Sachverhalt
di Bergamo la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre
egli era in diritto di fruire in forza degli art. 76, 288 et 6
§ 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due
intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del-
I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo
1a quale la prescrizione non era avvenuta.
»;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d'Assise tieinese la Ca-
mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul-
tante degli atti dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio
~;olontario.
» 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era
stato ingiunto daHa sentenza deI Tribunale federale la detta
Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia-
lizzarne la vera cagione.
» 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma
della procedura penale, l'autorita giudiziaria avrebbe dovuto
cumulare in un solo atto d'aceusa tutte le imputazioni ehe po-
tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in
serbo una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere
argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia per
tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza
<:ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se
VII -
i881
9
i
i30
B. Civilrechtspflege.
\
non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore
pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22
detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-
l'incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima
Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per
approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-
dannava il Vanini a Fr. 45 di multa!
)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,
narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re
soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas-
siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di
pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a
carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato
omicidio, tentate lesioni persona li, eee., affine di porlo nella
condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov-
visoria.
» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi
ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do-
vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-
lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai
bisogni della famiglia, per poi trovarsi all'useire di prigione
letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.
» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,
come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob-
bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-
lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui
emanazione e forza. »)
D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-
verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :
In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877
era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-
sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti
di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l'ordine
d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede-
rale; -
che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa
si limitö a mantenere in vigore un ordine d'arresto gia ema-
nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -
ehe nel
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16.
131
giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale
federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa-
zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona
di certo Montini delle Taverne, -
di provocazione e minaecia
di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -
di aggressione
armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -
di tentato omi-
cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore,
-
di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-
bio e Sagno; -
ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi
detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso
eommesso a Giornieo.
In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla
base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni
funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'Ae-
cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-
nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-
trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari
realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta
individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia);
ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-
eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di
risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a
quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem-
plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge
organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut-
tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui
si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe
sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni
federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si
tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in
via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10
deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente
ordinata dai funzionari dell'ordine giudiziario eantonale ed
anehe dall'autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-
male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una
assoluzione deI prevenuto. »
132
B. Civilreehtspflege.
r
11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti
addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si
espone :
a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata
prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877
(pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -
ove fosse
attendibile -
dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede-
rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil
venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe
le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto
ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare
suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis-
simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita
pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era
guari d'avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio
della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per-
petrazione deI erimine. NuUa dunque d'illegale, nulla di arbi-
trario e di vessatorio nell'arresto deI 16 giugno 1877; rispon-
sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi.
b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre
'1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari
insostenibile, perehe l'eseareerazione ordinata daI Tribunale
federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante-
nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra
causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso
assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi-
sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel
25 settembre 1876, mentre la Camera d'Accusa (22 dicembre
1877) non feee ehe ordinare fosse l'arresto medesimo mantenuto.
La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op-
portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu-
nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con-
dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del-
I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell'inehiesta e
delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da
un susseguente verdetto di completa assoluzione. -
Il ricor-
rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa
V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133
Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i
requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta)
tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu-
nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de-
tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama.
c) Anehe illamento -
non essersi cumulate in un solo pro-
cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -
non ha nes-
suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren-
dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per
hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI
governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi
procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il
compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI
resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna,
che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com-
presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per-
suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei
fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver-
sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e
che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse.
d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di·
ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta
den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito,
quantunque lieve, una condanna.
e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato
nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli
viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu-
mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor-
cere piuttosto rinvigorita che affievolita.
•
f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa-
bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione.
Seeondo l'art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon-
sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle
quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa
stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per
etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno
arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una
134
B. Civilrechtspfiege.
r
tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10
Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6
il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil
deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti
dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079
C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero
cnmme prevlsto dal Codiee penale. -
Tale responsabilita non
potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di
?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso
1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al
rISarCImento dei danni.
E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo-
menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra
altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il
medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti-
nuament~ il Vanini, -
esserne prova il fatto ehe, riaperta il
18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo
non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879); -
riguardo ai fatti
di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una
~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un-
dlel meSI aHa sua eseeuzione; -
eirca la eceezione di compe-
tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta
daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro-
varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione
tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative
che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia-
mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano
dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so-
p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti; essere poi una vera de-
rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si
diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime
autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro
cui invoea appunto giustizia.
