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63_III_119

BGE 63 III 119

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 34.

Dagegen kann der Vorinstanz darin nicht beigepflichtet

werden, dass die öffentliche Armenpflege für ihre Regress-.

forderung auf: den Rekurrenten das Privileg der Nicht-

einwendbarkeit des Existenzminimums ebenfalls geniesse.

Diesem Privileg liegt der Gedanke zu Grunde, dass der

Schuldner seinen Zwangsbedarf aus seinem Lohn nicht

in einem höheren Masse soll decken können als das eben-

falls auf diesen angewiesene unterstützungsberechtigte

Familienglied den seinigen. Das Opfer einer Lohnpfandung

unter das Existenzminimum wird dem Schuldner deshalb

und soweit zugemutet, als den Unterstützungsberechtigten

sonst ein noch grösserer Ausfall auf seiner Existenz-

grundlage träfe. Diese Relation trifft jedoch nur im

Verhältnis zwischen dem Schuldner und dem Unterhalts-

berechtigten selber, nicht zwischen Schuldner und öffentli-

cher Armenpflege zu. Es hätte keinen Sinn, dass diese

beim Schuldner mit der einen Hand auf Kosten des

Zwangsbedarfs seiner engeren Familie regressweise eine

Lohnquote sollte wegnehmen können, um. ihm mit der

andern einen entsprechenden Betrag als öffentliche Unter-

stützung wieder zuhalten zu müssen. Das Privileg des

nichteinwendbaren Existenzminimums steht nur dem

pP.rsönlich betreibenden Unterhaltsberechtigten zu; es

ht ftet als privilegium personae am Berechtigten, nicht

an der Forderung und kann nicht vom dritten Regress-

berechtigten bezw. Zessionar geltend gemacht werden,

handle es sich nun um vertraglichen oder gesetzlichen

Forderungsübergang. Dass die Armenpflege die Unter~

stützung auf Grund einer öffentlichrechtlichen Pflicht

und nicht freiwillig geleistet hat, bildet, entgegen der

Annahme der Vorinstanz, kein Argument für den Über-

gang des Privilegs auf die Regressforderung. Was die

öffentliche Armenpflege . erfüllt hat, ist eben nicht die

privatrechtliche Pflicht des Schuldners, sondern ihre

eigene, davon unabhängige öffentlichrechtliche Pflicht,

die besteht, ob eiri privater Unterhaltsschuldner vorbanden

s~i oder nicht. Gegen die von der Vorinstanz seitens

Schuldbetreibungs- und Konkul'Srecht. No 35.

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pflichtvergessener Schuldner befürchtete Abwälzung der

Unterhaltspflicht auf den Staat, die ja überhaupt nur

für die unter das Existenzminimum des Schuldners

gehenden Beträge in Frage kommt, kann sich die Armen-

pflege dadurch weitgehend schützen, dass sie, sobald sie

mit Unterstützung eingreifen .muss, sofort darauf dringt,

dass die unterstützungsberechtigte Person selber gegen

den Pflichtigen vorgehe_ Übrigens werden die zufolge

der Nichtzubilligung des PIandungsprivilegs tatsächlich

auf der Armenpflege sitzen bleibenden Beträge nur zum

Teil wirklich Mehrausgaben . darstellen, da anzunehmen

ist, dass jene den unter das Existenzminimum ausgepfän':'

deten Lohnbezüger seinerseits über kurz oder lang hätte

unterstützen müssen.

Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer :

I. -

Der Rekurs· wird gutgeheissen, der angefochtene

Entscheid aufgehoben und festgestellt, dass der Rekurrent

der vorliegenden Betreibung das Existenzminimum ge-

mäss Art. 93 SchKG ohne Einschränkung entgegenhalten

kann.

35. Sent8llla. 16 nonmbrt 1981 nella causa Volonttrio.

lscrizione neU'elenco oneri d'un credito ipotecario al porlatore.

Fintantoohe il titolare non avra. notificato il proprio nome e

domicilio, l'ufficio deve rifiutare l'iscrizione.

Riparto del ricaoo della contestazione di un credito figwrante neU'elenco

oneri da parte di parecehi creditori ipotecari.

Pei capitali e loro accessori, il riparto va fatto tra i creditori con-

testanti secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco

oneri.

Die Aufnahme einer in einem In habe r t i tel verkörperten

Grundpfandforderung

in

das Las t e n ver z e ich n i s

ist durch das Betreibungsamt abzulehnen, solange der An-

sprecher seinen Namen und Wohnort nicht angibt. Art. 140

und 156 SchKG.

Ist eine Pfandaufhaftung von nachgehenden Pfandgläubigern

mit Erfolg bestritten worden, so ist der auf die betreffende

120

Schuldbetreibungs- und Konkursrocht. N° 35.

