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7_I_127

BGE 7 I 127

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Italiano CH
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Sachverhalt

di Bergamo la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre

egli era in diritto di fruire in forza degli art. 76, 288 et 6

§ 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due

intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del-

I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo

1a quale la prescrizione non era avvenuta.

»;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d'Assise tieinese la Ca-

mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul-

tante degli atti dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio

~;olontario.

» 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era

stato ingiunto daHa sentenza deI Tribunale federale la detta

Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia-

lizzarne la vera cagione.

» 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma

della procedura penale, l'autorita giudiziaria avrebbe dovuto

cumulare in un solo atto d'aceusa tutte le imputazioni ehe po-

tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in

serbo una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere

argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia per

tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza

<:ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se

VII -

i881

9

i

i30

B. Civilrechtspflege.

\

non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore

pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22

detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-

l'incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima

Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per

approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-

dannava il Vanini a Fr. 45 di multa!

)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,

narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re

soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas-

siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di

pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a

carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato

omicidio, tentate lesioni persona li, eee., affine di porlo nella

condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov-

visoria.

» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi

ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do-

vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-

lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai

bisogni della famiglia, per poi trovarsi all'useire di prigione

letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.

» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,

come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob-

bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-

lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui

emanazione e forza. »)

D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-

verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :

In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877

era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-

sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti

di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l'ordine

d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede-

rale; -

che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa

si limitö a mantenere in vigore un ordine d'arresto gia ema-

nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -

ehe nel

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16.

131

giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale

federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa-

zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona

di certo Montini delle Taverne, -

di provocazione e minaecia

di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -

di aggressione

armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -

di tentato omi-

cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore,

-

di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-

bio e Sagno; -

ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi

detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso

eommesso a Giornieo.

In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla

base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni

funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'Ae-

cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-

nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-

trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari

realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta

individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia);

ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-

eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di

risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a

quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem-

plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge

organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut-

tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui

si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe

sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni

federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si

tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in

via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10

deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente

ordinata dai funzionari dell'ordine giudiziario eantonale ed

anehe dall'autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-

male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una

assoluzione deI prevenuto. »

132

B. Civilreehtspflege.

r

11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti

addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si

espone :

a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata

prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877

(pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -

ove fosse

attendibile -

dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede-

rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil

venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe

le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto

ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare

suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis-

simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita

pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era

guari d'avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio

della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per-

petrazione deI erimine. NuUa dunque d'illegale, nulla di arbi-

trario e di vessatorio nell'arresto deI 16 giugno 1877; rispon-

sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi.

b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre

'1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari

insostenibile, perehe l'eseareerazione ordinata daI Tribunale

federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante-

nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra

causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso

assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi-

sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel

25 settembre 1876, mentre la Camera d'Accusa (22 dicembre

1877) non feee ehe ordinare fosse l'arresto medesimo mantenuto.

La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op-

portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu-

nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con-

dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del-

I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell'inehiesta e

delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da

un susseguente verdetto di completa assoluzione. -

Il ricor-

rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa

V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133

Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i

requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta)

tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu-

nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de-

tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama.

c) Anehe illamento -

non essersi cumulate in un solo pro-

cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -

non ha nes-

suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren-

dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per

hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI

governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi

procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il

compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI

resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna,

che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com-

presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per-

suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei

fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver-

sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e

che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse.

d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di·

ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta

den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito,

quantunque lieve, una condanna.

e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato

nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli

viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu-

mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor-

cere piuttosto rinvigorita che affievolita.

•

f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa-

bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione.

Seeondo l'art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon-

sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle

quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa

stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per

etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno

arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una

134

B. Civilrechtspfiege.

r

tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10

Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6

il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil

deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti

dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079

C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero

cnmme prevlsto dal Codiee penale. -

Tale responsabilita non

potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di

?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso

1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al

rISarCImento dei danni.