F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su
ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge
e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r-
darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135
dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e
il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi
precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli
atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI
1 0 aprile 1878 al piiI tardi. -
Il Consiglio di Stato, dice piiI
oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere
d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen-
tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la
medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in
causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione.
-
Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli
d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad
un tempo gli avversari.
G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice
istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880,
chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i
dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale.
H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire
neUa udienza d'oggi davanti l'intera Corte onde procedere
agl' incombenti deHa proeedura principale, l'attore Vanini,
appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu-
nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla
tenente e povero, » notifica -
con atto 25 gennajo 8 febbrajo J
anno corrente -
trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap-
presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem-
plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della
procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä.
deI Tribunale federale, ecc. -
Anehe il governo ticinese non
ha creduto opportuno di farsi rappresentare.
Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti :
1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac-
<:ampa soltanto in duplica e desume dell'art. 59 lett. adelta
legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi
come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne
ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate
decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo-
earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una
136
B. Civilrechtspfiege.
r
vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di
quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un
indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,
ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei
sessanta giorni fissato per l'inoitro dei rieorsi di diritto pub-
blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.
(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-
tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)
2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,
in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto
dell'invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di
una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato,
presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed
ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei-
mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede
-
da questi in fuori -
altri estremi ad assodare Ia eompe-
tenza deI Tribunale federale.
3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-
venuto governo ehe eonsiste a dire -
non essere, in eonfronto·
della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone
Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-
tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,
Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-
rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea
federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>
N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell'e-
dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-
sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-
tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel
10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-
segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo
di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani
iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un
tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una
esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste
peraneo traeeia veruna.
Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137
ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-
brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819
deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano
altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-
getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-
mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge
se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-
tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro
,
..
disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,
ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di
provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei
nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-
nose~ -
eom' egli pretende -
la responsabilita primaria
dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei,runz~o
nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.
Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare;
d'altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI
eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-
toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene-,
riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente
arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;
b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n
artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre
un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa,
ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an-
ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~
Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I
easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:-
troparte aU' uopo di dimostrare -
non esistere nel ~1?mO dl-
sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ -
e
se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe
il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI
maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot-
trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-
dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na.
L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-
guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella
138
B. Civilrechtspfiege.
r
sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li
asserti danni ed i soprusi che le servono di base.
v
4. L'attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-
gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col
dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin-
cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0
dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;
~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e
In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,
avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato
n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero
gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto
pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi
ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0
delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-
s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i
cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-
silea Citta).
Conseguentemente,
n Tribunale federale
pronuncia:
Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-
tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-
formit:i dei suesposti considerandi.
17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en
G>er6er gegen memo
A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un,
~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et
stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe
'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an.
langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan.
to~g ~etn, in
m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13
.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139
4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung
betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·
xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e
an .\illirt~e un'o anbere im Stanton
wo~nen'oe medäufer a'orei<
fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~
ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen,
~atte nun
bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf
ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit
~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:
weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer,
~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r.
ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:
furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer
~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen
'oer
~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"
buneQmen unb
~erna~ gegebenen
~allg bag in 'oer genann=
ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge:
fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u:
leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg
-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im
maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit
~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig
feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10
ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie"
xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem
ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en
11 stot1)meine,
fomo~{ 'oiejenigen,
hlel~e bereitg lll>m ma~n~ofe
"weg auf Eager gebra~t wurben, al!3 auel) fol~e, wel~e noel)
"auf 'oem G>üter:6aQn~ofe fi~ befinben, \>otläufig mit mef~lag
"aU belegen unb \>erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem
"eiuöelnen ~afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un\)
"etiquettitteg ID1ufler llon 1/2
~itet entnommen murbe. ::;Diefe
ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:vot~efer ~rog in ~f>un aur
::~emifcf)en Unterfu~uug AU übergeben, wel~em wir ~ieAu f.\)e~
lI~ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben.
