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78_II_361

BGE 78 II 361

Bundesgericht (BGE) ·II · 1952-12-18 · Français CH
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Sachverhalt

In virtil d'una cosiddetta «Convention d'agence)),

che porta la data deI 27 dicembre 1949, la Sacaf accordo a

Otto Morel, Grand garage in Lugano, l'esclusivita della

vendita delle vetture di turismo e dei veicoli leggeri

marca Fiat per il Cantone Tieino e le valli grigionesi della

Mesolcina edella Calanca.

Questa convenzione eontiene, tra le altre, la clausola

X deI seguente tenore: « La Sacaf se reserve le droit

de propriete sur toute marchandise faeturee a l'agent

jusqu'a complet paiement de la marehandise meme ».

Questa clausola e riconfermata nelle eondizioni generali

di vendita ehe fanno parte integrante della convenzione :

« De eonvention expresse, il est entendu que la Sacaf

se reserve un droit absolu de propriete sur les chassis,

voitures, ou toute autre marchandise, vendue par elle,

et ce jusqu'a complet paiement ».

In base alle suddette stipulazioni, Morel ordino e la

Sacaf gli forni, nel mese di agosto 1950, cinque autovetture

Fiat.

Il 24 agosto 1950, Morel mori.

Il 12 settembre 1950, la Sacaf chiese all'Ufficio d'ese-

euzione e dei fallimenti di Lugano che fosse iseritto a

di lei favore e a carico di Morel un diritto di riserva della

proprieta su queste einque autovetture Fiat. All'istanza

erano annesse, come documenti giustifieativi, la « Con-

,

1

Sachenrecht. N0 61.

363

yention d'agenee » (con le condizioni generali di vendita)

nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle

suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14

settembre 1950.

B. -

Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di

Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto

~'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta

da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf

insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da

riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale

~ dire per l'ammontare delle suddette fatture.

Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta

<>rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe

gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo

le sue pretese.

Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano

comunieo aHa Saeaf ehe l'Amministrazione dell'eredita

giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto

di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro

delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe

~l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760.

O. -

Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne

in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu

Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura

Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50,

e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo

dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat :

1100 E chassis n D 338351

fr. 5940

1100 E

1100 E

1100 E

»

»

»

» 338210

» 338602

» 338562

» 5940

» 5940

» 5940

Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano-

(Jitta accolse Ia petizione.

La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile

deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data

17 giugno 1952, respinse Ia petizione.

364

Sachenrecht. N0 61.

La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu-

nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza.

della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento

deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a.

violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com-

binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191()

concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta.

Oonsiderando in diritto :

I. -

Se la cosiddetta « Convention d'agence» accordava.

a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente

speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone

Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella.

Calanca, gli negava per espressamente (cifra I) l'auto-

rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della

Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e

vendere per proprio eonto le autovetture Fiat.

Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare,

per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16()

autovetture. Con la « Convention d'agence» Morel non

aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per

l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia.

conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,.

le cui eondizioni erano tuttavia previste nella « Convention

d'agenee » e nelle eondizioni generali di vendita.

Quanto ai prezzi, la cifra V della « Convention d'agenee)}

prevedeva:

« ~our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF

en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des

escomptes indiques ci-aprils:

'

Modele

500 C

1100 E

1100 E L

1500 E

Vehicules industriels a moteur a

Escompte

17 % %

17 % %

17 % %

17 % %

essence

17 % %. »

Secondo la cifra X deHa « Convention d'agence »,la.

Sacaf si . era _ riservato il diritto della proprieta su tutte

le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI.

Sachenrecht. N0 61.

365

sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della

proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe

fanno parte integrante della « Convention d'agence », ed

e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le

<lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e

l'agente.

2. -

Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana

<lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel

erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della

proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita.

Secondo l'art. 715 cp. I CC, « perehe la riserva della

proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente

sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro

tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui

attuale domicilio». In virtu deI codiee civile, l'efficacia

d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata

aHa di lui iscrizione nell'apposito registro.

In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione

soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della

« Convention d'agenee» (con annesse le condizioni gene-

Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle

-quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel-

l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto

non e contestato dalla convenuta, indica il numero del-

1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi-

duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra-

vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento.

Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa-

mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della

proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono

dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di

Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie

-non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale

lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare

un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente-

mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta.

Ma questa tesi non regge.

Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva

366

Sachenrecht. Na 61.

della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti

deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre

1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715-

CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede·

un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il

Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti

necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte

condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte-

nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca

sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le

disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine

agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei

patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano-

fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di

trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni

puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita

di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma.

,

non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la.

cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten-

devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t.

della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto

di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della.

proprieta.

Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen-

tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e

doveva essere impugnata eventualmente davanti alle

Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli-

menti; il che non e stato perb fatto in concreto.

1l Tribunale· federale pronuncia :

Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la.

sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale

d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata.

arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis.

n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre

!'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.

