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66_I_290

BGE 66 I 290

Bundesgericht (BGE) · 1940-12-19 · Italiano CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

weiterer zehn :,Tage nach dem Aussöhnungsversuch an

das erkennende Gericht zu gelangen hatten, wie die

Beschwerdeführer annehmen.

Demnach erkennt das~ Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

50. Sentenza 19 dicembre 1940 della n Sezione civlle nelIa causa

Prada contro Dipartimento deU'Intemo del Cantone Ticino.

L'infante illegittimo nato in Francia e riconosciuto conformemente

al diritto francese da1 padre svizzero, domiciIiato in Isvizzera,

dev'essere iscritto nel registro delle famigIie deIluogo di origine

deI padre anche se quest'ultimo rifiuta d'indicare il nome

della madre.

In Frankreich geborenes aussereheliches Kind eines in der Schweiz

wohnenden Schweizerhürgers. Hat der Vater das Kind nach

französischem Recht anerkannt, so ist es im Familienregister

des Heimatortes des Vaters einzutragen, auch wenn dieser

sich weigert, den Namen der Mutter anzugeben.

L'enfant illegitime ne en France et reconnu conformement au

droit fran\l8.is par un Suisse domicilie en Suisse doit etre inscrit

au registre des familles du lieu d'origine du pere, meme si ce

dernier refuse d'indiquer le nom de la mere.

Il 27 febbraio 1940, nasceva a G~ard (Alta Savoia) un

infante ehe, davanti all'Ufficio di stato eivile di quel

comune, Pietro-Maria Prada, oriundo di Oastel San

Pietro (Oantone Ticino) e domiciliato a Ginevra, ricono-

sceva come suo, imponendogli i nomi di Jean, Pierre,

Gerard, Igin, senza peru indicare come si chiamasse la

madre.

Il padre presentava l'atto relativo alla nascita e al rico-

noscimento (atto steso in conformita della legge francese)

all'Ufficio di stato civile di Oastel San Pietro per ottenerne

l'iserizione nel registro delle famiglie.

Oon deereto 18 aprile 1940, intimato il 6 maggio, il

Dipartimento dell'Interno deI Oantone Ticino non auto-

rizzava questa inserizione, addueendo ehe il Prada, quan-

tunque espressamente invitato, si era rifiutato d'indicare

il norne della madre deI figlio da Iui riconosciuto e aveva

Register. No 50.

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quindi reso impossibile d'aceertare se il riconoscimento

non fosse eontrario all 'art. 304 00.

Il 5 giugno 1940, Prada si aggravava al Oonsiglio di

Stato deI Oantone Ticino e, 10 stesso giorno, inoltrava al

Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, da valere

eventualmente come ricorso di diritto civile.

Il Presidente della Sezione di diritto pubblico deI Tri-

bunale federale sospendeva l'istruzione della causa fino

a tanto che il Oonsiglio di Stato non si fosse pronunciato.

In data 13 giugno Prada dichiarava di rinunciare al

suo gravame al'Oonsiglio di Stato e avvertiva il Tribunale

federale che il rioorso interposto il 5 giugno doveva consi-

derarsi come un ricorso di diritto amministrativo ricevibile

a' sensi della cifra I, op. 3, dell'Allegato della GAD.

Il Dipartimento dell'Interno deI Oantone Ticino pro-

poneva di dichiarare irricevibile il ricorso; eventualmente

di respingerlo nel merito.

Anohe il Dipartimento federale di giustizia e polizia

chiedeva il rigetto deI ricorso.

Dei motivi addotti dal ricorrente, come pure degli

argomenti invocati dalla controparte asostegno delle

loro rispettive conclusioni si dira, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto.

Considerando in diritto :

l. -

Nel easo eoncreto il ricorso di diritto ammini-

strativo e ricevibile. Infatti, secondo Ia cifra I, cp. 3, del-

l'Allegato della GAD, le decisioni dell'Autorita eantonale

di vigilanza relative ai registri dello stato civile possono

essere impugnate eon ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale.

A torto quindi il Dipartimento cantonale dell'Interno

sostiene l'irrieevibilita deI presente ricorso in virtil del-

l'ormai abrogato art. 19 dell'Ordinanza federale sul ser-

vizio dello stato civile.

2. -

Nel fattispecie sorge anzitutto la questione di

sapere quale sia il diritto applicabile al riconoseimento di un

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

figlio naturale, nato in Franeia da una madre sconoseiuta,

per opera di un padre svizzero domieiliato in Isvizzera.