11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau
baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en=
bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen
lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un
Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 i
i30
B. Civilrechtspflege.
\
non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore
pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22
detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-
l'incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima
Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per
approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-
dannava il Vanini a Fr. 45 di multa!
)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,
narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re
soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas-
siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di
pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a
carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato
omicidio, tentate lesioni persona li, eee., affine di porlo nella
condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov-
visoria.
» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi
ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do-
vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-
lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai
bisogni della famiglia, per poi trovarsi all'useire di prigione
letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.
» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,
come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob-
bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-
lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui
emanazione e forza. »)
D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-
verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :
In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877
era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-
sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti
di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l'ordine
d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede-
rale; -
che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa
si limitö a mantenere in vigore un ordine d'arresto gia ema-
nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -
ehe nel
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16.
131
giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale
federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa-
zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona
di certo Montini delle Taverne, -
di provocazione e minaecia
di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -
di aggressione
armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -
di tentato omi-
cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore,
-
di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-
bio e Sagno; -
ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi
detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso
eommesso a Giornieo.
In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla
base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni
funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'Ae-
cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-
nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-
trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari
realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta
individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia);
ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-
eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di
risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a
quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem-
plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge
organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut-
tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui
si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe
sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni
federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si
tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in
via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10
deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente
ordinata dai funzionari dell'ordine giudiziario eantonale ed
anehe dall'autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-
male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una
assoluzione deI prevenuto. »
132
B. Civilreehtspflege.
r
11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti
addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si
espone :
a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata
prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877
(pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -
ove fosse
attendibile -
dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede-
rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil
venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe
le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto
ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare
suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis-
simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita
pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era
guari d'avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio
della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per-
petrazione deI erimine. NuUa dunque d'illegale, nulla di arbi-
trario e di vessatorio nell'arresto deI 16 giugno 1877; rispon-
sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi.
b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre
'1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari
insostenibile, perehe l'eseareerazione ordinata daI Tribunale
federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante-
nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra
causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso
assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi-
sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel
25 settembre 1876, mentre la Camera d'Accusa (22 dicembre
1877) non feee ehe ordinare fosse l'arresto medesimo mantenuto.
La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op-
portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu-
nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con-
dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del-
I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell'inehiesta e
delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da
un susseguente verdetto di completa assoluzione. -
Il ricor-
rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa
V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133
Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i
requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta)
tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu-
nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de-
tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama.
c) Anehe illamento -
non essersi cumulate in un solo pro-
cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -
non ha nes-
suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren-
dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per
hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI
governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi
procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il
compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI
resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna,
che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com-
presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per-
suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei
fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver-
sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e
che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse.
d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di·
ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta
den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito,
quantunque lieve, una condanna.
e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato
nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli
viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu-
mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor-
cere piuttosto rinvigorita che affievolita.
•
f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa-
bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione.
Seeondo l'art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon-
sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle
quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa
stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per
etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno
arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una
134
B. Civilrechtspfiege.
r
tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10
Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6
il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil
deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti
dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079
C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero
cnmme prevlsto dal Codiee penale. -
Tale responsabilita non
potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di
?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso
1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al
rISarCImento dei danni.
E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo-
menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra
altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il
medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti-
nuament~ il Vanini, -
esserne prova il fatto ehe, riaperta il
18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo
non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879); -
riguardo ai fatti
di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una
~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un-
dlel meSI aHa sua eseeuzione; -
eirca la eceezione di compe-
tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta
daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro-
varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione
tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative
che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia-
mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano
dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so-
p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti; essere poi una vera de-
rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si
diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime
autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro
cui invoea appunto giustizia.
F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su
ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge
e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r-
darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135
dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e
il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi
precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli
atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI
1 0 aprile 1878 al piiI tardi. -
Il Consiglio di Stato, dice piiI
oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere
d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen-
tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la
medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in
causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione.
-
Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli
d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad
un tempo gli avversari.
G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice
istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880,
chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i
dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale.
