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67_III_133

BGE 67 III 133

Bundesgericht (BGE) ·III · 1941-09-23 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Nell'esecuzione 69450 promossa da Agostino

Ghidoni contro Carlo Baruscotti l'Ufficio di Locarno pigno-

rava, tral'altro, « 1 camion marca Ford tipo 1929 HP 16,73»

stimato 500 fchi.

L'escusso insorgeva, adducendo ehe l'autoveicolo pigno-

rato era assolutamente indispensabile aHa sua azienda

di trasporti ed era gia stato dichiarato impignorabile

dalla Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale

con sentenza 16 febbraio 1937.

Mediante decisione 9 luglio 1941 l'Autorita cantonale

di vigilanza ammetteva il reclamo.

B. -

11 creditore procedente ha deferito tempestiva-

mente questa decisione alla Camera esecuzioni e fallimenti

deI Tribunale federale, chiedendo ehe, in base ai principi

134

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 42.

enunciati nella ßentenza 18 febbraio 1938 su ricorso

Dettwyler (RU 64 In 23 e seg.), l'autoveicolo in questione

fosse diehiarato pignorabile.

Gonsiderando in diritto :

Nella sentenza 18 febbraio 1938 su ricorso Dettwyler

(RU 64 In 23 e seg.) il Tribunale federale ha diehiarato

pignorabile l'autoearro col quale un eonducente eseguisce

trasporti per proprio eonto. Che un autoearro vero e

proprio non goda deI beneficio delI'impignorabilita si

giustifica pel fatto ehe l'esercizio di unautocarro comporta

spese cos1 grandi e presuppone una cifra d'affari tale

ehe l'elemento capitalistieo prevale di gran lunga sul-

l'elemento professionale.

Ma la sentenza sopra citata distingue e riserva espressa-

mente il caso deI furgoneino (autoveieolo per forniture).

Ora, in conereto, l'autoveicolo pignorato e appunto

un furgoneino, eome risulta dal fatto ehe esso ha una

potenza di HP 16,73, ben lontana quindi da quella di

un autoearro vero e proprio e eorrispondente a quella

di un'automobile di media potenza pel trasporto di per-

sone. Con questo furgoneino, le eui spese di esercizio sono

modiehe, il ricorrente pUO effettuare soltanto trasporti di

pieeola entita e su pereorsi relativamente brevi. D'altra

parte, egli non dispone per l'eseeuzione dei suoi trasporti

ehe di questo furgoncino, analogamente alI'autista di

piazza ehe lavora per suo conto eon un'uniea automobile

propria.

Cosi stando le cose, si giustifiea di ammettere ehe

l'attivitä. dei Ghidoni e una professione e non un'impresa

(cfr. RU 61 In 48).

AII'esereizio di questa professione e indispensabile il

furgoncino in parola, il quale e pertanto impignorabile

a'sensi delI 'art. 92 cifra 3 LEF.

La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

TI rieorso e respinto.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 43.

135

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 creditore procedente ha deferito tempestiva-

mente questa decisione alla Camera esecuzioni e fallimenti

deI Tribunale federale, chiedendo ehe, in base ai principi

134

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 42.

enunciati nella ßentenza 18 febbraio 1938 su ricorso

Dettwyler (RU 64 In 23 e seg.), l'autoveicolo in questione

fosse diehiarato pignorabile.

Gonsiderando in diritto :

Nella sentenza 18 febbraio 1938 su ricorso Dettwyler

(RU 64 In 23 e seg.) il Tribunale federale ha diehiarato

pignorabile l'autoearro col quale un eonducente eseguisce

trasporti per proprio eonto. Che un autoearro vero e

proprio non goda deI beneficio delI'impignorabilita si

giustifica pel fatto ehe l'esercizio di unautocarro comporta

spese cos1 grandi e presuppone una cifra d'affari tale

ehe l'elemento capitalistieo prevale di gran lunga sul-

l'elemento professionale.

Ma la sentenza sopra citata distingue e riserva espressa-

mente il caso deI furgoneino (autoveieolo per forniture).

