opencaselaw.ch

78_II_120

BGE 78 II 120

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

120

Erbrecht. N0 23.

eigene Zuständigkeit in Frage gestellt; die Zuständigkeits-

frage sei jedoch weder von ihm noch von der Justizdirek-

tion geprüft worden. Die Art, wie der Bezirksrat bei Be-

urteilung der Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne

von Art. 384 Ziff. 3 vorliege, die Beziehungen Müllers zur

Anstalt gewürdigt hat, und die Tatsache, dass Müller

dort angesichts seiner beschränkten Leistungsfähigkeit

bloss Kost und Logis als Lohn erhält, ändern jedoch nichts

daran, dass er heute in der Heilanstalt Ellikon keineswegs

im Sinne von Art. 26 ZGB « untergebracht», sondern als

Angestellter tätig ist. Daher lässt sich im Ernste nicht

bezweifeln, dass er in Ellikon (wo er übrigens auch polizei-

lich angemeldet und stimmberechtigt ist) Wohnsitz hat,

sodass nach Art. 396 Abs. 1 ZGB die dortigen Behörden

zuständig sind ...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Soweit die Nichtigkeitsbeschwerde im Namen der Vor-

mundschaftsbehörde Basel-Stadt erhoben wurde, wird sie

abgewiesen. Soweit sie im Namen der Schwestern des.

Verbeirateten erhoben wurde, wird darauf nicht einge-

treten.

II!. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

23. Sentenza 27 marzo 1952 della nCorte civile

neHa causa Paggi contro FiscaHni.

An. 505 cp. 1 00. Requisito dell'indicazione dei luogo in un

testamento olografo.

Art. 5051 ZGB. Erfordernis der Ortsangahe heim eigenhändigen

Testament.

An. 505 al. 1 00. TI est necessaire, pour le testament olographe,

d'indiquer le lieu ou il a eM fait.

Erbrecht. N0 23.

121

A. -

Con sentenza 27 gennaio 1952 il Tribunale d'ap-

pello deI Cantone Ticino confermo il giudizio 13 agosto

1951 con cui la futura di Bellinzona aveva accolto l'azione

di nullita dei testamenti olografi deI defunto Severino

Fiscalini promossa dagli eredi legittimi contro i beneficiari

da lui indicati.

A quest'azione aveva resistito la sola convenuta Eva

Paggi, levatrice, a Bellinzona, alla quale il de cujU8 aveva

lasciato nei « testamenti» deI 23 settembre 1945 edel

13 ottobre 1945 la somma di 10000 fr. (oltre alla mobilia

dell'appartamento, al contenuto della cantina ed alle auto-

mobili) per averlo curato quando era ammalato.

Gli altri convenuti (il Comune di Borgnone, la Sezione

di Lugano deI Partito socialista ticinese, l'Ospedale di

San Giovanni, a Bellinzona, il dott. Pedrazzetti e la

Musica dei ferrovieri) avevano rinunciato a stare in causa

rimettendosi alla decisione deI giudice.

B. -

Eva Paggi ha ricorso per riforma al Tribunale

federale, domandando che l'azione sia respinta.

Oonsiderando in diritto:

1. -

.....

2. -

I tre testamenti olografi di cui e domandata la

nullita furono scritti dal de cujus in un quaderno azzurro.

a) Il piu recente, deI 10 novembre 1945, non e firmato

e la sua nullita come disposizione a causa di morte e evi-

dente.

b) Il testamento deI 30 ottobre 1945 e firmato e datato,

ma non indica illuogo incui fu scritto e non pub quindi

neppur esso ritenersi valido secondo la giurisprudenza

costante (RU 44 I! 354).

c) Il meno recente dei tre testamenti reca la data

23 settembre 1945 ed e firmato dal testatore, ma non

indica il luogo in cui fu scritto. Anch'esso e quindi nullo

se 10 si considera ase, indipendentemente dalla dichiara-

zione che 10 precede immediatemente nel quaderno azzurro

e ehe edel seguente tenore:

122

Erbrecht. N° 23.

«Rodi 23.9.45. Bellinzona

Oolla presente proibisco a mio fratello Costantino a sua moglie

di entrare in casa mia nel caso che fossi impossibilitato di far

valere 1e mie ragioni ed autorizzo la signora Eva Paggi di assumere

la mia cura e di prendere 1e disposizioni ehe erede necessarie e

questo fino alla mia morte.