H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire
neUa udienza d'oggi davanti l'intera Corte onde procedere
agl' incombenti deHa proeedura principale, l'attore Vanini,
appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu-
nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla
tenente e povero, » notifica -
con atto 25 gennajo 8 febbrajo J
anno corrente -
trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap-
presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem-
plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della
procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä.
deI Tribunale federale, ecc. -
Anehe il governo ticinese non
ha creduto opportuno di farsi rappresentare.
Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti :
1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac-
<:ampa soltanto in duplica e desume dell'art. 59 lett. adelta
legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi
come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne
ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate
decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo-
earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una
136
B. Civilrechtspfiege.
r
vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di
quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un
indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,
ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei
sessanta giorni fissato per l'inoitro dei rieorsi di diritto pub-
blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.
(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-
tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)
2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,
in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto
dell'invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di
una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato,
presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed
ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei-
mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede
-
da questi in fuori -
altri estremi ad assodare Ia eompe-
tenza deI Tribunale federale.
3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-
venuto governo ehe eonsiste a dire -
non essere, in eonfronto·
della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone
Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-
tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,
Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-
rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea
federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>
N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell'e-
dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-
sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-
tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel
E. 10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-
segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo
di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani
iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un
tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una
esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste
peraneo traeeia veruna.
Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137
ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-
brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819
deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano
altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-
getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-
mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge
se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-
tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro
,
..
disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,
ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di
provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei
nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-
nose~ -
eom' egli pretende -
la responsabilita primaria
dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei,runz~o
nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.
Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare;
d'altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI
eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-
toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene-,
riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente
arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;
b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n
artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre
un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa,
ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an-
ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~
Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I
easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:-
troparte aU' uopo di dimostrare -
non esistere nel ~1?mO dl-
sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ -
e
se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe
il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI
maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot-
trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-
dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na.
L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-
guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella
138
B. Civilrechtspfiege.
r
sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li
asserti danni ed i soprusi che le servono di base.
v
4. L'attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-
gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col
dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin-
cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0
dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;
~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e
In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,
avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato
n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero
gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto
pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi
ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0
delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-
s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i
cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-
silea Citta).
Conseguentemente,
n Tribunale federale
pronuncia:
Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-
tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-
formit:i dei suesposti considerandi.
17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en
G>er6er gegen memo
A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un,
~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et
stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe
'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an.
langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan.
to~g ~etn, in
m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13
.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139
4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung
betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·
xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e
an .\illirt~e un'o anbere im Stanton
wo~nen'oe medäufer a'orei<
fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~
ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen,
~atte nun
bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf
ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit
~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:
weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer,
~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r.
ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:
furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer
~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen
'oer
~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"
buneQmen unb
~erna~ gegebenen
~allg bag in 'oer genann=
ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge:
fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u:
leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg
-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im
maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit
~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig
feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10
ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie"
xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem
ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en
E. 11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en= bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
126
B. Civilreehtspflege.
megriffe rr internationale ~r~enftrafie/l heigelegt ~at, heAUl. Uleld)e
emAefnen 6trafien er mit biefem ~ußbrude ~at veöeid)nen unb
in bie meftimmung beß ~rt. 30 ber muubeß\)erfaffung eiuvesie~
~eu wollen. s;,ienad) faun eg aber mit müdftd)t auf bie mot,
fd)aft beg munbegrat~eß \)om 7. ~ebruar 1872, bmu m:ugfü~·
rungen ber
~eftfe§ung ber auuerorbentlid)en @ut[d)libigung an
bie ~n~eufantone SU @runbe gelegt wmben, unb auf bie \)on
bem meffagteu
angefü~rten tantonafgefc§1id)en mejlimmuugen
burd)auß nid)t sweifef~aft fein, bau arg internationale m:l~en·
ftrauen, weld)e an bem in ~rt. 30 ber munt:eg\)erfaffung aug·
geworfenen munbeßbeitrag j)artilslj)iren, \)on ben graubünbueri,:
fd)eu ~r~enftraf3en lebigüd) bie @S~fügen~, mern~arbiu~, Suliw
uub imaloiaftraf3e Cfog. stommeröiafftraf3en) in metrad)t fommeu,
wä~renb bie merninaftrafie ~u benfe!ben uid)t gmd)uet werben
fann. Ec§tm geQört \'ielme~r, nad) ber ~ermiuo{ogie ber grau·
bünbnerifd)en @efe§gehuug, 3u ben iunern merbinbungßftrafien;
eß ~at überbem ber munb au beren @rftrllung burd) mefd)lufJ
l,)om 26. s;,eumonat 1861 birett eineu meitrag geleijlet, fo baU.
