opencaselaw.ch

79_III_78

BGE 79 III 78

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

78 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 19. fehlt es nun aber zweifellos an einer andern Voraussetzung zur Retinierung der vom Betreibungsamte verzeichneten Sachen. Kleidungsstücke, Sportgeräte (und zwar solche für den Skisport) wie auch Reisekoffern lassen sich unmög- lich gemäss Art. 272 OR zu den Sachen zahlen, die zur Einrichtung oder Benutzung einer Mietwohnung gehö- ren. Die Retention solcher Sachen ist daher ausgeschlossen (BGE 59 III 68). Dieser rechtliche Mangel der Retention ist zu berücksichtigen, wiewohl sich der Schuldner nicht darauf berufen hat. ••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen. III. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES COURS CIVILES

19. Sentenza 26 marzo 1953 della II Corte eivile nella causa Bisehofberger & Co. c. S. A. Virano.

1. Ammissibilita d'un' azione revocatoria degli atti giuridici del debitore ehe ha ottenuto un concordato con abbandono del- l'attivo prima dell'entrata in vigore, il I febbraio 1950, della revisione della LEF (art. 316 a e seg., specialmente art. 316 s cp. 1 LEF ; art. 51 dell'ordinanza 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata).

2. Applicabilita dell'art. 288 LEF negata in concreto.

1. Zulässigkeit einer Anfechtungsklage bezüglich Rechtshand- lungen des Schuldners, der bereits vor Inkrafttreten der SchKG- Novelle vom 28.9.1949 (1.2.1950) einen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung erlangt hat (Art. 316, a ff., besonders Art. 316, s Abs. 1 SchKG; Art. 51 der Verordnung vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Milderungen der Zwangs- vollstreckung).

2. Anwendbarkeit des Art. 288 SchKG in casu verneint.

1. Admissibilite d'une action revocatoire visant des actes juridi- ques du debiteur qui a obtenu un concordat par abandon d'actif Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 19. 79 ant~rieurement a l'entree en vigueur (ler fävrier 1950) de la loi_ du 2~ ~eptembre 1949 revisant la LP (art. 316 lettre a et smv., speci.alement art. 316 lettre s al. l LP; art. 51 de l'or- donnance du 24 janvier 1941 attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee).

2. Applicabilite de l'art. 288 LP niee en l'espece. A. - Mediante un atto ehe porta la data del 13 aprile 1948 e s'intitola contratto di commissione la ditta Virano S. A. a Magadino e la ditta Ernst Blickenstorfer e Co. A.-G. a Zurigo hanno pattuito quanto segue : " 1. Die ~irm3:. Yira~? ~A Magadino errichtet auf I. April 1948 m ~urich fur ihren Traubensaft ein « Regionallager Ostschw01z » und übergibt mit diesem Zeitpunkt der Firma E. Bl~ckenstorfe: & Co. A. G. dessen Verwaltung und den Vertrieb des VITanotraubensaftes auf Kommissionsbasis. Di~ Kommissionsansätze für die Bemühungen der Firma Blickenstorfer & Co. A. G. sind in der von der Eidg. Preis- kontrollstelle genehmigten Preisliste vom 15. November 194 7 festgesetzt.

2. Zur V:~reinfachung und besser~ Ko;n_trolle des beidseitigen Geschaftsverkehrs verrechnet die Virano SA ihre Lieferun- gen fakturamässig an die Firma Blickenstorfer & Co. A. G. di~ hiefür einen Wechsel auf 60 Tage akzeptiert. Die Firma'. Bhckenstorfer & Co. A. G. fakturiert ihren Kunden per 30 '!age und rechnet selbständig mit ihnen ab. Die Organi- sat10n der Buchhaltung und Verrechnung ist Sache der Firma Blickenstorfer & Co. A. G.

3. D~s gesamte Viranowarenlager bleibt im Besitze der VITan~ SA;_ es haftet, wie auch alle Debitoren-Rechnungen a~s V ~anohe~ernngen, für die Einlösung der Wechsel.

4. D~e Firma Bhckenstorfer & Co. A. G. ist verpflichtet, der V~ano . SA jederzeit Einsicht in die Buchhaltung über V~anohefernngen und über deren Abrechnungen zu ge- wahren. Ohne ausdrückliches Einverständnis der Virano SA dürfen keine Spezialpreise an Kunden gewährt werden.

5. Die Virano SA übernimmt die Kosten der Reklame, wäh- rend ?ie persönlichen ~quisitionsspesen, Kosten für Lager, Vertrieb und Fakturierung aus den Kommissionsvergü- tungen durch die Firma Blickenstorfer & Co. A. G. zu tragen sind.

