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Erbrecht. N0 23.
eigene Zuständigkeit in Frage gestellt; die Zuständigkeits-
frage sei jedoch weder von ihm noch von der Justizdirek-
tion geprüft worden. Die Art, wie der Bezirksrat bei Be-
urteilung der Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne
von Art. 384 Ziff. 3 vorliege, die Beziehungen Müllers zur
Anstalt gewürdigt hat, und die Tatsache, dass Müller
dort angesichts seiner beschränkten Leistungsfähigkeit
bloss Kost und Logis als Lohn erhält, ändern jedoch nichts
daran, dass er heute in der Heilanstalt Ellikon keineswegs
im Sinne von Art. 26 ZGB « untergebracht», sondern als
Angestellter tätig ist. Daher lässt sich im Ernste nicht
bezweifeln, dass er in Ellikon (wo er übrigens auch polizei-
lich angemeldet und stimmberechtigt ist) Wohnsitz hat,
sodass nach Art. 396 Abs. 1 ZGB die dortigen Behörden
zuständig sind ...
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Soweit die Nichtigkeitsbeschwerde im Namen der Vor-
mundschaftsbehörde Basel-Stadt erhoben wurde, wird sie
abgewiesen. Soweit sie im Namen der Schwestern des.
Verbeirateten erhoben wurde, wird darauf nicht einge-
treten.
II!. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
23. Sentenza 27 marzo 1952 della nCorte civile
neHa causa Paggi contro FiscaHni.
An. 505 cp. 1 00. Requisito dell'indicazione dei luogo in un
testamento olografo.
Art. 5051 ZGB. Erfordernis der Ortsangahe heim eigenhändigen
Testament.
An. 505 al. 1 00. TI est necessaire, pour le testament olographe,
d'indiquer le lieu ou il a eM fait.
Erbrecht. N0 23.
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A. -
Con sentenza 27 gennaio 1952 il Tribunale d'ap-
pello deI Cantone Ticino confermo il giudizio 13 agosto
1951 con cui la futura di Bellinzona aveva accolto l'azione
di nullita dei testamenti olografi deI defunto Severino
Fiscalini promossa dagli eredi legittimi contro i beneficiari
da lui indicati.
A quest'azione aveva resistito la sola convenuta Eva
Paggi, levatrice, a Bellinzona, alla quale il de cujU8 aveva
lasciato nei « testamenti» deI 23 settembre 1945 edel
13 ottobre 1945 la somma di 10000 fr. (oltre alla mobilia
dell'appartamento, al contenuto della cantina ed alle auto-
mobili) per averlo curato quando era ammalato.
Gli altri convenuti (il Comune di Borgnone, la Sezione
di Lugano deI Partito socialista ticinese, l'Ospedale di
San Giovanni, a Bellinzona, il dott. Pedrazzetti e la
Musica dei ferrovieri) avevano rinunciato a stare in causa
rimettendosi alla decisione deI giudice.
B. -
Eva Paggi ha ricorso per riforma al Tribunale
federale, domandando che l'azione sia respinta.
Oonsiderando in diritto:
1. -
.....
2. -
I tre testamenti olografi di cui e domandata la
nullita furono scritti dal de cujus in un quaderno azzurro.
a) Il piu recente, deI 10 novembre 1945, non e firmato
e la sua nullita come disposizione a causa di morte e evi-
dente.
b) Il testamento deI 30 ottobre 1945 e firmato e datato,
ma non indica illuogo incui fu scritto e non pub quindi
neppur esso ritenersi valido secondo la giurisprudenza
costante (RU 44 I! 354).
c) Il meno recente dei tre testamenti reca la data
23 settembre 1945 ed e firmato dal testatore, ma non
indica il luogo in cui fu scritto. Anch'esso e quindi nullo
se 10 si considera ase, indipendentemente dalla dichiara-
zione che 10 precede immediatemente nel quaderno azzurro
e ehe edel seguente tenore:
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Erbrecht. N° 23.
«Rodi 23.9.45. Bellinzona
Oolla presente proibisco a mio fratello Costantino a sua moglie
di entrare in casa mia nel caso che fossi impossibilitato di far
valere 1e mie ragioni ed autorizzo la signora Eva Paggi di assumere
la mia cura e di prendere 1e disposizioni ehe erede necessarie e
questo fino alla mia morte.
