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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
V_ POST, TELEGRAPH UND TELEPHON
POSTES, . TELEGRAPHES ET TELEPHONES
60. Sentenza 2 dicembre 1949 nella causa Danzas e Ci S. A.
contro PTT.
Art. 1 e 2 LSP. Portata della privativa postale. Concetto di traffieo
Iocale nelle localita di frontiera.
Art. 1 und 2 PVG. Postregal; Ortsverkehr an Grenzorten.
Art. 1 et 2 LSP. Portee de la regale des postes. TraBe Ioeal dans
les localiMs de la frontiere.
A. -
La Danzas e Ci. S. A., impresa di trasporti
internazionali, a Chiasso, fu inearicata di spedire dei
pacehi-regalo a destinazione dell'estero. Le merei destinate
a1la eonfezione di questi paechi (zucehero, ca:tre, cioeeo-
lata,' eee.) si trovavano immagazzinate presso il Punto
franeo di Chiasso. Si trattava di merei in transito, pro-
venienti dall'estero e destinate all'estero.
Il Pnnto franeo, ehe e un magazzino doganale, si trova
nelle vieinanze della stazione merci di Chiasso e dista
dalla frontiera italiana (valieo di Chiasso-strada:) circa
1800 m.
I paechi-regal0, eiaseuno d'un peso inf~riore ai 5 kg
conformemente alle condizioni stabilite dalle Autorita.
doganali italiane, furono eonfezionati nel Punto franeo.
Eseguite le operazioni doganali d'useita presso l'Ufficio
doganale svizzero deI Punto franco, la ditta Danzas
trasporto i pacchi-regalo in discorso oltre Ja frontiera,
ove furono sottoposti a1 eontrollo dogana1e italiano; indi
li eonsegno alla posta italiana.
In tale modo, ossia senza passare pel tramite dell'Uffieio
postale svizzero di Chiasso-transito, la ditta Danzas tra-
sporto una quantita. assai rilevante di pacehi-regalo.
Invitata a pagare le tasse postali svizzere pel tra-
sporto di questi paechi, la ditta Danzas oppose un rifiuto,
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contestando ehe in eonereto fosse applicabile la privativa
prevista dall'art. 1, cp. 1, lett. b, della legge sul servizio
delle poste (LSP).
In data 7 luglio 1949 la Direzione genera1e delle poste,
. dei telegrafi e dei telefoni decise ehe il trasporto dei paechi
in diseorso sottostava alla privativa postale e eondanno
la ditta Danzas a pagare all'Uffieio postale di Chiasso-
transito la somma di 2413 fr. 20 per tasse postali eluse.
B. -
La Danzas e Ci. S. A. ha interposto un ricorso
di dirittto amministrativo al Tribunale federale, ehiedendo
l'annullamento dell'impugnata decisione essenzialmente
per i seguenti motivi:
Non si tratta d'un trasporto ehe soggiace alla privativa
postale, ma d'uri semplice trasporto dalla dogana svizzera
alla dogana italiana. Per mero caso, gli edifici delle due
dogane si trovano in conereto ad una distanza assai grande
1'000 dall'altro. Il trasporto da un ufficio doganale ad
un altro a meno di 500 m di distanza e vero e proprio
traffieo 10cale. A torto la posta ritiene ehe il trasporto era
soggetto alla sua privativa pel sempliee fatto ehe la meree
era stata confezionata in pacchi, ciascuno dei quali pesava
meno di 5 kg. In conereto la meree e arrivata al Punto
franco non eonfezionata ed e stata smistata da dogana a
dogana confezionata in paeehi unieamente per esigenze
degli organi dogana1i italiani. Non si tratta d'una riunione
di spedizioni per eludere le tasse postali, ma d'un unieo
invio fino alla dogana italiana in una eonfezione ehe questa
ha domandata.
DeI resto, la posta non era neppure in grado di prov-
vedere razionalmente al trasporto. Inearieando dei tra-
sporto. la posta svizzera, ne sarebbe derivata una perdita
enorme di tempo e di denaro. L'art. 25 lett. e LSP potrebbe
essere invoeato in eonereto.
La posta, ehe puo aecordare delle concessioni (art. 3
LSP), non deve interpretare le vigenti disposizioni in modo
troppo restrittivo 0 troppo letterale.
Infine un eeeessivo rigore appare particoJarmente inop-
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portuno, dato il earattere umanitario dei paechi-~galo.
