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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 34.
Dagegen kann der Vorinstanz darin nicht beigepflichtet
werden, dass die öffentliche Armenpflege für ihre Regress-.
forderung auf: den Rekurrenten das Privileg der Nicht-
einwendbarkeit des Existenzminimums ebenfalls geniesse.
Diesem Privileg liegt der Gedanke zu Grunde, dass der
Schuldner seinen Zwangsbedarf aus seinem Lohn nicht
in einem höheren Masse soll decken können als das eben-
falls auf diesen angewiesene unterstützungsberechtigte
Familienglied den seinigen. Das Opfer einer Lohnpfandung
unter das Existenzminimum wird dem Schuldner deshalb
und soweit zugemutet, als den Unterstützungsberechtigten
sonst ein noch grösserer Ausfall auf seiner Existenz-
grundlage träfe. Diese Relation trifft jedoch nur im
Verhältnis zwischen dem Schuldner und dem Unterhalts-
berechtigten selber, nicht zwischen Schuldner und öffentli-
cher Armenpflege zu. Es hätte keinen Sinn, dass diese
beim Schuldner mit der einen Hand auf Kosten des
Zwangsbedarfs seiner engeren Familie regressweise eine
Lohnquote sollte wegnehmen können, um. ihm mit der
andern einen entsprechenden Betrag als öffentliche Unter-
stützung wieder zuhalten zu müssen. Das Privileg des
nichteinwendbaren Existenzminimums steht nur dem
pP.rsönlich betreibenden Unterhaltsberechtigten zu; es
ht ftet als privilegium personae am Berechtigten, nicht
an der Forderung und kann nicht vom dritten Regress-
berechtigten bezw. Zessionar geltend gemacht werden,
handle es sich nun um vertraglichen oder gesetzlichen
Forderungsübergang. Dass die Armenpflege die Unter~
stützung auf Grund einer öffentlichrechtlichen Pflicht
und nicht freiwillig geleistet hat, bildet, entgegen der
Annahme der Vorinstanz, kein Argument für den Über-
gang des Privilegs auf die Regressforderung. Was die
öffentliche Armenpflege . erfüllt hat, ist eben nicht die
privatrechtliche Pflicht des Schuldners, sondern ihre
eigene, davon unabhängige öffentlichrechtliche Pflicht,
die besteht, ob eiri privater Unterhaltsschuldner vorbanden
s~i oder nicht. Gegen die von der Vorinstanz seitens
Schuldbetreibungs- und Konkul'Srecht. No 35.
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pflichtvergessener Schuldner befürchtete Abwälzung der
Unterhaltspflicht auf den Staat, die ja überhaupt nur
für die unter das Existenzminimum des Schuldners
gehenden Beträge in Frage kommt, kann sich die Armen-
pflege dadurch weitgehend schützen, dass sie, sobald sie
mit Unterstützung eingreifen .muss, sofort darauf dringt,
dass die unterstützungsberechtigte Person selber gegen
den Pflichtigen vorgehe_ Übrigens werden die zufolge
der Nichtzubilligung des PIandungsprivilegs tatsächlich
auf der Armenpflege sitzen bleibenden Beträge nur zum
Teil wirklich Mehrausgaben . darstellen, da anzunehmen
ist, dass jene den unter das Existenzminimum ausgepfän':'
deten Lohnbezüger seinerseits über kurz oder lang hätte
unterstützen müssen.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer :
I. -
Der Rekurs· wird gutgeheissen, der angefochtene
Entscheid aufgehoben und festgestellt, dass der Rekurrent
der vorliegenden Betreibung das Existenzminimum ge-
mäss Art. 93 SchKG ohne Einschränkung entgegenhalten
kann.
35. Sent8llla. 16 nonmbrt 1981 nella causa Volonttrio.
lscrizione neU'elenco oneri d'un credito ipotecario al porlatore.
Fintantoohe il titolare non avra. notificato il proprio nome e
domicilio, l'ufficio deve rifiutare l'iscrizione.
Riparto del ricaoo della contestazione di un credito figwrante neU'elenco
oneri da parte di parecehi creditori ipotecari.
Pei capitali e loro accessori, il riparto va fatto tra i creditori con-
testanti secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco
oneri.
Die Aufnahme einer in einem In habe r t i tel verkörperten
Grundpfandforderung
in
das Las t e n ver z e ich n i s
ist durch das Betreibungsamt abzulehnen, solange der An-
sprecher seinen Namen und Wohnort nicht angibt. Art. 140
und 156 SchKG.
Ist eine Pfandaufhaftung von nachgehenden Pfandgläubigern
mit Erfolg bestritten worden, so ist der auf die betreffende
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Schuldbetreibungs- und Konkursrocht. N° 35.
