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6_I_156

BGE 6 I 156

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Italiano CH
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i56

B. CivilrechtspHege.

f.orberten Sta\>ltatß;,on lebet Weitem mer~~idjtung AU ~efreien,

w.otaU~;,on reX6ft f.otgt, bau bie ~enagte AU feiner ~15~ern ar6

ber;,.om Strager 6eanttagten .ßeiftung \letud~eiit WerDen 1ft.

6. ::;Der etft ~elttegeftellte ~ntrag be6 Stlager6 auf ~6an'oe=

tUns beg lettinftan3Hdjen fantonaten nd~em~ in ~eAie~ung auf

ben Stoften\)unft erfdjeint Awar mit 9lüct~djt barauf, baB bie G;e-

meinfdjaftndjfeit beg

9ledjt~mittel~ nadj Aürdjerifdjem wie nadj

gemeinem ~ro3eUtedjte anetfannt unb burcc, 'oie

ei'ogen15f~fdje

@efetge6ung nicc,t außgefdjloffen ift, alß Autaf~g (;,ergT. @nt.

rcc,eibungen II ~. 166); er tft aber materiell un~egrünbetf ba

ber StHiger alletbing6 einen

5t~eit ber erftinftan3lidjen Stoften

burcc, ü6ertriebene 1Jorberungen für $er\>f(egungß - nnb ~eilungg.

foften, woburdj eine liefonbere @~ertife nßt~ig wurbe,;,erurfacc,t

~'d.

::;Demnacc, ~(d ba6 ~unbeßgerldjt

edannt:

