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76_II_215

BGE 76 II 215

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Italiano CH
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214 Erbrecht. N° 30. Oonsiderando in diritto :

1. e 2. - ..... .

3. - Nel nierito, devesi rilevare ehe, seeondo la rieor- rente, l'impugnata sentenza viola l'art. 631, ep. 1, CC, perehe fa dipendere la collazione delle spese di studi, oltre ehe dalla volonta. deI testatore d'imporla, anehe dal presupposto eh'esse eeeedono la misura eonsueta. Sta bene ehe questo seeondo requisito dev'essere soddisfatto sol- tanto quando non sia provata una diversa volonta. deI de CU'iU8, la quale in eonereto risulta dal testamento redatto da Leonilde Bolongaro il 17 gennaio 1941 e pubbli- cato davanti alla Pretura di Locarno il 26 aprile 1946. Ma, diehiarando ehe le spese debbano eeeedere la misura eonsueta e respingendo l'obbligo di eollazione di Angelo Bolongaro perche la de CUiU8 era tenuta a dargli un'instru- zione professionale, la Camera eivile deI Tribunale d'appello non ha .riolato l'art. 631, ep. 1, CC nella misura in cui si tratta di spese d'istruzione professionale, cui la madre era tenuta nella sua qualita. di detentrice della patria potesta. a norma degli art. 275 e 276 CC. Un siffatto obbligo, ehe emana dalla patria potesta., ewe quando il figlio ha raggiunto la maggiore eta.. Appunto a motivo di questo nesso eon la patria potesta., il legisiatore ha ritenuto necessario di riservare, nel caso in cui i genitori fossero privati deI diritto di esercitarla, l'obbligo di sopportare le spese di mantenimento e di educazione dei figli (art. 289 CC). Fondandosi su quanto risulta dagli atti di causa, si deve ammettere che in conereto le spese sostenute dalla madre fino alla maggiore eta. deI figlio Angelo per i di Iui studi non superano, data la situazione eeonomiea della de cuius e eonsiderato il loro ammontare, la misura consueta, ossia quella prevista dagli art. 275 e 276 CC, e non sono quindi soggette a eollazione. Le prestazioni dei genitori a favore dei figli oltre la minore eta non sono inveee fatte in .rirtn d'un obbligo legale, ma a titölo volontario. Ne segne ehe queste ) [ Obligationenrecht. N0 31. 215 prestazioni possono essere assoggettate integralmente a eollazione quando il testatore ne abbia espresso la volonta a norma dell'art. 631 CC. In eonereto l'impugnata sentenza viola il diritto federale nella misura in eui, nonostante la eontraria volonta. della de cuius, ha negato la eollazione anehe di quelle spese di studi ehe l'attriee aveva soppor- tate nel periodo posteriore alla maggiore eta. deI convenuto Angelo Bolongaro. Dagli atti non risulta la data preeisa alla quale Angelo Bolongaro divento maggiorenne ; appare soltanto eh'egli raggiunse la maggiore eta nel 1912. La seeonda giurisdizione eantonale aeeertera questa data esatta e stabilira. pure l'ammontare delle spese ehe la de CUiU8 ha fatte pel figlio Angelo nel periodo dopo la sua maggiore eta. e ehe sono soggette a eolla.zione, spese ehe, seeondo l'attriee, sarebbero provate dalle iserizioni nel libretto in atti « Nota spese studi Ninin », iserizioni ehe la sentenza impugnata eontesta in parte. IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

