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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
Geheimhaltungsp1licht hier nicht angerufen worden ist.
Übrigens wird es bei der Steuerkontrolle nur äusserst.
selten auf Tatsachen ankommen, bei denen wegen höchst-
persönlichen. Charakters jene besondere Geheimhaltungs-
p1licht in Frage kommen könnte.
83. Sentenza 10 dfeemhre 1948 nella cansa
E. contro Commlssione df rieorso deI Cantone Demo b.
materia d'imposta e df nuovo saCrrnefo per Ja dffesa nazlonaJe.
lmpoata e nuooo sacri{ici,Q per la difesa nazümale.
1. Le presta.zio~ derivanti da ~
'assieurazione di rendita tempo-
ra.nea senza. nmborso deI capItale sono imponibili quale reddito
a norma dell'art. 21 cifra I lett. e DIN.
2. :v alutazion~ ai fini dei ~uovo sacrificio dei diritti su prestazioni
m eorso a dipendenza. di un eontratto di assieurazione di rendita
~~mea senza rimborso deI capitale (art. II ep. 2 e ().
WehrlJteuer und Wehropfer 1I :
1. R~ten aus befristeten Leibrentenverträgeu sind Bestandteil des:
beI der Wehrsteuer anrecheubaren Einkommens (Art 21 Abs I
lit. e WStB).
"
...
2. St~uerwert von Ansprüchen aus befristeten Leibrentenverträgen
benn neuen Wehropfer (Art. 11 Abs. 2 und [) WOB II).
lrn;pßt et nouveau sacri{ice pour la defeme nationale:
1. Las prestations d6rivant d'une assurance de reute tempora.i:re
sans remboursement du eapital sont imposables eomme revenu
au sens de I'art. 21, eh. I, litt. c AIN.
2. Estimation, en.vue du nouveau sacrifice, de la valeur des droits
sur des prestatlOns eu 60ms qui decoulent d'un contrat d'assu-
ranee de fente temporaire BanS remboursement du capital
(art. ll, eh. 2 et [) ASN IT).
A. -
Agli effetti dell'impostae deI nuovo sacrificio
per la difesa nazionale, il contribuente diehiarava, tra,
l'altro, quattro polizze di assicurazione stipulate alle-
seguenti condizioni: l.curatore si obbliga, contro il
pagamento di un premio unieo, a corrispondere al contri-
buente una rendita determinata durante un certo numero
di anni, purche lui 0 sua moglie siano ancora in vita aIIa.
seadenza delle prestazioni.
La Commissione di tassazione dichiarava imponibili le-
Bund~htli6he Abga.ben. N° 83.
rendite oontrattuali di 10726 fr. all'anno (art. 21 DIN)
ed aecertava il valore patrimoniale dei diritti di assicu-
razione in 70899 fr. (art. 9 e II DSN II). TI reclamo inter-
posto oontro la tassazione era respinto.
B. -
TI eontribuente insorgeva dinanzi alla Commis-
sione cantonale di ricorso, ehiedendo ehe i1 reddito esposto
di 10 726 fr. fosse straleiato (subordinatamente ridotto
a 1069 fr. 75) e ehe il valore attribuito alla polizza di
assicurazione n° 2038430 fosse ridotto da 34080 fr. a.
19 200 fr. Egli adduceva in sostanza quanto segue: La
rendite annuali di 10726 fr. non eostituisoono un reddito
soggetto all'imposta per la difesa nazionale, poiehe rappre-
sentano il rimborso deI eapitale versato a suo tempo
piugl'interessi deI 3%. Imponibile potrebbe essere tutt'al
piu la parte delle rendite che eorrisponde agli interessi
deI capitale (1069 fr. 75). Per quanto eonceme infine la.
valutazione della polizza ai fini deI nuovo sacrifieio, la
eapitalizzazione della prestazione annuale di 4800 fr.
dev'esser fatta oon il coefficiente 4 anziehe oon quello
7,1 adottato nella decisione impugnata.
Con deeisioni 15 luglio 1948 la Commissione eantonale-
di ricorso respingeva il gravame, osservando ehe l'autorita.
di tassazione si era eonformata alle direttive emanate
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in mate-
ria di rendite vitalizie eondizionate nel tempo e soggette
al diritto di aspettativa.