::;Daß Urt~eU ber

~~~ellati.onßtammer beß Sl'anton6 .Büdcc,

\lom 27. Sanuar 1880 wirb in QUen 5t~ei1en ~eftatigt.

V. Civllstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen' anderseits.

Dift'erends de droit civll

entre des cantons d'une part et des corporations

ou des particuliers d'autre part.

31. Senlenza dei 20 [ebbraio 1880, nella causa Borelli

c. Ticino.

A. Il giorno 28 maggio1878, venivano arrestati e tradotti

al penitenziere diLugano, Pietro e Luigi, padre e figlio,

Borelli, sotto l'imputazione di furto eommesso il giorno prima

nella boUega di certo Piefro Borla, in Camignolo ..

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V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 31. 157

B. Dopo quattro mesi di prigionia preventiva, e precisa-

mente addi 30 settembre 1878, il Giuri riconoseeva la loro

innoeenza e rimandavali assolti.

C. Nel frattempo, la Munieipalita deI comune di Medeglia

domandava ed otteneva dal Consiglio di Stato Ia emanazione

di un Decreto (22 luglio 1878), col quale Pietro Borelli ve-

niva dicbiarato <.(sospeso, fino allo scioglimento deI processo

costrutto in di Iui odio, dalle funzioni di maestro della scuola

elementare minore maschile di Medeglia, » ch'egli rivestiva fin

dall'anno 1875, in forza di regolare contratto, duraturo per

quattro anni, e si autorizzava essa Municipalita <.(ad aprire il

concorso per la nomina provvisoria, limitata ad un solo anno,

di un altro maestro. »

D. Forle di questa Risoluzione, la Munieipalita di Medeglia

apriva difatti il concorso e nominava po co dopo, in sostitu-

zione deI titolare Borelli, il signor Angelo Rossini aHa dire-

zione della sua scuola elementare maschile.

E. Ritornato aHa liberta e saputo quanto sopra, il Borelli

domandava, eon istanza 6 novembre 1878, al Consiglio di

Stato ehe fosse ordinato aHa Municipalita di Medeglia «. di

ripristinarlo nella cariea di maestro di quel comune fino a

compimento deI quadriennio di sua nomina, e, « subordina-

» tamente, a pagargli, a titolo d'indennizzo, la somma di fran-

» chi 500, quale onorario eh' egli doveva percepire come

» maestro di Medeglia per l'anno scolastico 1878-1879. »

F. In data 21 agosto 1879 egli riceveva dal Dipartimento

di pubblica educazione un officio 25 novembre 1878, me-

diante il quale, previa esposizione delle eircostanze e delle

mi sure state prese a riguardo suo, di comune aecordo fra Ia

Municipalita di Medeglia e le superiori autorita cantonali,

gli veniva significato « non potersi far luogo all'anzidetta sua

domanda. 'b

G. Con suo Pelitorio 10 settembre ultimo seorso, Borelli

si rivolgeva aHora a questa Corte, formulando la conclusione

seguente:

« ritenuto ehe il Consiglio di Stato deI Ticino mediante la

violazione dei dispositivi della Legge seolastica 10 dicembre

158

B. Civürechtspfiege.

1864 (art. 190 e ~O~), ha autorizzato Ia illegale destituzione

deI ri~orrent~ d~na ~aI:ica di maestro eomunale di Medeglia;

» Ntenuto mdlscutlbIle neUo Stato l'obbligo d'indennizzare

i danni ehe Ia pubblica amministrazione ha arreeato ai eit-

tadini;

» ritenuto ehe per effetto delIa illegale destituzione e avve-

~uto a~ rieorrente un danno enorme speeialmente per Ia eon-

slderazlOne, ehe, per Ia mancanza di una mano e di un oeehio

il rieorrente ~i e trovato nell'impossibilita di provvedere co~

altra oec~pazlOne aI.sostentamento deHa famiglia;

» conszderata Ia dlffieoltä. di poter trovare anche in avvenire

un posto di maestro, stante il numero esorbitante di coneor-

r~n.t~ ~er. ogni posto vaeante, e ~on~iderata eziandio Ia impos-

slblhta dl trovare altre oecupazlOlll anehe poeo rimuneratriei

in paesi di campagna privi di risorse;

» cons~derato altresi che per le aceennate imperfezioni fisi-

che deI flcorrente le medesime difficolta esisterebbero anche

quand.o il rieorrente ?ovesse emigrare in cerca di pane,

» SI domanda che 11 Tribunale federale abbia a deeretare:

» 1 0 Lo Stato deI Cantone Ticino e condannato a pagare

al maestro Pietro Borelli, di Camignolo, Ia somma di franchi

quattro mila, a titolo d'indennizzo dei gravi danni ehe al ~e­

desimo so no risultati in seguito aUa sua destituzione da mae-

stro di Medeglia.

» ~o Lo Stato deI Tieino e eondannato nelle spese deI giu-

dizio e relative. »

H. Nel suo allegato responsivo deI 13 sueeessivo ottobre

il C~nsiglio ~i Stato propo~eva, « piacesse a questa Corte di

respmgere 1 Istanza Borelh e eondannare quest'ultimo· nelle

spese tutte di giudizio e ripetibili, » e riassumeva a tale effetto

le. sue eceezioni nelle seguenti: « La :a-funieipalita di Mede-

gha, dopo avere per due mesi aspettato l'esito deI processo,

non p~teva ne doveva, a termine di Legge, tardare a provve-

dere dl un doeente Ia propria scuola; prima di publieare it

coneors? essa ha· ottenuto dal Consiglio di Stato formale

sosI?enslOne ~eI Borelli dall'uffieio di maestro; Ia Legge seo-

lastlca 10 dlCembre 1864 non eoneede siano fatte nomine

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V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 31. 159