fid) aud) Qierauß edllirt, bau biefefbe unter bie in ~rage jle·
~enbe meftimmung beg ~rt. 30 ber munbeß\)erfaffung nid)t ein"
beAogen wurbe. ?menn fid) stfligeriu Dem gegenüber auf eiue
.8ufd)rift beg
munbeßrat~eß an Me megieruug beg stantonß
@raubünben l>om 22. SuH 1874 beruft, worin erfterer anregt,
baf3 bie merninaftraae mit müdfid)t aUf H)re mebeutung für ben
merfe~r mit me~ug auf bie Dffen~aHung im ?!Binter ben fog.
stommerbiafftra13en gteid)geftellt werbe, fo fann biefer .8ufd)rift
Flr bie Qier ftreitige ~rage itgenb weld)e meDeutung offenbar"
nid)t beigemeffen Werben. ~enn bie ~rage, inUliefern gegenüber
bem munbe eine merj)flid)tung beg stantong @raubünben in
meAie~ung auf
Unter~altung unb
Dffen~anung l,)on }Serbin:
bunggjlrauen begrünbet fein rollte, ift für Die IJorliegenbe @Streit;
frage l>öllig uner~ebnd) unb ift benn aud) im gegeUil)lirtigm
5ßro3effe, in wefd)em ber munb in feiner ?meije al~ ~artei auf#
getreten tft, nid)t öu erörtern.
4. Sjl fomit bie sttage, infoweit fte auf ben mutrag IJom-
14. Dftober 1850 gejlü§t Ulitb, fd)on auß ben angefüf}rten
@rünben 3U \)erwerfen, 10 erfd)eint bie
~rüfung ber weitem.
V. Civilstrertigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 15. 127
@inUlenbung beg menagten, baf3 bie 6trauenunter~aftungßj>flid)t,
für Ule1d)e Der stHigerin ber meAug beß in ~rage jlef}enben ?meg· /"
gefbeg fonhcDirt wurbe, baf}ingefallen fei, arg übe;flülfig. .
5. ?mag enbHd) ben ~nf\,rud) aug ungered)tferhgter meretd)e·
tung anbelangt, fo fann 3unlid)jl bal>on, bau ber metfagte für
bie ~uff}ebung beg ber SWigerin ~ugeftanbenen ?megge1'Deg \lom
munDe einen @ntfd)äbigunggbetrag nod) gegenwärtig beAief}c,
burd) beffen
.8urüd6e~alten er fid) auf stoften ber @emeinbe
mrufio bereid)ere, nad) bem ~u~gefü~rten nid)t bie mebe fein.
@benfowenig tft nud) bie mef}auj>tung begrünDet, bau eine unge~
red)tfertigte mereid)erung beg metragten barin liege I bau er
beim maue bel: neuen mrufioftraf3e im Sa~re 1865 ~Qeile ber
\lon ber @emeinbe gebauten alten @?straf3e benu§t unb ba'ourd)
eine stojlenerfj>arniu eqiert ~abe, o~ne bie @emeinbe bafür AU
entfd)äbigen.
~enn ~lUeifeffoß ~at ber stanton bie fragfid)en
~f}ei1e ber alten 6tra13e \id) nid)t Uli'oerred)t1id) angeeignet,
fott'oern biefetbe in l>offem @in\1erftänbniffe mit ber @emein'De,
wdd)er bie meforgung ber @~j)ro~tiationen für ben 6traf3enbau
l)b!ag, für ben neuen 6trauenbau benu§t, fo bau fd)ott aug
biefem @runbe IJon einer wiberred>t1id)en ober uttge~ötigen ~e·
reid)enmg nid)t gefl>rod)eu werbelt fann.
~emnad) ~at bag multbeggerid)t
edannt:
~ie strage ift abgeUliefen.