Fisealini Severino
vini.
23.9.45
Oolle seguenti disposizioni rendo noto le mie ultime vo1ontA
1. Voglio i funerali civili
Fiscalini Severino. »
Secondo Ia ricorrente, il testamento deI 23 settembre
1945 fu scritto a Rodi, dove il testatore possedeva una easa
e si reeava invilleggiatura. La diehiarazione precedente
il testamento nel quaderno sarebbe strettamente connessa
materialmente, logicamente e per il suo contenuto con detto
testamento, al quale dovrebbe quindi estendersi senz'altro
anehe l'indicazione di luogo figurante in capo alla dichia-
razione.
Questa eonelusione potrebbe essere presa in eonsidera-
zione se risultasse che i due atti sono solo apparentemente
indipendenti, poiehe in realta formano un tutto unieo.
Ma cosl. non e : la firma apposta dal defunto in calee alla
prima dichiarazione e ehe la separa da quanto viene dopo
dimostra ehe quest'atto dev'essere eonsiderato a se e
indipendentemente dal testamento che 10 segue solo
materialmente nello stesso foglio ed e firmato e datato a
parte. Si tratta quindi di due dichiarazioni di diverso
carattere giuridico : la prima e una dichiarazione che doveva
aver valore nel caso in cui il Fiscalini fosse impossibilitato
durante la sua vita ad occuparsi dei suoi beni, mentre la
seconda contiene Ie ultime volonta deI Fiscalini, ossia e
un atto mortis causa.
Cosl. stando le cose, l'indicazione delluogo della stesura
figurante nel primo atto non pUG essere estesa al seeondo
ehe e privo di tale indicazione. Anehe questo testamento
non pUG quindi ritenersi valido e il ricorso dev'essere
respinto.
l
Erbrecht. N0 24.
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Il Tribunale tederale pronuncia :
Il ricorso per riforma e respinto e la querelata sentenza
17 gennaio 1952 della Camera civile deI Tribunale d'appello
deI Cantone Ticino e eonfermata.
24. Urteil der 11. Zivilabteiluug vom 20. März 1952
i. S. Erben Dr. S. gegen Blattmann.
Vergütung der Tätigkeit des Willensvollstreckers (Art. 517 Abs. 3
ZGB).
1. Zulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht (Zivilrechts-
streitigkeit; AnwaltseigellBchaft des WillellBvollstreckers).
2. ((Angemessene Vergütung.; Grundsätze für deren Bemessung.
Retribution due a l'executeur testamentaire pour son activiM (art. 517
al. 3 00).
1. RecevabiliM du recours en reforme (contestation civile, execu-
teur testamentaire choisi en la personne d'un avocat).
2. «IndemniM equitab1e., principes selon lesquels elle doit etre
fixee.
Oompenso dovuto all'esecutore testamentario per le sue prestazioni
(art. 517 cp. 3 00).
1. Ricevibilita deI ricorso per riforma (procedimento civi1e, esecu-
tore testamentario scelto nella persona d'un avvocato).
2. «Equo cOmpellBO»; principi secondo cui esso dev'essere sta-
bilito.
Der 1939 verstorbene Heinrich Blattmann-Ziegler, Fa-
brikant in Wädenswil, hatte in seinem Testament drei
Willensvollstrecker eingesetzt, nämlich 1) seinen Schwager
und Sozius Ziegler-Kühne, 2) Bankdirektor F. in Wädens-
wil, 3) Rechtsanwalt Dr. S. in Zürich. Der Wert der
Erbsehaftsaktiven betrug ca. 12 Millionen.
Die Willensvollstreekung zog sich über 10 Jahre hin und
kam erst im Jahre 1949 zum Abschluss. Der erstgenannte
Testamentsvollstrecker Ziegler war bereits im Jahre 1944
gestorben. Im Januar 1947 stellte Dr. S. den Erben « für
die bisherige Zeit ll, wie er in einem Begleitbrief bemerkte,
Rechnung mit Fr. 5874.-, weil er sich mit einem aus
seinem Bureau ausscheidenden Sozius auseinandersetzen
müsse. Diese Rechnung wurde von den Erben Blattmann
bezahlt.