Tanto il rieorrente, quanto la eontroparte affermano

ehe torna applieabile il diritto svizzero in virtu dell'art. 8

della legge federale sui rapporti di diritto eivile dei domi-

eiliati e dei dimoranti (deI 25 giugno 1891). Ora questa

legge non e direttamente applieabile al easo eonereto.

Infatti essa concerne gli svizzeri domieiliati all'estero e

gli stranieri domieiliati in Isvizzera. Prada e invece un

cittadino svizzero ehe ha en aveva (alloreM l'infante

naeque e fu rieonoseiuto) il proprio domieilio a Ginevra.

11 diritto svizzero e tuttavia applieabileal fattispeeie in

virtu di una norma di diritto internazionale privato, ehe

pub essere dedotta per analogia da quanto preserive

l'art. 28 della summemionata Iegge 25 giugno 1891, il

quale applica ai cittadini svizzeri domieiliati all'estero il

diritto svizzero in quanto essi non siano sottoposti alla

legislazione estera. Ora, secondo l'art.3 deI Codice eivile

francese, 10 stato civile delle persone e diseiplinato dalla

loro legge nazionale. Se adunque Prada fosse stato domi-

eiliato in Franeia, Ia Iegge svizzera sarebbe stata appli-

cabile al rieonoscimento in parola. Cib deve valere a

fartiari nel caso conereto, Prada essendo domieiliato in

Isvizzera.

Ma se il diritto svizzero e applieabile per quanto eoneerne

il lato sostanziale deI rieonoscimento, 10 stesso non pub

dirsi riguardo ai requisiti formali ehe, in virtu della norma

di diritto internazionale privato ~1oCU8 regit actum, dipendono

dalla legge dello stato in eui l'atto fu eoneluso. Nel fatti-

specie questo punto e tuttavia senza importanza pratiea,

perehe tanto il diritto franeese, quanto quello svizzero

(art. 303 ep. 2 CC) esigono la forma autentica, ehe e stata

ossequiata.

3. -

La sola questione eontroversa e di sapere se il

riconoseimento in parola debba rimanere senza effetto in

Isvizzera e, per eonseguenza, si debba rifiutarne l'iscri-

zione fino a tanto ehe l'identita della madre e sconoseiuta.

Register. N° 50.

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Tale questione non si presenterebbe, se l'infante fosse

nato in Isvizzera, poiehe in questo easo il nome della moore

avrebbe dovuto essere neeessariamente indieato almomento

della notifiea della 'naseita e figurare nell'atto di naseita

(art. 61 e 67, eifra 4, dell'Ordinanza sul servizio dello stato

eivile; efr. art. 302 ep. I CC). Ma in eerti stati, speeial-

mente in Franeia ed in Italia, il rapporto di filiazione

naturale sorge tra la madre ed il figlio soltanto in virtU

di un rieonoseimento volontario della madre 0 di una

sentenza pronuneiata in un'azione di maternita; notifi-

eando la nascita, non e fatto obbligo d'indieare il nome

della madre, il quale non figura quindi neeessariamente

nell'atto di naseita. In tali stati il figlio di madre ignota

pub essere tuttavia rieonoseiuto da suo padre.

A ragione l'AutoritA cantonale di vigilanza ed il Dipar-

timento federale di giustizia e polizia non pretendono ehe

un tale rieonoseimento sia nullo per maneanza deI nome

della madre nell'atto di naseita, ehe altrimenti subordi-

nerebbero la validita deI riconoscimento ad un requisito

non eontemplato espressamente dalla legge (art. 303 CC)

e ereerebbero al figlio rieonoseiuto nelle circostanze surri-

ferite uno stato eivile ineerto, anzi contradditorio, poieM

egli sarebbe neeessariamente eonsiderato eome svizzero

nello stato estero ov'e nato e eome straniero in Isvizzera.

L'Autorita cantimale di vigilanza ed il Dipartimento

federale di giustizia e polizia si limitano invero ad esigere

ehe il padre indiehi il nome della madre all'Uffieiale dello

stato eivile, eui l'iscrizione deI rieonoseimento e ehiesta,

affinehe si possa aeeertare ehe l'infante non e ne adulterino

ne ineestuoso (art. 304 CC). Ma una tale esigenza non

appare giustifieata. L'art. 304 CC permette all'Uffieiale

dello stato eivile di rifiutare l'iserizione deI rieonoseimento

di un figlio ehe risulti adulterino od ineestuoso; non mette

perb a carieo deI padre Ia prova negativa ehe l'infante

non e ne adulterino ne incestuoso. Se l'infante e stato

iseritto eome rieonoseiuto in urto eon l'art. 304 CC, il

rieonoseimento potra essere impugnato' giudizialmente.