Fisealini Severino

vini.

23.9.45

Oolle seguenti disposizioni rendo noto le mie ultime vo1ontA

1. Voglio i funerali civili

Fiscalini Severino. »

Secondo Ia ricorrente, il testamento deI 23 settembre

1945 fu scritto a Rodi, dove il testatore possedeva una easa

e si reeava invilleggiatura. La diehiarazione precedente

il testamento nel quaderno sarebbe strettamente connessa

materialmente, logicamente e per il suo contenuto con detto

testamento, al quale dovrebbe quindi estendersi senz'altro

anehe l'indicazione di luogo figurante in capo alla dichia-

razione.

Questa eonelusione potrebbe essere presa in eonsidera-

zione se risultasse che i due atti sono solo apparentemente

indipendenti, poiehe in realta formano un tutto unieo.

Ma cosl. non e : la firma apposta dal defunto in calee alla

prima dichiarazione e ehe la separa da quanto viene dopo

dimostra ehe quest'atto dev'essere eonsiderato a se e

indipendentemente dal testamento che 10 segue solo

materialmente nello stesso foglio ed e firmato e datato a

parte. Si tratta quindi di due dichiarazioni di diverso

carattere giuridico : la prima e una dichiarazione che doveva

aver valore nel caso in cui il Fiscalini fosse impossibilitato

durante la sua vita ad occuparsi dei suoi beni, mentre la

seconda contiene Ie ultime volonta deI Fiscalini, ossia e

un atto mortis causa.

Cosl. stando le cose, l'indicazione delluogo della stesura

figurante nel primo atto non pUG essere estesa al seeondo

ehe e privo di tale indicazione. Anehe questo testamento

non pUG quindi ritenersi valido e il ricorso dev'essere

respinto.

l

Erbrecht. N0 24.

123

Il Tribunale tederale pronuncia :

Il ricorso per riforma e respinto e la querelata sentenza

17 gennaio 1952 della Camera civile deI Tribunale d'appello

deI Cantone Ticino e eonfermata.

24. Urteil der 11. Zivilabteiluug vom 20. März 1952

i. S. Erben Dr. S. gegen Blattmann.

Vergütung der Tätigkeit des Willensvollstreckers (Art. 517 Abs. 3

ZGB).

1. Zulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht (Zivilrechts-

streitigkeit; AnwaltseigellBchaft des WillellBvollstreckers).

2. ((Angemessene Vergütung.; Grundsätze für deren Bemessung.

Retribution due a l'executeur testamentaire pour son activiM (art. 517

al. 3 00).

1. RecevabiliM du recours en reforme (contestation civile, execu-

teur testamentaire choisi en la personne d'un avocat).

2. «IndemniM equitab1e., principes selon lesquels elle doit etre

fixee.

Oompenso dovuto all'esecutore testamentario per le sue prestazioni

(art. 517 cp. 3 00).

1. Ricevibilita deI ricorso per riforma (procedimento civi1e, esecu-

tore testamentario scelto nella persona d'un avvocato).

2. «Equo cOmpellBO»; principi secondo cui esso dev'essere sta-

bilito.

Der 1939 verstorbene Heinrich Blattmann-Ziegler, Fa-

brikant in Wädenswil, hatte in seinem Testament drei

Willensvollstrecker eingesetzt, nämlich 1) seinen Schwager

und Sozius Ziegler-Kühne, 2) Bankdirektor F. in Wädens-

wil, 3) Rechtsanwalt Dr. S. in Zürich. Der Wert der

Erbsehaftsaktiven betrug ca. 12 Millionen.

Die Willensvollstreekung zog sich über 10 Jahre hin und

kam erst im Jahre 1949 zum Abschluss. Der erstgenannte

Testamentsvollstrecker Ziegler war bereits im Jahre 1944

gestorben. Im Januar 1947 stellte Dr. S. den Erben « für

die bisherige Zeit ll, wie er in einem Begleitbrief bemerkte,

Rechnung mit Fr. 5874.-, weil er sich mit einem aus

seinem Bureau ausscheidenden Sozius auseinandersetzen

müsse. Diese Rechnung wurde von den Erben Blattmann

bezahlt.