Rispondendo, 180 Direzione generale delle poste, dei
telegrafi e dei telefoni ha concluso pel rigetto deI ricorso.
Oonsiderando in diritto:
Giusta l'art. 1 LSP, l'Amministrazione delle poste ha,
con riserva delle eecezioni previste daU'art. 2, il diritto
esclusivo . di trasportare invii ehiusi di qualsiasi natura
non eeeedenti il peso di 5 kg; e vietato spedire per posta
o in qualsiasi altro modo, riunitj in un solo invio allo seopo
di eludere le tasse postali, diversi oggetti'sottoposti aHa
privativa postale e destinati 80 piu persone.
In eonereto devesi ammettere ehe ogni singolo paeeo-
regal0 d'un peso inferiore 80 5 kg costituisce un invio di-
stinto, spedito dalla Danzas e Ci. S. A. ehe agiva in virtu
d'un mandato. Destinatario di eiaseun pacco ara 180 persona
indieata su di esso; illuogo di spedizione si trovava 80 Chiasso
in Isvizzera e quello di destinazione in uno. 10ealit8. italiana.
Giusta l'art. 2 lett. e LSP, 180 privativa postale non si
estende tuttavia 801 trasporto d'invii nel traffieo 10cale ehe
venga eseguito dal mittente stesso 0 da un suo inearicato,
il quale non ne faceia professione e non sia 801 servizio della
Confederaziont! 0 di un'impresa di trasporti 801 benefieio
deDa eoncessione federale. Mo., in conereto, non si puo
considerare eome traffico 10eale il trasporto tra Ja 10ealita.
svizzera situata presso 180 frontiera e le diverse 10ealit8.
estere, ove risiedevano i destinatari (deeisione I settem-
bre 1916 deI Consiglio federale, pubblicata nel vol. 3, 80
pag. 507, deI Foglio federale svizzero, ed. fr.). Ad ogni
modo devesi osservare ehe Ja ditto. Danzas ha effettuato
queste spedizioni pel eonto di terzi e si oecupa professio-
nalmente disifiatti trasporti, eosieche gia. per 'questo
motivo l'art. 2 lett. c LSP non puo essere applieato neUa
fattispecie.
Benehe in conereto il pereorso in Isvizzera sia di poco
conto, non appare abusivo applieare 180 privativa postale,
poiehe il percorso svizzero viene ad aggiungersi 80 queDo
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estero eiltrasporto e un trasporto internazionale effet-
tuato in collaborazione coi servizi delle poste dei due
paesi.
Non e dubbio ehe tutti gli invii da uno. loealita. di fron-
tiera 80 destinazione deI paese estero vieino sono soggetti,
in prineipio, alla privativa p08ta1e.
Il solo punto da esaminare e se, date le eircostanze
particoJari deI easo eoncreto, non si dovrebbe saneire
un'eecezione aUa regola suddetta.
Non si potrebbe ammettere un'eceezione pel fatto ehe
il domieilio deI mittente 0 illuogo ove i 'pacehi sono eon-
fezionati e spediti si trova 80 poea distanza daDa frontiera.
La lunghezza di questo percorso e irrilevante. Tutti g1i
invii fatti daDa Svizzera 80 destinazione deD'estero deb-
bono essere trattati in modo identico da1 lato deUa priva-
tiva postale. Non si potrebbero favorire gli abitanti di
10calit8. in immediata vicinanza deUa frontiera e tanto
meno si potrebbe rieonoseere agli spedizionieri il diritto
. d'organizzare dei trasporti oltre 180 frontiera per evitare
il pagamento delle tasse postali eorrispondenti 801 tra-
sporto in Isvizzera.
E nemmeno si potrebbe fare un'eecezione pel fatto ehe
le merci spedite si trovavano in un magazzino doganale e
non avevano soluto il dazio svizzero. Si tratta d'una eir-
eostanza ehe coneerne soltanto il servizio doganale. Magaz-
zini doganali come il Punto franeo di Chiasso esistono
anehe neU'interno deI paese. Qualunque fosse in conereto
il regime doganale deDe merei spedite, sta pero sempre
ehe, da1 lato deDa privativa postale, queste merci si tro-
vavano in Isvizzera e ehe il 10ro trasporto in territorio
svizzerO era disciplinato dalle disposizioni sulla privativa
postale. Non si tratta d'un sempliee trasporto dalla dogana
svizzera 80 quella italiana, ma di paechi spediti daDa. Sviz-
zera a. destinazione di persone dimoranti aD'estero. TI fatto
ehe per questo trasporto le merei debbano uscire attra-
verso 180 dogana svizzera ed entrare in Italia attraverso
180 dogana italiana e irrilevante. Cos1 pure non e in:H.uente
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il fatto che queste merci provengano da un magazzino
situato in prossimita immediata dell'ufficio doganale
svizzero.
