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75_I_376

BGE 75 I 376

Bundesgericht (BGE) · 1949-12-02 · Italiano CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

V_ POST, TELEGRAPH UND TELEPHON

POSTES, . TELEGRAPHES ET TELEPHONES

60. Sentenza 2 dicembre 1949 nella causa Danzas e Ci S. A.

contro PTT.

Art. 1 e 2 LSP. Portata della privativa postale. Concetto di traffieo

Iocale nelle localita di frontiera.

Art. 1 und 2 PVG. Postregal; Ortsverkehr an Grenzorten.

Art. 1 et 2 LSP. Portee de la regale des postes. TraBe Ioeal dans

les localiMs de la frontiere.

A. -

La Danzas e Ci. S. A., impresa di trasporti

internazionali, a Chiasso, fu inearicata di spedire dei

pacehi-regalo a destinazione dell'estero. Le merei destinate

a1la eonfezione di questi paechi (zucehero, ca:tre, cioeeo-

lata,' eee.) si trovavano immagazzinate presso il Punto

franeo di Chiasso. Si trattava di merei in transito, pro-

venienti dall'estero e destinate all'estero.

Il Pnnto franeo, ehe e un magazzino doganale, si trova

nelle vieinanze della stazione merci di Chiasso e dista

dalla frontiera italiana (valieo di Chiasso-strada:) circa

1800 m.

I paechi-regal0, eiaseuno d'un peso inf~riore ai 5 kg

conformemente alle condizioni stabilite dalle Autorita.

doganali italiane, furono eonfezionati nel Punto franeo.

Eseguite le operazioni doganali d'useita presso l'Ufficio

doganale svizzero deI Punto franco, la ditta Danzas

trasporto i pacchi-regalo in discorso oltre Ja frontiera,

ove furono sottoposti a1 eontrollo dogana1e italiano; indi

li eonsegno alla posta italiana.

In tale modo, ossia senza passare pel tramite dell'Uffieio

postale svizzero di Chiasso-transito, la ditta Danzas tra-

sporto una quantita. assai rilevante di pacehi-regalo.

Invitata a pagare le tasse postali svizzere pel tra-

sporto di questi paechi, la ditta Danzas oppose un rifiuto,

Post, Telegraph und Telephon. N0 60.

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contestando ehe in eonereto fosse applicabile la privativa

prevista dall'art. 1, cp. 1, lett. b, della legge sul servizio

delle poste (LSP).

In data 7 luglio 1949 la Direzione genera1e delle poste,

. dei telegrafi e dei telefoni decise ehe il trasporto dei paechi

in diseorso sottostava alla privativa postale e eondanno

la ditta Danzas a pagare all'Uffieio postale di Chiasso-

transito la somma di 2413 fr. 20 per tasse postali eluse.

B. -

La Danzas e Ci. S. A. ha interposto un ricorso

di dirittto amministrativo al Tribunale federale, ehiedendo

l'annullamento dell'impugnata decisione essenzialmente

per i seguenti motivi:

Non si tratta d'un trasporto ehe soggiace alla privativa

postale, ma d'uri semplice trasporto dalla dogana svizzera

alla dogana italiana. Per mero caso, gli edifici delle due

dogane si trovano in conereto ad una distanza assai grande

1'000 dall'altro. Il trasporto da un ufficio doganale ad

un altro a meno di 500 m di distanza e vero e proprio

traffieo 10cale. A torto la posta ritiene ehe il trasporto era

soggetto alla sua privativa pel sempliee fatto ehe la meree

era stata confezionata in pacchi, ciascuno dei quali pesava

meno di 5 kg. In conereto la meree e arrivata al Punto

franco non eonfezionata ed e stata smistata da dogana a

dogana confezionata in paeehi unieamente per esigenze

degli organi dogana1i italiani. Non si tratta d'una riunione

di spedizioni per eludere le tasse postali, ma d'un unieo

invio fino alla dogana italiana in una eonfezione ehe questa

ha domandata.

DeI resto, la posta non era neppure in grado di prov-

vedere razionalmente al trasporto. Inearieando dei tra-

sporto. la posta svizzera, ne sarebbe derivata una perdita

enorme di tempo e di denaro. L'art. 25 lett. e LSP potrebbe

essere invoeato in eonereto.

La posta, ehe puo aecordare delle concessioni (art. 3

LSP), non deve interpretare le vigenti disposizioni in modo

troppo restrittivo 0 troppo letterale.