Obligationenrecht. N° 62.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

367

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Sachenrecht. N0 61. 363 yention d'agenee » (con le condizioni generali di vendita) nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14 settembre 1950. B. - Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto ~'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale ~ dire per l'ammontare delle suddette fatture. Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta <>rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo le sue pretese. Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano comunieo aHa Saeaf ehe l'Amministrazione dell'eredita giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe ~l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760. O. - Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50, e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat : 1100 E chassis n D 338351 fr. 5940 1100 E 1100 E 1100 E » » » » 338210 » 338602 » 338562 » 5940 » 5940 » 5940 Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano- (Jitta accolse Ia petizione. La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data 17 giugno 1952, respinse Ia petizione. 364 Sachenrecht. N0 61. La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu- nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza. della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a. violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com- binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191() concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta. Oonsiderando in diritto : I. - Se la cosiddetta « Convention d'agence» accordava. a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella. Calanca, gli negava per espressamente (cifra I) l'auto- rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e vendere per proprio eonto le autovetture Fiat. Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare, per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16() autovetture. Con la « Convention d'agence» Morel non aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia. conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,. le cui eondizioni erano tuttavia previste nella « Convention d'agenee » e nelle eondizioni generali di vendita. Quanto ai prezzi, la cifra V della « Convention d'agenee)} prevedeva: « ~our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des escomptes indiques ci-aprils: ' Modele 500 C 1100 E 1100 E L 1500 E Vehicules industriels a moteur a Escompte 17 % % 17 % % 17 % % 17 % % essence 17 % %. » Secondo la cifra X deHa « Convention d'agence »,la. Sacaf si . era _ riservato il diritto della proprieta su tutte le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI. Sachenrecht. N0 61. 365 sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe fanno parte integrante della « Convention d'agence », ed e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le <lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e l'agente.

E. 2 Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana

<lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel

erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della

proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita.

Secondo l'art. 715 cp. I CC, « perehe la riserva della

proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente

sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro

tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui

attuale domicilio». In virtu deI codiee civile, l'efficacia

d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata

aHa di lui iscrizione nell'apposito registro.

In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione

soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della

« Convention d'agenee» (con annesse le condizioni gene-

Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle

-quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel-

l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto

non e contestato dalla convenuta, indica il numero del-

1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi-

duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra-

vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento.

Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa-

mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della

proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono

dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di

Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie

-non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale

lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare

un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente-

mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta.

Ma questa tesi non regge.

Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva

366

Sachenrecht. Na 61.

della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti

deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre

1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715-

CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede·

un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il

Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti

necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte

condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte-

nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca

sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le

disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine

agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei

patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano-

fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di

trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni

puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita

di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma.

,

non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la.

cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten-

devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t.

della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto

di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della.

proprieta.

Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen-

tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e

doveva essere impugnata eventualmente davanti alle

Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli-

menti; il che non e stato perb fatto in concreto.

1l Tribunale· federale pronuncia :

Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la.

sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale

d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata.

arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis.

n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre

!'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.

Obligationenrecht. N° 62.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

367

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

61. Sentenza 18 dicembre 1952 della 11 Corte civile nella causa

Sacal contro More ••

Art. 71500; registro dei patti di riserva della proprieta. .

Le disposizioni deI regolamento 19 dicembre 1910 /23 dlCe~bre

1932 concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprletA

sono prescrizioni d'ordine agli uffici d'esecuzione, affincI:e le

iscrizioni siano fatte con certi criteri uniformi, per eVltare

disparita di trattamento. La. mancata osservanza di queste

prescrizioni puo essere censurata mediante un ~ico~o all?

Autorita di vigilanza in materia di esecuzione edel fallImentl,

ma non puo essere esaminata dalle autorita giudiziarie.

Art. 715 ZGB; EigentumB'lJOTbehalwegiater.

Die -Bestimmungen der Verordnung vom 19. Deze.mber 1910 I

23. Dezember 1932 über die Eintragung der EIgentumsvor.

362

Sachenrecht. N0 61.

~halte sind Orm:ungsv:orsc.lu?ften an die Betreibungsämter.

SIe verlangen geWISse emheltlwhe Unterlagen für die Eintra-

gungen, ':l1ll eine versc~iedene Behandlung der Anmeldungen

zu vel'!llelde~. Wegen ~whtbefolgung dieser Vorschriften kann

man swh bel den Aufsu?htsbe?örden für Schuldbetreibung und

Konkurs beschweren. DIe GerIchte haben dagegen solche Rügen

nicht zu prüfen.

Art. ~15 Op? regi8tr~ des pacte8 de reserve de propriete.

Les dISpositlOns de lordonnance du Tribunal federal du 19 decem-

bre 1910 /23 decembre 1932 sont des prescriptions d'ordre

~essee~ aux offices de poursuite pour que les inscriptions

~Olent. f~ltes selo!! certains criteres uniformes, afin d'eviter des

megahtes de trmtement. Leur inobservation peut donner lieu

a ?TI recours aux autorites de surveillance en matiere de pour-

SUlt~ I?our dettes t;.t de faillite, mais les tribunaux n'ont pas

quahte pour connaltre de ce grief.

