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64_II_292

BGE 64 II 292

Bundesgericht (BGE) · 1938-10-04 · Italiano CH
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Prozessrecht. N° 48.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

48. Estratto daJ1a. Senteu& 4 ottobre 1938

della I Sesione civile neUa causa Busconi e conBorti

contro Zenna div. Stadlin.

Esiste un solo mezzo per impedire ehe un giudizio appellabile

al Tribunale federale diventi esecutivo : e l'inoltro di una

tempestiva diehiarazione di appello a' sensi deU'art. 650GF.

Oomideranilo in diritto :

1. -

L'appello impugna la sentenza 12 gennaio 1938,

la quale, secondo una dichiarazione dell'usciere, fu intimata

per posta aUe parti i1 31 gennaio 1938 e deve quindi esser

loro pervenuta al piu tardi il 1° febbraio 1938.

In ossequio agli art. 65 e 67 OGF, la dichiarazione di

appello contro questa sentenza avrebbe dovuto essere

deposta al Tribunale di appello deI Canton Ticino al piu

tardi i1 21 febbraio 1938. Invece essa fu deposta soltanto

il 23 agosto 1938; e tardiva e quindi irricevibile.

Con decreto provvisionale -19 febbraio 1938 il Presidente

della Camera civile dei Tribunale d'appello sospendeva

bensl l'esecuzione della sentenza 12 gennaio 1938 fino

a tanto che l'istanza di revisione fosse decisa. Ma questo

decreto non tiene conto dell'art. 65 OGF, secondo cui

un giudizio suscettibile di appello al Tribunale federale

non diventa esecutivo prima che sia spirato il termine

entro il quale l'appello puo essere interposto. n 19 febbraio

1938 la sentenza 12 gennaio 1938 non era ancora esecutiva

e non si poteva quindi sospenderne l'esecuzione. Esiste un

solo mezzo per impedire che un giudizio appellabile al

Prozcssrecht. N° 48.

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'Tribunale federale diventi esecutivo: e l'inoltro di una

tempestiva dichiarazione di appello a' sensi dell'art. 65

OGF.

In realta, col suo decreto 19 febbraio 1938 il Presidente

della Camera civile ha voluto permettere ai convenuti di

appellarsi al Tribunale federale soltanto dopo il rigetto

della loro istanza di revisione. Ma il giudice cantonale

non e competente a modificare il punto di partenza ne

Ia durata dei termine entro il quale l'appello al Tribunale

federale dev'essere interposto. Secondo I'art. 65 OGF, il

termine comincia a decorrere da! giorno della comunica-

zione dei giudizio e dura venti giorni. n Tribunale federale

stesso non ha la facoita di prolungare il termine previsto

dall'art. 65 OGF; a piu forte ragione questa facolta non

compete al giudice cantonale « a quo ».

n legislatore federale ha considerato la possibilita che

un giudizio di merito appellabile al Tribunale federale

sia l'oggetto di una querela di nulIita 0 d'un'istanza di

revisione 0 d'interpretazione presso la competente autorita

cantonale. In questo caso, secondo l'art. 77 cp. 1 OGF,

i1 termine stabilito per l'appello non e prorogato « ipso

jure » ne puo essere prorogato dal giudice cantonale « a

quo », ma i1 Tribunale federale soprassiede alla decisione

fino a tanto che l'autorita cantonale abbia deciso in

proposito.

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Vgl. auch Nr. 45. -

Voir aussi n° 45.