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75_I_318

BGE 75 I 318

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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318

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

die dem Zuwachs an Vermögenssubstanz gegenüber steht

und ihn unter Umständen ausgleicht. Anderseits kann ein

solches Recht beim Berechtigten einen Vermögenswert dar-

stellen, der ~uch bei der Besteuerung mitzuberncksichtigen

ist (BGE 72 I S. 338).

3. -

Im vorliegenden Falle fehlt es z. Z. an einem

Rechte, das als Bestandteil des unter das Wehropfer fa]-

lenden "Vermögens des Beschwerdegegners in Frage kommen

könnte. Der Beschwerdegegner ist nicht Besteller der Treu-

hand, sondern ausschliesslich Benefiziant, Geniesser der

Erträgnisse des Vermögens einerseits und Anwärter auf

einen späteren Anfall des Vermögens anderseits. Nach den

Bestimmungen der Trusturkunde kann er damit rechnen,

. dass das Vermögen des Trusts später und unter näher

festgelegten Voraussetzungen ihm, seinen Nachkommen

oder von ihm bezeichneten Personen ZUUl Teil -

unter

Umständen auch ganz -

zufallen wird. Der Wehropfer-

beschluss erfasst aber anwartschaftlicheRechte nur, so-

weit sie auf Leibrenten und wiederkehrende Leistungen

gerichtet sind, die hier nicht in Frage stehen (vgl. Art. 5,

Abs 1 WOB IT). Es ist deshal,b richtig, dass die kantonale

Rekurskommission die Anrechnung des Vermögens beim

Wehropfer abgelehnt hat ...

53. Sentenza 19 dicembre 1949 nella causa S. contro Commis.

stone di rieorso dei Cantone TIcino in materia d'imposta per la

d1fesa nazionale.

Art. 27 cp. 2 DIN.

1. Il computo della sostanza gravata da usufrutto all'usufruttuario

non e contrario alla convenzione franco-svizzera per evitare la

doppia imposizione.

2. L'imposta compiementare sulla sostanza colpisce l'usufruttuario

personalmente e non quale sostituto deI proprietario.

Art. 27 Aha. 2. WStB.

1. Die Besteuerung eines mit einer Nutzniessung belasteten Ver-

mögens beim Nutzniesser steht nicht in Widerspruch zum

Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich.

2. Die Ergänzungssteuer auf dem Vermögen trifft den Nutzniesser

persönlich und nicht als Steuersubstitut des Eigentümers.

Bund6srechtliche Abgaben. N0 63.

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Art. 27 al. 2 AIN.

1. L'imposition de l'usufruitier sur la fortune grevee d'usufruit

n'est pas contraire a. la convention conclue entre la Suisse et la

France en vue d'eviter la double imposition.

2. L'impöt complementaire sur la fortune nappe l'usufruitier per-

sonnellement et non pas en taut qua personne substituee au

proprietaire.

A. -

I coniugi R., domiciliati in Ftancia, hanno depo-

sitato presso una banca svizzera delle obbligazioni 3% %

della «Gotthardbahn», sulle quali hanno costituito un

usufrutto a favore deI loro padre e suocero, residente ad

Asoona.

Agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale (IV

periodo), l'autorita. di tassazione computava questi capi-

tali e il loro reddito all'usufruttuario, il quale si adagiava

all'imposizione deI reddito, ma insorgeva contro quella

della sostanza. TI reclamo era respinto.

La Commissione cantonale di ricorso, adita dal contri-

buente, confermava Ia tassazione querelata Perche con-

forme al disposto dell'art. 27 cp. 2 DIN, che pone a carico

dell'usufruttuario la sostanza gravata da usufrutto.

B. -

Questa decisione 26 agosto 1949 e stata deferita

dal ricorrente al Tribunale federale. Egli ripropone 10

stralcio della sostanza, essenzialmente per i seguenti moti-

vi: TI giudizio impugnato viola il diritto federale e la

convenzione 13 ottobre 1937/10 febbraio 1939 conchiuS!t

tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese

per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte

dirette (abbr. convenzione franco-svizzera). L'usufrutto e

stato costituito unicamente per garantire il sostentamento

deI ricorrente edella sua consorte. Le obbligazioni, oggetto

deI deposito, appartengono apersone domiciliate in Fran-

cia, le quali non soggiacciono alla potesta. tributaria della

Svizzera a norma dell'art. 3 DIN e deg1i art. 9 e 10

della convenzione franco-svizzera. Orbene, se iJ proprietario

della sostanza non e tenuto a pagare l'imposta per la difesa

nazionale, non pub esserlo logicamente l'usufruttuario, suo

sostituto agli efietti fiscali. La norma dell'art. 27 cp. 2

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

DIN, seeondo eui 10. sostanza gravata da usufrutto va

eomputata all'usufruttuario, non e quindi applieabile nei

confronti deI ricorrente.

