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79_I_189

BGE 79 I 189

Bundesgericht (BGE) · 1951-03-15 · Italiano CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Im bundesgerichtlichen Verfahren haben die Beschwerde-

führer nun freilich die in der « Erbgangsbescheinigung »

erwähnte Zustimmungserklärung der Vormundschafts-

behörde Gerlafingen vom 15. März 1951 vorgelegt. Am

Fusse dieser Erklärung findet sich auch die « Zustimmung

nach Art. 422 ZGB » des Oberamtmanns von Bucheggberg-

Kriegstetten, die am 16. Mai 1951 (also erst nach der

Grundbuchanmeldung und sogar erst nach Einreichung

der Beschwerde gegen das Grundbuchamt) erteilt wurde.

Das ändert jedoch nichts daran, dass im Zeitpunkt der

Anmeldung die Voraussetzungen für die Eintragung fehl-

ten. Es ist auch nicht Sache des Bundesgerichts, einen

nachträglich vorgelegten Ausweis zu prüfen, den der

Grundbuchverwalter noch nicht zu Gesicht bekommen

hat. Vielmehr muss es dem letztem· vorbehalten bleiben,

diese Prüfung bei erneuter Anmeldung vorzunehmen.

3. -

Mit den übrigen Gründen, die der Grundbuch-

verwalter für die Abweisung der Anmeldung anführt, hat

sich das Bundesgericht nicht zu befassen, nachdem die

Vorinstanz sie als unzutreffend oder hinfällig erachtet hat

und die Beschwerde ohnehin abgewiesen werden muss.

Dies gilt auch für die verkehrte Beschreibung des Anmelde-

bogens. Der angefochtene Entscheid lässt erkennen, dass

die Vorinstanz diesen Schönheitsfehler nicht als genügen-

den Grund für die Abweisung der Anmeldung anerkannt

hat, sodass die Beschwerdeführer in diesem Punkte durch

den angefochtenen Entscheid nicht beschwert sind.

Demnach erkennt da8 Bunde8gericht .-

Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abge-

wiesen.

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Registersachen. N° 36.

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36. Sentenza 9 luglio 1953 della 11 Corte eivile nella causa

Rezzonieo contro Dipartimento di giustizia dei Cantone Tieino.

Art. 104, cp. 1 OG.

Inammis,:;ibilita d'un ricorso di diritto amministrativo contro il

rifiuto della menzione, nel registro fondiario, d'nna conven-

zione costituente un diritto a titolo precario.

Art. 104 Ab8. 1 OG.

Unzulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die

vVeigerung, einen Vertrag <1uf Einräumung eines widerruflichen

Rechtes im Grundbuch anzumerken.

Art. 104 al. 1 OJ.

N'est pas admissible le recours de droit administratif forme contre

le refus de la mention, au registre foncier,d'une convention

portant constitution d'un droit a titre precaire.

A. -

Vittorio Rezzonico e proprietario di uno stabile

situato nella piazza Cioccaro a Lugano, contiguo ad un

immobile appartenente a Ferruccio Abba. Questi ingrandi

la finestra della cucina che si apre sulla corte interna di

proprieta Rezzonico, il quale insorse davanti alla Pretura

di Lugano-citta mediante una petizione incidentale pos-

sessoria. In corso di causa le parti si accordarono nel senso

che Rezzonico tolleri a titolo precario questo ingrandi-

mento, dietro corrisponsione d'un'indennita annua de 30 fr.

La convenzione stipulata tra le parti il 7 febbraio 1953

prevede, tra l'altro, quanto segue:

a) Rezzonico puo revocare in ogni tempo, con un

preavviso di tre mesi, la suddetta concessione, qualora

dovesse trasformare il proprio stabile 0 ritenesse altri-

menti che la finestra ingrandita gli porti pregiudizio. In

caso di revoca Abba 0 i suoi aventi causa dovranno rimet-

tere la finestra nello stato in cui era prima.

b) Il concedente si obbliga tuttavia a non disdire la

convenzione fino a tanto che Carlo Foery restera inquilino

dello stabile Abba in forza deI contratto di locazione in

corso che viene a scadere nel 1957.

c) La presente convenzione sara iscritta nel registro

fondiario e avra la durata di dieci anni.

