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77_III_11

BGE 77 III 11

Bundesgericht (BGE) ·III · 1951-03-12 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Con l'esecuzione n° 7132 la ricorrente procedeva contro la S.A. Garage Varisco a Lugano-Paradiso per la riscossione di un credito di 6199 fr. 35 oltre accessori. La debitrice faceva opposizione, ma la ritirava poi in Pretura all'udienza deI 5 settembre 1950, impegnandosi di estin- guere il debito mediante versamenti mensili di 1000 fr. La mora della· debitrice al pagamento della seconda rata induceva la creditrice a chiedere il proseguimento dell'esecuzione per la somma di 1000 fr. L'Ufficio di Lugano staccava in data 17 novembre 1950 una commina- toria di fallimento per detto importo. La debitrice non avendo pagato un'altra rata, la creditrice le faceva inti- mare l'undici gennaio 1951 una seconda comminatoria di fallimento per la somma di 5199 fr. 35. Nel frattempo il debito era stato ridotto a 4199 fr. 35 in seguito al pagamento di acconti per complessivi 2000 fr. B. - Contro la nuova comminatoria di fallimento la debitrice interponeva reclamo all, Autorita. cantonale di vigilanza, adducendo che l'esecuzione avrebbe· dovuto essere proseguita per l'intero importo deI credito in base ad una sola comminatoria di fallimento, atteso che 0 le dilazioni di pagamento convenute all'udienza deI 5 set-

12 Scbuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3. tembre 1950 avevano invalidato il ritiro dell'opposizione, o le medesime non avevano esereitato aleun effetto sill eorso dell'eseeuzione. Con deeisione 9 febbraio 1951 l'Autorita. eantonaIe di vigilanza aeeoglieva il reelamo e annullava la eommina- toria di fallimento dell'undiei gennaio 1951, osservando ehe l'eseeuzione deve eontinuare in un solo proeedimento per tutta la somma rieonoseiuta. O. - La ereditriee ha deferito questo giudizio alla Camera d'eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale fede- rale. Oonsiderando in diritto : La rieorrente solleva la questione se il ereditore ehe ha eoneesso al debitore eseusso delle dilazioni pel pagamento rateale deI debito possa ehiedere in easo d'inadempimento ehe l'eseeuzione venga proseguita per una rata dopo l'altra, alla loro rispettiva seadenza. Oeeorre anzitutto rilevare ehe seeondo il sistema della legge la dilazione aeeordata nel eorso dell'eseeuzione non ha per effetto di sospendere ipso jure Ia proeedura (RU 25 I 362 = ed. spee. II 142). Anehe se eon Ie dilazioni pel sodi- sfaeimento rateale deI debito non e stato eonvenuto espres- samente 0 taeitamente un patto di seadenza, il ereditore puo domandare a motivo deI maneato pagamento di una rata Ia eontinuazione degli atti eseeutivi pel residuo ere- dito. L'ufficio deve dar eorso alla domanda senza eurarsi delle dilazioni pattuite fino a quando e nella misura in eui il giudiee non avra., a riehiesta deI debitore, diehiarato Ia sospensione dell'eseeuzione a norma dell'art. 85 LEF. Se eon l'intervento deI giudiee l'eseusso puo ottenere ehe le dilazioni eonsentitegli siano anehe rispettate, non puo invece impedire ehe l'eseeuzione venga proseguita non appena seaduto un termine, limitatamente all'importo della rata arretrata. Poiehe questa e la soluzione prevista dal legislatore, non si vede il motivo per eui il ereditore non potrebbe attenersi di propria iniziativa alle dilazioni Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. N0 4. 13 eoneesse e limitarsi a ehiedere l'intimazione di una eom- minatoria di fallimento per ognuna delle rate scadute e non pagate. E quindi a buon diritto ehe l'Uffieio di Lugano ha inti- mato alla eonvenuta la seeonda eomminatoria di falli- mento. Il suo importo dovra pero essere rettificato in 4199 fr. 35 per tener conto degli aeeonti pagati prima dell'undiei gennaio 1951. Qualora la debitriee intendesse contestare l'esigibilita deI residuo eredito in seguito al maneato pagamento di due rate, dovra adire il giudiee nella proeedura prevista dall'art. 85 LEF 0 sollevare l'eeeezione in sede di diehia- razione deI fallimento (art. 172 eifra 3 LEF). La Oamera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia: TI ricorso e aecolto nel senso ehe la deeisione querelata e annullata, ehe il reelamo della debitriee e respinto e ehe la eomminatoria di fallimento dell'undiei gennaio 1951 e eonfermata per l'importo di 4199 fr. 35.

