Sachverhalt
In virtil d'una cosiddetta «Convention d'agence)),
che porta la data deI 27 dicembre 1949, la Sacaf accordo a
Otto Morel, Grand garage in Lugano, l'esclusivita della
vendita delle vetture di turismo e dei veicoli leggeri
marca Fiat per il Cantone Tieino e le valli grigionesi della
Mesolcina edella Calanca.
Questa convenzione eontiene, tra le altre, la clausola
X deI seguente tenore: « La Sacaf se reserve le droit
de propriete sur toute marchandise faeturee a l'agent
jusqu'a complet paiement de la marehandise meme ».
Questa clausola e riconfermata nelle eondizioni generali
di vendita ehe fanno parte integrante della convenzione :
« De eonvention expresse, il est entendu que la Sacaf
se reserve un droit absolu de propriete sur les chassis,
voitures, ou toute autre marchandise, vendue par elle,
et ce jusqu'a complet paiement ».
In base alle suddette stipulazioni, Morel ordino e la
Sacaf gli forni, nel mese di agosto 1950, cinque autovetture
Fiat.
Il 24 agosto 1950, Morel mori.
Il 12 settembre 1950, la Sacaf chiese all'Ufficio d'ese-
euzione e dei fallimenti di Lugano che fosse iseritto a
di lei favore e a carico di Morel un diritto di riserva della
proprieta su queste einque autovetture Fiat. All'istanza
erano annesse, come documenti giustifieativi, la « Con-
,
1
Sachenrecht. N0 61.
363
yention d'agenee » (con le condizioni generali di vendita)
nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle
suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14
settembre 1950.
B. -
Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di
Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto
~'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta
da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf
insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da
riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale
~ dire per l'ammontare delle suddette fatture.
Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta
<>rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe
gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo
le sue pretese.
Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano
comunieo aHa Saeaf ehe l'Amministrazione dell'eredita
giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto
di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro
delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe
~l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760.
O. -
Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne
in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu
Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura
Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50,
e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo
dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat :
1100 E chassis n D 338351
fr. 5940
1100 E
1100 E
1100 E
»
»
»
» 338210
» 338602
» 338562
» 5940
» 5940
» 5940
Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano-
(Jitta accolse Ia petizione.
La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile
deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data
17 giugno 1952, respinse Ia petizione.
364
Sachenrecht. N0 61.
La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu-
nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza.
della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento
deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a.
violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com-
binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191()
concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta.
Oonsiderando in diritto :
I. -
Se la cosiddetta « Convention d'agence» accordava.
a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente
speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone
Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella.
Calanca, gli negava per espressamente (cifra I) l'auto-
rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della
Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e
vendere per proprio eonto le autovetture Fiat.
Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare,
per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16()
autovetture. Con la « Convention d'agence» Morel non
aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per
l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia.
conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,.
le cui eondizioni erano tuttavia previste nella « Convention
d'agenee » e nelle eondizioni generali di vendita.
Quanto ai prezzi, la cifra V della « Convention d'agenee)}
prevedeva:
« ~our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF
en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des
escomptes indiques ci-aprils:
'
Modele
500 C
1100 E
1100 E L
1500 E
Vehicules industriels a moteur a
Escompte
17 % %
17 % %
17 % %
17 % %
essence
17 % %. »
Secondo la cifra X deHa « Convention d'agence »,la.
Sacaf si . era _ riservato il diritto della proprieta su tutte
le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI.
Sachenrecht. N0 61.
365
sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della
proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe
fanno parte integrante della « Convention d'agence », ed
e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le
<lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e
l'agente.
2. -
Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana
<lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel
erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della
proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita.
Secondo l'art. 715 cp. I CC, « perehe la riserva della
proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente
sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro
tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui
attuale domicilio». In virtu deI codiee civile, l'efficacia
d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata
aHa di lui iscrizione nell'apposito registro.
In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione
soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della
« Convention d'agenee» (con annesse le condizioni gene-
Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle
-quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel-
l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto
non e contestato dalla convenuta, indica il numero del-
1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi-
duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra-
vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento.
Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa-
mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della
proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono
dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di
Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie
-non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale
lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare
un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente-
mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta.
Ma questa tesi non regge.
Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva
366
Sachenrecht. Na 61.
della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti
deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre
1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715-
CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede·
un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il
Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti
necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte
condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte-
nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca
sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le
disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine
agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei
patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano-
fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di
trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni
puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita
di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma.
,
non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la.
cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten-
devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t.
della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto
di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della.
proprieta.
Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen-
tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e
doveva essere impugnata eventualmente davanti alle
Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli-
menti; il che non e stato perb fatto in concreto.
1l Tribunale· federale pronuncia :
Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la.
sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale
d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata.
arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis.
n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre
!'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.