B. -

L'Ufficiale dei registri di Lugano dichiaro di non

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

poter procedere aHa menzione riehiesta, senz'esserne auto-

rizzato dal Dipartimento di giustizia, il quale, nella sua

qualita di Autorita di vigilanza sul registro fondiario,

respinse, in data 9marzo 1953, l'istanza.

C. -

Rezzonico ha interposto un rieorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale, chiedendo che la

eonvenzione preearia 7 febbraio 1953 sia menzionata nel

registro fondiario.

Il Dipartimento di giustizia deI Cantone Tieino ha eon-

cluso pel rigetto deI rieorso, osservando ehe la menzione

di siffatte convenzioni a breve scadenza e sempre stata

rifiutata nel Cantone Ticino. Anzitutto «menzioni» di

tale natura non si giustifieano obiettivamente; inoltre

sono numerosissime e soggette a cosl frequenti cambia-

menti ehe €I impossibile menzionarle a registro fondiario

per la loro difficile tenuta a giorno.

Nel suo preavviso, presentato in virtu deH'art. 108

cp. 2 OG, il Dipartimento federale di giustizia ha dichiarato

ehe, seeondo I'Ufficio federale deI registro fondiario, eon-

venzioni come quella in conereto possono essere menzio-

nate, senza violare il diritto federale, nel registro fondiario.

La menzione pub preservare da errore 0 da danno l'avente

causa. Non in tutti i Cantoni si e ugualmente rigidi nel-

l'ammettere la menzione di siffatte convenzioni. Le istru-

zioni 5 agosto 1946 deI Dipartimento di giustizia deI

Cantone Ticino adottano una via di mezzo. In conereto

il ricorrente non si puo fondare su di una consuetudine

federale piu larga della prassi cantonaIe, ne su di un abu-

sivo apprezzamento delle istruzioni da parte delle autorita

ticinesi. Il Cantone non pub quindi essere costretto ad

ammettere la domanda di menzione.

COn8iderando in diritto :

Giusta l'art. 104 ep. lOG, il ricorso di diritto ammini-

strativo puo essere diretto soltanto contro una violazione

dei diritto federale : questo €I violato quando un principio

consacrato esplieitamente da una prescrizione federale 0

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Registersachen. N0 36.

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risultante implicitamente da essa non €I stato applicato 0

ha avuto una falsa appIieazione.

Rezzonieo insorge affermando ehe il rifiuto oppostogli

in conereto dall'Autorita cantonale di vigilanza €I in urto

col diritto federale.

Questa tesi non appare pero fondata. Il ricorrente cita

bens! I'art. 959 CC e osserva ehe quest'artieolo prevede

1'« annotazione» di diritti personali, tra i quali egli vorrebbe

noverare anehe quelli derivanti da convenzioni precarie.

Ma questo disposto €I invocato manifestamente a torto

anzitutto poiehe in concreto si tratta di « menzione;

(non di « annotazione») d'un diritto, come Rezzonico ha

chiesto nelle conclusioni deI suo rieorso; inoltre, poiche

l'art. 959 CC consacra, eontrariamente aH'avviso deI ricor-

rente, un « numerus clausus»: diritti personali ehe pos-

sono essere annotati sono soltanto quelli di cui la legge

prevede espressamente 1'« annotazione ll, tra i quali non

figurano Ie convenzioni precarie.

Quanto alla « menzione» (chiesta nelle conclusioni dei

ricorso) delle convenzioni di 'natura meramente precari-

stica, il ricorrente non €I in grado di eitare quale disposi-

zione federale consacri esplieitamente 0 implicitamente

I'obbligo di menzionare nel registro fondiario una eon-

venzione come quella ehe le parti hanno eonclusa in eon-

creto. E a ragione, poiehe ne il codice eivile, ne il regola-

mento per il registro fondiario eontengono un disposto

ehe potrebbe essere invoeato per una siffatta domanda.

Sta bene ehe di fatto i Cantoni ammettono in misura piu

o meno ampia la menzione di eonvenzioni costituenti dei

diritti a titolo precario. Cosi il Dipartimento di giustizia

deI Cantone Ticino ha emanato la eireolare 5 agosto 1946,

in virtu della quale la menzione di precario tra privati €I

limitata a easi di particolare importanza. Siffatte menzioni

sono pero dovute alla tolleranza dei Cantoni e non poggiano

quindi sul diritto federale.