E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo-

menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra

altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il

medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti-

nuament~ il Vanini, -

esserne prova il fatto ehe, riaperta il

18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo

non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879); -

riguardo ai fatti

di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una

~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un-

dlel meSI aHa sua eseeuzione; -

eirca la eceezione di compe-

tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta

daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro-

varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione

tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative

che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia-

mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano

dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so-

p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti; essere poi una vera de-

rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si

diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime

autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro

cui invoea appunto giustizia.

F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su

ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge

e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r-

darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135

dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e

il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi

precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli

atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI

1 0 aprile 1878 al piiI tardi. -

Il Consiglio di Stato, dice piiI

oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere

d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen-

tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la

medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in

causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione.

-

Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli

d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad

un tempo gli avversari.

G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice

istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880,

chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i

dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale.

H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire

neUa udienza d'oggi davanti l'intera Corte onde procedere

agl' incombenti deHa proeedura principale, l'attore Vanini,

appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu-

nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla

tenente e povero, » notifica -

con atto 25 gennajo 8 febbrajo J

anno corrente -

trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap-

presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem-

plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della

procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä.

deI Tribunale federale, ecc. -

Anehe il governo ticinese non

ha creduto opportuno di farsi rappresentare.

Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti :

1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac-

<:ampa soltanto in duplica e desume dell'art. 59 lett. adelta

legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi

come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne

ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate

decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo-

earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una

136

B. Civilrechtspfiege.

r

vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di

quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un

indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,

ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei

sessanta giorni fissato per l'inoitro dei rieorsi di diritto pub-

blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.

(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-

tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)

2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,

in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto

dell'invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di

una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato,

presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed

ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei-

mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede

-

da questi in fuori -

altri estremi ad assodare Ia eompe-

tenza deI Tribunale federale.

3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-

venuto governo ehe eonsiste a dire -

non essere, in eonfronto·

della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone

Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-

tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,

Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-

rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea

federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>

N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell'e-

dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-

sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-

tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel

10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-

segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo

di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani

iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un

tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una

esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste

peraneo traeeia veruna.

Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137

ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-

brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819

deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano

altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-

getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-

mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge

se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-

tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro

,

..

disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,

ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di

provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei­

nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-

nose~ -

eom' egli pretende -

la responsabilita primaria

dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei,runz~o­

nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.

Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare;

d'altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI

eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-

toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene-,

riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente

arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;

b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n

artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre

un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa,

ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an-

ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~

Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I

easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:-

troparte aU' uopo di dimostrare -

non esistere nel ~1?mO dl-

sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ -

e

se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe

il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI

maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot-

trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-

dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na.

L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-

guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella

138

B. Civilrechtspfiege.

r

sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li

asserti danni ed i soprusi che le servono di base.

v

4. L'attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-

gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col

dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin-

cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0

dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;

~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e

In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,

avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato

n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero

gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto

pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi

ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0

delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-

s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i

cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-

silea Citta).

Conseguentemente,

n Tribunale federale

pronuncia:

Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-

tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-

formit:i dei suesposti considerandi.

17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en

G>er6er gegen memo

A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un,

~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et

stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe

'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an.

langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan.

to~g ~etn, in

m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13

.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139

4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung

betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·

xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e

an .\illirt~e un'o anbere im Stanton

wo~nen'oe medäufer a'orei<

fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~

ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen,

~atte nun

bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf

ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit

~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:

weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer,

~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r.

ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:

furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer

~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen

'oer

~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"

buneQmen unb

~erna~ gegebenen

~allg bag in 'oer genann=

ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge:

fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u:

leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg

-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im

maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit

~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig

feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10

ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie"

xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem

ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en

11 stot1)meine,

fomo~{ 'oiejenigen,

hlel~e bereitg lll>m ma~n~ofe

"weg auf Eager gebra~t wurben, al!3 auel) fol~e, wel~e noel)

"auf 'oem G>üter:6aQn~ofe fi~ befinben, \>otläufig mit mef~lag

"aU belegen unb \>erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem

"eiuöelnen ~afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un\)

"etiquettitteg ID1ufler llon 1/2

~itet entnommen murbe. ::;Diefe

ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:vot~efer ~rog in ~f>un aur

::~emifcf)en Unterfu~uug AU übergeben, wel~em wir ~ieAu f.\)e~

lI~ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben.