Infine un eeeessivo rigore appare particoJarmente inop-

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

portuno, dato il earattere umanitario dei paechi-~galo.

Rispondendo, 180 Direzione generale delle poste, dei

telegrafi e dei telefoni ha concluso pel rigetto deI ricorso.

Oonsiderando in diritto:

Giusta l'art. 1 LSP, l'Amministrazione delle poste ha,

con riserva delle eecezioni previste daU'art. 2, il diritto

esclusivo . di trasportare invii ehiusi di qualsiasi natura

non eeeedenti il peso di 5 kg; e vietato spedire per posta

o in qualsiasi altro modo, riunitj in un solo invio allo seopo

di eludere le tasse postali, diversi oggetti'sottoposti aHa

privativa postale e destinati 80 piu persone.

In eonereto devesi ammettere ehe ogni singolo paeeo-

regal0 d'un peso inferiore 80 5 kg costituisce un invio di-

stinto, spedito dalla Danzas e Ci. S. A. ehe agiva in virtu

d'un mandato. Destinatario di eiaseun pacco ara 180 persona

indieata su di esso; illuogo di spedizione si trovava 80 Chiasso

in Isvizzera e quello di destinazione in uno. 10ealit8. italiana.

Giusta l'art. 2 lett. e LSP, 180 privativa postale non si

estende tuttavia 801 trasporto d'invii nel traffieo 10cale ehe

venga eseguito dal mittente stesso 0 da un suo inearicato,

il quale non ne faceia professione e non sia 801 servizio della

Confederaziont! 0 di un'impresa di trasporti 801 benefieio

deDa eoncessione federale. Mo., in conereto, non si puo

considerare eome traffico 10eale il trasporto tra Ja 10ealita.

svizzera situata presso 180 frontiera e le diverse 10ealit8.

estere, ove risiedevano i destinatari (deeisione I settem-

bre 1916 deI Consiglio federale, pubblicata nel vol. 3, 80

pag. 507, deI Foglio federale svizzero, ed. fr.). Ad ogni

modo devesi osservare ehe Ja ditto. Danzas ha effettuato

queste spedizioni pel eonto di terzi e si oecupa professio-

nalmente disifiatti trasporti, eosieche gia. per 'questo

motivo l'art. 2 lett. c LSP non puo essere applieato neUa

fattispecie.

Benehe in conereto il pereorso in Isvizzera sia di poco

conto, non appare abusivo applieare 180 privativa postale,

poiehe il percorso svizzero viene ad aggiungersi 80 queDo

Post, Telegraph und Telephon. N° 60.

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estero eiltrasporto e un trasporto internazionale effet-

tuato in collaborazione coi servizi delle poste dei due

paesi.

Non e dubbio ehe tutti gli invii da uno. loealita. di fron-

tiera 80 destinazione deI paese estero vieino sono soggetti,

in prineipio, alla privativa p08ta1e.

Il solo punto da esaminare e se, date le eircostanze

particoJari deI easo eoncreto, non si dovrebbe saneire

un'eecezione aUa regola suddetta.

Non si potrebbe ammettere un'eceezione pel fatto ehe

il domieilio deI mittente 0 illuogo ove i 'pacehi sono eon-

fezionati e spediti si trova 80 poea distanza daDa frontiera.

La lunghezza di questo percorso e irrilevante. Tutti g1i

invii fatti daDa Svizzera 80 destinazione deD'estero deb-

bono essere trattati in modo identico da1 lato deUa priva-

tiva postale. Non si potrebbero favorire gli abitanti di

10calit8. in immediata vicinanza deUa frontiera e tanto

meno si potrebbe rieonoseere agli spedizionieri il diritto

. d'organizzare dei trasporti oltre 180 frontiera per evitare

il pagamento delle tasse postali eorrispondenti 801 tra-

sporto in Isvizzera.

E nemmeno si potrebbe fare un'eecezione pel fatto ehe

le merci spedite si trovavano in un magazzino doganale e

non avevano soluto il dazio svizzero. Si tratta d'una eir-

eostanza ehe coneerne soltanto il servizio doganale. Magaz-

zini doganali come il Punto franeo di Chiasso esistono

anehe neU'interno deI paese. Qualunque fosse in conereto

il regime doganale deDe merei spedite, sta pero sempre

ehe, da1 lato deDa privativa postale, queste merci si tro-

vavano in Isvizzera e ehe il 10ro trasporto in territorio

svizzerO era disciplinato dalle disposizioni sulla privativa

postale. Non si tratta d'un sempliee trasporto dalla dogana

svizzera 80 quella italiana, ma di paechi spediti daDa. Sviz-

zera a. destinazione di persone dimoranti aD'estero. TI fatto

ehe per questo trasporto le merei debbano uscire attra-

verso 180 dogana svizzera ed entrare in Italia attraverso

180 dogana italiana e irrilevante. Cos1 pure non e in:H.uente

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

il fatto che queste merci provengano da un magazzino

situato in prossimita immediata dell'ufficio doganale

svizzero.