O. -
TI ricorrente ha deferito queste decisioni al Tribu-
nale
f~derale> rieonfermandosi nelle sue eonclusioni,
essenzialmente per i seguenti motivi: Contrariamente a
quanto ha giudicato la Commissione eantonale di rieorso,
Ie prestazioni litigiose non sono rendite vitalizie, ma ren-
dite temporanee senza rimborso deI eapitaieresiduante
in caso di morte prematura deI benefieiario. La rinuneia.
deI rioorrente alle annualita eventualmente non aneora
scadute alla sua morte rappresenta la prestazione di
costui per l'interesse, leggermente superiore a quello usuale,
eoncessogli dalla oontroparte. Le rendite annuali eosti-
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
tUHlCono quindi, preseindendo dagli interessi di 1069 fr. 75,
un eonsumo di capitale· non imponibile. Questo modo di
vedere e stato oondiviso segnatamente dalla Commissione
di rioorso deI Cantone di Argovia nella sua decisione 19
giugno 1947, ehe coneerne una fattispecie analoga alIa
presente. D'altra parte, i diritti su rendite temporanee
in eorso (senza rimborso deI capitaIe) sono soggetti a!
nuovo sacrifieio per la difesa naziona!e nell'ammontare
ealcolato secondo Ie norme applicabili in materia di
rendite d'annuita., sempre ehe non sia piit elevato di quello
ehe si otterrebbe per una rendita vitalizia. Queste direttive
sono state disattese in conereto dall'Autorita cantonale.
La Commissione cantonale di rieorso conclude pel rigetto
deI gravame. L'Amministrazione federale delle contri-
buzioni propone di respingere il ricorso quanto al reddito
e di ammetterlo quanto alla sostanza.
Cosi richlesto dal Presidente di questa Camera, l'Ufficio
federale delle assicurazioni ha presentato il 29 novembre
1948 le sue osservazioni, delle quali si dira., per quanto
occorra, in appresso.
OonBiderando in diritto:
1. -
La soluzione delIa controversia presuppone un'in-
dagine intesa a stabilire la natura dei contratti di rendita
litigiosi.
Occorre distinguere, a questo proposito, tra il contratto
di rendita certa 0 d'annuita e il contratto di rendita per
il caso di vita. Caratteristico per il primo di questi tipi
oontrattuali e l'assenza di un elemento aleatorio_ L'uno
dei contraenti si obbliga a pagare un capitale, l'altro a
corrispondere un certo numero di rendite di un ammontare
determinato. Se il crellt/l>re muore prima di aver percepito
tutte le rendite stipulate, quelle non ancora scadute alla
sua morte saranno pagate agli eredi. Non sussiste incer-
tezza ne sull'entita oomplessiva delle prestazioni, ne
sul tempo in cui saranno effettuate; Ie rendite costi-
tuiscono quindl il rimborso deI capitale e dei suoi inte-
Bundesreohtliche Abgaben. N° 83~
ressi. Siffatto oontratto di rendita non riveste· pertanto
cai'attere assiourativo (cf. ZOLLIN'GER, Der Rentenversi-
cherungsvertrag nach schweizerischem Privatrecht, Zürich
1948, p. 20 sgg.).
Da definirsi come vero e proprio oontratto di assicura-
zione e invece la stipulazione di una rendita per il caso
di vita. L'assicuratore si obbliga, contro il pagamento
di un capitaIe, a eorrispondere all'assicurato delle rendite
determinate :fin tanto che sam in vita. TI risehlo ineide
nei rapporti tra le prestazioni dei eontr'aenti ed imprime
.aHa stipulazione di una rendita vitalizia il carattere
specifico dell'assicurazione.
A questi tipi contrattuali di rendita se ne aggiunge un
.altro di 'Carattere misto, ehe e la risultante della fusione
di elementi della rendita certa e di quelIa vitalizia. La
corresponsione della rimdita e prevista dai contraenti
soltanto per un tempo determinato e eessa. prematura':'
mente se muore il creditore, svincolando il debitore
dall'obbligo di ulteriori prestazioni . (assieurazione di
rendita temporanea). TI rimborso deI capitale pagato
daU'assicurato all'atto delIa oonclusione deI contratto
non e garantito come nella stipulazione di una rendit~
oorta; l'ammontare della rendita e prevalentemente in
funzione della problitbilita di vita dell'assicurato. Trattasi
adunque di un negozio ehe rientra nella categoria dei
eontratti di assicurazione.
Gli elementi specifici dell'assicurazione di una rendita
temporanea senza rimborso deI capitale sono appunto
quelli che contraddistinguono i contratti stipulati da!
rieorrente, concIusione alIa quale giunge anche l'Uffieio
federale delle assieurazioni.
2. -
Agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale,
le rendite annue di 107.26 fr. non costituiseono quindi,
contrariamente a1la tesi sostenuta dal rioorrente, un
consumo di eapitale non imponibile nelIa misura in cui
rappresenta il rimborso rateale dei fondi da lui versati,
ma vere e proprie prestazioni di assicurazione tassabili
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AB 74 I -
1948
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quale reddito 80 norma dell'art. 21 cifra 1 Iett. c DIN.