Aufhaftung e~tfallende Teil des Ver wer tun g s e r lös e s

auf die im Lastenverzeichnis aufgenommenen Kapital- und

Nebenforderungen der bestreitenden Gläubiger n ach ihr e m'

R a n g e zu verlegen.

L'office doit se refuser a inscrire un titre hypothtcaire au porteur

clans l'etat des charges tant que le pretendu beueficiaire de ce

titre n'indique pas son nom et son domicile.

Dans le cas OU une creance hypothecaITe inscrite a l'etat des char-

ges a eU, contestee avec succes par des creanciers hypothe-

caires de rang posMrieur, la part du produit de la realisation

afferente acette Cf"eance sera attribuee aux cr6anciers contestants

clans l'ordre de kur rang.

Nell'eseeuzione n° 29745 RJ contro Giuseppe Farinelli

l'eieneo oneri essendo stato parzialmente annullato dal-

I'Autorita cantonale di vigilanza per insufficiente designa-

zione delle ipoteche legali fatte iscrivere dal Canton

Tieino e dal Comune diMuralto a garanzia deI pagamento

d'imposte e di tasse, l'Uffieio di Locarno, in data 15 gen-

naio 1937, allestiva un eleneo oneri modifieato.

I creditori pignoratizi Banea Popolare di Lugano e

Banea Popolare Svizzera (quest'ultima quale detentrice

d'un'ipoteea al portatore di 16 000 fehi. e di un eredito

pure ipotecario di 11 525 fehi. appartenuto precedente-

mente alla ditta Vela e Casetta) eontestavano Cllversi

erediti assistiti da ipoteehe legali figuranti nel modificato

elenco oneri a favore deI Comune di Muralto. Non avendo

quest'ultimo promosso, entro il termine legale assegna-

togli dall'uffieio, azione per Ja convalida dell'iserizione,

questi erediti venivano stralciati dall'eleneo oneri.

Nello stato di riparto l'uffieio attribuiva alla Banea

Popolare di Lugano, titolare di un eredito ipotecario di

primo grado, il totale delle pretese deI Comune di Muralto

straleiate dall'elenco oneri in seguito alle contestazioni

suddette, ossia l'importo di 4322 fehi. 90, eseludendo cosi

Ja Banea Popolare Svizzera, i eui erediti ipoteeari erano

di grado posteriore.

Da questa deeisione l'avv. L. Volonterio si aggravava

« quale domiciliatario dei titolo di eredito ipotecario di

16 000 fehi. .... al portatore, data 27 aprile 1934 (porta-

121

tore Motta-Biffoni Loearno))) e quale rappresentante « di

Vela-Casetta, subingredita a Banea Popolare Svizzera,

ereditore di 11 525 fehl. I). Chiedeva ehe il rieavo della

eontestazione delle pretese. straleiate deI Comune di

Muralto fosse diviso in parti llguali fra i tre ereditori ehe

avevano eontestato queste pretese.

Il gravame essendo stato respinto dall'Autorita canto-

nale di vigilanza, l'avv. Volonterio ha interposto tempe-

stivo rieorso al Tribunale federale, rieonfermandosi nella

sue eonclusioni.

OOn8iderando in diritto :

1. -

E' dubbio se l'avv. Volonterio ha veste per rieor-

rere. Egli invoea la sua qualita di ({ domiciliatario)) del-

l'ipoteca al portatore di 16000 fehl.; non precisa pero il

signifieato di quel termine. Ad ogni modo, egli non intende

basare su questo titolo un diritto personale di eredito,

poiehe designa come portatore un eerto Motta-Biffoni a

Loearno ehe figura per la prima volta nella procedura di

rieorso, senza eh'egli abbia giustifieato il possesso deI

titolo e sia indicato quale ricorrente. Nel eorso della pro-

eedura di contestazione deIl'eleneo oneri fu designata

eome portatriee deI titolo in parola la Banea Popolare

Svizzera; nell'eleneo oneri e nello stato di riparto l'ufficio

indieo quale titolare deI eredito {(il portatore domieiliato

presso avv. L. Volonterio, Loearno». Quest'ineertezza

sulla persona deI ereditore non esisterebbe, se l'uffieio, in

ossequio alla norma posta nella sentenza N ose e Greeo-

Cotti (&0 57 III p. 131), si fosse rifiutato d'iserivere

nell'eienco oneri il eredito ipoteeario in questione fin a

tanto ehe il portatore non avesse reso noto il proprio

nome.

Quanto all'altro ereditore pignoratizio VeJa-Casetta,

l'avv. L. Volonterio agisce eome mandatario, ma nella

procedura antecedente al rieorso questo eredito figurö

ceduto da VeIa-Casetta alla Banea PopoJare Svizzera.