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

ma incombera aWattore, ehe chiede l'annullamento del-

I'iscrizione, la prova dell'esistenza di una causa di eselu-

sione deI riconoseimento (art. 306 CC). Non e ammissibile

invertire l'onere della prova, obbligando il padre a dimo-

strare che il riconoscimento non e vietato.

Inoltre Ia procedura proposta dall'Autorita cantonale

di vigilanza e dal Dipartimento federale di giustizia e

polizia appare criticabile sotto un altro rispetto. L'indi-

cazione deI nome della madre, che fara il padre, sara mera-

mente officiosa: non si potra introdurre questo nome

nell'atto di nascita, che e stato fatto all'estero e non puo

evidentemente essere rettificato dall'autorita svizzera,

soprattutto quando si tratti di una . madre straniera.

L'Ufficiaie dello stato civile dovra adunque indagare

l'esattezza di questa indicazione, ossia dom attendere

a cosa estranea al suo compito che e di attenersi ai docu-

menti officiali. D'altro lato, ci si chiede quale valore avra

il risultato di queste indagini, in particolare di quale mezzo

disporra il padre per dimostrare il contrario, qualora

l'Ufficiale dello stato civile, esperite le indagini, conclu-

desse che il norne indicato non e queJIo della madre. Ci si

trovera in presenza di situazioni irte d'inconvenienti, se

non addirittura impossibili. Ne segue che la procedura

proposta dall'Autorita cantonale di vigilanza e dal Dipar-

timento di giustizia e polizia non pub essere accolta anche

per motivi di ordine pratico.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso e ammesso. Di conseguenza e annullato il

decreto 18 aprile 1940 deI Dipartimento dell'Interno deI

Cantone Ticino, il quale e invitato a far iscrivere nel

registro delle famiglie deI Comune di Castel San Pietro

l'atto di nascita dell'infante Jean, Pierre, Gerard, Igin

Prada, quale figlio illegittimo riconosciuto di Pietro-

Maria Prada.

Beamtenrecht. N0 51.

IH. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

51. Urteil vom 30. Oktober 1940 i. S. D.

gegen Versicherungskasse für die eidgenössischen Beamten,

Angestellten und Arbeiter.

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Klagen auf Leistungen der eidgenössischen Versicherungskasse

sind binnen zwei Jahren seit Entstehung des Anspruchs dem

Bundesgericht einzureichen, ansonst das Klagerecht verwirkt

ist (Art. 17, Abs. 3 StatVK). Der Vorbescheid der Verwaltung

(Art. 20 VDG) ist vor Ablauf dieser Frist zu erwirken.

Les demandes relatives aux prestations de la C~isse f6d6rale

d'assurance doivent etre introduites devant le Tribunal federal

dans les deux ans des la naissance du droit, a. peine de forclu-

sion. Art. 17 al. 3 des Statuts de la Caisse d'assurance des

fonctionnaires.

La decision preaIable des aut;>rit~ a.?ministratives ~art. 20 JAD)

doit etre obtenue avant 1 exprratlOn de ce delal.

Le azioni per diritti a prestazioni della Cassa federale d'assicu-

razione debbono essere promosse davant~ ~ Trib~~l~ f~dera~e

entro i due anni dacche hanno avuto ongme tah dITIttl, altn-

menti si verifica la perenzione (art. 17 ep. 3 degli statuti).

La decisione, di cui all'art. 20 GAD,dev'essere ottenuta prima

della scadenza di questo termine.

A. -

Der Kläger D. war Grenzwachtgefreiter. Er hat

am 4. Juni 1938 ein Gesuch um Entlassung aus dem Zoll-

dienst eingereicht und dabei bemerkt, dass er keine andern

Forderungen an die Verwaltung stelle als Ausrichtung

des laufenden Monatsgehalts und seine Anspruche an die

Versicherungskasse. (Diese bestehen bei Beendigung des

Dienstverhältnisses zufolge Demission in der Abgangs-

entschädigung nach Art. 8 der Statuten). Am 17. Juni

erklärte D. weiterhin, dass die sofortige Auflösung des

Dienstverhältnisses seinen Wünschen entspreche und sein

Gesuch in diesem Sinne aufzufassen sei. Die Demission

wurde von der eidgenössischen Oberzolldirektion geneh-

migt. D. konnte entsprechend seinem Wunsch sofort

austreten. Das Gehalt wurde noch bezahlt bis Ende Juni.

Am 30. September 1938 reichte der Zentralverband

eidgenössischer Zollangestellter der Oberiolldirektion ein