Questo giudizio non e infirmato dalla decisione 19 giugno
1947 della. Commissione di rioorso argoviese giA."pei motivo
ch'essa. ebbe 80 pronunciarsi su di un contratto di assicu-
. razione di rendita temporanea. oon rimborso deI ca.pitale
in caso di morte prematura dell'assicurato, ipotesi ehe non
rioorre in ooncreto.
3. -
La. tassazione ai fini deI nuovo sacrificio per Ia.
difesa. nazionale e litigiosa. soltanto per quanto riguarda.
180 valutazione dei diritti su prestazioni in corso 80 dipen-
denza. deI contratto di assicurazione di rendita tempo-
ranea n° 2038430. Trattasi di una rendita annua di 4800 fr.
pagabile in rate semestrali, 180 prima il 1° marzo 1943,
I'ultima il 1° ottobre 1953.
Orbene, Ia. legge prevede espressamente le norme per
il computo di rendite in corso garantite per tutta 180 vita.
(art. 11 cp. 1 e 2 DSN II) 0 di durata limitata (art. 11
cp. 5 DSN II); essa e invece muta per quanto riguarda.
le rendite temporanee per il ca.so di sopravvivenza del-
l'assicurato. Questa lacuna e stata colmata dalla prassi.
Giusta 1e istruzioni emanate in merito dall'Ammini-
strazione federale delle oontribuzioni, 180 rendita tempo-
ranea in corso dev'essere valutata in principio secondo
l'art. 11 cp. 5 DSN II; tuttavia, per tener conto dei fatto
ehe il beneficiario potrebbe morire prima di aver perce-
pito tutte le prestazioni pattuite, il valore imponibile
non deve essere superiore ~ quello ehe si otterrebbe appli-
ca.ndo l'art. II cp. 2 DSN II.
L'autorita ca.ntonale ha bensl determinato il valore
patrimoniale dei diritti di assicurazione litigiosi 80 norma
dell'art. 11 cp. 5 DSN II, ma ha omesso di verificare
se il computo in co~ta dell'art. 11 cp. 2 DSN II
non sarebbe stato pift favorevole pel contribuente. E
cosl e appunto in concreto; Ia. capitalizzazione della
prestazione annua di 4800 fr. con il coefficiente 4 applica.-
bile per una rendita vitalizia da. una somma di 19200 fr.,
ehe e inferiore 80 quella di .34080 fr. esposta in sede canto-
nale.
Bundesi'eohtliche Abgaben. N° 84.
Il Tribunale federale pronuncia :
TI ricorso e respinto per quanto concerne l'imposta
per 180 difesa nazionale ed e accolto per quanto attiene
801 nuovO sacrificio per Ia. difesa nazionale.
84. Extrait de J'uret du to decembre t948 c:Ums Ia cause
B. contre Commission eantonale genevoise de reeonrs en
mattere' d'impit et de sacrifice,our la defense nationale.
Art. 30 et 34 AIN: Determination de Ia valeur imposable de
titres bloques aux Etats-Unis en vertu de l'emba.rgo dooreM
par ce pays Bur les avoirs suisses.
We/vropfer :
Bewertung in den Vereinigten Staaten blockierter
Wertpapiere (Art. 30 und 34 WStB).
Art. 30 e 34 DIN : DeterminaziQne deI valore imponibile di titoli
blocca.ti negli Stati Uniti d'America.
.A. -
Dans sa declaration en vue du nouvea.U sacrifice
pour Ia. defense nationale, B. 80 indique une fortune
nette de ... fr., comprenant un portefeuille de titres dans
lequel figuraient notamment des actions Nestle deposees
a. New-York. En vertu du decret du President des Etats-
Unis d'Amerique mettant l'embargo sur les avoirs suisses
aux USA avec effet a partir du 14 juin 1941, ces actions
se trouvaient bloquees au l er janvier 1945, date de l'esti-
mation des biens en vue du nouvea.u sa.crifice. En raison
de cette circonstance, le contribuable a tenu compte d'un
disagio de 40 % dans l'evaluation de ses actions NestIe.
L'autorite de taxation n'a pas admis ce disagio et 80 fixe
180 valeur imposable des titres au cours de la cote en bourse
suisse.
B. 80 presente contre cette taxation une reclamation,
faisant valoir que l'application d'un disagio de 40 % au
minimum etait justifiee pour l'estimation de ses titres.
Dans sa decision sur reclamation, l'autorite de taxation
80 refuse d'admettre Un disagio Sur les a.ctions Nestle.
B. aporte cette decision devant la Commission ca.ntonale