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14. Sentenza 20 marzo 1942 nella causa Bisehoff. Anc:t;e al credi~ore d~or~~ f~or:i d'.Europa incombe l'obbligo dl osserva~ 11 termme dl c;hem glOrm per la contestazione delIa graduatorIa (art. 250 LEF). Auch. die ausserhalb Europas wohnenden Gläubiger müssen die F!ist von zehn Tagen zur Anfechtung des Kollokationsplanes einhalten (Art. 250 SchKG). Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14. 51 M~me les creanciers qui habitent hors de l'Europe doivent observer le delai de dix jours prevu pour la contestation de l'etat de collocation (art. 250 LP). Ritenuto in fatto : A. '1: Nella procedura di liquidazione dell'eredita gia- cente deI dElfunto Carlo Bischoff I'Ufficio dei fallimenti di Lugano pubblicava, iI15 agosto 1941, la diffida d'insinuare entro un mese i crediti a' sensi dell'art. 232 LEF, e, i1 4 novembre 1941, l'amso di deposito della graduatoria. Il 2 gennaio 1942, l'avv. Antonio Riva, a Lugano insinuava, per incarico di Eisie, Ilse e Carla Bischoff, a New-York, un credito di 105718 fchi. 70. Il 27 gennaio, l'Ufficio dei <fallimenti di Lugano con- testava questo credito e assegnava all'avv. Antonio Riva un termine di dieci giorni per promuovere eventualmente azione davanti al giudice (art. 250 LEF). B. - Insorgeva l'avv. Antomo Riva, chiedendo ohe l'Uffieio dei fallimenti di Lugano fosse tenuto acomuni- care la contestazione deI credito in paroIa, oon un termine di almeno sessanta giorni per agire in giudizio, al rappre- sentante a New-York di Eisie, Ilse e Carla Bischoff, dal quale egli aveva avuto soltanto l'incarico d'insinuare il credito. Con decisione 21 febbraio 1942 l'Autorita cantonale di vigilanza respingeva il reclamo. O. - L'avv. Antonio Riva ha inoltrato tempestivo ricorso la Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conciusioni. Oonsiderando in diritto : L'art. 232, cifra 2 in fine, della LEF dispone ehe per i creditori dimoranti fuori d'Europa l'ufficio pub prorogare il termine delle insinuazioni dei loro crediti verso il fallito. Quest'articolo tieneconto in una certa misura delle diffi- colta che derivano a taluni creditori dalla loro lontananza. Ma il legislatore non ha stabilito facilitazioni piu ampie, oosicche l'obbligo di osservare il termine di dieci giorni
52 Sehuldbetreibungs. und Konkul'Sreoht. N0 14. per la eontestazione della graduatoria (art. 250 LEF) ineömbe anehe al ereditore dimorante fuori d'Europa, tanto s'egli eontesta I'ammissione di altri ereditori 0 il grado ad essi aeeordato, quanto se pretende ehe il suo eredito sia stato indebitamente rigettato 0 ridotto 0 non eollocato nel grado ehe gli spetta. Un si~attoobbligo e giustifieato dalla necessita di evitare un forte ritardo della procedura a pregiudizio dei ereditori non dimoranti iuori d'~uropa ehe, nella quasi totalita dei easi, eostituisü9no la grande maggioranza. Quest'ordinamento implica ehe il creditore deI fallito debba eleggere, eome l'art. 67 eüra 1 LEF preserive espressamente pel ereditore ehe promuova eseeuzione, domicilio in Isvizzera sin dalla notifiea deI suo eredito, se non vuol eorrere il risehio di subire danno a motivo della sua 10ntananza. Oiö si deduee e contrario dall'art. 232, eüra 2 in fine, della LEF. Se pera il termine previsto dall'art. 250 LEF dev'essere osservato anehe dal ereditore dimorante fuori d'Europa quando il suo eredito sia stato rlgettato eol deposito della graduatoria, eia vale a fortiori nel caso di rigetto deI ere- dito insinuato soltanto dopo il deposito della graduatoria. In questo caso I'art. 69 Reg. Fall. prevede che la pubblica- zione sia sostituita con un avviso personale, unicamente pera allo scopo di semplifieazione e a seanso di spese; non preserive quindi che l'ufficio ~ebba procedere sempre in tale modo. Nel fattispecie non si giustifica tuttavia di ordinare la pubblicazione, poiehe per le oreditrici essa non sarebbe di maggiore utilita ehe l'avviso dato all'avv. Antonio Riva a Lugano, i1 quale aveva provveduto all'in- sinuazione deI loro credito. La Camera e8ecuzioni e fallimenti pronuncia : Il ricorso e respinto. Schuldbetreibungs· illld Konkursrecht. N0 15. 53