11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau

baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en=

bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen

lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un

Erwägungen (3 Absätze)

E. 9 i

i30

B. Civilrechtspflege.

\

non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore

pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22

detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-

l'incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima

Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per

approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-

dannava il Vanini a Fr. 45 di multa!

)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,

narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re

soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas-

siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di

pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a

carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato

omicidio, tentate lesioni persona li, eee., affine di porlo nella

condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov-

visoria.

» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi

ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do-

vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-

lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai

bisogni della famiglia, per poi trovarsi all'useire di prigione

letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.

» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,

come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob-

bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-

lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui

emanazione e forza. »)

D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-

verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :

In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877

era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-

sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti

di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l'ordine

d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede-

rale; -

che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa

si limitö a mantenere in vigore un ordine d'arresto gia ema-

nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -

ehe nel

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16.

131

giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale

federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa-

zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona

di certo Montini delle Taverne, -

di provocazione e minaecia

di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -

di aggressione

armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -

di tentato omi-

cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore,

-

di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-

bio e Sagno; -

ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi

detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso

eommesso a Giornieo.

In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla

base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni

funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'Ae-

cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-

nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-

trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari

realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta

individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia);

ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-

eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di

risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a

quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem-

plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge

organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut-

tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui

si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe

sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni

federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si

tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in

via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10

deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente

ordinata dai funzionari dell'ordine giudiziario eantonale ed

anehe dall'autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-

male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una

assoluzione deI prevenuto. »

132

B. Civilreehtspflege.

r

11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti

addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si

espone :

a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata

prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877

(pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -

ove fosse

attendibile -

dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede-

rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil

venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe

le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto

ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare

suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis-

simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita

pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era

guari d'avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio

della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per-

petrazione deI erimine. NuUa dunque d'illegale, nulla di arbi-

trario e di vessatorio nell'arresto deI 16 giugno 1877; rispon-

sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi.

b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre

'1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari

insostenibile, perehe l'eseareerazione ordinata daI Tribunale

federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante-

nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra

causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso

assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi-

sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel

25 settembre 1876, mentre la Camera d'Accusa (22 dicembre

1877) non feee ehe ordinare fosse l'arresto medesimo mantenuto.

La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op-

portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu-

nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con-

dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del-

I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell'inehiesta e

delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da

un susseguente verdetto di completa assoluzione. -

Il ricor-

rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa

V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133

Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i

requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta)

tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu-

nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de-

tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama.

c) Anehe illamento -

non essersi cumulate in un solo pro-

cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -

non ha nes-

suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren-

dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per

hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI

governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi

procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il

compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI

resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna,

che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com-

presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per-

suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei

fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver-

sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e

che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse.

d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di·

ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta

den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito,

quantunque lieve, una condanna.

e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato

nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli

viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu-

mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor-

cere piuttosto rinvigorita che affievolita.

•

f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa-

bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione.

Seeondo l'art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon-

sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle

quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa

stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per

etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno

arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una

134

B. Civilrechtspfiege.

r

tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10

Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6

il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil

deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti

dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079

C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero

cnmme prevlsto dal Codiee penale. -

Tale responsabilita non

potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di

?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso

1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al

rISarCImento dei danni.

E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo-

menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra

altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il

medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti-

nuament~ il Vanini, -

esserne prova il fatto ehe, riaperta il

18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo

non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879); -

riguardo ai fatti

di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una

~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un-

dlel meSI aHa sua eseeuzione; -

eirca la eceezione di compe-

tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta

daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro-

varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione

tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative

che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia-

mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano

dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so-

p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti; essere poi una vera de-

rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si

diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime

autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro

cui invoea appunto giustizia.

F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su

ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge

e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r-

darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135

dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e

il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi

precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli

atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI

1 0 aprile 1878 al piiI tardi. -

Il Consiglio di Stato, dice piiI

oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere

d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen-

tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la

medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in

causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione.

-

Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli

d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad

un tempo gli avversari.

G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice

istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880,

chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i

dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale.