Aufhaftung e~tfallende Teil des Ver wer tun g s e r lös e s
auf die im Lastenverzeichnis aufgenommenen Kapital- und
Nebenforderungen der bestreitenden Gläubiger n ach ihr e m'
R a n g e zu verlegen.
L'office doit se refuser a inscrire un titre hypothtcaire au porteur
clans l'etat des charges tant que le pretendu beueficiaire de ce
titre n'indique pas son nom et son domicile.
Dans le cas OU une creance hypothecaITe inscrite a l'etat des char-
ges a eU, contestee avec succes par des creanciers hypothe-
caires de rang posMrieur, la part du produit de la realisation
afferente acette Cf"eance sera attribuee aux cr6anciers contestants
clans l'ordre de kur rang.
Nell'eseeuzione n° 29745 RJ contro Giuseppe Farinelli
l'eieneo oneri essendo stato parzialmente annullato dal-
I'Autorita cantonale di vigilanza per insufficiente designa-
zione delle ipoteche legali fatte iscrivere dal Canton
Tieino e dal Comune diMuralto a garanzia deI pagamento
d'imposte e di tasse, l'Uffieio di Locarno, in data 15 gen-
naio 1937, allestiva un eleneo oneri modifieato.
I creditori pignoratizi Banea Popolare di Lugano e
Banea Popolare Svizzera (quest'ultima quale detentrice
d'un'ipoteea al portatore di 16 000 fehi. e di un eredito
pure ipotecario di 11 525 fehi. appartenuto precedente-
mente alla ditta Vela e Casetta) eontestavano Cllversi
erediti assistiti da ipoteehe legali figuranti nel modificato
elenco oneri a favore deI Comune di Muralto. Non avendo
quest'ultimo promosso, entro il termine legale assegna-
togli dall'uffieio, azione per Ja convalida dell'iserizione,
questi erediti venivano stralciati dall'eleneo oneri.
Nello stato di riparto l'uffieio attribuiva alla Banea
Popolare di Lugano, titolare di un eredito ipotecario di
primo grado, il totale delle pretese deI Comune di Muralto
straleiate dall'elenco oneri in seguito alle contestazioni
suddette, ossia l'importo di 4322 fehi. 90, eseludendo cosi
Ja Banea Popolare Svizzera, i eui erediti ipoteeari erano
di grado posteriore.
Da questa deeisione l'avv. L. Volonterio si aggravava
« quale domiciliatario dei titolo di eredito ipotecario di
16 000 fehi. .... al portatore, data 27 aprile 1934 (porta-
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tore Motta-Biffoni Loearno))) e quale rappresentante « di
Vela-Casetta, subingredita a Banea Popolare Svizzera,
ereditore di 11 525 fehl. I). Chiedeva ehe il rieavo della
eontestazione delle pretese. straleiate deI Comune di
Muralto fosse diviso in parti llguali fra i tre ereditori ehe
avevano eontestato queste pretese.
Il gravame essendo stato respinto dall'Autorita canto-
nale di vigilanza, l'avv. Volonterio ha interposto tempe-
stivo rieorso al Tribunale federale, rieonfermandosi nella
sue eonclusioni.
OOn8iderando in diritto :
1. -
E' dubbio se l'avv. Volonterio ha veste per rieor-
rere. Egli invoea la sua qualita di ({ domiciliatario)) del-
l'ipoteca al portatore di 16000 fehl.; non precisa pero il
signifieato di quel termine. Ad ogni modo, egli non intende
basare su questo titolo un diritto personale di eredito,
poiehe designa come portatore un eerto Motta-Biffoni a
Loearno ehe figura per la prima volta nella procedura di
rieorso, senza eh'egli abbia giustifieato il possesso deI
titolo e sia indicato quale ricorrente. Nel eorso della pro-
eedura di contestazione deIl'eleneo oneri fu designata
eome portatriee deI titolo in parola la Banea Popolare
Svizzera; nell'eleneo oneri e nello stato di riparto l'ufficio
indieo quale titolare deI eredito {(il portatore domieiliato
presso avv. L. Volonterio, Loearno». Quest'ineertezza
sulla persona deI ereditore non esisterebbe, se l'uffieio, in
ossequio alla norma posta nella sentenza N ose e Greeo-
Cotti (&0 57 III p. 131), si fosse rifiutato d'iserivere
nell'eienco oneri il eredito ipoteeario in questione fin a
tanto ehe il portatore non avesse reso noto il proprio
nome.
Quanto all'altro ereditore pignoratizio VeJa-Casetta,
l'avv. L. Volonterio agisce eome mandatario, ma nella
procedura antecedente al rieorso questo eredito figurö
ceduto da VeIa-Casetta alla Banea PopoJare Svizzera.
