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76_II_215

BGE 76 II 215

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Italiano CH
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Erbrecht. N° 30.

Oonsiderando in diritto :

1. e 2. -

..... .

3. -

Nel nierito, devesi rilevare ehe, seeondo la rieor-

rente, l'impugnata sentenza viola l'art. 631, ep. 1, CC,

perehe fa dipendere la collazione delle spese di studi,

oltre ehe dalla volonta. deI testatore d'imporla, anehe dal

presupposto eh'esse eeeedono la misura eonsueta. Sta bene

ehe questo seeondo requisito dev'essere soddisfatto sol-

tanto quando non sia provata una diversa volonta. deI

de CU'iU8, la quale in eonereto risulta dal testamento

redatto da Leonilde Bolongaro il 17 gennaio 1941 e pubbli-

cato davanti alla Pretura di Locarno il 26 aprile 1946.

Ma, diehiarando ehe le spese debbano eeeedere la misura

eonsueta e respingendo l'obbligo di eollazione di Angelo

Bolongaro perche la de CUiU8 era tenuta a dargli un'instru-

zione professionale, la Camera eivile deI Tribunale d'appello

non ha .riolato l'art. 631, ep. 1, CC nella misura in cui

si tratta di spese d'istruzione professionale, cui la madre

era tenuta nella sua qualita. di detentrice della patria

potesta. a norma degli art. 275 e 276 CC. Un siffatto obbligo,

ehe emana dalla patria potesta., ewe quando il figlio ha

raggiunto la maggiore eta.. Appunto a motivo di questo

nesso eon la patria potesta., il legisiatore ha ritenuto

necessario di riservare, nel caso in cui i genitori fossero

privati deI diritto di esercitarla, l'obbligo di sopportare

le spese di mantenimento e di educazione dei figli (art.

289 CC). Fondandosi su quanto risulta dagli atti di causa,

si deve ammettere che in conereto le spese sostenute dalla

madre fino alla maggiore eta. deI figlio Angelo per i di

Iui studi non superano, data la situazione eeonomiea

della de cuius e eonsiderato il loro ammontare, la misura

consueta, ossia quella prevista dagli art. 275 e 276 CC,

e non sono quindi soggette a eollazione.

Le prestazioni dei genitori a favore dei figli oltre la

minore eta non sono inveee fatte in .rirtn d'un obbligo

legale, ma a titölo volontario. Ne segne ehe queste

)

[

Obligationenrecht. N0 31.

215

prestazioni possono essere assoggettate integralmente a

eollazione quando il testatore ne abbia espresso la volonta

a norma dell'art. 631 CC. In eonereto l'impugnata sentenza

viola il diritto federale nella misura in eui, nonostante la

eontraria volonta. della de cuius, ha negato la eollazione

anehe di quelle spese di studi ehe l'attriee aveva soppor-

tate nel periodo posteriore alla maggiore eta. deI convenuto

Angelo Bolongaro. Dagli atti non risulta la data preeisa

alla quale Angelo Bolongaro divento maggiorenne; appare

soltanto eh'egli raggiunse la maggiore eta nel 1912. La

seeonda giurisdizione eantonale aeeertera questa data

esatta e stabilira. pure l'ammontare delle spese ehe la

de CUiU8 ha fatte pel figlio Angelo nel periodo dopo la

sua maggiore eta. e ehe sono soggette a eolla.zione, spese

ehe, seeondo l'attriee, sarebbero provate dalle iserizioni

nel libretto in atti « Nota spese studi Ninin », iserizioni

ehe la sentenza impugnata eontesta in parte.

IH. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

31. Sentenza 4 lugJio 1950 della I Corte eivile neUa causa

Cautone Tieino contro Matasei e Balemi.

L'a;t. 5~ CO,~on i~pone aHo S~to, proprietario d'una strada,

1 obbhgo d msabbIarla per facilitare la circolazione invernale

delle automobili. Resta riservato un siffatto obbligo in virtu

della legislazione cantonale.

Werkhajtung. Art. 58 OR verpflichtet den Staat als Eigentümer

~iner ~trasse nicht, diese zur Erleichterung des Autoverkehrs

lDl Wmter zu sanden; vorbehalten bleibt das Bestehen einer

solchen Pflicht auf GnIDd der kantonalen Gesetzgebung.

ResponsabiliM du proprißtaire d'ouvrages. L'art. 58 CO n'oblige

pas l'Etat, proprietaire d'une route, de repandre du sable

Bur la chaussee pour faciliter la circulation automobile; demeure

reservee la legislation cantonale qui imposerait a I'Etat lIDe

telle obligation.

216

Obligationenrecht. No 31.