H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire

neUa udienza d'oggi davanti l'intera Corte onde procedere

agl' incombenti deHa proeedura principale, l'attore Vanini,

appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu-

nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla

tenente e povero, » notifica -

con atto 25 gennajo 8 febbrajo J

anno corrente -

trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap-

presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem-

plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della

procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä.

deI Tribunale federale, ecc. -

Anehe il governo ticinese non

ha creduto opportuno di farsi rappresentare.

Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti :

1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac-

<:ampa soltanto in duplica e desume dell'art. 59 lett. adelta

legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi

come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne

ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate

decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo-

earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una

136

B. Civilrechtspfiege.

r

vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di

quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un

indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,

ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei

sessanta giorni fissato per l'inoitro dei rieorsi di diritto pub-

blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.

(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-

tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)

2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,

in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto

dell'invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di

una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato,

presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed

ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei-

mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede

-

da questi in fuori -

altri estremi ad assodare Ia eompe-

tenza deI Tribunale federale.

3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-

venuto governo ehe eonsiste a dire -

non essere, in eonfronto·

della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone

Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-

tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,

Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-

rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea

federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>

N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell'e-

dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-

sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-

tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel

E. 10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-

segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo

di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani

iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un

tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una

esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste

peraneo traeeia veruna.

Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137

ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-

brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819

deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano

altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-

getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-

mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge

se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-

tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro

,

..

disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,

ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di

provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei­

nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-

nose~ -

eom' egli pretende -

la responsabilita primaria

dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei,runz~o­

nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.

Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare;

d'altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI

eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-

toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene-,

riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente

arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;

b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n

artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre

un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa,

ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an-

ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~

Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I

easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:-

troparte aU' uopo di dimostrare -

non esistere nel ~1?mO dl-

sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ -

e

se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe

il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI

maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot-

trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-

dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na.

L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-

guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella

138

B. Civilrechtspfiege.

r

sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li

asserti danni ed i soprusi che le servono di base.

v

4. L'attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-

gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col

dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin-

cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0

dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;

~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e

In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,

avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato

n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero

gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto

pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi

ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0

delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-

s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i

cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-

silea Citta).

Conseguentemente,

n Tribunale federale

pronuncia:

Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-

tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-

formit:i dei suesposti considerandi.

17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en

G>er6er gegen memo

A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un,

~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et

stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe

'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an.

langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan.

to~g ~etn, in

m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13

.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139

4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung

betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·

xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e

an .\illirt~e un'o anbere im Stanton

wo~nen'oe medäufer a'orei<

fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~

ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen,

~atte nun

bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf

ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit

~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:

weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer,

~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r.

ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:

furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer

~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen

'oer

~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"

buneQmen unb

~erna~ gegebenen

~allg bag in 'oer genann=

ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge:

fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u:

leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg

-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im

maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit

~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig

feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10

ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie"

xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem

ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en

E. 11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en= bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

126

B. Civilreehtspflege.

megriffe rr internationale ~r~enftrafie/l heigelegt ~at, heAUl. Uleld)e

emAefnen 6trafien er mit biefem ~ußbrude ~at veöeid)nen unb

in bie meftimmung beß ~rt. 30 ber muubeß\)erfaffung eiuvesie~

~eu wollen. s;,ienad) faun eg aber mit müdftd)t auf bie mot,

fd)aft beg munbegrat~eß \)om 7. ~ebruar 1872, bmu m:ugfü~·

rungen ber

~eftfe§ung ber auuerorbentlid)en @ut[d)libigung an

bie ~n~eufantone SU @runbe gelegt wmben, unb auf bie \)on

bem meffagteu

angefü~rten tantonafgefc§1id)en mejlimmuugen

burd)auß nid)t sweifef~aft fein, bau arg internationale m:l~en·

ftrauen, weld)e an bem in ~rt. 30 ber munt:eg\)erfaffung aug·

geworfenen munbeßbeitrag j)artilslj)iren, \)on ben graubünbueri,:

fd)eu ~r~enftraf3en lebigüd) bie @S~fügen~, mern~arbiu~, Suliw

uub imaloiaftraf3e Cfog. stommeröiafftraf3en) in metrad)t fommeu,

wä~renb bie merninaftrafie ~u benfe!ben uid)t gmd)uet werben

fann. Ec§tm geQört \'ielme~r, nad) ber ~ermiuo{ogie ber grau·

bünbnerifd)en @efe§gehuug, 3u ben iunern merbinbungßftrafien;

eß ~at überbem ber munb au beren @rftrllung burd) mefd)lufJ

l,)om 26. s;,eumonat 1861 birett eineu meitrag geleijlet, fo baU.