16. Sentenza del11 [ebbraio 1881 nella causa Vanini
contro il Canlone Ticino.
.4. Con sentenza eonlumaeiale del 20 maggio 1863 la Corte
d'assise deI eireolo di Bergamo (Italia) diehiarava Giuseppe
Vanini eolpevole deI reato di ferimento susseguito da morle,
a danno di eerto Pietro DenteHa, e 10 eondannava aHa pena
dei lavOl'i forzali a vita. Saputo nel giugno 1877 le autoritä
italiane ehe il Vanini soggiornava nel Tieino, ne ottenevano la
128
B. Civilrechtspflege.
eareerazione e facevano quindi istanza venisse dai tribunali
ticinesi a sensi deI Trattato internazionale (art. 5) giudicatü.
Una domanda dei Vanini tendente a far dichiarare ehe ogni
azione penale conlr' esso in eonseguenza di detto ferimenlo
era preserilta e non potersi piü promuovere in suo odio nes.,
suna procedura penale nel canlone per il falto medesimo, re-
spingeva la Camera d'aecusa ticinese eon suo decrelo deI 9 ot-
tobre 1877, partendo essa dal principio ehe la prescrizione
dovesse misurarsi e desumersi dal Codice italiano anziehe da
tieinese. Aggravatosene il Vanini al Tribunale federale, una
sentenza 20 dicembre 1877 di quest' ultimo annullava iI de-
creto della Camera d'Accusa ed ordinava nel IIIo dispositivo la
immediata scarcerazione deI rieorrente, a menü eh' egli fosse
per altra causa trattenuto in arreslo. Ad analoga domanda
della presidenza deI Tribunale feder ale l'ispondeva la Camera
d'Accusa eon telegramma dei 22 stesso dicembre diehiarando
dovere infaUi il Vanini rimanere « per altre eause » in pri-
gione.
B. Opinando il Vanini che la prigionia da llli subita, dal
16 giugno al 20 dieembre 1877 et da quest' ultima data in
poi, dovesse eonsiderarsi eome arbitraria et vessatoria, costi-
tutiva quindi d'una violazione dei diritti garantiLi dall'art. '10
dello Statuto tieinese e tale da mettere i magistrati, ehe 1'01'-
dinarono, in obbligo di sopportarne tutte le eiviIi conseg'uenze,
domandava al Tribunale federale, mediante petitorio deI
28 gennaio 1878, giudieasse :
» 1
0 Doversi immediatamente scareerare esso istante;
J) 2° Essere la Camera d'Aceusa e quindi i membri della
medesima solidariamente tenuti verso di lui al pagamento di
franehi venti giornalieri duranle tuUo il tempo della sua pri-
gionia, eee. » -
Il Tribunale federale si dichiarava perö, eon
giudizio deli' 8 giugno slesso anno, ineompetente ad oeeuparsi
deI litigio, perehe non promosso eontro un canlol1e, siccome
avrebbe voluto 1'art. 27 N° 4 della legge organiea giudiziaria.
-
La prigionia deI Vanini aveva durato sino al primo d'aprile
dei 1878.
C. Una memoria deI 20 luglio 1879 faeeva poi rivivere la
Y. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. '129
stessa causa, ma questa volta contro 10 8tato deI Cantone Ti-
dno, ehiedendo il Vanini : « venisse quest' ultimo eondannato
a pagargli franehi dieei mila a titolo d'indennizzo per la ingiu-
sta e vessatoria prigionia di quasi die ci mesi, da Iui subita in
<:ausa di illegali perseeuzioni da parte dell'autorita giudiziaria
tieinese. »
8iffatta eonclusione, sulla quale .appunto i1 Tribunale fede-
rale deve in oggi prolare il suo giudizio, si appoggia per
sommieapi alle eonsiderazioni ehe seguono :
« 1° Il rieorrente fu imprigionato senza alcun titolo legale
addl 16 giugno '1877 in attesa di una domanda d'estradizione
da parte dall'autorita italiana, la quale non pervenne al Con-
siglio federale ehe il 5 deI suecessivo luglio.
