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64_II_63

BGE 64 II 63

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Italiano CH
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62 Motorfa.hrzeuggesetz. N° 13. de la victime, considerant que le defunt etait un jeune homme travailleur, aime de ses foores, donnant pleine satisfaction a ~ sa mere deja eprouvee par la perte de son man, mort Iui aussi par suite d'accident, il parait juste de porter l'indemnite a. 2000 fr. dont 1500 fr. reviennEmt a. la mere et 250 fr. a. chacun des fOOres. Le montant total de 5800 fr. depasse dans une teIle mesure les 1000 fr. de Ja transaction qu'on ne saurait faire rentrer la difierence dans Ja marge que peut representer l'avantage de mettre :fin d'emblee au litige ; aussi l'annu- lation de la convention du ler fevrier 1935 s'impose. La somme de 500 fr. payee par « La Baloise» doit se deduire de l'indemnite due. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des 500 fr. que Claivaz, tombe en faillite, n'a pas payes. La Compagnie d'assurance est debitrice de la totalite du dedommagement dans les limites des sommes assurees et elle l'eut ete meme si l'action avait aussi ete introduite contre l'assure. En ce cas, chacun d'eux aurait eM condamne a. payer le tout, le versement fait par I'un liberant l'autre d'autant (arret Vassena cl Rinaldi du 20 janvier 1937). Cette liberation n'intervient cepen- dant que par suite du paiement effectif. Par ces 'I1UJti/8, .le Tribunal /ederal rejette le recours par voie de jonction ; admet partiellement le recours principal et reforme le jugement attaque du Tribunal cantonal dans ce sens que la defenderesse est condamnee a. payer :

a) a. Dame Anais Roh, la somme de 4800 fr.,

b) a. Emile Roh, I) I) » 250 fr.,

c) a. Oscar Roh, »»» 250 fr., Ie tout avec interet a. 5 % des le 26 novembre 1934. Vergl. auch Nr. 1I. - Voir aussi n° 11. I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vgl. Nr. 17, 21. - Voir nos 17, 21. H. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 63

14. Estra.tto deUa. sentenza. 10 ma.rzo _1938 deUa. I~ ~ezi;ne civile neUa causa Fra.nscella.-Wehrmüller contro U a.c er. o • . . ' t deI divorzio per regolare i Una convellZlOne. StIp~~t~ :n ~

a. , efficace solo se il giudice rapporti patrlmom~li e1 comugI. e rzio avvenuto, i coniugi deI divorzio Ia ratIfica. Ma, a ~vo . espressamente sia ossono coruernlare Ia convenzlone, sIa, ~ediante atti concludenti, e renderla COS1 efficace. J h Dubacher ed Anna Franziska A. - Kaspar osep . , 921 W brmüller si univano in matrimomo lotto ottobre 1 .' e 1 di 55 000 fchi Nel1926 il marito rilevava, per a somma . "t: I'Albergo deI mirto a Brissago. Grazie anche all' attlvl a della moglie, gli affari non tardaro~o a J.lro~pera~e~cher_ Essendo sorti dissensi tra loro, 1 ~omu~ Du . Wehrmüller decidevano di chiedere il dlvorzlO .. TI 5 lugb~ 1933 allo scopo di liquidare bonahnente i loro r~pportl atrlmoniali essi stipulavano davanti ad un notalO 0 una p .' d . 01 marito si riconosceva debltore convenZlone, secon 0 CUl 1. 0 rti e la parte di 35 000 fchi. verso la moglie per gli appo . . . al 1 . ttante dell' aumento d~lla sostanza comug e. a el spe to debito Dubacher era tenuto a corrispondere Su ques ,., AS 64 II - 1938