4. An"t du 24 avrU 1951 dans Ia cause «Au Castor S.-A .• Saisie. Frais du proces consecutif a la tierce opposition. Art. 107 a 109 LP. Le creancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le proces qu'il a soutenu contre le revendiquant est fonde, en cas d'insol- vabilite de ce derrner, ademander que le produit de la realisa- tion de la chose revendiquee soit affecte en premier lieu au payement des frais du proces. Pfändung. K08ten des Wider8pruchsprozes8es. Art. 107-109 SchKG. Hat der Gläubiger im Prozess mit dem Drittansprecher obgesiegt, so kann er bei Zahlungsunfähigkeit des letztem verlangen, dass aus dem Erlös, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die Kosten des Prozesses gedeckt werden. Pignorarnento. Speile del prOCes80 di rivendicazione. Art. 107 a 109 LEF. TI creditore ehe ha vinto la causa intentata contro il terzo riven- dicante pUD chiedere, nel caso d'insolvenza di quest'ultimo.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 Scbuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3.

tembre 1950 avevano invalidato il ritiro dell'opposizione,

o le medesime non avevano esereitato aleun effetto sill

eorso dell'eseeuzione.

Con deeisione 9 febbraio 1951 l'Autorita. eantonaIe di

vigilanza aeeoglieva il reelamo e annullava la eommina-

toria di fallimento dell'undiei gennaio 1951, osservando

ehe l'eseeuzione deve eontinuare in un solo proeedimento

per tutta la somma rieonoseiuta.

O. -

La ereditriee ha deferito questo giudizio alla

Camera d'eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale fede-

rale.

Oonsiderando in diritto :

La rieorrente solleva la questione se il ereditore ehe ha

eoneesso al debitore eseusso delle dilazioni pel pagamento

rateale deI debito possa ehiedere in easo d'inadempimento

ehe l'eseeuzione venga proseguita per una rata dopo

l'altra, alla loro rispettiva seadenza.

Oeeorre anzitutto rilevare ehe seeondo il sistema della

legge la dilazione aeeordata nel eorso dell'eseeuzione non

ha per effetto di sospendere ipso jure Ia proeedura (RU 25 I

362 = ed. spee. II 142). Anehe se eon Ie dilazioni pel sodi-

sfaeimento rateale deI debito non e stato eonvenuto espres-

samente 0 taeitamente un patto di seadenza, il ereditore

puo domandare a motivo deI maneato pagamento di una

rata Ia eontinuazione degli atti eseeutivi pel residuo ere-

dito. L'ufficio deve dar eorso alla domanda senza eurarsi

delle dilazioni pattuite fino a quando e nella misura in

eui il giudiee non avra., a riehiesta deI debitore, diehiarato

Ia sospensione dell'eseeuzione a norma dell'art. 85 LEF.

Se eon l'intervento deI giudiee l'eseusso puo ottenere ehe

le dilazioni eonsentitegli siano anehe rispettate, non puo

invece impedire ehe l'eseeuzione venga proseguita non

appena seaduto un termine, limitatamente all'importo

della rata arretrata. Poiehe questa e la soluzione prevista

dal legislatore, non si vede il motivo per eui il ereditore

non potrebbe attenersi di propria iniziativa alle dilazioni

Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. N0 4.

E. 13 eoneesse e limitarsi a ehiedere l'intimazione di una eom-

minatoria di fallimento per ognuna delle rate scadute e

non pagate.

E quindi a buon diritto ehe l'Uffieio di Lugano ha inti-

mato alla eonvenuta la seeonda eomminatoria di falli-

mento. Il suo importo dovra pero essere rettificato in

4199 fr. 35 per tener conto degli aeeonti pagati prima

dell'undiei gennaio 1951.