31. Sentenza 4 lugJio 1950 della I Corte eivile neUa causa Cautone Tieino contro Matasei e Balemi. L'a;t. 5~ CO ,~on i~pone aHo S~to, proprietario d'una strada, 1 obbhgo d msabbIarla per facilitare la circolazione invernale delle automobili. Resta riservato un siffatto obbligo in virtu della legislazione cantonale. Werkhajtung. Art. 58 OR verpflichtet den Staat als Eigentümer ~iner ~trasse nicht, diese zur Erleichterung des Autoverkehrs lDl Wmter zu sanden; vorbehalten bleibt das Bestehen einer solchen Pflicht auf GnIDd der kantonalen Gesetzgebung. ResponsabiliM du proprißtaire d'ouvrages. L'art. 58 CO n'oblige pas l'Etat, proprietaire d'une route, de repandre du sable Bur la chaussee pour faciliter la circulation automobile; demeure reservee la legislation cantonale qui imposerait a I'Etat lIDe telle obligation. • 216 Obligationenrecht. No 31. A. - TI 24 gennaio 1947, alle ore 13, Waldo Agliata parti da Tenero eon un autoearro della ditta Matasei e Balemi, vini all'ingrosso, per effettuare un trasporto di vino a destinazione di Castelrotto. Verso le 13.30, l'autoearro transitava sulla strada piana tra Contone e Cadenazzo : il eondueente, vedendo venire in direzione opposta un eiclista, sposto leggermente verso destra l' autocarro che viaggiava nel mezzo deI campo stradale. L'autocarro comincio a slittare e, uscito dal campo stradale alla sua destra, ando giu. dalla scarpata della strada per finire nel sottostante prato ove si roveseio su un fianco. Nessun ferimento di persone, ma tutto il carico dell'autocarro, ossia 21 damigiane e 8 fiaschi di vino, ando distrutto e l'autocarro subi danni importanti. In data 23 gennaio 1948 la ditta Matasci e Balemi inoltro alla Pretura di Locarno una petizione, chiedendo che 10 Stato deI Cantone Ticino fosse condannato a risarcire il danno, perche non aveva provveduto ad insabbiare il tratto della strada in parola ed era quindi responsabile a' sensi dell'art. 58 CO. Con sentenza 26 luglio 1949 il Pretore di Locarno accolse la petizione e eondanno· 10 Stato deI Cantone Ticino aversare alla ditta Matasci e Balemi la somma di 4186 fr. a titolo di risarcimento dei danni. TI convenuto insorse contro questo giudizio che la Camera civile deI Tribunale d'appello confermo in data 20 ottobre 1950. B. - Lo Stato deI Cantone Ticino ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo il rigetto della petizione di causa. La ditta Matasci e Balemi ha proposto la eonferma della sentenza 20 ottobre 1950 della seconda giurisdizione cantonale. Oonsiderando in diritto :