Ora, in conereto, l'autoveicolo pignorato e appunto

un furgoneino, eome risulta dal fatto ehe esso ha una

potenza di HP 16,73, ben lontana quindi da quella di

un autoearro vero e proprio e eorrispondente a quella

di un'automobile di media potenza pel trasporto di per-

sone. Con questo furgoneino, le eui spese di esercizio sono

modiehe, il ricorrente pUO effettuare soltanto trasporti di

pieeola entita e su pereorsi relativamente brevi. D'altra

parte, egli non dispone per l'eseeuzione dei suoi trasporti

ehe di questo furgoncino, analogamente alI'autista di

piazza ehe lavora per suo conto eon un'uniea automobile

propria.

Cosi stando le cose, si giustifiea di ammettere ehe

l'attivitä. dei Ghidoni e una professione e non un'impresa

(cfr. RU 61 In 48).

AII'esereizio di questa professione e indispensabile il

furgoncino in parola, il quale e pertanto impignorabile

a'sensi delI 'art. 92 cifra 3 LEF.

La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

TI rieorso e respinto.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 43.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

42. Sentenza 23 settembre 1941 nella causa Ghidoni.

Art. 92 cifra 3 LEF: Impignorabilita di un furgoncino (auto-

veicolo per forniture).

Art. 92 Ziff. 3 SchKG: Unpfändbarkeit eines Lieferwagens.

Art. 92 eh. 3 LP. Insaisissabilite d'un camion de Iivraisons.

Ritenuto in fatto :

A. -

Nell'esecuzione 69450 promossa da Agostino

Ghidoni contro Carlo Baruscotti l'Ufficio di Locarno pigno-

rava, tral'altro, « 1 camion marca Ford tipo 1929 HP 16,73»

stimato 500 fchi.

L'escusso insorgeva, adducendo ehe l'autoveicolo pigno-

rato era assolutamente indispensabile aHa sua azienda

di trasporti ed era gia stato dichiarato impignorabile

dalla Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale

con sentenza 16 febbraio 1937.

Mediante decisione 9 luglio 1941 l'Autorita cantonale

di vigilanza ammetteva il reclamo.

B. -

11 creditore procedente ha deferito tempestiva-

mente questa decisione alla Camera esecuzioni e fallimenti

deI Tribunale federale, chiedendo ehe, in base ai principi

134

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 42.

enunciati nella ßentenza 18 febbraio 1938 su ricorso

Dettwyler (RU 64 In 23 e seg.), l'autoveicolo in questione

fosse diehiarato pignorabile.

Gonsiderando in diritto :

Nella sentenza 18 febbraio 1938 su ricorso Dettwyler

(RU 64 In 23 e seg.) il Tribunale federale ha diehiarato

pignorabile l'autoearro col quale un eonducente eseguisce

trasporti per proprio eonto. Che un autoearro vero e

proprio non goda deI beneficio delI'impignorabilita si

giustifica pel fatto ehe l'esercizio di unautocarro comporta

spese cos1 grandi e presuppone una cifra d'affari tale

ehe l'elemento capitalistieo prevale di gran lunga sul-

l'elemento professionale.

Ma la sentenza sopra citata distingue e riserva espressa-

mente il caso deI furgoneino (autoveieolo per forniture).

Ora, in conereto, l'autoveicolo pignorato e appunto

un furgoneino, eome risulta dal fatto ehe esso ha una

potenza di HP 16,73, ben lontana quindi da quella di

un autoearro vero e proprio e eorrispondente a quella

di un'automobile di media potenza pel trasporto di per-

sone. Con questo furgoneino, le eui spese di esercizio sono

modiehe, il ricorrente pUO effettuare soltanto trasporti di

pieeola entita e su pereorsi relativamente brevi. D'altra

parte, egli non dispone per l'eseeuzione dei suoi trasporti

ehe di questo furgoncino, analogamente alI'autista di

piazza ehe lavora per suo conto eon un'uniea automobile

propria.

Cosi stando le cose, si giustifiea di ammettere ehe

l'attivitä. dei Ghidoni e una professione e non un'impresa

(cfr. RU 61 In 48).

AII'esereizio di questa professione e indispensabile il

furgoncino in parola, il quale e pertanto impignorabile

a'sensi delI 'art. 92 cifra 3 LEF.

La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

TI rieorso e respinto.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 43.

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