fid) aud) Qierauß edllirt, bau biefefbe unter bie in ~rage jle·

~enbe meftimmung beg ~rt. 30 ber munbeß\)erfaffung nid)t ein"

beAogen wurbe. ?menn fid) stfligeriu Dem gegenüber auf eiue

.8ufd)rift beg

munbeßrat~eß an Me megieruug beg stantonß

@raubünben l>om 22. SuH 1874 beruft, worin erfterer anregt,

baf3 bie merninaftraae mit müdfid)t aUf H)re mebeutung für ben

merfe~r mit me~ug auf bie Dffen~aHung im ?!Binter ben fog.

stommerbiafftra13en gteid)geftellt werbe, fo fann biefer .8ufd)rift

Flr bie Qier ftreitige ~rage itgenb weld)e meDeutung offenbar"

nid)t beigemeffen Werben. ~enn bie ~rage, inUliefern gegenüber

bem munbe eine merj)flid)tung beg stantong @raubünben in

meAie~ung auf

Unter~altung unb

Dffen~anung l,)on }Serbin:

bunggjlrauen begrünbet fein rollte, ift für Die IJorliegenbe @Streit;

frage l>öllig uner~ebnd) unb ift benn aud) im gegeUil)lirtigm

5ßro3effe, in wefd)em ber munb in feiner ?meije al~ ~artei auf#

getreten tft, nid)t öu erörtern.

4. Sjl fomit bie sttage, infoweit fte auf ben mutrag IJom-

14. Dftober 1850 gejlü§t Ulitb, fd)on auß ben angefüf}rten

@rünben 3U \)erwerfen, 10 erfd)eint bie

~rüfung ber weitem.

V. Civilstrertigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 15. 127

@inUlenbung beg menagten, baf3 bie 6trauenunter~aftungßj>flid)t,

für Ule1d)e Der stHigerin ber meAug beß in ~rage jlef}enben ?meg· /"

gefbeg fonhcDirt wurbe, baf}ingefallen fei, arg übe;flülfig. .

5. ?mag enbHd) ben ~nf\,rud) aug ungered)tferhgter meretd)e·

tung anbelangt, fo fann 3unlid)jl bal>on, bau ber metfagte für

bie ~uff}ebung beg ber SWigerin ~ugeftanbenen ?megge1'Deg \lom

munDe einen @ntfd)äbigunggbetrag nod) gegenwärtig beAief}c,

burd) beffen

.8urüd6e~alten er fid) auf stoften ber @emeinbe

mrufio bereid)ere, nad) bem ~u~gefü~rten nid)t bie mebe fein.

@benfowenig tft nud) bie mef}auj>tung begrünDet, bau eine unge~

red)tfertigte mereid)erung beg metragten barin liege I bau er

beim maue bel: neuen mrufioftraf3e im Sa~re 1865 ~Qeile ber

\lon ber @emeinbe gebauten alten @?straf3e benu§t unb ba'ourd)

eine stojlenerfj>arniu eqiert ~abe, o~ne bie @emeinbe bafür AU

entfd)äbigen.

~enn ~lUeifeffoß ~at ber stanton bie fragfid)en

~f}ei1e ber alten 6tra13e \id) nid)t Uli'oerred)t1id) angeeignet,

fott'oern biefetbe in l>offem @in\1erftänbniffe mit ber @emein'De,

wdd)er bie meforgung ber @~j)ro~tiationen für ben 6traf3enbau

l)b!ag, für ben neuen 6trauenbau benu§t, fo bau fd)ott aug

biefem @runbe IJon einer wiberred>t1id)en ober uttge~ötigen ~e·

reid)enmg nid)t gefl>rod)eu werbelt fann.

~emnad) ~at bag multbeggerid)t

edannt:

~ie strage ift abgeUliefen.