Ne segue ehe il Tribunale federale, adito eon un rieorso

di diritto amministrativo, non puo 'intervenire nel caso in

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Verwaltungs· und Disziplinarrecht.

cui, come in concreto, un Cantone rifiuta la menzione in

base alla sua prassi. Possibile potrebb'essere tutt'al piu

un gravame di diritto pubblico, qualora il rifiuto fosse

arbitrario. Ma la censura di violazione dell'art. 4 CF non

e stata formulata neUa fattispecie.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso e respinto.

IH. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIERES

37. Arr~t du 13 mars 1953 dans 1a cause Soeiete de banque suisse

contre Direetion generale des douanes.

Sequestre douanier.

1. Recevabilite du recours de droit administratif forme par 1e

titulaire d'un droit de gage mobilier sur 1es marchandises

sequestrees (consid. 1).

2. Quand 1e sequestre douanier peut.il etre ordonne ? (consid. 2

et 4).

3. Quelles prestations 1e sequestre douanier sert·il a garantir ?

(consid. 3).

4. Oas Oll 1e gage mobilier prime 1e gage douanier; portee des

art. 120 aI. 2 et 122 aI. 2 LD (consid. 5).

Zollrechtliche Beschlagnahme:

1. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Inhabers

eines Faustpfandrechtes an der mit Beschlag belegten Ware

(Erw. 1).

2. Voraussetzungen der zollrechtlichen Beschlagnahme (Erw. 2

und 4).

3. Anspruche, deren Sicherung die zollrechtliche Beschlagnahme

dient (Erw. 3).

.

4. Tragweite von Art. 120, Abs. 2, und Art. 122, Abs. 2 ZG m

Fällen, wo das Zollpfandrecht mit einem zivilrechtlichen Pfand·

recht zusammentrifft (Erw. 5).

Sequestro doganale :

1. Ricevibilita d'un ricorso di diritto amministrativo interposto

da1 titolare deI diritto di pegno manuale stille merci sequestrate

(consid. 1).

1,

Zollsachen. N° 37.

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2. Quando puo essere ordinato i1 sequestro doganale ? (consid. 2

e 4).

3. Quali crediti sono garantiti dal sequestro doganale ? (consid. 3).

4. Oa80 in cui il pegno manuale prevale su quello doganale;

portata degli art. 120 cp. 2 e 122 cp. 2 LD (consid. 5).

A. -

Le 26 ferner 1946, Charles Nachimson a cons-

titue en faveur de Ia SocieM de banque suisse un gage

sur I'ensemble des marchandises Iui appartenant et qui

se trouvaient ou pourraient se trouver en possession de

Ia banque. Les 6/7 avril 1951, il a mis a la disposition

de la banque 100 000 1. de vin doux grec loges dans Ia

cave n° 26 de la SocieM d'exploitation des ports-francs

et des entrepöts de I'Etat de Geneve; le vin, qui se trou-

vait dans Ie port-franc, fut dedouane Ie 25 avril 1951,

mais demeura neanmoins a Ia disposition de Ia SocieM

de banque suisse.

Le 7 mars 1952, l'Administration des douanes suisses,

pour garantir des droits de monopole et des amen des

qu'elle pretendait dus a la Regie federale des alcools,

proceda au sequestre, en tant qu'objet d'un droit de

gage douanier, des vins dont Nachimson etait proprietaire

dans les locaux du port-franc de Geneve, a savoir 186 9151.

de vin. Il s'agissait en particulier des vins contenus dans

les foudres nOS I a 10 de Ia cave n° 26, c'est-a-dire de

ceux que Nachimson avait remis en gage a la Societe de

banque suisse. Le proces-verbal de sequestre precise que

les vins sequestres sont « propriete de la maison B. C.

Nachimson, warranMe aupres de differentes banques de

Ia place, pour la majeurepartie ».

Le meme jour, 7 mars 1952, la SöcieM de banque suisse

conclut un contrat de bail ecrit avec la SocieM d'exploi-

tation des ports-francs et entrepöts de I'Etat de Geneve.

L'objet du bail etait la cave n° 26, ou se trouvaient les

vins sur lesquels NachilllSon avait confere un droit de

gage a la SocieM de banque suisse. Lorsqu'en septembre

1952, la banque voulut realiser ces vins, elle se vit opposer

Ie droit de gage douanier et Ie sequestre du 7 mars 1952.

Par decision du l er octobre 1952, I'Administration des

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AS 79 I -

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