Seeondo il rieorso, a quest'ultima sarebbe subingredita Ia
AB 63 TII -
1937
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Schuldbetreibungs- un,d Konkursrecht. N0 35.
ditta Vela-C~tta; nessuna prova di questo subingresso
risulta pero da:gli atti.
2. -
CheccM ne sia, il ricorso, anche ammettendonela
ricevibilita, dev'essere respinto, ma non pel motivo invo-
cato dall'autorita cantonale. Essa dichiara che 10 stralcio
dei crediti dei Comune di Muralto costituisce una rettifica
pura e semplice dell'eleneo oneri e non solleva il pmblema
deI riparto deI ricavo delle eontestazioni. Se con eiö in-
tende dire ehe questo riparto non potrebbe aver luogo se
non in easo d'azione giudiziaria fra il rivendicante ed i
ereditori contestanti Ia rivendicazione, essa erra. A tenor
dell'art. 140 LEF, le disposizioni previste agli art. 106 e
107 LEF sono applicabili per analogia alla procedura di
accertamento dell'elenco oneri. TI terzo, ehe entm il ter-
mine assegnatogli non fa valere giudiziariamente la sua
rivendieazione, si ritiene ehe abbia rinunciato alla sua
pretesa ed il beneficio di questa rinuneia spetta ai eredi-
tori che hanno contestato Ja. pretesa. La questione e
adunque un'altra: si tratta di sapere se nel fattispecie
il ricavo della contestazione va ripartito tra i creditori
contestanti secondo il grado dei 10m crediti iscritti nel-
I'eIeneo oneri oppure in parti eguali, come vorrebbe iI ricor-
rente oppure proporzionalmente all'importo dei loro
crediti, senza tener conto deI grado. Per analogia a quanto
ammesso daITribunale federale circa l'art. 250 cp. 3 LEF
(RO 39 I p. 270 e seg.), devesi appHcare il primo di questi
metodi, almeno per iI riparto dei capitali (per le spese
risultanti da un'eventuale azione giudiziale dei creditori
contestanti, la questione sarebbe inveee dubbia, ma non
oceorre risolverla in conereto poiehe una sifiatta azione
non fu neeessaria). Per i capitali e 10m aceessori ilsistema
proposto dal ricorre.nte avrebbe come conseguenza di
togliere al ereditore pignoratizio di grado anteriore il
diritto, che la Iegge gli riconosce, di essere soddisfatto col
ricavo della realizzazione prima dei creditori di grado
posteriore : questi ultimi potrebbero infatti impedirgli di
salvaguardare il suo diritto preferenziale, unendosi a Iui
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 36.
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nella eontestazione di rivendicazioni mal fondate, alle
quali il debitore non si e opposto. Questa conseguenza e
inammissibile. In concreto e pacifico che il credito della
Banca Popolare di Lugano precede in grado i suddetti
crediti ipotecari di Vela-Casetta e di Motta-Bifioni. Ora,
secondo 10 stato di riparto, il credito ipotecario di primo
grado a favore della Banca Popolare di Lugano rimane
scoperto per 64 607 fchi. 45. E' quindi evidente che il
ricavo delle contestazioni ammontante a 4322 fchi. 90 le
spetta nella sua totalita e ehe non vi e eecedenza da
assegnare ai due altri creditori contestanti.
La Camera esecuzioni e fallimenti pron/uncia :
TI ricorso e respinto.
36. Arrit du a4 novembre 1937
dans la cause Köbel-Pfllter S. A.
Dans la poursuite du vendeur en paiement du prix d'objets frappes
d'une reserve de propriete, lesdits objets, a l'instar des biens
revendiques par des tiers, ne peuvent etre saisis en mains
du debiteur qu'en dernier lieu, posterieurement meme a Ia.
saisie du salaire (art. 95 a1. 3 LP).
In der Betreibung des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises
für unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sachen können diese
Sachen, analog den von Drittpersonen beanspruchten, beim
Schuldner erst in letzter Linie gepfändet werden, sogar erst
nach dem Lohne (Art. 95 Aha. 3 SehKG).
Nell'esecuzione promossa da} venditore per ottenere il pagamento
dei prezzo di oggetti eh'egli ha venduti eon riserva della
proprieta, questi oggetti, come i beni rivendicati da terzi, non
possono essere pignorati presso il debitore ehe in ultimo luogo,
soltanto dopo il pignoramento deI salario (Art. 95 cpv.
3 LEF).
A. -
La Societ8 anonyme Möbel-Pfister poursuit
Indarmühle en paiement d'une somme de 1503 fr. 60
representant le solde du sur le prix d'un mobilier achete
par le debiteur, mobilier frappe d'une reserve da propriete