6. Dieser ". ertr:ag kam;i. bei Nichtbefolgung oder Verletzung durch die Fll'Illa Blickenstorfer & Co. A. G. ohne Kündi- gung sofort aufgelöst werden.

7. Der Vertrag tritt verabredungsgemäss rückwirkend auf den 1. April 1948 in Kraft. Er kann bei Beachtung einer 3monatigen Kündigungsfrist je auf Ende eines Monats gelöst werden. " B. - Sulla scorta di questo contratto, la Virano S. A. forni notevoli quantita di succo d'uva alla Blickenstorfer

80 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 19. A.-G., la quale lo rivendette al minuto ai suoi clienti. In adempimento delle sue obbligazioni derivanti da queste forniture la Virano S. A. emise due tratte, l'una, di data 15 giugno 1948, per un importo di 10 399 fr. 45, con sca- denza al 15 agosto, fu onorata; l'altra di data 10 giugno 1948, per un importo di 12 788 fr. 65, con seadenza al 10 settembre 1948, ando in protesto. Con lettera 18 set- tembre 1948 la S. A. Virano comunieo alla Blickenstorfer A.-G. di essere quindi creditriee di 12 882 fr. (importo dell'e:ffetto cambiario piU spese di protesto), da eui si dovevano dedurre fr. 7217 fr. 65 per merce e imballaggi ritornati, eosicehe rimaneva uno scoperto di 5664 fr. 35. Questo ammontare fu versato alla S. A. Virano il 20 settembre 1948 dalla Banea popolare svizzera di Z urigo ehe ne addebito la Blickenstorfer A.-G. C. - Nel frattempo gli organi della Bliekenstorfer A.-G. aecertarono perö in base al bilaneio intermedio del " 30 giugno 1948 un'eecedenza delle passivita e convoearono i maggiori creditori (tra eui anehe la Virano S. A.) pel 28 luglio 1948 a Zurigo allo seopo di addivenire ad un eoneordato extragiudiziario sulla base del 50 %- Queste trattative non sortirono perö esito positivo. La Bliekenstor- fer A.-G. iniziö, il 6 settembre 1948, una proeedura eoneor- dataria devanti al giudice di Zurigo e ottenne, il 20 settem- bre 1948, una moratoria. Nel luglio 1949 segui il decreto di omologazione del eoncordato con cessione dell'attivo. II 26 settembre 1949, la delegazione dei creditori rinunciO ad impugnare i pagamenti della Bliekenstorfer A.-G. alla S. A. Virano per l'importo di 16 063 fr. 80 (10 399 fr. 45 in virtu della tratta 15 giugno 1948 e 5664 fr. 35 eonfor- memente al eonteggio 18 settembre 1948). Come ereditriee, la ditta Bischofberger e Co. a Zurigo ottenne la cessione di queste pretese a norma dell'art. 260 LEF e con petizione 16 settembre 1950 promosse davanti alla Pretura di Loearno azione revocatoria eontro la S. A. Virano. In data 1 7 marzo 1952 il Pretore di Loearno respinse la petizione di causa. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 19. 81 La ditta Bisehofberger deferi questa sentenza alla Camera eivile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, in data 24 settembre 1952, eonfermo il giudizio pretoriale. D. - La ditta Bisehofberger ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, formulando le seguenti eonelusioni : I pagamenti della ditta Bliekenstorfer e Co. alla S. A. Virano debbono essere annullati e la S. A. Virano va quindi eondannata a restituire alla Massa in liquidazione eoneordataria, e peressa all'attrice, la somma. di 16 062 fr 80 oltre I'interesse del 5 % dal 20 settembre 1948. La convenuta ha proposto il rigetto del rieorso per riforma. Considerando in diritto :

1. - Anzitutto si deve esaminare d'officio se l'azione rivoeatoria sia ammissibile in eonereto, vale a dire se gli atti giuridici del debitore ehe ha ottenuto un eoncordato possano essere revoeati eome quelli del debitore ehe e eaduto in fallimento. Un'espressa disposizione su questo punto e stata prevista soltanto nella revisione della LEF entrata in vigore il I febraio 1950 (art. 316 a e seg., speeialmente art. 316 s ep. 1 LEF). Seeondo la giuris- prudenza del Tribunale federale, le disposizioni rivedute della LEF sono applieabili alle fasi della proeedura ehe hanno preso inizio posteriormente all'entrata in vigore di queste stesse disposizioni, ossia prima del I febbraio 1950 (RU 77 III 132 e seg.). Nonne segue pero ehe la presente azione rivoeatoria sia ammissihile gia in virtu dell'art. 316 c LEF. La eessione delle pretese all'attriee e stata fatta soltanto il 24 luglio 1950; determinante e pero la data alla quale gli atti giuridiei ineriminati, adunque i pagamenti della .Blickenstorfer A.-G. alla S. A. Virano, sono stati e:ffettuati. L'ultimo di questi pagamenti e del 20 settembre 1948, ossia e anteriore all'entrata in vigore della LEF riveduta. 6 AS 79 III - 1953