64 Familienrecht. XO 14. l'interesse deI 4 Y2 % apartire dal 15 Iuglio 1933 e si obbligava inoltre, a garanzia deI pagamento deI capitale e degli interes&i, a far iscrivere un' ipoteca sulla sua proprieta immobiliarea Brissago. La creditrice' aveva il diritto di chiedere il versamento dei 35000 fchi. aHo spirare deI termine di due anni decorrente dal15luglio 1933; tuttavia, in caso di vendita deli 'immobile, iI credito diventava immediatamente esigibile. Secondo i caicoli fatti, alla moglie sarebbe spettata, a dipendenza della liquidazione patrimoniale, la somma di 32 500 fchi: 4000 fchi. per gli apporti ed il resto per l'aumento della sostanza coniugale dovuto essenzialmente al maggior valore delI' albergo, il cui prezzo nelluglio 1933 fu valutato dai coniugi a 130000 fchi. Ma, su consiglio deI notaio, il marito consentiva ad arrotondare la somma a 35 000 fchi. per ottenere piu facilmente il consenso della moglie al divorzio. Dopo la ratifica della convenzione da parte delI' Autorita tutoria di Brissago, Dubacher faceva iscrivere l'ipoteca. Pure in data 5lugIio 1933 i coniugi Dubacher-Wehrmüller si mettevano d'accordo circa ~ pagamento delle spese della procedura di divorzio e circa l'assunzione dei debiti. Con sentenza 2 dicembre 1933 Ia Pretura di Locarno pronunciava il divorzio tra Dubacher e Wehrmüller. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, il giudice si limi- tava a prender atto della dichiarazione delle parti, secondo Ia quale tutto era gia Iiquidato di comune accordo. Il 15 gennaio 1934 Dubacher versava a Wehrmüller gli interessi semestrali pattuiti e, nel febbraio 1934, avendo ricevuto un' offerta per l'acquisto delI' Albergo deI mirto da parte di un certo Albert, trattava con Ia sua ex moglie affineM rinunciasse all' immediato rimborso dell' ipoteca previsto dalla convenzione 5lugIio 1933. Albert comperava I'Albergo deI mirto per 130000 fchi.; ma, qualehe tempo dopo, non avendo potuto far fronte agli impegni assunti, domandava un concordato e rivendeva l'immobile a Du- bacher. • Familienrecht. No 14. 65 B. - In data 10 giugno 1934 Dubacher chiedeva alla Pretura di Locarno che dichiarasse nulla la convenzione 5 luglio 1933 e ordinasse quindi la cancellazione dell'ipoteca di 35000 fchi. L'attore sostiene ehe quella convenzione e nulla pel fatto che non· fu sottoposta aHa ratifica dei giudice. Invoca inoltre l'errore, il dolo e la lesione enorme. La convenuta, ehe nel frattempo era passata a nuove nozze con un certo Franscella, proponeva il rigetto della petizione. TI Pretore di Locarno respingeva .le conclusioni del- l'attore. Invece laCamera civile deI Tribunale d'appeHo, con sentenza 13 ottobre /20 dicembre 1937, le ammetteva, ritenendo ehe una convenzione sulle conseguenze accessorie deI divorzio non ratificata dal giudicee nuHa e senz' effetto. La eonvenuta, presentando· Ie conclusioni scritte, aveva bensi chiesto, in via subordinata, Ia ratifica della conven- zione, ma il giudice cantonale dichiarava questa domanda tardiva e pertanto irricevibile. C. - Dll! questa sentenza la convenuta FransceHa- Wehrmüller si e tempestiv~ente aggravata al Tribunale federale, riconfermandosi neHe sue domande. Consideranilo in diritto :

1. - Anzitutto devesi indagare se una convenzione ehe, in vista deI divorzio, obbIiga il marito a restituire aHa moglie gli apporti ed a versarle una parte deH' aumento della sostanza coniugaIe, e efficace anche quando non sia stata sottoposta alla ratifica deI giudice. La questione e controversa. GMÜR (Kommentar zum Zivilgesetzbuch, FamiIienreuht, I. Abteilling, ad art. 154 nota 18) ed EGGER (Kommentar z. Zivilgesetzbuch, Familienrecht, ad art. 158 cp. 5) opinano che una tale convenzione, per essere vaIida, deve ottenere la ratifica dei giudice. Invece. Albert PICOT (Zeitschrift für schwei- zerisches Recht, vol. 48, pag. 92 a) ed il Tribunale canto- . nale di Neuchatel (Schweizerjsche Juristen-Zeitung, vol. 23, pag. 174) sono di avviso che la ratifica non e necessaria, i