La Comntissione cantonale di ricorso e l'Amministrazione

federale delle eontribuzioni hanno eoneluso pel rigetto del

gravame.

Replieando, il ricorrente si e rieonfermato neUa sua

domanda.

Oonsiderando in diritto :

1. -

Opina anzitutto il rieorrente ehe in virtit deU'art.

27 ep. 2 DIN non ogni sostanza su eui e eostituito un

usufrutto puo essere eomputata aU'usufruttuario, bensl

soltanto queUa ehe sarebbe imponibile in Isvizzera anehe

se non fosse gravata da servitit. Egli avverte, in modo

particolare, ehe l'applieazione di questa norma, senza di-

scriminazione alcuno., permetterebbe d'imporre anehe l'usu-

frutto eostituito su di uno stabile all'estero in favore di

uno. persona domieiliata in Isvizzera, il ehe sarebbe mani-

festamente assurdo.

a) Questa tesi non puo essere eondivisa. L'assoggetta-

mento deI rieorrente e fondato sul suo domieilio in Isvizzera

(art. 3 n° 1 lett. 0. DIN). Egli e quindi imponibile per il

complesso dei redditi edella sostanza di eui dispone,

eeeettuati il reddito e 10. sostanza all'estero espressamente

menzionati dall'art. 19 DIN. La sostanza tassabile com-

prende, giusta il disposto dell'art. 27 ep. 2 DIN, anehe

quella gravata da usufrutto in favore deI eontribuente,

pureM non si tratti di beni esenti 0. stregua dell'art. 19

DIN (p. es. immobili all'estero). PoieM in eonereto I'usu-

frutto e eostituito su titoli di eredito, trova senz'altro

applieazione ]0. regola eomune.

La soluzione ehe equipara il godimento dell'usufruttuario

0. quello deI proprietario einerente 0.1 sistema della legge.

Infatti, l'imposta ehe eolpisee 10. sostanza e UD onere CO'm-

plementare, prelevato ad un'aliquota ridotta, destino.to a

integrare l'imposta sui redditi. Si giustifica pertanto ehe

Bundesrechtliche Abgaben. N° 53.

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l'usufruttuario debba pagare, oltre I'imposta sul reddito,

anche queUa eomplementare sulla sostanza.

b) Quest'ordinamento deI diritto positiva interno non

eontrasta peraltro con 10. convenzione franco-svizzera.

Secondo il tenore deI suo art. 13 § 1, le imposte sulla

sostanza sono riscosse soltanto daIlo Stato 0.1 quale spetta

il diritto di tassare i redditi di detta sostanza. Se il debitore

di redditi mobiliari e uno. collettivita. pubbliea 0 uno.

soeieta., i redditi sono soggetti all'imposta esclusivamente

neUo Stato ove ha domicilio illoro benefieiario (art. 9 § 1).

Nella fattispeeie, costui e appunto domieiliato in Isvizzera.

Eeeepisee il ricorrente ehe « benefieiario» dei redditi 0.

norma dell'art. 9 § 1 della convenzione non e l'usufruttario,

ma il proprietario. Se e indubbio ehe in origine il proprie-

tario dei capitali si identifieava eol beneficiario dei redditi,

e pur vero ehe, eostituendo I'usufrutto, egli ha conferito al

titolare un diritto di godimento immediato sulla sostanza.

Per 10. durata della servitu, benefieiario dei redditi 0.'

sensi della eonvenzione e dunque I'usufruttuario.

2. -

Sostiene ino]tre il rieorrente ehe, dal profilo fiscale,

l'usufruttuario assume 10. figura deI sostituto d'imposta.

Da eio 10. eonseguenza ehe il suo obbligo di soddisfare il

tributo sarebbe subordinato all'esistenza di un eorrelativo

debito d'imposta a earieo deI nudo proprietario.

La premessa di questo ragionamento e errata. In materio.

d'imposta per 10. difesa nazionale, l'usufruttuario non si

sostituisee 0.1 nudo proprietario negli obblighi fiscali, mo.

solve un tributo ehe 10 eolpisee personalmente, quale

benefieiario di redditi, 0. dipendenza della signoria reale

ehe esereita sulla cosa gravata da servitu. Basta pereio ehe

le eondizioni determinanti 10. naseita e il eontenuto deI

rapporto d'imposta si verifiehino con riguardo alla di Iui

persona.

3. -

Irrilevante einfine l'assunto, seeondo eui l'usu-

frutto sarebbe stato ereato in adempimento di un obbligo

di assistenza tra parenti. E indubbio ehe nel periodo di

computo il rieorrente non ha ricevuto dalla figlia e dal

21

AB 75 I -

1949

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Verwaltungs- und Disziplinarreoht_

genero· delle prestazioni aventi giuridicamente il carattere

di pensione alimentaria, ma che ha percepito un reddito in

qualita. di usufruttuario convenzionaie. Invero, Ie presta-

zioni di assia.tenza corrisposte in virtit deI diritto di famiglia

non oostituiscono un reddito imponibile dell'assistito (art.

