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B. CivilrechtspHege.
f.orberten Sta\>ltatß;,on lebet Weitem mer~~idjtung AU ~efreien,
w.otaU~;,on reX6ft f.otgt, bau bie ~enagte AU feiner ~15~ern ar6
ber;,.om Strager 6eanttagten .ßeiftung \letud~eiit WerDen 1ft.
6. ::;Der etft ~elttegeftellte ~ntrag be6 Stlager6 auf ~6an'oe=
tUns beg lettinftan3Hdjen fantonaten nd~em~ in ~eAie~ung auf
ben Stoften\)unft erfdjeint Awar mit 9lüct~djt barauf, baB bie G;e-
meinfdjaftndjfeit beg
9ledjt~mittel~ nadj Aürdjerifdjem wie nadj
gemeinem ~ro3eUtedjte anetfannt unb burcc, 'oie
ei'ogen15f~fdje
@efetge6ung nicc,t außgefdjloffen ift, alß Autaf~g (;,ergT. @nt.
rcc,eibungen II ~. 166); er tft aber materiell un~egrünbetf ba
ber StHiger alletbing6 einen
5t~eit ber erftinftan3lidjen Stoften
burcc, ü6ertriebene 1Jorberungen für $er\>f(egungß - nnb ~eilungg.
foften, woburdj eine liefonbere @~ertife nßt~ig wurbe,;,erurfacc,t
~'d.
::;Demnacc, ~(d ba6 ~unbeßgerldjt
edannt:
::;Daß Urt~eU ber
~~~ellati.onßtammer beß Sl'anton6 .Büdcc,
\lom 27. Sanuar 1880 wirb in QUen 5t~ei1en ~eftatigt.
V. Civllstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen' anderseits.
Dift'erends de droit civll
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
31. Senlenza dei 20 [ebbraio 1880, nella causa Borelli
c. Ticino.
A. Il giorno 28 maggio1878, venivano arrestati e tradotti
al penitenziere diLugano, Pietro e Luigi, padre e figlio,
Borelli, sotto l'imputazione di furto eommesso il giorno prima
nella boUega di certo Piefro Borla, in Camignolo ..
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V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 31. 157
B. Dopo quattro mesi di prigionia preventiva, e precisa-
mente addi 30 settembre 1878, il Giuri riconoseeva la loro
innoeenza e rimandavali assolti.
C. Nel frattempo, la Munieipalita deI comune di Medeglia
domandava ed otteneva dal Consiglio di Stato Ia emanazione
di un Decreto (22 luglio 1878), col quale Pietro Borelli ve-
niva dicbiarato <.(sospeso, fino allo scioglimento deI processo
costrutto in di Iui odio, dalle funzioni di maestro della scuola
elementare minore maschile di Medeglia, » ch'egli rivestiva fin
dall'anno 1875, in forza di regolare contratto, duraturo per
quattro anni, e si autorizzava essa Municipalita <.(ad aprire il
concorso per la nomina provvisoria, limitata ad un solo anno,
di un altro maestro. »
D. Forle di questa Risoluzione, la Munieipalita di Medeglia
apriva difatti il concorso e nominava po co dopo, in sostitu-
zione deI titolare Borelli, il signor Angelo Rossini aHa dire-
zione della sua scuola elementare maschile.
E. Ritornato aHa liberta e saputo quanto sopra, il Borelli
domandava, eon istanza 6 novembre 1878, al Consiglio di
Stato ehe fosse ordinato aHa Municipalita di Medeglia «. di
ripristinarlo nella cariea di maestro di quel comune fino a
compimento deI quadriennio di sua nomina, e, « subordina-
» tamente, a pagargli, a titolo d'indennizzo, la somma di fran-
» chi 500, quale onorario eh' egli doveva percepire come
» maestro di Medeglia per l'anno scolastico 1878-1879. »
F. In data 21 agosto 1879 egli riceveva dal Dipartimento
di pubblica educazione un officio 25 novembre 1878, me-
diante il quale, previa esposizione delle eircostanze e delle
mi sure state prese a riguardo suo, di comune aecordo fra Ia
Municipalita di Medeglia e le superiori autorita cantonali,
gli veniva significato « non potersi far luogo all'anzidetta sua
domanda. 'b
G. Con suo Pelitorio 10 settembre ultimo seorso, Borelli
si rivolgeva aHora a questa Corte, formulando la conclusione
seguente:
« ritenuto ehe il Consiglio di Stato deI Ticino mediante la
violazione dei dispositivi della Legge seolastica 10 dicembre
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B. Civürechtspfiege.
