Sachverhalt
Con precetti esecutivi 58216/17 dell'Ufficio di Locarno Else Nathan Rubinski ed Alfredo Rubinski pro- movevano esecuzione ordinaria contro Max Emden, domi- ciliato aBrissago. L'escusso inoltrava reclamo, domandando che i precetti fossero annullati essenzialmente per i seguenti motivi: Le somme in escussione non sono dovute da Max Emden, ma dalla ditta M. J. Emden Söhne avente la propria sede in Germania. Inoltre si tratta di crediti garantiti da ipoteche su immobili situati in Germania : l'esecuzione per via ordinaria e quindi eselusa in virtit dell'art. 41 cp. 1 LEF. Con decisione 6 giugno 1939 I'Autorita cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, osservando in sostanza quanto segue : Nello stendere i due precetti I'Ufficio di Locarno si e attenuto esattamente alle relative domande di esecuzione che non indicano l'esistenza di pegni immo- biliari 0 mobiliari a garanzia deI credito in escussione. D'altra parte, dai documenti in atti non appare dimostrata l'esistenza di un pegno. Le questioni sollevate dal recla- mante non sono di competenza delI' Autorita di vigilanza. B. - Con tempestivo ricorso al Tribunale federale Max Emden si e riconfermato nelle sue conclusioni. Gonsiderando in diritto :
1. - TI ricorrente fa valere anzitutto che egli non e debitore deI credito in escussione, ma che debitrice e la ditta M. J. Emden Söhne ad Amburgo.
94 SchuJdbetreibungs- und Konkursrecht.~N0 27. E' questo un punto su cui deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi in seguito all'opposizione solle- vata dall'escusso.
2. - Il ricorrente invoca inoltre l'art. 41 cp. I LEF. Nel fattispecie il pegno comprende fondi situati in Germania. Ci si chiede quindi se il debitore domiciliato in Isvizzera possa invocare l'art. 41 cp. I LEF, benche il pegno si trovi all'estero. Devesi osservare che l'eccezione prevista dall'art. 41 cp. I LEF a favore deI debitore pignoratizio sta in istretta connessione coi disposti di diritto materiale concementi il pegno. Ne discende che l'art. 41 cp. I LEF e applicabile in pieno soltanto a quei pegni che sottostanno alle norme legali vigenti in Isvizzera (cfr. RU 36, I, pag. 337 e seg. = Ed.' sep. 13, pag. 138 e seg.). Quanto si pegni situati all'estero, i loro efietti sono determinati dal diritto in vigore .nel luogo ove si trovano. Se il diritto estero prevede il beneficium excus- sionis realis analogamente a quanto sancisce l'art. 41 cp. I LEF, il debitore pignoratizio, contro il quale e stata promossa in Isvizzera esecuzione ordinaria, puo invocare tale eccezione, aggravandosi all, Autorita di vigilanza. Applicando tali principi al caso concreto,' l'eccezione sollevata dal ricorrente va respinta : infatti la Iegislazione germanica non conferisce al debitore, che ha costituito un'ipoteca a garanzia deI suo debito, il diritto di esigere che il creditore faccia anzitutte procedere alla realizzazione deI fondo ipotecato (ENNECCERUS, KIPp e WOLFF, Lehr- buch des Bürgerlichen Rechts, ediz. XX e XXI, vol. II, parte I, ad § 130, nota H, e § 139, V). La Gamera esecuzioni e faUimenti pronuncia : Il ricorso e respinto. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. XO 28. 95
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 TI ricorrente fa valere anzitutto che egli non e debitore deI credito in escussione, ma che debitrice e la ditta M. J. Emden Söhne ad Amburgo.
94 SchuJdbetreibungs- und Konkursrecht.~N0 27. E' questo un punto su cui deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi in seguito all'opposizione solle- vata dall'escusso.