82 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. :N° 19. Se non ehe il Pretore di Locarno ha dichiarato ammis- sibile in concreto l'azione rivocatoria con la seguente argomentazione, cui la Camera civile del Tribunale d'ap- pello ha tacitamente aderito : Nella procedura pel con- cordato delle banche vigevano gia le norme relative al- l'azione revocatoria prevista dagli art. 285 e seg. LEF (art. 31 del regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale federale). L'art. 51 dell'ordinanza 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata dispone ehe > il Consiglio federale abbia inteso anche l'azione revocatoria. Ma detto articolo non la esclude e, d'altra parte, milita per una lata interpretazione anche il fatto ehe il Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione parziale della LEF ha dichiarato ehe quelle giustificate disposizioni, fino allora applicabili per analogia, s'incorporavano ormai giusta l'art. 51, nella LEF (Foglio federale, ed. tedesca, anno 1948, I vol., pag. 1230). La dottrina e pure d'avviso ehe l'art. 31 del regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale federale concernente la procedura del concordato per le bauche e le casse di risparmio e applicabile anche ad altri concordati (JÄGER-DÄNIKER, SchKG-Praxis pag. 480 ; LEEMANN nella Schweizerische Juristen-Zeitung vol. 31 pag. 327 e seg. ). In concreto si deve pertanto riconoscere alla cessionaria la veste per proporre un'azione revocatoria. Il ricorso e ricevibile.

2. - La Camera civile del Tribunale d'appello ha accer- tato, apprezzando le prove, ehe la data Qel 13 aprile 1948 e autentica, contrariamente. a quanto pretende la Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 19. 83 ditta Bischofberger e Co., secondo cui il contratto sarebbe stato concluso soltanto nell'autunno 1948 e retrodatato per i bisogni delle parti. Si tratta d'un aeeertamento di fatto, il quale vineola il Tribunale federale (art. 63 ep. 2 OG ). Esso non e dovuto manifestamente ad una svista (art. 55 cp. 1 lett. d OG), poiehe di fronte alla deposizione del teste Auf der Mauer, eui l'attrice si riferisce, stanno le dichiaraziolii dei testi Hoffmann, Langmeier, Sargenti, Blickenstorfer, ehe la seconda giurisdizione cantonale ha ritenute determinanti per l'apprezzamento delle prove.

3. - Nel merito la eonvenuta sostiene ehe si tratta d'un contratto di eommissione ; l'attrice e invece d'avviso ehe si e in presenza d'un contratto di eompravendita 0 eventualmente d'un eontratto estimatorio. Ambedue le giurisdizioni cantonali hanno ammesso la tesi della con- venuta. Contro quest'ammissione insorge in sede federale l'at- trice, ravvisando una violazione degli art. 425 ep. 1 CO e 184 cp. 1 CO e anche degli art. 401 cp. 1, 2, 3 CO e 727 cc. Si deve riconoscere ehe l'atto 13 aprile 1948 contiene elementi eontradditori, alcuni dei quali militano a favore della tesi dell'attrice, altri a sostegno di quella della eonvenuta. Non oceorre tuttavia pronunciarsi sulla natura giuridica dell'atto 13 aprile 1948 e neppure e neeessario indagare se, anche ammessa in eoncreto l'esistenza d'un contratto di commissione, spetti alla S. A. Virano un diritto di rivendicazione o separazione sopra il denaro ehe la Blieken- storfer e Co. ha ineassato a seguito della vendita del sueeo d'uva o se questo denaro non sia diventato, per eonfusione, quello del eommissionario. Infatti, eome risultera dai eonsiderandi in appresso, l'atto 13 aprile 1948 non e revocabile.