1864 (art. 190 e ~O~), ha autorizzato Ia illegale destituzione
deI ri~orrent~ d~na ~aI:ica di maestro eomunale di Medeglia;
» Ntenuto mdlscutlbIle neUo Stato l'obbligo d'indennizzare
i danni ehe Ia pubblica amministrazione ha arreeato ai eit-
tadini;
» ritenuto ehe per effetto delIa illegale destituzione e avve-
~uto a~ rieorrente un danno enorme speeialmente per Ia eon-
slderazlOne, ehe, per Ia mancanza di una mano e di un oeehio
il rieorrente ~i e trovato nell'impossibilita di provvedere co~
altra oec~pazlOne aI.sostentamento deHa famiglia;
» conszderata Ia dlffieoltä. di poter trovare anche in avvenire
un posto di maestro, stante il numero esorbitante di coneor-
r~n.t~ ~er. ogni posto vaeante, e ~on~iderata eziandio Ia impos-
slblhta dl trovare altre oecupazlOlll anehe poeo rimuneratriei
in paesi di campagna privi di risorse;
» cons~derato altresi che per le aceennate imperfezioni fisi-
che deI flcorrente le medesime difficolta esisterebbero anche
quand.o il rieorrente ?ovesse emigrare in cerca di pane,
» SI domanda che 11 Tribunale federale abbia a deeretare:
» 1 0 Lo Stato deI Cantone Ticino e condannato a pagare
al maestro Pietro Borelli, di Camignolo, Ia somma di franchi
quattro mila, a titolo d'indennizzo dei gravi danni ehe al ~e
desimo so no risultati in seguito aUa sua destituzione da mae-
stro di Medeglia.
» ~o Lo Stato deI Tieino e eondannato nelle spese deI giu-
dizio e relative. »
H. Nel suo allegato responsivo deI 13 sueeessivo ottobre
il C~nsiglio ~i Stato propo~eva, « piacesse a questa Corte di
respmgere 1 Istanza Borelh e eondannare quest'ultimo· nelle
spese tutte di giudizio e ripetibili, » e riassumeva a tale effetto
le. sue eceezioni nelle seguenti: « La :a-funieipalita di Mede-
gha, dopo avere per due mesi aspettato l'esito deI processo,
non p~teva ne doveva, a termine di Legge, tardare a provve-
dere dl un doeente Ia propria scuola; prima di publieare it
coneors? essa ha· ottenuto dal Consiglio di Stato formale
sosI?enslOne ~eI Borelli dall'uffieio di maestro; Ia Legge seo-
lastlca 10 dlCembre 1864 non eoneede siano fatte nomine
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V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 31. 159
provvisorie, se non nei casi previsti dall'art. 183 delIa mede-
sima, per il ehe, non ostante il desiderio espresso dal Consi-
glio di Stato, ehe la nomina dovesse essere provvisoria, niun
doeente avrebbe potuto esse re obbligato ad aeeettare tale
condizione, e il signor Rossini, ehe h"a sostituito il Borelli, fu
difatti nominato per un quadriennio; prima di procedere aHa
sospensione, il Consiglio di Siato, in applieazione dell'art. ~O~
della eitala Legge, ha sentito l'Ispettore di Cireondario, e al
di lui mezzo, Ia Municipalita di l\ledeglia, e, se non ha ereduto
interpellare il Borelli, gli e ehe questi trovavasi in earcere, e
altronde unicamente per il trovarsi egli in carcere, e per
non presentare egli aleuna certezza di potere in tempo ri-
prendere il suo offieio, si doveva procedere aHa di lui sospen-
sione; in tuUo eiö, e la Munieipalita di Medeglia e il Con-
siglio di Stato hanno proceduto nel modo il piu eonforme a
quanta preserive la Legge, pur tenulo caleolo delle eireo-
stanze in cui queste Autoritä si sono trovate; non e quindi
nemmeno il easo di diseutere sulla enorme eifra di danaro
ehe il Borelli domanda aHo Stato deI Tieino. »
1. A conforto delle sue conclusioni l'attore Borelli rileva, fra
altro, ehe il modo di procedere usato dalle autoritit seolastiche •
tieinesi a di Iui danno non e solamente contrario aUa Legge,
ma anche aUa pratica, poieM in un caso identieo fu giudi~
cato in senso diametralmente opposto. «Or fa qualque tempo,
egli espone, un maestro tieinese (eerto Domenieoni) venne
arrestato e posto in istato d'aeeusa per falso in atto pubblico;
durante la prigionia, dovendosi provvedere la relativa sellola
di un doeente, Ia Municipalita proeedette aUa nomina di un
nuovo maestro in sostituzione deI plimo; questi feee valere Ie
sue ragioni, e Ia Municipalita fu eondannata al risarcimento
dei danni, nonostante ehe il querelante non rosse stato ancora
gittdicato deI delitto imputatogli e si trovasse, non completa-
mente proseiolto da ogni accusa, ma semplicemente in liberla
provvisoria. »
L. A questo argomento il Consiglio di Stato oppone ehe
« fra Ia eondizione giuridiea dell'attuale aUore e quella deI
maestro a cui e fatta allusione corrono delle ditferenze sostan-
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B. Civilrechtspflege.