21 n° 3 DIN). Tutt'aItra e invece la sua situazione se le

persone tenute all'assistenza soddisfano al loro dovere

trasferendo la proprieta di un bene 0 concedendo sul

medesimo un diritto reale di godimento. E ovvio che un

süfatto rapporto giuridico privato, che nulla ha d'insolito,

non puo essere ignorato dalle autorita. fiscali (cf. BLUMEN-

STEIN, Gegenseitige Beziehungen zwischen Zivilrecht und

Steuerrecht, Rivista di diritto svizzero, 1933, p. 208a sgg.).

Computando a] ricorrente la sostanza gravata da usufrutto,

esse non hanno quindi violato ne il diritto federale, ne

la convenzione franco-svizzera.

11 Tribunale federale pronuncia :

TI ricorso e respinto.

H. REGISTERSACHEN

REGISTRES

M. UrteU der I. ZivUabteUuUD vom 29. November 1949 i. S.

Daverio & Cie. A.-G. gegeu Zürich, Direktion der .Justiz.

Handelsregister, Aktienreoht.

Kognitionsbejugnis der Registerbehörden in Bezug auf materiell-

rechtliche Fragen (Erw. 1).

GescMjtsjükrung und Vertretung der A.-G., offensichtliche Gesetz-

widrigkeit einer Statutenbestimmung hierüber! Axt. 717 OR

(Erw. 2).

Regißtre du oommerce, Sooiete anonyrflR,.

Pouooir d'e;oomen, en ce qui conceme les questions de fond, des

autorites preposOOs au registre ducommerce (consid. 1).

Gestion et representation de la 80ciet6 anon~. IllegaJiM manifeste

d'une disposition des statuts regissant cette matiere t Axt. 717

CO (consid. 2).

Registe1'88Chen. N° M.

323

Registro di com_eio, 80eietd anonima.

Competenza delle autoritA deI registro di commercio per esami-

nare le questioni di mento (consid. 1).

Gestione e rappreaentanza delta 80Cietd anonima. Illega.litA mani-

fests d'nna. disposizione statutaria concemente quests materia. ?

Axt. 717 CO (consid. 2).

A. -

Die Daverio & Oie. A.-G. in Zürich revidierte

an der Generalversammlung vom 13. April 1949 ihre

Statuten zur Anpassung an das neue· OR. Das Handels-

registeramt Zürich verweigerte jedoch die Eintragung,

dass die Daverio A.-G. sich dem neuen Recht angepasst

habe, mit der Begründung, einige Bestimmungen der

revidierten Statuten (Art. 14 lit. e, 28 Ht. a und 30 Abs. 1

und 2) stünden mit Art. 717 Abs. 1 bzw,' Aba. 2 OR in

Widerspruch.

Die beanstandeten Statutenbestimmungenlauten :

ART. 14: Die unübertragba.ren Befugnisse der Generalver-

sammlung sind neben den vom Gesetz bestimmten:

lit. e: Wa.hl der Mitglieder des Verwaltungsrates; Verteilung

der Geschäftsführung und der Vertretung unter dessen Mitglieder

(Axt. 717 Abs. 1 OR), soweit sie nicht den Verwaltungsrat selber

hiezu ermächtigt.

ART. 28: Es steht ihm (d. h. dem Verwaltungsrat) im beson-

deren zu:

lit. a: Die Verteilung der Geschäftsführung und der Vertretung

unter seine Mitglieder, soweit er durch die Generalversammlung

hiezu ermächtigt wird (Axt. 14 lit. e).

ART. 30: Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes

(Alrli. 711 und 717 OR) und der Ermächtigung durch die General-

versa.m.mlung (Axt. 14 ä) aus seiner Mitte einen oder mehrere

Delegierte wählen oder einen oder mehrere Direktoren ernennen

. .. und diesen einen Teil seiner Befugnisse und insbesondere die

Geschäftsführung ... sowie die Vertretung nach aussen übertra-

gen .....

Art. 717 Aba. 1 und 2 OR bestimmen:

Die Statuten oder ein von ihnen vorgesehenes Reglement

bestimmen, ob und wie die Geschäftsführung und Vertretung der

Gesellscha.fy unter die Mitglieder des Verwaltungsrates zu verteilen

sind ...,

Im übrigen können die Generalversammlung oder die Verwal-

tung durch die Statuten oder durch das Reglement ermächtigt

werden, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und

die Vertretung der Gesellschaft an eine oder mehrere Personen,

Mitglieder des Verwaltungsrates (Delegierte) oder Dritte, die nicht

Aktionäre zu sein brauchen (Direktoren), zu übertmgen.