A. -

TI 24 gennaio 1947, alle ore 13, Waldo Agliata

parti da Tenero eon un autoearro della ditta Matasei e

Balemi, vini all'ingrosso, per effettuare un trasporto di

vino a destinazione di Castelrotto.

Verso le 13.30, l'autoearro transitava sulla strada piana

tra Contone e Cadenazzo : il eondueente, vedendo venire

in direzione opposta un eiclista, sposto leggermente verso

destra l'autocarro che viaggiava nel mezzo deI campo

stradale. L'autocarro comincio a slittare e, uscito dal

campo stradale alla sua destra, ando giu. dalla scarpata

della strada per finire nel sottostante prato ove si roveseio

su un fianco. Nessun ferimento di persone, ma tutto il

carico dell'autocarro, ossia 21 damigiane e 8 fiaschi di

vino, ando distrutto e l'autocarro subi danni importanti.

In data 23 gennaio 1948 la ditta Matasci e Balemi

inoltro alla Pretura di Locarno una petizione, chiedendo

che 10 Stato deI Cantone Ticino fosse condannato a risarcire

il danno, perche non aveva provveduto ad insabbiare il

tratto della strada in parola ed era quindi responsabile

a' sensi dell'art. 58 CO.

Con sentenza 26 luglio 1949 il Pretore di Locarno

accolse la petizione e eondanno· 10 Stato deI Cantone

Ticino aversare alla ditta Matasci e Balemi la somma di

4186 fr. a titolo di risarcimento dei danni.

TI convenuto insorse contro questo giudizio che la

Camera civile deI Tribunale d'appello confermo in data

20 ottobre 1950.

B. -

Lo Stato deI Cantone Ticino ha interposto un

ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo il

rigetto della petizione di causa.

La ditta Matasci e Balemi ha proposto la eonferma

della sentenza 20 ottobre 1950 della seconda giurisdizione

cantonale.

Oonsiderando in diritto :

1. -

Secondo la costante giurisprudenza, anche il

proprietario della strada pubblica puo essere responsabile

a norma dell'art. 58 CO.

L

Obligationenrooht. N0 31.

217

Questa giurisprudenza parte dall'idea che nel campo

della responsabilita. a' sensi dell'art. 41 CO la legge non

distingue se l'atto illecito concerne il diritto privato

oppure il diritto pubblico, ma ravvisa l'atto illecito nella

violazione di qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico

(RU 30 II 571 lett. b), in concordanza con la teoria che

vigeva allorche il codiee federale delle obbligazioni fu

emanato. Solo in seguito all'evoluzione subita dalla

dottrina dopo l'entrata in vigore di questo codice, le

conseguenze della violazione di norme di diritto pubblico

dovrebbero essere disciplinate dal diritto pubblico e

giudicate dai tribunali amministrativi.

La giurisprudenza deI Tribunale federale ha continuato

fin qui (vedi RU 75 II 204 e seg.) ad interpretare l'art.

41 CO conformemente alla teoria che vigeva allorche il

Codice federale delle obbligazioni fu emanato. Questo

trattamento eivilistico delle conseguenze della violazione

di norme di diritto pubblico appare opportuno, date le

lacune ehe in generale presentano ancora l'ordinamento

della proprieta. pubbliea e la giurisdizione amministrativa

(cfr. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungs-

rechtes, p. 357). La responsabilita. a norma dell'art. 58 CO,

quantunque intrinseeamente oggettiva, trova posto, per

eonsiderazioni storiehe, come responsabilita. derivante da

un quasi delitto nello stesso capo in cui e disciplinata

la responsabilita. derivante da un delitto, capo che s'intitola

I(atti illeeiti».

Nell'applieazione dell'art. 58 CO non si possono tuttavia

traseurare certe differenze esistenti tra una cosa eivile

e una cosa pubbliea, segnatamente tra un edificio e una

strada pubblica. Un edifieio e un'opera che a motivo

delle sue dimensioni e qualita. e facilmente visibile e

eontrollabile senza spese eecessive. Una strada pubblica,

quale parte di una vasta rete stradale, 10 e in misura

molto minore. La distinzione ha particolarmente impor-

tanza per la responsabilita. a dipendenza di difettosa

manutenzione. La manutenzione delle strade pubbliehe

e un'obbligazione di diritto pubblico, la eui portata

218

Obligationenrecht. N0 31.

dovrebbe essere quella stabilita dal competente legislatore

in materia stradale. In realta, applicando l'art. 58 CO,

si controlla il modo e Ia misura della manutenzione a

dipendenza d'un'obbligazione di diritto pubblico. Spetta

al giudice civile di tener conto di questa situazione,

mantenendo entro limiti ragionevoli un siffatto sconfina-

mento nel diritto pubblico. Se in un singolo caso la manu-

tenzione non corrisponde ai disposti della legisiazione

stradale, si deve anche ammettere naturalmente la manu-

tenzione difettosa a norma dell'art. 58 CO; se e invece

conforme a detta Iegislazione, si deve ammettere un

difetto soltanto quando esigenze elementari sono state

neglette.