1. - Secondo la costante giurisprudenza, anche il proprietario della strada pubblica puo essere responsabile a norma dell'art. 58 CO. L Obligationenrooht. N0 31. 217 Questa giurisprudenza parte dall'idea che nel campo della responsabilita. a' sensi dell'art. 41 CO la legge non distingue se l'atto illecito concerne il diritto privato oppure il diritto pubblico, ma ravvisa l'atto illecito nella violazione di qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico (RU 30 II 571 lett. b), in concordanza con la teoria che vigeva allorche il codiee federale delle obbligazioni fu emanato. Solo in seguito all'evoluzione subita dalla dottrina dopo l'entrata in vigore di questo codice, le conseguenze della violazione di norme di diritto pubblico dovrebbero essere disciplinate dal diritto pubblico e giudicate dai tribunali amministrativi. La giurisprudenza deI Tribunale federale ha continuato fin qui (vedi RU 75 II 204 e seg.) ad interpretare l'art. 41 CO conformemente alla teoria che vigeva allorche il Codice federale delle obbligazioni fu emanato. Questo trattamento eivilistico delle conseguenze della violazione di norme di diritto pubblico appare opportuno, date le lacune ehe in generale presentano ancora l' ordinamento della proprieta. pubbliea e la giurisdizione amministrativa (cfr. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungs- rechtes, p. 357). La responsabilita. a norma dell'art. 58 CO, quantunque intrinseeamente oggettiva, trova posto, per eonsiderazioni storiehe, come responsabilita. derivante da un quasi delitto nello stesso capo in cui e disciplinata la responsabilita. derivante da un delitto, capo che s'intitola I( atti illeeiti». Nell'applieazione dell'art. 58 CO non si possono tuttavia traseurare certe differenze esistenti tra una cosa eivile e una cosa pubbliea, segnatamente tra un edificio e una strada pubblica. Un edifieio e un'opera che a motivo delle sue dimensioni e qualita. e facilmente visibile e eontrollabile senza spese eecessive. Una strada pubblica, quale parte di una vasta rete stradale, 10 e in misura molto minore. La distinzione ha particolarmente impor- tanza per la responsabilita. a dipendenza di difettosa manutenzione. La manutenzione delle strade pubbliehe e un'obbligazione di diritto pubblico, la eui portata 218 Obligationenrecht. N0 31. dovrebbe essere quella stabilita dal competente legislatore in materia stradale. In realta, applicando l'art. 58 CO, si controlla il modo e Ia misura della manutenzione a dipendenza d'un'obbligazione di diritto pubblico. Spetta al giudice civile di tener conto di questa situazione, mantenendo entro limiti ragionevoli un siffatto sconfina- mento nel diritto pubblico. Se in un singolo caso la manu- tenzione non corrisponde ai disposti della legisiazione stradale, si deve anche ammettere naturalmente la manu- tenzione difettosa a norma dell'art. 58 CO ; se e invece conforme a detta Iegislazione, si deve ammettere un difetto soltanto quando esigenze elementari sono state neglette. Partendo da questi concetti, non si puo riconoscere ehe 10 Stato sia tenuto a norma delI 'art. 58 CO ad insabbiare la sua rete stradale per faeilita,re Ia eircolazione invernale delle automobili. L'insabbiatura della rete stradale durante la stagione invernale fa parte deHa manutenzione stradale in senso lato ; e pero una prestazione speciale che per Ia sua natura e le sue conseguenze finanziarie e nservata aHa decisione dellegislatore ehe esercita la sovranita sulla rete stradale. Anzitutto, per essere veramente efficaee, l'insabbiatura non si dovrebbe limitarla a singoli luoghi 0 a singole tratte particolarmente esposti alla formazione di ghiaecio, ma pratiearla in modo generale : infatti, se non vi batte il sole 0 se la temperatura non e altrimenti alta, anehe 10 strato di neve dura e pericoloso, pur prescinderido dal fatto che la superficie scioltasi di giorno diventa ghiaccio aHa sera. Inoltre l'efficacia del- l'insabbiatura deI campo stradale e garantita soltanto se certe altre eondizioni sono adempiute : dev'essere fatta sovente, a seconda della temperatura ehe porta seen disgelo e gelo, ad intervalli piu 0 meno Iunghi, poiche il disgelo fa precipitare la sabbia e il gelD sopravveniente la eopre di uno strato di ghiaecio; e dev'essere rinnovata neHe curve, anehe se il tempo rimane freddo, a motivo deI vortiee d'aria proveniente dalle ruote deH'autoveicolo in corsa ehe spazza via la sabbia. Dn onere di manutenzione • + Obligationenrecht. N° 31. 219 di siffatta portata non appare in ragionevole proporzione cogli interessi della cireolazione invernale degli automobi- listi, tanto piu che in complesso il pericolo di slittamento sulla strada ghiacciata puo essere combattuto circolando molto lentamente, specialmente innestando le piecole velo- eita. L'esigenza imposta aH'automobilista di cireolare a veloeita minime e di assumersi il pericolo ehe eio nonostante rimane, per risparmiare aHo Stato un onere eccessivo a dipendenza d'una manutenzione che non potrebbe deI resto offrire completa sicurezza, appare imperiosa sotto l'aspetto delI 'interesse generale. Se gli automobilisti avanzano pre- tese piu ampie, debbono ottenerne l'aeeoglimento per via legislativa nel senso ehe 10 Stato assuma mediante la legge sulla manutenzione stradale l'obbligo dell'insabbia- tura delle strade durante l'inverno. -Dall'art. 58 CO non puo essere dedotto un siffatto obbligo, salvo in easi eeee- zionalissimi, in eui l'insabbiatura s'imponesse come un'elementare neeessita. In realta Ie strade vengono insabbiate durante l'inverno ad opera dei Cantoni e dei Comuni. Come emerge dagli atti di causa, anche il Cantone Tieino procede all'insabbia- tura delle stradepubbliche in larga misura. Ne la parte attriee ha affermato, ne la seconda giurisdizione eantonale ha aeeertato ehe in eonereto esiste un'obbIigazione saneita dalla Iegislazione stradale ehe imponga questa insabbia- tura. Giusta la deposizione d'un suo ispettore stradale, il Cantone Ticino spende Ia somma di 500000 Fr. per insab- biare Ie strade pubbIiche durante ogni inverno. Gli enti pubbliei hanno un eerto interesse a procedere all'insabbia- tura per facilitare la eireoiazione automobilistica speeial- mente neHe strade all'interno deH'abitato. Ma nemmeno un siffatto interesse puo far assurgere l'insabbiatura ad obbligo giuridico in virtu dell'art. 58 CO.