E. 2 Il ricorrente invoca inoltre l'art. 41 cp. I LEF. Nel fattispecie il pegno comprende fondi situati in Germania. Ci si chiede quindi se il debitore domiciliato in Isvizzera possa invocare l'art. 41 cp. I LEF, benche il pegno si trovi all'estero. Devesi osservare che l'eccezione prevista dall'art. 41 cp. I LEF a favore deI debitore pignoratizio sta in istretta connessione coi disposti di diritto materiale concementi il pegno. Ne discende che l'art. 41 cp. I LEF e applicabile in pieno soltanto a quei pegni che sottostanno alle norme legali vigenti in Isvizzera (cfr. RU 36, I, pag. 337 e seg. = Ed.' sep. 13, pag. 138 e seg.). Quanto si pegni situati all'estero, i loro efietti sono determinati dal diritto in vigore .nel luogo ove si trovano. Se il diritto estero prevede il beneficium excus- sionis realis analogamente a quanto sancisce l'art. 41 cp. I LEF, il debitore pignoratizio, contro il quale e stata promossa in Isvizzera esecuzione ordinaria, puo invocare tale eccezione, aggravandosi all, Autorita di vigilanza. Applicando tali principi al caso concreto,' l'eccezione sollevata dal ricorrente va respinta : infatti la Iegislazione germanica non conferisce al debitore, che ha costituito un'ipoteca a garanzia deI suo debito, il diritto di esigere che il creditore faccia anzitutte procedere alla realizzazione deI fondo ipotecato (ENNECCERUS, KIPp e WOLFF, Lehr- buch des Bürgerlichen Rechts, ediz. XX e XXI, vol. II, parte I, ad § 130, nota H, e § 139, V). La Gamera esecuzioni e faUimenti pronuncia : Il ricorso e respinto. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. XO 28. 95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
27. Sentenza 5 settembre 1939 in causa Emden. Es€cuzione concernente un credito garantito da pegno : Se il pegno si trova all'estero, il debitore pignoratizio, contro il quale e stata promossa in Isviz~ra e~ec!l~one or.dinaria~ pub invocare, aggravandosi all'Autorlta di ~,danza, il benejwowm excussionis realis, purche il diritto estero preveda tale eooe- zione analogamente a quanto sancisce l'art. 41 cp. 1 LEF. Schuldbetreibung!!- und Konkursrecht. No 27. Betreibung jür pjandverswherte Forderungen: Au::h wenn si~h die Pfandsache im Auslande befindet, kann der m de.r SchWeIZ mit gewöhnlicher Betreibung belangte Schuldner dIeses Ver- fahren auf dem Beschwerdeweg anfec.hten, v<?r~usgesetzt .da~s das betreffende ausländische Recht em benelw~um excus81:0ms realis entsprechend Art. 41 Abs. 1 SchKG gleichfalL'l vorsieht. Poursuite du chef d'une creance garantie par gage: ~o debiteur qui a donne un gage et qui est poursuivi en SUlBse pa: la voie d'une PQursuite ordinai~e est fonde a po~te,r, plamte contre cette poursuite meme SI le gage se trouve a I etr~nJ5?r, pour peu seulement que le droit etranger admette 1e benefwe de discu8sion, c'est-a-dire une exception analogue aPart. 41 aI. 1 LP. A. - Con precetti esecutivi 58216/17 dell'Ufficio di Locarno Else Nathan Rubinski ed Alfredo Rubinski pro- movevano esecuzione ordinaria contro Max Emden, domi- ciliato aBrissago. L'escusso inoltrava reclamo, domandando che i precetti fossero annullati essenzialmente per i seguenti motivi: Le somme in escussione non sono dovute da Max Emden, ma dalla ditta M. J. Emden Söhne avente la propria sede in Germania. Inoltre si tratta di crediti garantiti da ipoteche su immobili situati in Germania : l'esecuzione per via ordinaria e quindi eselusa in virtit dell'art. 41 cp. 1 LEF. Con decisione 6 giugno 1939 I'Autorita cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, osservando in sostanza quanto segue : Nello stendere i due precetti I'Ufficio di Locarno si e attenuto esattamente alle relative domande di esecuzione che non indicano l'esistenza di pegni immo- biliari 0 mobiliari a garanzia deI credito in escussione. D'altra parte, dai documenti in atti non appare dimostrata l'esistenza di un pegno. Le questioni sollevate dal recla- mante non sono di competenza delI' Autorita di vigilanza. B. - Con tempestivo ricorso al Tribunale federale Max Emden si e riconfermato nelle sue conclusioni. Gonsiderando in diritto :
1. - TI ricorrente fa valere anzitutto che egli non e debitore deI credito in escussione, ma che debitrice e la ditta M. J. Emden Söhne ad Amburgo.
94 SchuJdbetreibungs- und Konkursrecht.~N0 27. E' questo un punto su cui deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi in seguito all'opposizione solle- vata dall'escusso.
2. - Il ricorrente invoca inoltre l'art. 41 cp. I LEF. Nel fattispecie il pegno comprende fondi situati in Germania. Ci si chiede quindi se il debitore domiciliato in Isvizzera possa invocare l'art. 41 cp. I LEF, benche il pegno si trovi all'estero. Devesi osservare che l'eccezione prevista dall'art. 41 cp. I LEF a favore deI debitore pignoratizio sta in istretta connessione coi disposti di diritto materiale concementi il pegno. Ne discende che l'art. 41 cp. I LEF e applicabile in pieno soltanto a quei pegni che sottostanno alle norme legali vigenti in Isvizzera (cfr. RU 36, I, pag. 337 e seg. = Ed.' sep. 13, pag. 138 e seg.). Quanto si pegni situati all'estero, i loro efietti sono determinati dal diritto in vigore .nel luogo ove si trovano. Se il diritto estero prevede il beneficium excus- sionis realis analogamente a quanto sancisce l'art. 41 cp. I LEF, il debitore pignoratizio, contro il quale e stata promossa in Isvizzera esecuzione ordinaria, puo invocare tale eccezione, aggravandosi all, Autorita di vigilanza. Applicando tali principi al caso concreto,' l'eccezione sollevata dal ricorrente va respinta : infatti la Iegislazione germanica non conferisce al debitore, che ha costituito un'ipoteca a garanzia deI suo debito, il diritto di esigere che il creditore faccia anzitutte procedere alla realizzazione deI fondo ipotecato (ENNECCERUS, KIPp e WOLFF, Lehr- buch des Bürgerlichen Rechts, ediz. XX e XXI, vol. II, parte I, ad § 130, nota H, e § 139, V). La Gamera esecuzioni e faUimenti pronuncia : Il ricorso e respinto. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. XO 28. 95