Qualora la debitriee intendesse contestare l'esigibilita

deI residuo eredito in seguito al maneato pagamento di

due rate, dovra adire il giudiee nella proeedura prevista

dall'art. 85 LEF 0 sollevare l'eeeezione in sede di diehia-

razione deI fallimento (art. 172 eifra 3 LEF).

La Oamera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

TI ricorso e aecolto nel senso ehe la deeisione querelata

e annullata, ehe il reelamo della debitriee e respinto e ehe

la eomminatoria di fallimento dell'undiei gennaio 1951 e

eonfermata per l'importo di 4199 fr. 35.

4. An"t du 24 avrU 1951 dans Ia cause «Au Castor S.-A .•

Saisie. Frais du proces consecutif a la tierce opposition. Art. 107

a 109 LP.

Le creancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le proces

qu'il a soutenu contre le revendiquant est fonde, en cas d'insol-

vabilite de ce derrner, ademander que le produit de la realisa-

tion de la chose revendiquee soit affecte en premier lieu au

payement des frais du proces.

Pfändung. K08ten des Wider8pruchsprozes8es. Art. 107-109 SchKG.

Hat der Gläubiger im Prozess mit dem Drittansprecher obgesiegt,

so kann er bei Zahlungsunfähigkeit des letztem verlangen, dass

aus dem Erlös, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die

Kosten des Prozesses gedeckt werden.

Pignorarnento. Speile del prOCes80 di rivendicazione. Art. 107 a 109

LEF.

TI creditore ehe ha vinto la causa intentata contro il terzo riven-

dicante pUD chiedere, nel caso d'insolvenza di quest'ultimo.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

3. Sentenza 12 marzo 1951 nella causa Chemetalpharm S. A. Proseguimento deU'esecuzione. TI creditore che ha concesso al debitore escusso delle dilazioni pel pagamento rateale deI debito puo chie~ere in caso d'inadem- pimento ehe l'esecuzione venga prosegUlta per una rata dopo l'altra, alla loro rispettiva scadenza. Fortsetzung der Betreibung. . . Hat der Gläubiger dem Schuldner Abschlagszahlungen bew,illigt! so steht ihm frei, für eine Rate nach der andern, wenn SIe beI Verfall nicht bezahlt worden sind, die Betreibung fortzusetzen. Oontinuation de la pourauUe. Le creancier qui a consenti 8. ce que le debiteur s'acquitte de sa dette par acomptes peut, en cas d'inexecution, dema~der que la poursuite soit continuee pour cbaque acompte successlve- ment, au fur et a mesure de leur echeance. A. - Con l'esecuzione n° 7132 la ricorrente procedeva contro la S.A. Garage Varisco a Lugano-Paradiso per la riscossione di un credito di 6199 fr. 35 oltre accessori. La debitrice faceva opposizione, ma la ritirava poi in Pretura all'udienza deI 5 settembre 1950, impegnandosi di estin- guere il debito mediante versamenti mensili di 1000 fr. La mora della· debitrice al pagamento della seconda rata induceva la creditrice a chiedere il proseguimento dell'esecuzione per la somma di 1000 fr. L'Ufficio di Lugano staccava in data 17 novembre 1950 una commina- toria di fallimento per detto importo. La debitrice non avendo pagato un'altra rata, la creditrice le faceva inti- mare l'undici gennaio 1951 una seconda comminatoria di fallimento per la somma di 5199 fr. 35. Nel frattempo il debito era stato ridotto a 4199 fr. 35 in seguito al pagamento di acconti per complessivi 2000 fr. B. - Contro la nuova comminatoria di fallimento la debitrice interponeva reclamo all, Autorita. cantonale di vigilanza, adducendo che l'esecuzione avrebbe· dovuto essere proseguita per l'intero importo deI credito in base ad una sola comminatoria di fallimento, atteso che 0 le dilazioni di pagamento convenute all'udienza deI 5 set-

