima procedura

piil pretese verso il medesimo adversario, » ma non gia che

esso debba ciö fare, qualora le varie pretese traggano daHo

stesso negozio le 101'0 origini; ehe anzi colui il quale, avendo

promosso un'azione per titolo « vendita » fosse stato dal giu-

diee rejetto, non avrebbe perduto per questo il diritto di eser-

citare la sua azione per titolo « mutrro » od altro qualsivoglia.

4. Destituita di fondamento e pure, nel merito, l'argomen-

tazione sulla cui base la eonvenuta vorrebbe sottrarsi all'ob-

bligo della restituzione 0 rispettivamente dei risareimento,

ehe forma l'oggetto dei petitorio.

La ferrovia di servizio, i vagoneUi e i battipali, su cui verte

il litigio, erano indubbiamente proprieta delI' assuntore Pa-

toechi e furono adoperati dalla Soeieta deI Gottardo in virtil

deI § 18 delle disposizioni generali deI gift citato capitolato

degIi oneri, affine di eseguire aIcuni lavori in economia sul

Vo lotto e verso corrisponsione di un compenso in ragione deI

10 % sui salari degli operaj (§ 9 ibidem). Il rapporto giuri-

dico regolante l'uso degli enti in discorso e quindi le reci-

proche obbligazioni dei contraenti non e dunque tale che possa

o debba concretarsi sotto la qualifica di uno speeiale contratto

di comodato od altro, siccome diseutono Ie parti nei 101'0

VI. . Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 187

allegati, ma ripete piuttosto la sua origine da un aceessorio

disposto contenuto in una stipulazione principale d'appaIto.

Le circostanze in cui ha preso sviluppo gli conferiscono pero

essenzialmente i caratteri costitutivi di una locazione di cose

mobili non aventi fra 101'0 e eoll'immobile su eui erano dispo-

ste se non un legame passagero affatto. E per diritto comune

e per disposizione deI Codiee civile Iucernese (art. 635), che

secondo il ripetuto § 24 deI capitolato degli oneri dev' essere

applicato a tutte le controversie pendenti fra la Soeieta deI

Gottardo ed i suoi imprenditori, incombeva di conseguenza

al conduttore l'obbligo precipuo di traltare eon eura la cosa

loeata e di restituirla, una volta l'uso terminato, in quello

stato in eui l'ha ricevuta, 0 in cui fosse stata ridotta, durante

la locazione, per accidenti a lui non imputabili.

Non e pertanto mestieri di arrestarsi aHa prima obbiezione

della convenuta -

« non essere ella neppure tenuta in diritto

ad effettuare la chiesta restituzione, avvegnaceM gli oggetti

sieno rimasti deI continuo in possesso e custodia dell'istante. »

-

DaIlo stesso momento in cui la Soeieta deI Gottardo ha co-

minciato ad usare della via di servizio ed aecessori, si e messa

eziandio nel possesso di questi enti e sobbareata alle obbli-

gazioni saneite dal ridetto § 635 deI Codice di Lueerna. Tale

situazione in un eolle relative conseguenze si sono poi vie-

maggiormente avvalorate allorche la Societa medesiml ha di-

faUo la ferrovia e fattine aecatastare sull'Isolotto i materiali,

cosi eome quando di suo proprio molo ella asseriva di avere

piu volte oflerto a Patocehi la restituzione di quanto sopra.

Resta quindi solo a vedere se la restituzione abbia effettiva-

mente avuto luogo e in modo tale da proseiogliere chi vi era

tenuto da ogni responsabilita. Ora, gli e bensi vel'O che la

Societa deI Gottardo ha piil d'una volta, e a voee e per iscritto,

signifieato al signor Patocehi, aver ella eessato dalt' uso dei

materiali in querela e diffidatolo :li riprendere ques' ulttmi

in sua libera e piena disposizione, aggiungendo ehe in difetto

eHa si riterrebbe prosciolta da ogni obbligo e responsabilita

circa la custodia dei medesimi; ciö appare dimostro infatti . e

dalle prove assunte in procedura, segnatamente dalla Iettera

188

B. Civilrechtspfiege.

23 giugno 1875 dell'ingegnere di sezione all'Impresa, dalle

testimonianze degli ingegneri Fraschina e Bethge, e dalla eon-

fessione dello stesso signor Patocehi. Vel'o e pure ehe nel faLto

della 5eomposizione della via di servizio, una volta l'uso ees-

salone, e dello aceatastamento dei materiali suU' 15010tto po-

te va e puö ravvisarsi implieitamente manifestata l'intenzione

della Soeieta eonvenuta di restituire le eose sue all'appaltatore,.

