Volltext (verifizierbarer Originaltext)
50 Staatsrecht. schwer hält). Lässt er es darauf ankommen, dass der Gläubiger die Rechtsöffnung am alten Betreibungsorte ver- langt, so ist Verwirkung der Unzuständigkeitseinrede für dieses Inzideritalverfahren der Betreibung anzunehmen, es wäre denn, der Gläubiger habe nicht in guten Treuen ge- handelt, sich also über den (ihm irgendwie bekannt ge- wordenen) neuen Betreibungsort geflissentlich hinwegge- setzt. Davon ist hier indessen nicht die Rede. Stand dem Gläubiger daher zu, das Rechtsöffnungs- begehren in Ilanz als dem vermeintlich fortbestehenden Betreibungsort anzubringen, so ist damit nicht etwa auch der Gerichtsstand der Aberkennungsklage festgelegt. Demnach erkennt da8 Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. VII. VERFAHREN PROCEDURE
10. Sentenza dei 3 maggio 1950 nella causa Munieipalita di Stabio contro Commissione deli' Amministrativo deI Cantone Tieino. Art. 85 lett. a OG. Un'autorita statale non ha, come tale, la veste per ricorrere in materia di elezioni e votazioni. Art. 85 Zu. a OG. Behörden sind zu Wahl- und Abstimmungsbeschwerden nicht legitimiert. Art. 85 kttre a OJ. Les autorites n'ont pas qualite pour recourir en matiere d'elections et de votations. A. - Con risoluzione 19 febbraio 1949 il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, adito dai ricorrenti Isidoro Croci-Torti ed Enrico Luisoni, dichiaro che Guido Pelle- Verfahren. N0 10. 51 grini non aveva il diritto di partecipare alle votazioni pel rinnovo dei poteri comunaIi di Stabio tenute il 18 gen- naio 1948 e che il suo voto era annullato come pure annul- lata era la proclamazione dei risultati della votazione per il Consiglio comunale di Stabio, con l'obbligo di pro- cedere ad una nuova proclamazione escludendo dal com- puto la scheda di Guido Pellegrini. La Municipalita di Stabio si aggravo alla Commis- sione dell' Amministrativo che, con decisione 11 gennaio 1950, respinse il gravame. B. - La Municipalita di Stabio agente per se ed in rappresentanza dell'Ufficio elettorale, ha interposto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per vio- lazione degli art. 4 e43 CF, degli art. 10 e 36 della costi- tuzione ticinese e degli art. 10, 12, 13 e 14 della legge cantonale sulla compilazione dei cataloghi civici. La ricorrente propone di annullare le suddette decisioni deI Consiglio di Stato edella Commissione dell'Ammi- nistrativo e di omologare quindi la proclamazione dei risultati della votazione per il Consiglio comunale di Stabio. Considerando in diritto: Giusta gli art. 85 lett. a e 86 cp. lOG, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro i giudizi delI'ultima istanza cantonale in merito a elezioni e votazioni cantonaIi, tra le quali si debbono noverare anche quelle comunali (RU 75 I 234 e seg.). Il ricorso fondato sull'art. 85 lett. a OG mira a garantire al cittadino attivo il diritto soggettivo di partecipare ad elezioni e a votazioni e di esigere che il loro risultato sia esattamente accertato e non venga annullato a torto. Ne segue ehe ogni eittadino attivo ha veste per impugnare mediante rieorso al Tribunale federale la violazione di detto diritto (RU 53 I 122, 59 I 114, 70 I 243). Un'auto- rita statale non ha invece qualita per ricorrere ne contro Ja violazione di diritti costituzionaIi, ne contro la viola-
52 Staatsrecht. zione dell'art. 85 lett. a OG: essa non possiede diritti eostituzionali, in particolare le manca i1 diritto di voto. La Municipalita di Stabio intende bensl tutelare col presente ricotso di diritto pubblico gli interessi generali deI Comune ; ma a questo fine un organo dello Stato non pub impugnare la decisione di un altro organo deIlo Stato eon un ricorso di diritto pubblico (RU 59 I 120 e sentenze ivi citate). Decisioni relative ad un'elezione 0 ad una votazione non colpiscono l'autorita come tale, ma tutt'al piu i suoi membri eome cittadini aventi diritto di voto. Non e necessario riconoscere, oltre che ai singoli cit- tadini attivi, anche alle autorita la veste per interporre ricorsi in materia di elezioni e di votazioni. Sta bene ehe eon sentenza 17 ottobre 1925 su ricorso Spadini contro Piccolo Consiglio dei Grigioni (RU 51 I 334) i1 Tribunale federale aveva riconosciuto alle Autorita, eomunali come tali la veste per ricorrere in materia di elezioni e votazioni. Ma la successiva giurisprudenza (RU 59 I 120; sentenze inedite 26 gennaio 1934 su ricorso Comune di Vetroz e 20 novembre 1944 su ricorso Gemeinderat von St. Niklaus) si e pronunciata in senso contrario. In eoncreto il ricorso interposto dalla Municipalita di Stabio per se e in rappresentanza dell'Ufficio elettorale, ma non in nome di cittadini attivi che sono membri di questi organi, non pub quindi essere esaminato nel merito. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e irricevibile. Vgl. auch Nr. 4. - Voir aussi n° 4. BundesrechtJiehe Abgaben. N0 11. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE PROIT FEDERAL 53 H. Auszug aus dem Urteß vom 24. März 1950 i. S. M.-Immo- bilien A.-G. gegen eidg. Steuerverwaltung. Stempelabgabe auf Aktien: Einzahlungen ,der Aktionäre ohne entsprechende Erhöhung des Aktienkapitals (Art. 21, Ahs. 1 StG). Droit de timbre BUr les actions : Paiements faits par les actionnaires sans augmentation correspondante du capital actions (art. 21 al. 1 LT). Diritto di bollo BUlle azwni : Versamenti fatti dagli azionisti senza corrispondente aumento deI capitale azionario (art. 21 cp. 1 LB). A. - In B. besteht die Aktiengesellschaft M. & Co. (A.-G. M. & Co.) für die Fabrikation und für den Handel mit Farben, Lacken, Spachtelmassen und allen übrigen Malerartikeln. Sie übernahm Aktiven und Passiven der bisherigen Kollektivgesellschaft M. & Co. Deren Teilhaber (2 Herren M.) erhielten als Gegenwert für das eingebrachte Unternehmen u. a. Aktien. Im Jahre 1935 errichteten sie die M. -Immobilien A.-G. (M. A.~G.) zur Übernahme und Verwaltung von ihnen gemeinsam gehörenden Liegen- schaften, vor allem des Geschäftshauses der A.-G. M. & Co.