Obligationenrecht. N° 62.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
367
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Sachenrecht. N0 61. 363 yention d'agenee » (con le condizioni generali di vendita) nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14 settembre 1950. B. - Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto ~'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale ~ dire per l'ammontare delle suddette fatture. Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta <>rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo le sue pretese. Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano comunieo aHa Saeaf ehe l'Amministrazione dell'eredita giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe ~l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760. O. - Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50, e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat : 1100 E chassis n D 338351 fr. 5940 1100 E 1100 E 1100 E » » » » 338210 » 338602 » 338562 » 5940 » 5940 » 5940 Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano- (Jitta accolse Ia petizione. La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data 17 giugno 1952, respinse Ia petizione. 364 Sachenrecht. N0 61. La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu- nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza. della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a. violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com- binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191() concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta. Oonsiderando in diritto : I. - Se la cosiddetta « Convention d'agence» accordava. a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella. Calanca, gli negava per espressamente (cifra I) l'auto- rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e vendere per proprio eonto le autovetture Fiat. Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare, per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16() autovetture. Con la « Convention d'agence» Morel non aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia. conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,. le cui eondizioni erano tuttavia previste nella « Convention d'agenee » e nelle eondizioni generali di vendita. Quanto ai prezzi, la cifra V della « Convention d'agenee)} prevedeva: « ~our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des escomptes indiques ci-aprils: ' Modele 500 C 1100 E 1100 E L 1500 E Vehicules industriels a moteur a Escompte 17 % % 17 % % 17 % % 17 % % essence 17 % %. » Secondo la cifra X deHa « Convention d'agence »,la. Sacaf si . era _ riservato il diritto della proprieta su tutte le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI. Sachenrecht. N0 61. 365 sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe fanno parte integrante della « Convention d'agence », ed e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le <lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e l'agente.
E. 2 Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana
<lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel
erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della
proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita.
Secondo l'art. 715 cp. I CC, « perehe la riserva della
proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente
sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro
tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui
attuale domicilio». In virtu deI codiee civile, l'efficacia
d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata
aHa di lui iscrizione nell'apposito registro.
In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione
soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della
« Convention d'agenee» (con annesse le condizioni gene-
Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle
-quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel-
l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto
non e contestato dalla convenuta, indica il numero del-
1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi-
duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra-
vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento.
Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa-
mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della
proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono
dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di
Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie
-non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale
lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare
un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente-
mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta.
Ma questa tesi non regge.
Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva
366
Sachenrecht. Na 61.
della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti
deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre
1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715-
CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede·
un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il
Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti
necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte
condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte-
nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca
sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le
disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine
agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei
patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano-
fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di
trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni
puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita
di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma.
,
non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la.
cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten-
devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t.
della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto
di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della.
proprieta.
Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen-
tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e
doveva essere impugnata eventualmente davanti alle
Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli-
menti; il che non e stato perb fatto in concreto.
1l Tribunale· federale pronuncia :
Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la.
sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale
d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata.
arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis.
n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre
!'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.
Obligationenrecht. N° 62.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
367
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
61. Sentenza 18 dicembre 1952 della 11 Corte civile nella causa
Sacal contro More ••
Art. 71500; registro dei patti di riserva della proprieta. .
Le disposizioni deI regolamento 19 dicembre 1910 /23 dlCe~bre
1932 concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprletA
sono prescrizioni d'ordine agli uffici d'esecuzione, affincI:e le
iscrizioni siano fatte con certi criteri uniformi, per eVltare
disparita di trattamento. La. mancata osservanza di queste
prescrizioni puo essere censurata mediante un ~ico~o all?
Autorita di vigilanza in materia di esecuzione edel fallImentl,
ma non puo essere esaminata dalle autorita giudiziarie.
Art. 715 ZGB; EigentumB'lJOTbehalwegiater.
Die -Bestimmungen der Verordnung vom 19. Deze.mber 1910 I
23. Dezember 1932 über die Eintragung der EIgentumsvor.
362
Sachenrecht. N0 61.
~halte sind Orm:ungsv:orsc.lu?ften an die Betreibungsämter.
SIe verlangen geWISse emheltlwhe Unterlagen für die Eintra-
gungen, ':l1ll eine versc~iedene Behandlung der Anmeldungen
zu vel'!llelde~. Wegen ~whtbefolgung dieser Vorschriften kann
man swh bel den Aufsu?htsbe?örden für Schuldbetreibung und
Konkurs beschweren. DIe GerIchte haben dagegen solche Rügen
nicht zu prüfen.
Art. ~15 Op? regi8tr~ des pacte8 de reserve de propriete.
Les dISpositlOns de lordonnance du Tribunal federal du 19 decem-
bre 1910 /23 decembre 1932 sont des prescriptions d'ordre
~essee~ aux offices de poursuite pour que les inscriptions
~Olent. f~ltes selo!! certains criteres uniformes, afin d'eviter des
megahtes de trmtement. Leur inobservation peut donner lieu
a ?TI recours aux autorites de surveillance en matiere de pour-
SUlt~ I?our dettes t;.t de faillite, mais les tribunaux n'ont pas
quahte pour connaltre de ce grief.