16. Sentenza del11 [ebbraio 1881 nella causa Vanini

contro il Canlone Ticino.

.4. Con sentenza eonlumaeiale del 20 maggio 1863 la Corte

d'assise deI eireolo di Bergamo (Italia) diehiarava Giuseppe

Vanini eolpevole deI reato di ferimento susseguito da morle,

a danno di eerto Pietro DenteHa, e 10 eondannava aHa pena

dei lavOl'i forzali a vita. Saputo nel giugno 1877 le autoritä

italiane ehe il Vanini soggiornava nel Tieino, ne ottenevano la

128

B. Civilrechtspflege.

eareerazione e facevano quindi istanza venisse dai tribunali

ticinesi a sensi deI Trattato internazionale (art. 5) giudicatü.

Una domanda dei Vanini tendente a far dichiarare ehe ogni

azione penale conlr' esso in eonseguenza di detto ferimenlo

era preserilta e non potersi piü promuovere in suo odio nes.,

suna procedura penale nel canlone per il falto medesimo, re-

spingeva la Camera d'aecusa ticinese eon suo decrelo deI 9 ot-

tobre 1877, partendo essa dal principio ehe la prescrizione

dovesse misurarsi e desumersi dal Codice italiano anziehe da

tieinese. Aggravatosene il Vanini al Tribunale federale, una

sentenza 20 dicembre 1877 di quest' ultimo annullava iI de-

creto della Camera d'Accusa ed ordinava nel IIIo dispositivo la

immediata scarcerazione deI rieorrente, a menü eh' egli fosse

per altra causa trattenuto in arreslo. Ad analoga domanda

della presidenza deI Tribunale feder ale l'ispondeva la Camera

d'Accusa eon telegramma dei 22 stesso dicembre diehiarando

dovere infaUi il Vanini rimanere « per altre eause » in pri-

gione.

B. Opinando il Vanini che la prigionia da llli subita, dal

16 giugno al 20 dieembre 1877 et da quest' ultima data in

poi, dovesse eonsiderarsi eome arbitraria et vessatoria, costi-

tutiva quindi d'una violazione dei diritti garantiLi dall'art. '10

dello Statuto tieinese e tale da mettere i magistrati, ehe 1'01'-

dinarono, in obbligo di sopportarne tutte le eiviIi conseg'uenze,

domandava al Tribunale federale, mediante petitorio deI

28 gennaio 1878, giudieasse :

» 1

0 Doversi immediatamente scareerare esso istante;

J) 2° Essere la Camera d'Aceusa e quindi i membri della

medesima solidariamente tenuti verso di lui al pagamento di

franehi venti giornalieri duranle tuUo il tempo della sua pri-

gionia, eee. » -

Il Tribunale federale si dichiarava perö, eon

giudizio deli' 8 giugno slesso anno, ineompetente ad oeeuparsi

deI litigio, perehe non promosso eontro un canlol1e, siccome

avrebbe voluto 1'art. 27 N° 4 della legge organiea giudiziaria.

-

La prigionia deI Vanini aveva durato sino al primo d'aprile

dei 1878.

C. Una memoria deI 20 luglio 1879 faeeva poi rivivere la

Y. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. '129

stessa causa, ma questa volta contro 10 8tato deI Cantone Ti-

dno, ehiedendo il Vanini : « venisse quest' ultimo eondannato

a pagargli franehi dieei mila a titolo d'indennizzo per la ingiu-

sta e vessatoria prigionia di quasi die ci mesi, da Iui subita in

<:ausa di illegali perseeuzioni da parte dell'autorita giudiziaria

tieinese. »

8iffatta eonclusione, sulla quale .appunto i1 Tribunale fede-

rale deve in oggi prolare il suo giudizio, si appoggia per

sommieapi alle eonsiderazioni ehe seguono :

« 1° Il rieorrente fu imprigionato senza alcun titolo legale

addl 16 giugno '1877 in attesa di una domanda d'estradizione

da parte dall'autorita italiana, la quale non pervenne al Con-

siglio federale ehe il 5 deI suecessivo luglio.