ziali, avvegnaehe Ia ragione prineipale per cui dichiaravasi
aHora (nel 1877) fonda1.o in parte il ricorso Domeniconi con-
sistesse neHo avere il Consorzio scolastieo deHa localitä in
<{uerela aperto i1 concorso per un maestro nuovo ed essersi
poi aneora passato a nuova nomina, senza prima ottenere Ia
sospensione 0 Ia destituzione deI maestro antieo; eiö ehe per
contro si e categoricamente avverato nel presente caso. »
M. Le successive memorie di Replica e Duplica si limitano
a ripetere le pro poste conclusioni di cui sopra, dando alquanto
maggior sviluppo alle argömentazioni di faUo e di diritto ehe
loro servo no di base e giustificazione.
N. Con loro telegrammi in data deI 13 corrente febbraio
amendue Ie Parti diehiarano di rinuneiare al dibattimento
orale e rimettersi senz'altro agli Atti ed Allegati da loro gia
. inoltrati.
Premesse in diritlo le seguenti considerazioni:
10 Come risulta dagH atti ed e dalla stessa parte convenuta
esplieitamente rieonoseiuto, Pietro Borelli era stato nominato
nel 1875, in forza di regolare eontratto ed in. applieazione
deHa Legge scolastica ticinese 10 dicembre 1864 (art. 190),
alle funzioni di maestro deHa seuola di Medeglia, per una,
durata di quattroanni. Al momento in cui, sieeome prevenuto,
veniva tradotto al penitenziere, era appena seaduto il terzo
anno di sua nomina; Borelli aveva quindi in prineipio diritto
a continuare nelle sue funzioni fino al maggio deI 1879, 0
quallto meno (siccome e detto nei giudizii 21 giugno 1878 di
questa Corte eoneernenti le eause dei Professori Polari, Ber-
nardazzi e Lite-Consorti eontro il Governo tieinese) a peree-
pire l'onorario eorrispondente all'anno di seuoIa, ehe tuttor
rimaneva a eompimento deI suo quadriennio. Essendo stato
distratto dall'esereizio di questo diritto, vi ha Iuogo ad esa-
, minare se 10 sia stato a giusto titolo.
2° L'art. 202 deHa suecitata Legge seolastica ticinese e eosl
coneepito: er Tanto i maestri delle scuole minori, quanta i
» professori delle seuole seeondarie e superiori potranno es-
l) sere sospesi 0 revoeati per demeriti eon apposito decreto
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 31. 161
» motivato deI Consiglio di Stato, sentiti prima la Munieipa-
» Iita e l'Ispettore, il Direttore dell'istituto, le difese dell'ac-
» eusato e dietro preavviso deI Dipartimento. »
Astrazion fatta daHa eonsiderazione ehe la querelata risolu·
zione deI Consiglio di Stato, cui mediante il Borelli fu sospeso
dalle sue funzi~ni, non ha tenuto caleolo deI requisito legale
ehe l'isguarda l'audizione deU'accusato, l'invocazione di que-
sto articolo non regge, avvegnaeM Ia sospensione dell'attore
non sia stata pronuneiata er per demeriti» deI medesimo, :n.a
sibbene ed unieamente per la ragione ehe, « trovandosl 11
» Borelli tuttora in prigione e non potendosi prevedere l'eSit?
» deI proeesso, la Munieipalitä di Medeglia aveva e~presso 11
)) timore che potesse giungere il momento deHa napertura
» deHa seuola senza che quella del suo comune fosse prov-
) veduta, e si doveva quindi metterla in situazione da non
» trovarsi poi neU'imbarazzo. »
.
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.