A. -
In virtil d'una cosiddetta «Convention d'agence)),
che porta la data deI 27 dicembre 1949, la Sacaf accordo a
Otto Morel, Grand garage in Lugano, l'esclusivita della
vendita delle vetture di turismo e dei veicoli leggeri
marca Fiat per il Cantone Tieino e le valli grigionesi della
Mesolcina edella Calanca.
Questa convenzione eontiene, tra le altre, la clausola
X deI seguente tenore: « La Sacaf se reserve le droit
de propriete sur toute marchandise faeturee a l'agent
jusqu'a complet paiement de la marehandise meme ».
Questa clausola e riconfermata nelle eondizioni generali
di vendita ehe fanno parte integrante della convenzione :
« De eonvention expresse, il est entendu que la Sacaf
se reserve un droit absolu de propriete sur les chassis,
voitures, ou toute autre marchandise, vendue par elle,
et ce jusqu'a complet paiement ».
In base alle suddette stipulazioni, Morel ordino e la
Sacaf gli forni, nel mese di agosto 1950, cinque autovetture
Fiat.
Il 24 agosto 1950, Morel mori.
Il 12 settembre 1950, la Sacaf chiese all'Ufficio d'ese-
euzione e dei fallimenti di Lugano che fosse iseritto a
di lei favore e a carico di Morel un diritto di riserva della
proprieta su queste einque autovetture Fiat. All'istanza
erano annesse, come documenti giustifieativi, la « Con-
,
1
Sachenrecht. N0 61.
363
yention d'agenee » (con le condizioni generali di vendita)
nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle
suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14
settembre 1950.
B. -
Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di
Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto
~'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta
da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf
insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da
riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale
~ dire per l'ammontare delle suddette fatture.
Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta
<>rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe
gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo
le sue pretese.
Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano
comunieo aHa Saeaf ehe l'Amministrazione dell'eredita
giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto
di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro
delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe
~l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760.
O. -
Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne
in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu
Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura
Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50,
e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo
dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat :
1100 E chassis n D 338351
fr. 5940
1100 E
1100 E
1100 E
»
»
»
» 338210
» 338602
» 338562
» 5940
» 5940
» 5940
Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano-
(Jitta accolse Ia petizione.
La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile
deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data
17 giugno 1952, respinse Ia petizione.
364
Sachenrecht. N0 61.
La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu-
nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza.
della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento
deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a.
violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com-
binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191()
concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta.
Oonsiderando in diritto :
I. -
Se la cosiddetta « Convention d'agence» accordava.
a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente
speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone
Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella.
Calanca, gli negava per espressamente (cifra I) l'auto-
rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della
Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e
vendere per proprio eonto le autovetture Fiat.
Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare,
per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16()
autovetture. Con la « Convention d'agence» Morel non
aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per
l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia.
conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,.
le cui eondizioni erano tuttavia previste nella « Convention
d'agenee » e nelle eondizioni generali di vendita.
Quanto ai prezzi, la cifra V della « Convention d'agenee)}
prevedeva:
« ~our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF
en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des
escomptes indiques ci-aprils:
'
Modele
500 C
1100 E
1100 E L
1500 E
Vehicules industriels a moteur a
Escompte
17 % %
17 % %
17 % %
17 % %
essence
17 % %. »
Secondo la cifra X deHa « Convention d'agence »,la.
Sacaf si . era _ riservato il diritto della proprieta su tutte
le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI.
Sachenrecht. N0 61.
365
sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della
proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe
fanno parte integrante della « Convention d'agence », ed
e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le
<lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e
l'agente.
2. -
Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana
<lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel
erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della
proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita.
Secondo l'art. 715 cp. I CC, « perehe la riserva della
proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente
sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro
tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui
attuale domicilio». In virtu deI codiee civile, l'efficacia
d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata
aHa di lui iscrizione nell'apposito registro.
In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione
soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della
« Convention d'agenee» (con annesse le condizioni gene-
Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle
-quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel-
l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto
non e contestato dalla convenuta, indica il numero del-
1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi-
duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra-
vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento.
Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa-
mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della
proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono
dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di
Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie
-non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale
lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare
un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente-
mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta.
Ma questa tesi non regge.
Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva
366
Sachenrecht. Na 61.
della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti
deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre
1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715-
CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede·
un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il
Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti
necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte
condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte-
nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca
sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le
disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine
agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei
patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano-
fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di
trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni
puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita
di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma.
,
non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la.
cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten-
devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t.
della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto
di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della.
proprieta.
Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen-
tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e
doveva essere impugnata eventualmente davanti alle
Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli-
menti; il che non e stato perb fatto in concreto.
1l Tribunale· federale pronuncia :
Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la.
sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale
d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata.
arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis.
n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre
!'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.
Obligationenrecht. N° 62.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
367