66 Familienrecht. No 14. eoniugi esse~dosi limitati a liquidare i loro rapporti patri- moniali. Questa Corte ritiene di non poter distinguere la dove la legge non distingue: la liquidazione deI regime matri- moniale e prevista dall' art. 154 CO come une degli effetti deI divorzio e una convenzione ehe la regola va noverata tra quelle menzionate all' art. 158 eifra 5 CO. DeI resto appare giustifieato ehe si esiga la ratifica deI giudice anche per una eonvenzione di questo genere. Infatti, l'aumento della sostanza coniugale e spesso valu- tato in modo approssimativo e puo quindi aceadere ehe· di questa valutazione si· avvantaggi indebitamente uno OOi coniugi pel fatto ehe egli abusa deI suo aseendente sull' altro coniuge 0 si fa pagare il suo consenso al divorzio. TI eontrollo deI giudice non si puo qmndi ritenere superfluo.

2. - Nel fattispecie, durante la causadi divorzio, le parti si sono !imitate a diehiarare ehe i loro rapporti patrimoniali erano gia stati liquidati di eomune aceordo. E ehiaro ehe il giudice, prendendo atto di tale diehiara- zione, non ratificava la convenzione 5 Iug!io 1933, il eui contenuto gli era ignoto. Ma se nel fattispeeie manea la ratifica 001 giudiee, e pero fuori di dubbio ehe Dubacher, dopo il divorzio, ha pagato alla sua ex moglie la prima rata semestrale degli interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo deI mirto, ha espressamente ammesso di fronte al compratore ed aHa Bua ex moglie, la validita dell'ipoteca iseritta in virtu della convenzione 5luglio 1933. Con tali atti egli ha eonfermato, posteriormente al divorzio, la volonta espressa in quella eonvenzione. Cosl stando le eose, egli non pub piu invocare la man- eanza della ratifica da parte deI giudice. Le parti divorz::ate hanno il· diritto di modifieare una eonvenzione ratificata dal giudice, purche eSBa concerna i loro interessi, escbisi quelli dei figli. Non si vede quindi perche dovrebbe essere genza effetto la ratifica che le parti, a divorzio avvenuto, hanno data ad unaeonvenzione ehe si sono dispensate Familienrecht. ~o 15. 67 dal sottoporre al giudice e eon la quale hannO liquidato i loro rapporti patrimonia!i. Dopo il divorzio, le parti sono diventate libere : non c'e piu da temere ehe l'una abusi deI suo ascendente sull' altra; la ragione deI con- trollo da parte deI giudice piu non sussiste. La soluzione accolta dal giudiceeantonale d'appello eomporterebbe gravi inconvenienti. Aceade spesso ehe prima deI divorzio i coniugi eOJlcludano convenzioni di natura patrimoniale che ritengono di non dover sottoporre alla ratifica dal giudice. Dopo il divorzi9, queste convenzioni sono eseguite. Se una delle parti potesse in ogni tempo invoeare la maneata ratifica deI giudiee ed esigere la resti- tuzione di cib ehe ha pagato, l'altra parte potrebbe trovarsi in una situazione molto diffieile speeialmente per quanto eoncerne le prove. Devesi ammettere ehe, eome un minorenne pub rati- ficare, una volta raggiunta la maggiore eta, gli impegni assunti senza il consenso deI suo rappresentante legale, cosl i coniugi, a divorzio avvenuto, possono ratificare le convenzioni che, prima di questo, erano valide soltanto con riserva della ratifica da parte deI giudice. 3.-..... Il Tribunale federale pronuncia : TI ricorso e ammesso, la sentenza querelata e annullata e la petizione 10 giugno 1934 di Dubacher e respinta.

15. Sentenza 18 marzo 1938 della IIa Sezione einle nella. eausa Ersi& • Bosa Carisch eontro l' A11torita t11toria di Poschiavo ed il Piccolo Consiglio del Canton Grigione. Contro i decreti d'interdizione e ammissibile il ricorso di diritto eivile, non l'appello. . Chi si oppone aIl' interdizione di un' altra persona deve giusti- fieare un interesse a' sensi' deU' art. 433 cp. 3 CO. Questo interesse non esiste quando il ricorrente non contesta la neces-