» 2° Avendo il rieorrente eon istanza 24 luglio 1877 dimo-

strato aHa Camera d'Accusa essere deeorsa dal giorno dei fatti

di Bergamo la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre

egli era in diritto di fruire in forza degli art. 76, 288 et 6

§ 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due

intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del-

I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo

1a quale la prescrizione non era avvenuta.

»;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d'Assise tieinese la Ca-

mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul-

tante degli atti dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio

~;olontario.

» 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era

stato ingiunto daHa sentenza deI Tribunale federale la detta

Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia-

lizzarne la vera cagione.

» 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma

della procedura penale, l'autorita giudiziaria avrebbe dovuto

cumulare in un solo atto d'aceusa tutte le imputazioni ehe po-

tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in

serbo una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere

argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia per

tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza

<:ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se

VII -

i881

9

i

i30

B. Civilrechtspflege.

\

non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore

pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22

detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-

l'incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima

Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per

approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-

dannava il Vanini a Fr. 45 di multa!

)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,

narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re

soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas-

siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di

pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a

carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato

omicidio, tentate lesioni persona li, eee., affine di porlo nella

condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov-

visoria.

» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi

ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do-

vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-

lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai

bisogni della famiglia, per poi trovarsi all'useire di prigione

letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.

» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,

come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob-

bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-

lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui

emanazione e forza. »)

D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-

verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :

In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877

era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-

sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti

di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l'ordine

d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede-

rale; -

che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa

si limitö a mantenere in vigore un ordine d'arresto gia ema-

nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -

ehe nel

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16.

131

giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale

federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa-

zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona

di certo Montini delle Taverne, -

di provocazione e minaecia

di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -

di aggressione

armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -

di tentato omi-

cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore,

-

di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-

bio e Sagno; -

ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi

detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso

eommesso a Giornieo.

In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla

base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni

funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'Ae-

cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-

nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-

trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari

realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta

individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia);

ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-

eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di

risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a

quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem-

plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge

organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut-

tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui

si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe

sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni

federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si

tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in

via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10

deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente

ordinata dai funzionari dell'ordine giudiziario eantonale ed

anehe dall'autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-

male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una

assoluzione deI prevenuto. »

132

B. Civilreehtspflege.

r

11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti

addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si

espone :

a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata

prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877

(pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -

ove fosse

attendibile -

dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede-

rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil

venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe

le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto

ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare

suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis-

simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita

pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era

guari d'avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio

della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per-

petrazione deI erimine. NuUa dunque d'illegale, nulla di arbi-

trario e di vessatorio nell'arresto deI 16 giugno 1877; rispon-

sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi.

b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre

'1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari

insostenibile, perehe l'eseareerazione ordinata daI Tribunale

federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante-

nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra

causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso

assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi-

sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel

25 settembre 1876, mentre la Camera d'Accusa (22 dicembre

1877) non feee ehe ordinare fosse l'arresto medesimo mantenuto.

La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op-

portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu-

nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con-

dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del-

I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell'inehiesta e

delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da

un susseguente verdetto di completa assoluzione. -

Il ricor-

rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa

V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133

Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i

requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta)

tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu-

nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de-

tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama.

c) Anehe illamento -

non essersi cumulate in un solo pro-

cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -

non ha nes-

suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren-

dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per

hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI

governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi

procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il

compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI

resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna,

che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com-

presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per-

suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei

fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver-

sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e

che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse.

d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di·

ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta

den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito,

quantunque lieve, una condanna.

e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato

nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli

viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu-

mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor-

cere piuttosto rinvigorita che affievolita.

•

f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa-

bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione.

Seeondo l'art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon-

sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle

quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa

stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per

etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno

arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una

134

B. Civilrechtspfiege.

r

tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10

Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6

il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil

deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti

dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079

C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero

cnmme prevlsto dal Codiee penale. -

Tale responsabilita non

potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di

?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso

1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al

rISarCImento dei danni.

E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo-

menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra

altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il

medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti-

nuament~ il Vanini, -

esserne prova il fatto ehe, riaperta il

18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo

non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879); -

riguardo ai fatti

di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una

~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un-

dlel meSI aHa sua eseeuzione; -

eirca la eceezione di compe-

tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta

daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro-

varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione

tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative

che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia-

mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano

dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so-

p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti; essere poi una vera de-

rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si

diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime

autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro

cui invoea appunto giustizia.