provvisorie, se non nei casi previsti dall'art. 183 delIa mede-

sima, per il ehe, non ostante il desiderio espresso dal Consi-

glio di Stato, ehe la nomina dovesse essere provvisoria, niun

doeente avrebbe potuto esse re obbligato ad aeeettare tale

condizione, e il signor Rossini, ehe h"a sostituito il Borelli, fu

difatti nominato per un quadriennio; prima di procedere aHa

sospensione, il Consiglio di Siato, in applieazione dell'art. ~O~

della eitala Legge, ha sentito l'Ispettore di Cireondario, e al

di lui mezzo, Ia Municipalita di l\ledeglia, e, se non ha ereduto

interpellare il Borelli, gli e ehe questi trovavasi in earcere, e

altronde unicamente per il trovarsi egli in carcere, e per

non presentare egli aleuna certezza di potere in tempo ri-

prendere il suo offieio, si doveva procedere aHa di lui sospen-

sione; in tuUo eiö, e la Munieipalita di Medeglia e il Con-

siglio di Stato hanno proceduto nel modo il piu eonforme a

quanta preserive la Legge, pur tenulo caleolo delle eireo-

stanze in cui queste Autoritä si sono trovate; non e quindi

nemmeno il easo di diseutere sulla enorme eifra di danaro

ehe il Borelli domanda aHo Stato deI Tieino. »

1. A conforto delle sue conclusioni l'attore Borelli rileva, fra

altro, ehe il modo di procedere usato dalle autoritit seolastiche •

tieinesi a di Iui danno non e solamente contrario aUa Legge,

ma anche aUa pratica, poieM in un caso identieo fu giudi~

cato in senso diametralmente opposto. «Or fa qualque tempo,

egli espone, un maestro tieinese (eerto Domenieoni) venne

arrestato e posto in istato d'aeeusa per falso in atto pubblico;

durante la prigionia, dovendosi provvedere la relativa sellola

di un doeente, Ia Municipalita proeedette aUa nomina di un

nuovo maestro in sostituzione deI plimo; questi feee valere Ie

sue ragioni, e Ia Municipalita fu eondannata al risarcimento

dei danni, nonostante ehe il querelante non rosse stato ancora

gittdicato deI delitto imputatogli e si trovasse, non completa-

mente proseiolto da ogni accusa, ma semplicemente in liberla

provvisoria. »

L. A questo argomento il Consiglio di Stato oppone ehe

« fra Ia eondizione giuridiea dell'attuale aUore e quella deI

maestro a cui e fatta allusione corrono delle ditferenze sostan-

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B. Civilrechtspflege.

ziali, avvegnaehe Ia ragione prineipale per cui dichiaravasi

aHora (nel 1877) fonda1.o in parte il ricorso Domeniconi con-

sistesse neHo avere il Consorzio scolastieo deHa localitä in

<{uerela aperto i1 concorso per un maestro nuovo ed essersi

poi aneora passato a nuova nomina, senza prima ottenere Ia

sospensione 0 Ia destituzione deI maestro antieo; eiö ehe per

contro si e categoricamente avverato nel presente caso. »

M. Le successive memorie di Replica e Duplica si limitano

a ripetere le pro poste conclusioni di cui sopra, dando alquanto

maggior sviluppo alle argömentazioni di faUo e di diritto ehe

loro servo no di base e giustificazione.

N. Con loro telegrammi in data deI 13 corrente febbraio

amendue Ie Parti diehiarano di rinuneiare al dibattimento

orale e rimettersi senz'altro agli Atti ed Allegati da loro gia

. inoltrati.

Premesse in diritlo le seguenti considerazioni:

10 Come risulta dagH atti ed e dalla stessa parte convenuta

esplieitamente rieonoseiuto, Pietro Borelli era stato nominato

nel 1875, in forza di regolare eontratto ed in. applieazione

deHa Legge scolastica ticinese 10 dicembre 1864 (art. 190),

alle funzioni di maestro deHa seuola di Medeglia, per una,

durata di quattroanni. Al momento in cui, sieeome prevenuto,

veniva tradotto al penitenziere, era appena seaduto il terzo

anno di sua nomina; Borelli aveva quindi in prineipio diritto

a continuare nelle sue funzioni fino al maggio deI 1879, 0

quallto meno (siccome e detto nei giudizii 21 giugno 1878 di

questa Corte eoneernenti le eause dei Professori Polari, Ber-

nardazzi e Lite-Consorti eontro il Governo tieinese) a peree-

pire l'onorario eorrispondente all'anno di seuoIa, ehe tuttor

rimaneva a eompimento deI suo quadriennio. Essendo stato

distratto dall'esereizio di questo diritto, vi ha Iuogo ad esa-

, minare se 10 sia stato a giusto titolo.

2° L'art. 202 deHa suecitata Legge seolastica ticinese e eosl

coneepito: er Tanto i maestri delle scuole minori, quanta i

» professori delle seuole seeondarie e superiori potranno es-

l) sere sospesi 0 revoeati per demeriti eon apposito decreto

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 31. 161

» motivato deI Consiglio di Stato, sentiti prima la Munieipa-

» Iita e l'Ispettore, il Direttore dell'istituto, le difese dell'ac-

» eusato e dietro preavviso deI Dipartimento. »

Astrazion fatta daHa eonsiderazione ehe la querelata risolu·

zione deI Consiglio di Stato, cui mediante il Borelli fu sospeso

dalle sue funzi~ni, non ha tenuto caleolo deI requisito legale

ehe l'isguarda l'audizione deU'accusato, l'invocazione di que-

sto articolo non regge, avvegnaeM Ia sospensione dell'attore