Partendo da questi concetti, non si puo riconoscere ehe

10 Stato sia tenuto a norma delI 'art. 58 CO ad insabbiare

la sua rete stradale per faeilita,re Ia eircolazione invernale

delle automobili. L'insabbiatura della rete stradale durante

la stagione invernale fa parte deHa manutenzione stradale

in senso lato; e pero una prestazione speciale che per Ia

sua natura e le sue conseguenze finanziarie e nservata

aHa decisione dellegislatore ehe esercita la sovranita

sulla rete stradale. Anzitutto, per essere veramente

efficaee, l'insabbiatura non si dovrebbe limitarla a singoli

luoghi 0 a singole tratte particolarmente esposti alla

formazione di ghiaecio, ma pratiearla in modo generale :

infatti, se non vi batte il sole 0 se la temperatura non e

altrimenti alta, anehe 10 strato di neve dura e pericoloso,

pur prescinderido dal fatto che la superficie scioltasi di

giorno diventa ghiaccio aHa sera. Inoltre l'efficacia del-

l'insabbiatura deI campo stradale e garantita soltanto se

certe altre eondizioni sono adempiute : dev'essere fatta

sovente, a seconda della temperatura ehe porta seen

disgelo e gelo, ad intervalli piu 0 meno Iunghi, poiche

il disgelo fa precipitare la sabbia e il gelD sopravveniente

la eopre di uno strato di ghiaecio; e dev'essere rinnovata

neHe curve, anehe se il tempo rimane freddo, a motivo deI

vortiee d'aria proveniente dalle ruote deH'autoveicolo in

corsa ehe spazza via la sabbia. Dn onere di manutenzione

+

Obligationenrecht. N° 31.

219

di siffatta portata non appare in ragionevole proporzione

cogli interessi della cireolazione invernale degli automobi-

listi, tanto piu che in complesso il pericolo di slittamento

sulla strada ghiacciata puo essere combattuto circolando

molto lentamente, specialmente innestando le piecole velo-

eita. L'esigenza imposta aH'automobilista di cireolare a

veloeita minime e di assumersi il pericolo ehe eio nonostante

rimane, per risparmiare aHo Stato un onere eccessivo a

dipendenza d'una manutenzione che non potrebbe deI resto

offrire completa sicurezza, appare imperiosa sotto l'aspetto

delI 'interesse generale. Se gli automobilisti avanzano pre-

tese piu ampie, debbono ottenerne l'aeeoglimento per via

legislativa nel senso ehe 10 Stato assuma mediante la

legge sulla manutenzione stradale l'obbligo dell'insabbia-

tura delle strade durante l'inverno. -Dall'art. 58 CO non

puo essere dedotto un siffatto obbligo, salvo in easi eeee-

zionalissimi, in eui l'insabbiatura s'imponesse come

un'elementare neeessita.

In realta Ie strade vengono insabbiate durante l'inverno

ad opera dei Cantoni e dei Comuni. Come emerge dagli

atti di causa, anche il Cantone Tieino procede all'insabbia-

tura delle stradepubbliche in larga misura. Ne la parte

attriee ha affermato, ne la seconda giurisdizione eantonale

ha aeeertato ehe in eonereto esiste un'obbIigazione saneita

dalla Iegislazione stradale ehe imponga questa insabbia-

tura. Giusta la deposizione d'un suo ispettore stradale, il

Cantone Ticino spende Ia somma di 500000 Fr. per insab-

biare Ie strade pubbIiche durante ogni inverno. Gli enti

pubbliei hanno un eerto interesse a procedere all'insabbia-

tura per facilitare la eireoiazione automobilistica speeial-

mente neHe strade all'interno deH'abitato. Ma nemmeno

un siffatto interesse puo far assurgere l'insabbiatura ad

obbligo giuridico in virtu dell'art. 58 CO.

2. -

Se si ammettesse in linea di massima ehe i Cantoni

e i Comuni sarebbero responsabili degli infortuni dovuti

adeficiente insabbiatura delle strade pubbliehe, si giunge-

rebbe ad una situazione insostenibile.