L'art. 24 LSP. e completamente estraneo allafattispecie.

Anche l'art. 25 LSP e invocato a torto dalla ricorrente :

spetta alla posta di decidere quali sono gli invii che si

p,estano 0 no al trasporto postale. Edel resto evidente

che I' Amministrazione delle poste disponeva dei mezzi

necessari per trasportare i pacchi in discorso.

Infine e da escludere che la posta possa accordare per

siffatti trasporti una concessione a norma delI'art. 3 che

si riferisoo esclusivamente al trasporto delle persone.

n carattere umanftario dell'istituzione dei pacchi-

regalo non consente di sancire un'ecoozione alla privativa

postale.

Quanto alI'ammontare delle tasse dovute, esso non e

contestato in se.

II Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso e respinto.

VI. VERFAHREN

PROC:EDURE

61. Urteil der J. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1949 i. S. Beble

gegen Gabler und Eid gen. Amt für geistiges Eigentum.

Verwaltung8gerichtsbeschwerde

in

PateJntsachen,

Legitimation:

Art. 103 OG.

Frage der Legitimation des Pfandgläubigers, dem eine zum Patent

a:ngemeldete Er~dung verpfändet ist, zur Verwaltungsge-

rlChtsbeschwerde Im Patenterteilungsverfahren.

Reoours '!e droit adminiBtratif en matiere de brevets; qualiU pour

recounr. Art. 103 OJ.

Le creaneier gagiste, qui a I'6I}U en gage une invention pour laquelle

une demande de brevet a et6 deposee, n'a pas qualit6 pour former

I

Verfahren. No 61.

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un recours da droit administratif clans la. procM.ure relative a la

delivrance du brevet.

Ricor80 di diritto amminiBtraf/Vvo in materia di brevetti .. ' veste per

inrerporre un riCOTSO di diritto amminiBtratioo (art. 103 OG).

Il ereditore pignoratizio ehe ha rieevuto in pegno un'invenzione,

per Ia quaIe e stata presentata una domanda di brevetto, non

ha. veste per interporre un ricorso di diritto amministrativo neUa

procedura coneernente il rila.scio deI brevetto.

Aus dem Tatbestand:

Am 17. Februar 1938 reichte Gablerdemeidgen.Amtfür

geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein. Bebie gewährte

mit Vertrag vom 1. Juli 1940 dem Gabler zur Auswertung

der Patentrechte aus der angemeldeten Erfindung ein Dar-

lehen. Als Sicherheit verpfandete Gabler dem Bebie das

noch nicht erteilte Patent. Das Patentgesuch Gablers

führte nach einer Reihe von Beanstandungen am 15. April

1949 zur Erteilung des Patents. Als Anmeldedatum wurde

der 17. Oktober 1944 angegeben, da Gabler damals in ver-

schiedenen Unteransprüchen den Schutz weiterer Aus-

führungsformen beansprucht hatte (Art. 29 Abs. 3 PatG).

In der Zwischenzeit, am 30. Juni 1948, hatte Bebü~ gegen

Gabler Betreibung auf Verwertung des verpfandeten Pa-

tentgesuches angehoben. Gabler erhob betreibungsrecht-

liehe Beschwerde gegen die Zulässigkeit der Betreibung.

Dieses Beschwerdeverfahren war zur Zeit der Patentertei-

lung noch hängig. Der Pfandgläubiger Bebie erkJärte, die

Patenterteilung nicht anzuerkennen, weil sie nicht mit

Wirkung ab 17. Februar 1938 erfolgt war, und reichte

Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Antrag, die

Patenterteilung sei aufzuheben. Das Bundesgericht tritt

auf die Beschwerde nicht ein aus den folgenden

Erwägungen:

1. -

Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung

des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom

15 April 1949, durch welche dem Erfinder Gabler das strei-

tige Patent Nr. 261 014 (mit Wirkung ab 17. Oktober 1944)

,erteilt wurde.