Ma non eonsta, per converso, ehe a tale intenzione ahbia

corrisposto quella dell'altro contraente, ehe anzi la sposizione

dei fatti ha messo in ehiaro avere Patoechi rifiutato di aeeet-

tare la offertagli rieonsegna; l'argomento in eontrario desunto

al riguardo dalla eessione 0 vendita dei materiali a Giovanelli

perde ogni sua forza di fronte aHa eonsiderazione ehe il re-

lativo contratto (deI 9 settembre 1875) era condizionato sol-

tanto, doveva eioe valere soltanto per il easo in eui detti

materiali non venissero aggiudieati alla Soeieta ferroviaria

(pendeva allora la lite prineipale definita eon sentenza deI

1° dieembre '1877), e di fronte eziandio aHa massima giuri-

diea ehe una eosa pUD essere venduta 0 eeduta a terzi quando

anehe non si trovi al momento della vendita 0 eessione in

potere e possesso deI venditore 0 eedente-proprietario. Non

eonsta poi neppure, e qui sta il principale, ehe la eonvenuta

ahbia ottemperato in proposito ai tassativi preseritti della im-

perante legge (§ 759 deI Codiee civile di Lueerna eorrispon-

dente agIi art. 368 e 639-641 della legge di proeedura edel

Codiee eivile deI eantone Tieino). E provato difatti ehe essa

convenula ha tralaseialo di fare deHa eosa, eome avrebbe do-

vuto, un deposito giudiziario a sensidi detta legge, e di pro-

voeare -

se non altro (qualora la cosa non si prestasse per

sua natura ad essere depositata) -

la designazione giudizia-

~'ia di una per.sona inearicata di vigilare e eustodire, a risehi()

e spesa deH'attore, la cosa medesima; ella si e invece aeeon-

tentata di una sempliee diffida privata, susseguita da dereli-

:lione. Sta per eonseguenza l'affermazione deli' attore, non

essergli stata la restituzione in debito modo offerta, e sta

quindi anche, a earieo della eonvenuta, l'obbligo di rifondere

i danni che fossero da una tale situazione di eose derivate.

VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 189

La mora aceipiendi deI creditore, e mora e'e stata indub-

hiamente, poiche ci fu rifiuto ad aeeettare l'offerta rieonsegna

degli oggetti, ha bensi liberato, a sensi deI eomune diritto, il

dehitore dalla respoDsabilita dei danni provenienli da eolpa

lieve, ma non da queUi ehe puö ave re originati il dolo 0 Ia

eolpa lata. E a colpa lata, eioe a maneanza d'ogni piilovvia

diligenza nella eustodia, sono appunto da aseriversi i danni,

le avarie egli smarrimenti ehe subirono neH' intervallo fra

l'avvenuta derelizione e la giudiziaria rieonsegna (22 marzo

1880) i materiali di eui si tratta, avvegnaeehe la derelizione

di quest' ultimi siasi avverata in loealita deI tutlo inabitata,

fiottratta quindi ad ogni possibile vigilanza diretta, cosi ehe

eiaseuno potevu, senza perieolo di sorta, dei medesimi impa-

dronirsi. II risareimento ehe ineombe alla Soeieta ferroviaria

riflette di eonseguenza il va lore di quegli enti ehe per siffatta

ineuria sono scomparsi 0 furono guasti.