12 Scbuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3. tembre 1950 avevano invalidato il ritiro dell'opposizione, o le medesime non avevano esereitato aleun effetto sill eorso dell'eseeuzione. Con deeisione 9 febbraio 1951 l'Autorita. eantonaIe di vigilanza aeeoglieva il reelamo e annullava la eommina- toria di fallimento dell'undiei gennaio 1951, osservando ehe l'eseeuzione deve eontinuare in un solo proeedimento per tutta la somma rieonoseiuta. O. - La ereditriee ha deferito questo giudizio alla Camera d'eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale fede- rale. Oonsiderando in diritto : La rieorrente solleva la questione se il ereditore ehe ha eoneesso al debitore eseusso delle dilazioni pel pagamento rateale deI debito possa ehiedere in easo d'inadempimento ehe l'eseeuzione venga proseguita per una rata dopo l'altra, alla loro rispettiva seadenza. Oeeorre anzitutto rilevare ehe seeondo il sistema della legge la dilazione aeeordata nel eorso dell'eseeuzione non ha per effetto di sospendere ipso jure Ia proeedura (RU 25 I 362 = ed. spee. II 142). Anehe se eon Ie dilazioni pel sodi- sfaeimento rateale deI debito non e stato eonvenuto espres- samente 0 taeitamente un patto di seadenza, il ereditore puo domandare a motivo deI maneato pagamento di una rata Ia eontinuazione degli atti eseeutivi pel residuo ere- dito. L'ufficio deve dar eorso alla domanda senza eurarsi delle dilazioni pattuite fino a quando e nella misura in eui il giudiee non avra., a riehiesta deI debitore, diehiarato Ia sospensione dell'eseeuzione a norma dell'art. 85 LEF. Se eon l'intervento deI giudiee l'eseusso puo ottenere ehe le dilazioni eonsentitegli siano anehe rispettate, non puo invece impedire ehe l'eseeuzione venga proseguita non appena seaduto un termine, limitatamente all'importo della rata arretrata. Poiehe questa e la soluzione prevista dal legislatore, non si vede il motivo per eui il ereditore non potrebbe attenersi di propria iniziativa alle dilazioni Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. N0 4. 13 eoneesse e limitarsi a ehiedere l'intimazione di una eom- minatoria di fallimento per ognuna delle rate scadute e non pagate. E quindi a buon diritto ehe l'Uffieio di Lugano ha inti- mato alla eonvenuta la seeonda eomminatoria di falli- mento. Il suo importo dovra pero essere rettificato in 4199 fr. 35 per tener conto degli aeeonti pagati prima dell'undiei gennaio 1951. Qualora la debitriee intendesse contestare l'esigibilita deI residuo eredito in seguito al maneato pagamento di due rate, dovra adire il giudiee nella proeedura prevista dall'art. 85 LEF 0 sollevare l'eeeezione in sede di diehia- razione deI fallimento (art. 172 eifra 3 LEF). La Oamera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia: TI ricorso e aecolto nel senso ehe la deeisione querelata e annullata, ehe il reelamo della debitriee e respinto e ehe la eomminatoria di fallimento dell'undiei gennaio 1951 e eonfermata per l'importo di 4199 fr. 35.

4. An"t du 24 avrU 1951 dans Ia cause «Au Castor S.-A .• Saisie. Frais du proces consecutif a la tierce opposition. Art. 107 a 109 LP. Le creancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le proces qu'il a soutenu contre le revendiquant est fonde, en cas d'insol- vabilite de ce derrner, ademander que le produit de la realisa- tion de la chose revendiquee soit affecte en premier lieu au payement des frais du proces. Pfändung. K08ten des Wider8pruchsprozes8es. Art. 107-109 SchKG. Hat der Gläubiger im Prozess mit dem Drittansprecher obgesiegt, so kann er bei Zahlungsunfähigkeit des letztem verlangen, dass aus dem Erlös, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die Kosten des Prozesses gedeckt werden. Pignorarnento. Speile del prOCes80 di rivendicazione. Art. 107 a 109 LEF. TI creditore ehe ha vinto la causa intentata contro il terzo riven- dicante pUD chiedere, nel caso d'insolvenza di quest'ultimo.