Appunto il caso conereto illustra quanto lontano eon-

220

Obligationenrecht. N° 31.

durrebbe l'obbligo di massima dell'ente pubblico d'insab-

biare la strada automobilistica. TI tratto di strada in

parola era stato insabbiato tre giorni prima, il ehe non

ha pero impedito il verificarsi dell'infortunio. Risulta

dalle deposizioni testimoniali ehe la sabbia mista (ossia

la sabbia con ghiaietta) era stata spazzata via dalle auto-

mobili ehe avevano percorso questo tratto. Secondo la

parte attrice e le giurisdizioni cantonali, l'insabbiatura

avrebbe dovuto esser ripetuta prima, l'intervallo di tre

giorni essendo troppo lungo. Un Cantone ehe, come il

Ticino, ha una rete stradale di 1100 km. variamente

conformata (numerosi sono i percorsi soggetti al pericolo

deI gelo) dovrebbe mettere in moto un vastissimo orga-

nismo per ripetere dappertutto, entro brevi intervalli,

l'insabbiatura. D'altra parte, se in concreto le condizioni

fossero state normali, 10 strato di ghiaccio non insabbiato

sarebbe stato visibile, e il conducente avrebbe quindi

potuto passare quel tratto di strada senz'inconvenienti,

procedendo a minima velocita.. Sfortunatamente poco

prima dell'infortunio era sorto un leggero nevischio a

motivo deI vento freddo, cosiecM 10 strato di ghiaccio

sul tratto di strada in parola si coprlleggermente e divento

invisible. L'autista eonosceva pero il pericolo di gelo della

tratta Contone-Cadenazzo e doveva quindi ritenere ehe

esistesse deI ghiaccio sotto Ia neve. Anche se poteva

ammettere ehe l'insabbiatura era stata fatta di recente,

avrebbe avuto motivo di procedere molto piu prudente-

mente di quanto pretende di aver fatto cireolando a 20-23

km. orari. Non e certo ehe se l'ultima insabbiatura fosse

stata fatta piu tardi, 10 slittamento sarebbe stato evitato;

ma si puo ritenere come certo ehe, procedendo in prima

ad un'andatura minima, avrebbe attenuato la violenza

e ridotto probabilmente il danno.

Il Tribunale jederale pronuncia :

TI ricorso per riforma e accolto. Di conseguenza e annul-

lata la querelata sentenza e la petizione di causa e respinta.

,

\

Obligationenrooht. N° 32.

32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Juni 1950

i. S. Schenkel gegen Scherer, Verron & Co.

Art. 201 OR.

221

Unterscheidung zwischen offenen und verborgenen Mängeln;

massgebliche Bedeutung und Sinn der nach Empfang der Ware

vorzunehmenden « übungsgemä8sen Untersuchung»; Ableh-

nung weitergehender Anforderungen an die Prüfungspflicht des

Käufers.

Art. 201 00.

Distmction entre defauts apparents et defauts caches. Portee

decisive et sens des « verifications usuelles» auxquelles l'ache-

teur doit proceder apres rooeption de la marchandise. TI ne peut

etre pose d'exigences plus etendues a l'obligation de verifica-

tion de l'acheteur.

Art. 201 00.

Distinzione tra i difetti apparenti e difetti non apparenti. Portata

decisiva e senso delI'« ordinario esame », cui il compratore deve

procedere dopo aver ricevuto la cosa. Non si puo dare una piu

vasta portata aU'obbligo deI compratore di esammare la merce.

A. -

Am 22. Mai 1947 bestellte die Klägerin bei der

Beklagten anlässlich eines Besuches und nachher er-

gänzend noch telefonisch 280 Stück Kunstseidenstoffe

Crepe lingerie rayonne zu Fr. 3.70 den Meter, lieferbar

im ersten Quartal 1948. Die beiden Aufträge wurden am

23. Mai bzw. berichtigt am 16. Juli 1947, je mit Hinweis

auf beigelegte Qualitätsmuster, schriftlich bestätigt. Am

11. September 1947 gab die Klägerin eine erste Farb-

einteilung für 25 Stück in lachs, welche dann am 3. und

5. Februar 1948 geliefert und fakturiert wurden. Die ver-

bleibenden 255 Stück stellte die Beklagte bei ihr mittels

Briefes und « Rohfaktura » vom 9. April 1948 der Klägerin

zur Verfügung. Ende Juni 1948 wurden weitere 100 Stück

abgerufen. Die restlichen 155 Stück blieben bei der Stück-

färberei Basel A.-G. für die Klägerin auf Lager. Der

ganze Kaufpreis von insgesamt Fr. 37,112.60 wurde bezahlt.

B. -

Von einer Abnehmerin, der Firma Seiden-Grieder

in Zürich, erhielt die Klägerin am 14. August 1948 einen

Unterrock zurückgeschickt, der aus dem von der Beklagten

bezogenen Stoff hergestellt und schon bei der Anprobe