5. l\1a se fondata e in massima la pretesa nel petitorio ac-

eampata, oltremodo esagerate sono all'ineontro le eifre in cui

la medesima si esprime. Dalla richiesta somma eomplessiva

di fr. 18 042 40 cent., ehe rappresenta a termini di perizia il

valore d'aequisto e messa in opera della via di servizio e degli

altri materiali, sono infatti a dedursi :

a) Il valore dei materiali rinvenuti suH' Isolotto il 22 marzo

1880 (giorno dei sopraluogo per parte deI giudiee delegato

all'istruzione della causa);

b) Le spese di espropriazione, sottm.truttura, posa deI bina-

rio di servizio, ece .• ehe non risguardano per null' affatto la

SoeieHt deI GOLlardo, perehe non relative alle cose medesime

{)i eui si tratta, ma bensi al lavoro oeeorso per Ia 101'0 messa

in opera, ed ineombono inveee evidentem ente nelloro importo

integrale all'imprenditore;

c) La somme ehe quellt'ultimo ha gia ricevuto direttamente

dalla eontroparte e per giudizio di questa Corte a titolo di

eompenso pe] consumo degli oggetti e materiali in litigio du-

rante l'uso per essa fattone;

d) L'equivalente deI deprezzamento ehe questi medesimi

tmti hanno neeessariamente subito per }'uso ehe ne fece l'im-

190

B. Civilrechtspflege.

prenditore (signor Patoeehi) prima ehe fossero stati aHa So-

cieta eonsegnati;

e) Finalmente il maggiore importo riehiesto pei bauipali

neH' attual petitorio in eonfronto di quello stato preeedente-

mente impetito, urtando esso contra quel canone di proeedura

federale (art. 46) ehe fa obbligo alle parti di « eontenersi

entro i limiti della istanza primitivamente presentata. »

6. In presenza di tutte queste considerazioni 13 prendendo

a base di calcolo per Ia estimazione deI valore degli enti liti-

giosi la perizia istituita d'officio nella gia vertita causa princi-

pale di cui fu piu sopra menzione, l'avere definitivo deI si-

gnor Patocchi risulta come segue determinato :

Ammontare complessivo delle domande conclusionali

A dedursi:

a) Per 208 guide ordinarie,

lunghe ciascuna 3m80 = 792m48

in ragione di 14 chilog. 7 e di

cent. 30 il metro (chilogrammi

11,649,45 X 0,30) ......... Fr. 3494 85

Per 240 sbarre di ferro, lun-

ghe ciascuna in media 5 metri

= '1200 m. in ragione di 8 chi-

log. e di fr. 0,40 il metro (ehi-

log. 9600 x 0,40)........ .. » 3840-

Per gli altri oggetti residuanti

ovverosia per una mazza da bat-

tipaIo, aIcune assi e ruote da

vagonetti, approssimativamente»

500-

b) Per le spese d'espropria-

zione, di sottostruttura, posa

deI binario, ecc... ... . . . . . . .

» 2 800 -

c) Il compenso ricevuto di-

rettamente dalla convenuta pet

consumo della via di servizio,

eec., durante la locazione . . ..

» 3 000 -

Fr. 18042 40

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Da riportare, Fr. 18 042 4!)

VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 21. 191

Riporlo, Fr. 18 042 40

d) L'equi valente deI deprez-

zamento subito dagli enti in

querela in conseguenza dell'uso

fattone dallo stesso sig. Patoc-

chi, prima della 101'0 conseg'na

aHa stazione appaltante . . . . . .

» 1 407 55

e) La differenza di eifre tra

l'attuale ed il primitivo petito-

rio in merito al prezzo dei bat-

tipali (fr. 2'100 -

fr. 1800 =)>>

300 -

» '15342 40

Saldo a favore dell'attore Fr. 2700 -

Conseguentemente,

Tl Tribunale federale

pronuncia:

La Direzione della Societa ferroviaria deI San Gottardo,

residente a Lucerna, paghera al signor Giuseppe Patocchi,

di Bignasco, la somma capitale di franchi due mila settecento

(fr. 2700), congiuntamente agli interessi legali nella misura

deI cinque per cento (5 Ofo) all'anno decorribili daHa insinna-

zione deI petitorio, ovverosia deI giorno (23) ventitre settem-

bre mille otto cento settant' oUo (1878).

~L Am~t du 12 mars 1881

dans la cause de l'entreprise du grand tunnel du Gothard

contre la Compagnie dt~ Gothard.

Par convention du 7 Aout 1872, la Compagnie du Gothard

a remis a Louis Favre, aujourd'hui represente par 1\1. Bossi,

ingenieur, mandataire de Mme Hava, unique beritiere de

Louis Favre, l'entreprise du grand tunnel du Gothard.

Cette convention contient, relativement au delai dans lequel

le grand tunnel doit s'executer, les dauses suivantes :