A. -

In virtil d'una cosiddetta «Convention d'agence)),

che porta la data deI 27 dicembre 1949, la Sacaf accordo a

Otto Morel, Grand garage in Lugano, l'esclusivita della

vendita delle vetture di turismo e dei veicoli leggeri

marca Fiat per il Cantone Tieino e le valli grigionesi della

Mesolcina edella Calanca.

Questa convenzione eontiene, tra le altre, la clausola

X deI seguente tenore: « La Sacaf se reserve le droit

de propriete sur toute marchandise faeturee a l'agent

jusqu'a complet paiement de la marehandise meme ».

Questa clausola e riconfermata nelle eondizioni generali

di vendita ehe fanno parte integrante della convenzione :

« De eonvention expresse, il est entendu que la Sacaf

se reserve un droit absolu de propriete sur les chassis,

voitures, ou toute autre marchandise, vendue par elle,

et ce jusqu'a complet paiement ».

In base alle suddette stipulazioni, Morel ordino e la

Sacaf gli forni, nel mese di agosto 1950, cinque autovetture

Fiat.

Il 24 agosto 1950, Morel mori.

Il 12 settembre 1950, la Sacaf chiese all'Ufficio d'ese-

euzione e dei fallimenti di Lugano che fosse iseritto a

di lei favore e a carico di Morel un diritto di riserva della

proprieta su queste einque autovetture Fiat. All'istanza

erano annesse, come documenti giustifieativi, la « Con-

,

1

Sachenrecht. N0 61.

363

yention d'agenee » (con le condizioni generali di vendita)

nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle

suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14

settembre 1950.

B. -

Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di

Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto

~'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta

da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf

insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da

riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale

~ dire per l'ammontare delle suddette fatture.

Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta

<>rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe

gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo

le sue pretese.

Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano

comunieo aHa Saeaf ehe l'Amministrazione dell'eredita

giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto

di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro

delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe

~l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760.

O. -

Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne

in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu

Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura

Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50,

e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo

dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat :

1100 E chassis n D 338351

fr. 5940

1100 E

1100 E

1100 E

»

»

»

» 338210

» 338602

» 338562

» 5940

» 5940

» 5940

Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano-

(Jitta accolse Ia petizione.

La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile

deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data

17 giugno 1952, respinse Ia petizione.

364

Sachenrecht. N0 61.

La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu-

nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza.

della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento

deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a.

violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com-

binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191()

concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta.

Oonsiderando in diritto :

I. -

Se la cosiddetta « Convention d'agence» accordava.

a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente

speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone

Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella.

Calanca, gli negava per espressamente (cifra I) l'auto-

rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della

Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e

vendere per proprio eonto le autovetture Fiat.

Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare,

per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16()

autovetture. Con la « Convention d'agence» Morel non

aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per

l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia.

conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,.

le cui eondizioni erano tuttavia previste nella « Convention

d'agenee » e nelle eondizioni generali di vendita.

Quanto ai prezzi, la cifra V della « Convention d'agenee)}

prevedeva:

« ~our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF

en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des

escomptes indiques ci-aprils:

'

Modele

500 C

1100 E

1100 E L

1500 E

Vehicules industriels a moteur a

Escompte

17 % %

17 % %

17 % %

17 % %

essence

17 % %. »

Secondo la cifra X deHa « Convention d'agence »,la.

Sacaf si . era _ riservato il diritto della proprieta su tutte

le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI.

Sachenrecht. N0 61.

365

sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della

proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe

fanno parte integrante della « Convention d'agence », ed

e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le

<lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e

l'agente.

2. -

Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana

<lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel

erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della

proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita.

Secondo l'art. 715 cp. I CC, « perehe la riserva della

proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente

sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro

tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui

attuale domicilio». In virtu deI codiee civile, l'efficacia

d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata

aHa di lui iscrizione nell'apposito registro.

In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione

soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della

« Convention d'agenee» (con annesse le condizioni gene-

Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle

-quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel-

l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto

non e contestato dalla convenuta, indica il numero del-

1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi-

duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra-

vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento.

Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa-

mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della

proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono

dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di

Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie

-non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale

lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare

un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente-

mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta.

Ma questa tesi non regge.

Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva

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Sachenrecht. Na 61.

della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti

deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre

1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715-

CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede·

un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il

Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti

necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte

condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte-

nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca

sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le

disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine

agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei

patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano-

fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di

trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni

puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita

di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma.

,

non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la.

cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten-

devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t.

della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto

di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della.

proprieta.

Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen-

tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e

doveva essere impugnata eventualmente davanti alle

Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli-

menti; il che non e stato perb fatto in concreto.

1l Tribunale· federale pronuncia :

Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la.

sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale

d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata.

arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis.

n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre

!'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.

Obligationenrecht. N° 62.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

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