» 2° Avendo il rieorrente eon istanza 24 luglio 1877 dimo-
strato aHa Camera d'Accusa essere deeorsa dal giorno dei fatti
di Bergamo la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre
egli era in diritto di fruire in forza degli art. 76, 288 et 6
§ 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due
intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del-
I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo
1a quale la prescrizione non era avvenuta.
»;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d'Assise tieinese la Ca-
mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul-
tante degli atti dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio
~;olontario.
» 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era
stato ingiunto daHa sentenza deI Tribunale federale la detta
Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia-
lizzarne la vera cagione.
» 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma
della procedura penale, l'autorita giudiziaria avrebbe dovuto
cumulare in un solo atto d'aceusa tutte le imputazioni ehe po-
tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in
serbo una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere
argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia per
tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza
<:ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se
VII -
i881
9
i
i30
B. Civilrechtspflege.
\
non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore
pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22
detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-
l'incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima
Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per
approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-
dannava il Vanini a Fr. 45 di multa!
)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,
narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re
soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas-
siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di
pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a
carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato
omicidio, tentate lesioni persona li, eee., affine di porlo nella
condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov-
visoria.
» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi
ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do-
vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-
lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai
bisogni della famiglia, per poi trovarsi all'useire di prigione
letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.
» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,
come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob-
bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-
lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui
emanazione e forza. »)
D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-
verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :
In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877
era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-
sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti
di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l'ordine
d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede-
rale; -
che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa
si limitö a mantenere in vigore un ordine d'arresto gia ema-
nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -
ehe nel
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16.
131
giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale
federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa-
zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona
di certo Montini delle Taverne, -
di provocazione e minaecia
di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -
di aggressione
armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -
di tentato omi-
cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore,
-
di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-
bio e Sagno; -
ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi
detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso
eommesso a Giornieo.
In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla
base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni
funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'Ae-
cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-
nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-
trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari
realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta
individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia);
ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-
eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di
risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a
quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem-
plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge
organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut-
tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui
si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe
sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni
federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si
tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in
via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10
deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente
ordinata dai funzionari dell'ordine giudiziario eantonale ed
anehe dall'autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-
male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una
assoluzione deI prevenuto. »
132
B. Civilreehtspflege.
r
11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti
addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si
espone :
a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata
prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877
(pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -
ove fosse
attendibile -
dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede-
rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil
venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe
le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto
ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare
suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis-
simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita
pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era
guari d'avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio
della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per-
petrazione deI erimine. NuUa dunque d'illegale, nulla di arbi-
trario e di vessatorio nell'arresto deI 16 giugno 1877; rispon-
sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi.
b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre
'1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari
insostenibile, perehe l'eseareerazione ordinata daI Tribunale
federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante-
nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra
causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso
assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi-
sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel
25 settembre 1876, mentre la Camera d'Accusa (22 dicembre
1877) non feee ehe ordinare fosse l'arresto medesimo mantenuto.
La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op-
portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu-
nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con-
dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del-
I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell'inehiesta e
delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da
un susseguente verdetto di completa assoluzione. -
Il ricor-
rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa
V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133
Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i
requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta)
tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu-
nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de-
tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama.
c) Anehe illamento -
non essersi cumulate in un solo pro-
cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -
non ha nes-
suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren-
dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per
hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI
governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi
procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il
compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI
resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna,
che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com-
presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per-
suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei
fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver-
sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e
che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse.
d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di·
ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta
den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito,
quantunque lieve, una condanna.
e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato
nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli
viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu-
mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor-
cere piuttosto rinvigorita che affievolita.
•
f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa-
bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione.
Seeondo l'art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon-
sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle
quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa
stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per
etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno
arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una
134
B. Civilrechtspfiege.
r
tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10
Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6
il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil
deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti
dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079
C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero
cnmme prevlsto dal Codiee penale. -
Tale responsabilita non
potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di
?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso
1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al
rISarCImento dei danni.
E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo-
menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra
altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il
medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti-
nuament~ il Vanini, -
esserne prova il fatto ehe, riaperta il
18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo
non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879); -
riguardo ai fatti
di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una
~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un-
dlel meSI aHa sua eseeuzione; -
eirca la eceezione di compe-
tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta
daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro-
varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione
tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative
che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia-
mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano
dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so-
p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti; essere poi una vera de-
rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si
diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime
autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro
cui invoea appunto giustizia.
