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Prozessrecht. N° 48.
IV. PROZESSRECHT
PROCEDURE
48. Estratto daJ1a. Senteu& 4 ottobre 1938
della I Sesione civile neUa causa Busconi e conBorti
contro Zenna div. Stadlin.
Esiste un solo mezzo per impedire ehe un giudizio appellabile
al Tribunale federale diventi esecutivo : e l'inoltro di una
tempestiva diehiarazione di appello a' sensi deU'art. 650GF.
Oomideranilo in diritto :
1. -
L'appello impugna la sentenza 12 gennaio 1938,
la quale, secondo una dichiarazione dell'usciere, fu intimata
per posta aUe parti i1 31 gennaio 1938 e deve quindi esser
loro pervenuta al piu tardi il 1° febbraio 1938.
In ossequio agli art. 65 e 67 OGF, la dichiarazione di
appello contro questa sentenza avrebbe dovuto essere
deposta al Tribunale di appello deI Canton Ticino al piu
tardi i1 21 febbraio 1938. Invece essa fu deposta soltanto
il 23 agosto 1938; e tardiva e quindi irricevibile.
Con decreto provvisionale -19 febbraio 1938 il Presidente
della Camera civile dei Tribunale d'appello sospendeva
bensl l'esecuzione della sentenza 12 gennaio 1938 fino
a tanto che l'istanza di revisione fosse decisa. Ma questo
decreto non tiene conto dell'art. 65 OGF, secondo cui
un giudizio suscettibile di appello al Tribunale federale
non diventa esecutivo prima che sia spirato il termine
entro il quale l'appello puo essere interposto. n 19 febbraio
1938 la sentenza 12 gennaio 1938 non era ancora esecutiva
e non si poteva quindi sospenderne l'esecuzione. Esiste un
solo mezzo per impedire che un giudizio appellabile al
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'Tribunale federale diventi esecutivo: e l'inoltro di una
tempestiva dichiarazione di appello a' sensi dell'art. 65
OGF.
In realta, col suo decreto 19 febbraio 1938 il Presidente
della Camera civile ha voluto permettere ai convenuti di
appellarsi al Tribunale federale soltanto dopo il rigetto
della loro istanza di revisione. Ma il giudice cantonale
non e competente a modificare il punto di partenza ne
Ia durata dei termine entro il quale l'appello al Tribunale
federale dev'essere interposto. Secondo I'art. 65 OGF, il
termine comincia a decorrere da! giorno della comunica-
zione dei giudizio e dura venti giorni. n Tribunale federale
stesso non ha la facoita di prolungare il termine previsto
dall'art. 65 OGF; a piu forte ragione questa facolta non
compete al giudice cantonale « a quo ».
n legislatore federale ha considerato la possibilita che
un giudizio di merito appellabile al Tribunale federale
sia l'oggetto di una querela di nulIita 0 d'un'istanza di
revisione 0 d'interpretazione presso la competente autorita
cantonale. In questo caso, secondo l'art. 77 cp. 1 OGF,
i1 termine stabilito per l'appello non e prorogato « ipso
jure » ne puo essere prorogato dal giudice cantonale « a
quo », ma i1 Tribunale federale soprassiede alla decisione
fino a tanto che l'autorita cantonale abbia deciso in
proposito.
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Vgl. auch Nr. 45. -
Voir aussi n° 45.