4. - Giusta l'art. 288 LEF, 19. l'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a danno di altri ».

a) L'emissione degli effetti cambiari il 10 eil 15 giugno 1948 non e contestata come tale. A buon diritto, poiche non si pretende ehe la situazione della Blickenstorfer A.-G. fosse gia allora precaria e ehe il rilascio di questi effetti cambiari fosse avvenuto con l'intenzione riconosei- bile dalla S. A. Virano di danneggiare gli altri creditori. La prima giurisdizione accerta ehe tra maggio e giugno 1948 la Blickenstorfer A.-G. ha effettuato alla S. A. Virano pagamenti per circa 45 000 fr. II teste Sargenti dichiara ehe la debitrice pagö dapprima regolarmente. Secondo il dott. Hoffmann, la Blickenstorfer A.-G. si trovö in difficolta finanziarie soltanto verso la meta dell'anno. Anche il dott. Schärli, revisore assunto come teste, conferma ehe queste difficolta non sorsero gia in primavera, ma soltanto alla fine di giugno 1948, allorche fu eseguita la revisione.

b) Se tanto la Blickenstorfer A.-G. quanto la S. A. Virano erano quindi in buona fede allorche furono emesse e accettate le due tratte 10 e 15 giugno 1948, la situazione si presentava come segue : La S. A. Virano poteva riscuotere in virtu del diritto cambiario, alla scadenza di ciascuna tratta, il suo avere (ad ogni modo, secondo le pattuizioni interne, sino a concorrenza della somma portata dall'effetto cambiario, previa deduzione del eredito della Blickenstorfer A.-G. per la merce e gli imballaggi ritornati). In easo di mancato pagamento la debitrice si esponeva quindi al rischio di essere escussa in via cambiaria e di cadere in fallimento. Ora, seeondo gli accertamenti di ambedue le giurisdizioni eantonali e secondo gli atti di causa (doc. Q e R), esisteva, se non la sieurezza, una certa possibilita ehe con la vendita dell'azienda tutti i creditori sarebbero stati soddisfatti integralmente o almeno in larga misura. Se la debitrice, per evitare ehe questa possibilita fosse distrutta da una dichiarazione di fallimento, pagö il debito cambiario Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 19. 85 rispettivamente l'ammontare a saldo, non e da ritenere ehe abbia agito con l'intenzione o con la eonsapevolezza di favorire la S. A. Virano a pregiudizio degli altri creditori (art. 288 LEF). La presunzione del contrario, ossia ehe la Blickenstorfer A.-G. credesse di poter tutelare solo in questo modo gli interessi degli altri creditori, appare piU ovvia. A questo riguardo la seconda giurisdizione cantonale, confermando l'argomentazione del Pretore, accerta : ((In simili circonstanze si puo senz'altro ammet- tere ehe la E. Blickenstorfer e Co. A.-G. abbia provveduto ai due versamenti non nell'intenzione di favorire l'attuale convenuta, ma nella persuasione di non poter fare altri- menti. Anzi, nella persuasione di evitare in tal modo peggiori conseguenze a se e ai propri creditori ii. Si tratta di un accertamento di fatto ehe vincola il Tribunale federale. Ma anche prescindendo da ciö, la soluzione non sarebbe diversa.

c) Sela debitriee non aveva l'intenzione di danneggiare o di favorire gli altri ereditori, la questione di sapere se quest'intenzione fosse riconoscibile dall'altra parte (art. 288 LEF) diventa senz'oggetto. Anche questa questione dovrebbe comunque essere risolta in senso negativo. Si deve riconoscere ehe la S. A. Virano, all'atto dell'accetta- zione dei pagamenti, non pensava di recare pregiudizio, agli altri creditori e di procurare a se stessa un vantaggio revocabile a norma dell'art. 288 LEF. Fino ai primi di settembre 1948, dopo l'insuccesso delle trattative di vendita dell'azienda, i creditori conta- vano ancora su un concordato extragiudiziario del 50 % circa, e il dott. Hoffmann aveva lasciato intravvedere, in nome della debitrice, la possibilita di ulteriori pagamenti fino ad un massimo del 75 %. Un eventuale dividendo fallimentare fu valutato in un massimo del 20-30 %· Cosi stando le cose, la convenuta poteva ritenere in buona fede ehe era nell'interesse tanto della debitrice, quanto dei creditori di evitare anzitutto il fallimento. D'altra parte e ovvio ehe non si poteva esigere dalla S. A. Virano

86 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 20. la sua rinuncia al diritto formale d'incassare per via cambiaria il suo credito. Il Tribuna"le federale pronuncia : II ricorso e respinto e la querelata sentenza 24 settembre 1952 della Camera civile del Tribunale d'appello del Can- tone Ticino e confermata.

20. Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Juni 1953

i. S. Kady gegen Gutglüek. Nachlassvertrag. Nebenversprechen, Art. 314 SchKG. Bei ~ achlassvertrag einer Kollektiv - oder Kommanditgesellschaft . wird der Gesellschafter der Schuldnerin gleichgehalten (Erw. 1). Eme nach Bestätigung des Nachlassvertrags ausgestellte Schuld- 3:~erkennung auf eine die Dividende übersteigende Leistung fällt ebenfalls unter Art. 314 SchKG, wenn sie in Erfüllung (bz:v. Erneuerung) einer vor der Bestätigung gegebenen Mehr- zusicherung erfolgte (Erw. 1-2), selbst wenn der Schuldner in diesem Zeitpunkte mit der Dividende im Verzug (Erw. 2 a) und sich der Unverbindlichkeit der vorherigen Zusicherung bewusst war (Erw. 2 b, c). Trotz Dividendenverzug kein Wiederaufleben der ursprünglichen Forderung ohne Aufhebungs- oder Widerrufsbeschluss der Nachlassbehörde gemäss Art. 315 bzw. 316 SchKG, auch nicht zufolge dahingehender Vereinbarung (Erw. 2 d). Ooncordat. Promesse accessoire, art. 314 LP. En cas de concordat d'une societe en nom collectif ou en comman- dite, les promesses des associes sont considerees comme emanant de la debitrice (consid. 1). Une reconnaissance de dette etablie apres l'homologation du con- cordat pour une prestation depassant le dividende tombe egalement SOUS le coup de l'art. 314 LP lorsqu'elle a ete donnee pour executer (ou renouveler) une promesse faite avant l'homo- logation (consid. 1 et 2). C'est le cas meme si le debiteur etait alors en retard dans le paiement du dividende (consid. 2 a) et savait qu'il n'etait pas lie par sa promesse anterieure (con- sid. 2 b et c). Bien que le debiteur soit en demeure pour le paiement du divi- dende, la creance primitive ne renaU que si le concordat est revoque en vertu des art. 315 ou 316 LP; une convention ne suffit pas (consid. 2 d). Ooncordato. Promessa a' sensi dell'art. 314 LEF. Nel concordato d'una societa in nome collettivo o in accomandita le pr?messe dei soci sono equiparate a quelle della debitrice (cons1d. 1). · 1 j r Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 20. 87 Anche un riconosciment-0 di debito rilasciato dopo l'omologazione del concordato per una prestazione eccedente il dividendo cade sotto l'art. 314 LEFse e stato dato in adempimento (o rinnovo) d'una promessa fatta prima della omologazione (consid. 1-2). Cio vale anche se il debitore era allora in ritardo col pagamento del dividendo (consid. 2 a) e sapeva di non essere vincolato dalla sua promessa anteriore (consid. 2 b, c). Anche se il debitore e in mora al pagamento del dividendo, il credito primitivo non rinasce ehe se il concordato e revocato in virtu degli art. 315 o 316 LEF; una convenzione non basta (consid. 2 d). A. - Die Kollektivgesellschaft Gutglück & Co. schloss im Jahre 1934 mit ihren Gläubigern einen Nachlassvertrag ab, der eine Dividende von 40 % vorsah, zahlbar in drei Raten binnen 4 Monaten nach der gerichtlichen Bestäti- gung. Diese erfolgte am 17. Oktober 1934. Unter den anerkannten Forderungen befand sich eine solche des M. L. Waynryb im Betrage von Fr. 23,341.40, herrührend aus Darlehen, für welche die Schuldnerin Wechsel akzep- tiert hatte. Die darauf entfallende Nachlassdividende (Fr. 9336.55) war bei Ablauf der Zahlungsfrist noch unbezahlt. Am 7. März 1935 unterzeichnete der Kollektiv- gesellschafter der Schuldnerin Simon Gutglück einen Schuldschein, mit dem er dem Waynryb Fr. 15,000.- zu schulden bekannte und in Monatsraten von Fr. 500.- zu zahlen versprach. Diese Schuldanerkennung . wurde später durch neue Abzahlungsvereinbarungen ersetzt ; die letzte vom März 1943 sah vor, dass im Falle der Nicht- einhaltung der verabredeten Zahlungst.ermine durch Ver- zug mit mehr als einer Rate die ganze Forderung in ihrer ursprünglichen Höhe von >abzüglich der inzwischen erfolgten Zahlungen wieder auflebe. Nach- dem Gutglück bis zum 30. April 1943 Fr. 7445.- bezahlt hatte, trat Waynryb seine Ansprüche gegen jenen an Dr. Kady ab, der auf Zahlung des von der ursprünglichen Forderung verbleibenden Restes klagte. Das Bezirksgericht schützte die Klage im Umfange von Fr. 23,237.90 nebst 5 % Verzugszins seit 1. Mai 1934 plus Betreibungskosten (Fr. 6.90) abzüglich der Abzahlungen von total Fr. 7445.-.