L'art. 24 LSP. e completamente estraneo allafattispecie.
Anche l'art. 25 LSP e invocato a torto dalla ricorrente :
spetta alla posta di decidere quali sono gli invii che si
p,estano 0 no al trasporto postale. Edel resto evidente
che I' Amministrazione delle poste disponeva dei mezzi
necessari per trasportare i pacchi in discorso.
Infine e da escludere che la posta possa accordare per
siffatti trasporti una concessione a norma delI'art. 3 che
si riferisoo esclusivamente al trasporto delle persone.
n carattere umanftario dell'istituzione dei pacchi-
regalo non consente di sancire un'ecoozione alla privativa
postale.
Quanto alI'ammontare delle tasse dovute, esso non e
contestato in se.
II Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
VI. VERFAHREN
PROC:EDURE
61. Urteil der J. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1949 i. S. Beble
gegen Gabler und Eid gen. Amt für geistiges Eigentum.
Verwaltung8gerichtsbeschwerde
in
PateJntsachen,
Legitimation:
Art. 103 OG.
Frage der Legitimation des Pfandgläubigers, dem eine zum Patent
a:ngemeldete Er~dung verpfändet ist, zur Verwaltungsge-
rlChtsbeschwerde Im Patenterteilungsverfahren.
Reoours '!e droit adminiBtratif en matiere de brevets; qualiU pour
recounr. Art. 103 OJ.
Le creaneier gagiste, qui a I'6I}U en gage une invention pour laquelle
une demande de brevet a et6 deposee, n'a pas qualit6 pour former
I
Verfahren. No 61.
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un recours da droit administratif clans la. procM.ure relative a la
delivrance du brevet.
Ricor80 di diritto amminiBtraf/Vvo in materia di brevetti .. ' veste per
inrerporre un riCOTSO di diritto amminiBtratioo (art. 103 OG).
Il ereditore pignoratizio ehe ha rieevuto in pegno un'invenzione,
per Ia quaIe e stata presentata una domanda di brevetto, non
ha. veste per interporre un ricorso di diritto amministrativo neUa
procedura coneernente il rila.scio deI brevetto.
Aus dem Tatbestand:
Am 17. Februar 1938 reichte Gablerdemeidgen.Amtfür
geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein. Bebie gewährte
mit Vertrag vom 1. Juli 1940 dem Gabler zur Auswertung
der Patentrechte aus der angemeldeten Erfindung ein Dar-
lehen. Als Sicherheit verpfandete Gabler dem Bebie das
noch nicht erteilte Patent. Das Patentgesuch Gablers
führte nach einer Reihe von Beanstandungen am 15. April
1949 zur Erteilung des Patents. Als Anmeldedatum wurde
der 17. Oktober 1944 angegeben, da Gabler damals in ver-
schiedenen Unteransprüchen den Schutz weiterer Aus-
führungsformen beansprucht hatte (Art. 29 Abs. 3 PatG).
In der Zwischenzeit, am 30. Juni 1948, hatte Bebü~ gegen
Gabler Betreibung auf Verwertung des verpfandeten Pa-
tentgesuches angehoben. Gabler erhob betreibungsrecht-
liehe Beschwerde gegen die Zulässigkeit der Betreibung.
Dieses Beschwerdeverfahren war zur Zeit der Patentertei-
lung noch hängig. Der Pfandgläubiger Bebie erkJärte, die
Patenterteilung nicht anzuerkennen, weil sie nicht mit
Wirkung ab 17. Februar 1938 erfolgt war, und reichte
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Antrag, die
Patenterteilung sei aufzuheben. Das Bundesgericht tritt
auf die Beschwerde nicht ein aus den folgenden
Erwägungen:
1. -
Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung
des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom
15 April 1949, durch welche dem Erfinder Gabler das strei-
tige Patent Nr. 261 014 (mit Wirkung ab 17. Oktober 1944)
,erteilt wurde.