F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su

ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge

e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r-

darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135

dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e

il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi

precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli

atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI

1 0 aprile 1878 al piiI tardi. -

Il Consiglio di Stato, dice piiI

oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere

d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen-

tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la

medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in

causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione.

-

Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli

d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad

un tempo gli avversari.

G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice

istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880,

chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i

dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale.

H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire

neUa udienza d'oggi davanti l'intera Corte onde procedere

agl' incombenti deHa proeedura principale, l'attore Vanini,

appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu-

nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla

tenente e povero, » notifica -

con atto 25 gennajo 8 febbrajo J

anno corrente -

trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap-

presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem-

plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della

procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä.

deI Tribunale federale, ecc. -

Anehe il governo ticinese non

ha creduto opportuno di farsi rappresentare.

Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti :

1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac-

<:ampa soltanto in duplica e desume dell'art. 59 lett. adelta

legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi

come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne

ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate

decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo-

earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una

136

B. Civilrechtspfiege.

r

vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di

quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un

indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,

ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei

sessanta giorni fissato per l'inoitro dei rieorsi di diritto pub-

blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.

(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-

tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)

2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,

in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto

dell'invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di

una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato,

presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed

ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei-

mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede

-

da questi in fuori -

altri estremi ad assodare Ia eompe-

tenza deI Tribunale federale.

3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-

venuto governo ehe eonsiste a dire -

non essere, in eonfronto·

della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone

Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-

tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,

Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-

rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea

federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>

N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell'e-

dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-

sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-

tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel

10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-

segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo

di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani

iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un

tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una

esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste

peraneo traeeia veruna.

Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137

ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-

brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819

deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano

altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-

getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-

mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge

se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-

tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro

,

..

disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,

ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di

provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei­

nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-

nose~ -

eom' egli pretende -

la responsabilita primaria

dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei,runz~o­

nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.

Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare;

d'altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI

eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-

toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene-,

riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente

arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;

b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n

artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre

un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa,

ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an-

ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~

Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I

easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:-

troparte aU' uopo di dimostrare -

non esistere nel ~1?mO dl-

sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ -

e

se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe

il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI

maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot-

trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-

dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na.

L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-

guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella

138

B. Civilrechtspfiege.

r

sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li

asserti danni ed i soprusi che le servono di base.

v

4. L'attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-

gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col

dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin-

cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0

dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;

~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e

In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,

avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato

n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero

gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto

pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi

ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0

delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-

s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i

cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-

silea Citta).

Conseguentemente,

n Tribunale federale

pronuncia:

Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-

tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-

formit:i dei suesposti considerandi.

17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en

G>er6er gegen memo

A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un,

~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et

stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe

'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an.

langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan.

to~g ~etn, in

m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13

.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139

4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung

betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·

xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e

an .\illirt~e un'o anbere im Stanton

wo~nen'oe medäufer a'orei<

fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~

ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen,

~atte nun

bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf

ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit

~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:

weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer,

~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r.

ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:

furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer

~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen

'oer

~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"

buneQmen unb

~erna~ gegebenen

~allg bag in 'oer genann=

ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge:

fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u:

leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg

-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im

maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit

~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig

feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10

ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie"

xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem

ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en

11 stot1)meine,

fomo~{ 'oiejenigen,

hlel~e bereitg lll>m ma~n~ofe

"weg auf Eager gebra~t wurben, al!3 auel) fol~e, wel~e noel)

"auf 'oem G>üter:6aQn~ofe fi~ befinben, \>otläufig mit mef~lag

"aU belegen unb \>erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem

"eiuöelnen ~afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un\)

"etiquettitteg ID1ufler llon 1/2

~itet entnommen murbe. ::;Diefe

ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:vot~efer ~rog in ~f>un aur

::~emifcf)en Unterfu~uug AU übergeben, wel~em wir ~ieAu f.\)e~

lI~ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben.

11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau

baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en=

bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen

lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un