F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su
ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge
e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r-
darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135
dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e
il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi
precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli
atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI
1 0 aprile 1878 al piiI tardi. -
Il Consiglio di Stato, dice piiI
oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere
d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen-
tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la
medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in
causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione.
-
Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli
d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad
un tempo gli avversari.
G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice
istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880,
chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i
dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale.
H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire
neUa udienza d'oggi davanti l'intera Corte onde procedere
agl' incombenti deHa proeedura principale, l'attore Vanini,
appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu-
nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla
tenente e povero, » notifica -
con atto 25 gennajo 8 febbrajo J
anno corrente -
trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap-
presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem-
plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della
procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä.
deI Tribunale federale, ecc. -
Anehe il governo ticinese non
ha creduto opportuno di farsi rappresentare.
Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti :
1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac-
<:ampa soltanto in duplica e desume dell'art. 59 lett. adelta
legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi
come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne
ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate
decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo-
earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una
136
B. Civilrechtspfiege.
r
vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di
quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un
indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,
ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei
sessanta giorni fissato per l'inoitro dei rieorsi di diritto pub-
blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.
(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-
tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)
2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,
in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto
dell'invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di
una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato,
presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed
ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei-
mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede
-
da questi in fuori -
altri estremi ad assodare Ia eompe-
tenza deI Tribunale federale.
3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-
venuto governo ehe eonsiste a dire -
non essere, in eonfronto·
della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone
Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-
tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,
Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-
rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea
federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>
N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell'e-
dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-
sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-
tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel
10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-
segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo
di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani
iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un
tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una
esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste
peraneo traeeia veruna.
Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137
ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-
brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819
deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano
altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-
getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-
mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge
se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-
tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro
,
..
disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,
ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di
provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei
nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-
nose~ -
eom' egli pretende -
la responsabilita primaria
dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei,runz~o
nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.
Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare;
d'altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI
eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-
toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene-,
riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente
arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;
b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n
artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre
un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa,
ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an-
ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~
Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I
easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:-
troparte aU' uopo di dimostrare -
non esistere nel ~1?mO dl-
sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ -
e
se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe
il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI
maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot-
trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-
dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na.
L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-
guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella
138
B. Civilrechtspfiege.
r
sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li
asserti danni ed i soprusi che le servono di base.
v
4. L'attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-
gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col
dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin-
cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0
dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;
~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e
In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,
avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato
n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero
gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto
pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi
ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0
delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-
s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i
cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-
silea Citta).
Conseguentemente,
n Tribunale federale
pronuncia:
Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-
tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-
formit:i dei suesposti considerandi.
17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en
G>er6er gegen memo
A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un,
~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et
stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe
'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an.
langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan.
to~g ~etn, in
m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13
.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139
4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung
betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·
xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e
an .\illirt~e un'o anbere im Stanton
wo~nen'oe medäufer a'orei<
fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~
ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen,
~atte nun
bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf
ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit
~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:
weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer,
~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r.
ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:
furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer
~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen
'oer
~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"
buneQmen unb
~erna~ gegebenen
~allg bag in 'oer genann=
ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge:
fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u:
leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg
-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im
maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit
~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig
feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10
ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie"
xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem
ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en
11 stot1)meine,
fomo~{ 'oiejenigen,
hlel~e bereitg lll>m ma~n~ofe
"weg auf Eager gebra~t wurben, al!3 auel) fol~e, wel~e noel)
"auf 'oem G>üter:6aQn~ofe fi~ befinben, \>otläufig mit mef~lag
"aU belegen unb \>erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem
"eiuöelnen ~afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un\)
"etiquettitteg ID1ufler llon 1/2
~itet entnommen murbe. ::;Diefe
ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:vot~efer ~rog in ~f>un aur
::~emifcf)en Unterfu~uug AU übergeben, wel~em wir ~ieAu f.\)e~
lI~ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben.
11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau
baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en=
bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen
lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un