2. - Se si ammettesse in linea di massima ehe i Cantoni e i Comuni sarebbero responsabili degli infortuni dovuti adeficiente insabbiatura delle strade pubbliehe, si giunge- rebbe ad una situazione insostenibile. Appunto il caso conereto illustra quanto lontano eon- 220 Obligationenrecht. N° 31. durrebbe l'obbligo di massima dell'ente pubblico d'insab- biare la strada automobilistica. TI tratto di strada in parola era stato insabbiato tre giorni prima, il ehe non ha pero impedito il verificarsi dell'infortunio. Risulta dalle deposizioni testimoniali ehe la sabbia mista (ossia la sabbia con ghiaietta) era stata spazzata via dalle auto- mobili ehe avevano percorso questo tratto. Secondo la parte attrice e le giurisdizioni cantonali, l'insabbiatura avrebbe dovuto esser ripetuta prima, l'intervallo di tre giorni essendo troppo lungo. Un Cantone ehe, come il Ticino, ha una rete stradale di 1100 km. variamente conformata (numerosi sono i percorsi soggetti al pericolo deI gelo) dovrebbe mettere in moto un vastissimo orga- nismo per ripetere dappertutto, entro brevi intervalli, l'insabbiatura. D'altra parte, se in concreto le condizioni fossero state normali, 10 strato di ghiaccio non insabbiato sarebbe stato visibile, e il conducente avrebbe quindi potuto passare quel tratto di strada senz'inconvenienti, procedendo a minima velocita.. Sfortunatamente poco prima dell'infortunio era sorto un leggero nevischio a motivo deI vento freddo, cosiecM 10 strato di ghiaccio sul tratto di strada in parola si coprlleggermente e divento invisible. L'autista eonosceva pero il pericolo di gelo della tratta Contone-Cadenazzo e doveva quindi ritenere ehe esistesse deI ghiaccio sotto Ia neve. Anche se poteva ammettere ehe l'insabbiatura era stata fatta di recente, avrebbe avuto motivo di procedere molto piu prudente- mente di quanto pretende di aver fatto cireolando a 20-23 km. orari. Non e certo ehe se l'ultima insabbiatura fosse stata fatta piu tardi, 10 slittamento sarebbe stato evitato ; ma si puo ritenere come certo ehe, procedendo in prima ad un'andatura minima, avrebbe attenuato la violenza e ridotto probabilmente il danno. Il Tribunale jederale pronuncia : TI ricorso per riforma e accolto. Di conseguenza e annul- lata la querelata sentenza e la petizione di causa e respinta. • , \ Obligationenrooht. N° 32.

32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Juni 1950

i. S. Schenkel gegen Scherer, Verron & Co. Art. 201 OR. 221 Unterscheidung zwischen offenen und verborgenen Mängeln; massgebliche Bedeutung und Sinn der nach Empfang der Ware vorzunehmenden « übungsgemä8sen Untersuchung»; Ableh- nung weitergehender Anforderungen an die Prüfungspflicht des Käufers. Art. 201 00. Distmction entre defauts apparents et defauts caches. Portee decisive et sens des « verifications usuelles» auxquelles l'ache- teur doit proceder apres rooeption de la marchandise. TI ne peut etre pose d'exigences plus etendues a l'obligation de verifica- tion de l'acheteur. Art. 201 00. Distinzione tra i difetti apparenti e difetti non apparenti. Portata decisiva e senso delI'« ordinario esame », cui il compratore deve procedere dopo aver ricevuto la cosa. Non si puo dare una piu vasta portata aU'obbligo deI compratore di esammare la merce. A. - Am 22. Mai 1947 bestellte die Klägerin bei der Beklagten anlässlich eines Besuches und nachher er- gänzend noch telefonisch 280 Stück Kunstseidenstoffe Crepe lingerie rayonne zu Fr. 3.70 den Meter, lieferbar im ersten Quartal 1948. Die beiden Aufträge wurden am

23. Mai bzw. berichtigt am 16. Juli 1947, je mit Hinweis auf beigelegte Qualitätsmuster, schriftlich bestätigt. Am

11. September 1947 gab die Klägerin eine erste Farb- einteilung für 25 Stück in lachs, welche dann am 3. und

5. Februar 1948 geliefert und fakturiert wurden. Die ver- bleibenden 255 Stück stellte die Beklagte bei ihr mittels Briefes und « Rohfaktura » vom 9. April 1948 der Klägerin zur Verfügung. Ende Juni 1948 wurden weitere 100 Stück abgerufen. Die restlichen 155 Stück blieben bei der Stück- färberei Basel A.-G. für die Klägerin auf Lager. Der ganze Kaufpreis von insgesamt Fr. 37,112.60 wurde bezahlt. B. - Von einer Abnehmerin, der Firma Seiden-Grieder in Zürich, erhielt die Klägerin am 14. August 1948 einen Unterrock zurückgeschickt, der aus dem von der Beklagten bezogenen Stoff hergestellt und schon bei der Anprobe