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79_III_172

BGE 79 III 172

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Italiano CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 39.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS DES COURS CIVILES

39. Sentenza 4 dieembre 1953 della II Corte civilen ella causa

Righetti e Campana contro Travaini.

Azione tendente a modificare la graduatoria. Art. 250 LEF.

Valore litigioso. Applicazione dell'art. 55 cp. 1, lett. a OG.

Kollokationsklage. Art. 250 SchKG.

Streitwert. Anwendung von Art. 55 lit. a OG.

Action en contestation de l'etat de collocation. Art. 250 LP.

Valeur litigieuse. Application de l'art. 55 al. I lettre a OJ.

A. -

Con deereto 28 maggio 1951 la Pretura di Men-

drisio diehiaro il fallimento di Giannino Travaini.

La moglie del fallito, Luisa Travaini, insinuo un eredito

di 65 905 fr. ehe, ammesso dalla delegazione dei ereditori,

fu iseritto in graduatoria, per meta, nella quarta classe

(art. 219 LEF) e, per meta, nella quinta classe.

Adolfo Righetti e i figli di Enrico Campana, figuranti

in quinta classe, quello per un eredito di 1297 fr. e questi

per un eredito di 3491 fr., eontestarono la graduatoria,

ehiedendo ehe il credito di Luisa Travaini fosse ammesso

soltanto per 15 950 fr. e iscritto in quinta classe.

B. -

Tanto il Pretore di Mendrisio, quanto la Camera

eivile del Tribunale d'appello del Cantone Tieino respin-

sero la petizione di Righetti e Campana.

C. -

Gli attori hanno deferito al Tribunale federale

mediante un rieorso per rif orma, la sentenza della seeond~

giurisdizione eantonale, proponendo l'aeeoglimento della

petizione di causa o, subordinatamente, il rinvio degli

atti alla seeonda istanza cantonale a:ffinehe prononci un

nuovo giudizio dopo aver stabilito il valore dell'immobile

di proprieta della moglie.

La eonvenuta ha concluso per l'irrieevibilita del ricorso,

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poiche esso non eontiene l'indicazione del valore litigioso

e non e su:fficientemente motivato; in linea subordinata,

ha proposto il rigetto del ricorso.

Considerando in diritto:

Giusta l'art. 55 ep. 1, lett. a, OG, nelle cause di earat-

tere peeuniario in eui non e ehiesta una somma di denaro

determinata in eifre, l'atto di rieorso per riforma deve

indieare se il valore litigioso raggiunge 8000 fr. o almeno

4000 fr. Secondo la giurisprudenza, il ricorso sprovvisto di

quest'indieazione e irrieevibile (RU 71 II 252; sentenza

inedita 13 novembre 1953 nella causa Gobbi e. FFS);

il rigore di questa regola subisce un'attenuazione solo

quando la sentenza impugnata indiea il valore litigioso o

se appare senz'altro ein modo eerto ehe i suddetti ammon-

tari sono raggiunti (efr. sentenza inedita 4 ottobre 1951

su ricorso Müller).

Nella fattispeeie il valore litigioso non eonsiste nella

differenza tra l'ammontare di 65 905 fr., credito iseritto in

graduatoria a favore della eonvenuta, e l'ammontare di

15 950 fr., credito riconoseiuto dagli attori in quinta

classe. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

(RU 65 III 30 e seg.; 65 II 43), il valore litigioso e l'am-

montare del probabile dividendo fallimentare ehe la eon-

venuta rieeverebbe in meno, qualora la eontestazione della

graduatoria fosse ammessa. Ora ne il ricorso per riforma,

ne la sentenza impugnata indicano ehe nella fattispeeie

questa differenza del dividendo fallimentare raggiungeva

almeno i 4000 fr., ne eio risulta senz'altro e con sieurezza

dagli atti di causa.

Il Tribunale federale pronuncia :

II ricorso e irricevibile.