Seeondo il rieorso, a quest'ultima sarebbe subingredita Ia

AB 63 TII -

1937

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Schuldbetreibungs- un,d Konkursrecht. N0 35.

ditta Vela-C~tta; nessuna prova di questo subingresso

risulta pero da:gli atti.

2. -

CheccM ne sia, il ricorso, anche ammettendonela

ricevibilita, dev'essere respinto, ma non pel motivo invo-

cato dall'autorita cantonale. Essa dichiara che 10 stralcio

dei crediti dei Comune di Muralto costituisce una rettifica

pura e semplice dell'eleneo oneri e non solleva il pmblema

deI riparto deI ricavo delle eontestazioni. Se con eiö in-

tende dire ehe questo riparto non potrebbe aver luogo se

non in easo d'azione giudiziaria fra il rivendicante ed i

ereditori contestanti Ia rivendicazione, essa erra. A tenor

dell'art. 140 LEF, le disposizioni previste agli art. 106 e

107 LEF sono applicabili per analogia alla procedura di

accertamento dell'elenco oneri. TI terzo, ehe entm il ter-

mine assegnatogli non fa valere giudiziariamente la sua

rivendieazione, si ritiene ehe abbia rinunciato alla sua

pretesa ed il beneficio di questa rinuneia spetta ai eredi-

tori che hanno contestato Ja. pretesa. La questione e

adunque un'altra: si tratta di sapere se nel fattispecie

il ricavo della contestazione va ripartito tra i creditori

contestanti secondo il grado dei 10m crediti iscritti nel-

I'eIeneo oneri oppure in parti eguali, come vorrebbe iI ricor-

rente oppure proporzionalmente all'importo dei loro

crediti, senza tener conto deI grado. Per analogia a quanto

ammesso daITribunale federale circa l'art. 250 cp. 3 LEF

(RO 39 I p. 270 e seg.), devesi appHcare il primo di questi

metodi, almeno per iI riparto dei capitali (per le spese

risultanti da un'eventuale azione giudiziale dei creditori

contestanti, la questione sarebbe inveee dubbia, ma non

oceorre risolverla in conereto poiehe una sifiatta azione

non fu neeessaria). Per i capitali e 10m aceessori ilsistema

proposto dal ricorre.nte avrebbe come conseguenza di

togliere al ereditore pignoratizio di grado anteriore il

diritto, che la Iegge gli riconosce, di essere soddisfatto col

ricavo della realizzazione prima dei creditori di grado

posteriore : questi ultimi potrebbero infatti impedirgli di

salvaguardare il suo diritto preferenziale, unendosi a Iui

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 36.

123

nella eontestazione di rivendicazioni mal fondate, alle

quali il debitore non si e opposto. Questa conseguenza e

inammissibile. In concreto e pacifico che il credito della

Banca Popolare di Lugano precede in grado i suddetti

crediti ipotecari di Vela-Casetta e di Motta-Bifioni. Ora,

secondo 10 stato di riparto, il credito ipotecario di primo

grado a favore della Banca Popolare di Lugano rimane

scoperto per 64 607 fchi. 45. E' quindi evidente che il

ricavo delle contestazioni ammontante a 4322 fchi. 90 le

spetta nella sua totalita e ehe non vi e eecedenza da

assegnare ai due altri creditori contestanti.

La Camera esecuzioni e fallimenti pron/uncia :

TI ricorso e respinto.

36. Arrit du a4 novembre 1937

dans la cause Köbel-Pfllter S. A.

Dans la poursuite du vendeur en paiement du prix d'objets frappes

d'une reserve de propriete, lesdits objets, a l'instar des biens

revendiques par des tiers, ne peuvent etre saisis en mains

du debiteur qu'en dernier lieu, posterieurement meme a Ia.

saisie du salaire (art. 95 a1. 3 LP).

In der Betreibung des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises

für unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sachen können diese

Sachen, analog den von Drittpersonen beanspruchten, beim

Schuldner erst in letzter Linie gepfändet werden, sogar erst

nach dem Lohne (Art. 95 Aha. 3 SehKG).

Nell'esecuzione promossa da} venditore per ottenere il pagamento

dei prezzo di oggetti eh'egli ha venduti eon riserva della

proprieta, questi oggetti, come i beni rivendicati da terzi, non

possono essere pignorati presso il debitore ehe in ultimo luogo,

soltanto dopo il pignoramento deI salario (Art. 95 cpv.

3 LEF).

A. -

La Societ8 anonyme Möbel-Pfister poursuit

Indarmühle en paiement d'une somme de 1503 fr. 60

representant le solde du sur le prix d'un mobilier achete

par le debiteur, mobilier frappe d'une reserve da propriete