Ora questa ragione non e punto prevIst~ da~ fl~etto. ~rtI~
colo 202; la Legge scolastiea eontiene anZI varie dISposlZ~~m
concernenti i casi di vacanze straol'dinarie nel tempo stabIllto
per l'istruzione (art. 45), di urgenze e eonseg.uenti abbrevia-
zioni deHa durata dei eoncorsi (art. 172), dl supplenze per
malattie (art. 199); disposizioni, ehe avrebbero potuto essere
in concreto validamente e a buon diritto applieate.
Merita parimenti di essere presa ineonsiderazione la ~ir
costanza che Ia risoluzione governativa in diseorso statUlsce
in modo espresso, essere il Borelli er sospeso dalle ~ue .fun:
zioni sino allo scioglimento del processo costrutto III dl IUl
odio » eehe all'epoea in' cui questo proeesso trovava nell'as-
solu~ione deI prevenuto iI suo finale seioglimento, rimaneva
tuttavia 10 spaziodi tempo di un mese, innanzi c~e Ia scuola
di Medeglia toecasse al momento deHa eonsueta napertura.
Per eiö ehe riguarda i loro vieendevoli rapporti, l'una e
l'altra delle parti contraenti si trovavano quindi a fine set-
tembre 1878 nella materiale possibilitfl di soddisfare agli ob-
bliahi seatenti dal contratto. Quella tra esse ehe venne meno
a ~uesti obblighi deve aU'altra il risareimento dei danni ehe il
fatto suo ha eagionati.
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B. Civilrechtspflege.
30 Rimarrebbe a sapere chi sia tennto in concreto a que-
sto risarcimento, se eioe Ia MunicipaIitlt 0 rispettivamente il
comune di Medeglia, con cui Borelli ha stipulato il contratto,
che sta a base delle sue domande, oppure le superiori auto-
ritä cantonaIi, ehe hanno confermato ed approvato il proce-
dere di essa Municipalita, e quindi 10 Stato; ma oItreche tale
quistione non fu dalla parte convenuta comechessia sollevata,
si eruisce aItrest dagli Allegati deI Governo, in modo abba-
'slanza chiaro e manifesto, che facendo suo proprio l'operato
dell'autorita comunaIe, contro cui e rivolto il Petitorio, egli
ne assume senz'altro Ia risponsabilitä.
4° Quanto alla misura deI danno da risarcire, il Tribunale
federale, applicando anche in quesLa controversia i relativi
principii sanzionati nelle cause analoghe giä mentovate piiI
sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa
equo e conforme alle circostanze di fissaria nella ci fra corri-
spondente aHo stipendio dell'anno scolastico ehe manco al
compimento deI periodo di nomina al quale Borelli aveva di-
ritto; stipendio ehe appare dagli Atti essere stato di franchi
cinquecento annui.
5° .L'esagerazione delle pretese accampate dall'attore giu-
stifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di procedura
civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese
giudiziarie e repetibili.
Per tutti questi motivi,
n Tribunale federale
pronuncia:
Lo Stato deI Cantone Ticino pagherä al signor Pietro Borelli
in CamignoIo, a titolo d'indennizzo per Ia sua rimozione dalla
carica di maestro di detta scuola elementare minore maschile
di MedegIia, innanzi Ia scadenza deI periodo quadriennale di
sua nomina,
un anno di onorario, ossia Ia somma di Ft"anchi cinquecento
(fr. 500), coi relativi interessi nella misura deI cinque per
cento all'anno, apartire dal1° novembre 1878.
I
A.
STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere seeLion.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -
DElni de justice.
32. Arret du 18 Juin 1880 dans la cause Simen et
Mariotla.
Dans le journalle Tempo, publie a Locarno, a paru sous
date du 10 Juin 1876, un article intitule « Scandali el falsi-
ficazioni, » signaJant dans les registres electoraux de plusieurs
communes tessinoises de graves irn\gularites eL falsifications
consistant surtout en ce que plusieurs individus, nOloirenien~
absents du pays, y Maient indiques frauduleusement comme
votants lors de l'elec.tion des membres du conseil national le
31 Octob~e 1875: Selon cet arlicle, la preuve de la fraude ~re
tendue resulleralt de la comparaison des registres eleetoraux
avec Jes rol,es des individus astreints au service militaire, at-
tendu que ces roles, dresses en Aout de la meme annee por-
tent comme absents, et meme au dela des mers un certain
nombre de citoyens qui ont ete maintenus sur les' registres de
vo.te. L'a~teur de 1'at'tiele denonce ees faJsifieations an juge
d'mstructlOn, en l'engageant a sevir energiquement contre les
~~teurs d:a?tes denotant une corruption politique evidente et
llmmorahte la plus effrontee.
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