non sia stata pronuneiata er per demeriti» deI medesimo, :n.a

sibbene ed unieamente per la ragione ehe, « trovandosl 11

» Borelli tuttora in prigione e non potendosi prevedere l'eSit?

» deI proeesso, la Munieipalitä di Medeglia aveva e~presso 11

)) timore che potesse giungere il momento deHa napertura

» deHa seuola senza che quella del suo comune fosse prov-

) veduta, e si doveva quindi metterla in situazione da non

» trovarsi poi neU'imbarazzo. »

.

.

.

Ora questa ragione non e punto prevIst~ da~ fl~etto. ~rtI~

colo 202; la Legge scolastiea eontiene anZI varie dISposlZ~~m

concernenti i casi di vacanze straol'dinarie nel tempo stabIllto

per l'istruzione (art. 45), di urgenze e eonseg.uenti abbrevia-

zioni deHa durata dei eoncorsi (art. 172), dl supplenze per

malattie (art. 199); disposizioni, ehe avrebbero potuto essere

in concreto validamente e a buon diritto applieate.

Merita parimenti di essere presa ineonsiderazione la ~ir­

costanza che Ia risoluzione governativa in diseorso statUlsce

in modo espresso, essere il Borelli er sospeso dalle ~ue .fun:

zioni sino allo scioglimento del processo costrutto III dl IUl

odio » eehe all'epoea in' cui questo proeesso trovava nell'as-

solu~ione deI prevenuto iI suo finale seioglimento, rimaneva

tuttavia 10 spaziodi tempo di un mese, innanzi c~e Ia scuola

di Medeglia toecasse al momento deHa eonsueta napertura.

Per eiö ehe riguarda i loro vieendevoli rapporti, l'una e

l'altra delle parti contraenti si trovavano quindi a fine set-

tembre 1878 nella materiale possibilitfl di soddisfare agli ob-

bliahi seatenti dal contratto. Quella tra esse ehe venne meno

a ~uesti obblighi deve aU'altra il risareimento dei danni ehe il

fatto suo ha eagionati.

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162

B. Civilrechtspflege.

30 Rimarrebbe a sapere chi sia tennto in concreto a que-

sto risarcimento, se eioe Ia MunicipaIitlt 0 rispettivamente il

comune di Medeglia, con cui Borelli ha stipulato il contratto,

che sta a base delle sue domande, oppure le superiori auto-

ritä cantonaIi, ehe hanno confermato ed approvato il proce-

dere di essa Municipalita, e quindi 10 Stato; ma oItreche tale

quistione non fu dalla parte convenuta comechessia sollevata,

si eruisce aItrest dagli Allegati deI Governo, in modo abba-

'slanza chiaro e manifesto, che facendo suo proprio l'operato

dell'autorita comunaIe, contro cui e rivolto il Petitorio, egli

ne assume senz'altro Ia risponsabilitä.

4° Quanto alla misura deI danno da risarcire, il Tribunale

federale, applicando anche in quesLa controversia i relativi

principii sanzionati nelle cause analoghe giä mentovate piiI

sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa

equo e conforme alle circostanze di fissaria nella ci fra corri-

spondente aHo stipendio dell'anno scolastico ehe manco al

compimento deI periodo di nomina al quale Borelli aveva di-

ritto; stipendio ehe appare dagli Atti essere stato di franchi

cinquecento annui.

5° .L'esagerazione delle pretese accampate dall'attore giu-

stifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di procedura

civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese

giudiziarie e repetibili.

Per tutti questi motivi,

n Tribunale federale

pronuncia:

Lo Stato deI Cantone Ticino pagherä al signor Pietro Borelli

in CamignoIo, a titolo d'indennizzo per Ia sua rimozione dalla

carica di maestro di detta scuola elementare minore maschile

di MedegIia, innanzi Ia scadenza deI periodo quadriennale di

sua nomina,

un anno di onorario, ossia Ia somma di Ft"anchi cinquecento

(fr. 500), coi relativi interessi nella misura deI cinque per

cento all'anno, apartire dal1° novembre 1878.

I

A.

STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere seeLion.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. -

DElni de justice.

32. Arret du 18 Juin 1880 dans la cause Simen et

Mariotla.

Dans le journalle Tempo, publie a Locarno, a paru sous

date du 10 Juin 1876, un article intitule « Scandali el falsi-

ficazioni, » signaJant dans les registres electoraux de plusieurs

communes tessinoises de graves irn\gularites eL falsifications

consistant surtout en ce que plusieurs individus, nOloirenien~

absents du pays, y Maient indiques frauduleusement comme

votants lors de l'elec.tion des membres du conseil national le

31 Octob~e 1875: Selon cet arlicle, la preuve de la fraude ~re­

tendue resulleralt de la comparaison des registres eleetoraux

avec Jes rol,es des individus astreints au service militaire, at-

tendu que ces roles, dresses en Aout de la meme annee por-

tent comme absents, et meme au dela des mers un certain

nombre de citoyens qui ont ete maintenus sur les' registres de

vo.te. L'a~teur de 1'at'tiele denonce ees faJsifieations an juge

d'mstructlOn, en l'engageant a sevir energiquement contre les

~~teurs d:a?tes denotant une corruption politique evidente et

llmmorahte la plus effrontee.

.

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